Cittadinanza italiana come si ottiene

 

 

 

Cittadinanza italiana come si ottiene

 

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Cittadinanza italiana come si ottiene

 

Cittadinanza Italiana: come si acquista.
- PER NASCITA
- PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE
- PER ADOZIONE
- PER ASCENDENTI
- CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- PER TRASMISSIONE

PER NASCITA (artt. 1 e 4, L. n. 91/1992; art. 1 e 2 DPR n. 572/1993)

-il figlio di padre o di madre con cittadinanza italiana. (Ius Sanguis);
-chi è nato nel territorio dello Stato italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge del paese al quale appartengono. (Ius Soli); 
-il figlio di ignoti trovato nel territorio dello Stato italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; 
-lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. A tal fine si considera legalmente residente nel territorio dello Stato italiano chi vi risiede avendo soddisfatto  le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e soggiorno e da quelle in materia di iscrizione anagrafica
N.B.: Se l’ordinamento del Paese di origine dei genitori prevede la trasmissione automatica della cittadinanza anche al figlio nato all’estero quest’ultimo, anche se nato in Italia, non acquista la cittadinanza italiana per nascita (per l’ordinamento italiano, questa ipotesi si configura come una eccezione al principio dello Ius Soli).   

PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE (art. 2, L. n. 91/1992); 

-Il figlio riconosciuto o dichiarato (dichiarazione giudiziale della filiazione) durante la minore età acquista la cittadinanza italiana. Al raggiungimento della maggiore età conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione; 
-La stessa disposizione si applica anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché‚ sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. 

PER ADOZIONE  (art. 3, L. n. 91/1992)

-Lo straniero minorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; 
-Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato questi perde la cittadinanza italiana,sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

PER ASCENDENTI (art. 4, L. n. 91/1992; art. 1, 3 DPR n. 572/1993

-Lo straniero o l'apolide, che ha il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini (italiani) per nascita, diviene cittadino italiana se:
a) presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. A tal fine si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o abbia prestato un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano effettivamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti;
b) assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. A tal fine si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte dio un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato; 
c) entro un anno dal raggiungimento della maggiore età dichiara, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Lo straniero deve comunque  risiedere legalmente in Italia senza interruzioni nell’ultimo biennio precedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà. 

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 9, L. n. 91/1992).

Può essere concessa la cittadinanza italiana con Decreto del Presidente  della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno: 
1) allo straniero che ha avuto il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio dello stato italiano. In entrambi i casi, vi deve risiede legalmente da almeno tre anni, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 4 comma 1, lettera c della Legge 91/92; 
2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque (5) anni successivamente alla adozione; 
3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque (5) anni alle dipendenze dello Stato italiano; 
4) al cittadino di uno Stato membro della Unione europea, se risiede in Italia da almeno quattro (4) anni; 
5) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque
anni nel territorio dello Stato Italiano; 
6) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci (10) anni nel territorio dello Stato italiano; 
7) allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato italiano. 

PER TRASMISSIONE (art. 14, L. n. 91/1992; art. 12, DPR n. 572/1993)
-I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana. La convivenza deve essere stabile, effettiva ed attestata con idonea documentazione. Al compimento della maggiore età, i figli possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza.  

N.B.: L’acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste (art. 15, L. n. 91/1992)

Art. 7, L. n. 91/1992 
La richiesta (istanza) di acquisto o concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata al Prefetto del territorio di residenza del richiedente, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare.  

Art. 7, L. n. 91/1992 come modificato con DPR n. 362/1994 
Nella richiesta (istanza) devono essere indicati i presupposti in base ai quali il richiedente ritiene di avere diritto all’acquisto o alla concessione della cittadinanza. Alla richiesta (istanza) devono essere allegati i seguenti documenti in forma autentica: 
a)  estratto dell’atto di nascita, o certificato equivalente 
b)  stato di famiglia; 
c)  documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all’ipotesi in cui si tratta di elemento rilevante per  l’acquisto della cittadinanza; 
d)  certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi pendenti; 
e)  certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana; 
f)  certificato di residenza;
g)  copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all’ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Nel caso in cui a richiedere l’acquisto della cittadinanza sia lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (art. 4, c. 2, L. n. 91/1992), alla dichiarazione di volontà devono essere allegati i seguenti documenti (art. 3, c. 4, DPR. n. 572/1993): 
a)  atto di nascita; 
b)  documentazione relativa alla residenza 

Nel caso in cui si richieda l’acquisto della cittadinanza per riconoscimento o dichiarazione giudiziale (artt. 2, L. n. 91/1992) alla dichiarazione di volontà devono essere allegati i seguenti documenti (art. 3, DPR. n. 572/1993): 
c)  atto di nascita; 
d)  atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con la quale è stata dichiarata la maternità o paternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti; 
e)  certificato di cittadinanza del genitore. 

Nel caso in cui si richieda l’acquisto della cittadinanza per ascendenti (artt. 4, L. n. 91/1992) – lett. b) e c) alla dichiarazione di volontà devono essere allegati i seguenti documenti (art. 3, DPR. n. 572/1993): 
a)  atto di nascita;
b)  certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado; documentazione relativa alla residenza, se richiesta.

 

CITTADINANZA
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di:
A. Matrimonio con cittadini italiani
B. Residenza in italia

DOMANDA PER MATRIMONIO

SI PUO' FARE LA RICHIESTA SE:
• si è coniugato con un cittadino/a italiano/a e risiedi legalmente in Italia da almeno 2 anni, a partire dalla data del matrimonio;
• se si è residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Nei detti periodi, e fino alla definizione del procedimento, non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve essere in atto una separazione legale.

 

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-UTG del luogo di residenza, compilata sull’apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Si dovrà produrre ricevuta postale del pagamento della tassa di 200 euro.
Chi risiede all’estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.

DOCUMENTAZIONE
Alla domanda si deve allegare i seguenti documenti:
estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Si può autocertificare con una semplice dichiarazione, compilando i riquadri predisposti nell’apposito modello di domanda, i seguenti documenti:
residenza anagrafica;
composizione del nucleo familiare;
posizione giudiziaria dell’istante su territorio italiano;
reddito.
Con analoga compilazione e sottoscrizione di una sezione predisposta nello stesso modello di domanda, si può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in luogo dei seguenti certificati:
cittadinanza italiana del coniuge;
condizioni di validità del matrimonio.
Il rifugiato politico può produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla propria posizione giudiziaria nel Paese di origine.
Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare o incompleta, si è invitati dalla Prefettura ad integrarla e regolarizzarla in un congruo termine, oltre il quale la tua istanza sarà dichiarata inammissibile.

RIGETTO DELLA DOMANDA
• per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
• per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se
questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi
siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla predisposizione del provvedimento
di conferimento della cittadinanza italiana.
Il Ministro dell’Interno firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana, che viene notificato
all’interessato dalla Prefettura del luogo dove risiedi.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento si sarà chiamati a prestare giuramento presso il Comune di
residenza e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
Una volta che acquisti la cittadinanza italiana non si deve rinunciare alla cittadinanza di origine.

CONCESSIONE PER RESIDENZA IN ITALIA

PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA:
cittadino non comunitario che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni;
cittadino comunitario che risiede legalmente in Italia almeno da 4 anni;
apolide o rifugiato politico che risiede legalmente in Italia almeno da 5 anni;
figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, che risiede legalmente in Italia da 3 anni;
nato in Italia e risiede legalmente in Italia da 3 anni;
maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da 5 anni, successivi all’adozione;
prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza compilata sull’apposito
modello ove va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Si dovrà produrre ricevuta postale del pagamento della tassa di 200 euro.
Se si risiede all’estero, si può presentare domanda alla competente Autorità Consolare.

DOCUMENTAZIONE
estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia)
nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda;

certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute
nel modello di domanda.
Si autocertificare, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti:
• residenza anagrafica;

• composizione del nucleo familiare;
• posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano;
• reddito degli ultimi tre anni.
Il comunitario, può auto-certificare anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine. Basta
compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Il rifugiato politico, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, puoi produrre dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel Paese
di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.
Può dichiarare che un ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà da lui sottoscritta. A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata è irregolare o incompleta, sarà
invitato ad integrarla e regolarizzarla entro un termine assegnato. In mancanza si dichiara l’inammissibilità
dell’istanza.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere dell’Autorità periferica e accertato che non
vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica, si provvede alla predisposizione del provvedimento
di conferimento della cittadinanza italiana.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda
corredata della documentazione regolare e completa.
Quando si acquista la cittadinanza italiana per residenza non si è obbligato a rinunciare alla cittadinanza di origine.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno firma il decreto di concessione della
cittadinanza italiana. Il decreto verrà notificato dalla Prefettura di competenza. Entro 6 mesi dalla notifica del
provvedimento, si deve prestare giuramento presso il Comune di residenza. Si acquisterà la cittadinanza italiana
dal giorno successivo al giuramento.

RIGETTO DELLA DOMANDA
In tale caso, la legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso
dell’Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della
Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti
penali, insufficiente livello di integrazione.

 

Fonte: http://www.immigrazioneinumbria.it/Italiano/Canali/Vivere-o-s/Cittadinan/Cittadinanza-Italiana-new.doc

Sito web da visitare: http://www.immigrazioneinumbria.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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