Lo stato
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Lo stato
Lo Stato – Cap 1
Lo Stato è l’organizzazione sovrana di un popolo che risiede stabilmente su un territorio. Dalla definizione di Stato otteniamo 3 elementi costitutivi, che sono: l’elemento personale, cioè il popolo; l’elemento materiale, ossia il territorio e l’elemento immateriale o spirituale , la sovranità.
Il popolo e la cittadinanza
Il popolo è l’insieme dei cittadini di uno Stato, cioè di chi possiede la cittadinanza di quello Stato (concetto giuridico). Avere la cittadinanza conferisce al soggetto uno Status, cioè l’insieme dei diritti e obblighi nei confronti dello Stato. Chi possiede la cittadinanza di un altro Stato viene definito straniero, mentre chi non possiede alcuna cittadinanza è apolide (per esempio chi è nato da genitori ignoti o ha perso la cittadinanza). Dal concetto di popolo si distinguono quello di popolazione e nazione. La popolazione, cioè l’insieme delle persone che risiedono in uno Stato, è un concetto statistico-demografico e non giuridico. La Nazione è un concetto storico-culturale ed è l’insieme delle persone unite da stessi ideali, cultura, storia, razza ecc.
Modi di acquisto
- Cittadini italiani si diventa per diritto di sangue (chi nasce o viene adottato da almeno un genitore italiano) o per diritto di suolo (chi nasce in Italia da genitori ignoti o apolidi). Il diritto di sangue prevale su quello di suolo;
- Con il matrimonio, se il coniuge straniero o apolide risiede in Italia da almeno 6 mesi oppure dopo 3 mesi dal matrimonio;
- Per concessione dello Stato nei casi stabiliti dalla legge (se si hanno ascendenti di secondo grado italiani, se si nasce in Italia e risiedo fino ai 18 anni, se risiedo per un certo periodo stabilito dalla legge, se presto elevati servizi allo Stato ecc.).
Perdita della cittadinanza
La cittadinanza non può essere privata
per motivi politici, come invece accadeva nel regime fascista. Si può perdere per :
- Rinuncia, quando un cittadino italiano, che risiede all’estero, acquista un’altra cittadinanza e dichiara di volervi rinunciare;
- Incompatibilità, quando un cittadino italiano svolge un impiego pubblico presso uno stato estero oppure presta servizio militare, poiché questi atti violano il principio di fedeltà.
Il territorio
Il territorio è lo spazio all’interno del quale lo Stato esercita in modo esclusivo la sua sovranità. E’ delimitato dai confini e giuridicamente comprende la terraferma, le acque territoriali, lo spazio aereo e il sottosuolo. La terraferma comprende la superficie terrestre, le acque interne e i corsi d’acqua (laghi, fiumi ecc.). Le acque territoriali si estendono per 12 miglia marine dalla costa. Oltre le acque territoriali ci sono le acque internazionali. Per quanto riguarda gli aerei e le navi, quelli civili sono soggetti alla sovranità del territorio in cui si trovano, mentre i mezzi militari, ovunque si trovano, sono sottoposti alla sovranità italiana. Inoltre ci possono essere parti del territorio di uno Stato soggette alla sovranità di un altro Stato(es: sedi diplomatiche).
La sovranità
È il potere originario del popolo sul territorio. Come recita l’art. 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. La sovranità presenta alcuni caratteri:
- è originaria, perché non deriva da un soggetto o un’autorità superiore allo Stato, ma spetta ad ogni Stato dal momento della sua nascita;
- è esclusiva, poiché spetta soltanto allo Stato;
- è incondizionata, poiché i limiti li pone lo Stato;
- è limitata rispetto al territorio e ai suoi elementi.
La sovranità dello Stato si manifesta attraverso le 3 funzioni: quella legislativa (Parlamento), quell’esecutiva (Governo) e la funzione giurisdizionale (Magistratura).
Fonte: http://www.riassuntibuse.altervista.org/Lo%20Stato%20-%20cap%201%20diritto.doc
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Parola chiave google : Lo stato tipo file : doc
LO STATO
Lo stato è l’organizzazione politica di un popolo stanziato stabilmente su un territorio e sottoposto ad un’autorità di governo, che ha lo scopo di realizzare determinati fini (difesa nazionale, ordine pubblico, giustizia, previdenza e assistenza, infrastrutture, etc…). Se ne deduce che uno Stato in senso moderno deve avere, sempre, almeno tre elementi caratterizzanti: popolo, territorio, sovranità.
Il POPOLO è l’insieme dei cittadini di uno Stato indipendentemente dal luogo dove vivono o dove risiedono. Si tratta dunque delle persone fisiche legate allo stato da un rapporto di cittadinanza.
La cittadinanza si acquista: 1) PER NASCITA e in particolare A) per diritto di sangue, quando la cittadinanza viene trasmessa da almeno uno dei genitori. Se i genitori sono cittadini di stati esteri diversi, il neonato avrà la doppia cittadinanza. B) per diritto di luogo. Si acquisisce la cittadinanza del luogo di nascita, in caso di genitori ignoti o che non trasmettano alcuna cittadinanza (apolidi).
2) ACQUISTO SUCCESSIVO: A) per adozione da parte di cittadini dello stato di appartenenza;
B) per matrimonio. Quando un cittadino/a straniero/a o apolide sposa un cittadino/a di altra nazionalità. Attualmente nel nostro paese questo requisito deve essere associato ad una permanenza nel nostro territorio da almeno 5 o 10 anni a seconda dei casi. C) per naturalizzazione (con decreto del PdR) se parente entro il sesto grado di cittadini/e italiani/e. D) Per decreto del Capo dello stato in caso di meriti particolari riconosciuti in favore del nostro Paese.
La cittadinanza si può anche perdere: A) per rinuncia. E’ il caso di chi possieda la doppia cittadinanza che rinuncia ad una delle due per libera scelta o per opzione; B) per incompatibilità. Nei casi di impiego o di incarico pubblico presso uno stato estero. C) per indegnità morale, nei casi previsti dalla legge (gravi) e con decreto del capo dello Stato.
Va ricordato che l’art. 22 della Costituzione sancisce che: “Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici”.
Il concetto di Popolo non deve essere confuso con il concetto di popolazione. Quest’ultimo comprende sia i cittadini che gli stranieri e gli apolidi presenti in uno stato in un determinato momento. Ad esempio un Italiano che vive in Francia fa parte del popolo Italiano ma della popolazione Francese, mentre un tedesco che lavora in Italia farà parte del popolo tedesco, e della popolazione Italiana.
Il concetto di Nazione individua invece un complesso di persone collegate tra loro da una comune eredità storica, caratterizzata da vincoli di razza, di religione, di lingua, di sentimenti tali da far nascere la coscienza di appartenenza ad una entità statale autonoma (es. Curdi). Il concetto di Etnia si differenzia da quello di nazione per la circostanza che manca l’idea di appartenenza ad una entità statale diversa. Si tratta in pratica di un gruppo omogeneo di persone che anche se non è organizzato politicamente in uno Stato, e pur riconoscendo la sovranità dello stato di appartenenza, mantiene la propria identità culturale, linguistica, storica , religiosa etc.. nel corso del tempo (es. fiamminghi e valloni in Belgio).
Sono considerati stranieri le persone che hanno la cittadinanza di un altro Stato. Sono invece apolidi le persone che non risultano avere la cittadinanza di alcuno stato. Entrambi sono sottoposti alla sovranità dello stato in cui si trovano. Hanno gli stessi diritti civili (inviolabilità della persona e del domicilio, libertà di pensiero, di stampa etc..) , gli stessi obblighi (es rispetto delle leggi, pagare le imposte), ma non il godimento dei diritti politici (es. votare o essere votati).
IL TERRITORIO è l’elemento materiale dello stato, ovvero quella zona di superficie terrestre che identifica la sede stabile della comunità statale. Uno Stato non può esistere senza un territorio in cui esercita la propria sovranità.
L’eventuale perdita del territorio (ad esempio a causa di una guerra) produce automaticamente l’estinzione dello Stato (il Popolo Curdo è compreso nei territori della Turchia, dell’Iran e dell’Iraq e non possiede un territorio autonomo).
Il territorio di uno stato comprende: La terraferma, i mari, i fiumi e i laghi, lo spazio aereo (fino all’atmosfera – gli A/m stranieri devono essere autorizzati a sorvolare i nostri territori) , il sottosuolo (fino a dove vi può essere una possibilità di utilizzazione effettiva da parte dello Stato interessato). I confini che possono essere naturali o artificiali costituiscono i limiti fino al quale lo stato può esercitare i poteri sovrani e a partire dal quale iniziano i poteri di un altro Stato.
Fanno parte del territorio dello Stato anche le Acque Territoriali rappresentata da quella fascia o zona di mare che si estende fino a 12 miglia marine (circa 19 Km) dalla Costa. Oltre questo limite si parla di acque internazionali, ossia uno spazio libero dalla sovranità dei singoli stati.
E’ compreso nel territorio dello Stato anche il territorio mobile (o fluttuante). Le navi e gli aeromobili civili che viaggiano nei mari e nello spazio aereo Internazionali sono considerati a tutti gli effetti territorio nazionale con la relativa applicazione delle leggi e della sovranità dello stato. In caso si trovino in territorio straniero si applicano le regole di navigazione dello stato in cui si trovano mentre all’interno della nave o dell’aeromobile si applicano le leggi dello Stato di origine. Le navi e gli aerei militari, dovunque si trovino, sono soggetti sempre e solo alle regole dello stato di origine.
La sovranità di uno stato si può anche estendere oltre i confini nazionali per il principio di ultraterritorialità. La potestà statale si esercita su edifici siti in territori stranieri. Le sedi diplomatiche italiane all’estero sono assoggettate alle leggi Italiane. Le autorità estere possono intervenire solo se debitamente autorizzate da quelle Italiane.
Per contro, all’interno del nostro paese vige il principio della extraterritorialità (o immunità territoriale) secondo cui lo stato limita i propri poteri nei confronti di cose o persone che si trovano all’interno del suo territorio. Le sedi diplomatiche estere sono sottratte al potere di imperio dello stato nel quale si trovano essendo soggette alle leggi dello stato di appartenenza. Le autorità Italiane possono intervenire solo se debitamente autorizzate.
SOVRANITA O ORGANIZZAZIONE POLITICA: E’ il potere supremo di comando che spetta allo Stato nei confronti dei suoi cittadini e, più in generale di tutti coloro che si trovano all’interno del suo territorio (popolazione). La sovranità è: A) Originaria, non deriva da nessuna altro soggetto ma nasce con la nascita dello Stato stesso.; B) Esclusiva, cioè esercitata unicamente dalla Stato. Regioni, province e Comuni non hanno sovranità originaria ma derivata, in quanto ad essi è attribuita dallo Stato. C) Illimitata, Non vi è alcun limite giuridico al suo esercizio. I limiti sono quelli che lo Stato stesso si è dato.
La sovranità si può distinguere in:
- Sovranità interna, che consiste nella supremazia rispetto a tutti i soggetti che operano al suo interno. In concreto questo significa che solo lo Stato, e nessun altro, può imporre, anche con l’uso legittimo della forza l’osservanza delle leggi che esso stesso ha prodotto.
- Sovranità esterna, che riguarda l’indipendenza dello Stato dal punto di vista internazionale, rispetto agli altri stati. In pratica gli altri stati riconoscono la piena indipendenza dello stato dal punto di vista giuridico e istituzionale.
La sovranità dello Stato si manifesta tradizionalmente mediante l’esercizio delle seguenti funzioni:
La funzione legislativa, cioè la produzione delle norme giuridiche (le leggi), oggi affidata al parlamento; la funzione esecutiva, cioè la realizzazione concreta degli interessi pubblici o collettivi al fine di perseguire gli obiettivi che lo Stato si è posto, attualmente affidato al governo; La funzione giudiziaria, cioè l’applicazione delle leggi ai casi concreti. Attualmente affidata alla magistratura, consiste nella applicazione delle sanzioni quando i cittadini violino le norme giuridiche dettate dallo stato (in particolare dal parlamento).
FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
La Forma di stato individua i modi in cui si configura il rapporto esistente tra governanti e governati. Tra chi esercita il potere e i cittadini.. Tradizionalmente si distinguono tre forme di Stato:
STATO ASSOLUTO (o monarchia assoluta). I poteri del sovrano sono illimitati e incondizionati. E’ sciolto da qualsiasi vincolo, non deve dare conto a nessuno del suo operato ed è al disopra della legge. Il suo potere è indipendente da qualsiasi altro potere e non ammette alcun tipo di interferenza. Egli impersona e si identifica con tutti i poteri dello stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere è del tutto accentrato, non viene tollerata nessuna delega ad altri enti o soggetti e nessuna autonomia locale. I cittadini, o meglio i sudditi, non hanno nessun diritto e nessuna garanzia del rispetto delle leggi, della giustizia e della più elementari libertà personali.
STATO LIBERALE ( o Stato di diritto): lo Stato deve rispettare le norme giuridiche che esso stesso si è dato. Ai cittadini è riconosciuta una maggiore libertà di azione da far valere anche nei confronti dello Stato stesso. Lo Stato liberale si caratterizza per l’introduzione di nuovi principi, quali la suddivisione dei poteri affidati a diversi soggetti eletti dai cittadini (sebbene ancora a suffragio ristretto) e non più in mano al sovrano. Al principio di legalità, in base al quale nessun atto del potere esecutivo è valido né alcuna sentenza dei giudici è valida se non si fondano su una legge e se non vengano rispettati i principi e i limiti che la legge stessa individua.
STATO DEMOCRATICO (o moderno). Lo Stato democratico rappresenta l’affermazione della sovranità popolare, esercitata attraverso le forme e gli strumenti della Costituzione. Quest’ultima fissa i principi fondamentali dello stato (principi di libertà e di uguaglianza- organizzazione e limiti dei poteri dello Stato) che non possono essere modificati con semplici leggi ordinarie, ma solo con procedure complesse, maggioranze molto ampie e condivisione di tutte le forze politiche. E’ uno Stato rappresentativo nel senso che il popolo sceglie i propri delegati tramite il voto a suffragio universale, senza limiti particolari, se non la maggiore età.
Sulla base del rapporto tra organi di governo e territorio possiamo distinguere:
STATI UNITARI in cui il potere è accentrato e tutte le decisioni sono prese a livello di governo centrale. Non esistono enti territoriali minori dotati di autonomia legislativa o amministrativa o, se esistono, rappresentano organi periferici, ossia sezioni staccate, del potere centrale (es. i dipartimenti della Francia).
STATI REGIONALI: caratterizzati da un unico popolo e un unico territorio, ma con enti territoriali e periferici che godono di autonomia politica e amministrativa. Lo Stato regionale è sempre uno Stato Unitario. In questo caso però la regione non è considerata un ente di decentramento periferico come la provincia o il comune, ma un ente autonomo, con un indirizzo politico proprio e la possibilità di emanare leggi in ambito locale. Da precisare che i poteri attribuiti alle Regioni sono “ceduti” dall’autorità statale. In ogni caso Lo stato mantiene una competenza legislativa “esclusiva” su un insieme di materie esplicitamente indicate (ordine pubblico, giustizia, politica estera). Alle regioni viene attribuita una competenza legislativa “generale”, ossia in tutte le materie residuali non rientranti nella competenza esclusiva dello Stato. Infine esiste una competenza legislativa “concorrente” in cui lo stato fissa dei principi generali di una determinata materia (o legge quadro) mentre la definizione degli elementi di dettaglio delle leggi è lasciata alle regioni, sempre nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge quadro. (Tipico esempio di stato regionale è l’Italia).
STATI FEDERALI: formati da più stati indipendenti che godono ciascuno di ampia autonomia e sovranità, ma hanno in comune organi politici e militari. Lo stato Federale è formato dall’unione di più stati, che hanno un territorio, un popolo e un potere sovrano proprio, e godono di autonomia politica e amministrativa molto ampia. Al governo centrale (Federale) sono affidati, in genere, l’ordine pubblico, la politica estera e la difesa nazionale. I singoli stati (Federati) hanno leggi, tribunali e organi di polizia propri. La Costituzione elenca i poteri affidati (o ceduti) allo stato Federale, mentre per esclusione, tutti gli altri poteri sono di competenza degli Stati membri (principio residuale). Tipico esempio di Stato federale sono gli Stati Uniti e la Germania.
Per FORMA DI GOVERNOsi intende il rapporto che si instaura tra gli organi Costituzionale dello Stato. Ovvero come è ripartito il potere tra gli organi stessi.
Nella monarchia il sovrano governa in base ad una successione dinastica. Secondo l’estensione dei poteri conferiti al Re, possiamo avere i seguenti tipi di monarchia:
- La Monarchia Assoluta è caratterizzata dall’accentramento del potere nella sola persona del sovrano, la cui volontà coincide con quella dello Stato (è un sistema oggi poco diffuso ravvisabile in Arabia saudita ed Emirati arabi).
- La Monarchia Costituzionale introduce un limite ai poteri del sovrano, che viene assoggettato alla legge (Costituzione) e alla separazione dei poteri (il potere legislativo è esercitato dal parlamento (in passato in Italia, Olanda).
- La Monarchia Parlamentare è basata su un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il potere, infatti, non viene esercitato effettivamente dal sovrano, che rimane il simbolo dell’unità (es. Inghilterra, Spagna), ma dal Governo che è responsabile nei confronti del Parlamento.
Nella Repubblica il Capo dello Stato è un rappresentante del popolo e può essere da questo eletto direttamente o indirettamente. Possiamo avere tre diversi tipi di Repubblica:
- Repubblica Parlamentare. Il capo dello stato è il garante della Costituzione e rappresenta l’unità nazionale. In genere viene eletto dal Parlamento. Il capo del Governo viene nominato dal Capo dello Stato, ma deve avere la fiducia del Parlamento. Quest’ultimo, nei casi previsti dalla legge può essere sciolto dal C dello Stato.
- La Repubblica Presidenziale prevede una rigida separazione dei poteri: quello legislativo affidato al parlamento e quello esecutivo affidato al presidente della Repubblica che è anche capo del Governo. Entrambi gli organi sono eletti direttamente dal Popolo. Il presidente nomina i ministri che rispondono solo a lui del proprio operato. Il Parlamento e il Capo dello Stato sono nettamente distinti, in quanto il Parlamento non può costringere il Presidente alle dimissioni con un voto di sfiducia (non vi è rapporto fiduciario tra potere legislativo e potere esecutivo); mentre il Capo dello Stato, a sua volta, non può sciogliere il parlamento perchè è responsabile solo di fronte al popolo che lo ha eletto.
- La Repubblica semi Presidenziale si regge sull’elezione diretta del Parlamento e del Presidente della Repubblica (che è anche responsabile del potere esecutivo); quest’ultimo nomina il primo ministro e può revocarlo. Il Parlamento a sua volta può sfiduciare il Primo Ministro e quindi l’intero Governo. Questa forma di governo può essere considerata intermedia tra la Repubblica Parlamentare e quella Presidenziale. Non vi è una netta separazione tra il Capo dello Stato e il Parlamento. Al capo dello stato è riservato sia il potere di sciogliere il parlamento, sia quello di nominare e revocare il capo del Governo. Tuttavia quest’ultimo deve avere anche la fiducia del parlamento, altrimenti decade.
LA COSTITUZIONE
La Costituzione è la legge fondamentale che contiene una serie di regole che stanno alla base dell’ordinamento giuridico dello Stato. Queste regole riguardano sia i cittadini sia gli organi rappresentativi che il popolo elegge direttamente o indirettamente. La Costituzione riconosce e garantisce i diritti e le libertà fondamentali (diritti inviolabili dell’uomo, libertà di pensiero, di religione, di stampa, principio di uguaglianza etc..), e stabilisce l’organizzazione, le attribuzioni e i limiti dei poteri dello Stato (Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, Magistratura, Corte Costituzionale).
STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Entrata in vigore il 4 marzo 1848 nel regno E’ in vigore dal 01/01/1948 ed è
di Sardegna e successivamente a seguito composta da 139 articoli più
delle annessioni di altri Stati, estesa al Regno 18 disposizioni transitorie
d’Italia il 17 marzo 1861. E’ rimasta in vigore
fino al 31 dicembre 1947 (composta da 84 articoli)
SCRITTA SCRITTA
Cioè codificata in una apposita carta Cioè codificata in una apposita carta
“Costituzionale” che la distingue dalle “Costituzionale” che la distingue dalle
leggi ordinarie . leggi ordinarie.
OTTRIATA VOTATA
E’ stata cioè concessa dal Re Carlo Alberto E’ stata approvata da un’assemblea Costituente
L’8 febbraio 1848 ed entrata in vigore appositamente eletta in rappresentanza del
Il 4 marzo 1848. popolo il 2 giugno 1946. L’approvazione è
avvenuta il 22/12/1947.
FLESSIBILE RIGIDA
Poteva essere modificata con semplici La sua revisione è possibile solo attraverso una
leggi ordinarie che di fatto annullavano speciale procedura indicata nell’art. 138 che
gli importanti principi in essa contenuti. prevede una doppia approvazione delle camere
a maggioranza di 2/3 dei componenti o a
maggioranza assoluta e referendum popolare
confermativo.
BREVE LUNGA
Conteneva l’elencazione dei principi Contiene l’elencazione dei principi fondamentali,
fondamentali, cioè i diritti dei cittadini, cioè i diritti dei cittadini, ma anche le garanzie a
ma non le funzioni, le attribuzioni e i limiti tutela di tali i diritti. Contiene anche le funzioni,
dei vari organi dello Stato. le attribuzioni e i limiti degli organi dello Stato.
LIBERALE SOCIALE
Elenca i diritti fondamentali dei cittadini Lo stato oltre a garantire i diritti fondamentali dei
Ma non prevede alcun intervento dello cittadini interviene anche in campo economico e
Stato per renderli effettivi. (Ad es. era sociale, organizzando direttamente il servizio
previsto il diritto all’istruzione, ma non i (ad es. l’istruzione accessibile a tutti), o
mezzi per garantirne l’effettiva fruizione). attraverso sussidi e trasferimenti ai meno abbienti
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