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Successione

 

LA SUCCESSIONE

 

Successione = trasferimento di diritti ed obblighi da una persona a un’altra

 

  “           “   tra vivi (es. : vendita)

  “           “   a causa di morte (es.: per testamento)

 

TIPI di successione a causa di morte:

 

  • legittima: stabilita dalla legge se il defunto non aveva fatto testamento
  •  
  • testamentaria: volontaria, tramite il testamento
  •  
  • necessaria: quota riservata per legge ad alcuni soggetti, anche contro la volontà del defunto

 

- Altra tipologia:

 

            - Successione UNIVERSALE = eredità = trasferimento dell’intero patrimonio o di una quota di esso

 

            - Successione PARTICOLARE = legato = trasferimento di un bene specifico

 


- Apertura della successione: si effettua al momento della morte  del testatore e nell’ultimo domicilio del defunto.  Alcuni concetti:

 

                Delazione (o devoluzione)= i beni del defunto sono destinati alla successione

 

                Vocazione = chiamata dei successori  (vocazione e delazione sono due aspetti dello stesso fenomeno)

 

- La capacità a succedere: l’hanno le persone fisiche vive al momento dell’apertura della successione, i nascituri e i non ancora concepiti (avranno i beni solo al momento della nascita ma con effetto retroattivo fino al momento dell’apertura della successione), le persone giuridiche (obbligate a fare l’accettazione con beneficio d’inventario, se non sono società commerciali)

 

- Indegnità a succedere: cause:

 

  • gravi reati contro il testatore o i suoi parenti, anche se solo tentati (omicidio, calunnia, falsa testiminianza);
  • falsificazione, distruzione, sottrazione del testamento
  • inganno o violenza per far modificare il testamento

 

Per tornare a succedere occorre la riabilitazione da parte del testatore (espressa oppure tacita = citazione nel testamento dell’indegno, anche se la sua indegnità è nota)

 

La diseredazione; atto del testatore per togliere a una persona la sua parte di eredità: non vale per gli eredi necessari


La sostituzione => se un successore non vuole o non può succedere il testatore indica nel testamento la persona o le persone che succederanno al posto suo

( La sostituzione fedecommissoria: il testatore indica una persona come successore -“chiamata diretta” -ma le impone di conservare i beni per un’altra persona - o altre persone - che le succederà alla sua morte “chiamata indiretta”; nella legislazione attuale è consentita solo per conservare i beni per l’assistenza a un incapace)

 

La rappresentazione=> se un successore non vuole o non può succedere, e non si riesce a operare la sostituzione, subentrano i discendenti di costui (subentrano per diritto proprio, non in quanto successori di chi non accetta: se i più prossimi non ricevono la quota si passa ai più remoti, fino ad esaurimento)

            condizioni per la rappresentazione:

 

  • chi non accetta deve essere figlio, fratello o sorella del defunto
  • chi subentra deve essere discendente di chi non accetta

 

L’accrescimento=> se un successore non vuole o non può succedere e non si può fare la rappresentazione, i beni vengono distribuiti fra i coeredi del successore stesso, in parti uguali (scopo: rispettare la presunta volontà del testatore).

            condizioni per l’ accrescimento:

  • per la quota di eredità: i coeredi devono essere istituiti senza determinare le quote, o con quote uguali e, se testamentari, citati nello stesso testamento
  • per il legato: gli altri legatari devono avere ricevuto lo stesso oggetto di colui che non accetta

 

Se non si può fare neppure l’accrescimento l’eredità va ai successori legittimi come se il successore impossibilitato non fosse mai esistito; il legato va a vantaggio di colui che sarebbe stato obbligato a eseguire il legato stesso.


TIPI DI SUCCESSIONE:

a) legittima: in caso di testamento mancante o invalido. CASI:

1) coniuge da solo  ==> tutto il patrimonio

 

2) coniuge + 1 figlio ==>  1/2 al coniuge - 1/2 al figlio

 

3) coniuge + figli ==>  1/3 al coniuge - 2/3 ai figli in parti uguali

 

4) coniuge + ascendenti ==> 2/3 al coniuge - 1/3 agli ascendenti (=genitori, nonni... i più prossimi escludono i più lontani) e / o ai collaterali (fratelli o sorelle)

 

5) ascendenti / collaterali senza coniuge nè figli  ==> tutto il patrimonio (almeno ½ ai genitori se concorrono insieme: tutto ai fratelli o tutto agli ascendenti a seconda che manchino gli ascendenti o i fratelli/sorelle)

 

6) parenti fino al 6° grado se non c’è nessuno dei precedenti ==> tutto il patrimonio; i parenti di grado più prossimo escludono quelli di grado più lontano    (esiste la possibilità della rappresentazione)

 

7) fratelli / sorelle naturali: succedono ai fratelli / sorelle legittimi, solo se riconosciuti, dichiarati o accertati

 

8) lo Stato  ==> tutto il patrimonio se non vi à alcun altro successore

 

- IL CONIUGE: oggi ha metà del patrimonio comune (in caso di comunione legale) a titolo di divisione , il diritto di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui beni di famiglia (=> riforma del 1975: prima il coniuge aveva solo una quota in usufrutto): inoltre concorre sull’altra metà del patrimonio, in quanto erede, con figli o genitori

Questo vale anche per il coniuge separato se non è lui il responsabile della separazione; vale anche se il Matrimonio è dichiarato nullo dopo la morte del testatore (al coniuge separato per sua responsabilità va un assegno vitalizio, solo se egli aveva il diritto agli alimenti)

 

- I figli ereditano anche se sono naturali; quelli legittimi possono commutare la quota spettante a quelli naturali, pagandola in denaro o in beni ereditari (per escluderli dalla comunione ereditaria).

- Al figlio naturale non riconoscibile => assegno vitalizio pari alla rendita della quota che gli sarebbe spettata se fosse stato riconoscibile


b) necessaria : la legittima = quota non disponibile del patrimonio ereditario; è riservata ai  legittimari:

 

  • coniuge: senza figli ==> 1/2 del patrimonio
  • coniuge con 1 figlio ==> 1/3 del patrimonio al coniuge 1/3 al figlio
  • coniuge con più figli ==> 1/4 del patrimonio al coniuge 1/2 ai figli
  • al coniuge è sempre riservato il diritto di abitazione  sulla casa della famiglia
  •  
  • figli:   uno solo ==> 1/2 del patrimonio : se c’ è il coniuge ==> 1/3 al                 figlio e 1/3 al coniuge  
  •          più di uno ==> 2/3 del patrimonio: se c’è il coniuge ==> 1/2 ai            figli e 1/4 al coniuge
  • ereditano i figli legittimi, adottivi¸naturali.
  •  
  • ascendenti: se mancano i figli =>1/3 del patrimonio; se c’è il coniuge:1/4 agli ascendenti e 1/2 al coniuge

 

- Per calcolare le quote occorre considerare anche le donazioni fatte in vita dal testatore ai successori (la c.d. “riunione fittizia”= sommare al patrimonio netto ereditario -  attività - passività  - il valore delle donazioni già fatte in vita dal testatore

 

- In caso di lesione di legittima (= mancato rispetto delle quote di riserva...) => azione di riduzione delle disposizioni testamentarie  a scapito degli altri successori o donatari. (si inizia con eredità e legati: se non bastano, si passa alle donazioni, dalle più recenti alle più vecchie: si può agire anche contro i terzi acquirenti dei beni donati, ma per i beni mobili vale il principio “possesso vale titolo”; potrebbero rifiutarsi di riconsegnare il bene)

 

 


c) testamentaria:

 

- testamento = atto unilaterale, a causa di morte, non recettizio (= perfettamente valido dal momento in cui viene manifestato) revocabile espressamente o tacitamente (distruggendo il documento o facendone un’ altro contrastante): vale l’ ultimo testamento redatto

 

TIPI:

  • olografo (art. 602 C.C.): scritto, datato e firmato a mano dal testatore (non necessariamente nome e cognome: basta che sia perfettamente identificabile); la firma alla fine : i “codicilli” aggiuntivi sono validi solo se anch’essi firmati; la data: anche l’indicazione di una festività purchè individuabile con certezza; la data non vera non porta necessariamente all’invalidità del testamento;
  • pubblico (art.603 C.C.): scritto da un notaio, presenti 2 testimoni; letto,firmato dal notaio, dal testatore, dai testimoni; riporta anche l’ ora della redazione; una copia depositata all’archivio notarile.(dev’essere scritto in Italiano o con traduzione italiana a lato)
  • segreto (art. 604 - 605 C.C.): scritto su un foglio qualsiasi, anche a macchina e in lingua straniera, non necesariamente dal testatore; firmato dal testatore, consegnato al notaio di fornte a due testimoni e sigillato; il notaio scrive di fronte a due testimoni su un altro foglio - l’Atto di ricevimento - tutte le formalità eseguite e sottoscrive insieme ai due testimoni e al testatore; sul foglio vine indicata la data.
  • i testamenti speciali : redatti in forme più semplici di quelle ordinarie; vengono fatti in casi particolari (pubbliche calamità, infortuni, epidemie; da militari o simili in guerra o in prigionìa; a bordo di navi o aerei; perdono efficacia dopo 3 mesi dalla cessazione delle situazioni particolari

 

- Il testamento olografo e quello segreto devono essere resi pubblici di fronte a un notaio, altrimenti non sono validi


- Contenuti del testamento:

contenuto patrimoniale

 

}

 istituzione di erede;     
  • uno o più legati;  

}

 istituzione di una fondazione;

contenuto non patrimoniale

 riconoscimento di figlio naturale
  • designazione di tutore o curatore di incapace

 

Sul testamento si possono porre: condizione sospensiva o risolutiva; termine iniziale o finale (solo per  i legati)

 

Condizione illecita o impossibile, termine sull’eredità: sono come non apposti

 

Si può sottoporre l’ eredità o il legato a un onere: => risoluzione per inadempimento (nel caso in cui il successore non sopporti l’onere) pronunciata dal giudice solo se era prevista nel testamento e se l’onere era l’unico scopo del testamento

 

- L’ esecutore testamentario: persona di fiducia del testatore, incaricata di eseguire le disposizioni testamentarie (es. conservare il patrimonio...)

 

- Capacità a disporre con il testamento = capacità d’agire, anche solo relativa

 

- Capacità a succedere per testamento = capacità giuridica, aperta anche ai non ancora nati o concepiti;

- alcuni divieti a ricevere per testamento: per il tutore o protutore rispetto all’incapace; chiunque abbia partecipato a formare il testamento (chi avesse scritto il testamento segreto potrà ricevere solo se il testatore ha approvato di suo pugno le disposizioni a favore dello scrivente); anche ascendenti, discendenti e coniuge delle persone di cui sopra

 


- Nullità del testamento; fatta valere da qualunque interessato; imprescrittibile; sanabile da parte degli eredi con la conferma o la volontaria esecuzione delle disposizioni non valide

cause:

  • vizi di forma gravi, tali da mettere in dubbio l’autenticità (se mancano i requisiti minimi => inesistenza del testamento)
  •  
  • motivo illecito (se è l’unico motivo per cui si è fatto il testamento)
  •  
  • disposizioni indeterminate o lasciate all’arbitrio di un terzo
  •  
  • testamenti “reciproci”(tizio fa testamento a favore di caio e viceversa) o “congiuntivi” (due persone fanno insieme testamento a favore di un terzo)

 

- Nulla anche la condizione di reciprocità: disposizione testamentaria fatta a condizione di essere a propria volta nominato erede o legatario.

 

- Annullabilità del testamento: fatta valere da qualunque interessato; azione di annullamento: entro 5 anni dalla scoperta della causa di invalidità.

 

cause:

  • violenza morale, dolo, errore (se esso è l’unico motivo del testamento); anche errore sui motivi, se risulta dal testamento ed è l’unico motivo del testamento
  •  
  • incapacità di  agire del testatore
  •  
  • vizi di forma non gravi ( es. mancanza della data nel testamento olografo)

 


- Accettazione: entro 10 anni; può essere espressa o tacita (=comportarsi come se si fosse eredi...); ha effetto retroattivo (fino al momento dell’apertura della successione)

 

Per il legato l’accettazione non è necessaria; è possibile la rinuncia.

 

- “Eredità giacente” (= l’erede non ne ha preso possesso) ==> il giudice (= il Tribunale del luogo) nomina un curatore ; nomina pubblicata sul Foglio Annunci Legali e trascritta sul registro delle successioni; il curatore dura in carica fino al momento dell’accettazione.

 

-Accettazione con beneficio di inventario: ==> patrimonio ereditario separato da quello dell’erede.

E’ obbligatoria per le persone giuridiche (escluse le società commerciali) e per gli incapaci.

Necessario un inventario dei beni ereditari entro 3 mesi

E’ un atto pubblico redatto presso un notaio o presso la Cancelleria del Tribunale; per i beni immobili => trascrizione

 

- La separazione dei patrimoni può essere richiesta dai creditori del defunto entro 3 mesi dall’apertura della successione.

 

- La rinuncia all’eredità: stesse formalità dell’accettazione con beneficio di inventario;  per 10 anni dall’apertura della successione si può ancora accettare l’eredità se gli altri eredi non ne hanno già preso possesso

 

- Petizione di eredità: azione per far riconoscere la qualità di erede e ottenere la consegna dei beni dei possessori; è imprescrittibile (art.533 e sgg. C.C.).

 

- La comunione ereditaria: contitolarità di diritti ed obblighi fra due o più coeredi, in proporzione alle quote di eredità. E’ regolata dalle norme sulla comunione (art. 752 C.C.)

- PARTICOLARITA’:

  • crediti e debiti generano obbligazioni parziarie, non solidali (art.754 C.C.)
  • il coerede può alienare la sua quota ma gli altri hanno diritto di prelazione (la possono anche riscattare ripagando l’acquirente)
  • i coeredi hanno diritto alla divisione se il testatore non l’ha vietata; il divieto vale per non più di 5 anni dall’apertura della successione: divisione impossibile finchè c’è un erede nascituro

- TIPI DI DIVISIONE:

  • amichevole = concordata fra i coeredi
  •  
  • giudiziale = fatta dal Giudice Istruttore o da un notaio delegato, che effettua il calcolo di attivi e passivi, il pagamento dei debiti, la distribuzione delle quote; per i beni indivisibili chi ha la quota maggiore chiede l’assegnazione in natura del bene in cambio di un conguaglio in denaro agli altri eredi  (art. 718 C.C.)
  •  
  • fatta dal testatore (art.734 C.C.)

 

- La divisione amichevole è impugnabile per violenza, dolo.(art. 761 C.C.)

 

- Possibile la rescissione per lesione oltre il quarto (se un erede ha ricevuto meno di 3/4 di quanto gli spetta)  (art. 763 C.C. )

 

- La divisione ha effetto retroattivo fino al momento dell’apertura della successione (art. 757 C.C.)

 

- La collazione: se i coeredi sono discendenti del defunto, per calcolare la quota di cisacuno si tiene conto delle donazioni ricevute quando il testatore era in vita (si considerano come anticipazioni della quota ereditaria) (art. 737 C.C.)

 

- Possibile dispensare dalla collazione attraverso il testamento, l’atto di donazione o un’apposita dichiarazione scritta; la dispensa vale solo per la quota disponibile.

 

- La collazione vale solo per il coniuge e i discendenti : si considerano le donazioni dirette, indirette (es. beni venduti per cifre simboliche) e quelle atipiche (es. remissione di debiti): non si considerano le spese per mantenimento, educazione, istruzione, per malattia, le “liberalità d’uso” (es. regali natalizi) - art. 742 C.C.-, le donazioni modeste fra coniugi - art. 738 C.C.-

 


- TIPI di collazione: (art. 746, 750, 751C.C.)

 

  • in natura = restituzione del bene ricevuto
  •  
  • per imputazione = detrazione dalla quota di eredità del valore del bene ricevuto in donazione.

    Per le donazioni in denaro => se ne riceve una minor quantità dall’asse

    ereditario.

    Se la donazione supera la quota spettante o si rinuncia all’eredità o si paga la

   differenza.

 

- I debiti del coerede verso il defunto vanno sempre imputati alla quota di eredità. (art. 724 C.C.)

 

Fonte: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/SUCCESS.DOC

Sito web: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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