Lezioni di Diritto Canonico

 

 

 

Lezioni di Diritto Canonico

 

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Lezioni di Diritto Canonico

Capitolo I
Le raffigurazioni della Chiesa: le categorie ecclesiastiche:

  • Il Concilio Vaticano II descrive la Chiesa come una “Comunità di fedeli;il diritto canonico è appunto il diritto della Chiesa cattolica,cioè quel complesso di precetti e di regole destinate a disciplinare la vita della comunità ecclesiale.

Il nome diritto canonico deriva dal fatto che in greco “regola” si dice “Kanon”;dunque le prime norme del diritto della Chiesa furono designate con il termine di “Canon”.
Quattro sono le categorie ecclesiologiche:
1-Chiesa quale mistero
2-Chiesa quale sacramento
3-Chiesa quale comunione
4-Chiesa quale popolo di Dio

  • In primo piano viene posta la Chiesa come “mistero”;affermare che la Chiesa è un mistero non vuol dire che non si possa conoscere e negarne la natura di società visibile ed autonoma,parlare di una cosa nascosta,inconoscibile,oscura, ma si configura come realtà divina,trascendente attinente al disegno di salvezza che Dio ha attuato e rivelato in Cristo.

La Chiesa è un mistero di fede la cui totale comprensione oltrepassa la possibilità dell’intelletto umano. La chiesa è il corpo di Cristo che ne è il capo ed esercita un influsso vitale nella stessa Chiesa.

b) La Chiesa è anche “sacramento” primario e fondamentale per la salvezza;la Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno dell’intima unione con Dio e dell’unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano. La Chiesa è dunque sacramento radicale,che agisce in profondità si identifica come strumento di salvezza.
Dalla sacramentalità della Chiesa deriva la natura sacramentale del diritto canonico.
Vi sono 2 aspetti della Chiesa:la Chiesa spirituale e la Chiesa visibile;esse sono un’unica e complessa realtà,sono cioè dimensioni,una soprannaturale e l’altra naturale,e i 2 aspetti sono inseparabili.
L’ordinamento canonico,in quanto parte integrante della Chiesa,assume il carattere sacramentale di quest’ultima.

  • La Chiesa è anche “communio”,fondamento e sintesi di tutto l’ordina ecclesiale:

La comunione implica sempre una duplice dimensione:
àVerticale(comunione con Dio) = comunione vuol dire “grazie” quando indica il rapporto unitivo degli uomini con Dio e
àOrizzontale(comunione tra gli uomini) = vuol dire “dilezione”,amore fraterno nella partecipazione alla medesima fede,alla medesima speranza,carità quando indica il rapporto con i fedeli
Il diritto appartiene senz’altro alla dimensione orizzontale.
In riferimento a questo è evidente il vincolo della fraternità mediante il quale i suoi membri formano una comunità solidale(communio fraterna,comunità di fede,di culto,di fini) e communio gerarchica(i membri del popolo di Dio restano uniti con i legittimi pastori,secondo relazioni di autorità).
L’aspetto orizzontale è inseparabile da quello verticale che costituisce il vero nucleo della comunione ecclesiale.

d) La Chiesa come “popolo di Dio”. La Chiesa è un popolo nel senso che i cristiani appartengono ad una medesima stirpe. Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza legame tra loro,ma volle costituire di loro un popolo,che lo riconoscesse nella verità e lo servisse.
Con l’espressione popolo di Dio si vuole mettere in evidenza:

  • l’unità(l’insieme dei cristiani)
  • la socialità(i fedeli stanno in reciproca relazione mediante vincoli sociali)
  • uguaglianza
  • la storicità(la Chiesa essendo corpo sociale ha un esistenza storicaàpiano temporale)

Tutti i cristiano formano l’unità sociale conosciuta con il nome di Chiesa,che si configura come popolo di Dio perché è la continuazione e la trasformazione dell’antico Popolo di Dio,il Popolo di Israele.

2. Chiesa come comunità organizzata;
L’insistenza sul carattere misterico non deve porre in secondo piano il fatto che la Chiesa sia una comunità organizzata,che costituisce una istituzione,un ordinamento giuridico autonomo,sovrano e indipendente,cioè un ordinamento giuridico primario.
diritto comune
La Chiesa latina produsse nel tempo un sistema unitario di norme che con il diritto civile venne a formare il diritto comune. Fonti di produzione del diritto comune erano le due supreme autorità,Imperatore e Pontefice.
Diritto Comune era dunque formato dal:
-Corpus iuris civilis di Giustiniano
-Corpus iuris canonici,pubblicato da Gregorio XIII.
L’epoca che può dirsi del diritto comune inizia tra il XII e il XIV secolo. I due diritti venivano insegnati nelle Università dove esistevano due cattedre affiancate,una di diritto canonico e l’altra di diritto civile;giurista serio e completo era considerato soltanto colui che conosceva entrambi i diritti. Il diritto comune venne a cessare con il sorgere delle codificazioni.
definizione di diritto canonico
Una definizione di diritto canonico è quella secondo cui si denomina diritto canonico l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica,cioè l’insieme degli elementi che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata.

3. Le critiche alla giuridicità dell’ordinamento canonico
4 CRITICHE Questi tentativi di costruire  e considerare l’ordinamento canonico come un ordinamento giuridico vogliono in fondo essere una risposta ad una serie di critiche che sono state avanzate da diversi studiosi per dimostrare che la Chiesa non è affatto un ordinamento giuridico:

a. Nella prima si afferma che la Chiesa e il suo ordinamento mancavano del carattere della giuridicità. Non esistono altri veri ordinamenti giuridici se non quello dello Stato.
àMa la teoria di Santi Romano supera la prima critica,il quale sostenne che il diritto può essere non può essere soltanto la norma,ma prima di essere norma è organizzazione,struttura,posizione della stessa società. Inoltre affermò la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici,ubi societas ibi jus(vi è diritto dove vi è società organizzata). Ogni ordinamento giuridico è un’istituzione e viceversa,ogni istituzione è un ordinamento giuridico;fra i due concetti vi è una perfetta identità.
Dunque il diritto non sorge soltanto dove vi è un apparato di potere capace di imporlo con la forza,ma dovunque vi è un’aggregazione sociale organizzata.

b. La seconda obiezione si basa sul fatto che elemento costitutivo ed esenziale del diritto è la coazione; Jhering affermava che lo Stato è l’unica fonte del diritto e che una regola di diritto sprovvista della coazione giuridica è un non senso,con la conseguenza che bisogna sostenere la agiuridicità in senso assoluto del diritto della Chiesa,considerata come un’entità volontaria le cui norme non avevano carattere giuridico,ma etico e morale.
à Santi Romano supera la seconda critica,avvertendo che la Chiesa in forza della sua autonomia ha delle sanzioni spirituali e interne che restano sempre vere e proprie sanzioni giuridiche.
Molto recentemente si è affermato che nell’ordinamento canonico non mancano strumenti più propriamente coattivi che tendono ad assicurare l’osservanza delle regole comunitarie:si tratta di sanzioni rapportate alla natura particolare della Chiesa che operano essenzialmente nel campo sprituale,ma pur sempre tali da risultare efficaci nei confronti di coloro che appartengono alla Chiesa. Basta aprire il Codex juris canonici per rendersi contro che un intero libro,il VI,è interamente dedicato alle sanzioni della Chiesa,cioè alle pene espiatorie da applicare ai singoli delitti.
In conclusione,non si può negare che molte delle sanzioni canoniche finiscono per colpire il contravventore con pene molto più gravi di una qualsiasi pena temporale,per le gravissime conseguenze di un ordine morale e religioso che l’accompagnano(basti pensare alla scomunica)

c. La terza critica è data dall’affermazione che nell’ordinamento canonico mancherebbe la nota dell’intersoggettività o bilateralità.
Lutero si oppone alla Chiesa visibile,negando giuridicità al diritto canonico e dichiarando che vero diritto è soltanto quello dello Stato che coincide con la forza e la violenza del Regno temporale(Regno della mano sinistra)che non deve essere confuso con il Regno spirituale(Regno della mano destra).
Vi è in Lutero una visione spiritualistica della Chiesa e vi è anche un individualismo,nel senso che egli accentua il rapporto di ogni individuo con Dio a scapito del rapporto con la Chiesa,privo di vera efficacia salvifica. Questa è la base per affermare che nell’ambito della Chiesa e del suo ordinamento le sue norme non sono che meri precetti morali e non comandi giuridici,dal momento che tali norme,tali precetti religiosi mancano del carattere della intersoggettività,poiché i termini della condotta sono Dio e l’uomo,non un uomo e un altro uomo.
à Ciò che bisogna ritenere è che nelle situazioni della Chiesa si debbono tenere distinte due specie di norme diverse:
-quelle in cui essa valuta le attività umane solo in riferimento a Dio
-e quelle in cui valuta le attività umane in riferimento agli interessi degli altri consociati e se ne propone la tutela nei confronti di colui che agisce in conformità al fine supremo.
Deve quindi respingersi questa  terza obiezione secondo cui la norma cononica non sarebbe una regola intersoggettiva,valida nei rapporti tra consociati;la norma canonica è dunque una regola intersoggettiva e si configura come un precetto di natura morale,che si indirizza al singolo individuo visto nel suo rapporto personale con Dio.

d. L’obiezione forse più radicale è quella sostenuta da chi ha affermato la impossibilità di conciliare -l’essenza della Chiesa di carattere spirituale
-e l’essenza del diritto di natura prettamente temporale.
àL’errore di chi contesta la giuridicità dell’ordinamento canonico,basandosi sul fatto che non si possono mettere a diretto contatto essenza spirituale della Chiesa ed essenza temporale del diritto sta nel non aver tenuto in considerazione il tessuto connettivo che li congiunge,vale a dire la Chiesa quale comunità umana e terrena.
Quando si prende in considerazione la Chiesa,bisogna tenere conto di due fondamentali figure della stessa:

  • la Chiesa invisibile,cioè la Chiesa spirituale e divina
  • la Chiesa visibile,la Chiesa cioè esteriore e terrena

Comunità religiosa,quale confessione religiosa,da un lato,e quale ordinamento giuridico,dall’altro.
Paolo VI,nel suo discorso ribadì che la Chiesa del diritto e la Chiesa della carità sono una realtà sola,dalla cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica.

 

4. La Chiesa resta ordinamento autonomo,con proprie fonti,propria organizzazione. Nonostante le contestazioni,la Chiesa resta un ordinamento giuridico primario,cioè un ordinamento che non deriva da una altro,ma si pone da sé e ha i mezzi propri per soddisfare le sue finalità. E’ stato giustamente osservato che il principio ubi societas ibi jus e la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici sono i supporti tecnici utilizzati dalla dottrina canonistica per dare risposta positiva al questi se sia legittimo il diritto canonico; è un ordinamento che non deriva da un ordinamento diverso,ma si pone e si modifica da sé,ha una effettiva validità ed efficacia.
Così l’ordinamento della Chiesa è un ordinamento che ha una propria sfera,delle fonti proprie,una propria organizzazione,delle proprie sanzioni;il diritto canonico è un vero diritto,con le sue caratteristiche peculiarità.
Alla base del diritto canonico vi è un insieme di principi essenziali che risalgono alla stessa volontà di Cristo,e che sono stati da Lui voluti quale ordinamento costituzionale fondamentale della Chiesa stessa:questi sono i principi di diritto divino,che non sono opera dell’uomo,ma opera di Dio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo II   La Salus animarum
Nel suo famoso “Discorso generale sull’ordinamento canonico”,Pio Fedele riportava all’attenzione della dottrina canonistica contemporanea il fine supremo dell’ordinamento canonico,la salus animarum.
Egli affermava: “il fine dell’ordinamento canonico non è,come negli altri ordinamenti circoscritto nei limiti della vita umana;il diritto della Chiesa ha il suo fine supremo in un bene oltremondano:la salvezza delle anime”.
Si affermò che la Chiesa è una società che vive in quanto società per uno scopo che la trascende,un fine che non le è insito,chiuso in essa,ma al di fuori di essa,al di fuori degli individui in essa riuniti.
La salus animarum costituisce il fine ultimo dell’ordinamento canonico inteso eprò come “suprema ordinatio”(suprema lex).
La santificazione di ogni uomo inizia con la fede che egli riceve mediante l’accettazione del messaggio evangelico,per cui missione fondamentale del popolo di Dio è la predicazione,affinché la parola di Dio possa raggiungere tutti gli uomini:una volta ricevuta la fede,l’incorporazione alla Chiesa e la crescita della grazia in ogni uomo sono pera esclusiva o principale dei sacramenti;sicché,al fine soprannaturale della chiesa,la salvezza dell’anima,corrispondono mezzi anche essi soprannaturali:in particolare la parola di Dio e i sacramenti.
In tutti gli studi dei canonisti è costante il riferimento al fine della salus animarum che è principio che pervade tutto l’ordinamento canonico,identificandosi quale elemento metagiuridico,trascendente e spirituale nella società ecclesiale.
Per quanto riguarda il problema delle relazioni tra sostanza e forma,nel diritto della Chiesa si può osservare che tra l’una e l’altra non vi potrà giammai essere piena e perfetta corrispondenza: la forma(costituita dal diritto canonico positivo)non riuscirà mai a comprendere ed esaurire tutta la sostanza del diritto della chiesa;e ciò perché
-la  sostanza è perfetta,inesauribile ed infinita,di natura divina e soprannaturale;
-la forma,per essere umana,è necessariamente imperfetta,limitata e circoscritta.

  • E’ stato ricordato che,la salus animarum solgerebbe una funzione essenzialmente negativa,quella di clausola-limite tendente ad evitare che nella legislazione della chiesa si insinuino norme contrastanti con tali finalità;tale finalità ha una notevole influenza allorquando trattasi di stabilire delle norme giuridiche nuove e quando trattasi di escludere dall’ordinamento canonico una o più norme che si presentino incompatibili o contrapposte alla salvezza delle anime.

Ogni norme giuridica dell’ordinamento canonico deve essere formalmente e sostanzialmente congruente con le norme basilari costituite dal diritto divino,che costituisce la vera e propria costituzione dell’ordinamento della Chiesa: per cui non è in alcun modo possibile la creazione o formazione da parte del legislatore umano di norme che siano per se stesse contrarie e in opposizione alla salus animarum.
Perciò tutti gli istituti e le norme dell’ordinamento canonico vengono ad incontrare nella loro legittimità di esistenza e possibilità di attuazione il limite fondamentale per cui non debbono essere in contrasto con i principi direttivi con i compiti essenziali e con le finalità supremo dell’ordinamento canonico.

Si è andato affermando un indirizzo teologico che ha voluto sfiorare il tema della finalità suprema della Chiesa;il Concilio Vaticano II con la sua dottrina sulla sacramentalità della Chiesa e sulla configurazione quale univa complessa realtà che risulta costituita da un duplice elemento:

  • quello umano=comunità visibile/chiesa terrestre
  • e quello divino=comunità spirituale o carismatica/Chiesa in possesso di beni celesti

Si è finito conl l’affermare che l’elementp religioso è essenzialmente costitutivo del diritto canonico al punto di farne uno jus sacrum,con la conseguenza che la salus animarum non costituisce e rappresenta soltanto un fine a cui il diritto deve tendere,ma costituisce un qualcosa di immanente alla Chiesa stessa. La salvezza delle anime non sarebbe un elemento metagiuridico,anzi tale aelemento va riportato all’interno dell’ordinamento canonico.
Si perviene alla conclusione che non sia la salus animarum il principio attivo al quale deve convergere il sistema giuridico,ma la communio;la communio sostituisce la salus animarum.
Giacché la semplice salvezza delle anime si rivelerebbe incapace di eprimere il fine ultimo verso il quale converge il diritto canonico. Conseguentemente il fine ultimo dell’ordinamento canonico non sarebbe quello di garantire il “bonum commune eccelsiae” ma di realizzare la communio.
àA nostro modesto avviso questo indirizzo teologico che ritiene essere la salus animarum elemento immanete alla Chiesa stessa e non un elemento metagiuridico,deve essere rigettato dal momento che la communio finisce per identificarsi con l’intero ordinamento ecclesiale.
La “Communio” non può in sostanza che identificarsi e configuarare il presupposto necessario al raggiungiungimento del fine supremo dell’ordinamento giuridico della Chiesa che non è,e non può essere,che la salus animarum.
Si attua e si realizza la communio proprio al fine di raggiungere nell’unità ecclesiale dei fedeli il fine della salvezza delle anime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo III Le note caratteristiche dell’ordinamento canonico
1-Universalità
2-Elasticità o flessibilità
3-Apertura e incompiutezza
4-Coesione o interiorizzazione delle norme giuridiche
L’universalità,la elasticità,l’apertura o incompiutezza e la coesione o interiorizzazione delle norme canoniche costituiscono le caratteristiche essenziali dell’ordinamento canonico.

  • La prima nota caratteristica dell’ordinamento canonico è costituita dall’universalità;è questa la nota più appariscente e distintiva dell’ordinamento canonico.  Il diritto canonico costituisce il solo ordinamento giuridico oggi vigente che abbia un carattere,un contenuto,un’efficacia universali. A tale ordinamento sono sottoposte le genti più disparate senza distinzione di nazionalità,di condizioni ambientali,di lingua,di razza e di territorio;
  • mentre lo Stato ha un territorio ben circoscritto entro il quale esercita la sua sovranità su una posizione determinata di soggetti che si trovano su quel territorio
  • la Chiesa,al contrario,si estende a tutto il mondo e le sue norme hanno quale destinatarioiì l’intero genere umano.

Tutti gli uomini sono chiamati a questa cattolica unità del Popolo di Dio che promuove la pace universale.
Universale vuol dire che questa sola ed unica Chiesa abbraccia tutto il genere umano;l’umanità intera costituisce il popolo di Dio.

  • La seconda nota caratteristica è la elasticità o dinamicità delle sue norme. L’ordinamento giuridico canonico,rigido ed immutabile nei suoi principi basilari dogmatici,presenta una duttilità e flessibilità nelle sue applicazioni; il sistema normativo della Chiesa(elastico e flessibile) si propone come legge che rispetta al massimo la libertà,improntandosi di fatto a tale principio.

Secondo Hans Kelsen esiste una differenza tra

  • ordinamenti confessionali = sono statici perché caratterizzati dalla presenza di una norma fondamentale(Groundnorm),cui sarebbere riconducibili non solo la validità(la forma),ma anche tutti i contenuti delle norme di comportamento,con la conseguenza che queste ultime non apporterebbero mai alcune rali varianti.
  • ordinamenti secolari = sono dinamici perché in essi la norma fondamentale determina unicamente le condizioni di validità,cioè la forma che consentono all’ordinamento di svolgersi e svilupparsi.

Per risolvere il problema della elasticità del diritto canonico,sono presenti in esso tanti istituti e tante suggestive risorse che non possono in alcun modo riscontrarsi negli ordinamenti secolari.
Sono questi innanzitutto l’istituto dell’equità canonica(che occupa un posto preponderante) e dell’ epikeia,il concordato,la consuetudine,il privilegio,la dispensa,la tolleranza;tutti questi istituti che costituiscono la tipicità dell’ordinamento giuridico della Chiesa,hanno la stessa funzione,cioè quella di risolvere,caso per caso,il problema dei rapporti tra sostanza e forma,al fine di soddisfare le sisgenze dei singoli fedeli,assicurando la dinamicità,la elasticità,la flessibilità delle norme canoniche.
Il principio della elasticità domina inscontrastato nell’ordinamento della Chiesa,consentendo la massima flessibilità ed adattabilità alla normativa nella sua applicazione concreta,data la sua universalità.
Nell’ordinamento canonico cade il principio della certezza del diritto allorquando debba applicarsi una norma che,nel caso concreto,ridonderebbe a svantaggio della salus animarum del soggetto;ne consegue che nell’ordinamento canonico non trova posto una nozione sostanziale di certezza del diritto,nel senso che,mentre negli ordinamenti statuali la legge trova la sua eticità nella certezza formale e sostanziale,nell’ordinamento canonico la legge trova la sua specifica eticità nella rispondenza al dato costituito dalla salus animarum.

  • La terza nota che caratterizza l’ordinamento canonico è rappresentata dalla sua apertura o incompiutezza.

Una nota caratteristica dello Stato è infatti costituita dal fatto che la sua finalità è modificabile,variabile e sostituibile con altre finalità opposte,secondo le condizioni storiche.
Il fatto invece che la Chiesa presenti una finalità fissa e immutabile fa sì che la Chiesa venga a trovarsi legata fin dalle sue origini e per tutto il corso della sua esistenza alla finalità esterna della salus animarum che non le permette di sostituirla con finalità diverse.
La Chiesa si presenta come un ordinamento giuridico universale e quindi:

  • Illimitato nei confronti del territorio e delle persone sottoposte alla sua sovranità
  • Limitato nei confronti delle materie oggetto della sua regolamentazione

Ordinamento canonico completo àquindi Statico: In passato si era sostenuto che l’ordinamento canonico era completo,chiuso,definitivi,dunque statico e ciò venne affermato sul presupposto che il diritto divino è alla base del diritto canonico; pertanto,all’ordinamento canonico venne attribuita la nota di una peculiare e accentuata definitività o compiutezza proprio perché per la sua congruità con il diritto divino.
Ordinamento canonico incompleto e dinamicoàContro tale considerazione è stato viceversa affermato che gli ordinamenti positivi non sono realtà statiche,ma flussi o processi dinamici e soprattutto che il diritto divino vigente nell’ordinamento della Chiesa non è concepibile come ordine ad essa sovraordinato ma come una delle componenti,sia pure principale e fondamentale,che compongono l’unico e solo ordinamento giuridico. Così non può essere considerato come completo ma piuttosto come un sistema adattivo.
ORDINAMENTO APERTO(incompleto) e DINAMICO(elastico)àL’ordinamento giuridico della Chiesa,lungi dal presentarsi come un ordinamento rigido e chiuso,si presenta come un ordinamento aperto al rapporto con gli altri ordinamenti giuridici in forza della sua elasticità e flessibilità,con la conseguenza che gli atti emanati dalla suprema autorità possono essere suscettibili di deroghe,di modifiche,di annullamento,in base al ricorso ad una serie di istituti tipici dell’elasticità dell’ordinamento canonico.

4.Un’ultima caratteristica è costituita dall’interiorizzazione della norma giuridica;tale norma è stata qualificata con la denominazione di profonda coesione dell’ordinamento stesso e delle sue norme. Oltre al foro esterno è importantissimo il foro interno;infatti è accentuata la tendenza ad esigere non solo l’estrinseca osservanza di determinati contenuti normativi,ma l’interiore e incondizionata adesione del destinatario più alla espressa prescrizione,ovvero alle ragioni prime della norma. Si considera l’elemento dell’interiorità come un vero elemento della norma giuridica canonico;la legge canonica,nei casi stessi in cui impone ai suoi destinatari il compimento di un atto strettamente personale,non domanda affatto che esso sia accompagnato da una qualunque ulteriore partecipazione intima e sostanziale dell’agente,quale requisito della sua validità ed efficacia giuridica,anzi non s’interessa neppure d’indagare il motivo interiore che effettivamente lo induce alla attuazione del medesimo;sicché la legge canonico richiede soltanto nei suoi destinatari il compimento di un atto strettamente personale che risulti un atto umano,cioè un atto volontario posto con piena avvertenza della mente e con perfetto consenso di volontà.
In sostanza l’ordinamento della Chiesa cattolica continua a vincolare i fedeli non solo nei loro atti esteriori,ma anche in quelli interiori perché,a differenza della norma giuridica(che pretende che i soggetti compiano in concreto certe azioni,astenendosi dal compierne altre)la norma etica richiede una obbedienza,non solo spontanea,volontaria,ma anche coinvolgete,pervasiva,arricchita dalla partecipazione del soggetto alle ragioni ideali della norma,essendo sempre necessario esigere nel diritto canonico un atteggiamento interiore conforme al comportamento esterno. (can.130 accenna).
Capitolo IV  Diritto divino(naturale e positivo) e diritto umano
L’importanza fondamentale per comprendere il diritto canonico è rappresentata dal problema del rappporto tra diritto divino e diritto umano.
Il diritto divino costituisce il fondamento e la base dell’ordinamento giuridico della Chiesa.
Vi sono 3 teorie:

1 .Una prima teoria che ha tentato di risolvere la tematica del diritto divino è quella della canonizzazione proposta da Vincenzo Del Giudice. Le norme del diritto “s’impongono ai soggetti facenti parte dell’ordinamento canonico,in quanto formulate e rese formalmente obbliganti dalla stessa Chiesa.
Il diritto divino e il diritto umano non costituiscono un unico sistema giuridico,perché il diritto divino si trova in un ordine superiore al diritto umano che è oggettivamente e materialmente subordinato a quello divino.
Il Del Giudice ha ribadito che il diritto divino non può essere veduto in sé,ma sempre con riferimento all’autorità della Chiesa,che lo interprta,ne determina i limiti,lo traduce in precetti e lo munisce di sanzione anche esteriore,garantendono l’osservanza con l’esecuzione di tale sanzione;le norme di diritto divino si inquadrano nell’ordinamento canonico in quanto si presentano come canonizzate.
La conclusione è che l’ordinamento canonico è ordine concluso,che rimonta formalmente ad un'unica fonte che è l’autorità della Chiesa,provvista di potestà legislativa che dà valore giuridico.
La teotica della canonizzazione veniva a spiegare la giuridicità,la forma obbligante del diritto divino,non solo dal punto di vista etico ma anche da quello giuridico,nel senso che l’autorità ecclesiastica veniva a rivestire i precetti morali della rivelazione(non uccidere,non rubare)con una forma che li trasformava in veri e propri comandi giuridici.

2. Una seconda teorica,quella istituzionistica ha tendentato di risolvere il problema del diritto divino,ricorrendo alla distinzione fra

  •  norme di competenza del diritto divino = regolano i comportamenti degli organi di governo(legislativi,giudiziari,amministrativi)

Queste norme sono dotate di valore giuridicoàquesti precetti sarebbero di per sé giuridicamente vincolanti perché individuerebbero le strutture istituzionali e gerarchiche della Chiesa.

  • norme di condotta del diritto divino = sono quelle che regolano immediatamente e direttamente il modo di agire dei soggetti nelle relazioni interpersonali. Secondo tale teoria queste norme rimangono pur sempre esterne all’ordinamento canonico,avendo un valore meramente generico e negativo(non uccidere,non rubare,ecc..);

Queste norme sono prive di valore giuridico se non siano canonizzate dall’autorità ecclesiasticaàquesti precetti,affinché divengano vere e proprie norme dell’ordinamento,hanno bisogno della canonizzazione per diventare giuridicamente obbliganti.
Dunque tale toria dell’istituzione introduce all’interno del diritto divino,un’assurda distinzione tra norme di competenza e norme di condotta(comportamento) che hanno diversa valenza,in quanto le prime sono immediatamente giuridiche,mentre le seconde,per essere tali necessitano della canonizzazione dell’autorità ecclesiastica.
3.Una terza posizione è costituita delle teorie dell’ordinamento;queste superando la concezione normativistica e la concezione istituzionistica,cercano di spiegare il diritto divino in base ad “un instrinseca e sostanziale,non meramente formale ed estrinseca”.
Il diritto divino,in quanto è avvertito come obbligante,diviene senza bisogno della intermediazione del legislatore umano,un fatto normativo,cioè vero e proprio diritto..
Il diritto divino diviene positivo e quindi vigente,prima ancora di essere canonizzato o formalizzato,dunque acuista forza giuridica,quando viene avvetito come obbligatorio e cogente dalla coscienza ecclesiale.
Grazie alle sue precisazioni il diritto divino non è più un ordinamento distinto e gerarchicamente sovraordinato all’ordinamento canonico,ma è una componente compenetrata nell’unico ordinamento giuridico,fomato dal diritto divino e dal diritto umano,i quali formano un sistema normativo unitario:
Herrvada spiega poi  le relazioni tra diritto divino e diritto umano alla luce di 3 principi fondamentali:

  • Il principio di unità dell’ordinamento canonico in forza del quale i dui diritto,quelli divino e umano formano un unico sistema giuridico
  • Il principio della gerarchia tra il diritto divino e il diritto umano,nel senso che il diritto divino costituisce la legge fondamentale,la base necessaria del diritto umano canonico
  • Il principio della positivazione e formalizzazione del diritto divino.

La positivazione non è altro che la presa di coscienza della Chiesa dei contenuti concreti del diritto divino;la positivazione non è sufficiente e perché il diritto divino acquisti piena efficacia giuridica è necessario il suo inserimento nell’ordinamento giuridico,che consiste nella formalizzazione. Senza questo inserimento o formalizzazione il diritto divino è inserito solo in modo imperfetto nell’ordinamento canonico.
La teoria di Hervada ha il merito di superare la separazione accentuata tra ordinamento giuridico divino e ordinamento giuridico canonico-umano;il diritto è invece una componente dell’unico ordinamento della Chiesa.
Per risolvere il problema del rapporto tra diritto divino e diritto umano,occorre partire dalle due figure di Chiesa invisibile e Chiesa visibile,le quali non sono altro che una stessa identica realtà riguardata da due angolazioni diverse.

  • La Chiesa invisibile,soprannaturale e spirituale,non è altro che il diritto divino
  • L’aspetto visibile non è che un autentico rilesso dell’elemento divino e si identifica col diritto naturale,vivo e vigente che costituisce la base,la norma fondamentale dell’unico ordinamento giuridico della Chiesa.

Vi è un unico ordinamento canonico positivo e vigente in cui è compresente un elemento divino e un elemento umano che al primo elemento fa sempre riferimento e di questo è l’intimo e fluttuante riflesso in una concezione,secondo cui il diritto è altresì finalizzato al progresso materiale e spirituale di una comunità,per cui esso non è più da considerarsi come una struttura statica,ma come un processo in continuo svolgimento.

 

 

 

 

Capitolo V Le fonti di cognizione

  • L’ordinamento canonico è costituito da un duplice elemento:
  • Umano(diritto positivo posto dal legislatore,aspetto visibile,terreno)
  • Divino(diritto divino(il diritto che Dio ha creato,aspetto invisibile,spirituale).

Il diritto divino si distinue poi in:

  • Diritto divino naturale
  • Diritto divino positivo(non conoscibile dalla ragione umana,ma è conoscibile in quanto Dio ce lo rivela).

Le fonti del diritto canonico si distinguono in

  • fonti di cognizione non sono altro che i mezzi materiali utilizzati per rendere le norme conoscibili dai destinatari e sono costituite dalla tradizione orale,dalla scrittura,dai documenti.
  •  fonti di produzione sono le forme che tali norme assumono e che sono fondamentalmente la legge,la consuetudine,i decreti generali normativi,ecc. Teniamo subito a precisare che nell’ordinamento della Chiesa la consuetudine ha pari dignità della legge.
  • Le fonti  di cognizione,a loro volta possono distinguersi in :
  • 1. collezioni di diritto positivo
  • 2. collezioni di diritto umano ecclesiastico.

 

  1. Collezioni di diritto divino positivo.

Esse sono:

    • 1 A. Sacra Scrittura(o Bibbia)
    • 1 B. Sacra tradizione
  • La sacra scrittura consta:

- dei libri del Vecchio Testamento
- dei libri del Nuovo testamento.
Nel Vecchio Testamento è testimoniata la rivelazione precristiana;l’elenco dei libri che costituiscono il Vecchio e il Nuovo Testamento,cioè la Sacra Scrittura o Bibbia fu stabilito dal Antico Testamentoà Concilio di Trento l’8 aprile 1546.
In forza di tale decreto i libri dell’Antico Testamento ufficialmente accolti nella tradizione della Chiesa sono 45,così suddivisi: 21 storici,7 didattici e 17 profetici:il vecchio Testamento viene così ritenuto,nei suoi principi fondamentali,parte del diritto divino della Chiesa.
Nuovo Testamento à Quanto al Nuovo Testamento,si ritiene che sia esistita dapprima una catechesi orale,operata dai predicatori cristiani per esporre la loro buona novella e,in un secondo tempo,si vollero mettere per iscritto queste testimonianze redigendo i Vangeli.
I 27 libri del Nuovo Testamento contengono la storia della redenzione attuata da Cristo sulla Croce,nonché gli insegnamenti di Cristo stesso e degli Apostoli,cioè la proclamazione delle divine verità,affidata da Cristo agli Apostoli e ai loro successori.
Tra i libri del Nuovo Testamento vi sono i 4 Vangeli(Matteo,Marco,Luca,Giovanni). Tre sono d’impianto molto simile e sono perciò sinottici per le loro evidenti affinità di contenuto e di forma. Il Vangelo di Giovani fu scritto nell’ultimo decennio del I secolo.
Nei Vangeli troviamo le regole cardine della communio cristiana.
Oltre ai 4 Vangeli,libri del Nuovo Testamento sono gli Atti degli Apostoli di cui è autore l’evangelista Luca.
Fanno parte del Nuovo Testamento ancora le 14 lettere di S.Paolo,le 2 lettere di S.Pietro,le 3 di Giovanni,la lettera di Giacomo,la lettera di Giuda Taddeo e,infine,l’Apocalisse.
Tutta la Sacra Scrittura o Bibbia è stata tradotta dall’ebraico in latino e fu Vulgata,cioè di uso comune. Fu dichiarata autentica dal concilio di Trento.

  • La Sacra Tradizione cnon è altro che l’orale insegnamento attraverso il quale furono trasmesse verità e solo più tardi messe per iscritto;dunque si configura come quel complesso di verità e di insegnamenti tramandati oralmente dagli Apostoli in quanto testimoni oculari della vita di Cristo.

La Sacra Tradizione è:
- divina = nel senso che è la trasmissione di verità rivelate;
- divino-apostolica = se contiene le verità che agli apostoli furono rivelate dallo stesso Spirito Santo
- umana = se si riferisce agli insegnamenti dati nelle loro opere dai Padri della Chiesa e che i sacerdoti predicano durante l’omelia.

  1. Collezioni di diritto umano-ecclesiastico.

Sono 3 i grandi periodi in cui si possono distinguere le raccolte che contengono il diritto umano-ecclesiastico.

    • Periodo dello Jus antiquum (che va dai documenti emanati nei primi tempi della Chiesa fino al Decreto del monaco Graziano((sec XII)))
    • Periodo dello Jus novum (che va da Graziano fino al Concilio di Trento(1545-1545)
    • Periodo dello Jus novissimum(che va dal Concilio di Trento fino al periodo delle 3 codificazioni:il Codice del 1917,quello del 1983 e il C.C.E.O. del 1991).
  • Le collezioni anteriori al Decreto di Graziano. Lo Jus antiquum.

Questi scritti(queste prime collezioni canoniche) hanno in genere la forma delle lettere;del resto fino a quando la Chiesa non ebbe grande sviluppo,non si sentì la necessità di un vero e proprio diritto e di una struttura organizzativa.
Ma quanto cominciarono a formarsi comunità organizzate sotto la guida dei vescovi,diacono,prima della fine dei I sec.,appariranno scritti di autori ignoti,al fine di accrescere prestigio e l’autorità di un apostolo o di un vescovo.
Vi sono due primo documenti di estrema importanza poiché ci danno la possibilità di ricostruire la disciplina ecclesiastica dell’epoca apostolica e la gerarchia straordinaria. Essi sono:
-La didaché (che si compone di 3 parti,precetti morali,prescritti liturgici e gerarchia straordinaria)
-La traditio apostolica(che offre la più antica descrizione degli usi e della disciplina della Chiesa)
Si susseguono
-La Didascalia; assume grande rilevanza,composta nel III sec in Palestina (divisa in 6 capitoli che trattano delle obbligazioni dei fedeli secondo il loro stato,dei vescovi,diaconi,diaconesse).
-Constituitiones apostolorum(fondamento di un amplissimo codice del 400,che comprendo 8 libri;i primi 6 sono un ampliamento della Didascalia,il 7 dipende dalla Didaché,l’8 dalla Tradizione apostolica;nell’ultima parte contiene 85 Canones apostolorum).
Persecuzioni:
Le persecuzioni contro i cristiani,iniziate  il 18 luglio del 64 con quella di Nerone;queste si ebbero per il rifiuto dei cristiani di partecipare al culto pagano statale e possiamo distinguerne 3 fasi:
a)la prima fino all’anno 100,in cui i cristiani furono bollati con l’accusa di “odium umani generis”
b)la seconda fase,dal 100 al 250 d.c.,quando il cristianesimo era ormai considerato una religione autonoma,nettamente distinta dal giudaismo
b)la terza fase va dal 250 al 311.
Dopo gli atroci delitti e un periodo di relativa tranquillità sotto l’impero di Diocleziano,con Costantino fu emesso nel 311 l’editto di Milano che concedeva ai cristiani la libertà di esistere e di radunarsi(editto di tolleranza).Così il cristianesimo fu ampiamente favorito poiché l’imperatore aveva compreso che  solo un fattore religioso poteva assolvere il compito di dare un’anima all’immenso impero ed era necessario e urgente trovare un principio unitario(appunto la religione).
Successivamente con Teodosio il Grande il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell’impero.

A partire dal IV sec. Si fece ricorso ai Concili ecumenici,i quali prendevano le loro decisioni che venivano sintetizzate in brevi proposizioni chiamate “canoni”.
Soltanto dopo la fine delle persecuzioni contro il cristianesimo sarà possibile celebrare i primi Concili ecumenici e questi diverranno istituti stabili della costituzione ecclesiale.
La celebrazione dei Concili rappresenta una novità di grande rilievo per lo sviluppo dell’istituzione ecclesiastica  poiché contribuirono a regolare la vita e il governo della Chiesa.
Questi concili si preoccuparono della formazione dei dogmi fondamentali del cristianesimo e della difesa della Chiesa dagli scismi e dalle eresie. Le assemblee conciliari affrontarono anche concrete controversie ed emanarono norme di carattere disciplinare e giuridico sui diversi aspetti della vita ecclesiastica:si dettano le prime disposizioni in materia di celiato e matrimonio dei sacerdoti e dei vescovi;se affronta il delicato tema della preminenza delle Sedi episcopali(Roma -Costantinopoli)e che porta il germe della contesa fra Oriente e Occidente. 
In tutte queste collezioni orientali,oltre ai canoni dei concili,vennero inserite le leggi o costituzioni imperiali che riguardavano la Chiesa. Tali collezioni furono dette Nomocanones.
In sostanza era sorto il fenomeno sia in oriente che in Occidente delle collezioni canoniche,ovvero delle raccolte di canoni o di altre prescrizioni delle autorità ecclesiastiche. Tra queste vi sono:

      • La Vetus romana(prima raccolta utilizzata a Roma)
      • La Itala o Prisca(diffusa soprattutto in Italia)
      • La Isidoriana o Ispana o Codez cononum
      • La Collectio dionysiana(che con l’estinzione dell’impero di Roma il Papa di trova a non avere contropoteri di fronte a sé e a dover svolgere una funzione politica in tutto l’Occidente. Cresce l’importanza della Sede apostolica,anche sul piano giuridico.

I successivi pontefici sottolineano l’affermarsi del primato papale;in questo contesto,la Collezione Dionisiaca assume un’importanza non solo giuridica,ma anche politica.
Tre le altre collezioni spiccano:
e)Le Decretales pseudo-isidoriane(che contribuì all’affermazione del primato del Vescovo di Roma)
f)La Collectio Hispana Augustodunensis
g)I Capitularia

I Penitenziali
Dall’Egitto si diffuse in Palestina ed Asia minore e poi in Italia e in Gallia il fenomeno del monachesimo;esso significa completa dedizione a Dio nell’imitazione di Cristo.

  • Verso la fine del III secolo sorse la 1 fase del monachesimo orientali,la fase eremitica,con Sant’Antonio che lasciati i suoi beni ai poveri visse dapprima nelle vicinanze del suio luogo natale,ma poi si inoltò nel cuore del deserto.
  • La 2 fase del monachesimo fu quella cenobitica,inaugurata da Pacomio;i monasteri da lui fondati erano luoghi chiusi,comprendenti più casette,una chiesa,un giardino e la foresteria.
  • La 3 fase monastica orientale fu dovuta a Basilio di Cesarea che fissò le regole per fare assumere ai monasteri l’aspetto di vere comunità organiche e vitali.

La regola “ora et labora” implicava che i due obblighi del monaco(monacus = chi vive solo) erano quelli di pregare e di lavorare.
I monasteri benedettini,divennero importantissimi fattori di vita economica e sociale;essi vennero ad assumere sempre più il ruolo di direttori spirituali preoccupati di regolamentare ogni azione dei fedeli al fine della salvezza e cominciarono a diffondersi una serie di opere che illustravano minuziosamente le varie condotte da evitare e ai monaci furono dedicate le raccolte canoniche di quel periodo,denominate libri penitenziali,veri e propri prontuari(manuali) per l’amministrazione della penitenza.
I penitenziali comminavano la corrispondente sanzione spirituale o penitenza per il caso di inosservanza della regola di condotta.
Divenne così importante il rapporto tra sacerdote e penitente e si limitano i casi di scomunica,introducendo una graduatoria delle penitenze “penitenza a tariffa”. La penitenza si trasformò nella comminazione di una pena particolare commisurata alla gravità del fatto compiuto.
La guida di queste nuova prassi è fornita dai c.d. libri penitenziali,ossia da cataloghi di peccati enumerati secondo la gravità e le circostanza,con l’indicazione della penitenza che il confessore deve infliggere per ciascun caso. Il metodo cioè è casistica:per ogni peccato è prevista una penitenza,che varia a seconda della dignità della persona.
Il più famoso penitenziale,e forse il pià antico,è quello di Colombano,monaco irlandese,fondatore del monastero di Bobbio. Il liber Columbani è diviso in tre sezioni:monaci,clero secolare e laici.

Le Collezioni dal secolo IX al secolo XII
Il Papa vuole essere il vero e indiscusso capo della Chiesa,libera di fronte all’impero e unitaria nella sua disciplina interna. Perciò fornirono pere che tendevano a due scopi,quello di rivendicare l’indipendenza rispetto all’impero e anzi la superiorità del Pontefice.
Tra le opere maggiori in questo contesta vanno ricordate:

    • in Italia,la Collectio Anselmo dedicata,con la quale si stabilì la superiorità del Papa sull’imperatore.
    • In Francia,assai importanti furono le collezioni di Ivo di Chartres;l’opera è importante per la fondazione di una scienza del diritto canonico.
    • In Spagna importante fu la Collectio Cesauragustana che si divide in 15 libri
    • In Germania furono compilati
      • Due libri De synodalibus causis che comprende le obbligazioni principali,i riguarda i laici e i loro principali peccati
      • Il Decreto di Bucardo di Worms in cui egli tratta e riconosce il primato del Vescovo di Roma
      • È da ricordare anche la Collectio Cardinalis Deusdedit,fautore della riforma gregoriana,compilata dal 1083 al 1086.

B)Il Decreto di GrazianoàJus novum
Con Graziano finisce il ius antiquum e inizia il jus novum;era necessario contrapporre al diritto dell’Impero un nuovo e organico diritto della Chiesa;come pure era necessario mettere ordine nelle fonti canoniche,separando morale e diritto,foro interno e foro esterno. Graziano fu il realizzatore di questo progetto ed il fondatore del diritto canonico classico. L’opera di Graziano fu chiamata da lui stesso “Concordia discordantium canonum”.
Graziano utilizza nella sua compilazione circa 3900 testi appartenenti ai più diversi generi.
Con questa monumentale opera il monaco Graziano per primo riduce ad unità migliaia di fonti che in precedenza erano frammentarie e in contraddizione fra di loro;il Decreto di Graziano ebbe grande considerazione e soppiantò tutte le precedenti raccolte,ponendosi accanto ai libri legales usati per l’insegnamento del diritto giustineaneo contenuto nel Corpus jusris civilis.

Dopo il Decreto di Graziano,che fu una collezione semplicemente privata,seguirono altre collezioni di fonti.

  • Decretali di Gregorio IXàLiber extra

Le più importanti furono le “Quinque compilationes antiquate” ;queste collezioni furono però abrogate e sostituite dalla raccolta preparata e composta per ordine del Papa Gregorio IX;questa raccolta fu denominata Liber extra in quanto raccoglieva tutti il materiale che stava fuori dal Decreto di Graziano:cioè le decretali pontificie e i canoni dei concili ecumenici tenutisi nel periodo posteriore a Graziano.
La compilazione è divisa in cinque libri che parlano rispettivamente della figura del giudice,della materia processuale,di una serie di questioni concernenti il clero e la sua disciplina,del matrimonio e dei delitti e delle pene. Il liber extra è stata la fonte più importante del diritto della Chiesa sino al 1917,anno in cui fu promulgato il Codice pio-benedettino.
-Dopo il liber extra comparirono e si formarono nuove collezioni di decretali:le tre Novellae di Innocenzo IV.

  • Decretali di Bonifacio VIIIà Liber Sextus(che si compone di 5 libri)Ma l’opera più importante e che fece parte del Corpus iuris canonici fu il Liber sextus di Bonifacio VIII,composto da 5 libri.
  • Decretali di Clemente VàCostitutiones Clementinae

Dopo alcune raccolte di tipo privato,Giovanni XXII promulgò le Constitutiones clementiae.
Il Papa Clemente V aveva fatto raccogliere le sue decretali che per causa di morte vennero pubblicate da Giovanni XII che fece raccogliere le decretali di Clemente V in 5 libri e le promulgò con la bolla Quoniam nulla. Dopo le Clementinae non vi furono più raccolte ufficialmente promulgate da pontefici,ma solo collezioni private,due delle quali entrarono a far parte del Corpus juris canonici:
1-Extravagantes Joanniss XXII,raccolta di venti decretali
2-Extravagantes communes,raccolta di decretali di vari pontefici;anche questo materiale come il precedente venne riordinato in libri.

B)Lo jus novissimum
Con il Concilio di Trento(1545-1545) termina il periodo dello jus novum ed inizia quello dello jus novissimum;il Concilio si occupa di importanti settori come il matrimonio,l’organizzazione e il funzionamento della diocesi,del clero e dei religiosi.
Lo jus novissimum dura fino al periodo delle 3 codificazioni:il Codice del 1917

Dopo il jus novum,il jus novissimum è costituito dalle raccolte di norme posteriori al Corpus iuris canonici,che non hanno indole sistematica.
a)Bullaria: sono la prima racolta privata delle decretali e delle costituzioni pontificie.
Le decretali sono risposte papali ad una consultazione canonica;le decretali sono dunque degli atti della Sede Apostolica,denominati anche decreta,edict,praecepta,consituitiones.
b)Canones e Decreta del Concilio di Trento sono raccolte molto importanti.
c)Decreta,Responsa,Decisiones delle Sacre Congregazioni,decisioni dei giudici puù noti della Sacra Romana Rota.

1917 Codex iuris canonici àIl 13 novembre 1904 iniziava la laboriosa elaborazione del Codex iuris canonici,soprattutto attraverso l’opera del Cardinale Pietro Gasparri. Dopo la morte di Pio X,il Codez iuris canonici fu promulgato il giorno di Pentecoste;la sua entrata in vigore avvenne il 19 maggio 1918.
Il Codice era composto di 5 libri:il 1o tratta delle norme generali,il 2° dekke oersibe,il 3° delle cose,il 4° riguarda i processi e il 5° i delitti e le pene.
Nel suo famoso discorso Giovanni XXIII annunciò la prossima convocazione di un concilio Ecumenico,con la necessità di procedere alla revisione del Codice di diritto canonico del 1927 e ,infine,la prossima promulgazione del Codice dei canoni delle Chiese Orientali(nel 1945 si approntò uno schema di 2666 canoni).
I lavori del Concilio terminarono l’8 dicembre 1965 e i documenti conciliari furono 16:

  • 4 Costituzioni

-La Costituzione Lumen Gentium riguarda l’organizzazione della Chiesa cattolica e l’uguaglianza di tutti i fedeli;
-La Costituzione “Dei Verbum” tiguarda i rapporti tra Sacra Scrittura e Tradizione;
-La Costituzione pastorale “Gaurdium et Spes” riguarda il matrimonio e i rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo
-La Costituzione “Sacrosantum Concilium”,che stabilisce i principi fondamentali della riforma liturgica.

  • 9 Decreti = Importanti sono i Decreti sull’ecumenismo,sulle Chiese Orientali,sulla formazione dei sacerdoti ed il loro ministero,sulla funzione dei Vescovi.
  • 3 Dichiarazioni = Infine sono da ricordare le 3 Dichiarazioni sull’educazione cristiana,sui rapporti con i non cristiani e sulla libertà religiosa.

àDopo la pubblicazione del Codice fu istituita una Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice.

Codex iuris canonici 1983àIl 25 gennaio 1983 Giovanni Paolo II promulgava il nuovo Codice destinato ad entrare in vigore in quello stesso anno. Il Codex iuris canonici del 1983 consta di 1752 canoni contro i 2414 del Cdoice del 1917 ed è diviso in 7 libri:

  • Il primo libro tratta delle fonti del diritto,degli atti amministrativi singolari,delle persone fisiche e giuridiche,degli uffici ecclesiastici.
  • Il secondo libro tratta dei fedeli,clerici e laici,dei loro diritti e doveri,delle prelature personali e delle associazioni dei fedeli.
  • Il trezo libro è dedicato al magistero ecclesiastico,alla predicazione,alla catechesi ed alla scuola cattolica.
  • Il quarto libro contiene tre parti dedicate rispettivamente alla disciplina dei sacramenti,agli altri atti del culto divino   ai luoghi dei tempi sacri.
  • Il quindo libro disciplina l’acquisto,l’amministrazione e l’alienazione dei beni ecclesiastici.
  • Il sesto libro contiene due parti,una dedicata ai delitti e alle pene in genere e la seconda dedicata alle pene stabilite per i singoli delitti.
  • Il settimo e ultimo libro del Codice è diviso in 4 parti che trattano dei giudizi in generale,delle forme speciali di processo,del processo penale e dei ricorsi amministrativi.

àAnche per il Codice del 1983 il Pontefice ha provveduto ad istituire una Commissione per l’interpretazione autentica del Codice,formata da Cardinali e Vescovi,coadiuvati da una Segreteria.

Codice dei canoni 1991
àGiovanni Paolo II volle personalmente fare un’ultima revisione del Codice che promulgò l’8 ottobre del 1990 ed entrò in vigore l’1 ottobre 1991.
I due Nuovi Codici si collocano sulla scia del disegno di rinnovamento voluto dal Vaticano II.

Se si vuole fare un confronto tra il Codex del 1927 e quello del 1983,si deve sottolineare il fatto che,mentre il 1°  è imperniato sulla tripartizione di derivazione romanistica,cose,persone e diritti(res personare,actiones),il 2° traduce i contenuti e le aspirazioni del Concilio Vaticano II in norme giuridiche. Il Codice del 1983 mette in primo piano la “Chiesa mistero” indicando come l’applicazione della norma deve essere ispirata piuttosto alla benevolenza che alla servitù.

 

 

 

Capitolo VI Le fonti di produzione del diritto canonico
Le fonti di produzione sono sono gli organi stessi della Chiesa che pongono in essere le norme,sia le forme che tali norme assumono e che fondamentalmente sono

  • 1 la legge
  • 2 la consuetudine

Il nuovo Codice del 1983 ha invece disciplinato accanto alla legge e alla consuetudine:

  • 3  decreti generali e istruzioni generali

Il titolo IV è destinato a disciplinare poi gli atti amministrativi singolari,che comprendono

    • decreti
    • 4 privilegi e dispense.
  • La legge

La legge è il prototipo delle attività normative. I suoi presupposti sono costituiti e rappresentati àdall’intentio bini communis = cioè dall’intenzione di governare bene i sudditi,dato che il fine della legge è quello di raggiungere il bene comune.
àe dalla medio rum consultatio(consultazione dei mezzi),vale a dire i mezzi per raggiungere il fine proprio della Chiesa..
L’obbligatorietà della legge non deriva dall’esterno,cioè dal fatto di essere imposta da una volontà che s’impone,bensì dalla sua intrinseca essenza;essa non è una caratteristica della legge,ma è configurabile quale elemento che ne integra l’essenza stessa rappresentata dalla ragione(razionalità significa ragione concreta);quindi l’obbligatorietà integra la stessa essenza della legge,in quanto trova il suo fondamento nel diritto naturale.
La coattività delle norme canoniche è assai ridotta e meno consistente di quella propria alle norme statuali,in quanto il più delle volte le sanzioni che accompagnano le norme emanate dalla Chiesa hanno un contenuto piuttosto spirituale.

La componente che integra il requisito della costitutività o novità della legge deve ritenersi elemento essenziale della legge stessa,laddove il carattere della generalità e dell’astrattezza non può essere ritenuto essenziale del comando legislativo;dunque basta che innovi o deroghi alla legislazione preesistente,cioè modifichi obblighi.
Essenzialità della novità della leggeàRitenendo e considerando l’essenzialità dell’elemento della novità anziché quello della generalità della legge,(si spiega così il carattere legislativo del privilegio e della dispensa)

Promulgazione à Il can. 7 afferma “Lex istituitur cum promulgatur”,stabilendo che il momento istitutivo della legge deve individuarsi nel momento della promulgazione;qui occorre porre l’attenzione sulla distinzione tra il momento della costituzione della legge canonica e il momento della pubblicazione. La promulgazione della legge rappresenta un elemento di perfezione dell’atto legislativo,elemento essenziale e costituivo che ha la funzione di manifestare o esteriorizzare il contenuto razionale della legge. Una volte che sia stata promulgata la legge,avendo assunto veste esteriore,acquista la sua efficacia giuridica.
PubblicazioneàLa pubblicazione della legge appartiene è un atto integrativo dell’efficacia. Nell’ordinamento canonico la pubblicazione finisce col rispondere a 2 esigenze fondamentali,quella della certezza giuridica e quella della giustizia,la quale esigenza vuole che i fedeli siano messi in condizione di conoscere le leggi emanate per il governo della loro Chiesa e da cui dipendono le conseguenze della loro attività e della loro vita.
àIl periodo intermedio tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge,che deve servire per diffondere la conoscenza della nuova legge,si chiama vacatio legis.

Le leggi canoniche sono innanzitutto

  • Universali = Esse vincolano i soggetti destinatari dovunque si trovino; queste leggi sono emanate dal Sommo Pontefice o dal Collegio episcopale che si riunisce nel Concilio ecumenico,convocato e presieduto dal Papa.
  • particolari = riguardano un determinato territorio ed a loro volta si distinguono in:
    • leggi generali =  riguardano tutti i fedeli
    • leggi speciali = che si riferiscono soltanto ad una determinata categoria o ad una parte dei fedeli

Queste leggi particolari sono emanate dalle autorità inferiori,come i vescovi,e sono pubblicate generalmente con collettini locali e cominciano ad obbligare dopo un mese dal giorno della pubblicazione.

Per quanto concerne la vigenza delle leggi nel tempo,il can. 9 stabilisce che le leggi obbligano per il futuro,cioè da quando entrano in vigore,e non per il passato,a meno che non sia disposto il contrario.
Nel can. 20 è stabilito che la legge posteriore abroga(o deroga,cioè modifica)quella anteriore e che la legge universale non deroga al diritto particolare o quello speciale.

Fondamentale è la distinzione tra leggi irritanti e leggi inabilitanti,le quali hanno entrambe lo stesso effetto,quello cioè di comportare la nullità dell’atto.
Però,mentre le leggi irritanti àproducono la invalidità dell’atto direttamente quando manchi un elemento costitutivo essenziale
le leggi inabilitanti à comportato tale nullità in modo indiretto,colpendo direttamente la persona che pone in essere l’atto,il quale se compiuto dalla persona inabile,è nullo.

Leggi dubbie,l’ignoranza e l’errore
Secondo il can. 14 nel caso di dubbio di diritto una legge non deve ritenersi obbligatoria. Vale il principio,”lex dubia,lex nulla”.
Il dubbio di fatto si ha nell’ipotesi in cui si è incerti se si sia verificato o meno il fatto preso in considerazione dalla legge. (es : si ha dubbio di fatto se non sia precisa l’età di un giovane che vuole contrarre matrimonio).
Il can 15. dispone che l’ignoranza o l’errore(circa le leggi irritanti o inabilitanti)non hanno per sé rilevanza giuridica a meno che non sia disposto diversamente,per cui se ne viene data la prova dell’ignoranza o dell’errore,si è scusati per l’inosservanza della legge.

L’interpretazione della legge
L’interpretazione della legge è la spiegazione del senso genuino ed esatto della stessa legge:del suo contenuto,del suo valore,della sua estensione.
Essa può essere:
autenticaà regolata dal can. 16 e spetta al legislatore e a coloro che sono delegati dallo stesso legislatore;è attività interpretativa autentica quella posta in essere da parte del Pontificio Consiglio che riguarda le leggi universali, per l’interpretazione dei testi legislativi.

  • dichiarativaà può avere natura dichiarativa,ovvero costitutiva;è dichiarativa l’interpretazione autentica che si limita a confermare il significato già in sé chiaro di una legge. Tale interpretazione autentica legislativa dichiarativa ha validità retroattiva.
  • costitutivaàE’ costitutiva l’interpretazione autentica se,estende o restringe il significato di una legge,ovvero elimina i dubbi provocati da una legge di per sé oscura;tale interpretazione non p retroattiva.

 

L’interpretazione vera e propria delle leggi
Secondo il can. 17 sono 4 i criteri per procedere ad una retta interpretazione della legge:
1-il criterio letterale = Innanzitutto l’interprete deve tener conto del significato delle parole prese una per una(letteralmente)e nell’insieme del discorso(significato comune e usuale);

2-il criterio sistematico =  in secondo luogo l’interprete deve ricorrere,per eliminare i dubbi,al significato attribuito ai medesimi termini in altre disposizioni che disciplinano la stessa materia(“luoghi paralleli”);

3-il criterio teleologico(o finalistico)= in terzo luogo l’interprete deve fare leva sul fine della legge,cioè sul fine perseguito dal legislatore,risalendo ad esso anche in base alle circostanze per le quali è stata emanata la disposizione(“ratio legis”);

4-il criterio storico = infine l’interprete deve ricorrere alla mente del legislatore,al particolare motivo che lo ha indotto ad emanare una determinata legge.

Inoltre l’interpretazione può essere estensiva o restrittiva,a seconda che il significato letterale delle espressioni impiegate sia assunto in senso ampio o in senso stretto.

Le fonti del diritto supplettorio
Il legislatore ha previsto una serie di mezzi che servono per integrare le lacune della legislazione

  • Il 1° mezzo consiste nell’analogia,cioè il ricorso ad un caso che somiglia a quello da regolare(similitudo casuum);l’analogia è un modo di procedere attraverso 3 momenti.
    In primo luogo occorre cercare,tra i casi disciplinati quelli più simili al caso in discussione non previsto. In secondo luogo risalire alla ratio e in terzo luogo ricavare una nuova norma dalla ratio(principio ispiratore della regola).
  • b)Il 2° mezzo per supplire al silenzio delle leggi è rappresentato dal ricorso ai principi generali del diritto;in ogni caso tali principi generali dell’ordinamento vanno interpretati con quità,cioè con umanità,misericordia e carità cristiana.
  • Il can. 19 prospetta come ulteriore fonte autonoma di diritto suppletorio anche l’attività dei giudici e quella degli amministratori,qualora l’analogia o pi principi generali del diritto non offrano la soluzione del caso concreto. Si ricorre così alla giurisprudenza e alla prassi della Curia Romana:il giudice infatti è da considerarsi la viva voce dell’ordinamento.
  • Ulteriore fonte autonoma di diritto suppletivo è la dottrina che trova come unico limite  la sussistenza di una reale coesione con la divina costituzione della Chiesa:si richiede che essa sia comune e costante.

2. La consuetudine
Il diritto consuetudinario(ius non scriptum) è volto a integrare le norme legislativa.
La consuetudine è una fonte del diritto e consiste in un comportamento costante ed uniforme tenuto dai consociati con la convinzione (opinio iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi obbligatorio.
Esistono tre diversi generi di consuetudini:

  • La particolarità della consuetudine canonica è che essa può derogare alla legge,quando sia consuetudine “contra legem”.

A questo proposito si possono distinguere 3 situazioni tipiche:
-1°,la consuetudine è superiore alla legge,come accade nel diritto anglo-americano
-2°,la consuetudine e la legge hanno pari forza e che essa ha forza di abrogare la legge qualora le siano riconosciuti i 2 requisiti della “rationabilitas” e della “lefitima praescriptio”
-3°,la consuetudine è fonte subordinata e ha funzione sussidiaria.

  • La consuetudine “secundum legem” è detta anche interpretativa perché essa essenzialmente chiarisce ed esplicita il dettato legislativo senza nulla togliere o aggiungere di nuovo al suo contenuto.
  • La funzione propriamente integrativa delle disposizioni di legge è attribuita alla consuetudine “praeter legem”,che tende a regolamentare materie diverse da quelle già oggetto delle leggi(disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge).

àPerché la consuetudine acquisti forza di legge,sono necessari alcuni elementi costitutivi:

a) Comportamento costane
àL’elemento oggettivo della consuetudine è costituito da un comportamento costante di atti uniformi,ripetuti nel tempo,(sì da porre in essere la base fattuale della consuetudine).

  • Razionalità

à E’ poi necessario il requisito della razionalità della consuetudine,cioè degli atti posti in essere da una comunità capace di ricevere una legge;questo requisito fu stabilito nella famosa decretale “Quum tanto”.
La razionalità richiede non soltanto la congruenza della norma consuetudinaria con i principi del diritto divino,ma anche la congruenza con le linee fondamentali della disciplina canonica della materia;inoltre si configura come il criterio fondamentale per valutare la liceità dell’osservanza dell’uso.
c) L’intenzione di introdurre diritto.
àE’ necessario che la consuetudine sia osservata con l’intenzione di introdurre diritto,cioè con l’atteggiamento fattivo che induce ad apportare soluzioni razionali;si tende ad identificare l’elemento soggettivo della consuetudine con la “opinio juris et necessitatis”,cioè con la convinzione collettiva di dover osservare una regola giuridica.
d) Consenso o approvazione del legislatore;esso non ha carattere costitutivo,né carattere dichiarativo delle norme consuetudinaria,ma solo carattere integrativo dell’efficacia di esse,essendo la comunità causa efficiente della consuetudine.
Il consenso (o approvazione) del legislatore può essere:

  • Personale = in quest’ipotesi di consenso non si ha una vera consuetudine,perché la norma deriva dall’atto volitivo del legislatore e comincia ad avere efficacia dal momento dell’approvazione che ne è a causa.
  • Generale = in questo caso la volontà del legislatore costituisce un presupposto che non è di fatto,bensì giuridico della trasformazione normativa.

e) E’ necessario,dunque,il decorso del tempo.
L’esistenza di una consuetudine può essere provata in 2 modi:
-mediante testimoni degni di fede che dichiarino di aver visto,per il termine stabilito che la consuetudine è stata osservata in modo frequente ed uniforme dalla maggior parte della comunità:
-oppure mediate documenti autentici nei quali si parli di essa,oppure raccolte di consuetudini fatte dall’autorità pubblica,o mediante sentenza giudiziali emanate in conformità della consuetudine.
Dunque,riassumendo,la consuetudine ha forza di legge quando si verifichino le seguenti condizioni:
- la consuetudine si configura come un comportamento costante che deve provenire da una comunità sufficientemente ampia,idonea,quindi,ad essere destinataria di una norma di legge  e non deve essere contraria al diritto divino
-deve essere “rationabilis”,cioè ragionevole -La consuetudine deve essere introdotta “cum animo inducendi juris”,cioè con l’intenzione di introdurre diritto
- Non deve risultare espressamente riprovata dal legislatore
Infine il comportamento consuetudinario deve essere osservato per 30anni continui e completi.

3. Decreti generali e istruzioni.
Oltre alla legge e alla consuetudine debbono considerarsi fonti di produzione del diritto i:
Decreti generalià Essi sono emanati da soggetti dotati competenza legislativa.
I Decreti generali producono gli stessi effetti dell’emanazione di una legge ed in realtà questi decreti generali sono vere proprie leggi;con questi il legislatore competente detta disposizioni per una comunità capace di ricevere una legge. In conclusione,i d.g. quando hanno carattere legislativo,sono da considerarsi leggi a tutti gli effetti e della legge seguono la dinamica e la procedura.
Istruzioni àCaratteristiche simili ai decreti generali presentano le istruzioni che hanno il fine di chiarire il significato e la portate della legge e determinare ulteriormente le modalità di esecuzione;esse sono destinate a coloro cui è affidata la responsabilità di fare osservare la legge.
 
4. Privilegi e Dispense
Entrambi sono istituti aventi natura legislativa,poiché,se il carattere della universalità o generalità non deve ritenersi come essenziale del comando legislativo,per essere tale,basta che innovi o deroghi alla legislazione preesistente;
Essenziale del comando legislativo è l’elemento della novità e della costitutività,ecco spiegato il carattere legislativo del privilegio e della dispensa. Dunque si tratta di atti che,non aventi il carattere della astrattezza e delle generalità,abbiano comunque forza di legge per l’effetto innovativo(dal momento che essa introduce un’innovazione nell’ordinamento canonico,una deroga alla legge generale preesistente,modificando obblighi e diritto soggettivi).
Il privilegio si distingue sostanzialmente dalla dispensa,per il fatto che :

  • Il privilegio (derogazione della legge) aggiunge qualcosa di nuovo. Esso è un atto sostanzialmente legislativo in quanto crea diritti e obbligazioni ed ha,quindi,carattere costitutivo.
  • la dispensa (sospensione della legge) annulla la persistenza dell’obbligo di adempiere o non adempiere un determinato comportamento. Dunque la dispensa si configura con la sospensione dell’efficacia della legge che dà luogo a diritti soggettivi con la conseguenza che non costituisce atto di legislazione,ma atto di amministrazione.
    Rientrando nella categoria degli atti emanati dal pontefice,essa rappresenta una delle più  tipiche manifestazione dell’attività de governo del Pontefice,la quale non è altro che uno dei modi in cui si manifesta e si esplica la sua attività di politica legislativa.
    La dispensa costituisce un istituto di politica legislativa per eccellenza,cioè un istituto che trova applicazione nell’interesse del singolo considerato in relazione all’interesse generale.

Possiamo in conclusione dire che i provvedimenti contra o praeter ius possono svilupparsi in 2 direzioni come abbiamo visto:
a)una positiva(si fa riferimento al privilegio),aggiungendo qualche cosa di nuovo(aliquid novi)alla condizione giuridica della persona,della cosa o del rapporto preso in considerazione.
b)una negativa (si fa riferimento alla dispensa),annullando la persistenza dell’obbligo a commettere o ad omettere un dato atto.

Al pari del privilegio,anche la dispensa può essere posta in atto da chi ha emanato la norma e ha quindi autorità di modificarla.

 

Capitolo VII Gli atti amministrativi singolari

1. Il titolo IV del libro I del Codice del 1983 regola gli atti amministrativi singolari(comprendendo anche atti che come abbiamo visto hanno carattere legislativo(decreti);
lo stesso can. 35 dispone che le forme tipiche degli atti amministrativi singolari sono:

  • decreto
  • precetto
  • rescritto

L’art. 123 della Costituzione apostolica Pastor Bonus attribuisce al Supremo tribunale della Segnatura Apostolica il compito di giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari emessi dai dicasteri della Curia romana o da essi approvati,qualora si contesti che gli atti impugnati siano illegittimi o nel contenuto o nella procedura adottata.
Il legislatore qualifica come atto amministrativo singolare l’atto che presenta le seguenti caratteristiche:
a) un atto dell’autorità avente un destinatario concreto(singolare). Il carattere della singolarità lo distingue dalla legge,dalla consuetudine,dai decreti generali e dagli altri atti legislativi(privilegi e dispense)che hanno,per lo più,carattere generale(che non è componente essenziale degli atti legislativi);
b) un atto manifestato da coloro che hanno nella Chiesa potestà esecutiva,la potestà di governo o di giurisdizione spetta al Pontefice ed al Collegio episcopale,per la Chiesa universale,e a ciascun vescovo diocesano,nell’ambito della Chiesa particolare.
c) per atto amministrativo s’intende una manifestazione di volontà,di giudizio,di conoscenza fatta per iscritto;
d) l’atto amministrativo,emanato nell’esercizio della potestà esecutiva,è assoggettato al principio di legalità,nel senso che l’organo legislativo essendo quello supremo impone che altre funzioni si svolgano sub lege;
e) l’atto amministrativo è soggetto a ricorso eccetto quello emanato dal Sommo Pontefice e dallo stesso Concilio ecumenico(i quali,non sono atti amministrativi,ma norme singolari).

2. In base al can. 35 si possono distinguere 3 categorie tassative di atti amministrativi singolari:
A) Il decreto.
Esso è la forma tipica dell’atto amministrativo emesso dall’autorità ecclesiastica di propria iniziativa,senza che sia necessaria un’istanza dei fedeli,nel senso che la decisione non suppone una petizione fatta da alcuno;il decreto in sostanza ha un carattere generale e le norme che lo regolano sono,in linea generale,applicabili a qualunque atto amministrativo.
Il decreto deve essere emanato in forma scritta e deve esporre le motivazioni del provvedimento.

B)Il precetto.
Per precetto singolare s’intende un decreto con il quale si impone qualcosa da fare o da omettere ad una o più persone,allo scopo di assicurare l’osservanza della legge.
àElemento essenziale del precetto è la competenza di colui che lo emette rispetto alla persona o alla materia.
àAltro elemento essenziale del precetto è la volontà,la quale si traduce innanzitutto in un potere di scelta.
àAltro elemento è dato dal fatto che l’oggetto del precetto deve far parte dei doveri imposti al destinatario della legge o della consuetudine canonica.
Inoltre esso può essere sottoposto a termine o a condizione;la regolamentazione del decreto prevede la motivazione,seppur sommaria dell’atto.

 

C) Il rescritto.
Esso è una risposta data ad un quesito attinente questioni giuridiche;è un atto per iscritto dato dalla competente autorità esecutiva,tramite il quale,su domanda di qualcuno,è concesso un privilegio,una dispensa o un’altra grazia.
Gli elementi essenziali del rescritto sono la capacità,la volontà e la causa.
Il rescritto è nullo se il richiedente non aveva la capacità di compiere la richiesta;il rescritto è invece invalido ogni volta che contenga un errore.
Bisogna inoltre porre l’attenzione sulla causa àessa stabilisce l’invalidità del rescritto quando sia falsa quando e sia priva di causa.
A differenza del semplice errore che non determina l’invalidità dell’atto,i due tipici vizi del rescritto(subreptio e obreptio)incidono sulla validità dell’atto.
Subreptio(reticenza del vero)
Obreptio(esposizione del falso)
Rendono nullo il rescritto se si accerti che nemmeno una delle cause motivanti il rescritto sia vero.

Il rescritto ha 2 caratteristiche:
- Concretezza
- Revocabilità
Il carattere della concretezza che è carattere essenziale dell’atto amministrativo e quello della revocabilità,nel senso che l’autorità che ha emesso il rescritto può revocarlo per qualsiasi ragione e in ogni tempo.
Quanto alla struttura del rescritto è confermato che esso consta di:
-una parte espositiva,in cui il soggetto richiedente rileva il presupposto della concessione
-una parte dispositiva che contiene la decisione del rescribente

I problemi che possono derivare dalla concorrenza tra rescritti di autorità diverse sono risolti dal Codice sulla base del duplice concorrente criterio cronologico e gerarchico,laddove i problemi che nascono dall’interpretazione e dall’applicazione dei rescritti tra loro contrastanti sono risolti sulla base di criteri che tengono contro del contenuto e dalla data emanazione e che,pertanto,prevedono che il rescritto peculiare prevalga sul rescritto generale e che il rescritto precedente prevalga su quello successivo che non lo deroghi espressamente.

La riforma del Codice ha profondamente innovato la sistematica delle fonti restringendo la categoria delle fonti normative alla legge e alla consuetudine;
mentre ricomprende tra gli atti amministrativi singolari il rescritto,il decreto e il precetto.

 

 

 

 

Capitolo VIII Le potestà della Chiesa
1. Cristo costituì dodici apostoli al fine di garantire la missione a Lui affidata e questi ebbero cura di costituirsi dei successori;si ha così la successione apostolica.
La consacrazione episcopale è l’atto formale con il quale si realizza la “successione apostolica”.
Nella Chiesa esiste un’unità di regime costituita dal Papa e dai Vescovi che è garantita dall’unità organizzativa rappresentata dal collegio episcopale con a capo il Papa.

  • La Chiesa episcopale è governata da 2 organi,cioè:

Il Papa à(successore di Pietro):nella Chiesa la funzione di preminenza spetta al sommo Ponteficeegli ha potestà ordinaria suprema,piena e immediata,che gli deriva direttamente da Cristo

  • Il Collegio Episcopaleà(successori degli apostoli)ossia l’insieme dei vescovi in comunione con il Papa. Entrambi sono organi essenziali della potestà di giurisdizione.

Il Sommo Pontefice ha potere primaziale e la sua potestà è fondata sul diritto divino;secondo il can. 331 il Papa è prima di tutto il Capo del Collegio dei Vescovi e poi Vicario di Cristo e pastore della Chiesa universale e può esercitare liberamente i suoi poteri;la sua elezione avviene nel Conclave dove si riuniscono tutti i cardinali che non abbiano compiuto gli 80 anni,e la legislazione si trova oggi nella Costituzione apostolica gi Giovanni Paolo II.

  • Il Governo centrale della Chiesa è molto complesso per poter essere supportato dalla sola persona del Papa. A ciò soccorre la corresponsabilità di tutti i Vescovi;peraltro,il Collegio Episcopale deve agire in comunione con il Pontefice,il quale convoca nel Concilio ecumenico tutti i vescovi,ma anche presiede,trasferisce,sospende,chiude il Concilio.
    Il can. 330 descrive così il Collegio episcopale:”Come per volontà del Signore,San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio,per la stessa ragione il Romano Pontefice,successore di Pietro e i Vescovi,successori degli Apostoli,sono tra loro congiunti”.
  • Potestà della Chiesa

Se in Cristo vi è un solo potere,occorre determinare se nella Chiesa vi sia una diversità di poteri,in ragione soprattutto del fine perseguito;
la teoria tradizionale ritiene,dunque,che 2 siano le potestà nella Chiesa:

  • Potestà di ordine
  • Potestà di giurisdizione

Il Codice del 197 finisce per distinguere le 2 potestà,affermando che :

  • Alla potestà di ordine si accede con il sacramento dell’ordine
  • Alla potestà di giurisdizione si accede con la missione canonica(cioè l’atto giuridico che prepone un soggetto ad un incarico concreto e lo abilita ad agire in nome e per conto della Chiesa).

Potestà di ordine
La potestà di ordine o di santificare,consiste nel poteri di amministrare i sacramenti;l’esercizio delle funzioni di ministro dei sacramenti è
riservato a coloro che sono stati ordinati Vescovi o presbiteri. Il nucleo centrale di tale potestà è la potestà di consacrare il pane e il vino eucaristici.
La potestà di ordine comprende:
1)la facoltà di preparare e amministrare i sacramenti
2)il potere di amministrare ed applicare i meriti di Cristo e dei Santi
3)la potestà di intervenire nella struttura dei sacramenti.
Sebbene sia affermato il principio della parità tra uomo e donna,il can. 1024 stabilisce che l’ordine sacro può essere conferito solo ad un fedele di sesso maschile,dunque la donna non può agire  “in Persona Christi capitis”.
Alla potestà di ordine corrisponde la gerarchia di ordine,l senso che l’esistenza della potestà di ordine dà origine alla gerarchia di ordine;i gradi della gerarchia di ordine sono 3:

  • Vescoviàil Vescovo quale sommo sacerdote ha la facoltà di ordinare,cioè conferire ul sacramento dell’ordine e di consacrare il pane e il vino eucaristici.
  • Presbiteri o Sacerdote àil Presbitero o il sacerdote è di grado inferiore rispetto al Vescovo ed ha la sola potestà di consacrare il pane e il vino. Non ha invece la potestà di conferire il sacramento dell’ordine
  • DiaconiàIl Dicono poi è un ministro al servizio dei sacerdoti,senza il potere di consacrare il pane e il vino. I diaconi hanno tra i loro compiti,quello di amministrare il battesimo,conservare e distribuire l’eucarestia,assistere ai matrimoni,assistere al rito funebre,leggere le sacre scritture.

Con il diaconato si diventa clerico;il diaconato può essere
-Transitorio
-Permanente
Con la consacrazione si attua e si realizza la pienezza del sacerdozio;i clerici permangono nell’ordine diaconale solo pochi mesi,in attesa di divenire presbiteri.
Tuttavia esiste un’altra categoria di diaconi,sposati o no,che rimangono nello stato diaconale permanente,senza ambire al grado superiore del sacerdozio;i diacono permanenti,se non sono spostati,debbono aver compiuto almeno 25 anni;se sono sposati,almeno 35.Le mogli dei Diacono sposati non sono diaconesse ma hanno vari impegni nella Chiesa.
Le nuove disposizioni emanate da Paolo VI prevedono che gli ordini minori siano chiamati ministeri e siano ridotti al:
lettorato(leggere la Sacra Scrittura,guidare il canto ecc…) e
accolitato(assistere il sacerdote nel servizio all’altare e distribuire la comunione ai fedeli).
Potestà di giurisdizione
La potestà di giurisdizione consiste nella potestà di guidare il popolo di Dio verso i suoi fini e in quanto potestà comporta superiorità che si concreta in comandi ai quali bisogna ubbidire;
la potestà di giurisdizione appartiene agli organi primari,cioè

  • al Papa(titolare dell’ufficio di Pontefice)
  • e ai Vescovi,i quali esercitano la funzione di governo in nome di Cristo.

L’ufficio di governare(munus regendi)si riceve mediante la sacra ordinazione àla ordinazione rappresenta,insomma,un requisito di idoneità necessario perché si possa ricevere la missione canonica.
La potestà di giurisdizione abbisogna dell’atto giuridico che conferisce ad un soggetto un incarico concreto; il can. 145 definisce l’ufficio ecclesiastico come “qualunque compito da esercitarsi per un fine spirituale”àl’atto in forza del quale una persona è abilita ad essere titolare di un ufficio ecclesiastico si denomina provvista canonica:
La provvista canonica consta di 3 fasi:

  • Designazione della persona
  • Collocazione del titolo giuridica
  • Presa di possesso

I modi tradizionali per la designazione della persona sono 4:

  • La libera collocazione che è la nomina del titolare dell’ufficio ecclesiastico effettuata liberamente dalla competente autorità ecclesiastica
  • La presentazione presuppone invece che altri abbia il diritto di presentare o proporre il candidato alla nomina come titolare dell’ufficio
  • L’elezione è un 3° modo di designare una persona;se le persona designata è idonea,la provvista si perfezione con la conferma del designato.

La perdita dell’ufficio ecclesiastico avviene o per rinuncia che deve essere accettata dall’autorità ecclesiastica,o per trasferimento,per grave motivo,per rimozione o infine per privazione,che è una pena e deve essere prevista da specifiche norme di diritto.

 

Capitolo IX Il principio di uguaglianza e il principio di varietà
Principio di varietà
1. Fin dai tempi del Concilio di Trento,il regime vigente nella Chiesa veniva definito come “monarchico”, “assoluto”,in quanto tutta la potestà suprema di governo spettava ad un unico soggetto,il Pontefice;mentre lo Stato moderno resta pur sempre,nella sua essenza una società eguale,la Chiesa,viceversa,risulta costituita come una vera e propria società ineguale(societas inaequalis),essendo fondamentalmente distinta,per diritto stesso divini positivo in due classi di soggetti.
In essa si distinguono infatti:
laici= privi in modo assoluto di ogni partecipazione nel governo e nell’amministrazione della Chiesa
clerici = ai quali è riservata siffatta capacità e che possono entrare a far parte della gerarchia ecclesiastica tanto di ordine che di giurisdizione.
I laici costituiscono la moltitudine avente sola funzione di accettare di essere governati mentre i clerici costituiscono la gerarchia avente capacità di governare gli altri;
àsiffatta prospettiva mette in risalto la gerarchia e il suo ruolo nella Chiesa ridimensionando fortemente il ruolo della comunità di fedeli,i quali appaiono quali elementi non appartenenti all’apparato ecclesiastico e al popolo di Dio.
Principio di uguaglianza
Il concilio Vaticano II ha apertamente affermato il principio di uguaglianza di tutti i Christifideles;nella Chiesa non esiste alcune ineguaglianza in ragione della stirpe o nazione,della condizione sociale o del sesso,perché non vi è giudeo,né greco,non vi è n servo,né libero,non vi è maschio,né femmina.

2. Il principio di uguaglianza dei fedeli è uno dei principi che illuminano l’insegnamento conciliare;secondo il Concilio Vaticano II esiste fra tutti i fedeli una vera e propria uguaglianza;è stato osservato che occorre distinguere

  • l’uguaglianza personaleàsignifica che la condizione radicale di figlio di Dio è uguale in tutti i fedeli e si riferisce al semplice fatto di essere assunti da Dio come figli
  • la uguaglianza socialeàsignifica uguaglianza relativa al piano di unità e uniformità nei vincoli sociali fondamentali(comunione di fede,i sacramenti e il regime).
  • l’uguaglianza giuridicaàsi risolve essenzialmente nel fatto che tutti i fedeli hanno uguale personalità giuridica che ha la stessa intensità in tutti.

Nei moderni ordinamenti il principio di uguaglianza è il presupposto della personalità giuridica;la personalità giuridica(che è diversa dalla capacità giuridica)si fonda dunque sul principio di uguaglianza.

  • Mentre il concetto di personalità(principio di eguaglianza)verte sul piano della potenzialità e dell’astrattezza,quello della capacità (principio di varietà) verte sul piano dell’attualità e della concretezza;il concetto giuridico di status è il nesso tra i due concetti della personalità e della capacità giuridica che si svolgono su piani completamente differenti.
    Nel Codice del 1917 a proposito dello stato di battezzato,tale status deve ritenersi lo status primo e insostituibile di tutto lì ordinamento canonico,dato che in esso tutti gli status canonici trovano il presupposto,il fondamento necessario;gli status presuppongono l’esistenza di soggetti giuridicamente capaci,ossia trovano il loro fondamento nella preesistenza della capacità giuridica,come qualità astratta e potenziale.

Il detto principio di varietà incide nella Chiesa sia sui fedeli sia sulla struttura gerarchica:la distinzione di funzioni(che si riscontra nell’ambito della gerarchia di giurisdizione tra i poteri del Sommo Pontefice e i poteri che spettano al Vescovo) che comporta l’esistenza della gerarchia è di per sé espressione i tale principio.
Secondo Hervada poi il principio di varietà può essere distinto in :

  • Personaleàsi riferisce alla santità e all’apostolato
  • Socialeàla varietà nell’ordine sociale va riguardata con riferimento alla comunione di fede,di sacramenti e di regime.

Giuridicoànel’ordine giuridico il principio di varietà suppone che le forme di virtù ecclesiali riguardanti uno stesso bene abbiano un uguale rilevo positivo.

 

Capitolo X Il governo della Chiesa universale
Il Concilio Vaticano II ha enunciato il principio per il quale,come
San Pietro e gli altri apostoli costituiscono,per volontà del Signore,un unico Collegio Apostolico,similmente
Il Romano Pontefice,successore di Pietro,e i Vescovi,successori degli Apostoli,formano fra loro un tutto.
Quindi il governo della Chiesa universale spetta a 2 soggetti distinti ma non separati:

  • Il Pontefice da un parte
  • Il Collegio dei Vescovi(Collegio Episcopale),di cui è capo lo stesso Pontefice,dall’altra,

Il Romano Pontefice è vicario di Cristo e pastore di tutta la Chiesa,ha su questa una potestà piena,suprema,universale e immediata.
La superiorità del Pontefice rispetto agli altri Vescovi deriva dal ricoprire un ufficio qualitativamente diverso e superiore rispetto ad altri uffici giurisdizionali di rango episcopale.
Il Pontefice non agisce né come capo assoluto,né come rappresentate di un Collegio;le decisioni del Collegio sono quelle che il Pontefice ratificherà o approverà,ma resteranno sempre decisioni del Collegio.

A)La potestà del Papa
Il carattere ordinario della potestà pontificia deriva dal fatto che è per diritto divino connessa all’ufficio papale;i requisiti della potestà pontificia risiedono nella sua:

  • Pienezza;ciò conferma che non conosce confini di materia nell’ambito della potestà ecclesiastica;
  • Universalità;ciò conferma che non conosce confini di territorio
  • Immediatezza;ciò conferma l’indipendenza della potestà papale

Inoltre la potestà papale non è illimitata,essa è circoscritta entro determinati limiti
I limiti possono riguardare
-la validità
-la liceità della potestà.
Quelli che riguardano la validità sono dati dal:
a)diritto naturale
b)diritto divino positivo
c)dalla natura e dal fine della Chiesa
Sono requisiti di liceità per l’esercizio della pontificia
a)la prudenza,principale virtù del governatore
b)il dovere di agire per l’edificazione della Chiesa e delle anime
Ogni potestà umana,anche quella del Papa,è soggetta a Dio;Il Papa deve inoltre rispettare i diritti fondamentali dei fedeli che sono di diritto divino;la potestà del Pontefice deve infine riguardare le materie proprie della Chiesa.

B)I Cardinali
I Cardinali hanno origine dai quei chierici che collaboravano  con il Vescovo di Roma nelle sue funzioni;vengono perciò ancora oggi distinti in 3 ordini fondamentali:

  • Cardinali vescovi
  • Cardinali preti
  • Cardinali diaconi

Il  Codice del 1083 prevede che chi è promosso cardinale,si già non è vescovo,deve ricevere la consacrazione episcopale.
La creazione di un nuovo cardinale avviene in 2 casi:

  • Direttamente con decreto del Ponteficeàin questo caso i Cardinali acquistano i diritti e i doveri inerenti al proprio stato dal momento della pubblicazione del decreto
  • Oppure attraverso l’annuncio del Pontefice che riserva il nome in pectoreànel 2° caso ciò avverrà solo nel momento in cui è reso pubblico.

Una funzione essenziale che i cardinali debbono assolvere è quella di collaborare con il Pontefice nel governo della Chiesa universale.
Il Concistoro rappresenta la sede istituzionale nella quale si esplica la funzione collegiale di collaborazione dei cardinali nei confronti del Pontefice.
Possiamo distinguere tra Concistoro ordinario e Concistoro straordinario.
Il Concistoro ordinario vede convocati tutti i cardinali che si trovano nell’urbe per essere consultati su questioni importanti che però si presentano con maggiore frequenza e per compiere atti di massima solennità
Il Concistoro straordinario vede invece riuniti indistintamente tutti i cardinali ed ha luogo quando vi siano peculiari necessità o questioni particolarmente gravi della Chiesa.

C)La curia Romana
La Curia romana è il complesso di organi ed autorità che costituiscono l’apparato amministrativo della Santa Sede che coordina e fornisce l’organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi;viene generalmente considerata il governo della Chiesa;è stata ristrutturata 4 volte.

L’elezione del Pontefice
Nicolò II affida l’elezione del Pontefice ai Cardinali – Vescovi e ne prevede l’approvazione da parte degli altri Cardinali(preti e diaconi)e del clero romano.
Gregorio X stabilisce che l’elezione avvenga in Conclave,in luogo chiuso e senza interruzione. Paolo VI esclude dal Conclave i Cardinali che abbiano compiuto gli 80 anni;infine Giovanni Paolo II emana la Costituzione apostolica che attualmente regola l’elezione del Pontefice.
Codesta costituzione(universi dominici gregis)disciplina non solo le procedure che devono portare alla elezione del Pontefice,ma anche la situazione giuridica che si viene a determinare con la vacanza della Sede Apostolica.

Il Collegio cardinalizio
Il Collegio cardinalizio è istituzionalmente abilitato all’elezione del pontefice e ad assolvere alcuni compiti indispensabili connessi alla vacanza della Sede.
Il Corpo elettorale abilitato alla scelta del Papa,comprende tutti i membri del Collegio Cardinalizio che non abbiano compiuto gli 80 anni.
A garanzia di una vacanza breve della Sede Apostolica è previsto che il Conclave abbia inizio prima del 15° ,ma non oltre il 20° giorno dalla scomparsa del Pontefice e che una volta iniziato si protragga in totale isolamento dal mondo esterno,sino al’avvenuta elezione.

a)Procedura elettorale.
1. Il modo abituale e ordinario per eleggere il Pontefice è quello a scrutinio o votazione da parte di tutti i Cardinali partecipanti al Conclave.
-Risulta eletto chi ottiene il quorum di 2/3 più uno dei voti
-Dopo più scrutini si ritiene sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei voti
2. Il 2° modo per eleggere il Pontefice è quello dell’acclamazione,che si verifica con l’unanimità;gli elettori  proclamano a viva voce un fedele come Sommo Pontefice,senza previo accordo.
3. Il 3° modo di elezione è quello detto per compromesso e si ha quando i Cardinali elettori rimettono ad un gruppo di loro il potere di eleggere il Pontefice.
Una volta effettuata l’elezione in una delle 3 forme,la elezione è canonicamente perfetta.
Ma perché si perfezioni il conferimento dell’Ufficio di Pontefice è necessaria l’accettazione;espressa l’accettazione,l’elezione produce pieni effetti e l’Ufficio è canonicamente provvisto.

b)Requisiti per essere letto Papa
Occorre essere di sesso maschile,dotato dell’uso della ragione,ed essere battezzato oltre a non essere eretico;infine,l’Ufficio di Papa si perde
-per morte accertata
-per rinunzia
-per eresia notoria

D) La Segreteria di Stato
Presieduta dal Cardinale Segretario di Stato,essa coadiuva il Pontefice nell’esercizio del suo potere;essa comprende

  • La Sezione degli affari generali = a questa Prima Sezione sono affidate molte competenze:redigere e spedire le Costituzioni Apostoliche,le lettere decretali,le lettere apostoliche,esercita la vigilanza sul giornale L’Osservatorio romano,sulla Radio Vaticana e sul Centro Televisivo Vaticano.
  • La Sezione dei rapporti con gli Stato attende agli affari che devono essere trattati con i governi civili.

Il Segretario di Stato cessa dall’incarico in caso di morte del Pontefice ed in tal caso l’Ufficio viene diretto per la normale amministrazione dal Sostituito Segretario di Stato.

E) Le Congregazioni o Dicasteri
Per Congregazione oggi s’intende il singolo Dicastero con il Cardinale Perfetto e il complesso degli uffici maggiori e minori addetti. Le Congregazioni sono 9:
1-La Congregazione per la Dottrina della fede(essa assolve una funzione di aiuto ai vescovi,individuare le opinioni contrarie alla fede,gli errori e le dottrine pericolose che si vadano diffondendo attraverso scritti e libri riguardanti la fede e i costumi che devono essere sottoposti all’esame dell’autorità ecclesiastica;inoltre giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale che nella celebrazione dei sacramenti)
2-La Congregazione per le Chiese orientali
3-La Congregazione del Culto divino e della disciplina dei sacramenti(competenza primaria di questo Dicastero è quella di favorire e tutelare la disciplina dei sacramenti)
4-La Congregazione per le cause dei Santi(ha il compito di provvedere alle cause di beatificazione dei servi di Dio e di canonizzazione dei beati ed ha competenza anche per le Chiese orientali;la beatificazione è tappa obbligatoria prima della canonizzazione e per codesta è richiesta la constatazione di un miracolo avvenuto per l’intercessione del beato dopo la beatificazione)
5-La Congregazione per i Vescovi(è competente su tutto ciò che attiene alla costituzione delle Chiese particolari,alla loro divisione,unificazione,soppressione;inoltre provvede alla nomina dei Vescovi e le compete la cura di tutto ciò che riguarda il retto esercizio dell’ufficio pastorale dei Vescovi)
6-La Congregazione per la evangelizzazione dei popoli(tale dicastero dirige e coordina in tutto il mondo l’opera di evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria;inoltre compete su tutto ciò che si riferisce ai membri degli Istituti di via consacrata eretti nei territori di missioni)
7-La Congregazione per il clero(ha funzione di curare tutto ciò che riguarda i Presbiteri e i Diaconi del clero secolare ed a ciò che è necessario per l’esercizio del loro ministero;inoltre disciplina la vita ,diritti e obblighi dei chierici)
8-La Congregazione per gli Istituti di vita consacrate e per la società di vita apostolica(disciplina gli Istituti religiosi ed insieme l’attività delle Società di vita apostolica nella Chiesa latina)
9-La Congregazione per l’Educazione cattolica(la sua funzione è di curare tutto ciò che riguarda la formazione di chi è chiamato agli ordini sacri e l’istruzione ed educazione cattolica sia del clero che dei laici;inoltre disciplina e sostiene la Scuola cattolica,diffondendo i principi fondamentali dell’educazione cattolica nel popolo di Dio.

F) I Tribunali
I 3 seguenti si differenziano dal Dicastero che certamente non è un tribunale:

  • Penitenzieria Apostolica
  • Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
  • Tribunale della Rota Romana

1) La Penitenzieria Apostolica
Alla Penitenzieria si ricorre per implorare una grazie;non è un tribunale nel senso tecnico della parola;tuttavia per quanto concerne l’enumerazione delle sue attività vi sono:la concessione delle assoluzioni,delle dispense,delle commutazioni,delle sanzioni e dei condoni. Inoltre elargisce delle grazie diverse dalle assoluzioni,dispense,ecc.

2) Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Il Codice del 1983 al can. 1445 raggruppa in 3 diversi paragrafi le 3 categorie di competenze di questi tribunali:
-la 1° in cui la Segnatura Apostolica è Supremo Tribunale della giurisdizione
In questo caso ha la competenza di giudicare delle querele di nullità e le richieste di restituito in integrum
-la 2° in cui essa è Supremo Tribunale amministrativo
In questo caso viene stabilito il termine perentorio di 30 giorni utili per presentare il ricorso alla Segnatura Apostolica;di solito si tratta di ricorsi contro gli atti amministrativi singolari sia emanati dai Dicasteri della Curia romana sia approvati da essa. La Segnatura Apostolica non soltanto esamina la decisione del Dicastero ma dichiara l’atto illegittimo a causa della violazione della legge da parte dell’autorità inferiore.
Infine oltre al giudizio di illegittimità ha la competenza a giudicare circa la riparazione dei danni recati con l’atto illegittimo.
-la 3° in cui la Segnatura non è tribunale ma supremo organo amministrativo.
In questo caso la competenza è quella di esaminare le richieste fatte dalla Santa Sede per ottenere l’attribuzione della causa alla Rota Romana;l’altra competenza è quella di giudicare circa le petizioni rivolte alla Santa Sede per ottenere una grazia relativamente alla giustizia amministrativa;altra facoltà propria è quella di prorogare la competenza dei tribunali inferiori.

3) Il Tribunale della Rota Romana
Essa rimane il Tribunale ordinario per ricevere gli appelli
Esso è un tribunale concorrente con tutti i tribunali inferiori di 2° grado e giudica le cause definite dai tribunali ordinari,le cause definite dalla sessa Rota Romana;
Tuttavia le loro competenze si sono estese,difatti esso si occupa:
-delle cause di nullità dei matrimoni misti e di quelli acattolici
.di tutte le cause giudiziarie dei fedeli delle Chiese orientali.
I Giudici rotali vengono chiamati Giudici e non più Uditori e l’incarico di Decano,che prima spettava all’uditore più anziano,viene attribuito ad uno dei Giudici rotali scelti dal Pontefice.
Infine la Rota Romana ha 3 funzioni:

  1. La 1° riguarda i fedeli di qualsiasi parte del mondo che sia rivolgano ai tribunali ecclesiastici;per essi,qualora ritengano che il tribunale locale non abbia reso giustizia,la Rota costituisce un tribunale al quale possono ricorrere mediante legittimo appello.
  2. La 2° funzione consiste in un certo aiuto giurisprudenziale che la Roto presta agli operatori della giustizia nei tribunali inferiori
  3. La 3° funzione consiste nella formazione dell’unità nella giurisprudenza della Chiesa.

G) Gli Uffici

  • La Camera Apostolica = assorbe ogni competenza per quanto concerne la cura e l’amministrazione dei beni e dei diritti temporali della Santa Sede
  • Il Cardinale Camerlengo = svolge una funzione mediante l’accertamento e la certificazione della morte del sommo Pontefice. L’attribuzione più importante del Cardinale Camerlengo è quella analoga della Camera Apostolica;opera inoltre in sintonia col Collegio dei Cardinali.
  • L’amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica = composta da 2 sezioni,una ordinaria e l’altra straordinaria;

-quella ordinaria amministra il patrimonio immobiliare intestato alla Santa Sede,cura la gestione dei contratti di lavoro del personale della Santa Sede in servizio;
-quella straordinaria gestisce il portafoglio,titoli e valute della Santa Sede,cura i mobili di altri Enti della Santa Sede;nella sua attività insomma fruisce di tutte le prerogative proprie di una Banca centrale.
Le 2 sezioni agiscono all’interno dell’ordinamento canonico e di quello Vaticano

  • Prefettura degli affari Economici della Santa Sede = quest’ufficio è equiparato ad un organismo che sia al tempo stesso Ministero del bilancio e Corte dei conti; sono soggette all’Ufficio di tutte le Amministrazioni anche autonome che fanno capo alla Santa Sede.

Tali Amministrazioni esibiscono i propri bilanci annuali preventivi per l’esame e l’approvazione;i bilanci particolari vengono consolidati in un bilancio generale preventivo che è presentato al Sommo pontefice perché lo approvi;le risorse finanziarie provengono dalle Chiese locali e la destinazione quasi esclusiva di tali risorse spetta alla Chiesa universale che gestisce tutte le attività.
L’organico della Prefettura degli Affari Economici è costituito da un corpo di Consultori e da un Collegio di revisori.

H)I Consigli
Il testo della Costituzione Apostolica Pastor Bonus presenta un quadro di 12 Consigli:

  • Il Pontificio Consiglio per i laici(ha compito di vigilare sulla fedele osservanza delle leggi ecclesiastiche riguardanti i laici)
  • Il Pontificio Consiglio della interpretazione dei testi legislativi(organismo permanente atto ad aiutare il legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi)

La sua competenza specifica riguarda:

  • l’interpretazione autoritativa e vincolante  delle leggi
  • auto tecnico giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana,che consiste

- nella collaborazione con i Dicasteri affinché i Decreti e le Istruzioni che essi devono emanare siano conformi alle norme del diritto vigente.
- (prestato dal Consiglio ad altri Dicasteri per i Vescovi) nell’Evangelizzazione dei popoli e riguarda la revisione dei progetti dei Decreti generali
- nei giudizi di congruenza legislativa a tutela del principio secondi cui non può emansarsi dal legislatore inferiore una legge contraria al diritto del legislatore superiore.
3) Il Pontificio consiglio della pastorale per i Migranti e Itineranti; oggetto dell’attività del Consiglio è la pastorale dei migranti,esuli,rifugiati,apolidi,e i problemi relativi la cura pastorale,le scuole,la formazione e la riunione delle famiglie,il mantenimento dei rapporti con la Chiesa d’origine ecc….
- l’art. 149 rivolge l’attenzione a coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto.
- l’art. 150 si preoccupa dei nomadi e dei circensi,dei marittimi,del personale degli aeroporti,del personale di terra e di volo e infine di tutto il popolo cristiano.
- secondo l’art. 151 il Consiglio dovrebbe assistere le Chiese locali,perché tutti coloro che sia trovano fuori dal proprio domicilio possano usufruire di un’assistenza pastorale adeguata.
A questi consigli vanno aggiunti
4) Il Pontificio Consiglio per la Famiglia
5) Il Pontificio Consiglio Cor Unum(che persegue fini di beneficienza)
6) Il Pontificio Consiglio per la Cultura
7) Il Pontificio Consiglio Iustitia et Pax(per l’affermazione dei valori della giustizia e della pace)
8) Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
9) Il Pontificio Consiglio per l’Unione dei Cristiani
10) Il Pontificio per il dialogo inter-religioso
11) Il Pontificio della Pastorale per gli Operatori Sanitari
12) Il Pontificio per il dialogo con i non credenti

Essi hanno esclusivamente funzione consultiva e sono in realtà chiamati a svolgere attività promozionale che presuppone una preparazione adeguata,teorica e pratica,senza che essi svolgano funzioni giurisdizionali.

 

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