La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

 

 

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

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La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

 

IL DATORE DI LAVORO
e la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro,  il soggetto attivo prevalente è di regola l’imprenditore, il capo dell’impresa (art. 2086 c.c.), il quale organizza i fattori della produzione e ne gode, per primo, i proventi economici.
Deve osservarsi, però, che l’obbligo di sicurezza incombe non solo sul datore di lavoro-imprenditore, gravando su tutti i datori di lavoro, imprenditori o meno, che comunque ricorrano, anche occasionalmente e non a titolo professionale, a prestazioni lavorative altrui. In particolare il d.lgs. 626/1994 si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori (es. titolari di studi professionali, associazioni sindacali, partiti politici), anche se molte delle disposizioni di questo decreto sono modellate proprio sulla figura dell’imprenditore.
La definizione (introdotta dal d.lgs. 242/1996) identifica il datore di lavoro nel titolare del rapporto contrattuale con il lavoratore o, comunque, nel soggetto che, tenuto conto del tipo e dell’organizzazione dell’impresa, ne abbia la responsabilità (nella sua interezza oppure anche solo di una sua unità produttiva, intesa quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro pubblico, invece, viene individuato nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, pur sprovvisto di qualifica dirigenziale, ma solo quando quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
La giurisprudenza penale ha cercato, allora, d’individuare il responsabile della sicurezza dei lavoratori, anche all’interno della P.A., non tanto fondandosi sulla qualifica rivestita (organo apicale o dirigenziale), quanto sulla funzione in concreto esercitata, considerata prevalente rispetto alla carica attribuita al soggetto.

 

LA DELEGA DI FUNZIONI: VALORE E CARATTERI (D.LGS. 626/94)

Si può già affermare che il d.lgs. 626/1994 istituisce un sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale che si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di una pluralità di soggetti, normativamente coinvolti nella realizzazione e nel mantenimento di un ambiente di lavoro idoneo a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, progressivamente adeguato e migliorato.
In particolare, vengono in rilievo una serie di dettagliate prescrizioni, interventi ed obblighi per il datore di lavoro, dirigenti, preposti, che- nelle intenzioni del legislatore – dovrebbero esaurire la cerchia dei referenti della “politica di sicurezza” della impresa.
Ai fini di un corretto inquadramento del tema della delega occorre ritornare all’aspetto definitorio della qualifica soggettiva di datore di lavoro, contenuto nell’art. 2 co. 1 lett. B) del d.lgs. 626/1994, secondo il quale è tale “… il soggetto titolare del  rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e la organizzazione della impresa, ha la responsabilità della impresa stessa ovvero della unità produttiva”, siccome titolare di poteri decisionali e di spesa.
Codesta nozione evoca quella di unità produttiva, con la quale si intende “… lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico – funzionale”.
Nelle pubbliche amministrazioni si considera datore di lavoro “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”.
A partire dai decreti degli anni cinquanta, il legislatore ha individuato nel datore di lavoro, nel dirigente e nel preposto i soggetti forniti di poteri all’interno della azienda.
Una prima conclusione può trarsi: in materia di prevenzione, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 c.c., egli è costituito garante della incolumità fisica dei prestatori di lavoro.
Nelle società di capitali la individuazione del datore di lavoro e dei soggetti responsabili soggiace, come è intuitivo, a regole proprie, secondo un consolidato “principio di effettività”.
Si può quindi affermare che in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno della azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione o nell’amministratore delegato o nel componente il consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni.

 

 

 

LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
(d.lgs. n° 81/2008)

LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I numerosi e gravissimi infortuni sul lavoro che sono avvenuti in tempi recenti hanno sensibilizzato la pubblica opinione, le parti sociali e le forze politiche sulla necessità di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò ha portato al riassetto e alla riforma della normativa già in vigore, mediante la rapida approvazione di una legge contenente misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e successiva emanazione del suo ampio decreto legislativo di attuazione, composto da più di trecento articoli e da numerosi allegati tecnici, conosciuto col nome di Testo unico sulla sicurezza del lavoro.

Infatti si applica in modo uniforme, sull’intero territorio nazionale, a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, per proteggere la salute e favorire la sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti a essi equiparati.

Le norme, che rispettano le disposizioni comunitarie e sono numerose e articolate, prevedono:

✔ misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
✔ misure di semplificazione degli adempimenti per le piccole e medie imprese, con l’intento di garantire la sicurezza in azienda anche negli ambienti di limitata dimensione;
✔ misure per il contrasto del lavoro irregolare, con utilizzo di personale ispettivo che può adottare severi provvedimenti qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero).

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’attività di vigilanza viene esercitata inoltre dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali.

GLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Le imprese devono procedere alla valutazione dei rischi, con stesura di un documento che riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi lo stress da lavoro, i rischi delle lavoratrici in gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, di età a e di provenienza da altri Paesi. Si tratta di un documento che deve contenere anche l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, dei dispositivi di protezione individuale adottati e del programma delle misure ritenute opportune per garantire il potenziamento della sicurezza nel tempo.
Il suddetto documento di valutazione dei rischi è soggetto a rielaborazione qualora intercorrano modifiche nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro con effetti significativi sulla sicurezza dei lavoratori, oppure in relazione all’evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
La rielaborazione è anche necessaria in seguito al verificarsi di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità; a seguito di tale rielaborazione debbono essere aggiornate le misure di prevenzione.
Numerosi e dettagliati doveri sono posti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti aziendali; tra essi ricordiamo in particolare gli obblighi:
di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e di organizzare ilrelativo servizio all’interno dell’azienda o incaricandopersone o servizi esterni; gli addetti e i responsabilidei servizi interni o esterni devono possederecapacità e requisiti professionali ;
✔ di nominare il medico competenteper l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
✔ di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi e fornendoli di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
✔ di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
✔ di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi;
✔ di scegliere i DPI, individuare le condizioni in cui devono essere usati e mantenerli in efficienza mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

 

GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Anche i lavoratorisono tenuti a rispettare una serie di obblighi, tra i quali ricordiamo quelli:

✔ di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, e di contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; di osservare le disposizioni e le istruzioni riguardanti la protezione collettiva e individuale e di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
di utilizzare i DPI messi a loro disposizione, provvedendo alla loro cura e non apportandovi modifiche di propria iniziativa;
✔ di segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminarla o ridurla;
✔ di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal medico competente.

L’APPARATO SANZIONATORIO

Oltre a pesanti sanzioni pecuniarie, possono scattare sanzioni interdittive con provvedimento di sospensione dell’attività aziendale, divieto di partecipare a gare d’asta indette da organi della Pubblica Amministrazione, di ottenere pubblici appalti ed esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi.
Questi provvedimenti di sospensione dell’attività aziendale possono essere adottati quando viene riscontrato l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Nelle situazioni più gravi è previsto l’arresto, che però il giudice può convertire in ammenda in caso di “ravvedimento operoso” se entro la chiusura del dibattimento di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

 

I CONCETTI-CHIAVE SU PREVENZIONE E SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In ogni impresa o in ciascuna unità produttiva deve essere organizzato il servizio di prevenzione e protezione al fine di individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
Il servizio può essere organizzato all’interno dell’aziendao dell’unità produttiva, mediante personale dipendente,oppure incaricando persone o servizi all’esterno delle imprese stesse.

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si tratta della persona in possesso di capacità e requisiti professionaliche viene designata dal datoredi lavoro per coordinare il servizio di prevenzione eprotezione dai rischi. Per lo svolgimento della funzionedi responsabile del servizio è necessario possedereun attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento,a specifici corsi di prevenzione eprotezione dai rischi.

 

MEDICO COMPETENTE

È il medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali (specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori ecc.) iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

È la persona eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Accede nei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni, viene consultato sulla valutazione dei rischi, promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze sindacali è eletto dai lavoratori al loro  interno.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro ha l’obbligo, non delegabile ad altri, di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la loro attività. La valutazione dei rischi è finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Deve essere documentata da una relazione e con l’indicazione delle misure attuate, dei dispositivi di protezione adottati e del programma delle misure ritenute opportune per garantire il potenziamento della sicurezza nel tempo.
I DPI rappresentano qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I datori di lavoro hanno l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione le riparazioni e le sostituzioni necessarie seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I DPI rappresentano qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I datori di lavoro hanno l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione le riparazioni e le sostituzioni necessarie seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante.

 

IL DIRITTO PENALE DEL LAVORO

Il diritto penale del lavoro costituisce quel settore del diritto penale dell’impresa che prevede sanzioni, di tipo criminale (reclusione-arresto, multa-ammenda), per condotte antigiuridiche, relative a peculiari e cruciali aspetti delle vicende del rapporto di lavoro individuale.
Rilevanza degli interessi coinvolti, la materia dell’igiene e della sicurezza che devono accompagnare la prestazione lavorativa.
Art. 589 Omicidio colposo: Chiunque cagiona per colpa (c.p. 43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
Art. 590 Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.P. 43) una lesione personale (c.p. 582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
Se la lesione è grave (583 n. 1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro; se è gravissima (583 n. 2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone (c.p. 84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il delitto di Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è quella reclusione da tre a dieci anni.

 

La Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto rilevanti, ai sensi del contenuto oggettivo dell’art. 437, e, quindi, con riferimento alle nozioni di impianti e apparecchi, l’omessa collocazione “di apparecchiature di protezione individuale quali le maschere da utilizzare da parte degli esposti in situazioni di allarme o in lavorazioni di per sé rischiose (quali l’ingresso in autoclave), l’omessa collocazione di idonei parti di impianto produttivo (valvole, rubinetti e tenute) aventi altresì destinazione prevenzionale per la loro funzione di impedire dispersioni di gas nell’ambiente, l’omessa collocazione di idoneo impianto di monitoraggio della concentrazione del gas nell’ambiente di lavoro, l’omessa collocazione di impianti di aspirazione.

Nello stesso senso Cass. N. 09815 del 22.09.1995 (Ud. 16.06.1995), Imp. Gencarelli, per la quale “art. 437 cod. pen. Prevede e prescrive il fatto di chi smette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Ne consegue che il pericolo presunto che la norma in esame intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto questa norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l’incolumità dei singoli lavoratori.

 

L’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.
L’art. 437 identifica i dispositivi cautelari omessi (o rimossi) in quelli destinati a prevenire disastri o infortuni. Mentre l’art. 451 parla di “apparecchi o altri mezzi destinati”, oltre che “alla estinzione di un incendio”, “al salvataggio o soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro”.

 

Se l’art. 437 è dedicato ai mezzi di prevenzione dei disastri e degli infortuni, e l’art. 451 ai mezzi di soccorso e salvataggio (i quali sono, quindi, chiamati ad intervenire dopo il superamento della soglia di rischio per l’attività lavorativa: ad esempio, espressamente, i sistemi antincendio oppure i sistemi di arresto automatico, etc.), allora quest’ultimi, da un certo momento in poi, comunque svolgono una funzione preventiva ( di tipo secondario) il cui mancato apprestamento è sanzionato, nella forma delittuosa, anche a titolo di colpa.

 

 

 

Testo unico n. 81/2008
Art. 2.

Definizioni

  1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

    a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

    b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.


c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32;

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;


l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;


p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;


ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende.

 

 

 

 

Test sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
(per l’autovalutazione della conoscenza della normativa)

  1. L’attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:
  2. Non è in linea con le disposizioni comunitarie
  3. È dettata dal d.lgs. 626/1994
  4. Dal T.U. d.lgs. n° 81/2008
  5. È dettata da disposizioni regionali

 

  1. Il soggetto-primo responsabile della prevenzione e della sicurezza nel luogo di lavoro è:
  2. Il R.L.S.
  3. L’A.S.L.
  4. Il datore di lavoro
  5. Il medico del lavoro
  1. Il nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la vigilanza sull’applicazione della legislazione sia svolta:
  2. Dal datore di lavoro
  3. Dall’Arma dei Carabinieri
  4. Dal Magistrato competente per territorio
  5. Dall’A.S.L., dai VV.FF. e dal personale ispettivo del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

 

  1. Qual è il documento di valutazione che deve essere predisposto dalle imprese? Cosa deve contenere?
  1. Quali sono gli obblighi di “designazione” di “nomina” e di “affidamento” di figure interne all’azienda e non, cui è tenuto obbligatoriamente il datore di lavoro?

 

  1. Quali sono gli “obblighi dei lavoratori” in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?

 

  1. Il d.lgs. n° 81/2008 prevede un apparato sanzionatorio contro gli imprenditori, i datori di lavoro che violano determinate norme in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro; cosa s’intende con le espressioni “sanzioni interdittive” e “sanzioni penali”?
  1. Esiste una connessione tra la relazione sulla gestione a corredo del bilancio e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro? Quale?

 

Fonte: citazione per uso didattico http://www.bassilo.it/documents/SSIAS/LA%20TUTELA%20DELLA%20SALUTE%20terza%20lezione.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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