Diritto di asilo

 

 

 

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Diritto di asilo

 

Il diritto di asilo

La Costituzione Italiana all'art.10 comma 3 sancisce che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Il vero e proprio diritto d'asilo è riconducibile a questo articolo costituzionale e presuppone che al richiedente sia impedito nel paese d'origine l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

A tutt'oggi non esiste ancora in Italia una legge nazionale organica sul diritto d'asilo, ma varie sentenze dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e della Corte di Cassazione hanno stabilito che il diritto d'asilo sancito dalla Costituzione si configura come un diritto soggettivo da riconoscere al cittadino straniero, anche in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio costituzionale.

Pertanto, il cittadino straniero che voglia vedersi riconosciuto il diritto d'asilo in Italia, potrà avviare un'azione presso il Tribunale ordinario del luogo di domicilio.

Diverso è invece il riconoscimento dello status di rifugiato, che si basa sull'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951.
E' in questa Convenzione che viene data per la prima volta una definizione generale e internazionalmente riconosciuta di "rifugiato" e di tutti i diritti che sono conseguenti al riconoscimento di tale status.

Secondo l'art.1 della Convenzione di Ginevra sono quattro i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato:

  • La fuga dal proprio paese. Il rifugiato, per essere riconosciuto tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Paese.
  • Il fondato timore di persecuzione.Non occorre soltanto che il timore di persecuzione sia reale, ma anche che sia rivolto in modo diretto alla persona che chiede asilo. Lo status di rifugiato è in molti casi negato proprio sulla base delle generalizzazioni delle cause che hanno indotto alla fuga e alla ricerca di protezione; infatti, ad essere vittime di una guerra o di una diffusa violazione dei diritti umani sono spesso intere popolazioni e non singoli individui.
  • Motivi specifici di persecuzione. La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso art.1 della Convenzione.Attualmente a livello internazionale è in corso un dibattito sulla possibilità di rivedere e ampliare le cause di persecuzione (si veda quanto affermato nelle linee guida predisposte dalla Commissione Nazionale).
  • L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese d'origine. Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non potere, né volere rivolgersi alle autorità del suo Paese. Questo perchè il cosiddetto agente di persecuzione ( chi perseguita), può essere direttamente il governo del Paese oppure un altro soggetto da questi tollerato e non contrastato.

La Convenzione di Ginevra contiene anche norme che mirano a garantire l'effettiva tutela del rifugiato sul territorio dello Stato a cui chiede protezione.

La normativa nazionale

In attuazione degli articoli 31 e 32 della Legge 189/2002 nel dicembre 2004 è stato emanato il Regolamento di attuazione (D.P.R. 303/2004) che è entrato in vigore il 21 aprile 2005.

La nuova normativa introduce tre rilevanti novità in materia di asilo:

  • l'istituzione dei centri di identificazione, all'interno dei quali dovrà essere coattivamente trattenuta la quasi totalità dei richiedenti asilo in attesa dell'esito dell'esame della domanda;
  • la doppia procedura di asilo : semplificata, per i richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione,ordinaria per tutti gli altri;
  • l'istituzione di sette Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani.)

La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per procedura di asilo si intende la sequenza di passaggi burocratici che inizia nel momento in cui il cittadino straniero presenta la domanda di asilo e si conclude con l'emanazione di un provvedimento definitivo in merito al riconoscimento o meno dello status di rifugiato.

Comunicazioni al richiedente asilo
(art.4.D.P.R.303/04)

Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in una lingua a lui comprensibile,o se ciò non è possibile, in lingua inglese,francese,spagnola,o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Trattenimento dei richiedenti asilo
(Art.1.bis L.39/90 e successive modificazioni
Art.3 D.P.R.303/04)

La nuova normativa ha introdotto un nuovo istituto, il trattenimento del richiedente asilo,in apposite strutture. Tale trattenimento può essere obbligatorio o facoltativo.

Al richiedente asilo, inviato nel centro, è rilasciato a cura della Questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione oppure nel centro di permanenza temporaneo.
Il provvedimento deve informare il richiedente asilo, della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura nonchè della normativa prevista dal regolamento, in materia di visite e di permanenza nel centro.
L'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione, da parte del richiedente asilo, equivale alla rinuncia alla domanda di asilo.
L'allontanamento non autorizzato dal centro di permanenza temporanea, oltre a far decadere la richiesta di asilo, fa scattare le norme previste dall'art.14 del T.U. sull'immigrazione.

Nei casi in cui non sia disposto il trattenimento,la Questura competente per territorio, rilascerà al richiedente asilo, un permesso di soggiorno temporaneo, valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento presso la competente commissione territoriale.

Procedura semplificata e procedura ordinaria
( Art.1-ter L.39/90 e succ.modificazioni).

La nuova normativa introduce la procedura semplificata per tutti i richiedenti asilo trattenuti obbligatoriamente, nei centri di identificazione e di permanenza temporanea, mentre prevede la procedura ordinaria, per i richiedenti asilo trattenuti facoltativamente, nei centri di identificazione.

Domanda di asilo di minori non accompagnati

Quando la richiesta di asilo è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione della richesta al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.346 e seguenti del Codice Civile relativi alla nomina del tutore legale, nonchè di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il tutore nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente Questura per la riattivazione del procedimento.In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e l'accoglienza del minore vengono garantiti dalla pubblica autorità del Comune dove si trova.

I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

Permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo

Il permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo viene rilasciato quando:

  • sono scaduti i termini di trattenimento facoltativo in un centro di identificazione (20 giorni) e non si sia ancora conclusa la procedura semplificata;
  • allo scadere dei venti giorni di trattenimento facoltativo;
  • quando è cessata l'esigenza sulla base della quale il Questore ha disposto il trattenimento facoltativo;
  • quando sia stata applicata la procedura ordinaria.

Centri di identificazione
(Art.1-bis L.39/90 e succ. modificazioni
Art. 5 D.P.R.303/04)

Sono istituiti sette centri di identificazione nelle provincie individuate con decreto del Ministro dell'Interno ( generalmente coincidenti con le sedi delle Commissioni territoriali); qualora ne ravvisi la necessità il Ministero dell'Interno, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.

Apprestamento dei centri di identificazione
(art.6.D.P.R.303/04)

Dal punto di vista tecnico per la predisposizione dei centri, il Ministero dell'Interno può disporre l'acquisizione in proprietà di strutture, anche tramite locazione finanziaria, nonchè locazione di aree o edifici; può disporre la costruzione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o aree nonchè il posizionamento di padiglioni mobili e ogni altro intervento necessario alla realizzazione di strutture idonee.

Nell'ambito dei centri sono previsti idonei locali per l'attività della Commissione territoriale, per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative, di studio e per il culto.

Funzionamento dei centri di identificazione

Il Prefetto della provincia in cui è istituito il Centro può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici e privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, oppure nel settore dell'assistenza sociale.

Modalità di permanenza nel centro

E'garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

E'consentita, purchè compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, dei richiedenti asilo che siano già stati identificati e che non siano trattenuti obbligatoriamente nel centro di identificazione.

Il competente funzionario prefettizio può rilasciare al richiedente asilo,(anche a quelli non identificati o trattenuti obbligatoriamente) permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, per comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego è motivato e comunicato all'interessato secondo le modalità indicate all'art.4 del Regolamento.

All'ingresso nel centro, è consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalità indicate dall'art.4 del Regolamento, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni circa il funzionamento del centro, unitamente alle indicazioni circa i tempi della procedura semplificata ed alle conseguenze in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.

Queste informazioni possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

Assistenza medica
( ART.10 D.P.R.303/04)

Il richiedente asilo presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio Sanitario ai sensi dell'art. 35 comma3 del T.U. in base a convenzioni stipulate,ove possibile, dal Ministero dell'Interno.(tesserino S.T.P.).

Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

I richiedenti asilo, in possesso di permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo, hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario nazionale ai sensi dell'art.34 T.U. delle leggi sull'immigrazione.

Associazioni ed Enti di tutela
(ART. 11 D.P.R.303/04)

I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purchè forniti di espereinza dimostrata, maturata in Italia, per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia in cui è istituito il centro di identificazione, all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri, durante l'orario stabilito.

Il Prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

Gli enti locali ed il servizio centrale ( art.1-sexies comma4 T.U. 286/98 e succ. modificazioni) possono attivare nei centri, previa comunicazione al Prefetto che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione e assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonchè informazione sui programmi di rimpatrio volontario.

Motivi che impediscono di poter fare richiesta di asilo
(Art. 1 L.39/90 e succ.modificazioni)

Non è consentito l'ingresso in Italia al fine di presentare richiesta di asilo allo straniero che:

  • sia stato riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati dove la sua vita e la sua libertà personale potrebbero essere minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinate categorie sociali o a causa delle sue opinioni politiche ( principio del non-refoulment);
  • dopo aver lasciato il proprio Paese e prima di entrare in Italia, ha soggiornato in un Paese aderente alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati;
  • ha commesso crimini di guerra o contro l'umanità;
  • è stato condannato in Italia per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, o risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato, o che risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni di tipo terroristico.

 

 

 

Sintesi della legge 6/3/98, n. 40 sull'immigrazione

 

L'intento del legislatore circa le modalità di ingresso nel territorio dello Stato e le condizioni per il protrarsi della permanenza degli stranieri, è rivolto a dettare criteri chiari e che tengano conto di una realtà complessa. Si parte (art.4) dal dato formale del possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto di ingresso.
Questo potrà essere rilasciato allo straniero che dimostri lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza. L'ingresso in Italia può essere autorizzato da un visto in caso di soggiorni brevi (non più di 90 giorni) o da un permesso di soggiorno per periodi più lunghi. In quest'ultimo caso lo straniero dovrà (art.5), entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato, richiedere il permesso di soggiorno al questore della Provincia in cui dimora. La durata non potrà comunque essere superiore a tre mesi per visite, affari e turismo; superiore a sei mesi per lavoro stagionale (portati a nove per particolari settori); superiore a un anno per studio o formazione (rinnovabile annualmente per corsi pluriennali); superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari. Il rinnovo del permesso va chiesto entro 30 giorni dalla scadenza e viene concesso (o negato) entro 20 giorni dalla richiesta. L'articolo 6 concerne le vicende inerenti al soggiorno, in particolare per quanto riguarda la variazione delle ragioni per cui è stato richiesto e rilasciato, gli adempimenti in materia di iscrizioni o variazioni anagrafiche e la violazione dell'obbligo di esibire i documenti identificativi oppure il permesso o la carta di soggiorno alle autorità di pubblica sicurezza (punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila). Avverso i provvedimenti di cui agli art.5 e 6 lo straniero può proporre ricorso al T.A.R. competente.

CARTA DI SOGGIORNO

Ma la novità di maggior rilievo rispetto alla precedente normativa riguarda la possibilità per lo straniero di ottenere la carta di soggiorno (art.7). Questa verrà rilasciata a chi, regolarmente soggiornante da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, dimostri di essere in grado di avere un reddito sufficiente per mantenere se e i propri familiari. La carta sarà a tempo indeterminato e potrà essere richiesta anche a favore del coniuge e dei figli minori conviventi. La sua revoca potrà essere disposta dal questore qualora venga emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati non colposi di cui agli art. 380 e 381 del Codice di procedura penale (si tratta di reati per cui è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza di reato). Il titolare della carta di soggiorno avrà, tra l'altro, l'esenzione dal visto di ingresso, la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (escluse quelle espressamente riservate al cittadino) e potrà accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, quindi anche quelle previdenziali e sanitarie.

ESPULSIONI E RESPINGIMENTI

Per gestire i flussi migratori e controllare le frontiere sono previsti due istituti: l'espulsione e il respingimento. Con quest'ultimo strumento (art.8) si intende impedire l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che si presenti alle frontiere senza i requisiti richiesti dalla nuova normativa o che abbia tentato di introdursi Clandestinamente. Per perseguire tale finalità vengono inoltre posti a carico del vettore alcuni obblighi che, in caso di gravità inadempienze, comportano severe sanzioni. Nel caso in cui lo straniero sia stato accettato come passeggero senza documenti legittimanti l'ingresso in Italia, il vettore è obbligato a riprenderlo in carico per ricondurlo nello Stato di provenienza, assicurando in ogni caso la schedatura dei contravventori. Inoltre, (art. 10), vengono inasprite le pene a carico di coloro che organizzano reti criminali per favorire l'immigrazione clandestina; le pene possono raggiungere i 12 anni di reclusione e la multa di trenta milioni per ogni straniero di cui sia stato favorito l'ingresso, che possono diventare quindici anni di reclusione e cinquanta milioni di multa in caso di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o sfruttamento di minori. Chi approfitta della condizione dello straniero irregolare, favorendone la permanenza in Italia e traendo da ciò vantaggio (sfruttamento del lavoro in nero, affitto di appartamenti a prezzi spropositati) sarà punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a trenta milioni. Disposizioni speciali disciplinano le operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina e dei traffici illeciti.
L'espulsione (art. 11) viene disposta dal ministro dell'Interno o dal prefetto per motivi di ordine pubblico, commissione di reati, irregolarità di ingresso, o per contrastare la permanenza abusiva sul territorio dello Stato. Nel caso di procedimento penale in corso o arresto in flagranza è preceduta dal nulla osta del giudice che procede. L'espulsione è eseguita dal questore, con accompagnamento alla frontiera tramite la forza pubblica, quando lo straniero resta in territorio italiano oltre il limite fissato con l'intimazione o quando per circostanze obbiettive vi sia il concreto pericolo che lo straniero si dia alla clandestinità. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al pretore entro cinque giorni dalla comunicazione. Il rimedio giurisdizionale previsto non è però sospensivo. Per l'espulsione relativa a motivi di ordine pubblico è ammesso il ricorso al Tar del Lazio. Quando (art. 12) non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di assistenza più vicino. L'espulsione può anche essere disposta dal giudice in esito a una sentenza di condanna per i reati per i quali sia obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza di reato. L'espulsione può altresì essere disposta come sostitutiva della detenzione, quando la condanna sia inferiore ai due anni di detenzione. In tal caso l'espulsione non può avere durata inferiore ai cinque anni ed è eseguita dal questore anche se la sentenza non è passata in giudicato.

LAVORO


Tra le novità della nuova normativa le regole che disciplinano l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo (art. 19 e ss.). Le quote di ingresso dovranno essere stabilite annualmente con uno o più decreti che tengano conto dei dati occupazionali. D'intesa con i Paesi di origine verranno predisposte apposite liste a cui potranno iscriversi i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il datore di lavoro che intenda instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero potrà attingere da tali liste. La richiesta potrà anche essere nominativa nei casi di conoscenza diretta del lavoratore. Contestualmente alla domanda di autorizzazione il datore di lavoro dovrà esibire idonea documentazione circa la sistemazione logistica del lavoratore. Le condizioni economiche offerte allo straniero non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi nazionali del settore interessato. L'autorizzazione deve essere utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio e copia del contratto di lavoro stipulato a seguito della stessa dovrà essere prodotta all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio. La legge introduce inoltre Ia nuova figura del garante per il cittadino straniero che intenda entrare in Italia per trovare lavoro (art.21). Un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, oppure le regioni, gli enti locali, le associazioni sindacali e professionali, le associazioni del volontariato operanti da almeno tre anni nel settore dell'immigrazione, in presenza dei requisiti fissati con apposito decreto, potranno farsi garanti assicurando allo straniero l'alloggio e la copertura dei costi di mantenimento e assistenza sanitaria per la durata, annuale, del permesso di soggiorno.
Per la peculiarità del lavoro stagionale l'art.22 stabilisce che la richiesta di manodopera, riferita alle apposite liste o nominativa, può essere presentata anche dalle associazioni di categoria per conto degli associati. L'autorizzazione ha validità minima di venti giorni e massima di sei mesi estensibile a nove per particolari settori anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso imprese diverse. Se il lavoratore stagionale dopo aver portato ad esecuzione il contratto rientra regolarmente nel Paese di provenienza, avrà diritto di precedenza negli avviamenti per la stagione successiva. Potrà inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavoro stagionale, lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno, sarà punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da due a sei milioni. Lo straniero che intenda esercitare un'attività di lavoro autonomo (art.24), non occasionale o riservata ai cittadini italiani, deve dimostrare di possedere i requisiti professionali richiesti e di disporre di risorse adeguate all'attività che vuole intraprendere.

FAMIGLIA E SANITÀ

Sono favoriti i ricongiungimenti familiari (art.27) se lo straniero dimostra la disponibilità di un alloggio e di un reddito che va da 480 a 1.440 mila lire mensili a seconda del numero di familiari per cui si chiede il ricongiungimento. Lo straniero regolarmente soggiornante o che abbia chiesto il rinnovo del titolo per lavoro, motivi familiare, asilo politico o umanitario, adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza è iscritto di diritto al servizio sanitario nazionale (art. 3 2). L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Chi non è ricompreso in queste categorie deve assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, sottoscrivendo una polizza assicurativa in un istituto italiano o straniero valida sul territorio oppure mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale. Ai cittadini stranieri irregolari sono però assicurate nei presidi pubblici le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattie e infortunio. In particolare sono garantite: la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la cura delle malattie infettive. Anche i minori stranieri saranno soggetti all'obbligo scolastico (art.36). Inoltre, è prevista (art. 38) la possibilità di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/

 

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Fonte: http://share.itismajo.it/polotecnicobraidese/classe5A/Materiali/il%20diritto%20di%20asilo.doc

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