Governo
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Governo
IL GOVERNO
Tre definizioni:
- assetto degli organi preposti alla gestione del potere propriamente politico
- compresso di organi costituzionali non preposti all’esercizio della funzione legislativa e giurisdizionale
- organi di vertice del potere esecutivo, che concorrono alla formazione dell’indirizzo politico con il Parlamento e procedono alla sua attuazione, che è la responsabilità specifica del governo. Il Governo deve dar conto al Parlamento della gestione della pubblica amministrazione.
Il governo è formato da una pluralità di organi costituzionali. Il presidente del consiglio e i singoli ministri sono organi monocratici, il Consiglio dei ministri è un organo collegiale. Tutti sono organi costituzionali, senza gerarchia tra di loro, ma distinzione di responsabilità e competenze. Il Presidente del consiglio ha il potere di iniziativa politica, di controllo e di mantenimento. Il consiglio dei ministri ha attribuzioni più significative, i suoi atti impegnano tutti i componenti, mentre gli atti del Presidente e dei singoli ministri impegnano solo i soggetti coinvolti.
Formazione del governo
La formazione del governo è frutto della scelta del Presidente della Repubblica di concerto con il parlamento. La scelta del Presidente della Consiglio spetta al Presidente della Repubblica, mentre i ministri sono scelti dal Presidente del Consiglio d’accordo con il Presidente della Repubblica, a cui spetta la loro nomina. I ministri si dividono in ministri con portafoglio, a capo di un dicastero e in numero predeterminato (tanti quanti sono i ministeri) e ministri senza portafoglio. Questi ultimi sono organi costituzionali non a capo di un ministero, ma titolari di funzioni che di per sé spetterebbero al Presidente del Consiglio; sono in numero variabile e potrebbero anche non esserci.
Una volta nominato il Governo entra in carina dopo il giuramento, che decreta la fine del Governo precedente. Il Governo però non è ancora nella pienezza delle sue funzioni, in quanto non ha ottenuto la fiducia del Parlamento. A tal fine il governo deve varare collegialmente un programma di governo. Inoltre deve avvenire la nomina dei sottosegretari, che non sono giure costituzionali, ma figure ausiliarie dei ministri. Con le ultime riforme è stata introdotta anche la figura dei viceministri, con deleghe più ampie dei sottosegretari. Una volta che la fiducia viene votata per appello nominale, il governo è nella pienezza delle sue funzioni.
La presidenza del Consiglio è la struttura di supporto del Presidente del Consigli, con compiti di carattere generale, di promozione e coordinamento del sistema amministrativo statale. Alla presidenza del Consiglio fanno capo diverse strutture ausiliarie: il dipartimento per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie, l’Istat, gli uffici regionali di governo, i commissari di governo.
Un ministero è una struttura multiforme composta da organi attivi, con compiti decisionali, e organi consultivi, ausiliari o di controllo.
I reati ministeriali. Quando ai membri del governo vengono rilevate responsabilità penali, non ci sono procedure speciali per accertare i loro reati, in modo da garantire l’eguaglianza con tutti i cittadini e per evitare di paralizzare il sistema con indagini più lunghe e complesse. L’articolo 89 prevede le procedure giurisdizionali ordinarie, pur essendo previsto:
- l’autorizzazione della Camera di cui il ministro è competente o, se il ministro non è parlamentare, l’autorizzazione del Senato
- un giudice specifico per i reati ministeriali a seconda del tipo di reato, di competenza regionale, che fa capo al tribunale regionale del luogo dove è stato commesso il reato.
Le funzioni del governo: politiche, amministrative e normative
Funzione politica: il governo concorre alla determinazione dell’indirizzo politico del sistema
Funzione amministrativa: il governo presiede all’amministrazione del sistema.
Il governo stabilisce l’indirizzo politico e poi lo concretizza attraverso l’attività amministrativa. L’attività politica è libera, non c’è vincolo, ma ha uno spazio di libertà nel quale si forma la decisione, dopo una libera valutazione degli interessi della collettività. L’attività politica comunque non può essere totalmente slegata dalle norme, in quanto il governo deve sempre agire all’interno dell’ordinamento costituzionale vigente. Delle sue iniziative politiche il governo risponde al Parlamento. Le funzioni amministrative si esplicano in attività regolate dalla legge in quanto esecutivo della legge, pur rimanendo un margine di discrezionalità. L’attività amministrativa deve attenersi al principio di legalità. Nell’esercizio della funzione amministrativa, che sono vincolate dalla legge, il governo risponde, se necessario all’autorità giudiziaria, che sancisce l’osservanza o meno della legge. L’attività amministrativa è sindacabile anche politicamente dal Parlamento, per quanto riguarda in modo in cui il governo la esercita.
Funzione normativa. Il governo ha due tipi di potestà normativa: una equiparata alla legge, attraverso i decreti legge e legislativi, una di grado secondario, i regolamenti, che sono l’attività normativa tipica della pubblica amministrazione.
Gli atti del governo con forza di legge sono il decreto legislativo, regolato dall’articolo 76, e il decreto legge, regolato dall’articolo 77. Sono atti del governo in grado di determinare conseguenze giuridiche per le fonti di grado primario frutto della produzione del Parlamento. Cioè possibile perché in entrambi i casi il governo non ha un potere normativo pieno, ma condiviso col Parlamento,c he è costituzionalmente coinvolto. Nel caso del decreto legislativo il Parlamento si esprime prima che il Governo adotti i decreto: il governo può emanare decreti legislativi solo se investito dal Parlamento, che rimane arbitro di questa possibilità. Nel caso del decreto-legge il parlamento è coinvolto ex post dopo che il governo ha esercitato il potere normativo. Il decreto-legge è espressione di una necessità normativa che richiede un provvedimento rapido da parte dell’organo che presiede quotidianamente alla gestione del sistema. Il Parlamento non può adottare provvedimenti in maniera rapida, per cui c’è la necessità di questa deroga. Il Parlamento deve poi convertire in legge il decreto-legge per conferire forza definitiva di legge ad un atto del governo con valore provvisorio, che al massimo dura 60 giorni. Se entro 60 giorni il decreto-legge non è stato convertito la scelta del governo viene meno ex tunc: se non c’è conversione gli effetti del decreto legge è come se non si fossero mai prodotti. Il Parlamento quindi è arbitro a posteriori del decreto-legge.
L’articolo 76 disciplina i decreti legislativi, cioè l’istituto della delega legislativa: la decisione di demandare al governo la disciplina di una certa materia. Il Parlamento deve comunque eseguire una partesi questo potere normativo, in quanto la delega è per oggetti definiti ed ha una durata limitata. Il Parlamento determina i principi sulla cui base il governo dovrà emettere il suo decreto legislativo e dai quali il governo non può discostarsi. Il Parlamento può decidere quanto condizionare il governo attraverso la determinazione di principi più o meno stringenti. So usa la legge delega per le discipline in cui il Parlamento è meno attrezzato e qualificato, demandando la formulazione delle norme ai ministeri, organi più tecnici e meno politici. Anche il decreto legislativo è formalizzato da un decreto del Presidente della Repubblica dopo l’approvazione da parte del Parlamento. Prima dell’approvazione del decreto legislativo sono previsti alcuni pareri sullo schema del decreto, di solito dati da organi dal Parlamento o da altri organi ausiliari. I pareri sono solitamente obbligatori, ma non vincolanti. Se il decreto legislativo non rispetta in qualche punto la legge delega può essere dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale qualora qualcuno ne sollevi la questione di incostituzionalità.
L’articolo 77 regola il decreto-legge. Il decreto-legge è emanato in casi straordinari di necessità e di urgenza. Si tratta di situazioni nelle quali non c’è l’alternativa all’uso di questo procedimento normativo. E’ questo il caso delle calamità naturali o dei “decreti catenaccio”, che, in materia tributaria e fiscale, impediscono distorsioni del mercato durante l’iter di approvazione. Il governo adotta i decreti-legge sotto la sua responsabilità politica, sono provvedimenti provvisori emanati con DPR e che durano 60 giorni e necessitano la conversione in legge. I decreti legge sono subito pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e subito presentati alle Camere come testo di iniziativa governativa che ha come oggetto la conversione di quel decreto. La conversione avviene nel rispetto dell’iter legislativo e il Parlamento può, se vuole, modificare il testo del decreto-legge, purché l’iter di conversione avvenga entro 60 giorni.
La pubblica amministrazione si autoregola e si autodisciplina attraverso i regolamenti. La legge prevale sui regolamenti, lasciando ad essi delle aree non disciplinate. Inoltre ci sono materie di competenza esclusiva della legge. Lo stato ha il potere normativo e regolamentare, che può demandare anche ad altri enti, riservandosi la gestione del potere regolamentare residuo. E’ il legislatore statale che decide cosa disciplinare con la legge e cosa con i regolamenti, che stabilisce il confine tra le fonti del diritto. E’ oggi in atto la tendenza alla delegificazione, cioè a spostare la disciplina dalla legge al regolamento.
Fonte: http://www.aula28.altervista.org/appunti/istituzioni_di_diritto_pubblico.doc
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