Contratto lavoro a progetto

 


 

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Contratto lavoro a progetto

 

Contratto lavoro a progetto

 

Il lavoro a progetto è un contratto di lavoro che si instaura tra il lavoratore (collaboratore) e il datore di lavoro (committente) per la realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di essi. Il collaboratore gestisce il lavoro in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente.

Il lavoro a progetto sostituisce, nel settore privato, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO); i rapporti instaurati prima del 24 ottobre 2003 hanno validità fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 24 ottobre 2004, salvo accordi collettivi aziendali che prevedono termini diversi.

Quando non è applicabile il lavoro a progetto?
La nuova normativa non si applica nei confronti delle seguenti figure:

- collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni;
- professionisti iscritti in appositi albi professionali, salvo che l’Albo stesso non disponga diversamente;
- percettori di pensione di vecchiaia;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- amministratori, sindaci e partecipanti a collegi di società;
- collaboratori che svolgono un’attività qualificabile come prestazione occasionale, ossia un rapporto di durata non superiore ai 30 giorni complessivi nell’arco di un anno solare, per lo stesso committente, con un compenso inferiore a € 5.000.

n.b. In alcuni di questi casi (P.A., professionisti iscritti ad albi, pensionati) è ancora possibile instaurare rapporti di collaborazione, secondo la normativa previgente.

Caratteristiche del contratto:
- deve essere stipulato in forma scritta;
- deve indicare:

- il progetto o programma, o le fasi di esso, oggetto della collaborazione;
- la durata della prestazione lavorativa che deve essere determinata o determinabile;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- le forme di coordinamento tra collaboratore e committente per la realizzazione del progetto;
- le eventuali misure disposte a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

La stipula di contratti di lavoro a progetto senza l’applicazione della normativa comporta la loro trasformazione in contratti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Quando si estingue il contratto?
Il rapporto si estingue al momento della realizzazione dell’oggetto del contratto, anche se ciò dovesse avvenire prima di quanto stabilito.

Le parti possono tuttavia recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le modalità stabilite; in particolare il committente può recedere anticipatamente in caso di sospensione del rapporto per malattia o infortunio del collaboratore che si protragga:

- oltre 1/6 della durata fissata nel contratto, in caso di progetto con durata determinata;
- oltre 30 giorni, in caso di progetto con durata determinabile.

Quali sono gli obblighi del committente?
- Corrispondere un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto di quanto normalmente corrisposto per un’analoga prestazione di lavoro autonomo nello stesso luogo di esecuzione del rapporto;
- assicurare il collaboratore all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- iscrivere il collaboratore, ai fini previdenziali, alla Gestione Separata presso l’INPS.

Quali sono i diritti del collaboratore?
- Sospensione del rapporto di lavoro e dell’erogazione del corrispettivo in caso di malattia o infortunio, che non si protragga oltre i limiti indicati, senza che vi sia risoluzione né proroga del contratto; in caso di sospensione obbligatoria per maternità la durata del contratto è prorogata di 180 giorni o per il periodo maggiore pattuito tra le parti;
- erogazione da parte dell’INPS dell’indennità di malattia, solo in caso di ricovero;
- erogazione da parte dell’INPS dell’indennità di maternità, per un periodo massimo di 180 giorni;
- diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento dell’attività lavorativa oggetto del contratto.

Quali sono i doveri del collaboratore?
Al collaboratore non è fatto divieto di stipulare più contratti di lavoro a progetto contemporaneamente, a meno che il contratto medesimo non preveda diversamente, però egli è tenuto a non svolgere attività concorrente tra i vari committenti, né a diffondere notizie o compiere atti pregiudizievoli per l’attività del committente.

 

Il contratto di lavoro a progetto è quello riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Le caratteristiche di questo tipo di contratto sono l’autonomia del collaboratore, il coordinamento con il committente e l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. Il lavoratore può svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale).

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare:

- la durata
- il contenuto
- il corrispettivo con tempi e modalità di pagamento
- le forme di coordinamento tra lavoratore e committente
- le misure per la tutela e la sicurezza del lavoratore.

Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base a quanto stabilito dal contratto individuale.

In caso di malattia ed infortunio il contratto prevede un periodo massimo di assenza non retribuita di 30 giorni per contratti con scadenza determinabile o di un sesto della durata prevista per i contratti con termine prestabilito. In caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

La norma non affronta l’aspetto relativo al trattamento fiscale e previdenziale. Si ritiene, comunque, che rimanga invariata sia la qualificazione fiscale dei redditi prodotti ( che vengono assimilati a quelli di lavoro dipendente) sia l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata del lavoro autonomo con le attuali modalità.

Fonte: http://jobinthefuture.ilbello.com/images/a/a4/Contratto_lavoro_a_progetto.odt
Sito web: http://jobinthefuture.ilbello.com

 

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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