Parlamento

 

 

 

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Parlamento

 

IL PARLAMENTO

 

Il parlamento detiene la funzione legislativa che è la sua funzione principale, accanto ad altre funzioni secondarie, derivanti dalla necessità di bilanciamento tra i poteri.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il parlamento italiano si caratterizza per il bicameralismo. Il bicameralismo è l’assetto organizzativo del potere legislativo composto del Parlamento, che non è formato da un’unica assemblea, ma da due rami distinti. In Italia questi rami si riamano Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Il bicameralismo negli ordinamenti degli stati contemporanei è prevalente, anche se esistono casi di monocameralismo. Il bicameralismo permette una maggiore ponderazione della scelta, ma richiede tempi più lunghi per giungere ad una decisione.

Le due camere possono essere in condizione di parità se i due rami sono posti sullo stesso piano, hanno gli stesi compiti e dev’esserci accordo tra i due rami per poter prendere le decisioni. In questo caso si chiama di bicameralismo perfetto. Il bicameralismo imperfetto si ha quando i due organi non sono posti in condizioni di parità. In questo caso le due camere possono avere modi diversi di elezione o cooptazione, possono rappresentare ceti sociali o gruppi economici diversi, possono essere l’uno espressione della cittadinanza e l’altro dei territori dello stato. Le due camere possono avere anche una compiti politici e l’altra compiti tecnici.

 

L’ordinamento italiano è caratterizzato dal bicameralismo perfetto. Camera e Senato agiscono i modo separato salvo le eccezioni previste dalla Costituzione. Le due camere sono molto simili, a parte poche differenze formali

  • il numero di componenti consta di 630 deputati alla Camera e di 315 senatori al Senato. Ai 315 senatori eletti vanno aggiunti i Senatori a vita. E’ senatore a vita di diritto chi è stato presidente della Repubblica una volta cessata la carica; agli ex presidenti vano aggiunti altri senatori di nomina presidenziale, previsti per dare simbolicamente spazio in Parlamento a personaggi particolarmente meritevoli.
  • Elettorato attivo e passivo. Per votare per l’elezione della Camera occorre essere maggiorenni e per essere eletti occorre avere 25 anni. Per votare per l’elezione del Senato occorre avere 25 anni e per essere eletti occorre avere 40 anni.
  • I sistemi elettorali. Fino al ’93 i due sistemi erano diversi. La Camera era eletta su base proporzionale (31 collegi locali ed uno nazionale di recupero). I sistema del Senato era basato su collegi uninominali a base regionale, ma con una soglia molto alta per l’elezione (il 65%). Qualora nessun candidato non raggiungesse questa soglia, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, l’elezioni avveniva su base proporzionale. Il referendum del ’93 ha determinato un modello di legge elettorale maggioritario su cui si sono basate le successive leggi elettorali. Oggi i tre quarti di ogni camera sono eletti su base maggioritaria e un terzo su base proporzionale.

 

Le sedute comuni – in deroga al principio bicamerale – si tengono nei casi previsti nella Costituzione quando il Parlamento ha una funzione elettorale e di controllo, ma non legislativa.

  • elezione del presidente della Repubblica (il parlamento viene integrato da rappresentanti regionali)
  • giuramento del presidente della Repubblica
  • elezione di un terzo della Corte Costituzionale
  • elezione di un terzo del Consiglio superiore della magistratura

I regolamenti parlamentari prevedono commissioni bicamerali con funzioni istruttorie e mai deliberative.
Art. 64. I Comma

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Il regolamento è lo  strumento di autoregolazione della vita interna dei due rami del parlamento. Ogni camera si dà in autonomia il proprio regolamento, che è diverso tra Camera e Senato, ed è l’assemblea stessa che lo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al di là delle poche norme scritte in Costituzione sul funzionamento del parlamento, la fonte principale della vita del Parlamento sono i regolamenti. I regolamenti delle due camere non sono sindacabili dall’esterno.

 

 

L’organizzazione del Parlamento

 

L’appartenenza - Per far parte del Parlamento occorre essere eletti. L’avvenuta elezione è proclamata dagli organi competenti, ma prima che avvenga l’incardinamento vero e proprio ogni assemblea si pronuncia sullo status di appartenenza dei propri componenti.

 

I gruppi parlamentari – I gruppi parlamentari sono un aggregazione di componenti di una delle due assemblee in ragione di una libera opzione legata all’orientamento politico di ogni parlamentare, il quale appartiene ad un gruppo. Il gruppo parlamentare per essere costituito deve avere una consistenza minima. Ci sono tanti gruppi quanti liberamente se ne formano all’avvio della legislatura. Il parlamentare può cambiare gruppo di appartenenza ad ogni momento. Il gruppo misto è il gruppo nel quale confluiscono o i parlamentari che non sono accettati da altri gruppi o i parlamentari che non abbiano la consistenza numerica per creare un gruppo proprio; Il gruppo misto è eterogeneo. I gruppi parlamentari sono essenziali alla vita parlamentare: sulla loro consistenza si basa l’assetto politico dell’assemblea e lo svolgimento dei lavori, che è regolato dalle decisioni adottate dalla conferenza dei capigruppo. Ogni gruppo parlamentare si dà un regolamento interno che stabilisce gli organi, tra cui il presidente, e le regole interne.

 

Le commissioni permanentiLe commissioni permanenti sono organi legati alla dinamica della decisione normativa. Prima della fase deliberativa, che di solito avviene in aula, c’è una fase istruttoria e preparatoria che si svolge nelle commissioni permanenti. Il loro numero è fissato dai regolamenti e ogni commissione ha competenza su una certa materia, di cui si occupa regolarmente. Talvolta le commissioni hanno anche potere di deliberazione. Le commissioni si formano dopo che si sono formati i gruppi, tenendo conto proporzionalmente della loro consistenza. Per questo motivo tendenzialmente la commissione riflette l’orientamento politico dell’assemblea.

 

Il presidente e l’ufficio di presidenza – Questi organi governano l’andamento dei lavori dovendo teoricamente tenere una posizione di neutralità. I presidenti sono eletti in seno all’assemblea. Il presidente regola lo svolgimento dei lavori e presiede all’applicazione delle norme interne.

 

Il funzionamento del Parlamento

In Costituzione ci sono solo accenni per quanto riguarda il funzionamento del Parlamento.

L’articolo 62 stabilisce quando le Camere possono essere riunite: Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. In realtà l’organizzazione delle sessioni si basa sul calendario generale dell’assemblea, che è scelto dal presidente di concerto con i capigruppo. La scelta dell’ordine del giorno è una scelta politica, effettuata sempre dai presidenti di concerto con i capigruppo. Oggi i termini sono cadenzati attraverso il contingentamento dei tempi, che limita le possibilità di ostruzionismo.

Le sessioni delle due camere sono generalmente aperte e i lavori parlamentari sono resi pubblici.

La validità di una seduta non dipende dal numero di parlamentari che vi assiste: anche se c’è solo un presidente e pochi parlamentari le sedute vengono registrate. Nel momento della deliberazione è necessario il numero legale, cioè la presenza della metà più uno dei componenti della camera, salvo i giustificati. Nella fase della discussione non c’è l’esigenza del numero giuridico. Normalmente si presume che ci sia il numero legale, ma si può chiederne la verifica (è anche un modo per rallentare i lavori).

 

Il voto può essere palese o segreto. Di solito si preferisce il voto palese che agevola il controllo dei gruppi politici sui propri componenti, ma vi è la possibilità, in alcune circostanze, di chiedere il voto segreto. L’obbligo del voto palese c’è solo per la fiducia al governo.

 

Status dei membri delle camere

Lo status dei membri delle camere è in parte disciplinato dalla Costituzione e in parte dai regolamenti.

L’immunità parlamentare è regolata dall’articolo 68, il quale recita che nessun parlamentare può essere arrestato, perquisito o intercettato senza l’autorizzazione delle Camere, tranne che nei casi di sentenza definitiva o di flagranza.

I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono regolati dalla legge. Non può essere eletto alle camere chi non abbia il diritto di elettorato passivo o per motivi di età o perché ha altre cariche, come quella di sindaco, consigliere regionale, prefetto. Si impedisce a queste figure di essere elette alle camere perché non mettano a servizio della propria candidatura il ruolo che già ricoprono. L’incompatibilità si basa sul concetto che è impossibile ricoprire più ruoli, come quello di parlamentare e di Presidente della Repubblica.

 

La funzione legislativa

 

Fase iniziativa.

L’iniziativa è la fase di avvio e di promozione dell’iter, che si concretizza nella presentazione di una proposta legislativa. La proposta deve avere forma di legge, cioè dev’essere articolata (espressa in articoli) e dev’essere accompagnata da una relazione che ne spieghi i contenuti.

Il governo ha potere di iniziativa legislativa attraverso i disegni di legge. I disegni di legge sono deliberati dal consiglio dei ministri e trasmetti al Parlamento attraverso decreti del presidente della Repubblica. Attraverso i decreti legge il governo può perseguire il suo programma. Il decreto legge può essere presentato alternativamente ad una delle due camere.

L’iniziativa spetta anche ai singoli parlamentari, che possono presentare proposte al ramo del Parlamento a cui appartengono. La proposta può essere presentata singolarmente o da un gruppo di parlamentari. L’iniziativa legislativa, con rilevanza minore nel nostro ordinamento, spetta anche:

  • ai consigli regionali, che hanno il potere di approvare una proposta di legge senza limiti di materie;
  • al CNEL, che è un organo ausiliario della Repubblica in cui sono rappresentate le principali forze dell’economia del lavoro. Il CNEL ha potere consultivi e propositivi, tra i quali il potere d’iniziativa legislativa, nelle materie di sua competenza;
  • il popolo: una frazione del corpo elettorale (50.000 persone) può presentare una proposta di legge, purché sia articolata e con una relazione di presentazione e purché le firme vengano depositate secondo le procedure necessarie.

Le proposte di legge durante una legislatura sono soggette a decadenza quando le camere vengono sciolte. Non decadono automaticamente le proposte di iniziativa popolari o le proposte che siano state approvate da un ramo del Parlamento.

 

Fase istruttoria.

La proposta di legge arriva alla presidenza del ramo del Parlamento interessato, al quale spetta il compito di decidere a chi mandare la proposta: a una o più commissioni legislative permanenti a cui spetta la funzione istruttoria a seconda della propria competenza. Il progetto di legge può essere passato a più commissioni perché la proposta tocca competenze ripartite tra più commissioni. Ci sono inoltre due commissioni, bilancio e affari costituzionali, che sono chiamate a dare giudizi anche su progetti di legge che non rientrano nelle loro competenze. La commissioni affari costituzionali deve vagliare la costituzionalità di una proposta di legge. La commissione bilancio deve vagliare la copertura finanziaria di un progetto di legge.

 

Nelle commissioni avvengono le fasi più importanti dell’iter legislativo: alle commissione spetta la decisioni di unificare o meno diverse proposte con oggetto analogo, la commissione gestisce l’iter, nominando uno o più relatori e decidendo se sia il caso di acquisire elementi conoscitivi specifici. La commissione programma la propria attività dando maggiore o minore priorità alle diverse proposte e decidendo quali siano da valicare. Non c’è perciò garanzia che ogni iniziativa venga presa in esame. Il punto finale della fase istruttoria dà luogo ad una o più relazioni e ad un testo normativo articolato, più o meno simile alla proposta presentata alla commissione. Il testo, se redatto, è destinato all’aula a cui spetta il potere deliberativo.

 

Fase deliberativa.

E’ la fase finale, il cui potere spetta al plenum dell’assemblea. Il testo uscito dalla commissione va calendarizzato, messo cioè nell’ordine del giorno dei lavori dell’aula, prima di poter essere messo ai voti. In relazione alla calendarizzazione del provvedimento, decisione che spetta al presidente e alla conferenza dei capigruppo, scadono i termini per la presentazione degli emendamenti. Ogni parlamentare ha la potestà di presentare emendamenti al testo uscito dalla commissione; gli emendamenti possono essere presentati anche dal governo. Gli emendamenti possono essere illustrati per iscritto o oralmente prima della votazione.

 

La discussione in aula si divide in discussione generale, discussione degli emendamenti e subemendamenti. Ogni proponente può illustrare il suo emendamento e quindi una discussione può richiedere un certo lasso di tempo. Questo processo può essere accelerato o accelerando i tempi o attraverso uno strumento governativo: la fiducia. La fiducia consiste in un emendamento del governo, che può riguardare una parte più o meno grande del progetto di legge, sul quale il governo chiede un voto di fiducia. Se il voto di fiducia, che ha luogo per appello nominale, ha esito positivo, decadono gli emendamenti relativi al testo in questione. Se il voto di fiducia ha esito negativo, il governo entra in crisi.

 

La fase deliberativa viene conclusa da un voto su un testo articolato da parte dell’assemblea. La votazione avviene su ogni articolo, poi si tiene il voto finale sull’intero testo di legge.

 

L’iter legislativo riguarda solo un ramo del Parlamento. Una proposta approvata da un ramo del Parlamento deve affrontare le fasi istruttoria e deliberativa nell’altro ramo. Se l’altra Camera approva senza modifiche il testo del primo ramo, l’iter legislativo è concluso, è perfezionato: si è realizzata la conforme volontà dei due rami del parlamento su un identico testo. Se il secondo ramo apporta modifiche al testo è necessario tornare nella prima Camera finchè non si verificherà la conforme volontà dei due rami del parlamento su un identico testo.

 

Quando l’iter è concluso restano da fare gli adempimenti necessari per dare efficacia all’atto legislativo:

  • Il presidente della repubblica deve promulgare il testo. La promulgazione è l’atto che dà esecuzione alla volontà del parlamento e la esterna. Il presidente della repubblica ha il potere di rinviare il testo al parlamento riaprendo l’iter legislativo. Il rinvio deve avvenire entro 30 giorni e deve essere motivato. Le ragioni del rinvio possono riguardare la costituzionalità o il merito del provvedimento. Il potere di rinvio è sostanziale e consente al presidente della repubblica di interloquire con il parlamento, anche se è usato raramente. Se il parlamento riapprova il testo, il presidente della repubblica lo deve promulgare.
  • Il ministro di grazia e giustizia deve inserire la legge nel corpus legislativo pubblicandola sulla gazzetta ufficiale. Con la pubblicazione scatta la vacatio legis, cioè il lasso di tempo che trascorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge. La vacatio è normalmente di quattordici giorni, a meno che non sia prevista una vacatio diversa nel corpo della legge.

 

La Costituzione prevede circostanze in cui si può semplificare l’iter legislativo nell’articolo 72..

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

 

L’iter semplificato viene deliberato separatamente dai due rami del Parlamento e prevede tre strade:

  • dichiarazione di urgenza. La dichiarazione d’urgenza è deliberata dalle Camere, che riconoscono l’urgenza di alcuni provvedimenti. Le modalità della dichiarazione di urgenza sono stabilite dal regolamento. Se l’urgenza viene deliberata, i termini previsti per gli adempimenti procedurali vengono dimezzati. Questa procedura semplificata è adottata raramente.
  • Commissione che operi in sede deliberativa. Quando la commissione opera in sede deliberativa, la commissione può decidere al posto dell’aula, quindi in essa si cumulano le fasi istruttoria e deliberativa. Questa possibilità è esclusa per certe categorie di leggi. Questa decisione di semplificazione può essere messa in discussione in ogni momento, se lo richiede il governo, un decimo dei componenti delle camere o un quinto della commissione. Quindi una minoranza marginale può impedire di seguire l’iter semplificato e solo quando c’è un ampio consenso su un teso si può ricorrere all’iter semplificato.
  • Commissione che operi in sede redigente. E’ possibile demandare alle commissioni l’esame di una proposta di legge, riservando all’aula solo l’approvazione finale articolo per articolo e sul testo complessivo. La commissione redige il testo che può essere solo approvato o respinto dall’aula. Anche in questo caso l’iter semplificato può essere annullato alle stesse condizioni viste con la sede deliberante.

 

La durata di una legge una volta entrata in vigore è indeterminata, a meno che la legge stessa non preveda un termine dopo il quale prede efficacia. L’efficacia di una legge può essere fatta cessare dal referendum abrogativo. Altri limiti all’efficacia di una legge sono l’ordinamento comunitario ed internazionale. La corte costituzionale può eventualmente far decadere una legge per incostituzionalità.

I problemi del nostro ordinamento parlamentare

 

  • Visti i passaggi a cui sono sottoposti, i testi legislativi finiscono per non essere chiari. Il compromesso politico va a scapito della chiarezza e ciò danneggia l’attuazione delle leggi. In alcuni ordinamenti c’è un ufficio tecnico che corregge i testi legislativi una volta approvati per renderli più chiari e funzionali. Il rischio di questa soluzione è di togliere il potere ai rappresentanti, conferendolo ad un organo tecnico. Il problema del drafting (cioè della chiarificazione della legge) è stato spostato a monte del procedimento legislativo. Esistono i consiglieri parlamentari, figure ausiliarie utili nella scrittura del testo, lasciando la decisione definitiva ai rappresentanti politici. Esiste il comitato per la legislazione, che indica come scrivere le norme e quali norme andrebbero corrette perché poco chiare
  • Il bicameralismo perfetto rallenta la capacità decisionale del Parlamento. Si sono fatte ipotesi come la diversificazione delle competenze per i due rami o l’intervento del secondo ramo solo qualora ci sia necessità di correggere un testo, evitando la duplicazione dei passaggi.
  • Definizione delle competenze del Parlamento e delle altre fonti di produzione del diritto. Il Parlamento ha il potere legislativo generale su tutte le materie, ma occorre regolare i rapporti tra chi può produrre leggi e chi può produrre regolamenti. I regolamenti sono di solito prodotti da organi tecnicamente attrezzati a farlo. Occorre chiedersi se non sia utile la delegificazione, cioè che il Parlamento stabilisca i principi, lasciando il resto ai regolamenti degli organi competenti. Dagli anni ’90 una serie di riforme ha cercato di spostare la produzione di regole dal Parlamento alla Pubblica Amministrazione.

 

Funzioni non legislative del Parlamento:

funzioni di elettorato:   il Parlamento si riunisce per votare, funziona come un corpo elettorale per eleggere il capo dello Stato, un terzo del CSM e un terzo dei componenti della Corte Costituzionale

funzioni di controllo: politiche (istituto della fiducia)

                                    finanziario (controllo della finanza pubblica, dell’equilibrio finanziario)

 

Controllo politico

Il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è controllato attraverso una serie di strumenti ispettivi, disciplinati dai regolamenti parlamentari, che consentono al parlamento di controllare, verificare ed indirizzare l’operato del governo.

Strumenti ispettivi:

  • Interrogazione: ciascun parlamentare può interrogare un organo di governo circa una determinata questione per ottenere chiarimenti e per verificare l’operato del governo su una determinata questione. L’interrogazione può essere orale o scritta; normalmente è scritta e comporta una risposta scritta. L’interrogazione si esaurisce con la risposta
  • Interpellanza: domanda posta al governo dai parlamentari sulle questioni di maggiore rilievo. Dopo l’interpellanza si avvia un dibattito.
  • Mozione: strumento tecnico che promuove una presa di pozione di una delle camere su una determinata questione. Può essere preceduta da accertamenti e dibattiti, è disciplinata dai regolamenti delle Camere, va approvata dalla maggioranza dei votanti e può essere emendata.
  • Inchiesta:

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

E’ un’indagine più complessa, mirata, il cui protagonista è l’intero Parlamento. L’inchiesta può essere di contenuto conoscitivo, in quanto prima di legiferare le Camere possono aver bisogno di determinati elementi conoscitivi.

L’inchiesta con contenuto conoscitivo è un’indagine di natura politica, ma non è uno strumento di indagine giudiziaria, che compete all’autorità giudiziaria. L’inchiesta è portata avanti da una commissione di inchiesta nominata dalla camera, che rispecchia la proporzione dei gruppi parlamentari. La commissione d’inchiesta può essere istituita dalle due Camere, separatamente o congiuntamente.

 

Controllo finanziario

Per l’approvazione del bilancio preventivo annuale il Parlamento segue le procedure ordinarie di approvazione, ma non può stabilire nuovi tributi e nuove spese (la legge di bilancio è una legge meramente formale). Ogni legge che impegni nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

 

Le camere devono approvare annualmente anche il resoconto consuntivo presentato dal Governo sull’effettiva gestione finanziaria.

 

La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

 

Durante la sessione di bilancio, che dura da inizio ottobre a fine dicembre, deve approvare il bilancio preventivo per l’anno successivo, il rendimento consuntivo per l’anno trascorso, che contiene i risultati della gestione finanziaria, la legge finanziaria.

 

Fonte: http://www.aula28.altervista.org/appunti/istituzioni_di_diritto_pubblico.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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Parlamento

IL PARLAMENTO

 

LA POSIZIONE DEI PARLAMENTARI

 

La rappresentanza politica > “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato” (67 Cost.) > il divieto di mandato imperativo libera i deputati dagli interessi specifici e immediati dei loro elettori e li rende liberi di operare in nome degli interessi generali e permanenti della Nazione > la mancanza di vincoli con gli elettori non esclude il vincolo con la cd. disciplina di partito che, però, è solo politico e non giuridico: in caso di contrasto il parlamentare potrà sempre agire secondo coscienza.

Le immunità parlamentari (68 Cost.) > sono garanzia della libertà del Parlamento e comprendono:

  • l'insindacabilità > per cui i parlamentari non sono perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nell'esecizio delle loro funzioni > prevale la garanzia della massima libertà del Parlamento sulla difesa dei diritti dei singoli cittadini
  • l'inviolabilità > riguarda i reati compiuti dal deputato o dal senatore quali privati cittadini, quindi fuori dall'esercizio delle funzioni > per limitare la libertà dei parlamentari (mediante l'arresto, la perquisizione personale o domiciliare, l'intercettazione delle comunicazioni) è necessaria una autorizzazione a procedere della Camera cui appartengono e la Camera delibera in base alla proposta della giunta delle autorizzazioni a procedere.

I casi di incompatibilità parlamentare > l'art. 65 Cost. opera un rinvio alla legge ordinaria per la previsione dei casi di incompatibilità > si tratta di situazioni nelle quali la doppia carica può nuocere all'efficienza, all'imparzialità, alla distinzione delle funzioni (così, per esempio, il mandato parlamentare è incompatibile con quello di Presidente della Repubblica...).Qualora si verifichi una causa di incompatibilità, questa non rende invalida l'elezione ed è sanabile nel momento in cui l'interessato scelga tra la carica che ricopre e il mandato parlamentare.

I casi di ineleggibilità > anche in questo caso, l'art. 65 Cost. rinvia alla legge ordinaria per l'individuazione delle cause di ineleggibilità sia dei deputati sia dei senatori. L'elezione di un candidato ineleggibile non è valida e viene annullata dalla Camera cui il soggetto appartiene.

La legge n. 361 del 1957 stabilisce che siano ineleggibili: i consiglieri regionali, i presidenti delle Province, i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, gli alti gradi e i funzionari di pubblica sicurezza e dell'esercito, i prefetti e i viceprefetti, i magistrati, i diplomatici...

 

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE – IN PARTICOLARE, LE DELIBERAZIONI PARLAMENTARI

 

Le Camere possono deliberare solo se è presente la maggioranza dei rispettivi componenti > cd. quorum di validità. Esistono poi diversi tipi di maggioranza:

  • maggioranza semplice o relativa che corrisponde alla metà più uno dei presenti
  • maggioranza assoluta che corrisponde alla metà più uno dei componenti
  • maggioranze qualificate (2/3 – 3/5 ecc.) richieste quando è necessario un coinvolgimento delle minoranze

Circa i metodi di votazione, si distingue tra:

  • voto segreto è tale il voto elettronico, espresso attraverso i pulsanti ed anche il voto su schede anonime
  • voto palese vi si fa ricorso quando la votazione deve avere un chiaro significato politico come nella fiducia o sfiducia al Governo.

 

LA LEGISLAZIONE ORDINARIA

 

Secondo l'art.70 della Cost., la funzione legislativa spetta alle Camere che la esercitano collettivamente > dunque, per l'approvazione di una legge occorre il voto favorevole, sullo stesso  testo, sia della Camera dei deputati sia del Senato, secondo il principio del bicameralismo perfetto.

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA > le proposte di legge possono essere presentate da:

  • il Governo > in questo caso si parla di disegni di legge che costituiscono lo strumento principale per attuare il programma politico del Governo stesso
  • i singoli parlamentari > le relative proposte di legge sono numerosissime e, spesso, esprimono solo interessi particolari
  • il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) > un organo composto da rappresentanti delle varie categorie economiche che formula proposte di natura essenzialmente economica e sociale
  • 50.000 elettori > la relativa iniziativa è prevista per consentire a gruppi di opinione di prospettare esigenze non rappresentate dai partiti
  • le Regioni > le iniziative regionali riflettono le richieste delle comunità territoriali.

L'ESAME E L'APPROVAZIONE > sono previsti tre diversi procedimenti:

  • procedimento ordinario (72 Cost.) - il progetto di legge viene esaminato preliminarmente da una o più commissioni permanenti competenti per materia che operano in sede referente: dopo le opportune valutazioni, la commissione predispone una relazione per la Camera o per il Senato; l'assemblea procede ad una nuova discussione e alla votazione prima articolo per articolo e poi sulla legge nel suo complesso; i parlamentari e il Governo hanno la possibilità di proporre emendamenti (modifiche)
  • procedimento decentrato - l'esame e l'approvazione si svolgono in commissione che opera in sede deliberante; l'art. 72 Cost. esclude l'ammissibilità di questa procedura per le leggi di maggiore importanza come le leggi in materia costituzionale ed elettorale, le leggi di delegazione legislativa, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci
  • procedimento redigente – alla commissione (che opera in sede redigente) vengono affidate la discussione e l'approvazione dei singoli articoli ma non l'approvazione della legge nel suo complesso; il procedimento legislativo deve ripetersi di fronte a ciascuna Camera e il testo di legge passa da una Camera all'altra (navetta) fino a quando non si abbia il doppio voto conforme.

Una importante prerogativa del Governo è quella di porre la questione di fiducia sulle sue proposte: in questo caso, tutti gli emendamenti decadono e viene messa ai voti la proposta del Governo. Di norma si fa ricorso a questa misura per stroncare l'ostruzionismo attuato attraverso la presentazione di centinaia o migliaia di emendamenti.

LA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE (art. 73 Cost.) è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica dichiara che la legge è stata regolarmente approvata e, pertanto, deve essere rispettata.

  • Il Presidente può rifiutarsi di promulgare la legge quando ritiene che questa sia gravemente incostituzionale;
  • può, inoltre, esercitare la facoltà di veto sospensivo (art. 74), quando, ad esempio, abbia obiezioni sulla opportunità o conformità alla Costituzione o intenda richiamare l'attenzione del Parlamento sulla copertura finanziaria delle leggi che comportano spese. In questo caso, il Capo dello Stato invia un messaggio motivato alle Camere chiedendo una nuova deliberazione. In caso di riapprovazione, il Presidente è tenuto a promulgare.

LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE avviene a cura del Ministro della Giustizia  ed entra in vigore (diventa obbligatorio osservarla) il quindicesimo giorno successivo. L'intervallo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore si chiama vacatio legis; in caso di urgenza, le Camere possono eliminare la vacatio legis oppure ampliarla quando quando il testo è particolarmente complesso.

 

LA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE

 

Rientrano nel potere legislativo del Parlamento e sono previste dall'art. 138 della Costituzione:

  • le leggi di revisione costituzionale mediante le quali è possibile modificare la Costituzione vigente
  • altre leggi costituzionali che integrano le disposizioni della Costituzione.

IL PROCEDIMENTO previsto per queste leggi è aggravato perchè la nostra Costituzione è rigida e, perciò valgono le seguenti regole:

  • la proposta di legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna Camera con un intervallo (tra le due deliberazioni) non inferiore a tre mesi (viene qui in rilievo il divieto delle commissioni con poteri deliberativi nelle materie costituzionali > art. 72 ultimo comma)
  • per la validità delle prime due deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice; per le seconde due deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta
  • la legge approvata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per consentire di richiedere un referendum popolare (referendum costituzionale confermativo) > quest'ultimo può essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali o da un quinto dei componenti di ciascuna Camera
  • il referendum costituzionale è escluso quando nelle due seconde deliberazioni delle Camere si sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti (in questo caso, si presume che la corrispondenza tra volontà del Parlamento e volontà dei cittadini sia completa).

I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE riguardano:

  • la forma di Governo repubblicana (139 Cost.)
  • il principio democratico (1 Cost.)
  • i diritti della persona umana (2 Cost.)

se una legge di revisione costituzionale oltrepassasse tali limiti, sarebbe invalida e la Corte costituzionale potrebbe annullarla.

 

IL REFERENDUM ABROGATIVO

La Costituzione prevede:

  • il referendum costituzionale di cui si è appena detto
  • il referendum abrogativo con il quale si può eliminare, totalmente o parzialmente una legge o un atto avente forza di legge > è uno strumento di democrazia diretta e consiste in una votazione alla quale prendono parte i cittadini che sono elettori per la Camera dei deputati; si tratta di rispondere con un sì o con un no alla domanda: “volete che sia abrogata la legge...” oppure “gli articoli della legge...”

Alcuni statuti di Regioni o Comuni prevedono il referendum consultivo mentre il referendum approvativo non è ammesso nel nostro ordinamento.

LIMITI AL REFERENDUM ABROGATIVO > secondo l'art. 75 Cost. sono escluse dal referendum:

  • leggi di amnistia e indulto
  • leggi tributarie
  • leggi di bilancio
  • leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati

LIMITI AL REFERENDUM ABROGATIVO IMPLICITI NEL SISTEMA COSTITUZIONALE E RILEVATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE:

  • divieto di referendum quando il quesito posto agli elettori non sia chiaro oppure non sia univoco
  • divieto di referendum per le leggi di attuazione della Costituzione la cui abrogazione impedirebbe il funzionamento dei meccanismi costituzionali > in questi casi è ammissibile solo il referendum parziale
  • divieto di referendum per le leggi di attuazione degli obblighi internazionali
  • divieto di referendum manipolativi cioè tesi a stravolgere la legge

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM > l'iniziativa referendaria spetta a:

  • cinquecentomila elettori
  • cinque consigli regionali

La richiesta è sottoposta a un duplice controllo:

  • di regolarità circa il raggiungimento e l'autenticità delle 500.000 firme, svolto dalla Corte di Cassazione
  • di ammissibilità, quindi con riferimento al rispetto dei divieti di cui sopra, svolto dalla Corte Costituzionale

Se questi controlli hanno esito favorevole, il referendum viene indetto dal Presidente della Repubblica. La legge viene abrogata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum di validità) e dai voti validamente espressi risulti una maggioranza di sì all'abrogazione.

Qualora la il corpo elettorale si esprima per il sì, il Presidente della Repubblica dichiara l'abrogazione della leggecon un proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

 

I POTERI PARLAMENTARI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

 

POTERI DI CONTROLLO DEI SINGOLI PARLAMENTARI

  • interrogazioni > sono domande che i parlamentari rivolgono per iscritto al Governo o a un ministro per sapere se determinati fatti siano veri e/o per sollecitare informazioni su una determinata vicenda
  • interpellanze > hanno ad oggetto il comportamento del Governo in determinate circostanze e sono finalizzate a discutere le responsabilità dell'esecutivo.

POTERI DI CONTROLLO E INDIRIZZO DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI

  • mozioni > sono valutazioni espresse dai parlamentari su un particolare comportamento del Governo
  • risoluzioni > sono la manifestazione di un orientamento al fine di vincolare l'azione del Governo

Infine, va sottolineato che le mozioni di fiducia e di sfiducia sono lo strumento di controllo più importante di cui dispongono le Camere > si veda il paragrafo dedicato nell'ambito della tematica “Governo”.

 

APPROFONDIMENTO

LA SESSIONE DI BILANCIO

 

Per l'approvazione del bilancio e della legge finanziaria, i regolamenti delle Camere hanno previsto una procedura particolare che consiste nel riservare un'apposita sessione di lavori parlamentari esclusivamente alla discussione e all'approvazione del bilancio dello Stato.

Infatti, i provvedimenti che compongono la manovra finanziaria vengono esaminati ogni anno, nel periodo riservato che va dal 1° ottobre al 31 dicembre, affinchè possano essere approvati prima dell'inizio dell'anno finanziario. Durante questo periodo, gli altri provvedimenti sono sospesi in attesa che si concluda la sessione di bilancio.

 

Questa procedura si deve alla necessità di evitare l'esercizio provvisorio e informare tempestivamente gli operatori economici dei contenuti della manovra che, per la sua natura, condiziona il benessere di ciascun gruppo sociale, in quanto incide sulla pressione fiscale e sull'erogazione dei servizi pubblici a tutti i cittadini.

 

I disegni di legge finanziaria e di bilancio predisposti dal Governo, sono esaminati in via preliminare dalle Commissioni permanenti, ciascuna per la parte di propria competenza (es. la Commissione Difesa si occupa delle spese che riguardano l'esercito, la marina, l'aviazione...); al termine dell'esame le Commissioni inviano un rapporto alla Commissione Bilancio, insieme alla proposta di eventuali modifiche alle tabelle di bilancio (gli emendamenti possono variare gli stanziamenti all'interno della tabella senza modificarne, però, l'importo totale). Gli emendamenti alla legge finanziaria sono riservati alla Commissione Bilancio che discute e vota le tabelle di bilancio di tutti i ministeri e la legge finanziaria con tutti gli emendamenti.

 

Finita la votazione, la Commissione approva il disegno di legge di bilancio e, successivamente, quello della finanziaria, e li trasmette alle Camere motivando le ragioni delle eventuali modifiche apportate.

 

 

 

Fonte: http://share.itismajo.it/polotecnicobraidese/Classe5D/Materiali/particolari%20aspetti%20del%20Parlamento.doc

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