Soggetti del diritto riassunto

 

 

 

Soggetti del diritto riassunto

 

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Soggetti del diritto riassunto

 

I SOGGETTI DEL DIRITTO

Il diritto ha lo scopo di regolare i rapporti tra coloro che vivono e operano nella società. I soggetti che operano nella società, ossia i destinatari delle norme giuridiche, sono considerato soggetti di diritto e sono le persone fisiche e le persone giuridiche.
Per il diritto la persona fisica è l’uomo, inteso come centro di interessi, di diritti e di doveri. Ad esempio un neonato può ereditare una casa; ha dunque il diritto di proprietà ma ha anche il dovere di pagare l’imposta di registro (è ovvio che la gestione della casa e il pagamento dell’imposta saranno affidati ai genitori). Comunque anche il neonato è titolare di diritti e di doveri. La storia ci insegna che non sempre è stato così: l’uomo non è sempre stato soggetto di diritti. Nel mondo antico esistevano gli schiavi, cioè esseri umani considerati “cose” e non “uomini”. Oggi, tutti gli esseri umani, dalla nascita e per tutta la vita, sono dotati di capacità giuridica e, quindi soggetti di diritto.


LA CAPACITA’ GIURIDICA è l’idoneità dell’uomo a essere titolare di diritti e di doveri. Si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte del soggetto stesso. La legge attribuisce, in determinate situazioni particolari, una limitata capacità giuridica alla persona fisica non ancora nata, a condizione però che nasca viva. Così il nascituro già concepito è ammesso alla successione ereditaria, come se fosse già nato al momento in cui si apre la successione. Il nascituro non ancora concepito può essere istituito erede per testamento, purchè sia figlio di una persona vivente al momento della morte del testatore: e lo stesso vale per la capacità di ricevere una donazione.
Al compimento del diciottesimo anno di età il soggetto acquista la CAPACITA’ DI AGIRE, che è l’idoneità della persona fisica a compiere atti giuridici: ad es. acquistare una casa, votare, sposarsi, etc…, cioè esercitare personalmente i propri diritti. Prima dei 18 anni pur avendo la capacità giuridica non si può disporre dei diritti di cui eventualmente si è titolari (ad es. non si può vendere la casa ricevuta in eredità), per poterlo fare occorre appunto la capacità di agire. Mentre la capacità giuridica indica la possibilità di essere titolari di diritti, e spetta come tale a tutti i soggetti, la capacità di agire compete solamente a determinati soggetti e consiste appunto nella capacità di disporre validamente dei propri diritti attraverso manifestazioni “consapevoli” di volontà. Essa viene attribuita dalla legge (di regola) soltanto ai maggiorenni, a chi cioè si presume abbia raggiunto un grado di maturità sufficiente per poter disporre dei propri diritti senza fare danno a se stesso e senza cadere preda di inganni.
L’INCAPACITA’ DI AGIRE: l’incapacità è posta dalla legge a tutela di coloro che – si pensa – non sono in grado di rendersi perfettamente conto delle conseguenze delle proprie azioni o manifestazioni di volontà. Sono assolutamente incapaci di agire i minori di età e gli interdetti giudiziali e legali. Essi non possono compiere alcun atto giuridico, ma hanno bisogno di una persona che si sostituisca  a loro. Questa persona è detta Tutore. Questa persona può essere un genitore, un parente od altra persona individuata dal tribunale competente.
L’interdetto giudiziale è colui che, maggiorenne, si trova abitualmente in uno stato di infermità mentale così grave da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. Tale incapacità di agire viene dichiarata dal giudice (sentiti i familiari e i pareri di medici qualificati) con una sentenza che impedirà all’interdetto di compiere validamente atti giuridici. Dopo la sentenza qualsiasi atto dell’interdetto è nullo. Il tutore provvede  agli atti di ordinaria amministrazione senza alcuna autorizzazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione (quelli cioè che incidono sul patrimonio dell’interdetto) occorre sempre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (giudice tutelare o tribunale a seconda dei casi).
L’interdetto legale è invece colui che è stato condannato all’ergastolo o a un periodo di reclusione non inferiore a cinque anni  e che, come pena accessoria,  viene privato della capacità di agire. In questo caso la legge non prevede l’incapacità allo scopo di proteggere l’interdetto, ma per punirlo, si tratta dunque di una sanzione accessoria alla condanna detentiva. L’interdetto legale può compiere da solo gli atti strettamente personali (ad es. fare testamento o contrarre matrimonio), mentre per gli atti di carattere patrimoniale deve essere sostituito dal tutore.
Anche i minori di età (meno di anni 18) sono privi della capacità di agire. La legge intende in questo modo tutelare i minorenni contro la possibilità che essi siano indotti da terze persone a concludere contratti per loro svantaggiosi. Gli eventuali atti giuridici compiti dai minori possono pertanto essere annullati. Questi possono essere compiuti soltanto dai legali rappresentanti del minore (genitori o tutore), con le stesse cautele e autorizzazioni, per gli atti di straordinaria amministrazione, viste per gli interdetti giudiziali. L’incapacità del minore non riguarda tuttavia tutti gli atti giuridici. Qualora sia un lavoratore subordinato (età minima 15 anni) egli può esercitare tutti i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Inoltre al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età è consentito compiere una serie di atti giuridici familiari: può sposarsi, se autorizzato dal tribunale, può riconoscere un figlio naturale. Nella pratica poi, accade spesso che i minorenni concludano personalmente contratti: si pensi all’acquisto di beni di consumo, generi alimentari, capi di abbigliamento, etc…. In questi casi, in genere di rilievo economico abbastanza modesto, gli atti si ritengono validi in quanto compiuti dal minore in forza di un incarico implicitamente ricevuto dai genitori.
Per compiere validamente gli atti giuridici oltre l’età è necessario che la persona abbia anche la CAPACITA’ NATURALE o capacità di intendere e di volere. Questa è la possibilità di comprendere in modo razionale la realtà e quindi di prendere le decisioni più convenienti. Pertanto è una capacità che viene determinata sul singolo individuo. Ad esempio, una persona maggiorenne, pienamente capace di agire normalmente, può momentaneamente non avere la capacità naturale, ossia la capacità di intendere e di volere, quando sotto effetto di alcool o di droga non è in grado di capire quello che fa. In questo caso la legge stabilisce che gli atti compiuti in questa situazione possono essere privi di effetti. Ad esempio, se Tizio, a cena con amici, prende una sbornia e, sotto l’effetto dell’alcool, vende la sua casa a prezzo irrisorio, è ingiusto che qualcuno approfitti di questa situazione. Gli atti conseguenti sono pertanto annullabili e non avranno alcun effetto.
Sono definiti RELATIVAMENTE INCAPACI DI AGIRE gli inabilitati e i minori emancipati.
Quando lo stato di infermità mentale non è così grave da dar luogo all’interdizione, può essere pronunciata una sentenza di inabilitazione. La differenza con l’interdizione, oltre alla diversa gravità dell’infermità mentale che vi ha dato luogo, sta nella condizione in cui interdetto e inabilitato si vengono a trovare. Mentre l’interdetto non può validamente compiere alcun atto, l’inabilitato: a) Può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e di carattere strettamente personale (matrimonio, riconoscimento di figli naturali, testamento); b) deve compiere con l’assistenza di un curatore, gli atti straordinaria amministrazione. Il curatore è nominato dall’autorità giudiziaria, e aggiunge il suo consenso alla manifestazione di volontà dell’assistito. In altra parole, per ogni atto di straordinaria amministrazione saranno necessarie due manifestazioni di volontà (sia dell’inabilitato che del curatore) altrimenti l’atto potrà essere annullato.
Sostanzialmente nella stessa condizione degli inabilitati si trovano gli emancipati. Sono chiamati così i minori con più di sedici anni che abbiano, autorizzati dal tribunale, contratto matrimonio. In questo caso essi non sono più sottoposti alla potestà dei genitori e divengono capaci di compiere da soli tutti gli atti ordinaria amministrazione. Per quelli di straordinaria amministrazione sarà invece necessario l’intervento del curatore.

 

LE PERSONE GIURIDICHE

Oltre alle persone fisiche l’ordinamento considera soggetti del diritto anche alcune organizzazioni che svolgono un ruolo di particolare importanza nella nostra società. Capita spesso infatti che le persone (fisiche) decidano di unire i loro sforzi per poter conseguire uno scopo che, da sole, non potrebbero mai riuscire a raggiungere. Nascono così organizzazioni di vario tipo, il cui obiettivo può essere di carattere economico, e cioè consistere nella produzione di ricchezza, oppure può essere totalmente privo di questa caratteristica, come accade quando il fine dell’organizzazione è la diffusione di uno sport o l’aiuto di persone in difficoltà o, ancora, la tutela dell’ambiente.
La personalità giuridica è il riconoscimento che è dato ad alcune organizzazioni da parte dell’autorità pubblica, quando le stesse organizzazioni abbiano i requisiti voluti dalla legge, ed esattamente:

- Riconoscimento pubblico mediante atto Costitutivo in forma di atto pubblico;
- Lo scopo lecito;
- La pluralità di persone;
- I mezzi necessari per  raggiungere lo scopo.

CLASSIFICAZIONI DELLE PERSONE GIURIDICHE

1) In base alla natura dell’ente:
- Pubbliche: Sono tutte quelle organizzazioni che permettono allo stato di realizzare i propri fini istituzionali (stato, regione, province, comuni, enti pubblici istituzionali);
- Private: perseguono finalità che non rientrano nelle finalità proprie dello stato (società, associazioni con o senza scopo di lucro):
2) In base alla struttura dell’ente:
- Associazioni: Sono costituite da un insieme di persone fisiche che perseguono un interesse comune; vi è inoltre un insieme di beni che costituiscono il mezzo per il conseguimento dello scopo (AVIS, Associazioni culturali, sportive, di volontariato, etc..); In questo caso le persone prevalgono sui beni.
- Fondazioni: Sono caratterizzate da un complesso di beni, destinati ad uno scopo determinato. Sono presenti anche le persone fisiche, ma l’elemento principale è la gestione di un patrimonio (il fondo) vincolato al raggiungimento dello scopo specifico per cui la fondazione è nata (Fondazione per borse di studio, fondazione agnelli, Premio Nobel). I beni, o il fondo, prevalgono sulle persone.
3)  In base allo scopo dell’ente:
- Organizzazioni a scopo economico: quando svolgono un’attività economica caratterizzata dalla produzione e/o dallo scambio di beni e servizi al fine di ottenere un profitto o fine di lucro (società);
- Organizzazioni a scopo ideale: Quando le organizzazioni perseguono altri fini non di lucro (culturali, religiosi, benefici).
4) In base al riconoscimento dello stato:
- Organizzazioni riconosciute: Sono organizzazioni che hanno il riconoscimento da parte dello stato secondo le norme di legge previste per quella organizzazione. Più dettagliatamente le cooperative e le società di capitali devono costituirsi per atto pubblico davanti a un notaio, le fondazioni devono ottenere esplicito riconoscimento con atto del Presidente della Repubblica. La conseguenza più importante quando si acquisisce la personalità giuridica è l’autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che la società dovrà pagare i suoi creditori con il proprio patrimonio sociale e in nessun caso potrà venire richiesto ai singoli soci di pagare con il loro patrimonio personale i debiti della società;
- Organizzazioni non riconosciute (o enti di fatto): Sono organizzazioni che non hanno il riconoscimento da parte dello stato (società di persone, associazioni varie) della personalità giuridica pur essendo costituiti da una pluralità di persone e di beni finalizzati al raggiungimento di un determinato scopo. Hanno perciò una limitata soggettività giuridica e di agire e una autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso dei debiti della società o dell’associazione, se il patrimonio sociale non è sufficiente,  rispondono anche i soci con il loro beni personali.

-  Comitati: sono organizzazioni a carattere temporaneo, per il conseguimento di scopi di interesse collettivo di natura ideale (attività di beneficenza, organizzazione di feste e sagre paesane). Conseguono lo scopo mediante pubbliche sottoscrizioni con l’impiego del capitale raccolto. Essendo di breve durata di solito si costituiscono verbalmente e non chiedono il riconoscimento giuridico. Hanno quindi autonomia patrimoniale imperfetta come le organizzazioni non riconosciute.

La caratteristica più importante delle organizzazioni collettive è che una volta formate risultano del tutto indipendenti da chi ha dato loro vita. Esse sono cioè soggetti di diritto completamente autonomi, dotati al pari delle persone fisiche di capacità giuridica e di capacità di agire.

 

 

I BENI

L’art. 810 del Codice civile definisce i beni: “…le cose che possono formare oggetto di diritto”.
Cosa è un concetto generico (un bene è sempre una cosa) mentre bene è un concetto più specifico.
Il sole, le stelle, l’aria sono delle cose, non dei beni in senso giuridico. Questo perché non possono essere oggetto di diritti (almeno per ora). Tuttavia se l’aria è compressa e immagazzinata in una bombola (per un subacqueo o un sottomarino) diventa bene in senso giuridico. In definitiva i beni devono avere, sempre, le seguenti caratteristiche:

  1. UTILITA’:  cioè l’attitudine del bene a soddisfare un bisogno dell’uomo;
  2. ACCESSIBILITA’: cioè la possibilità di acquisire e utilizzare la cosa;
  3. LIMITATEZZA: L’esistenza in quantità limitate rispetto alle esigenze umane.

 

CLASSIFICAZIONE DEI BENI

1) Beni immobili: Il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici; e in generale tutto ciò che è naturalmente o artificialmente ancorato al suolo.
Beni mobili: Sono tutti gli altri beni, per esclusione. Es. auto, cellulari, elettrodomestici.

La differenza fondamentale tra queste due categorie di beni è riscontrabile nel diverso regime di circolazione degli stessi. Gli atti di trasferimento dei beni immobili (ad es. in caso di vendita) devono essere fatti per iscritto (a pena di nullità del trasferimento)  e trascritti in pubblici registri per essere efficaci e opponibili verso altre persone che possono pretendere di vantare dei diritti su quel bene.
I beni mobili in caso di trasferimento non sono soggetti a formalità particolari. Per essi vale la regola generale possesso vale titolo. Chi si trova nel possesso di quel bene si presume (salvo prova contraria) anche titolare di tutti i diritti su quel bene.
Esiste infine la categoria dei beni mobili registrati. Si tratta di beni mobili il cui regime di circolazione, vista l’importanza economica degli stessi, è assimilato a quello dei beni immobili. Si tratta degli autoveicoli, dei motoveicoli, delle navi e degli aeromobili. 

2) Beni materiali: cioè corporali, percepibili con i nostri sensi ( casa, animale, energia elettrica):
Beni immateriali: cioè creazioni della mente umana concepibili solo in astratto (un’invenzione, un brevetto industriale, una canzone, un’opera d’arte).
3) Beni fungibili: Beni che secondo la valutazione delle parti possono essere sostituiti indifferentemente l’uno  con l’altro. Appartengono cioè ad un genere. (una copia di un libro, 10 € , 1 litro d’olio).
Beni infungibili: Beni che vengono presi in considerazione per alcuni connotati particolari, sono perciò unici e insostituibili (un quadro di Michelangelo, un mobile antico, un diamante). Il carattere di infungibilità può essere in certi casi soggettivo e attribuito dalle parti. Un orologio o un bracciale comune può avere valenza affettiva per una persona perché regalato da un proprio caro. O, ad esempio, una copia di un libro autografata dall’autore.
4) Beni Consumabili: Idonei ad una sola utilizzazione, si perdono o si distruggono con l’uso (es. i combustibili, un panino, l’energia elettrica);
Beni Inconsumabili: Possono essere utilizzati più volte. Non si distruggono con un solo uso anche se si deteriorano. (Es, il telefono, un maglione, l’auto, il PC).
5) Beni principali: Sono quei beni che hanno una propria funzione economico sociale autonoma (es. l’auto, la casa);
Beni accessori: Hanno la funzione di rendere meglio utilizzabile una altro bene principale (es. gli optional dell’automobile, le tegole di una casa);
6) Beni divisibili: Possono ridursi in parti senza alterare la destinazione economica del bene o diminuirne il valore (es denaro, acqua, animale morto);
Beni indivisibili: Perdono di valore o di utilità se divisi (es. cavallo da corsa vivo, orologio, parti comuni di un condominio).

7) Universalità di mobili: Si tratta di una pluralità di beni che appartengono ad un una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria che ne accresce il valore economico (una biblioteca, un gregge, una collezione di quadri o di monete). Tuttavia i singoli elementi dell’universalità possono formare oggetto di atti e rapporti giuridici individuali (vendita di una pecora, di un libro, di un quadro, di una moneta)

8) I frutti sono beni che vengono prodotti periodicamente da altri beni: Si chiamano naturali se prodotti naturalmente dal bene, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (erbe selvatiche, funghi, verdure), oppure si chiamano Civili se rappresentano il corrispettivo del godimento che altri abbiano del bene (es. interessi bancari, affitto per la locazione di una casa).

9) Le pertinenze Sono dei beni destinati in modo durevole a servizio od ornamento di un altro bene accrescendone utilità e valore (autorimessa, giardino, arredi di una nave).

10) Il patrimonio da un punto di vista giuridico è il complesso di diritti e di obblighi valutabili in denaro che fanno capo a un soggetto. Comprende quindi sia le attività che le passività. Ha un patrimonio anche una persona che ha solo debiti (si definisce patrimonio lordo). Da un punto di vista economicosi intende per patrimonio un complesso di beni ovvero ciò che rimane nell’attivo quando siano state dedotte le passività. In questo caso non vi è patrimonio se le passività sono uguali o maggiori delle attività (si definisce anche patrimonio netto).

11) I beni pubblici: Sono beni che appartengono allo stato o ad altri enti pubblici (regioni, province, comuni). I beni pubblici possono essere parte del demanio dello Stato oppure del suo patrimonio.
Sono beni demaniali: il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti (demanio marittimo), i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le altre acque pubbliche (demanio idrico), le opere militari destinate alla difesa come le fortificazioni e le caserme (demanio militare), le strade, le ferrovie, gli aeroporti, gli acquedotti (demanio stradale) e le opere di interesse storico e artistico sia immobili che mobili come le collezioni delle biblioteche e pinacoteche (demanio artistico culturale).
Ai beni demaniali la legge riserva un trattamento particolare: innanzitutto devono essere utilizzati soltanto per scopi di interesse pubblico e per questo sono generalmente lasciati a disposizione dei cittadini, come le strade, le spiagge, i musei. Sono inoltre inalienabili, cioè l’ente pubblico non può venderli o rinunciare alla loro proprietà per nessuna ragione. E’ invece possibili cederli in concessione a privati, i quali possono utilizzarli dietro il pagamento di un canone. E’ quanto accade, ad esempio, per quelle porzioni di spiaggia o di strada su cui sorgono stabilimenti balneari o distributori di benzina.
Tutti gli altri beni pubblici che non appartengono al demanio dello stato sono beni patrimoniali. Questi a loro colta si distinguono in due grandi gruppi:
I beni del patrimonio indisponibile, che comprendono tutti quei beni destinati agli usi pubblici che non possono essere venduti se non nei modi stabiliti dalla legge. Si tratta delle foreste, delle miniere, degli oggetti di interesse storico o artistico ritrovati nel sottosuolo (quelli raccolti nelle collezioni ufficiali fanno parte del demanio), degli edifici destinati a uffici pubblici, dei beni messi a disposizione del Capo dello Stato e di tutti i beni immobili che non appartengono a nessuno.
I beni del patrimonio disponibile, cioè tutti gli altri beni di proprietà  degli enti pubblici. Essi non devono necessariamente essere utilizzati per scopi di pubblica utilità. L’ente pubblico dunque potrà impiegarli come meglio ritiene opportuno, anche in relazione alla loro capacità di produrre ricchezza; se lo ritiene vantaggioso potrà anche venderli liberamente.

 

 

I FATTI GIURIDICI

Fatto giuridico è qualsiasi avvenimento del mondo naturale o della realtà sociale (nascita, morte, terremoto, contratto, donazione) che produce effetti giuridici.

I fatti giuridici si dividono in due gruppi:
1) Fatti naturali che non dipendono dalla natura umana (es. terremoto), in cui cioè la volontà umana è del tutto irrilevante dal punto di vista dell’ordinamento giuridico.

2) Atti giuridici che sono prodotti dalla volontà umana o da altro soggetto di diritto (persone fisiche e persone giuridiche) con piena consapevolezza, al fine di produrre determinati effetti giuridici (es. compravendita, matrimonio, locazione).
Negli atti giuridici si indicano le parti e non le persone, in quanto l’atto giuridico è espresso da un centro di interessi che può essere formato da più persone, ma che nel loro insieme costituiscono una o più parti. (Es.  10 condomini di un edificio nel loro insieme costituiscono una parte).  In questo senso gli atti giuridici si suddividono in:

  1. Atti unilaterali: quando manifestano la volontà di una sola parte (es. testamento, donazione, procura);
  2. Atti bilaterali: Quando sono prodotti da due parte e producono effetti per entrambe (es. compravendita di un qualsiasi bene);
  3. Atti plurilaterali: quando sono prodotti dalla volontà di più parti (es. contratto di società).

A seconda dello scopo gli atti giuridici si suddividono in:

a)   Atti leciti: sono quelli conformi alle norme del diritto (es. compravendita, locazione, testamento);

b)   Atti illeciti: Sono quelli che consistono in un comportamento vietato dall’ordinamento giuridico (es. provocare un danno ad altri) da cui deriva l’obbligo del risarcimento del danno da parte di chi l’ha compiuto, se la violazione riguarda norme di diritto privato; se invece riguarda norme di diritto penale (es. omicidio) si avrà una sanzione più grave.

 

Fonte: http://www.gpchironi.it/sitenew/attachments/054_SOGGETTI%20E%20BENI.doc

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