Franchising

 


 

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Franchising

 

 

Per chi avvia una nuova impresa, la metodologia del franchising può rappresentare una interessante e nuova opportunità da prendere in considerazione con attenzione.

Il Franchising (o Affiliazione commerciale) è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (Affiliante o Franchisor) e uno o più imprenditori (Affiliati o Franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale:

L'Affiliante concede all'Affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'Affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa Affiliante.

L'Affiliato si impegna a far proprie politica commerciale e immagine dell'Affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.

Obblighi delle parti:

Il franchisor deve:

  • concedere l’uso dei segni distintivi per tutta la durata del contratto;
  • prestare i necessari servizi di assistenza tecnica e commerciale e di consulenza, sia in fase di apertura dell’esercizio, sia dopo l’avvio dell’attività;
  • controllare l’attività dell’impresa affiliata.

Il franchisee deve:

  • attrezzare e allestire l’unità di vendita nel modo stabilito dal franchisor;
  • rispettare determinati standard di qualità;
  • attenersi alle modalità di vendita determinate nel manuale operativo del franchisor;
  • utilizzare tutti i segni distintivi entri i limiti contrattuali;
  • sottostare a ispezioni e controlli da parte del franchisor;
  • pagare un corrispettivo, se previsto.

 

Il franchising si presenta oggi sotto tre tipi diversi:

Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l'Affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo Affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'Affiliante chiede all'Affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).

Franchising di servizi: E' un sistema nel quale l'Affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'Affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.

Franchising industriale: In questo sistema i partner Affiliante e Affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'Affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'Affiliante.

 

 

 

Fonte: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/franchising.doc

Sito web: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/

Autore del testo: Bertaccini G.

Parola chiave google : Franchising tipo file : doc

 

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CAPITOLO 25 - IL FRANCHISING TURISTICO

 

Il Franchising. Le origini economico-giuridiche. Dal franchising di beni al franchising di servizi.

Franchising è il contratto concluso fra due imprenditori col quale una parte, il franchisor, cioè affiliante, attribuisce all’altra, franchisee, cioè affiliato il diritto, di produrre o commercializzare beni o servizi con i propri segni distintivi o brevetti, esperienze, conoscenze tecniche (know how), contro un corrispettivo di denaro. Si crea così una rete di imprese satelliti promosse e realizzate da un’impresa principale. Le imprese affiliate rimangono economicamente indipendenti ma contrattualmente legate all’impresa affiliante con la quale costituiscono un sistema franchising: un’organizzazione in cui

  • l’affiliante, che ha già una posizione nel mercato, attua attraverso gli affiliati una penetrazione capillare, pur mantenendo l’unitarietà della struttura economica
  • l’affiliato a fronte del vantaggio di utilizzare propri segni distintivi affermati, si adegua ai modelli operativi dell’affiliante, così il pubblico identifica il franchisee con il franchisor.

Contratto di affiliazione commerciale: è la dizione che il legislatore italiano ha scelto per nominare il franchising.

Etimologia: nel Medioevo il termine francese Franc era utilizzato per indicare un privilegio, poi seguito da porti franchi, zone franche per designare luoghi esenti da imposizioni fiscali.

Franchise o franchigia era in origine la concessione di un diritto ai propri sudditi che avevano un vantaggio e poi significava concessione amministrativa (licence).

Le origini del franchising risalgono alla idea commerciale di Isaac Singer, che inventò la macchina da cucire. Per distribuirla e quindi per trovare il capitale necessario per produrla, creò un rapporto commerciale in cui in cambio del diritto di vendere in esclusiva le sue macchine in una certa area geografica, l’altra parte, pagava le tasse di licenza (licensing fee)e si impegnava a istruire i clienti. Con i fondi raccolti Singer produsse massicciamente nuove macchine da cucire e per venderle aveva già così realizzato una rete di distribuzione.

Lo schema fu seguito poco dopo da altre imprese, fra cui General Motors e Coca Cola, col risultato di realizzare un’integrazione fra produzione e distribuzione, in cui i diritti di esclusiva venivano ceduti dal detentore dell’invenzione a una serie di imprenditori addetti alla vendita.

Una trasformazione del contratto, denominato franchising quando dai beni si applicò ai servizi. La catena alberghiera Holiday Inn fu la prima, motel con spazi riservati ai bambini, agli animali, al relax, in posizioni strategiche x gli automobilisti. Le imprese di servizi soprattutto nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, si aprono a criteri di qualificazione in cui diventa centrale l’originalità della formula contenuta in un simbolo di immediata percezione al pubblico. Il logo che raffigura i segni distintivi dell’impresa ed esprime in modo immediato una definita tipologia di servizi.

Comincia a crescere l’attenzione del franchisor sulla formazione dell’affiliato, secondo parametri uniformi in modo che non solo il bene ma anche le modalità di vendita assumessero e differenziassero l’idea ben definita. Ora le parti contraenti pongono attenzione alla formazione del personale, e sono uno degli obblighi imposti all’affiliato, con riferimento alle tecniche per la vendita e la presentazione al pubblico.

Franchising e concorrenza

Il franchising si inquadra tra i contratti di distribuzione, in cui una parte si impegna a promuovere la rivendita di beni o servizi prodotti o distribuiti dall’altro contraente. Contratti di distribuzione sono le attività di collocamento dei prodotti sul mercato del consumo. Nel caso del franchising la differenza è che le imprese affiliate agiscono in sinergia creando, con lo strumento contrattuale, una rete di imprese di produzione e di distribuzione, che operano coordinando le loro politiche.

Si distingue la produzione diretta, da produttore a consumatore, da quella indiretta in cui agiscono più soggetti economici, produttore, grossista, dettagliante, consumatore. La distribuzione indiretta può essere semplice se fra produttore e rivenditore ci sono rapporti economici; integrata se il rivenditore fa parte dell’organizzazione del produttore, come nel franchising.

Vi sono bilanciamenti tra libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall’art 41 Cost che afferma che l’iniziativa economica privata è libera, e tutela della concorrenza, secondo art. 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che vieta qualsiasi accordo che impedisca o restringa la concorrenza.

Il codice civile e la legge per la tutela della concorrenza e del mercato n. 287 del 1990 disciplinano l’attività d’impresa x garantire la libera concorrenza fra le imprese e la tutela del consumatore, preservandola dai monopoli, antitrust, e vietando al contempo comportamenti scorretti., concorrenza sleale. Concorrenza deriva da concorrere che significa competere sul mercato. Le imprese in concorrenza corrono insieme verso il successo sul mercato e vi sono norme che regolano la concorrenza.

Secondo l’art. 81 del Trattato CEE e la legge n. 287 del 1990, sono vietate le intese che restringono la concorrenza. Intese sono accordi, associazioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. Per la legge antistrust i contratti sono accordi e dunque sono intese. I contratti di distribuzione sono intese verticali coinvolgendo soggetti a diversi livelli della filiera produttiva. Il Franchising è potenzialmente lesivo della concorrenza ma ha una esenzione al divieto ai sensi dell’art. 81 del Trattato CEE che prevede esenzione dal divieto per accordi o pratiche che contribuiscano a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico. Questo perché gli accordi verticali sono spesso in grado di apportare vantaggi di efficienza economica, riduzione dei costi di distribuzione, incremento di investimenti per beneficio delle imprese e dei consumatori.

Le autorità comunitarie e nazionali hanno stabilito una presunzione di liceità a favore delle intese verticali, ammettendo la legittimità del franchising e dei contratti di distribuzione a determinate condizioni, x imprese la cui quota di mercato è inferiore al 30%, senza richiedere nessun intervento autorizzativo delle autorità comunitarie o nazionali, secondo il regolamento 1/2003/CE del 2002. Tale regolamento, modificato dal regolamento n. 411/2004 che ha esteso le regole alla pratiche anticoncorrenziali in materia di trasporti aerei fra Comunità e Paesi terzi, regola la materia e ha attribuito alla Commissione il potere di revocare il beneficio con il regolamento se un accordo ha effetti incompatibili con art. 81 del Trattato CEE.

La legge italiana n. 129 del 2004 disciplina la affiliazione commerciale insieme alla leggi agevolative che hanno incluso il franchising nel finanziamento pubblico, cioè Agevolazioni a favore dell’autoimpiego. La legge n. 287 del 1990°  è stata istituita dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè Autorità antitrust: è una Autorità indipendente, una amministrazione pubblica che decide in base alla legge senza interventi da parte di altri organi dello Stato. Con tale legge si è introdotta nel nostro ordinamento la normativa antitrust in attuazione dell’art. 41 Cost, adegua il nostro ordinamento a quello comunitario. L’Autorità antitrust ha competenza anche in materia di pubblicità ingannevole.

Franchising e affiliazione commerciale - definizioni

La legge n. 129 del 2004 sulle Norme per la disciplina della affiliazione commerciale, conferisce tipicità al contratto di affiliazione commerciale. La qualificazione del rapporto come commerciale sottolinea una relazione di intesa e collaborazione. Indica un rapporto di durata con contenuto patrimoniale, contrassegnato dal vincolo di patto tra l’affiliato, cioè il soggetto indipendente che mette a profitto le potenzialità dell’affiliante a fini commerciali.

L’affiliazione commerciale, franchising, è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale; inserendo l’affiliato in un sistema di pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. In ogni settore di attività economica. (art. 1 e 2). Il Know-how costituisce il punto di forza dell’affiliante, centrale nell’economia del contratto, perché rappresenta il cardine dell’operazione economica. I contratti che hanno come oggetto i know-how sono la concessione e la licenza. Può anche costituire uno degli elementi del contratto insieme al brevetto (contratto misto di brevetto e know-how) o il franchising.

Diritto d’ingresso e Royalties, sono uno degli obblighi principali dell’affiliato ed è il pagamento di una somma di denaro , il diritto di ingresso da corrispondere una sola volta alla conclusione dell’accordo ed è per l’affiliante una sorta di finanziamento. Le royalties sono commisurata al giro d’affari e viene determinata in percentuale o fissa secondo la libera determinazione delle parti.

Beni dell’affiliante: sono i beni prodotti dallo stesso affiliante e contrassegnati dal suo nome, è un concetto che riguarda solo il franchising di beni e non quello di servizi. Il Codice del consumo d.lgs n. 206 del 2005 ha obbligato anche il distributore a mettere sul mercato prodotti sicuri ed è soggetto, al pari del produttore, alle sanzioni penali e civili previste dalla legge in relazione ai prodotti pericolosi.

La disciplina dell’affiliazione commerciale si estende anche al franchising principale o master franchising e al franchising parziale o corner franchising (art.2):

Master franchising: è il modello più diffuso di franchising internazionale; è un contratto a titolo oneroso concluso tra un franchisor e un altro imprenditore (sub franchisor) al quale si attribuisce il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi con terzi (sub franchising). Lo scopo è la creazione e la gestione di una rete di sub affiliati che consenta un’espansione geografica del franchising senza rilevanti investimenti.

Corner franchising: è caratterizzato alla  limitazione della concessione di vendita del bene o servizio dell’affiliante a una zona angolo del locale commerciale dell’affiliato. Bassi costi e diffusa soprattutto negli esercizi di media e grande dimensione.

La disciplina

La disciplina segue uno schema consueto nelle leggi speciali in materia contrattuale; è data rilevanza allo stato delle parti, alla trasparenza del contratto, alle informazioni in tutte le fasi contrattuali, soprattutto in quelle precontrattuali, prevedendo il tentativo di conciliazione per eventuali controversie. (art.)

L’art 8 sanziona con l’annullabilità del contratto la comunicazione da parte dei contraenti, di false informazioni, oltre al risarcimento del danno.

Le parti sono imprenditori, l’affiliante è affermato e ha sperimentato sul mercato la propria formula commerciale (art.2 e 3), l’affiliato è in uno stato di soggezione economica ed è la parte debole, dunque è destinatario di norme di protezione. Tra cui quella che prevede, se il contratto è a tempo determinato, una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e non inferiore a 3 anni (legge n. 129 del 2004) Infatti il diritto di ingresso , insieme agli investimenti e ad altre spese che il franchisee deve sostenere x affiliarsi alla rete, sono dei costi non recuperabili nel breve periodo (sunk cost) e dunque condizionano il comportamento economico. Tale norma sulla durata minima del contratto non esclude che ci possa essere un recesso unilaterale prima del termine purché la facoltà di recesso sia attribuita ad entrambe.

La tutela dell’affiliato è realizzata attraverso una serie di informazioni di cui è destinatario. Prima dell’emanazione della legge viera una asimmetria informativa a svantaggio dell’affiliato. La nuova legge sul franchising è intervenuta con disposizioni che pongono obblighi informativi a carico dell’affiliante sia in fase precedente alla stipulazione del contratto che nel contenuto del contratto.

Gli obblighi informativi precontrattuali riguardano ogni info che l’affiliante è tenuto a fornire a richiesta dell’affiliato (art. 6), insieme alla copia del contratto con allegati riguardanti l’identificazione dell’affiliante, le caratteristiche della rete di affiliazione, la situazione economica e le pendenze giudiziarie.

Gli obblighi informatici contrattuali riguardano l’oggetto dell’affiliazione, cioè

  • il know-how fornito dall’affiliante,
  • le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione
  • clausole relative a un’eventuale esclusiva territoriale
  • condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto

Anche l’affiliato è tenuto a fornire tempestivamente, in modo completo ed esatto ogni informazione utile all’affiliante, ciascuno dei due contraenti deve collaborare alla formazione di un consenso libero e informato.

Vi sono alcune norme a tutela dell’affiliante per i possibili pregiudizi che potrebbe subire, x es. il danno all’immagine per il mancato rispetto degli standard qualitativi. Per questo in sede precontrattuale l’aspirante affiliato deve tenere nei confronti dell’affiliante un comportamento di lealtà, correttezza e buona fede, fornendo tempestivamente e in modo completo, ogni tipo di informazione ai fini della stipulazione del contratto.

L’affiliato non può trasferire la sede senza il consenso dell’affiliante se non x causa di forza maggiore e l’affiliato si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza del contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.

A garanzia della trasparenza del contenuto del contratto e pena la nullità, deve essere redatto x iscritto per proteggere l’affiliato a cui è riservata la legittimazione a far valere la nullità anche perché non si potrebbe ipotizzare un interesse dell’affiliante che normalmente è colui che predispone unilateralmente il contratto.

Franchising turistico e certificato di qualità

Il franchising ha trovato grande diffusione nel settore turistico e in particolare in quello dei servizi e le prospettive sono di ulteriore crescita. Infatti la creazione della rete di affiliazione, il netto, consente all’affiliante in un settore in continua evoluzione come il turismo, di conoscere approfonditamente il mercato e le sue evoluzioni. All’affiliato il franchising permette di entrare nel mercato non allo stadio iniziale ma come impresa già conosciuta e con rischio economico ridotto. Il franchising consente al consumatore di orientarsi più facilmente nelle sue scelte con il vantaggio di riconoscere facilmente prerogative del servizio e caratteristiche aziendali.

Tutto ciò attraverso l’immagine evocata dal nome e dal logo del franchisor, infatti essa costituisce elemento identificativo dell’imprenditore, della gestione aziendale e della tipologia dei servizi, anticipando le moderne certificazioni di qualità. Infatti come il franchising, la certificazione di qualità è rappresentata da simboli di pronta e non equivoca lettura idonei a individuare immediatamente il livello dei servizi e la qualità della struttura e la rispondenza ad alcuni standard.

Qualità come elevato livello nei servizi e nella organizzazione aziendale, quindi riguardante le attività imprenditoriale; e qualità come adesione al concetto di sostenibilità ambientale e quindi riguardante le imprese che determinano impatto nell’equilibrio del sistema, come le strutture ricettive e le imprese del trasporto.

Sia la qualità dell’organizzazione che la qualità ambientale possono essere attestati con apposite procedure allo scopo di ottenere un marchio, una etichetta ecologica che attesti la compatibilità con l’ambiente dall’origine allo smaltimento, in base al regolamento ECOLABEL. E una certificazione ISO International Standard Organisation, cioè norme di carattere privatistico che le aziende devono possedere per la certificazione di qualità; una registrazione EMAS Environmental Management and Audit System che istituiscono un sistema di certificazione del rispetto delle normative ambientali.

La ricerca della qualità deriva dall’esigenza di garantire un mercato aperto e concorrenziale e la tutela degli interessi del consumatore, parte e custode dell’ecosistema. Il legislatore nazionale e comunitario incoraggia le iniziative tese al giusto equilibrio nel rapporto uomo-ambiente, incentivando azioni per il miglioramento qualitativo delle attività economiche e i prodotti. Sono state create norme tecniche di natura privatistica e gli organismi abilitati valutano e classificano i beni e le attività per determinare la qualità, per quelle aziende che richiedono la certificazione volontaria.

Molti franchising alberghieri possiedono un’etichetta ecologica che caratterizzano le modalità di gestione, conferendole attributi. La Legge di riforma del turismo n. 135 del 2001 prevede tra i suoi principi il sostegno dello Stato alle imprese turistiche per migliorare la qualità e il finanziamento di progetti x la qualificazione dell’offerta turistica.

Agenzie di viaggio e alberghi

Le agenzie di viaggio, cioè retailer e gli alberghi costituiscono i franchising più rilevanti del settore turistico. In entrambe le attività economiche prevalgono i beni immateriali forniti dal franchisor rispetto a quelli materiali come arredi e attrezzature. Questi sono presenti quasi esclusivamente nelle agenzie di viaggio, in modo da creare un ambiente unico e familiare (Family Feeling del network).

Negli alberghi invece vi è minore omogeneità dell’aspetto esteriore, franchising morbido, come Best Western ma vi è uniformità nella tipologia delle caratteristiche dei servizi.

I principali beni immateriali che costituiscono la prestazione principale del franchisor nel contratto di affiliazione turistica sono:

  • segni distintivi
  • know-how
  • formazione dell’affiliato e dei suoi dipendenti
  • iniziative pubblicitarie e altri strumenti di marketing (offerta pacchetti predefiniti)
  • nuove tecnologie come accesso a database, sistemi informativi che caratterizzano i franchising turistici più avanzati del settore.

I sistemi software offrono alla clientela innovativi sistemi di ricerca delle soluzioni turistiche e delle prenotazioni; minimizzano il costo del’erogazione dei servizi e ottimizzano la comunicazione all’interno del network, come intranet.

La formazione è un elemento di importanza fondamentale in tutti i franchising e nel turismo è strategica perché si superano le necessità di una consolidata esperienza per operare nel settore. I contratti prevedono clausole dettagliate sulla formazione.

La pubblicità è spesso gestita dal franchisor che si assume l’obbligo contro il pagamento di un corrispettivo, di intraprendere le iniziative pubblicitarie per qualificare il network e supportando contemporaneamente le attività dei singoli.

Le agenzie di viaggio (dettaglianti) sono entrati nel sistema di franchising recentemente negli anni ’80 e sono diventate un modello efficace e competitivo di distribuzione, grazie anche alla eliminazione delle licenze di esercizio. Punto di forza delle agenzie in franchising sono le economie di scala nei confronti dei fornitori, ottenendo maggiori commissioni sulle operazioni, potere contrattuale nei confronti dei tour operator e condivisione degli strumenti di marketing.

L’emanazione della legge sul franchising ha costituito ulteriore incentivo all’affiliazione e l’offerta così vasta e variegata ha determinato la nascita di una nuova figura professionale, il consulente franchising che guida gli operatori economici fra le tante opzioni del mercato, pubblicizzate con i canali tradizionali, associazioni di categoria e internet.

Il franchising alberghiero ha una storia che inizia con l’associazionismo come le catene alberghiere, corporate, associazioni volontarie. Esse costituiscono nel loro insieme l’ospitalità del marchio, contraddistinta dal brand.

Il franchising, a differenza di altre tipologie, si caratterizza x l’indipendenza degli imprenditori affiliati, mentre nella catena di è come regola un’unica società proprietaria e una serie di filiali, subordinate economicamente e giuridicamente.

L’ospitalità del marchio occupa una posizione di nicchia ed è caratterizzato da un’alta frammentazione e dalla presenza di medie e piccole strutture a gestione familiare ma è anche la porzione più dinamica in grado di far fronte a una domanda turistica attenta alla qualità del servizio e di un valore aggiunto.

 

 

 

Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2010/12/franchising.doc

Sito web: http://www.scienzeturismo.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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Franchising

CONTRATTO DI FRANCHISING

Il contratto di franchising riguarda principalmente l’organizzazione dei rapporti con i dettaglianti, di particolari prodotti ad esempio, quando un marchio sia molto reclamizzato, un’immagine forte, un know how commerciale efficace, siano richiesti dal produttore.

La creazione di una rete di franchising richiede una sua preventiva messa a punto e verifica.

Le reti di franchising quando sono organizzate a livello nazionale, avranno come immagine di riferimento il aster franchisee, e sarà ciascuna società responsabile del mercato nazionale, a stipulare contratti di franchising interni con i singoli punti vendita del paese.

A livello europeo, si stanno sviluppando contratti di franchising cross border, soprattutto in paesi limitrofi a quello del franchisor.

 

DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI DI FRANCHISING

Esistono varie situazioni coperte dal franchising:

  • Franchising di prodotti;
  • Franchising di servizi;
  • Franchising di industriale.

Il contratto di franchising, come il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico, dunque privo di una dedicata disciplina legislativa.

Le caratteristiche salienti del contratto di franchising di prodotto possono essere così riassunte:

  • I punti vendita dei membri della rete sono caratterizzati da segni distintivi (insegna, marchio) e da un’immagine (arredamento) comune, imposta dal franchisor. La concessione al franchisee consta del diritto di usare tali segni ed al tempo stesso il divieto di continuare ad usarli una volta venuto a cessare il contratto.
  • Necessità di garantire la massima uniformità dei servizi offerti dai vari membri, di conseguenza, avremo un controllo molto stretto sull’azione dei franchisees. È normale che il franchisee sia vincolato all’osservanza di prescrizioni anche molto dettagliate.
  • Trasferimento al franchisee di un know-how commerciale necessario alla gestione del punto vendita.
  • Previsione del pagamento di royalties da parte del franchisee.

Normativa antitrust europea applicabile ai contratti di franchising

La disciplina antitrust applicabile al franchising, essendo un contratto che implica per sua natura una serie di limitazioni alla libertà d’azione delle parti, è necessario stabilire in che misura le stesse siano compatibili con la normativa sulla concorrenza.

Le principali legislazioni sono la normativa comunitaria, la quale si esplica sotto la forma di Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, da un lato e dall’altro, dal REG 2790/1999 che esenta un certo numero di restrizioni in virtù dell’art. 101.3.

Una nozione fondamentale è quella secondo la quale: il regime giurisprudenziale sarà comunque il solo applicabile agli accordi di franchising che non rientrino sotto il REG a causa del superamento della quota di mercato del 30%.

La giurisprudenza della Corte

Il ragionamento seguito dalla Corte si basa sul presupposto che, nella misura in cui il franchising

<<consente ai commercianti sprovvisti dell’esperienza necessaria di avvalersi di metodi che essi avrebbero potuto acquistare solo dopo una lunga e laboriosa ricerca e di giovarsi della reputazione del segno distintivo del concendente >>

Essa non reca pregiudizio, di per se, alla concorrenza e non ricade quindi nel divieto dell’art. 101.1.

Le restrizioni sono sottratte “a monte” al divieto dell’art. 101.1 senza necessità di essere esentate (in via individuale o per categoria) ai sensi dell’art. 101.3.

Le clausole cui non si applica il divieto delle intese

La Corte ha elencato ed analizzato in dettaglia ben 7 tipi di clausole potenzialmente restrittive che possono considerarsi, nel contesto di un contratto di franchising, come non rientranti sotto il divieto dell’art. 101. Esaminiamole in dettaglio.

  • Obbligo di non concorrenza

Il divieto imposto al franchisee << di aprire durante la vigenza del contratto o durante un adeguato periodo dopo la scadenza dello stesso, negozi per l’esercizio di attività identiche o simili in zone in cui egli possa trovarsi in concorrenza con commercianti aderenti alla rete di distribuzione>>, è una clausola che impone il divieto di svolgere, sia nel periodo contrattuale, che dopo la fine del contratto attività concorrenti in territori in cui questi posano trovarsi in concorrenza con gli altri membri della rete.

  • Obbligo di vendere esclusivamente prodotti forniti dal franchising

Deve essere consentito al franchisor di controllare l’assortimento di merci offerto dal franchisee, in modo da garantire che il cliente possa trovare presso ogni negozio affiliato merce della stessa qualità.

La clausola che impone all’affiliato di vendere solo merci fornite dal franchisor o da fornitori scelti dallo stesso va considerata necessaria alla tutela della reputazione della rete distributiva, purchè non si impedisca all’affiliato di procurarsi dette merci presso altri franchisees.

  • Divieto di cessione del prodotto

<<l’obbligo del concessionario di non cedere il negozio senza il previo consenso del concedente>>.

  • Obbligo del concessionario di applicare i metodi commerciali elaborati dal concedente
  • Obbligo di vendere esclusivamente dai locali autorizzati

L’obbligo del concessionario di <<vendere merci oggetto del contratto solo nei locali allestiti e decorati in base alle istruzioni  del concedente >> e di <<non cambiare l’ubicazione del negozio senza il consenso del concedente>>.

  • Divieto di cedere il contratto e scelta discrezionale dei franchisees

Non è contrario all’art. 101 <<il divieto, imposto al concessionario, di trasferire diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza il consenso del concedente>> in quanto ciò serve a salvaguardare <<il diritto di quest’ultimo di scegliere liberamente i concessionari>>.

  • Controllo sulla pubblicità

Le clausole vietate dall’art. 101

Un atteggiamento estremamente restrittivo riguardo ad una clausola di notevole importanza, quella cioè che consente di attribuire al franchisee una zona esclusiva, proteggendolo dalla concorrenza intra-brand degli altri membri della rete.

 

DISCIPLINA REG 2790/1999

Individuazione del regime applicabile ai contratti di franchising

Il REG 2790/99 detta delle regole applicabili ai contratti verticali in genere, introducendo differenziazioni per singoli tipi di contratto solo in alcune limitate ipotesi.

Per individuare all’interno del regolamento le regole applicabili ai contratti di franchising occorre tenere presente che tali contratti implicano normalmente il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e la creazione di una rete selettiva. Ciò significa che, nella misura in cui il contratto di franchising presenti queste particolari caratteristiche, si applicheranno allo stesso le regole previste per tali ipotesi.

  • Diritti di proprietà immateriale

Il franchising implica un trasferimento di know-how all’acquirente per fini di commercializzazione. Il REG 2790/99, infatti all’art. 2.3 definisce che:

<<>> 

La norma in questione, nell’escludere dal regolamento gli accordi in cui le disposizioni in materia di proprietà intellettuale costituiscono l’oggetto primario dell’accordo, intende riferirsi principalmente a contratti di licenza di brevetto e know-how o simili, coperti oltre tutto da un altro regolamento di esenzione.

La presenza del contratto di franchising di aspetti relativi a diritti di proprietà intellettuale è però rilevante anche sotto un altro profilo, quello cioè di giustificare restrizioni concorrenziali necessarie per la protezione di tali diritti.

Il regolamento 2790 attribuisce rilevanza a questo aspetto nell’art. 5 lett. b), quando ammette un obbligo di non concorrenza post contrattuale ove questo sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito dal fornitore all’acquirente.

È importante stabilire se tale giustificazione operi solo per i contratti di franchising che prevedano il trasferimento di know-how, o anche ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale messi a disposizione del franchisee si limitino al diritto di usare nomi, marchi, ed in genere l’immagine del franchisor e della sua rete.

Per quanto riguarda l’obbligo di non concorrenza post contrattuale, l’art. 5 lett. b) chiarisce inequivocabilmente che deve fare riferimento al know-how.

Art. 1 lett. f): << per "know-how" si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per "segreto" si intende che il "know-how", considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per "sostanziale" si intende che il "know-how" comprende conoscenze indispensabili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per "individuato" si intende che il "know-how" deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;>>.

Ciò significa che l’obbligo di non concorrenza post contrattuale potrà essere ammesso solo in presenza del trasferimento al franchisee di un know-how segreto, sostanziale ed individuato.

Quanto invece alle affermazioni della Commissione nelle linee direttrici n. 44, esse si riferiscono più in generale ai diritti di proprietà intellettuale, e possono quindi riguardare anche situazioni che non implichino trasferimento di know-how.

  • Distribuzione selettiva

Il franchising implica praticamente sempre un sistema di distribuzione selettiva, e cioè una rete in cui i prodotti possono essere venduti solo a rivenditori “autorizzati”, facenti parte della stessa. Si tratterà normalmente di una selezione quantitativa, nel senso che vi sarà un numero limitato di franchisees, ammessi nella rete in base a scelte in larga parte discrezionali del franchisor.

Ove il franchisor desideri organizzare una rete di franchising chiusa che preveda l’obbligo per i franchisees di non vendere i prodotti contrattuali a commercianti estranei alla rete, egli dovrà rispettare anche le prescrizioni in materia di distribuzione selettiva. Ove, sia indifferente lasciare i membri della rete liberi di vendere i prodotti a rivenditori non membri della rete non sarà necessario rispettare le prescrizioni dettate dal regolamento per le reti selettive.

Il regime applicabile alle singole clausole

Le principali clausole restrittive dei contratti di franchising è necessario verificare quale sia il regime applicabile alle stesse nel contesto del regolamento 2790.

  • Prezzi imposti

Imporre al franchisee il rispetto dei prezzi di rivendita, l’illiceità di clausole di questo tipo è pacifica. Il regolamento permette l’imposizione di prezzi massimi.

  • Esclusiva di zona in favore del franchisee

L’esclusiva territoriale si presenta in 2 situazioni:

  • il franchisor riconosce al franchisee un territorio esclusivo, impegnandosi a non nominarvi altri franchisees;
  • il franchisor è libero di decidere se nominare altri franchisees: in questo caso ciascun franchisees godrà di una sorta di esclusiva di fatto, nella misura in cui il franchisor sia portato ad evitare la presenza di troppi franchisees nel medesimo territorio, onde garantire a ciascuno un ambito d’azione che consenta un guadagno sufficiente per sostenere gli oneri assunti con il contratto.

Nel contesto del REG 2790/99 ambedue le soluzioni beneficiano dell’esenzione.

  • Obbligo di non concorrenza nel corso del contratto

L’obbligo dell’affiliato di non svolgere attività concorrenti come anche l’obbligo di non vendere nel negozio prodotti concorrenti con quelli contrattuali, essi rientrano in linea di principio nell’art. 5 lett. a) e non dovrebbero pertanto superare il limite di 5 anni.

Il limite quinquennale non sarà comunque applicabile (e l’obbligo di non concorrenza potrà essere abbinato ad un contratto di durata superiore ai 5 anni, o ad un contratto a durata indeterminata o a termine rinnovabile) quando il contratto di franchising implichi la concessione di diritti di proprietà industriale.

  • Obbligo di non concorrenza post contratto

L’obbligo di non concorrenza post contrattuale assume un’importanza primaria nel contesto del franchising. All’art. 5 lett. b) vi è l’ammissibilità di un obbligo di non concorrenza post contrattuale di 1 anno, limitato ai locali da cui il franchisee ha operato, e solo nella misura in cui esso sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito al franchisee, know how che dovrà essere segreto, sostanziale ed individuato.

  • Obbligo di vendere soltanto dal negozio oggetto del franchising

L’obbligo in questione è espressamente ammesso, nel contesto di un sistema selettivo, dall’art. 4 lett. c). Quindi, se si tratta di un franchising che implichi nel contempo una distribuzione selettiva, il franchisee si può imporgli, come unico limite, quello di vendere solo dal negozio affiliato.

Ove si tratti invece di un franchising non implicante distribuzione selettiva, l’obbligo suddetto sarà legittimo a fortiori, in quanto restrizione non vietata da alcuna disposizione del regolamento.

  • Limitazioni territoriali all’attività di rivendita dei prodotti

Per quanto riguarda la possibilità di imporre al franchisee delle limitazioni relativamente al territorio in cui può vendere i prodotti, si deve distinguere a seconda che la rete di franchising sia o meno selettiva.

Se si tratta di un franchising selettivo:

  • al franchisee sarà vietato di vendere i prodotti a rivenditori non facenti parte della rete;
  • il franchisee dev’essere libero di effettuare vendite incrociate con altri membri della rete;
  • il franchisee deve essere libero di effettuare vendite, sia attive che passive, agli utenti finali, ovunque essi siano situate;
  • si può obbligare il franchisee a vendere unicamente dal negozio.

Se si tratta di un franchising non selettivo (i franchisees sono liberi di vendere a rivenditori non facenti parte della rete):

  • si potrà vietare al franchisee di effettuare vendite attive nei territori di altri franchisees, purché riservate in esclusiva agli stessi;
  • si potrà vietare al franchisee di procedere ad acquisti da altri membri della rete;
  • non si potrà limitare la libertà del franchisee di procedere a vendite ad altri membri della rete (in quanto restrizione dei clienti a cui il franchisee può vendere).

 

 

 

IL CONTRATTO DI FRANCHISING IN ITALIA

Il contratto di franchising dal 25/05/2004 trova finalmente una sua propria regolamentazione. Prima dell’emanazione della legge n. 124/2004, il contratto di affiliazione commerciale (/franchising) era considerato come un contratto atipico.

L’ampia diffusione di questo tipo di accordo aveva da tempo gettato le basi per il necessario passaggio da contratto atipico a materia specificatamente disciplinata, ma soltanto adesso ciò si è avverato con la legge n. 129/2004.

Il disegno di legge del ministro A. Marzano sostituisce il termine di franchising con la dicitura “affiliazione commerciale” e viene definito all’art. 1 della legge come:

<< L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi>>.

Questa esaustiva definizione, adottata dal legislatore, sottolinea l’attenzione posta a garanzia del franchisee che rappresenta la parte economicamente più debole.

L’interesse dell’affiliato è dettato dalla possibilità di sfruttare, almeno in parte, proprio il know-how dell’affiliante. Questa opportunità di “utilizzo”, viene concessa dietro il versamento di una cifra fissa iniziale seguita da canoni periodici.

Il know-how nel testo normativo viene definito all’art. 1.3 lett. a) come <<  un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità>>, evidenziandone le principali caratteristiche, riprendendo la definizione, paro paro, dal REG 2790/99.

La legge all’art.1.3 lett. b) definisce il diritto di ingresso come un ammontare determinato in funzione del valore economico e alla capacità di sviluppo della rete che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising.

Le royalties, definite all’art. 1.3 lett. c), sono invece una sorta di canoni, le quali rappresentano l’importo che l’affiliato è tenuto a versare periodicamente all’affiliante. Le royalties possono essere calcolate come percentuali sul giro d’affari o fissate in quote.

Oggetto di vendita da parte dell’affiliato, specificato all’art. 1.3 lett. d),  sono i beni prodotti dall’affiliante; questi devono essere contrassegnati dal nome dell’affiliante. Possono anche esser prodotti da terzi purché mantengano le caratteristiche tipiche e rispettino le indicazioni fornite dall’affiliante.

Infine, attraverso contratti di affiliazione commerciale, l’affiliante crea una rete di vendita omogenea atta a garantire la più ampia distribuzione territoriale, quindi si realizza il fine economico del contratto di franchising.

L’ambito di applicazione di suddetta legge viene espressa all’art. 2 della stessa, il quale recita

<< Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1>>.

Viene fatto espresso riferimento nella prima parte ai contratti di master franchisee, il quale consiste nella stipula tra affiliante e affiliato di un contratto di affiliazione commerciale in un determinato paese. L’affiliato a sua volta firmerà, nel paese in cui svolge la sua attività lavorativa, contratti di sub franchising con altri soggetti per la creazione di una sua rete commerciale.

Mentre nella seconda parte della disposizione, viene inserita l’eventualità della pratica del corner franchising (centri commerciali).

Forma e contenuto del contratto

Il legislatore ha stabilito, all’art. 4.1 della legge, l’obbligo di consegna del contratto all’affiliato almeno entro i trenta giorni che precedono la firma (norma a carattere tutelare per permettere all’aspirante affiliato di poter realmente conoscere lo stato dell’affiliante) e, a pena di nullità, definito all’art. 3.1, la forma scritta del contratto di affiliazione commerciale.

L’art. 3.3 introduce una durata minima per i contratti a tempo determinato, stabilita in 3 anni; lo scopo di questa previsione è quella di garantire la possibilità al franchisee di ammortizzare l’investimento effettuato, si nota nuovamente il carattere garantista della legge nei confronti dell’affiliato. Viene mantenuta la possibilità di risoluzione anticipata del contratto a causa di inadempienza di una delle parti.

Elementi inderogabili del contratto, definiti all’art. 3.4, sono i seguenti:

  1. l’importo degli investimenti che il franchisee è tenuto a sostenere per iniziare l’attività e l’eventuale importo delle spese di ingresso;
  2. descrizione del modo di determinazione delle royalties (modalità di calcolo, oltre che di pagamento);
  3. l’ambito di esclusiva territoriale, ove sia prevista, in relazione ad altri affiliati ed anche in relazione a canali gestiti direttamente dall’affiliante;

La legge indica altri fattori che devono essere presenti nel contratto, ossia: la specifica del Know-How fornito dall’affiliante, l’eventuale incasso minimo da realizzare, i servizi eventualmente offerti dall’affiliante, le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto (per quest’ultima, inserimento ASSOLUTAMENTE necessaria ai fini della validità del contrattoà condizione che però non sono regolate dal legislatore, il quale riconosce ampia libertà alle parti). Quindi, possiamo affermare con certezza che la il contratto deve essere compilato in modo particolarmente dettagliato.

 

Obblighi delle parti – affiliante (franchisor) / affiliato (franchisee)

Tali obblighi, all’art. 4,  sono volti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, cioè il futuro affiliato.

A quest’ultimo vengono concesse varie facoltà atte ad assicurare il maggior numero di informazioni possibili; può infatti ottenere:

a) copia del bilancio degli ultimi tre esercizi;

b) dati relativi all’attività ( ragione e capitale sociale);

c) elencazione di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione commerciale in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante (si considerano solamente quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autorità);

d) notizie relative ai marchi utilizzati (estremi della registrazione, licenza concessa da terzi all’affiliante etc.);

e) documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attività oggetto di contratto di affiliazione commerciale;

f) elenco aggiornato degli affiliati operanti nel sistema;

Inoltre l’affiliato ha la possibilità di richiedere informazioni riguardanti il numero degli affiliati, la relativa ubicazione e la variazione intervenuta anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni.

 Art. 4.2!!!!!

Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:

- la non trasferibilità della sedesenza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;

- la tenuta di una massima riservatezza, da parte dell’affiliato e dei propri dipendenti/collaboratori, a riguardo del contenuto dell’attività oggetto del contratto.

Da sottolineare che il primo punto in oggetto si applica nel caso in cui la sede sia indicata nel contratto.

 

Entrambe le parti, hanno il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza e buona fede, secondo l’art. 6.1 ed art. 6.3 della legge 129/2004, la quale individua chiari obblighi comportamentali a carico dei soggetti coinvolti:

<<  1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.


  3.. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante>>.

Inoltre l’affiliante è tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa rivestire un’importanza fondamentale per l’attività, in modo tempestivo e completo, previsto all’art.6.2: << L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti>>.

Art. 7.

Art. 8.

Termini d’applicazione

La legge n. 129/2004 è entrata in vigore il 25/05/2004 ed è da tale data che trova applicazione ai contratti di franchising in corso alla stessa data. All’art. 9.1 incontriamo una disposizione che in teoria è una norma di applicazione necessaria ma che non viene specificato espressamente la materia di sua applicazione, quindi si tratta di una norma imperativa, ovvero riservata ai contratti sottoposti al diritto italiano.

All’art. 9.2 della legge, è’previsto un unico termine per l’adeguamento dei contratti in essere: entro il 25/05/2005 è richiesta la formalizzazione per iscritto dei contratti stipulati solo verbalmente e l’adeguamento di quelli scritti alla nuova disciplina.

 

Fonte: http://static.socialgo.com/cache/220415/assets/files/4dfb5f4a15e3e-220415-ContrattoDiFranchising.doc

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