Bioetica

 

 

 

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Bioetica

Bioetica e Comitati bioetici
Il progresso delle scienze biologiche e mediche offre oggi all'umanità nuovi poteri, risorse e mezzi.
La medicina non è più solo assistenza, ma è anche un modo per intervenire sulla vita.
La manipolazione genetica, i trapianti di organi, la fecondazione in vitro, la predeterminazione del sesso, l'accanimento terapeutico, l'eutanasia e tanti altri problemi ci toccano da vicino.
Le nuove tecnologie consentono all'uomo, in definitiva, di prendere in mano il proprio destino.

Ma la scienza e la tecnica non conoscono il proprio senso, e perciò il loro progresso non può essere "a qualunque costo" è da questa prospettiva che nasce la bioetica

Dall'etica medica alla bioetica
La Bioetica è definita come:
"Lo studio sistemico della condotta umana nell’ambito della scienza della vita e della cura della salute, in quanto questa condotta è esaminata alla luce dei valori morali e dei principi" (encyclopedia of Bioethics, New York)

La bioetica si fonda sui principi dell’etica che sono:
Autonomia, Beneficità, Non Maleficità, Giustizia

L’obiettivo e' di permettere alla scienza e alla tecnica, di porsi al servizio dell'uomo stesso e di promuoverne lo sviluppo integrale a beneficio di tutti.
Si possono definire bioetiche tutte quelle questioni etiche, giuridiche, filosofiche e teologiche che sono poste per effetto dello sviluppo delle scienze biomediche.
Tutto questo lo effettua attraverso i comitati bioetici

Origine e senso dei comitati etici
Un comitato etico è un organismo che si occupa delle questioni etiche che insorgono quando è necessario prendere decisioni o formulare direttive nell’ambito della pratica clinica o della ricerca nel contesto ospedaliero

L'atto di nascita dei C.E.O. e' comunemente riconosciuto nella sentenza emessa negli Stati Uniti nel 1976 dalla Corte Suprema del New Jersey sul caso Karen Quinlan, una ragazza in coma, i cui genitori domandarono il distacco dal respiratore artificiale.

La sentenza faceva esplicito riferimento a un "Comitato di Etica o organismo simile" nell'ospedale, al quale avrebbe dovuto essere sottoposto il caso.
Poiché non esisteva alcun comitato e tanto meno un organismo simile, la sentenza ne indusse rapidamente la strutturazione in vari ospedali nord-americani.

I comitati etici oggi
Agli inizi degli anni '80 si ebbe la prima apparizione dei Comitati Etici in Europa, precisamente in Svizzera, Svezia, Spagna, Germania Occidentale.

In italia:il 28 Marzo 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito il comitato nazionale per la Bioetica.

Funzione e composizione dei C.E.O.
Un C.E.O. e' un Comitato che si occupa delle questioni etiche particolarmente difficili, attraverso l’analisi dei casi clinici, che insorgono quando e' necessarie prendere decisioni, formulare direttive nell'ambito della pratica clinica o della ricerca nel contesto ospedaliero.
E' fondamentale chiarire che i C.E.O. non rappresentano una qualche ferma di controllo dell'opera del medico, quanto piuttosto un supporto qualificato per professionalità, esperienza e saggezza, in cui il medico trova risposta ai suoi problemi di comportamento e di etica professionale.

E'un organo consultivo della Direzione Sanitaria o del Consiglio di Amministrazione, i suoi pareri non devono rappresentare una decisione finale, ma lasciare liberta' di scelta, deve avere la presenza di esperti, tra questi un giurista, un teologo, un deontologo medico, uno psicologo, un rappresentante degli infermieri e degli ammalati.

Essi si occupano anche di valutare i protocolli di ricerca clinico-farmacologica.
Il Consenso Informato
Una delle basi fondamentali nell'ambito della Bioetica è il Consenso Informato.
Si parla di consenso informato già nella Carta dei diritti del Malato (American Hospital Association 1973), dove tra i 12 diritti vi è quello di essere informato.
Oltre alla carta dei diritti abbiamo tanti documenti che rilevano l'importanza di un buon consenso informato:

C.D. IPASVI 1999
4.4 l’Infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.

CD IPASVI 2009
Art. 21 L'infermiere, rispettandole indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza.
Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.

Art. 22 L’Infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.

4.5 l’Infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere.

Art. 23 L’Infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinchè l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

Art. 24 L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.

Art. 25 L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purchè la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.

Art. 26 L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.

Art. 27 L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.

Gia nel decreto ministeriale 734/99 si parla di informazione come compito di natura relazionale ed educativa dell’assistenza.
Informazione come integrazione alla prestazione finalizzata alla tutela della salute

Si danno informazioni circa:
- Servizi (tipologia, orari, sedi ecc.) e prestazioni (preparazioni ad esami, invasivita’ e dolorosita’ delle manovre)
- Sull’impatto della malattia nel “Vissuto” della persona

I diritti del paziente in europa (oms 1994 informazioni alla persona)
I pazienti hanno diritto ad avere informazioni complete sul loro stato di salute, avendo notizie relative ai servizi disponibili per la loro situazione; devono essere informati su:

- le procedure sanitarie proposte
- rischi e benefici potenziali
- procedure alternative
- effetti della NON CURA
- diagnosi, prognosi e progressi della cura.


L’informazione puo’ NON essere data se non avrebbe alcun effetto positivo o potrebbe causare seri danni
L’informazione deve essere offerta in modo appropriato, deve facilitare la capacita’ di comprensione limitando l’uso di termini tecnici.
Il paziente ha il diritto, su specifica SUA richiesta, di NON essere informato.

Il paziente ha il diritto di scegliere la persona che ricevera’ le informazioni in vece sua.
Il paziente deve avere la possibilita’ di un “secondo parere”
Il paziente ricoverato o che accede ad un servizio deve poter identificare gli operatori che lo hanno in cura, oltre ad essere informato sulle regole di comportamento che deve osservare durante l’accesso al servizio.

Al momento della dimissione il paziente deve avere la possibilità di chiedere e ottenere un rapporto scritto contenente la diagnosi, la terapia e le necessità di assistenza.

Processo Informativo
Informare il paziente non significa solo parlare con lui, ma, l’operatore fornisce informazioni, consapevole dei diritti dell’assistito, attuando un PROCESSO INFORMATIVO che si articola nelle seguenti tappe:

- accertare il bisogno di informazione del paziente e dei suoi familiari

Sulla base dell’accertamento:
- stabilire obiettivi congruenti
- fissare i contenuti, i metodi e gli strumenti da utilizzare
- verificare che la persona abbia recepito effettivamente l’informazione richiesta


Sostenere la persona e i familiari, nel caso in cui le notizie siano difficili da accettare, stressanti o deprimenti.
L’informazione deve essere: onesta, completa, veritiera

Lo stile informativo
Per una buona informazione bisogna utilizzare uno stile informativo che si preoccupa di ascoltare, informare, coinvolgere la persona, quindi l’informazione è di tipo partecipante, senza entrare in un accanimento informativo, tutto questo porterà ad una decisione consensuale.

Indicazioni sul consenso informato
Qualsiasi modulo, predisposto o no, costituisce solo un mero elemento di prova a tutela di un’informazione scritta.

Nei moduli devono essere presenti alcuni requisiti:
- il luogo e la data dell’acquisizione del consenso

- i dati di individuazione del medico e dei medici coinvolti nell’atto di informazione e acquisizione del consenso

- i dati identificativi del paziente o del rappresentante legale

- i dati relativi alla diagnosi, prognosi, terapia, ai benefici e rischi del trattamento, alle eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche, alle modalita’ diagnostiche e terapeutiche

- informazione al paziente sulla sua facolta’ di chiedere ed ottenere in ogni momento ulteriori informazioni

- indicazione dell’eventuale rifiuto del paziente alle informazioni e alle soluzioni diagnostiche e terapeutiche

- la sottoscrizione del medico, del paziente (o del legale rappresentante) e di eventuali testimoni.

Di ogni modulo deve essere consegnata una copia al paziente e devono essere approvati dagli organismi deontologici competenti.

 

LA SPERIMENTAZIONE
Prima di procedere ad una ricerca scientifica, bisogna interrogarsi sui fini e le applicazioni della ricerca, anche se persegue un fine buono, la ricerca scientifica non deve giovarsi di mezzi illeciti.

Una ricerca scientifica è seria quando è fedele ai canoni scientifici, è scrupolosa ed è metodologicamente corretta.

La sperimentazione clinica
Uno studio o trial clinico è una forma di ricerca medica che ha per oggetto gli effetti di un trattamento sull’uomo.
Essi servono ad aiutare il medico ad individuare il trattamento più efficace e più sicuro per un particolare tipo di malattia.

Fasi dello sviluppo di un farmaco
La sperimentazione clinica si divide fondamentalmente in due grandi tappe:
-fase preclinica
-fase clinica

Fase preclinica:
in questa fase si studia il meccanismo di azione del farmaco e viene effettuato in vitro o su animali (D.lgs 27 gennaio 1992, n°16)

Fase clinica: in questa fase si effettuano sperimentazioni sull’uomo, essa si articola in quattro fasi:

-fase uno: si valutano le modalità di somministrazioni, la frequanza e il dosaggio, si effettuano su volontari sani da 5 a 50 persone max è condotto in centri specializzati.

-fase due: si valuta l’efficacia del farmaco ed ulteriori informazioni sulla sua sicurezza e tossicità, si effettuano su un n° limitato di pazienti con malattia in corso (10-100) e sono condotti negli ospedali università e centri privati accreditati.

-fase tre: si mette a confronto il nuovo farmaco con quello standard utilizzato al momento, per dimostrare la superiorità del farmaco in sperimentazione, si effettua su pazienti affetti dalla malattia (100-3000), dura in media tre anni, sono condotti in ospedali, università e centri accreditati.

-fase quattro: dopo l’approvazione e la messa sul mercato del farmaco, c’è il periodo di farmacovigilanza, dove il farmaco viene controllato per verificare effetti sulla pratica e sulla storia neturale.

Riferimenti Normativi
Dichiarazione Universale dei dirittti dell'uomo
(ONU 1948)

Art. 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Codice di Norimberga 1949
Per Ogni sperimentazione è necessario avere il consenso della persona interessata

Ai confini della vita (accanimento terapeutico ed Eutanasia)
Negli ultimi anni l’evoluzione in medicina ha portato a un progresso nel campo medico portando a:
-conoscenze scientifiche maggiori
-disponibilità tecnologiche
-organizzazione

Ovviamente questo ci ha portato a delle modificazioni profonde dell’evoluzione naturale di molte malattie, con dei grandi squilibri.
La vita e la morte si sono riempiti di contenuti biologici, tecnici e responsabiltà professionali, tralasciando in secondo piano gli aspetti umani, personali, emotivi, morali e sociali.
Ci troviamo oggi difronte a due grandi domande Accanimento terapeutico o Eutanasia?

Accanimento terapeutico
Definizione: Ostinazione diagnostico-terapeutica sproporzionata e futile non rispettosa della persona umana con un evidente eccessivo tecnicismo.

È strano notare come il fare poco è visto con sospetto, come negligenza, scarsa sollecitazione o incapacità, mentre il fare troppo non è contrastato, contestato o punito.

Nel corso degli anni siamo arrivati ad una sovramedicalizzazione della morte, cioè, la morte non è più vista come un qualcosa di naturale, come l'epilogo biologico inevitabile, ma come un fallimento medico, questo ci porta ad un accanimento terapeutico in situazioni senza speranza, calpestando la dignità della vita del malato.
E' importante, quindi, proteggere la dignità della persona nel momento della morte contro un tecnicismo che rischia di diventare eccessivo.

In teoria l'accanimento terapeutico non si discosta molto dall'eutanasia.
anche se questi due termini sono l'opposto dell'altro, se uccidere non rispetta la vita, non si può dire di rispettarla nel suo prolungamento di essa ad ogni costo.

Eutanasia
Azione o omissione che di natura sua o nelle intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni sofferenza.
C’è eutanasia quando l’uccisione si ottiene mediante la somministrazione di sostanze narcotiche o tossiche in dosi mortali o con la sospensione di terapie ancora utili o vitali.

Questo atto si propone di porre termine a una situazione di sofferenza tanto fisica quanto psichica che il malato, o coloro ai quali viene riconosciuto il diritto di rappresentarne gli interessi, ritengono non più tollerabile.

Tecnicamente l'eutanasia si divide in:
L’eutanasia attiva: consiste nel determinare o nell’accelerare la morte mediante il diretto intervento del medico, utilizzando farmaci letali (barbiturici, cloruro di potassio).

Il suicidio assistito: indica l’atto, mediante il quale, un malato si procura una rapida morte grazie all’assistenza del medico, questi prescrive i farmaci necessari al suicidio su esplicita richiesta del suo paziente e lo consiglia riguardo alle modalità di assunzione.
In tal caso viene a mancare l’atto diretto del medico che somministra in vena i farmaci al malato.

Eutanasia passiva: viene utilizzato per indicare la morte del malato determinata, o meglio accelerata, dall’astensione del medico dal compiere degli interventi che potrebbero prolungare la vita stessa.

Il medico e gli assistenti sanitari hanno degli obblighi etici nei confronti del malato sofferente:

-rispetto dell’autonomia
-solidarietà
-giustizia


Secondo il codice deontologico la persona è in possesso di una autonomia che gli permette di poter decidere rispetto alle sue cure o al rifiuto di esse a prescindere dal parere discordante del medico.
Il medico è tenuto al rispetto del dissenso, ma non deve essere vincolante per esso, e ciò perché l’ordinamento giuridico non riconosce al soggetto il diritto di disporre della propria vita.

Testamento biologico
Documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non, essere sottoposta nel caso in cui, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato.

Caratteristiche del documento
-redatto per iscritto
-chiarezza
-scadenza temporale
-registrazione
-possibilità di renderlo pubblico


Riferimenti normativi
-Documento informazione e consenso all’atto medico (CNB)
Questioni bioetiche sulla fine della vita (14/07/95 cap III°)

-Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea
Consenso requisito di leicità del trattamento e diritto fondamentale del cittadino europeo

-Codice di deontologia medica
art 34: il medico deve attenersi alla volontà della persona di curarsi liberamente
art 35: in condizioni di urgenza il medico deve prestare l’assistenza e le cure indispensabili
art 36: non deve effettuare o favorire trattamenti diretti o provocarne la morte

Il fiduciario

Il fiduciario è quel soggetto incaricato di intervenire a tutela degli interessi di una persona divenuta incapace di intendere e di volere.

Il fiduciario ha dei compiti specifici che sono:
-opera secondo le intenzioni del paziente
-è informato sulle strategie terapeutiche
-valuta le ragioni per le quali il medico ritiene di discostarsi dalle dichiarazioni anticipate del paziente

I contenuti
-escludere dichiarazioni anticipate in contraddizione con le norme di pratica clinica e la deontologia medica, con norme costituzionali

-diritto di sospensione o la non attivazione di pratiche, non convalidate, che comportano gravi rischi, non proporzionate alla situazione clinica, incompatibili con la religione del paziente

Esso deve inoltre contenere informazioni su:
-assistenza religiosa
-donazione di organi
-utilizzo del cadavere per scopi di ricerca
-sospensione su alimentazione ed idratazione

Accompagnamento alla morte
Esistono malattie inguaribili ma no malattie incurabili, oggi ci sono tante possibilità di terapie dette sintomatiche di palliazione per ridurre ed eliminare il dolore ed accompagnare alla morte
TRAPIANTI
Il trapianto ad oggi, può essere considerato come l’unica terapia possibile per molte patologie a prognosi infausta.
In questi casi, eseguire un trapianto vuol dire salvare una vita; e la difesa della vita è un’imperativo deontologico.

Il valore etico della donazione degli organi è strettamente correlato all’enorme beneficio conseguito dal ricevente e ai vantaggi indiretti che, inevitabilmente si ripercuotono su tutta la società.

Purtroppo al momento attuale esiste ancora uno squilibrio tra domanda e disponibilità di organi.
Rispetto a qualche anno fa il mancato consenso è un problema il cui peso va progressivamente diminuendo in virtù di una maggiore responsabilizzazione delle coscienze individuale.

Accertamento della morte
Legge 29 dicembre 1993 n°578

Art.1 La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo

Art.2 La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta, quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita inreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Legge n°91 1 aprile 1999 “Disponibilità in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti”
Ogni cittadino maggiorenne dovrà manifestare il consenso alla donazione.
Sarà considerato donatore chi si esprime con un SI e chi non manifesta alcuna volontà purchè dal sistema informativo risulti che sia stato debitamente informato (silenzio-assenso informato).
Sarà invece considerato non donatore chi si esprime con il NO e chi non risulta aver ricevuto la richiesta di manifestazione della propria volontà.

Informazione
Il Ministero della Sanità, d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, promuove campagne di informazione in collaborazione con le scuole, i comuni, i medici e le associazioni di volontariato.

Riferimenti etici per una adeguata campagna di informazione
-il dono dei propri organi deve essere un atto libero e spontaneo

-non può derivare solo da un obbligo giuridico in quanto oltre alla necessità morale di rispettare l’integrità delle persone, esiste la necessità di rispettare la natura del dono stesso

-la società si impone di perseguire politiche sociali che abbiano il dovere di rafforzare tale spirito di altruismo ma al contempo di proteggere i diritti del singolo.
Aborto
Legge 194 del 22 Maggio 1978
Lo stato italiano garantisce il diritto di ogni donna alla gravidanza cosciente e responsabile.

Art. 4 La donna ha il diritto di ottenere l’i.v.g. entro i 90 giorni di gravidanza qualora accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comportino un serio pericolo per la salute fisica o psichica in relazione a:
-il suo stato di salute
-le sue condizione aconomiche o sociale o familiari
-alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento
-la previsione di anomalie o malformazioni del concepito

Art.6 Una donna che ha deciso di abortire dopo i primi 90 giorni può farlo solo se:
-la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo di vita
-siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che potrebbe mettere in serio pericolo la salute fisica o psichica della donna

Certificazione
Generalmente la donna si rivolge ad un consultorio o ad una struttura sanitaria abilitata
Durante il colloquio, l’operatore del consultorio o il medico sono tenuti a considerare in modo obbiettivo, senza giudicare, le ragioni che la donna espone, e a dare eventuali suggerimenti.
Al colloquio può assistere il padre del nascituro se la donna lo desidera, se le motivazioni esposte durante il colloquio non si riferiscono allo stato di salute della donna essa non deve essere sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici.
Alla fine del colloquio verrà rilasciato alla donna un certificato, con il quale può ottenere in ospedale l’intervento dopo sette giorni.

L'obiezione di coscienza
Art. 9 l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

l'obiettore di coscienza è esonerato:
-dal fare i colloqui con la donna
-dallo stendere la certificazione
-dagli accertamenti preparatori
-dall'intervento vero e proprio

Tutta l'assistenza alla donna, nei consultori e negli ospedali, prima e dopo l'intervento, deve essere garantita da tutto il personale.

 

Procreazione Medicalmente assistita
Legge 19 Febbraio 2004 n°40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Finalità
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivati dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla seguente legge che assicura i diritti d tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Secondo l’art 1 l'embrione è:
-un essere umano
-è pari ai già nati
-è soggetto titolare di diritti

D.lgs 21/07/04 del Ministero della Salute Linee guida in materia di procreazione assistita
Una coppia è infertile quando non è in grado di concepire e procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione.

Hanno accesso alle tecniche di procreazione assistita tutte le coppie dove si sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, sterilità o infertilità accertate con atto medico.

Le tecniche di procreazione assistita sono molte e vengono applicate in base ai seguenti principi:

-gradualità al fine di evitare il ricorso ad interventi di invasività tecnica o psicologica
-consenso informato

é vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Art. 6 Consenso Informato
Il medico deve informare in maniera dettagliata sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici, sulle probabilità di successo e sui rischi.
Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento o adozione come alternativa.

Art. 8 Stato giuridico del nato
Hanno lo stato di figli legittimi o figli riconosciuti

Art.9 divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre
La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione non può dichiarare la volontà di non essere nominata.

Art. 13 sperimentazione su embrioni umani
È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani.

Art. 14 limiti all’applicazione delle tecniche su embrioni
È vietata la crioconservazione e la soppressione degli embrioni, le tecniche non devono creare un numero di embrioni superiori a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre.

Tecniche avanzate

Inseminazione intrauterina (IUT)
Tecnica che prevede il trattamento del liquido seminale e quindi la sua deposizione tramite una sonda in utero.
Il trattamento del liquido seminale consiste in una serie di manipolazioni simili a quelle che si verificano nel tratto genitale femminile dopo un normale rapporto, attraverso questo processo lo spermatozoo raggiunge la capacità di fertilizzare gli ovociti.
Generalmente l’inseminazione è preceduta da una leggera stimolazione dell’ovulazione.

Fertilizzazione in vitro e embrio transfert (FIV-ET)
Vengono prelevati gli ovuli dalle ovaie in cui si è indotta una ovulazione multipla, si fertilizzano in una provetta dagli spermatozoi del partner maschile.
Gli ovociti divengono embrioni e poi trasferiti nell’utero. L’intero ciclo comporta una durata di quattro sei settimane.

Ovodonazione e donazione del seme
Si utilizzano nei casi in cui l’uomo o la donna non sono in grado di produrre ovociti o spermatozoi, si ricorre, quindi alla donazione da parte di altre persone.

ICSI
Con questa tecnica si riesce ad iniettare un singolo spermatozoo all’interno dell’ovocita attraverso una speciale apparecchiatura detta micromanipolatore, sono sufficienti pochi spermatozoi per poter ottenere embrioni.

Sono molte le implicazioni etiche umane nell’inseminazione artificiali, tra le quali:
-inseminazione eterologa
-utero adottivo o in affitto
-gravidanze di donne anziane
-gravidanza dopo la morte del marito
-gravidanza di un single o di coppie omosessuali
-creazione o clonazione di embrioni

 

Fonte: http://u.jimdo.com/www400/o/s5d0ef10cc4a06ea2/download/mfe2a870d31408381/1281274246/Bioetica.docx

Sito web da visitare: http://infermieriuniti2.jimdo.com/materie/bioetica/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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