Società per azioni SPA

 

 

 

Società per azioni SPA

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Società per azioni SPA

 

LA SOCIETA' PER AZIONI

considerazioni di carattere generale

 

NOZIONE > la spa è una persona giuridica, caratterizzata da un'autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio sociale (art. 2325 c.c.).

Le quote di partecipazione dei soci consistono in azioni (titoli di credito) la cui titolarità corrisponde alla posizione di socio e attribuisce determinati diritti.

ATTO COSTITUTIVO > la spa si deve costituire per atto pubblico (art.2329 c.c.); la mancanza dell'atto pubblico determina la nullità della società (2332 c.c.) > i soci dichiarano, alla presenza di un notaio, di voler costituire la società e ne sottoscrivono il capitale.

CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO

  • le generalità dei soci e il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno
  • la denominazione sociale, il Comune in cui la società ha sede, le eventuali sedi secondarie
  • l'attività che costituisce l'oggetto sociale
  • l'ammontare del capitale sottoscritto e versato (il capitale sottoscritto è il valore dei conferimenti che i soci si sono impegnati ad effettuare; il capitale versato è costituito dalle somme già versate dai soci come anticipo sul totale; l'art. 2327 c.c. stabilisce che il capitale minimo per costituire una spa è 120.000 euro)
  • il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni
  • il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura > di norma i conferimenti si fanno in denaro, tuttavia l'atto costitutivo può prevedere la possibilità di conferimenti sotto forma di crediti o di beni; in tal caso la legge (2343 c.c.) stabilisce che “chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del Tribunale”; tale relazione deve contenere la descrizione dei beni e dei crediti, il valore ad essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti
  • le norme relative alla distribuzione degli utili
  • la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai soci fondatori
  • la durata della società (qualora manchi tale indicazione, la società è costituita a tempo indeterminato)
  • l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società

LO STATUTO > integra l'atto costitutivo e contiene le norme relative al funzionamento della società.

LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE

  • il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero > il valore monetario che i soci si sono impegnati a versare deve coincidere con il capitale sociale indicato nell'atto costitutivo
  • i soci che conferiscono denaro devono versare, presso un istituto di credito, almeno il 25% dei loro conferimenti
  • devono sussistere le autorizzazioni governative eventualmente richieste (es. l'autorizzazione del Ministero dell'Economia prevista per poter svolgere un'attività bancaria)

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  > una volta perfezionato l'atto costitutivo, entro venti giorni, il notaio ne cura il deposito e ne chiede l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese del luogo in cui la società ha sede > tale iscrizione ha valore di pubblicità costitutiva pertanto la società sorge solo al momento dell'iscrizione; le spa non registrate non vengono ad esistenza diversamente da quanto accade per le società di persone in cui la mancata iscrizione determina la posizione di società irregolare > non esistono spa irregolari > tramite l'iscrizione la spa acquista la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.

LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE > è scarsamente diffusa nella pratica e si basa sulla redazione di un programma da parte dei soci promotori cui deve far seguito l'adesione di tutti coloro i quali sono interessati a diventare soci.

Il programma deve contenere alcuni elementi relativi alla società da costituire e, precisamente, l'oggetto, il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano sugli utili. Il programma, con le firme autenticate dei promotori, deve essere depositato presso un notaio prima di essere reso pubblico e le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

 

LE SPA E IL MERCATO FINANZIARIO

Le società per azioni ottengono finanziamenti dai risparmiatori attraverso l'emissione di azioni e obbligazioni; si applicano le norme generali previste dal codice civile a quelle spa che operano con un capitale limitato, detenuto da pochi soci.

Esistono, però, società per azioni di grandi dimensioni le quali:

  • hanno azioni quotate sui mercati regolamentati oppure
  • hanno azioni non quotate ma ugualmente diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

LE SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE SUI MERCATI REGOLAMENTATI > si tratta di società con un capitale elevato che possono chiedere l'ammissione ai mercati regolamentati > sono, questi ultimi, mercati telematici che consentono la contrattazione di titoli > viene qui in rilievo la Borsa valori che, attraverso le contrattazioni, stabilisce il valore di ogni azione, cd. quotazione di Borsa che dipende dalla domanda e dall'offerta: se la domanda di un  titolo è elevata, la sua quotazione di Borsa può risultare superiore al suo valore originale; nel caso opposto, la quotazione può scendere al di sotto del prezzo di emissione. Le quotazioni giornaliere costituiscono il fixing pubblicato sul Bollettino di Borsa; gli andamenti delle quotazioni vengono sintetizzati nell'indice di Borsa.

Alle spa quotate si applicano le norme del codice civile e le norme previste dal d. lgs. n.58/1998, Testo unico sull'intermediazione finanziaria.

La Consob > è la Commissione nazionale per le società e la Borsa (composta da un presidente e da quattro membri nominati dal Presidente della repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri) che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei mercati regolamentati.

LE SPA CON AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE > sono società con un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e un numero di azionisti o di obbligazionisti superiore a duecento.

 

IL CAPITALE DI COMANDO è la quota di capitale rappresentata dal pacchetto azionario di maggioranza > le decisioni societarie sono adottate in una assemblea in cui la maggioranza viene calcolata su base partecipativa, cioè valutata in base al numero delle azioni con diritto di voto.

IL CAPITALE FLOTTANTE è la parte rimanente di capitale, frazionata in azioni possedute da tanti piccoli azionisti.

 

I PATTI PARASOCIALI sono accordi tra azionisti (regolati dal cod. civ. 2341 bis e 2341 ter) al fine di raggiungere obiettivi comuni; tra i più diffusi sono i sindacati azionari di cui un esempio è il sindacato di blocco in cui i soci aderenti si impegnano a non vendere le proprie azioni; un altro esempio è il sindacato di voto mediante il quale i soci si accordano su come votare in assemblea.

EFFETTI DEI PATTI PARASOCIALI questi accordi vincolano solo le parti contraenti e non sono opponibili alla società > la loro violazione comporta solo l'obbligo di risarcire il danno a carico del socio inadempiente.

Nelle spa che offrono azioni al pubblico i patti parasociali possono essere a tempo determinato o indeterminato, devono essere comunicati alla società e dichiarati in ogni apertura di assemblea, la dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

Nelle spa quotate in Borsa i patti parasociali devono essere comunicati alla Consob, pubblicati su un quotidiano e depositati presso il Registro delle imprese.

 

LA NULLITA' DELLA SOCIETA' PER AZIONI art. 2332 > una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese, la nullita della società può essere pronunciata solo in tre casi:

  • mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico
  • illiceità dell'oggetto sociale
  • mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di indicazioni sulla denominazione della società, sui conferimenti, sull'oggetto sociale o sull'ammontare del capitale sociale.

GLI EFFETTI DELLA NULLITA' > la sentenza di annullamento emessa dall'autorità giudiziaria non ha efficacia retroattiva e, quindi, non pregiudica gli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione del Registro delle imprese; inoltre, i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono sodisfatti i creditori sociali.

Segue lo scioglimento della società e la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La disciplina della nullità delle spa opera in deroga ai principi generali sulla nullità contrattuale:

  • se si verifica una normale causa di nullità contrattuale, diversa da quelle tassativamente indicate nell'art. 2332, essa viene sanata con l'iscrizione nel Registro delle imprese
  • una volta dichiarata, la nullità del contratto sociale è sanabile attraverso una modificazione dell'atto costitutivo che deve, poi, essere iscritta nel Registro delle imprese.

 

SOCIETA' CONTROLLATE sono le società

  • in cui un'altra società dispone, in assemblea, della maggioranza dei voti
  • in cui un'altra società ha voti sufficienti per esercitare, in assemblea, un'influenza dominante
  • che subiscono il dominio di altre società per effetto di vincoli contrattuali

SOCIETA' COLLEGATE sono le società su cui un'altra esercita un'influenza notevole, pari almeno al 20% dei voti.

SCALATA SOCIETARIA E OPA la scalata societaria è il tentativo di acquistare il controllo di un'altra società per azioni quotata in Borsa. Essa deve avvenire in modo trasparente e corretto, sotto il controllo della Consob; attraverso una offerta pubblica di acquisto (OPA), ci si impegna pubblicamente ad acquistare titoli di una determinata società al valore indicato nell'offerta stessa.

 

Fonte: http://share.itismajo.it/polotecnicobraidese/Classe5B/Materiali/la%20s.p.a.%20considerazioni%20generali.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Parola chiave google : Società per azioni SPA tipo file : doc

 

Società per azioni SPA

 

 

Visita la nostra pagina principale

 

Società per azioni SPA

 

Termini d' uso e privacy

 

 

 

Società per azioni SPA