Glossario edilizia

 

 

 

Glossario edilizia

 

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Glossario edilizia

 

ABITAZIONE
Ai fini del censimento ISTAT e del presente Regolamento, si definisce “abitazione” un insieme di vani destinato a residenza, che disponga di un ingresso indipendente su strada pubblica o privata o su pianerottolo, cortile o terrazza e che sia occupato (o destinato ad essere occupato) da una o più famiglie.

ADEGUAMENTO FUNZIONALE
E’ un intervento edilizio che tende, attraverso modifiche dell’impianto distributivo, ad adeguare l’edificio a nuove funzioni.

ADEGUAMENTO IGIENICO
(Art. 4 R.E.)
E’ un intervento edilizio inteso a migliorare le condizioni igieniche e di abitabilità di un edificio o di una unità edilizia..

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
(Art. 6, 7, 48 R.E.)
E’ un intervento edilizio inteso a dotare un edificio o un’unità immobiliare di tutti o parte degli impianti tecnologici o a provvedere alla loro messa a norma.

ALLEVAMENTO INDUSTRIALE
(Art. 3 R.E.)
Ai fini urbanistici un allevamento (di bovini, equini, suini, ovini od avicunicolo) si considera industriale (e perciò non rientrante nell’attività di impresa agricola) quando l’azienda ha una dotazione di terreno agricolo inferiore ad un ettaro per ogni 40 q di peso vivo del bestiame allevato.

ALLINEAMENTO
(Art. 4, 156, 253 R.E.)
Vincola la posizione di un edificio rispetto agli spazi, pubblici o privati, che lo circondano ed alle linee che delimitano il lotto (fili stradali, confini di proprietà).

ALLINEAMENTO IMPOSTO o OBBLIGATO
E’ la linea su cui deve obbligatoriamente sorgere l’edificazione. Generalmente un edificio si dice “allineato” se la sua fronte verso strada è sul filo stradale oppure parallela ad esso.

ALLINEAMENTO LIBERO
Si ha quando la posizione dell’edificio può essere scelta liberamente dall’edificante.

ALLOGGIO (O APPARTAMENTO)
Insieme degli spazi privati (vani abitabili e locali accessori) funzionalmente correlati, destinati alla residenza di un nucleo familiare e situati in una costruzione permanente. Deve avere accesso diretto dalla strada, da uno spazio comune esterno (giardino, cortile, ballatoio, ecc.) o, nel caso di edifici plurifamiliari, da uno spazio comune interno all’edificio (scala, passaggio, ecc.).

 

ALTEZZA NETTA DEI LOCALI
(Art. 3, 7, 9, 88, 126, 127, 152, 189, 209, 224 R.E.)
Si intende l’altezza misurata da pavimento a soffitto. Per i locali aventi soffittatura inclinata, oltre all’altezza minima e massima, può essere necessario indicare l’altezza media virtuale (o ponderale) che si determina dividendo il volume del locale per la sua superficie.
Per i locali ad uso produttivo (capannoni ed assimilati) l’altezza da considerare è quella intercorrente tra il pavimento e l’intradosso delle travature traversali portanti la copertura o tra il pavimento e il piano tangente inferiore delle catene di contenimento per coperture a volta o a falda.

AMBITO DI INTERVENTO
E’ un ambito territoriale in cui le previsioni del piano urbanistico generale (PRG) si attuano con un intervento urbanistico preventivo unitario, preliminare ai singoli interventi edilizi diretti. Esso è delimitato graficamente nelle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale.

ANDRONE
(Art. 3, 121 R.E.)
Vano situato al piano terreno di un edificio, che consente il passaggio dalla strada (portone di ingresso) al cortile.

AREA DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO
(Art. 54 R.E.)

  • E’ l’area che, in base ai parametri urbanistici ed edilizi che regolano l’edificazione della zona, corrisponde all’edificio, cioè al suo volume edilizio o alla sua superficie lorda di piano complessiva;
  • E’ l’area cui si applicano i parametri edilizi ed urbanistici per calcolare il volume edilizio o la superficie lorda di piano costruibili su di essa;

E’ l’area strettamente necessaria per garantire l’uso conforme dell’immobile costruito, assicurandogli la massima autonomia strutturale e funzionale.

AREA SATURA
E’ un’area in cui gli edifici esistenti hanno utilizzato interamente le possibilità edificatorie consentite dallo strumento urbanistico vigente e cioè il massimo volume o la massima superficie utili calcolati in base ai rispettivi indici.

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE
Sono le aree di un piano urbanistico generale o esecutivo, destinate a soddisfare gli standard urbanistici (zone G di cui all’art. 13 della L.R. n. 47/78), cioè a consentire la costruzione o la formazione di attrezzature scolastiche, di attrezzature generali, di parcheggi, di zone a verde pubblico. Le aree computabili ai fini degli standard sono soltanto quelle di cui si prevede l’acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, oppure l’assoggettamento a servitù di uso pubblico.

ARREDO URBANO
(Art. 1, 5, 16, 34, 45, 74, 162, 164, 165 R.E.)
E’ l’insieme delle operazioni di finitura, di attrezzatura e di organizzazione degli spazi pubblici, realizzate per migliorare le qualità dell’ambiente urbano e per una sua migliore fruizione. Le attrezzature e le rifiniture che qualificano lo spazio urbano consistono in panchine, lampioni, contenitori per piccoli rifiuti occasionali, selciature, parapetti, transenne, cabine telefoniche, ecc., nonché nelle apparecchiature ripetitive a funzione prevalentemente tecnica, come tombini, grigliature, bocche antincendio, pali dell’energia elettrica, centraline telefoniche, sfiatatoi dei gasdotti, ecc.

ARTIGIANATO DI SERVIZIO
(Art. 10, 248 R.E.)
Concerne quanti, con il lavoro personale ed eventualmente dei familiari, in una bottega o nella propria abitazione (ma anche in forma ambulante o di posteggio), esercitano un’attività finalizzata alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni (residenziali o produttive), ma soprattutto connessi alla cura della persona o dei beni di uso personale e comune, nonché alla manutenzione della casa (arredo, impianti) o degli edifici produttivi. Si considerano quindi “di servizio” le attività artigianali concernenti:

  • la cura della persona (parrucchiere, manicure, pedicure, massaggiatore, ortopedico, sarto, calzolaio, lavanderia, stireria, lavasecco, ecc.);
  • la cura della casa o, più in generale, dell’edificio (elettricista, idraulico, verniciatore, imbianchino, mobiliere, tappezziere, muratore, piastrellista, ascensorista, fuochista, tecnico radio TV, falegname, giardiniere, ecc.;
  • la cura dei beni di consumo durevole  (meccanico auto-moto-cicli, gommista, elettrauto, ecc.).

L’artigianato di servizio è generalmente compatibile con la residenza, purché non sia molesto o pericoloso; può quindi localizzarsi nelle zone residenziali. In tali casi, le attività di artigianato di servizio ritenute ammissibili dal PRG in zone a prevalente destinazione residenziale o comunque adiacenti a zone particolari (ospedali, scuole, ecc.) ed aventi particolari interazioni con l’ambiente (come ad es. carrozzieri auto, verniciatori, ecc.), dovranno comunque rispettare tutte le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale.

ASSEVERAZIONE
(Art. 1, 2, 5, 6, 29, 31, 40, 48, 49, 53, 56, 61, 89, 93, 239, 259, 265 R.E.)
Consiste in una relazione tecnica con la quale un professionista abilitato alla progettazione (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, ecc.) accerta, sotto la propria responsabilità, l’entità e le caratteristiche delle opere da eseguirsi. Si veda apposito Capitolo del presente Regolamento.

ATTICO

  • E’ il coronamento superiore continuo di un edificio, avente lo scopo di occultarne il tetto. Per estensione, è l’ultimo piano di un edificio, posto al di sopra del cornicione di gronda.
  • E’ il piano abitabile (non necessariamente il più alto) situato immediatamente sopra i piani “normali” di un edificio, quando sia costruito:
  • con caratteristiche strutturali e distributive diverse da quelle dei piani sottostanti;
  • in arretrato, almeno per una parte, rispetto al filo esterno di facciata (cioè rispetto ai muri perimetrali dell’edificio) in modo da occupare solo una parte della superficie di piano corrente e da consentire la formazione di un terrazzo in corrispondenza dell’arretramento.
  • Sopra un piano attico può aversi sia un ulteriore piano (superattico), sia una mansarda.

ATTIVITA’ AGRICOLA
Ai fini urbanistici si definisce attività agricola ogni attività connessa alla coltivazione della terra, alla silvicoltura, all’allevamento di animali, nonché alla trasformazione e/o alla commercializzazione, diretta o in forma associata, dei prodotti derivanti dall’uso agricolo del suolo.

ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
In assenza di criteri codificati, ai fini della differenziazione urbanistica tra le due attività, si considerano, come limiti dimensionali dell’artigianato, quelli fissati dalla Legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato), che indica il numero massimo di posti di lavoro (titolare, operai ed apprendisti) per i vari tipi di aziende (edile, di trasporto, con lavorazione non in serie, con lavorazione in serie, con lavorazione artistica). Inoltre si considera comunque “artigiana” l’azienda che occupa sino a 10 addetti; si considera “piccola industria” l’azienda sino a 100 addetti; “media industria” quella sino a 250 addetti; “grande industria”, quella con oltre 250 addetti.
La Legge n. 443/85, precisa i requisiti aventi valore costitutivo all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, attinenti sia alla figura dell’imprenditore, sia alla natura dell’impresa. L’art. 2 prevede che è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

ATTIVITA’ PREVALENTE 
Attività esercitata nella maggior parte degli spazi edificati dell’organismo edilizio.

ATTIVITA’ PRINCIPALE
(Art. 124, 151 R.E.)
Attività caratterizzante l'utilizzo dello spazio (es. attività di lavoro, soggiorno, studio, attività domestiche, ecc..).

ATTIVITA’ SECONDARIA
Attività non caratterizzante la fruizione degli spazi (disimpegno, passaggio, ripostigli, ecc..).

ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE
(Art. 31, 33, 34, 78 R.E.)
Documento con il quale un privato assume, nei confronti della Pubblica Amministrazione, precisi obblighi nei riguardi di interventi urbanizzativi ed edilizi e/o nei riguardi della loro manutenzione. Si tratta di un documento, a tutti gli effetti di legge, alternativo alla convenzione (vedasi artt. 7 e 9 della Legge n. 10/77) che deve essere registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Per questa formalità occorre che esso sia redatto per atto ricevuto in forma pubblica o con firme autenticate da notaio oppure da altro pubblico ufficiale (nei casi in cui la legge espressamente consente ad un pubblico ufficiale di autenticare le sottoscrizioni).

ATTREZZATURE GENERALI
Sono gli impianti di carattere generale a servizio di un abitato (chiese ed attrezzature religiose in genere, attrezzature commerciali, culturali, ricreative e di tempo libero, sanitarie ed assistenziali, cimiteriali, annonarie, ecc.). Coincidono in parte con le zone F dell’art. 13 della L.R. n. 47/78.

ATTREZZATURE PRIVATE DI USO PUBBLICO
Sono le attrezzature di proprietà privata ma aperte al pubblico uso, come: impianti sportivi privati aperti al pubblico, scuole private, attrezzature culturali e sociali promosse da privati, attrezzature religiose, chiese, ecc. Tali aree, pur delimitate ed evidenziate nel piano urbanistico generale, non concorrono ai fini della verifica degli standard.

ATTREZZATURE PUBBLICHE
Sono le attrezzature (generali, culturali, scolastiche, sportive, sociali, ecc.) di proprietà pubblica (Comune , Provincia, Regione, Stato o altri Enti Pubblici).

ATTREZZATURE RELIGIOSE
E’ un insieme di edifici e impianti destinati al culto ed alle attività collaterali, come: l’insegnamento religioso, le attività culturali e di svago dei bambini, dei giovani e degli adulti, le riunioni comunitarie, ecc.

ATTREZZATURE SCOLASTICHE
E’ l’insieme delle installazioni e delle realizzazioni private o pubbliche, poste a servizio dell’istruzione collettiva dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.

ATTREZZATURE SOCIALI
E’ l’insieme dei servizi di assistenza sociale disponibili per una comunità urbana. Si definiscono “di base”, quelle attrezzature sociali necessarie a un quartiere, settore urbano, frazione urbana, ecc., e comprendono l’asilo-nido, i campi per il gioco e per lo sport, il centro sociale e gli spazi di riunione.

ATTREZZATURE STRADALI
E’ il complesso degli impianti e degli arredi che integrano la funzione primaria di una strada e ne migliorano o ne facilitano l’utilizzazione.

ATTREZZATURE TURISTICHE
E’ l’insieme delle costruzioni e delle installazioni che concernono l’ospitalità e le attività di svago o di distensione.

AUTORIMESSA (BOX)
(Art. 3, 4, 10, 40, 100, 124, 169, 155, 163, 224, 229 R.E.)
E’ un’area destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta ed alla manovra degli autoveicoli, con i servizi annessi. Deve essere coperta e chiusa almeno su tre lati.

BALCONE
(Art. 3, 17, 77, 155, 160, 162, 179 R.E.)
Struttura sporgente dal muro esterno di un edificio, contornata da una balaustra, o ringhiera o parapetto, costituente uno spazio accessibile esterno.

BALLATOIO
(Art. 153, 171 R.E.)
Balcone che gira intorno ad un edificio o a parte di esso, collocato sul fronte esterno e/o interno, con parapetto di protezione.

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE
(Art. 132 R.E.)
Sono tutti i possibili ostacoli fisici che, negli edifici (accessi, porte, scale, ascensori, pianerottoli, soglie, servizi igienici, dislivelli, comandi elettrici, ecc.) o nel territorio (marciapiedi, percorsi pedonali, sottopassaggi, scalinate, sistemazioni planoaltimetriche, localizzazione di pubblici edifici, arredo urbano, gabinetti pubblici, segnaletica, mezzi di trasporto, cabine telefoniche, ecc.) costituiscono ostacolo per gli utenti in stato di minoranza fisica temporanea (donne incinte, madri con carrozzine, bambini, convalescenti, infortunati, ecc.) o permanente (anziani, claudicanti, motulesi, cardiopatici, non vedenti, portatori di handicap in genere).

BENI DEMANIALI
Beni immobili e raccolte di musei o biblioteche assoggettati al regime proprio del demanio pubblico; sono inalienabili perché adibiti a servizio pubblico dello Stato.

BILANCIO DI IMPATTO AMBIENTALE
E’ uno strumento tecnico-conoscitivo (B.I.A.) consistente in una valutazione di impatto ambientale che non si limita agli aspetti tecnici (cioè scientifico-tecnologici) ma considera anche fattori e situazioni collaterali (ad. es. socio-economici), onde effettuare una completa ed esauriente analisi costi-benefici dell’azione/proposta (iniziativa, opera o attività) e favorire la creazione del consenso intorno ad essa.
Oltre ai prevedibili effetti sull’ambiente fisico (compromissioni irreversibili, consumo del territorio, consumo di risorse non rinnovabili, ecc.), con il B.I.A. si riscontra la conformità ai piani ed ai programmi (generali e/o settoriali) vigenti alle varie scale e si esaminano le conseguenze (positive o negative) sull’economia della zona e/o sul suo assetto sociale. Si analizzano inoltre eventuali azioni o comportamenti alternativi, non escludendo la rinunzia.

BOX
Ai fini della sicurezza antincendio è un volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 mq.

BOVINDO (BOW-WINDOW)
(Art. 3, 155 R.E.)
E’ la parte di un ambiente di un edificio sporgente verso l’esterno a modo di balcone chiuso da muratura e vetrate.

CASA A BALLATOIO
E’ un edificio abitativo a più piani, in cui i singoli alloggi di uno stesso piano hanno accesso da un ballatoio.

CASA ABBINATA
E’ un edificio abitativo contenente due soli alloggi, separati e indipendenti sia negli accessi sia nei servizi, aventi in comune soltanto un muro divisorio o parte di esso.

CASA A CORTINA
E’ un edificio caratterizzato dalla “cortina edilizia”, che si ha quando l’edificazione si allinea, senza soluzione di continuità e per uno sviluppo non irrilevante, lungo il ciglio della strada pubblica (o privata aperta al pubblico transito), oppure lungo la linea di confine di uno spazio pubblico o, infine, lungo una qualsiasi linea di edificazione interna al lotto o a più lotti contigui.

CASA AD APPARTAMENTI
E’ un edificio abitativo per più famiglie, comprendente più alloggi (affiancati e/o sovrapposti), disimpegnati da una scala o da uno spazio (corridoio, balcone, ballatoio, atrio, ecc.) comuni.

CASA A SCHIERA
E’ un edificio abitativo per più famiglie, costituito da una fila o serie di alloggi separati e indipendenti, ma affiancati l’un l’altro, avendo in comune, a due a due, un muro divisorio o parte di esso.

CASA COLLETTIVA
E’ un edificio abitativo per una comunità omogenea di utenti (religiosi, anziani, studenti, ecc.).

CASA DI CAMPAGNA
E’ una casa di abitazione civile che sorge in zona rurale ma che non è destinata all’abitazione di addetti all’agricoltura.

CASA ISOLATA
E’ un edificio abitativo (unifamiliare, ad appartamenti o collettivo) non contiguo ad altri edifici e perciò circondato su tutto il suo perimetro da spazi liberi.

CASA POPOLARE
E’ un edificio abitativo generalmente plurifamiliare, costituito da alloggi che, per dimensione complessiva, per semplicità dell’organismo distributivo, per livello di finiture e per tecnica costruttiva, viene concepito in modo da contenerne il costo, onde renderlo accessibile alle famiglie di basso reddito.

CASA RURALE
(Art. 4, 10, 30, 180, 181, 187 R.E.)
E’ un edificio (unifamiliare, a più alloggi, collettivo) destinato all’abitazione degli imprenditori agricoli a titolo principale e degli addetti all’agricoltura in genere.

CASA TORRE (O GRATTACIELO)
E’ un edificio abitativo multipiani a schema centrale, con due o più alloggi per piano, la cui dimensione verticale (altezza) prevale sulle dimensioni orizzontali.

CASA UNIFAMILIARE
(Art. 77, 78, 129, 149, 176 R.E.)

  • E’ un edificio abitativo attrezzato ed organizzato per l’uso di una sola famiglia, indipendentemente dal numero, dall’aggruppamento e dalla dislocazione dei vani che lo compongono.
  • La deliberazione di Consiglio Regionale n. 3098 del 14.3.90 inoltre, da la seguente definizione di “edificio unifamiliare”: si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggio, direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad un’unica particella.

CAUZIONE O DEPOSITO CAUZIONALE
(Art. 33, 43, 57, 79, 85, 166 R.E.)
Consiste nel deposito di una somma di denaro o di altri valori, fatto da un operatore per garantire all’Amministrazione Comunale la buona e puntuale esecuzione degli obblighi assunti per contratto o per convenzione.

CAVEDIO (O CHIOSTRINA)
(Art. 172 R.E.)
E’ un cortile di dimensioni minime, coperto o meno da un lucernario, destinato all’aerazione e all’illuminazione di locali di servizio, cioè non destinati alla permanenza di persone.

CENTRO ABITATO
(Art. 4, 109, 110, 111, 162, 163 R.E.)
E’ un aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili e comunque con pochi lotti liberi interclusi e brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici che determinano un luogo di raccolta ove sogliono convenire anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, lavoro, scambi, approvvigionamento e altre attività di convivenza civile. Concerne quindi un aggregato edilizio a carattere urbano, cioè dotato di urbanizzazione primaria e secondaria, da cui restano esclusi solo gli insediamenti sparsi. Il centro abitato, delimitato con perimetrazione continua, individua il campo di applicazione delle norme circa le distanze minime delle costruzioni dalle strade.
La perimetrazione vigente dei centri abitati del Comune di Castel San Giovanni è stata effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 500, del 17.6.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA
(Art. 1, 2, 10, 34, 45, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 123, 133, 134, 143, 146, 147, 148, 159, 232, 256 R.E.)
Ë un documento rilasciato dal Comune, riferito alle categorie di destinazione d'uso di cui alla L.R. 8 novembre 1988, n. 46, attestante che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Ë necessario all'utente per l'utilizzo dell'edificio.
Il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabili di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
Il certificato di conformità edilizia non vale come autorizzazione all'esercizio di attività specifica qualora essa sia soggetta a nulla-osta sanitario.

CERTIFICATO D'USO
(Art. 1, 2, 5, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 42, 256 R.E.)
Ë un documento rilasciato dal Comune indicante ogni vincolo o prescrizione riguardante l'immobile interessato, che deve essere osservato in caso di attività urbanistica-edilizia.
Ë necessario al tecnico incaricato per l'elaborazione del progetto.

 

CHIOSTRINA
(Art. 121, 170, 172 R.E.)
E’ lo spazio scoperto interno di un edificio, circondato dall’edificio per una lunghezza superiore ai ¾ del perimetro, esclusivamente funzionale alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio e ripostigli.

CIGLIO STRADALE
(Art. 3, 4, 163, 173 R.E.)
E’ la linea limite della sede o della piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari sia pedonali, ivi incluse le banchine e le altre strutture transitabili laterali alle predette sedi, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) e le aree di pertinenza della strada (fossi, cunette, scarpate, ecc.).

COGENTI (REQUISITI TECNICI COGENTI)
(Art. 31, 32, 34, 41, 42, 45, 93, 94, 119, 249, 250, 251 R.E.)
Sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti.

commissione edilizia comunale
(Art. 1, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 34, 42, 44, 45, 51, 55, 76, 106, 154, 156, 157, 162, 164, 168, 173, 177, 179, 238 R.E.)
La Commissione edilizia Ë l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio.
Nel settore urbanistico la Commissione Edilizia si esprime sugli strumenti urbanistici generali del Comune e su tutte le varianti nonché sugli strumenti attuativi del P.R.G. limitatamente all'aspetto morfologico, della struttura urbana e territoriale.
Nel settore edilizio la Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito al Regolamento Edilizio,
sue modificazioni e circolari esplicative nonché agli interventi edilizi pubblici e privati con riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto e urbano, ambientale e paesaggistico.

COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI TECNICI
(Art. 5, 31, 32, 41, 42, 49, 51, 74 R.E.)
La disposizione legislativa fondamentale che disciplina le competenze dei professionisti tecnici  è il regolamento di cui al R.D. 23.10.1925.

  • Architetti ed Ingegneri: le competenze degli architetti sono “tutte le opere di edilizia civile, escluse le strade, reti idriche, fognature, impianti di depurazione, impianti elettrici, di illuminazione pubblica, telefonici e del gas”; pertanto, la competenza relativamente a dette opere è esclusivamente degli ingegneri. Peraltro sono di esclusiva competenza degli architetti “le opere di edilizia civile che presentino rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20.6.1909 per l’antichità e le belle arti (ora la Legge n. 1089/1939).
  • Geometri: le competenze dei geometri riguardano “la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza o di modeste costruzioni civili, anche con l’impiego degli elementi ordinari in cemento armato, che non richiedano particolari elaborazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità di persone”.
  • Dottori in scienze agrarie: sono competenze specifiche il progetto, la condotta e la stima dei lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonifiche, nonché i lavori relativi alla gestione dei fondi rustici e dei fabbricati delle industrie agricole, comprese la stima e la funzione arbitramentale.
  • Periti agrari: sono idonei alla direzione delle medie aziende agrarie ed alla assistenza e vigilanza dei lavori.

CONTROLLO A CAMPIONE
(Art. 51, 94, 95, 98, 252 R.E.)
Procedura mediante la quale il Comune stabilisce i criteri di scelta ed effettua le verifiche sulle opere per le quali il rilascio del certificato di conformità edilizia Ë stato effettuato mediante convalida.

CONVALIDA
(Art. 95 R.E.)
Ë un provvedimento con il quale il Comune surroga il certificato di conformità edilizia vidimando la dichiarazione di conformità presentata dal professionista incaricato.

CONVENZIONE URBANISTICA
(Art. 76, 91, 92 R.E.)
E’ un contratto stipulato fra un privato e l’Amministrazione Comunale, mediante il quale ciascuna parte si obbliga a reciproci impegni, in relazione all’uso edilizio di un’area, alla destinazione d’uso o all’utilizzazione di un edificio, alla predisposizione ed all’uso di opere di urbanizzazione, all’istituzione di servitù, ecc. Le convenzioni sono previste per attuare i vari piani esecutivi del PRG, quali: i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, i piani per l’edilizia economica e popolare, i piani di recupero, ecc.

CORTILE
(Art. 83, 101, 120, 121, 143, 157, 160, 165, 170, 171, 224 R.E.)
E’ un’area libera scoperta, delimitata lungo il perimetro da edifici (o da corpi di fabbrica di uno stesso edificio), fabbricati accessori e/o recinzioni. E’ destinato essenzialmente a illuminare e aerare i locali (abitabili e di servizio) e, subordinatamente, ad altre funzioni (transito pedonale e veicolare, parcheggio, ecc.).

CORTILE APERTO
Un cortile si dice “aperto” se confina, anche per un breve tratto, con una strada o un altro spazio pubblico.

CORTILE CHIUSO
Un cortile si dice “chiuso” se è delimitato lungo tutto il perimetro da edifici, da fabbricati accessori o da recinzioni (verso altri spazi privati).

CORTILE COMUNE
Si dice tale un cortile indiviso appartenente a più di una delle proprietà che lo delimitano e che vi hanno accesso o vi prospettano o ne hanno il diritto d’uso. Non è quindi da considerarsi comune un cortile gravato di servitù a favore di altri proprietari (servitù di passaggio, di veduta, di luce, ecc.) ma appartenente ad un solo proprietario.

CUBATURA VUOTO PER PIENO
Misura il volume fuori terra di un edificio, calcolato in base alle sue dimensioni esterne.

DESTINAZIONE D’USO
(Art. 10, 11, 16, 17, 27, 31, 34, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 53, 74, 77, 78, 95, 100, 133, 148, 241, 248, 249, 250, 251 R.E.)
E’ il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano urbanistico generale o attuativo per un’area o per un edificio.
Si dicono:

  • principale: la destinazione d’uso qualificante;
  • complementare (o accessoria o secondaria): la o le destinazioni d’uso che integrano o rendono possibile la destinazione d’uso principale;
  • eventuale (od ammessa): la o le funzioni non principali che, non rientrando nel precedente gruppo, non sono in contrasto con la destinazione principale e sono quindi consentite dal piano urbanistico.

DESTINAZIONE D’USO IN ATTO
Ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della L.R. 8.11.88, n. 46, la “destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare” è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia, ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

EDIFICIO RESIDENZIALE
E’ un fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (e cioè per oltre la metà del suo volume o della sua superficie utile) a uso abitazione.

EDIFICIO RUSTICO

  • E’ l’insieme delle strutture e delle opere che assicurano la stabilità, la resistenza e la protezione di un edificio. Il termine rustico quindi definisce l’ossatura principale (strutture portanti verticali e orizzontali, comprese la copertura e le scale) di un nuovo edificio, con o senza le chiusure perimetrali (tamponature), ma senza le opere di finitura (pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, intonaci, servizi, impianti, ecc.).
  • E’ un fabbricato monolocale o plurilocale, annesso a una fattoria o a una villa e adibito generalmente a deposito di attrezzi agricoli o anche ad alloggio dei contadini (abitazione rurale).

EDILIZIA AGEVOLATA
(Art. 78, 132 R.E.)
Concerne l’edilizia finanziata con mutui agevolati (art. 16 della Legge n. 457/1978), cioè con mutui concessi, a singoli privati oppure a cooperative a proprietà individuale) da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e assistiti dal contributo finanziario dello Stato, sia per l’acquisizione dell’area (a costo controllato), sia per la costruzione dell’abitazione, la cui superficie massima è però soggetta a limitazioni e la cui ubicazione è vincolata (nei soli Piani PEEP, ai sensi della Legge n. 167/1962).

EDILIZIA CONVENZIONATA
(Art. 29, 31, 77, 78 R.E.)
Concerne l’edilizia di nuova costruzione (oppure esistente ma da ristrutturare), disciplinata da una convenzione o da un atto unilaterale d’obbligo (trascritti a cura e spese del concessionario), mediante i quali quest’ultimo si impegna a concorrere negli oneri di urbanizzazione e a praticare prezzi di vendita e/o canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune per un periodo di tempo determinato (art. 7, Legge n. 10/77). Il concessionario può essere un’impresa, una cooperativa o un privato.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Art. 17, 21, 122, 132, 232 R.E.)
Concerne gli interventi edilizi d’iniziativa pubblica (edilizia sovvenzionata), nonché quelli che sono oggetto di facilitazioni particolari (edilizia agevolata ed edilizia convenzionata), intese a ridurne il costo di produzione e perciò il prezzo di vendita e/o il canone di affitto. Ne sono operatori gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e le società cooperative a proprietà indivisa.

EDILIZIA SOVVENZIONATA
(Art. 132, 215 R.E.)
Concerne gli interventi edilizi di iniziativa pubblica, cioè proposti ed attuati dagli enti pubblici (Istituti Autonomi per le Case Popolari e cooperative a proprietà indivisa):

  • per accrescere il loro patrimonio edilizio (costruzione di nuove abitazioni);
  • per conservare il loro patrimonio edilizio (recupero degli edifici esistenti).

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’EDIFICIO
Sono gli elementi che formano gli oggetti edilizi, come la struttura, i tamponamenti e gli impianti.

ESERCIZI COMMERCIALI
(Art. 3, 10, 31, 32, 57, 77, 78, 100, 102, 119, 143, 161, 162, 165, 174, 188, 189, 229 R.E.)
Ai fini urbanistici (dotazione delle zone residenziali, pianificazione commerciale ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 426/71) e con riferimento al DM 30.8.71, gli esercii commerciali si possono così classificare:

  • esercizi tradizionali di interesse continuativo: sono quelli delle tabelle merceologiche I - II- III - IV - V - VI - VII, più le rivendite di giornali e riviste e i distributori di carburante. Si assimilano a questo gruppo i seguenti servizi paracommerciali: parrucchieri per uomini e donne, tintorie e lavanderie; ed i seguenti esercizi pubblici: bar e tabaccherie.
  • esercizi tradizionali di interesse saltuario: sono quelli delle tabelle merceologiche IX - X - XI - XII - XIV, più le cartolerie, le farmacie e i fioristi. Si assimilano a questo gruppo i seguenti esercizi paracommerciali: elettrauto, meccanico, gommista, autoscuola, autonoleggi, banche ed uffici assicurativi; e i seguenti esercizi pubblici: ristoranti, trattorie, tavole calde e pizzerie, paninoteche e simili;
  • esercizi tradizionali d’interesse occasionale: sono quelli delle tabelle merceologiche XIII - XIV; si assimilano a questo gruppo gli esercizi di vendita all’ingrosso di tutti i generi e gli esercizi di cui al successivo punto, non elencati nelle voci precedenti;
  • grandi esercizi commerciali (o grandi negozi) e grandi strutture: sono quelle della tabella merceologica VIII (supermercati e grandi magazzini a prezzo fisso);
  • esercizi pubblici d’interesse urbano: oltre a quelli elencati in precedenza sono: alberghi, motel, pensioni e locande; cinematografi, teatri, sale da concerto e da conferenze; nonché locali per la ricreazione, lo svago e il tempo libero; campeggi.

FABBRICATO ACCESSORIO
(Art. 3, 31, 40, 77, 78, 118, 180, 224, 226, 231 R.E.)
E’ un fabbricato non abitabile destinato al servizio di un altro fabbricato esistente (residenziale, produttivo, commerciale, ecc.), del quale completa ed integra le funzioni ed al quale può essere o meno materialmente congiunto. Esso non può essere, di norma, autorizzato e costruito prima del fabbricato principale, ma può esserlo contestualmente ad esso o a servizio di un fabbricato principale esistente.

FABBRICATO RURALE
(Art. 30, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 R.E.)
Si definiscono fabbricati rurali:

  • le abitazioni dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/1975 e del personale che lo coadiuva;
  • gli edifici destinati all’allevamento del bestiame e degli animali da cortile (scuderie, stalle, porcili, ovili, pollai, ecc.);
  • gli edifici speciali agricoli e di servizio, comunque inerenti alla conduzione del fondo (abbeveratoi, concimaie, magazzini, tettoie, silos, serre, ecc.) e alla lavorazione dei suoi prodotti (edifici enotecnici, oleifici, caseifici, conservifici, ecc.);

Non sono quindi definibili “fabbricati rurali”, sotto il profilo urbanistico:

  • le abitazioni di campagna (ville, villini, casali, ecc.) dei non imprenditori agricoli;
  • le stalle per allevamenti industriali (quando il mangime adoperato venga prodotto nel fondo soltanto per quantità trascurabili);
  • gli edifici per la manipolazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli provenienti, in prevalenza, da fondi di altrui proprietà.

Le abitazioni di cui al punto 1) si assimilano alle abitazioni urbane; mentre gli edifici di cui ai punti 2) e 3) sono da considerasi ad ogni effetto edifici industriali.

FAMIGLIA DI REQUISITI
(Art. 252 R.E.)
Aggregazione di requisiti, raggruppati per omogeneità di obiettivi, in relazione alle esigenze al cui soddisfacimento i requisiti si riferiscono.

FIDEIUSSIONE
(Art. 33, 79 R.E.)
E’ la garanzia che un istituto di credito o di assicurazione, detta fideiussore, presta nei confronti di un creditore (in urbanistica generalmente il Comune) per l’adempimento degli obblighi di un debitore principale (concessionario, lottizzante). Salvo patto contrario, il fideiussore e il debitore principale sono obbligati in solido verso il creditore.

FILO STRADALE
(Art. 31 R.E.)
E’ il limite legale tra la proprietà pubblica (demanio stradale) e la proprietà privata (lotto edificabile o edificato).

FRONTE DI UN EDIFICIO
(Art. 3, 16, 77, 158, 161, 162 R.E.)

  • E’ il tratto appariscente di un edificio rispetto a un punto di osservazione, cioè il suo “ingombro visuale”, indipendentemente dall’andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano. Lo sviluppo di una fronte è la distanza in metri fra i due punti estremi dell’edificio che sono visibili da parte dell’osservatore.
  • E’ la figura geometrica rappresentata da una faccia del volume di costruzione (vuoto per pieno) e delimitata alle estremità inferiore e superiore rispettivamente dal piano di spiccato e dall’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile.

FRONTE STRADALE
(Art. 4, 162, 231 R.E.)
Indica il lato di un’area (o lotto) che confina con una strada pubblica o privata.

GAZEBO
Chiosco da giardino completamente aperto da tutti i lati.

GRONDA
(Art. 3, 128, 169, 157, 160, 169, 228 R.E.)
Sporgenza (generalmente modinata), situata all’estremità superiore di un edificio, avente la funzione di proteggerne la facciata dalle intemperie.

IMPEGNATIVA DI OSSERVANZA DELLA DESTINAZIONE D’USO
(Art. 78 R.E.)
E’ un documento, sottoposto a registrazione e trascrizione nei registri immobiliari, con il quale il concessionario riconosce ed accetta il vincolo di destinazione d’uso eventualmente fissato per il suo immobile dallo strumento urbanistico vigente o dalla concessione edilizia, e si impegna (a tempo determinato o indeterminato) a rispettarlo e a trasmetterne l’obbligo ai suoi eventuali eredi o aventi causa.
Caso tipico è quello disciplinato dall’art. 40 della L.R. n. 47/1978, per quanto riguarda le concessioni rilasciate in zona agricola.

IMPEGNATIVA DI OSSERVANZA DEI VINCOLI URBANISTICI
E’ un documento, sottoposto a registrazione e trascrizione nei registri immobiliari, con cui il concessionario, oltre a riconoscere e ad accettare i vincoli (di destinazione d’uso, di tipologia edilizia, ecc.) imposti dal piano urbanistico e i parametri edilizi applicati (indici di fabbricabilità, di utilizzazione, ecc.), quantifica e delimita con esattezza l’area di pertinenza dell’edificio che si intende costruire (o ampliare).
L’area di pertinenza potrà essere l’intero lotto originario, nel caso in cui il concessionario intenda “saturarlo”; oppure potrà essere una porzione di esso nel caso in cui intenda utilizzarne solo una parte (sottoutilizzazione edilizia).
L’impegnativa non impedisce che il lotto interessato venga successivamente frazionato e parzialmente aggregato a un lotto vicino. Ma, nel caso in cui la porzione scorporata fosse già stata utilizzata a fini edilizi, essa non potrà essere conteggiata una seconda volta.
L’impegnativa serve anche a sancire la sottoedificazione e perciò a legittimare successivi interventi di ampliamento o di nuova costruzione sino alla saturazione del lotto.
Nel caso di modifica dell’indice di utilizzazione, l’impegnativa di osservanza già stipulata conserva la propri validità, fatta salva la eventuale maggior quota edificabile sopravvenuta. Pertanto, in caso di successivo intervento edilizio, essa dovrà essere allegata all’istanza di concessione e, al rilascio di quest’ultima, dovrà essere rifatta sulla base dei nuovi indici edilizi.

IMPIANTI TECNICI
(Art. 31, 40, 74, 227 R.E.)
Sono quegli impianti a servizio diretto delle costruzioni o dei Piani a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore del servizio quali rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, gas, impianti di depurazione, ecc...

IMPIANTI TECNOLOGICI
(Art. 4, 5, 7, 8, 11, 17, 31, 40, 50, 53, 77, 91, 119, 128 R.E.)
Con riferimento ad un edificio, sono i seguenti impianti:

  • idrico-sanitario (locali per contatori, filtri, pompe, trattamento dell’acqua, disinquinamento e trattamento degli effluenti liquidi), nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo dell’acqua all’interno dei fabbricati a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
  • di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
  • termico (locale caldaia, serbatoi combustibili, ecc.);
  • di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione e condizionamento (centrali relative, ecc.);
  • di trasporto e di utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
  • cinematico (locali macchine per ascensori, montacarichi, impianti di sollevamento e traslazione, ecc.);
  • di raccolta rifiuti solidi (camere di raccolta, locale contenitori, ecc.);
  • di captazione e distribuzione dei segnali radiotelevisivi ed elettronici in genere (locali e spazi relativi, antenne, ecc.);
  • telefonici, citofonici, video-citofonici, di chiamata, di allarme, di sicurezza (parafulmini, ecc. locali e spazi relativi).
  • di protezione antincendio.

Sono disciplinati dalla Legge 5.3.1990, n. 46 e dal relativo Regolamento di attuazione, DPR 6.12.1991, n. 447.

 

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (ATTUAZIONE DIRETTA)
(Art. 3, 4, 76, 77 R.E.)
E’ un intervento edilizio autorizzabile con semplice concessione o autorizzazione edilizia o con asseverazione, senza cioè alcuna subordinazione a specifici piani urbanistici attuativi o progetti planivolumetrici preventivi.

INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO (ATTUAZIONE INDIRETTA)
(Art. 3, 4 R.E.)
E’ un intervento edilizio per il quale il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, o l’asseverazione, sono subordinate allo studio ed all’approvazione di un piano urbanistico attuativo o di un progetto planivolumetrico preventivo.

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
(Art. 2, 16, 19, 22, 32, 35, 39, 42, 44, 49, 51, 55, 228, 238, 259 R.E.)
Fase del procedimento comprendente tutte le operazioni che debbono essere svolte all'interno dell'ufficio tecnico comunale prima che il progetto venga sottoposto all'esame della Commissione Edilizia.

LASTRICO SOLARE
E’ la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti.

LIVELLO DI PRESTAZIONE
(Art. 31, 93, 248, 249 R.E.)
Definizione del parametro di riferimento per il quale si intende soddisfatta l'esigenza alla base del requisito.

LOGGIA
(Art. 3, 77 R.E.)
E’ un organismo architettonico aperto u uno o più lati, la cui copertura viene sorretta da pilastri o da colonne.
E’ altresì la galleria sopraelevata di un edificio con arcate o colonnati aperti all’aria, cioè non chiusi da finestre.

LOTTIZZAZIONE
(Art. 81, 91, 234, 244, 258 R.E.)
E’ un intervento urbanistico mediante il quale, sulla base di un piano preventivo (piano particolareggiato o progetto planivolumetrico) e di una convenzione (o atto unilaterale d’obbligo), un terreno, appartenente ad uno o più proprietari, viene suddiviso in modo da ricavarne delle unità fabbricabili (lotti edilizi) e degli spazi comuni a loro servizio (strade, parcheggi, verde primario, attrezzature generali, ecc.).
In diritto si afferma che perché si abbia “lottizzazione” non è indispensabile il frazionamento del terreno in lotti né occorre una pluralità di edifici da costruire, basta che l’intervento edilizio programmato sia “urbanisticamente rilevante”, ossia di tale entità da richiedere l’esecuzione di apposite e non irrilevanti opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria.
Pertanto la caratteristica del fenomeno della lottizzazione discende non dai caratteri tecnici (estensione, frazionamento del suolo), giuridici (proprietà del suolo) e materiali (più lotti), né dall’esistenza nel progetto della previsione delle opere di urbanizzazione, né infine dalla contemporaneità dell’esecuzione di tutti i manufatti; bensì precipuamente dall’intento di conferire un nuovo assetto a una porzione di territorio comunale.

MANSARDA
E’ l’ultimo piano abitabile di un edificio, ricavato sopra il piano d’imposta e nella sagoma del tetto, il quale assume allo scopo un’idonea forma e una particolare sezione (solitamente trapezoidale) e viene adeguatamente finestrato nelle falde più inclinate onde illuminare e aerare i vani “sottotetto”.

MANUFATTO
Si dice “manufatto” qualsiasi costruzione realizzata dall’uomo.

MEZZANINO
In un edificio, è il piano interposto fra altri due piani di altezza maggiore, generalmente il terreno ed il primo.

MONETIZZAZIONE
(Art. 32, 77, 128 R.E.)
E’ l’operazione con cui, in alternativa totale o parziale alla cessione di aree e all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’Amministrazione Comunale, se lo ritiene opportuno e necessario (e comunque solo quando ammesso esplicitamente dalle NTA del PRG), può convenire con il concessionario il pagamento di una somma commisurata al valore delle aree non cedute ed alle opere non realizzate, valutato con i criteri da essa deliberati.

MONOLOCALE
E’ un alloggio costituito da un solo vano utile a funzioni promiscue (letto, soggiorno-pranzo, studio) e dai servizi (bagno, cucinino, ingresso).

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO
(Art. 10, 32, 40, 43, 53, 77, 95, 100, 241, 251 R.E.)
Si ha modifica dell’utilizzazione dell’edificio o di sue parti, quando, indipendentemente dall’esigenza di effettuare opere edilizie di adattamento, la nuova destinazione è diversa dalla precedente, sia che si ponga in contrasto o si renda non conforme con l’azzonamento fissato dal piano urbanistico o con la normativa urbanistico-edilizia vigenti, sia che, pur risultando conforme, richieda l’adempimento di determinati obblighi urbanizzativi e/o dotazionali (ad es. il pagamento di oneri di urbanizzazione e/o la cessione di aree per gli standard).
Ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della L.R. 8.11.88, n. 46, si ha mutamento di destinazione d’uso quando si modifica l’uso in atto (vedi “destinazione d’uso in atto”) dell’unità immobiliare per più del 30% della superficie utile dell’unità stessa o per più di 30 mq.
La modifica della destinazione d’uso si dice:

  • funzionale: se non comporta l’esecuzione di opere edilizie;
  • strutturale: se comporta l’esecuzione di opere edilizie;
  • urbanisticamente rilevante: se, indipendentemente dall’esecuzione di opere edilizie, incide sensibilmente sugli standard urbanistici della zona.

NORMA OGGETTUALE
Norma che prescrive un determinato tipo di soluzione definita tipologia e/o sistema costruttivo.

NORMA PRESTAZIONALE
Norma riferita ad un livello di prestazione da raggiungere per ogni singolo requisito indipendentemente dalle soluzioni tipologiche e costruttive.
Ad esempio per il requisito "temperatura dell'aria interna" viene definito l'intervallo di temperatura richiesto, indipendentemente dagli impianti installati.

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
(Art. 1 R.E.)
Gli obiettivi e le finalità principali del Regolamento Edilizio sono:
-        l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto , in corso di esecuzione ed ad opera costruita;
-        il corretto inserimento delle opere  edilizie nel contesto urbano ed ambientale ;
-        la formulazione di normative comunali, tendenzialmente uniformi, e tali da rendere accessibile agli utenti l'informazione sui livelli di qualità delle opere edilizie nonché facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;
-        la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali e produttivi, mediante l'esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio.

opera edilizia
Per opera edilizia si intende il risultato di attività di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a qualsiasi immobile o insieme di immobili.

OPERA PRECARIA O PROVVISORIA
(Art. 17, 57 R.E.)
E’ un edificio o manufatto che, per motivi giuridici, funzionali, tecnici o costruttivi, è destinato ad avere breve durata, nel senso che ne è prevista la demolizione o la rimozione.

OPERATORI
Per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.

ORGANISMO ABITATIVO
Insieme di spazi edificati destinati principalmente alle abitazioni di un insieme di nuclei familiari.

ORGANISMO EDILIZIO
Insieme di spazi progettati unitariamente con caratteristiche di continuità fisica ed autonomia funzionale e destinati ad attività umane.

PARAMETRO EDILIZIO E/O URBANISTICO
(Art. 3 R.E.)
Definizione di limite riferito a variabili edilizie (altezza, distanza, superficie, volume, ...) ovvero urbanistiche (superficie e indice di fabbricabilità fondiario, superficie e indice di fabbricabilità territoriale...)

PARERE PREVENTIVO
(Art. 1, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 74 R.E.)
Ë il documento che, per opere di particolare importanza, può essere richiesto al Sindaco al fine di ottenere una verifica da parte della CE che costituisce indirizzo per la progettazione definitiva.

PASSO CARRAIO
(Art. 16, 17, 74, 158, 163, 173 R.E.)
Consiste in una sistemazione particolare della carreggiata e/o del marciapiede, idonea a consentire ai veicoli l’uscita dalla carreggiata, il superamento del marciapiede e l’accesso a una proprietà (edificio, cortile, ecc.) e viceversa.

PATIO
Lo spazio scoperto interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00, circondato dall’edificio per una lunghezza almeno pari ai ¾ del perimetro.

PERTINENZE
(Art. 3, 4, 10, 11, 17, 31, 40, 50, 54, 77, 79, 124, 127, 133, 151, 162, 174, 231, 244 R.E.)

  • Ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o a ornamento di altre cose.
  • Si dicono tali le seguenti opere: autorimesse, verande, recinzioni, cortili, aree verdi, attrezzature sportive e di gioco (e simili quando siano ad esclusivo servizio di edifici residenziali esistenti.

PIANO DEL TERRENO SISTEMATO
Si intende la situazione altimetrica che si vuole attribuire al suolo in concomitanza ad interventi edilizi.

PIANO DI CAMPAGNA
(Art. 100, 118, 182 R.E.)
Si intende la situazione altimetrica esistente del suolo prima degli interventi edilizi.

PIANO DI SPICCATO
Si intende il piano di elevazione del primo solaio (intradosso.

PORTICO
(Art. 3, 78, 120, 121, 158, 171 R.E.)
Indica la porzione del piano terreno di un fabbricato, aperta almeno su un lato, lungo il quale appositi pilastri sorreggono i piani superiori e/o la copertura.

PRESCRIZIONI TECNICHE
(Art. 11 L.R. 33/90)
Sono disposizioni alle quali debbono rispondere le opere edilizie e riguardano, sia l'aspetto formale che le prestazioni dell'edificio.
Quelle del primo tipo non sono riconducibili a parametri oggettivi e misurabili, essendo relative alla qualità formale e compositiva dell'opera, ed al suo inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico.
La verifica, viene effettuata dalla Commissione Edilizia in sede di esame di progetto e dal Comune in sede di controllo delle opere.
Le verifiche del secondo tipo riguardano il soddisfacimento di requisiti esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori e vengono effettuate, in sede di redazione di scheda tecnico-descrittiva, da tecnico incaricato, e poi controllate dal Comune per il rilascio del Certificato di Conformità.

PROCEDURA

  • Successione di attività della pubblica Amministrazione rigidamente codificate e finalizzate alla realizzazione di un interesse collettivo (es. Codice di procedura civile, Codice di procedura penale).
  • In urbanistica, è l’insieme coordinato e temporizzato di atti e modalità a carattere ripetitivo, che si richiedono per l’approvazione di uno strumento urbanistico o di un progetto edilizio.

PROFESSIONISTA ABILITATO
Si dice di un tecnico che, nel normale esercizio della sua professione, può legittimamente espletare determinati incarichi o è competente a svolgere determinate funzioni.
L’elenco dei professionisti abilitati varia a seconda delle funzioni da svolgere e comprende:

  • ingegneri, architetti, periti edili e geometri (art. 57, DPR n. 1142/1949); dottori in agraria (art. 2, Legge n. 3/1976) per l’espletamento delle pratiche di accatastamento e per la redazione di perizie giurate, con vari livelli di competenza;
  • ingegneri o architetti iscritti al rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni (art. 7, Legge n. 1086/1971) per la redazione di collaudi statici di opere in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica;
  • ingegneri, architetti, geometri e periti edili iscritti nel relativo Albo Professionale, nei limiti delle rispettive competenze, per la progettazione e la direzione dei lavori di opere in cemento armato ed a struttura metallica.

PROGETTO EDILIZIO
E’ l’insieme degli elaborati grafici, descrittivi, contabili e contrattuali che servono:

  • ad individuare in tutti i suoi elementi (forme, dimensioni, particolari costruttivi e decorativi) un’opera da costruire (edificio, manufatto o impianto);
  • a definire i materiali e le modalità esecutive;
  • a valutare il costo;
  • a precisare gli elementi contrattuali (capitolati).

PROGETTO ESECUTIVO
E’ un insieme di elaborati:

  • grafici (disegni alle varie scale);
  • descrittivi (relazione illustrativa);
  • contabili (computo metrico ed estimativo particolareggiati);
  • contrattuali (analisi dei costi, capitolati, contratti);
  • di calcolo (calcoli strutturali);

che sono necessari per definire l’opera da eseguire (edificio, manufatto o impianto) nelle sue caratteristiche formali, dimensionali e strutturali, per attuarla (materiali, particolari costruttivi e decorativi, modalità esecutive) e per appaltarla.

PROGETTO PRELIMINARE
(Art. 22, 26, 27 R.E.)
Elaborati progettuali da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia al fine di ottenere il parere preliminare per poter procedere alla elaborazione del progetto definitivo.

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE
Espressione dell'obiettivo da raggiungere mediante il soddisfacimento del singolo requisito.

QUOTA DI SPICCATO
E’ la quota più alta del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione.
Qualora manchi il marciapiede pubblico o la costruzione riguardi uno spazio privato avente in tutto o in parte quota diversa da quella del marciapiede pubblico, la quota di spiccato viene stabilita di volta in volta nel progetto edilizio e l’approvazione della concessione equivale anche approvazione dell’indicazione di tale quota.

RACCOMANDATI (REQUISITI TECNICI RACCOMANDATI)
(Art. 41, 116, 118, 119, 249, 250, 251 R.E.)
Requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie il cui soddisfacimento Ë di libera scelta dell'operatore.

REGOLAMENTO EDILIZIO
(Art. 33 L. 1150/42, art. 4 L.R. 33/90)
Complesso di Norme tecniche, procedurali e sanitarie connesse alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, mediante le quali il Comune indirizza e controlla il processo di intervento degli operatori pubblici e privati.

REQUISITO
(Art. 31, 32, 34, 41, 42, 45, 93, 94, 116, 118, 119, 249, 250, 251 R.E.)
Richiesta di progettazione riferita ad un organismo edilizio nel suo insieme o a sue parti spaziali o tecnologiche strutturate sulla base delle specifiche esigenze dell'utenza.

SAGOMA DI UN EDIFICIO
(Art. 3, 4, 9, 40, 48, 50, 77, 255 R.E.)
E’ il contorno che viene ad assumere l’edificio finito; esso comprende non solo le parti chiuse ma qualsiasi punto esterno di esso.

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
(Art. 1, 91, 93, 94, 95, 98, 256, 259 R.E.)
Ë la "carta di identità dell'immobile", articolata per le diverse unità immobiliari, nella quale sono riportati: i dati catastali e urbanistici, utili alla esatta individuazione dell'immobile stesso, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati , i dati metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti di competenza del Comune afferenti l'immobile stesso.
In particolare, per gli immobili o parti di essi destinati ad attività industriali, la "scheda tecnica descrittiva" contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso.

SEDIME
(Art. 40, 74, 234 R.E.)
E’ un lotto di terreno su cui insiste o può sorgere un edificio pubblico o privato, un’attrezzatura o un servizio e al quale si riferiscono e si applicano i parametri edificatori fissati dallo strumento urbanistico-edilizio.

SOPPALCO
(Art. 3, 152, 192, 209 R.E.)
E’ un locale secondario ricavato, mediante un solaio praticabile, in un locale più vasto e sufficientemente alto.

SOTTOTETTO
(Art. 3, 98, 121, 127, 128, 129 R.E.)
E’ uno spazio, più o meno angusto, compreso tra il solaio di copertura dell’ultimo piano e il tetto di un edificio; è spesso utilizzato come locale di sgombero.

SPAZI CHIUSI DI PERTINENZA DELL’ATTIVITA’ PRINCIPALE
Insieme degli spazi di un organismo abitativo ad uso esclusivo degli utenti dell’alloggio, non necessariamente connessi con l’alloggio stesso e contemporaneamente delimitati da elementi tecnici di chiusura e/o partizione (es. cantine, solai, autorimesse, ecc.).

SPAZI DI FRUIZIONE DELL’UTENZA PER ATTIVITA’ PRINCIPALE
Spazi chiusi destinati alle attività caratterizzanti l’utilizzo degli spazi stessi (es. attività di lavoro, soggiorno, studio, riposo e sonno, igiene della persona, preparazione e consumo dei cibi, ecc.).

SPECIFICA DI PRESTAZIONE
Insieme delle condizioni normative e/o indicative formulate per il soddisfacimento di un singolo requisito.
La specifica di prestazione si compone di:
-           definizione del livello di prestazione;
-           metodo di misura;
-           metodo di calcolo:

 

STANZA (VANO UTILE)

  • Costituisce “stanza” ogni vano abitabile e ogni altro spazio destinato all’abitazione, quando: sia delimitato da pareti che vanno, di norma, da pavimento a soffitto; abbia luce e aria dirette; abbia un’ampiezza sufficiente a contenere il letto di un adulto (almeno 8,00 mq); abbia il soffitto ad altezza regolamentare (almeno 2,40 m dal pavimento).

Sono perciò stanze: le camere da letto, le camere da pranzo, da studio e da soggiorno; le soffitte o sottotetti abitabili; le cucine, ecc.

  • Ai fini statistici (ISTAT), si considera “stanza” un locale facente parte di un’abitazione, che riceve aria e luce dall’esterno e ha dimensioni tali da consentire la collocazione di almeno un letto, lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona. La cucina, ai fini censuari, è perciò considerata stanza quando soddisfa tale definizione.

SUPERFETAZIONE
Si dice di un elemento spurio dell’unità edilizia, aggiunto in epoca successiva a quella dell’edificazione dell’organismo architettonico originale o delle sue organiche trasformazioni e completamente estranee ed incongruenti ad esso.

TERRAZZA
(Art. 3, 17, 118, 128, 153, 157, 160, 171 R.E.)

  • E’ la porzione recintata e praticabile della copertura piana di un edificio;
  • E’ un ripiano aggettante dal muro perimetrale di un edificio, protetto da parapetto.

TETTOIA
(Art. 3, 17, 40, 78 R.E.)
E’ la copertura di uno spazio aperto (almeno su un lato) fatta a forma di un tetto sostenuto da strutture verticali (pilastri).

UNITA’ EDILIZIA

  • Definisce un fabbricato o parte di esso che presenta i requisiti di continuità fisica, unitarietà tipologica e temporale (data di edificazione), omogeneità nello stato di conservazione e nelle destinazioni d’uso.
  • E’ un corpo di fabbrica dotato di autonomia interna ed esterna sotto i vari aspetti: distributivo, funzionale, tipologico, stilistico, ecc.

UNITA’ EDILIZIA FUNZIONALE
E’ un fabbricato o porzione di esso costituente un complesso di vani organizzati per un’utilizzazione unitaria.

UNITA’ IMMOBILARE
Consiste in un locale o in un insieme di locali, dotato di accesso indipendente e diretto da uno spazio pubblico (strada, piazza, ecc.) oppure da uno spazio privato di uso comune (androne, cortile, scala, ballatoio, portico, ecc.).

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(Art. 31, 74 R.E.)
E’ un procedimento conoscitivo di carattere interdisciplinare che mira a risolvere i problemi ambientali nei processi analitici e decisionali concernenti l’uso del territorio, la gestione delle risorse naturali e la tutela dell’ambiente.
Consiste in uno studio preventivo (se successivo si dice “verifica di impatto ambientale”) delle probabili ripercussioni che l’attuazione di una iniziativa, la realizzazione di un intervento urbanistico o edilizio o l’avvio di un’attività potranno attendibilmente avere sull’ambiente fisico.
Viene solitamente eseguita per grandi opere (aeroporti, autostrade, dighe, ecc.); per alcune attività produttive rilevanti (industrie petrolchimiche, attività estrattive, centrali di, produzione energetica, ecc.); per taluni grandi impianti (elettrodotti, oleodotti, impianti a fune, ecc.); trasformazioni urbanistiche più rilevanti (grandi insediamenti abitativi, produttivi e turistici, piani regolatori con vistose previsioni di sviluppo urbano, ecc.).
Lo scopo della VIA non è solo quello di ottimizzare l’impatto sull’ambiente e di prevenire il possibile deterioramento o la distruzione di riserve naturali, ma anche di studiare eventuali alternative, onde scegliere quella meno sfavorevole.
La VIA si avvale di tecniche cosiddette “quantitative”, come l’analisi costi-benefici o l’analisi a molti obiettivi, nonché l’uso di modelli matematici di simulazione.
I termini di valutazione sono, generalmente, e salvo i casi specifici:

  • le caratteristiche dell’opera in progetto;
  • le motivazioni sulla scelta del progetto e sulla localizzazione dell’opera in funzione delle condizioni di fattibilità (natura del terreno, disponibilità di area, vincoli ubicazionali, raccordi alla viabilità, ecc.);
  • l’analisi dello stato iniziale della zona e delle componenti ambientali (aria, suolo, acqua, igiene, microclima, acustica, ecc.);
  • l’analisi degli effetti importanti probabili dell’opera sull’ambiente e sull’infrastrutturazione della zona (viabilità, servizi a rete e puntuali, traffico, attrezzature, ecc.);
  • la descrizione delle misure di protezione che si intendono adottare per ridurre il rischio fisico e per evitare, o per compensare, gli effetti sfavorevoli;
  • l’analisi delle implicazioni socio-economiche, specie in rapporto alla struttura produttiva.

La VIA si effettua in base ad un rapporto, presentato dal soggetto proponente, che contiene: la descrizione dell’opera, le motivazioni delle scelte effettuate, la descrizione dell’ambiente interessato, la valutazione tecnica degli effetti che la realizzazione dell’opera produrrà sull’ambiente, e, infine, la verifica di compatibilità dell’opera con gli obiettivi di tutela dell’ambiente naturale.

VANO ACCESSORIO
E’ il vano compreso nell’abitazione e destinato a disimpegno, bagno, anticamera, corridoio, ecc., nonché la cucina, quando manchi di uno dei requisiti per essere considerata stanza.

VANO EDILIZIO
E’ uno spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, in legno, vetro, ecc.), qualcuna delle quali può non raggiungere il soffitto. La parete interrotta da una notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio essere parte integrante dell’altro.
Il vano edilizio è quindi un elemento che si identifica con una porzione di spazio fruibile destinata ad accogliere, interamente o parzialmente, una o più attività umane.

VANO ABITABILE
Si dice di un vano che, avendo forma, dimensioni e volumi conformi alle norme igieniche e costruttive vigenti, consente all’uomo di vivervi in modo permanente, cioè di svolgervi un’azione vitale anche discontinua.

VOLUMI TECNICI
(Art. 3, 7, 8, 50, 77, 127 R.E.)
La Circolare 31.1.73, n. 2474 del Ministero LL.PP. – Definizione dei “volumi tecnici” ai fini del calcolo della cubatura degli edifici, afferma:
“…Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore dei LL.PP. fa presente che sono da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendersi come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico. Precisa, infine, il Consiglio Superiore, che la definizione surriferita dell’espressione in questione, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.

 

fonte: http://digilander.libero.it/urba/Glossario.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 

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