Contratti dei servizi turistici

 


 

Contratti dei servizi turistici

 

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Contratti dei servizi turistici

 

  • – I CONTRATTI PER LA CREAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI TURISTICI
  • Generalità

Per lo svolgimento dell’attività turistica, gli imprenditori turistici sono destinati a intrattenere rapporti contrattuali con fornitori di servizi turistici primari. Con l’espressione “contratti per la creazione e la distribuzione dei servizi turistici” si prende in considerazione la serie di contratti che gli imprenditori turistici concludono con le imprese e con gli operatori di servizi turistici primari per offrire al turista una vacanza “tutto compreso”, ovvero uno o più servizi turistici separati.

 

  • Caratteri principali dei contratti. Figure e rapporti contrattuali
  • Per fornitore di servizi turistici si intende il soggetto che effettua la prestazione destinata ad assumere rilevanza turistica;
  • Per organizzatore di viaggi (tour operator) si intende il soggetto che realizza un “pacchetto turistico” e , verso corrispettivo, lo procura al cliente;
  • Per intermediario-venditore di servizi turistici si intende il soggetto che, verso un corrispettivo, procura al cliente un “pacchetto turistico”  che viene organizzato da un tour operator, ovvero singoli servizi turistici;
  • Per consumatore (denominabile anche cliente, o turista, o viaggiatore), si intende il fruitore di un pacchetto turistico, ovvero di una serie di servizi turistici separati, o ancora di uno specifico turistico.

Gli interventi legislativi ( in materia turistica) regolano in via principale i rapporti negoziali del consumatore turista con l’organizzatore e con l’intermediario-venditore di viaggi, mentre non vengono espressamente disciplinati sia i contratti tra tour operator e travel agent, sia quelli tra agente di viaggi e fornitore di servizi turistici primari. Nella pratica commerciale, per i singoli rapporti giuridici si fa riferimento alle ordinarie figure contrattuali tipiche o atipiche.

 

  • Il contratto tra travel agent e tour operator

L’art. 17 CCV stabilisce che “qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con l’organizzatore (o con persone che gli forniscono servizi separati) è considerato come fosse stato concluso dal viaggiatore. Il viaggiatore (anche se non partecipa alla conclusione) diventa parte in senso formale del contratto, strumentalmente concluso dall’intermediario di viaggi con l’organizzatore. Per effetto della stipulazione di due contratti (uno tra l’intermediario di viaggi e viaggiatore e l’altro tra intermediario e organizzatore di viaggio) si viene ad instaurare un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi.  L’art. 83 stabilisce che l’organizzatore, oltre che direttamente, può vendere i pacchetti turistici tramite il venditore, mentre la lett. b dello stesso art. 83 precisa soltanto che il venditore è colui che vende o si obbliga a procurare i pacchetti turistici. Nella pratica è configurabile più di una ipotesi: il venditore potrà assumere, volta a volta, la posizione di semplice preposto a svolgere attività precontrattuale finalizzata alla conclusione del contratto, ovvero quella di rappresentante dell’organizzatore, o ancora quella di parte nella stipulazione del contratto e del rapporto contrattuale nascente dalla vendita del pacchetto turistico proposto dall’organizzatore. L’accordo comporta obbligazioni per entrambe le parti su un piano di autonomia e parità. Nella sostanza, al venditore viene conferito da parte dell’organizzatore un incarico di commercializzazione dei prodotti messi a punto dallo stesso tour operator senza rappresentanza e senza vincolo di esclusiva. Nel dettaglio, l’organizzatore si obbliga a fornire al venditore i propri cataloghi e altro materiale illustrativo relativo ai propri pacchetti turistici, la modulistica necessaria per la conclusione del contratto, nonché a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche delle condizioni generali del contratto; per l’attività svolta dal venditore, l’organizzatore si obbliga a versare un corrispettivo al venditore. Quanto al venditore, egli si impegna a divulgare i programmi, a portare a conoscenza dei viaggiatori le condizioni generali di partecipazioni al viaggio, a provvedere alla presentazione ai viaggiatori dei moduli di contratto, a curare l’esatta compilazione e la sottoscrizione dei moduli da parte degli stessi viaggiatori, a conservare e a trasmettere gli stessi moduli all’organizzatore, ad eseguire le operazioni di incasso, e far pervenire sempre al tour operator le somme introitate a seguito della vendita del pacchetto. Nel caso di inadempimento, o di inesatto adempimento del contratto, gli accordi prevedono che l’organizzatore manlevi il venditore di quanto a quest’ultimo venisse richiesto a titolo risarcitorio. Allo stesso scopo rispondono le previsioni contrattuali che dispongono testualmente l’obbligo per l’organizzatore di rimborsare al cliente dell’agente di viaggio le  somme corrispondenti al prezzo dei servizi addebitati e non usufruiti per colpa dello stesso organizzatore o dei suoi preposti.

 

  • I rapporti con le imprese di servizi turistici primari

All’art. 1 della Convenzione, nel definire il contratto di organizzazione di viaggio, si precisa che con esso una persona si impegna a suo nome a procurare ad un’altra un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca. Con il contratto di organizzazione di viaggio, il tour operator si impegna nei confronti del cliente a fornire un pacchetto di servizi turistici che solo in parte è destinato ad eseguire direttamente: per lo più si tratta di servizi per la realizzazione dei quali il tour operator incarica terzi fornitori. In vista di offrire al viaggiatore il proprio prodotto, l’organizzatore conclude cioè una serie di rapporti negoziali con i singoli providers. L’organizzatore di viaggi sarà indotto a pianificare rapporti con i propri fornitori. La pratica testimonia, oltre al ricorso alla conclusione di rapporti contrattuali preparatori, la presenza di accordi tra le parti che fanno leva sulle prerogative dell’autonomia privata. I contratti sono caratterizzati dal fatto che i fornitori dei servizi si impegnano ad eseguire le prestazioni non già nei confronti dell’agente di viaggi con il quale hanno contrattato bensì nei confronti di terzi, ossia i viaggiatori, la cui identità viene di solito comunicata, dal tour operator al fornitore del servizio in un momento successivo alla stipulazione del contratto. Quanto al dato legislativo, in materia di responsabilità del tour operator per i danni derivanti dalla realizzazione da parte di terzi di servizi primari, l’art. 93.2 del codice del consumo stabilisce che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. L’organizzatore di viaggi che si avvalga di “altri prestatori di servizi” nell’esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti è tenuto a risarcire al consumatore i danni derivanti dall’inesatto adempimento delle prestazioni affidate a questi ultimi. Diversa si presenta la situazione nell’ipotesi di fornitura di un singolo servizio disaggregato, oppure di una pluralità di prestazioni. In questi ultimi casi, si deve ritenere che, in ragione dell’inquadramento del contratto tra viaggiatore e intermediario nel mandato con rappresentanza , il turista vanterà un rapporto giuridico direttamente con i prestatori del singolo servizio. La CCV è esplicita a questo riguardo allorchè all’art. 17 stabilisce che “qualunque contratto stioulato dall’intermediario di viaggi con persone che gli forniscono servizi separati, è considerato come se fosse concluso dal viaggiatore”. Seppur l’art. 22.3 precisa che l’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni e altri servizi che siano oggetto del contratto, la giurisprudenza non ha mancato di chiedere all’intermediario ragione dei danni sofferti dal turista per l’inadempimento dei prestatori di servizi sulla base sia dell’art. 19 della legge n. 1084 del 1977, per il quale l’intermediario non gode dell’esonero della responsabilità allorchè si presenti al cliente come organizzatore apparente sia delle norme codicistiche relative al mandato.

 

  • I contratti per l’alloggio

Alla luce di quanto stabilisce l’art. 84 del codice del consumo, l’alloggio consiste in uno degli elementi che, in combinazione almeno con il trasporto o un altro servizio turistico sono destinati a formare un “pacchetto turistico”. L’esercizio alberghiero, ovvero il villaggio turistico, da un lato, e l’organizzatore di viaggi, dall’altro lato, si obbligano a stipulare il futuro contratto definitivo. Talvolta, l’organizzatore del viaggio o del soggiorno si impegna a tenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo.

 

    • Il contratto di allotment

L’accordo tra un agente di viaggi e la struttura ricettiva presenta qualche difficoltà di qualificazione; ad ogni buon conto, la convenzione rievoca nei tratti fondamentali il contratto di opzione. Dai formulari emerge come l’albergatore, riservando all’agenzia un certo numero di stanze, per un determinato periodo di tempo emetta una proposta irrettrattabile di concludere un ulteriore contratto (nella specie quello di albergo). Sarà poi facoltà della controparte (nella specie l’agente di viaggi), perfezionare con la propria unilaterale accettazione, questo ulteriore contratto. All’interno della disciplina contrattuale, assumono notevole importanza le clausole inerenti i termini di scadenza dell’opzione. Nell’accordo, talvolta, si precisa che l’albergatore è sollevato dal suo impegno (senza incorrere in penalità), qualora entro i termini fissati, non abbia ricevuto alcuna conferma circa le camere o gli appartamenti venduti, talaltra si prevede invece che (entro i termini stabiliti) l’agenzia debba rinunciare espressamente all’opzione. In certi casi una clausola del contratto pone all’agenzia un limite massimo nel numero delle stanze rinunciabili. Vincolo che si esprime con l’impegno per l’agenzia di pagare il c.d. vuoto per pieno, e che palesa la causa onerosa dell’accordo di opzione. Alle volte, la formula vuoto per pieno identifica un accordo preciso, con il quale il fornitore offre alla controparte un certo stock di camere o di appartamenti per un certo periodo di tempo ad un prezzo prefissato.

 

    • Il contratto di residence

Il contratto di residence si caratterizza solitamente per il fatto che un soggetto, avvalendosi solitamente di un’adeguata organizzazione imprenditoriale di persone e di mezzi, oltre a concedere ad un altro soggetto, a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico, il godimento di un appartamento completamente arredato, complessivo di cucina, assicura la realizzazione di una serie ulteriore di prestazioni, le quali possono comprendere la fornitura dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, del riscaldamento, etc.. E’ necessario che i servizi forniti dal gestore abbiano ad oggetto “ un facere positivo di prevalente rilievo causale nel rapporto sinallagmatico” e “assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell’alloggio”. Il contratto di residenc si profila come un contratto atipico unitario, nel quale le varie prestazioni risultano connesse tra di loro, sia in relazione alla volontà delle parti, sia in relazione allo specifico profilo causale.

 

  • I contratti con i professionisti turistici

Con l’espressione “professioni turistiche” si fa riferimento ad una serie di attività che vengono svolte in forma professionale autonoma, aventi ad oggetto la realizzazione di servizi a favore dei turisti. Si tratta di distinguere due ipotesi. In una prima ipotesi, va considerato il caso in cui le prestazioni offerte dalle figure professionali siano parte di un viaggio organizzato. Nell’altra ipotesi vanno invece presi in considerazione i frangenti in cui è lo stesso turista a richiedere la prestazione che vengono offerte da una guida o da un accompagnatore nel corso di un viaggio. Nella prima eventualità, applicandosi nel rapporto contrattuale tra l’organizzatore del viaggio e il cliente la normativa in tema di organizzazione e vendita di viaggio organizzato, sarà il tour operator a rispondere direttamente dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale nei confronti del cliente-committente. In tutti i casi, da parte del professionista viene assunta un’obbligazione contrattuale di fare concernente la specifica attività di guida ovvero di accompagnatore turistico. I contratti presentano solitamente le caratteristiche della prestazione d’opera , ossia hanno ad oggetto un servizio da svolgere con prestazione di lavoro prevalentemente propria.

 

Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2007/11/manuale-di-diritto-del-turismo.doc

Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it/

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