Diritto canonico
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Diritto canonico
IL CONCILIO DI TRENTO
E IL PROCESSO DELLA RIFORMA CATTOLICA
L'edizione di Manuzio, in lingua volgare per i parroci.
Le trasformazioni che si avvertono nettamente negli ultimi decenni del Cinquecento sono da imputare anche ad un fattore storico: la Riforma Protestante, destinata a dividere l’Europa e a modificarne nettamente l’assetto politico.
L’esigenza di riformare la Chiesa non era nuova e aveva già caratterizzato la storia religiosa a partire dal Medio Evo: si pensi ai "movimenti pauperistici" (che predicavano il ritorno alla povertà evangelica) e al formarsi di sette ereticali, condannate dalla Chiesa. Anche l’Umanesimo aveva espresso esigenze fortemente innovatrici, in Italia e all’estero. Si ricordino le personalità di Erasmo da Rotterdam e di Tommaso Moro, il primo si pronuncia a favore di un ritorno ai costumi evangelici e ai valori della tolleranza universale; il secondo vagheggia, attraverso l’Utopia, un radicale cambiamento di tipo politico-religioso.
Assai diversa risulterà la lacerazione cui darà luogo il monaco agostiniano tedesco Lutero Martino. (1483-1546). La sua azione, che si proponeva di combattere la corruzione del clero colpì ben presto, in maniera radicale, gli stessi principi e dogmi della fede, soprattutto nella misura in cui si potevano giustificare e rafforzare il potere dell’organizzazione ecclesiastica. Lutero auspica un rapporto diretto fra il credente e Dio (Sacerdozio Universale), che rende irrilevante la mediazione dell’autorità religiosa. Ma le ragioni delle Riforma non sono solo religiose e ideologico-culturali. Ad essa si accompagnano motivi di carattere politico e sociale, che esprimono anche l’esigenza di sottrarsi all’egemonia dei poteri tradizionali (rappresentati essenzialmente dall’imperatore e dal Papa), con le loro particolari strutture economiche e di governo. Dalla riforma di Lutero prendono via altri orientamenti come il Calvinismo (fondato da Giovanni Calvino , 1509-1564).
Per trovare una soluzione ai problemi derivanti dallo scisma, appianare i contrasti e interrogarsi sui principi del Cristianesimo la Chiesa ritenne opportuno convocare un concilio, soprattutto sulla pressione dell’imperatore e dei cardinali erasmiani. Non essendo ancora esaurite le speranze che esso fosse la grande occasione della riunificazione, fu scelta una sede prossima ai confini del mondo germanico culla della Riforma: la città di Trento.
Indetto nel novembre 1542, il Concilio ebbe inizio il 13 dicembre 1545. Fu trasferito a Bologna nel marzo 1547 e sospeso nel febbraio 1548. Riaperto a Trento nel 1551, fu interrotto nel 1552 per circa un decennio e ripreso nel gennaio del 1562. I lavori si conclusero il 14 dicembre 1563. Durante la più lunga interruzione si svolse il pontificato di Paolo IV, Gian Pietro Carafa (1555-1559, si era distinto nel 1542, ispirando il pontefice Paolo III ad istituire il Santo Uffizio dell’Inquisizione generale romana, unificando l’attività inquisitoriale fino allora esercitata dai vescovi nelle singole diocesi), la cui intransigenza ed intolleranza diedero il colpo definitivo alle residue tendenze riformatrici in seno alla Chiesa e dispersero gli ultimi nuclei protestanti ancora presenti nella penisola. Furono allora sottoposti a processo anche i cardinali Pole e Morone e l’organismo ecclesiastico fu spinto ad irrigidirsi nei confronti delle istanze che venivano dal mondo protestante e dalla cultura rinascimentale.
Le due correnti che si scontrarono nel concilio e che finirono poi per convergere furono quella che tendeva a porre in primo piano le riforme morali e disciplinari e quella che intendeva accantonare questi problemi (lasciandoli all’autorità del pontefice) per dare al concilio la funzione esclusiva di pronunciare una condanna contro le dottrine protestanti.
In definitiva, il concilio riuscì a realizzare un compromesso tra i sostenitori delle due posizioni e a raggiungere un orientamento unitario.
Respinta la teoria della giustificazione per fede, il concilio dette una nuova fisionomia alla Chiesa: ribadì la superiorità dei pontefici sui concili, riaffermò il magistero vincolante della storia secolare del papato romano e il valore assoluto della tradizione patristica e conciliare in quanto recepita e approvata da Roma. Furono confermati, secondo la tradizione, il numero dei sacramenti e la loro efficacia; l’interpretazione ufficiale delle Sacre Scritture fu riconosciuta come la sola valida, contro la teoria del libero esame.
La riorganizzazione dei vecchi ordini religiosi e la normalizzazione delle nuove congregazioni, l’obbligo della residenza per i vescovi, la riforma dei costumi del clero secolare, la costituzione dei seminari, quei decreti tridentini, cioè, che al momento della loro formulazione provocavano dispute assai meno vive di quelle che si accendevano sulla grazia, costituirono le pietre angolari su cui per i secoli successivi doveva reggersi l’edificio della Chiesa di Roma. Importante fu infine il riconoscimento che le decisioni del concilio avrebbero avuto validità soltanto dopo l’approvazione del Papa. Raccolte nella Professio fidei tridentinae, esse furono infatti approvate e pubblicate da Pio IV il 13 novembre 1564. In tal modo il concilio ribadiva solennemente il tradizionale ordinamento gerarchico della Chiesa, culminante nella indiscussa ed assoluta autorità del pontefice.
L’applicazione delle norme conciliari fu tutt’altro che agevole, non solo per la resistenza opposta dall’incrostazione di vecchi e perniciosi abusi, abitudini, passività, ma anche perché a lungo continuarono a sussistere atteggiamenti più aperti verso le nuove istanze religiose, una volontà di discussione che il papato non intendeva più consentire. Una volta eliminate le incertezze che si erano create nel campo dogmatico, l’individuazione e la condanna degli eretici divennero più facili con i conseguenti roghi o le abiure che concludevano i più frequenti processi dell’Inquisizione.
Nell’attuazione dei decreti del concilio si distinsero alcune notevoli figure come quella di San Carlo Borromeo, che si prefisse specialmente il compito di rialzare il livello morale e intellettuale del clero a lui sottoposto.
La punta di diamante di questo nuovo attivismo fu la Compagnia di Gesù (Gesuiti) alla quale si affiancarono altri ordini religiosi sia nati in precedenza che nuovi.
La restaurazione cattolica si svolse su due piani: l’uno puramente repressivo, della Controriforma; l’altro, di una Riforma Cattolica che, mostrando i principi si propose l’obiettivo di risvegliare le energie del mondo cattolico e di impegnarle a fondo nella difesa della fede della Chiesa. La vastità stessa del piano di rinnovamento strutturale, concepito a Trento, fece si che l’opera riformatrice richiedesse un secolo e più.
Tuttavia, questa residua mobilità delle sue istituzioni, insieme con il trionfo del principio di autorità e dell’accentramento nel governo delle cose ecclesiastiche, e con quel tanto di incertezza che era pur rimasta nelle più rigorose definizioni dogmatiche, agevolerà il cattolicesimo nell’opera di riconquista e in quella di conquista, nella sua diffusione nei paesi protestanti, e in quelle di missione, oltre gli oceani, e consentirà anche di risolvere senza nuove lacerazioni i problemi che movimenti quali il Quietismo e il Giansenismo porranno in seguito.
Con il termine "Riforma Cattolica", quindi si fa riferimento a questo complesso di esigenze. La Controriforma invece è costituita dal Concilio di Trento (1545-1563) e dall’opera di riorganizzazione e autoaffermazione che la Chiesa compie in attuazione delle direttive elaborate dal Concilio tridentino. La Chiesa progetta quasi una "riconquista" di quella parte dell’Europa che è ormai in mano agli eretici. Il Concilio sancisce un accentuato ampliamento del potere papale e un centralismo direzionale, che non lasciava spazio a posizioni ed iniziative che non fossero rigidamente "allineate"; come ad esempio il controllo che i "visitatori apostolici" inviati da Roma esercitavano sull’operato dei vescovi o al ruolo puramente esecutivo assegnato ai docenti dei collegi gesuitici.
La Controriforma faceva coincidere l’esperienza religiosa con l’ossequio e l’obbedienza all’istituzione religiosa, nella quale nell’età post-tridentina si accentuava l’accentramento monarchico. Strettamente collegato a questo centralismo è "l’arroccamento ideologico", la difesa dell’ortodossia perseguita dalla chiesa con "l’Indice dei Libri Proibiti", con il tribunale dell’ Inquisizione, con la collisione frequente con l’autorità statale. Il Concilio di Trento, pur tenendo conto di quell’insieme di fermenti e di istanze che avevano animato la Riforma Cattolica, stabilisce via i limiti dell’ ortodossia e la impone rigorosamente; procede ad una ridefinizione delle questioni ideologiche suscitate dai protestanti, fissa le linee del rinnovamento istituzionale della Chiesa e del suo intervento nella società. Alla rigorosa difesa dell’ortodossia è collegato il problema dei rapporti tra intellettuali e potere (ecclesiastico); molti erano i casi di repressione, con condanna e roghi, contro gli eretici (si pensi a Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Galileo Galilei), ma oltre a ciò si osservano anche fenomeni di fuoriuscitismo, con l’esilio di importanti personaggi e fenomeni di nicodenismo, cioè la sofisticata pratica di conformismo e di arroccamento nella propria interiorità imposta dalla durezza dei tempi.
La ridefinizione teologica si fonda sul problema della salvazione affrontata da Lutero e Calvino. Il Concilio, infatti, respinge la convinzione che il peccato sia riscattato dalla fede e che solo per mezzo di quest’ultima si possa raggiungere la salvezza, decretando una dottrina della giustificazione in senso attivo. Derivano proprio da questa riformulazione del problema della salvezza le modalità e le finalità dell’intervento della Chiesa nella società in modo più operativo. Essa si dedica alla formazione e educazione del clero, opera per un’evangelizzazione del Nuovo Mondo, ed infine, per modellare la società secondo la prospettiva di religiosità ortodossa, si adopera per un controllo della attività intellettuale ed artistica. Infatti, nell’"Indice dei Libri Proibiti", che include Macchiavelli e Boccaccio, si accompagnano editti e trattati sulle arti figurative e teatrali, che vengono legittimate solo se inducono a cristiana devozione.
DOGMA è da considerare come dogma tutto ciò che è verità rivelata da Dio e definita come tale dal Magistero della Chiesa. Il dogma è una definizione che viene fatta in modo solenne dalla Chiesa. La proclamazione del dogma può avere luogo in due momenti: nei Concili Ecumenici o nelle decisioni dottrinali del Papa, quando parla " ex cathedra ".Il dogma è una verità rivelata definita solennemente dalla Chiesa in un particolare momento storico.
CALVINO GIOVANNI (1509-1564) Nato a Noyon, seguì un corso di studi che lo portò a contatto con i maggiori rappresentanti parigini dell’umanesimo cristiano. Ben presto mostrò insofferenza verso la religione cattolica tanto che si trovò invischiato nella faccenda dei Perasques e quando nel 1541 venne chiamato a Ginevra gli fu offerta l’opportunità di mettere in pratica le sue idee. Emise lo stesso anno delle ordinanze, con le quali riformava la chiesa Ginevrina e poneva le basi per quella calvinista. Elemento importantissimo per la nuova chiesa fu la teoria della doppia predestinazione.
SANTO UFFIZIO Istituito da Paolo III nel 1542 su sollecitazione del cardinale G.P. Carafa, futuro Paolo IV, il supremo tribunale dell’inquisizione anticlericale è il segno di una ripresa e di un rafforzamento dell’attività dell’inquisizione che segue due filoni principali: la lotta contro l’eresia e in particolare la difesa dell’ortodossia nei confronti della pressione protestante e la lotta contro stregoneria e al satanismo. L’inquisizione nel 1588 diventa Congregazione del Santo Uffizio. La procedura per accertare eventuali colpe di singoli si divise allora in due momenti: il primo consisteva in un lungo ciclo di predicazioni per convertire i colpevoli, con eventuale processo e il secondo, in caso di renitenza, prevedeva l’affidamento del colpevole al "Braccio Secolare" che ne decretava la pena di morte nel rogo, vista come ultima possibilità di purificazione.
GIANSENISMO- Dottrina morale e teologica cattolica, attiva soprattutto in Francia nel XVII, risalente al vescovo fiammingo Giansenio d' Y pres. Egli attinse ad alcuni aspetti del pensiero di S. Agostino, come la grazia, il libero arbitrio, la predestinazione per teorizzare una dottrina in stretta connessione con la dottrina del calvinismo,e che quindi venne combattuta dai Gesuiti e condannata in cinque proposizioni dal papa Urbano VIII. Alla base di questa dottrina vi era il pensiero che il peccato originale avesse talmente gravato sulla natura umana, da rendere l'uomo incapace di resistere al male attraverso le sue sole forze; solo l'aiuto della grazia divina può salvarlo.
CONTRORIFORMA E RIFORMA CATTOLICA "La riforma Cattolica ", scrive H. Jedin, "è la riflessione su di sé attuata dalla Chiesa in ordine all’ideale di vita cattolica raggiungibile mediante un rinnovamento interno; la Controriforma è l’autoaffermazione della Chiesa nella lotta contro il Protestantesimo ". A maggior chiarimento: l’esigenza di una riforma, cioè di concepire in modo nuovo l’esperienza religiosa, è testimoniata già in età umanistica, trovando molteplici espressioni dalla devotio moderna ad Erasmo e all’orientamento conciliarista, che ritiene fondamentale, per il rinnovamento, la limitazione della potenza papale con l’istituzionalizzazione dei concili ecumenici.
Nella Chiesa ci sono due titolari del potere:
- Il Papa
- I Vescovi
Argomenti più trattati dal diritto canonico:
- cause di canonizzazione (alcune sono state effettuate e concluse dopo mille anni)
- matrimonio canonico
Cause di scioglimento:
- può venire dichiarato nullo
- divorzio, quando si ha l’esito infausto per la non consumazione (effettuato dalla Romana Rota e non Sacra Rota che non esiste). E’ riservata al Papa
Procedure di scioglimento:
- Tribunali regionali (uno a Bologna)
- Tribunali di appello
- Romana Rota
Quasi tutti gli atti ufficiali sono in latino benché Giovanni Paolo II abbia cambiato questa prassi utilizzando spesso l’italiano
Codici del diritto canonico (non esiste una carta costituzionale, Giovanni Paolo II bloccò una iniziativa in tal senso):
- Codice Canonico del 1983, di Giovanni Paolo II, scritto in latino
- Codice dei canoni delle chiese orientali del 1990, di Giovanni Paolo II
Peculiarità: maggior enfasi del fidanzamento
Diritto Canonico da kànon = regola (strumento di misura era il regolo da cui deriva) in modo da distinguerlo dalle leggi civili (leges o nòmoi in greco) anche se dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965) si usa più spesso il termine diritto ecclesiale al posto di diritto canonico
Catecumeni: coloro che hanno manifestato la volontà di essere battezzati (can. 788)
Diritto canonico e diritto secolare – differenze 20
- Diritto Canonico: tende alla salvezza delle anime (salus animarum), le cui finalità trascendono il tempo e la storia e sono strumentalmente protese verso l’eternità. Caratteri:
- Universalitภinfatti la Chiesa è stata istituita da Cristo per portare a tutto il mondo il messaggio di salvezza
- Apertura dell’ordinamento, nel senso che tutti gli uomini, in potenza, ne fanno parte e la qualità di fedele si acquista per libera determinazione
- Elasticità, il giudice ecclesiastico può non applicare la legge ovvero la legge non è uguale per tutti cioè il fedele ha diritto a una sua norma finalizzata alla salvezza dell’anima (es. grazia, dispensa, tolleranza, equità canonica) peraltro solo per il diritto canonico umano (non divino)
- Rigidità, dura lex, sed lex, anche il Papa non può dispensare dall’osservanza di una disposizione divina che non ha posto
- Personalità, ovvero le norme sono dirette a chi:
- è battezzato cattolico (i battezzati possono anche non essere cattolici)
- ha 7 anni
- ha l’uso della ragione
- Dualismo cristiano del diritto canonico:
- diritto divino (Sacra scrittura)
- diritto umano
- Distinzione del diritto canonico tra:
- foro esterno (pubblico)
- foro interno (segreto)
- Diritto secolare (ius saeculare) perché fa riferimento al saeculum, ovvero al tempo storico, e quindi, indica con precisione i diritti di quelle società le cui finalità sono limitate nel tempo e dal tempo, a differenza del diritto canonico. Diritto degli stati, detto anche diritto civile (ius civile). Esso:
- Carattere della territorialità, applicabile a chi vive nel territorio dello stato
- Unicità del diritto umano, che però ammette la rilevanza del diritto naturale
Il diritto della Chiesa è stato indicato come: Ius decretalium: epistola decretale (del Papa) anche detto diritto decretale
- Ius sacrum
- Ius pontificium
- Ius ecclesiasticum
Complessivamente si distingue in :
- Diritto Divino naturale o diritto naturale, insieme delle norme poste all’atto della creazione
- Diritto Divino positivo, Sacra scrittura
- Diritto Ecclesiastico o diritto umano (norme poste dalla competente autorità, pontefice, concilio ecumenico, vescovi, ecc.)
La lettera di Plinio a Traiano. La risposta di Traiano diventa una regola di condotta per i rapporti con i cristiani
Le religioni del “libro”:
- cristianesimo (dualismo)
- ebraismo (unicità religioso/politica)
- islam (unicità religioso/politica)
Differenze:
- Diritto Canonico, della Chiesa
- Diritto Ecclesiastico, è quel ramo del diritto pubblico che regola:
- I rapporti dello Stato con le confessioni religiose (8 in tutto ma solo 6 quelle riconosciute)
- La religione a livello individuale
Motivi dello studio del diritto canonico
- formazione generale del giurista dal punto di vista storico, culturale, politico, economico. Risulta interessante poiché il diritto canonico è molto simile ai diritti secolari (civili) pur essendo orientato verso il tempo di Dio, l’aldilà
- ragioni storiche; fa comprendere l’evoluzione del diritto infatti il diritto canonico ebbe una influenza determinante nella civiltà giuridica europea. Da esso il principio maggioritario. Fu la rivoluzione pontificia di Gregorio VII a generare lo stato moderno occidentale di cui la chiesa fu il primo esempio
- contenuto tecnico, la cd. “Significazione storica” del diritto canonico, ovvero l’influenza del diritto canonico sul diritto comune. N.b.: avere voce in capitolo significa poter votare infatti il capitolo era formato da chi votava. A tutt’oggi vi sono ancora rinvii alle leggi della Chiesa negli ordinamenti della Chiesa e il diritto canonico è chiamato a disciplinare la vita d’una immensa comunità diffusa in tutto il mondo
Principi introdotti dal diritto canonico:
- Persona, concetto di eguaglianza introdotto dalla Chiesa
- Tutela del nascituro
- Matrimonio. Nel 1865 il codice civile prevede il solo matrimonio laico sebbene fosse copiato del matrimonio canonico. Nel diritto Canonico, esso deve essere aperto alla procreazione ed è un contratto (così non è nel diritto civile), è indissolubile (principio accettato dallo Stato italiano sino al divorzio)
- Diritto processuale: è una creazione della canonistica. Inizialmente era solo scritto. I diritto Romano non conosce il concetto di persona giuridica introdotto dal diritto canonico. La prima persona giuridica è la Chiesa stessa, la parrocchia che rappresenta i suoi fedeli. Innocenzo IV: fingatur esse persona, si finga sia persona
Gli accordi stipulati dalla Chiesa sono Trattati e vengono nominati: Concordati (vigente quello del 1984). Giovanni Paolo II ha stipulato centinaia di Concordati “svecchiando” il sistema e la Santa Sede è la sede diplomatica che ha più rapporti diplomatici al mondo
Perché il diritto:
- è limitato, perciò l’uomo cerca di superare la propria condizione con l’esercizio fisico, l’educazione e l’istruzione. Ordinariamente ovvia ai propri difetti associandosi agli altri, es. nel matrimonio
- è limitato anche in senso temporale, perciò tenta di prolungare nel tempo la sua esistenza, es. procreando figli e creando entità come associazione, fondazioni, istituzioni
Per superare tali limiti tende a vivere in relazione ma da questa relazione possono nascere minacce da ciò nasce il diritto (ius), ovvero la regola della relazione dell’uomo con i suoi simili, da non confondere con il diritto positivo (lex) fra i quali c’è una tensione perenne, giacché ogni legge sarà sempre imperfetta.
Il fenomeno giuridico non si esaurisce nei vari diritti, ma è presente in tutte le forme associative (es. famiglia) secondo il brocardo ubi societas ibi ius (Santi Romano era un canonista)
Perché il diritto canonico 13
Il diritto canonico ha come fine la salvezza delle anime (salus animarum) intesa come salvezza comunionale, ordinando secondo giustizia la vita della comunità, favorisce il perseguimento di quel fine sia in modo individuale che comunitario.
Per popolo di Dio si intende l’insieme dei battezzati e secondo un passo del Concilio Vaticano II (cd. Lumen gentium, ovvero la Rivelazione) si parla di una “non debole” analogia fra il dogma cristiano che si incarna in Gesù Cristo e la Chiesa che si incarna in un corpo sociale che vive nella storia e che è la continuazione del mistero della incarnazione. Come ogni organizzazione anche la Chiesa perciò produce diritto. Il diritto della Chiesa si è quindi evoluto dal “granello di senape” all’enorme albero. Scopo della Chiesa è invece la missione di evangelizzazione secondo il mandato di Cristo: “andate e ammaestrate tutte le nazioni”
Diritto canonico e teologia 23
Università Gregoriana: la Chiesa è una società umana elevata alla sfera sovrannaturale
Negli ultimi anni si coglie un sforzo di collegare teologia (che fornisce un senso al diritto canonico) e diritto canonico (considerato “scienza sacra”)
Le stagioni del diritto canonico:
- pregrazianeo, abbraccia il primo millennio di vita della Chiesa (313 editto di Costantino e il cristianesimo diviene religio licita; 380 editto di Teodosio, adozione ufficiale del cristianesimo), Il diritto divino positivo canonico è costituito da:
- Sacra Scrittura ed in particolare dai Vangeli (Matteo, Marco, Luca e Giovanni) e dagli altri scritti neotestamentari (gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, di Giovanni, di Pietro, di Giacomo e di Giuda, nonché dall’Apocalisse di Giovanni). Si costituisce anche un’altra importantissima fonte di conoscenza, la Tradizione, cioè gli insegnamenti degli Apostoli e dei loro successori
Il concilio Trullano (692) attiverà il processo di separazione fra Chiesa d’Oriente e Chiesa d’Occidente
- periodo classico, XII – XVI, fondamentale apporto di Graziano monaco camaldolese professore dell’università di Bologna, che con il Decretum tentò di fornire una interpretazione delle molteplici fonti canoniche, l’opera ebbe un enorme successo e divenne parte del Corpus Iuris Canonici (opera, a sua volta, che assurse a fonte ufficiale del diritto della Chiesa sino alla codificazione del 1917)
- periodo moderno, XVII – XIX, marcato dal Concilio di Trento (1545-1565), operato dalla Chiesa d’Occidente per rispondere al moto della riforma protestante avviata nel 1517 dal Martin Lutero. Il Concilio emana una serie di decreti che si aggiungono al Corpus Iuris Canonici che sono destinati a riformare profondamente la Chiesa. Carattere saliente del periodo è la maggior attrazione della vita giuridica a livello romano e dalla minor autonomia delle Chiese locali. Si giunge infine con la rivoluzione francese alla separazione del diritto canonico con il diritto secolare. Da questa separazione sorge l’esigenza della codificazione che segna anche la fine della “solidarietà” tra diritto canonico e diritto degli Stati
- periodo contemporaneo, XX fino ai giorni nostri. Eventi:
- Benedetto XV promulga il codice di diritto canonico (1917) che trasfonde nel moderno strumento del codice il complesso delle norme canoniche già da tempo emanate (deliberati dal Vaticano I e, soprattutto, del Concilio di Trento)
- Giovanni XXIII (già cardinale Roncalli, nonostante l’età avanzata fu un innovatore, 1958-1963) indice il Concilio Vaticano II, che impulso al rinnovamento del diritto della Chiesa
- Giovanni Paolo II promulga il codice di diritto canonico (1983) con la costituzione Sacrae disciplinae leges che è profondamente diverso dal precedente, che armonizza il diritto canonico con i principi del Vaticano II e che fa cadere ogni spirito “temporalista” della Chiesa
Chiese orientali:
- Chiese orientali cattoliche (21 Chiese e 5 tradizioni: Alessandrina, Antiochena, Costantinopolitana, Armena e Caldea) che hanno come codice di riferimento il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (c.c.e.o.) promulgato da Giovanni Paolo II nel 1990
- Chiese ortodosse, cioè quelle Chiese cristiane che non sono in comunione con la Chiesa cattolica, staccatesi con lo scisma del 1054
Implantatio Ecclesiae, è l’azione missionaria che segue le grandi scoperte geografiche dell’era moderna (1492)
Ius missionarium, ramo del diritto canonico relativo alle missioni
Congregazione de Propaganda fide, destinata a sostenere la propagazione della fede cattolica
Patronato, complesso di diritti e obblighi che la Santa Sede dava per l’attivazione e lo sviluppo dell’opera missionaria
diritto divino e diritto umano - 51
Fonti di produzione, ovvero organi e procedure mediante le quali vengono prodotte le norma canoniche; si tratta di un ordinamento non chiuso ma aperto al diritto naturale positivo i cui precetti sono diritto vigente anche se non positivizzato dal legislatore ecclesiastico:
- Leggi, che si distinguono per :
- Autore: pontificie, conciliari, sinodali, episcopali, capitolari
- Tipologia: universali e particolari, generali e speciali, territoriali e personali
- Consuetudini, ovvero diritto oggettivo non scritto
- Giurisprudenza, ovvero le sentenze pronunciate dagli organi giudiziari della Chiesa (Segnatura Apostolica, Rota romana, Tribunali ecclesiastici diocesani e capitolari) In ciò il diritto canonico si avvicina molto alla regola giurisprudenziale dell’ordinamento giuridico del common law. A fare giurisprudenza sono:
- Tribunali pontifici della Segnatura Apostolica
- Rota romana
Fonti di cognizione, si intendono le raccolte ed i documenti nei quali sono contenute le norme canoniche:
- Codice di diritto canonico, 1983
- Codice dei canoni delle Chiese orientali, 1990
Fonti storiche, ius vetus, raccolte nelle quali sono contenute le norme non più in vigore (es.: Corpus iuris Canonici, codice di diritto canonico del 1917)
Aequitas canonica, istituto che ha la funzione correttiva della legge quando la sua applicazione possa essere produttrice di ingiustizie o contrastare lo spirito di carità e le esigenze spirituali proprie dell’ordinamento canonico. Il giudice ecclesiastico essendo tenuto ad applicare il diritto divino può perciò disapplicare il diritto positivo se si discosta dalla giustizia.
DIRITTO DIVINO NATURALE E POSITIVO - 53
Diritto divino naturale, è dato dall’insieme di principi non scritti né oggetto di esplicita enunciazione, che sono stati impressi da Dio nella coscienza dell’uomo e che hanno valore universale. È caratterizzato da
- meta-positivà, ovvero dalla sussistenza prima ed a prescindere da qualsiasi legislatore positivo
- intrinseca validità, per ciò vige a prescindere del riconoscimento del legislatore positivo
- superiorità, rispetto al diritto positivo
- superiore obbligatorietà, derivante dalla sua origine divina
Ad esso sono da ricondurre i diritti umani
Diritto divino positivo, è costituito dalle norme che sono state manifestate dalla Rivelazione divina (diritto rivelato). Sono ricavabili dall’Antico e Nuovo Testamento, nonché dalla Tradizione apostolica costituita dall’insegnamento degli Apostoli e dei loro successori, i Vescovi.
Esso è infine il complesso di diritti e doveri soprannaturali che si riferiscono alla persona in quanto incorporata a Cristo mediante il battesimo (can. 96: “mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con doveri e diritti…”). È infine immodificabile ma oggetto di un continuo approfondimento da parte del Magistero ecclesiastico
Il diritto divino positivo ribadisce ed esplicita i precetti che sono propri del diritto (divino) naturale
Suprema autorità: due soggetti:
- Romano Pontefice, che è il successore di Pietro
- Collegio episcopale, costituito dai Vescovi, successori degli Apostoli, il cui Capo è il Pontefice
La Chiesa è una istituzione divina che non è inquadrabile né come associazione, né come fondazione. Essa partecipa tuttavia in parte all’una ed in parte all’altra
Vigenza dell’ordinamento canonico (sia esso positivo che naturale). In passato si riteneva avvenisse con la canonizzazione, tuttavia ciò è infondato in quanto esso vige a prescindere da qualsivoglia volontà del legislatore umano. Orientamenti sul tema:
- Scuola canonistica di ispirazione teologica, tesi opposta alla canonizzazione, che assorbe interamente il diritto divino nella teologia e riduce il diritto canonico positivo ad una sorta di sovrastruttura destinata a recepire le elaborazioni di quest’ultima
- Scuola spagnola di Navarra, parte dalla storicità del fenomeno giuridico (diritto canonico positivo) e distingue in due fasi:
- positivazione, presa di coscienza ecclesiale dei contenuti del diritto divino
- formalizzazione, traduzione del diritto divino in norme positive da parte dell’Autorità ecclesiale
diritto umano o ecclesiale - 58
Esso è il diritto posto dai soggetti competenti della Chiesa. È storicamente contingente e mutevole, sempre perfettibile sebbene vincolato al rispetto del diritto divino naturale o positivo
Elasticitàdel diritto umano o ecclesiastico: se questo dovesse contraddire il diritto divino, naturale o positivo, non viene osservato, al fine di attenuare il rigore della legge per salvare l’interesse spirituale del fedele (la finalità suprema che costituisce la ragion d’essere del diritto canonico: la salus animarum), sfruttando istituti che lo rendono “elastico”, ovvero:
- grazia
- dispensa
- tolleranza
- equità canonica (aequitas canonica)
Il diritto umano o ecclesiastico è posto dalle Leggi ecclesiastiche:
- Leggi generali, che sono universali e valide per tutti, poste dal Pontefice e dal Collegio episcopale riunito nel concilio ecumenico. Sono pubblicate nel Acta Apostolicae Sedis ed entrano in vigore dopo 3 mesi
- Leggi particolari, la cui efficacia è limitata ad un territorio o una comunità, poste dal Pontefice (beatificazioni e canonizzazioni), dal Vescovo diocesano e dalla Conferenza episcopale
- Consuetudine, si ha quando una condotta sia stata osservata da una comunità capace di ricevere una legge, con l’intenzione di introdurre un diritto. Può essere praeter legem (integra le lacune dell’ordinamento), contra legem (illegittima) o secundum legem (nient’altro che un corretto adempimento della legge)
Esse sono regolate dalla gerarchia e dalla territorialità (sebbene vi possano essere leggi personali)
se la chiesa abbia una costituzione - 61
Se per Costituzione si intende una legge fondamentale di partecipazione popolare, la risposta è ovviamente no poiché la sua istituzione non proviene dalla volontà popolare bensì dal suo Fondatore
Se si intende l’insieme dei principi al vertice del sistema normativo, la risposta è sì
Caratteristiche:
- non è scritta, si rinviene nelle numerose fonti di diritto positivo e naturale. Con la Lex Ecclesiae fundamentalis papa Paolo VI ha tentato di elaborarne una ma Giovanni Paolo II non vi ha dato seguito. Anche l’Inghilterra ne è priva
- rigidità assoluta, nella parte del diritto divino naturale o positivo
- flessibilità, nella parte del diritto umano o ecclesiale
Diritto canonico e ius civile - 64
Il diritto canonico ha frequenti rinvii al diritto civile (ius civile o ius saecolare) posto dallo Stato per le seguenti ragioni:
- in relazione alla disciplina di rapporti non risolti mediante accordi bilaterali (concordati, accordi, ecc.)
- poiché le due sovranità, Stato e Chiesa, insistono sul medesimo territorio e soggetti, sebbene con competenze diverse (Chiesa: materie spirituali; Stato: materie temporali)
- in relazione a materie miste, esempio tipico è il matrimonio
- quanto la Chiesa rinuncia a disciplinare una determinata situazione o rapporto, per evitare che tale disciplina non abbia effetto anche nell’ordinamento dello Stato, esempio tipico è il contratto
Forme di richiamo del diritto civile:
- rinvio formale o rinvio non ricettizio, quanto il diritto canonico è incompetente a disciplinare la materia
- presupposizione della legge civile dal parte del diritto canonico. Si ha quando prende atto della norma del diritto civile, riconducendogli effetti giuridici
- canonizzazione della legge civile, è la più ricorrente. Le norme civili vengono espressamente richiamate dalle norme canoniche, divenendo norme canoniche
De populo Dei, il popolo di Dio, indicato nel Libro II del codice canonico del 1983. Al can. 204 c’è la nozione di Christifidelis, fedele, ovvero tutti coloro che sono battezzati (can. 96: “mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo”), chiamati ad attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa
Universalità del popolo, indica l’apertura a tutti
Can. 748: “non è lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza”
Uguaglianza sostanziale del popolo di Dio: della fede, del battesimo, della dignità
Diversità funzionale del popolo di Dio: sul piano dei carismi, dei ministeri, dell’esperienza di fede
Chi non fa parte della Chiesa cattolica:
- battezzato che non professa o che non accetta uno dei sette sacramenti. Esso non è comunione con la Chiesa. Esso è un eretico
- battezzato che rifiuti la costituzione gerarchica della Chiesa (Pontefice, Collegio episcopale, singoli Vescovi) e la propria sottomissione ad essa. Si ha uno scisma
- non battezzati, pur non essendo soggetto del diritto canonico, può in taluni casi, se mosso da retta intenzione conferire il sacramento del battesimo
La legge ecclesiastica non si applica ai cristiani non cattolici (ovvero i casi sopra indicati)
Sotto l’ottica del carisma, cioè del dono gratuito dello Spirito che abilità chi l’accoglie ad un particolare servizio ecclesiale, c’è una tripartizione:
- Chierici, sono i ministri sacri, ovvero che hanno ricevuto l’ordine sacro e possono di amministrare i sacramenti (Vescovi, presbiteri e diaconi), solo a loro è concesso un potere sulla Chiesa – Corpo Mistico di Cristo (potere di insegnare, santificare e reggere) e sono abili alla potestà di governo o potestà di giurisdizione
- Laici, gli altri fedeli, che possono solo cooperare con i chierici nella potestà di governo, potendo anche predicare in chiesa pur senza omelia (riservata ai chierici). Essi vengono definiti in negativo, ovvero colore che non sono né chierici né religiosi
- Religiosi, coloro che professando i consigli evangelici (povertà, castità e obbedienza) ed emettendo i voti, testimoniano qui ed ora il Regno di Dio che verrà. Possono essere sia chierici che laici
La Chiesa costituita sulla terra come societas gerarchicamente ordinata, ha ricevuto dal suo Fondatore il compito di predicare il Vangelo a tutte le genti (munus docendi) e di amministrare i sacramenti (il bene più prezioso della Chiesa), segni che perpetuano la presenza di Cristo per la santificazione degli uomini (munus sanctificandi)
Sacra potestas, i ministri sono rivestiti di sacra potestà. Essa discende dall’originario mandato apostolico di cui sono titolari supremi il Collegio episcopale (tutti i Vescovi, succeduti agli apostoli) ed il Pontefice e si distingue in:
- potestà di ordine (munus sanctificandi), è quella ordinata alla santificazione degli uomini mediante l’azione liturgica, l’amministrazione dei sacramenti e degli altri mezzi di grazia. Ha carattere personale, indelebile e da la facoltà di compiere i segni sacramentali che producono la grazia ex opere operato (in virtù di ciò che è operato), la cui efficacia non dipende da virtù e difetti dei ministri, ma dal fatto che questi realizzino l’azione di Cristo (in persona Christi Capitis, nell’eucarestia)
- potestà di magistero(munus docendi), consiste nel compito, ricevuto dalla Chiesa, di
- predicare il Vangelo a tutte le genti annunciando sempre e dovunque la verità rivelata
- riaffermare i principi morali insiti nella natura dell’uomo e nel progetto divino
Oggi tende a rivolgersi all’esterno della comunità dei credenti (es.: bioetica). Il Pontefice gode dell’infallibilità del magistero, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli
Oggetto della fede, da credere “per fede divina e cattolica” è la parola di Dio scritta o tramandata, sia come:
- magistero solenne (verità infallibile divina e cattolica)
- magistero ordinario (verità divina e cattolica)
- magistero autentico, si pone ad un gradino inferiore, ad opera del pontefice e del Collegio dei Vescovi, è quell’insegnamento impartito senza proclamarlo con atto definitivo (ovvero senza avvalersi dell’infallibilità). I fedeli non sono tenuti ad un assenso di fede ma ad una religioso ossequio
- potestà di giurisdizione(munus regendi), è il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa. È stato il Vaticano II che ha riaffermato il fondamento sacramentale del potere della Chiesa, legato indissolubilmente alla dimensione ontologica del sacramento dell’ordine. Due tipi di potestà:
- potestà ordinaria, riconosciuta ipso iure, quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio, che può essere propria (se esercitata dal titolare) o vicaria (se esercitata in rappresentanza d’altri)
- potestà delegata, quella che per ragioni di urgenza, utilità o necessità viene trasferita ad una persona transitoriamente, non in ragione dell’ufficio
Detti anche tria munera Ecclesiae (sanctificandi, docendi e regendi) corrispondenti al triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo
Perché si abbia un libero esercizio di potestà, deve accedere la canonica o giuridica determinazione da parte dell’autorità gerarchica. Il potere della Chiesa ha un carattere personale e indelebile sulla persona in sacris
Ufficio ecclesiastico, qualunque incarico costituito stabilmente da esercitarsi per un fine spirituale
Tripartizione dei poteri: non è stato recepito dal codice il principio della separazione dei poteri lasciando la titolarità unitaria in capo allo stesso soggetto istituzionale (il Vescovo della diocesi, il Papa nel governo della Chiesa universale). A tale riguardo il can. 135 prevede:
- potestà legislativa, destinata alla produzione di norme, il legislatore inferiore non può dare validamente una legge contraria al diritto superiore, non può essere delegata se non espressamente previsto
- potestà giudiziale, di cui godono i giudici, ordinata alla risoluzione delle controversie e non può essere delegata se non per atti preparatori
- potestà esecutiva, ordinata al perseguimento dei fini dell’amministrazione, può essere delegata
La costituzione gerarchica della Chiesa è, per istituzione divina, fondata sul Collegio dei Vescovi (quali successori degli Apostoli, si tratta di una successione organica, non personale) e sul primato che, all’interno di esso compete al Pontefice (quale successore di Pietro, si tratta di una successione personale, per le specifiche funzioni e prerogative affidategli da Cristo: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa”, “dov’è Pietro, lì è la Chiesa”. Ha quindi natura collegiale e insieme primaziale
L’autorità del Pontefice si consolidò gradualmente in Occidente anche grazie al Sacro Romano Impero
La questione del primato pontificio è al centro dello scisma d’Oriente (1054) con la definitiva rottura con le Chiese ortodosse sancita dalle reciproche scomuniche e concausa della Riforma protestante nata da un atto di ribellione ad opera di Martin Lutero (1517) sull’autorità del Papa in tema di indulgenze
La Riforma cattolica o Controriforma avviò un processo di centralizzazione del governo della Chiesa universale attorno al Pontefice con il Concilio di Trento (1545-1563) ed ebbe il suo culmine con il Concilio Vaticano I (1870) nel quale fu affermato il principio dell’infallibilità del Papa, lasciando però in ombra il Vescovo che pareva ripeterne l’autorità. Il Concilio Vaticano II ha successivamente riaffermato la natura collegiale e sacramentale dell’episcopato
il collegio dei vescovi - 113
Il collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice, è formato da tutti i Vescovi in forza della consacrazione episcopale e della comunione con il capo e i membri del collegio. Esercita la sua potestà in modo solenne nel Concilio Ecumenico (convocato dal Papa, rappresenta nella storia della Chiesa una forma straordinaria di esercizio della potestà di governo, essendosene celebrati 21 dalle origini del cristianesimo ad oggi), mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo
Il metodo collegiale ricerca però l’unanimità (di cui è garante il Pontefice). Eventuali delibere prese a semplice maggioranza, potrebbero segnare serie fratture all’interno del Collegio recando un vulnus alla comunione nella carità che è uno dei principali lasciti di Cristo
È il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori. Il Papa è titolare dell’ufficio episcopale sulla diocesi di Roma che esercita tramite il Cardinale vicario
È capo del Collegio dei Vescovi (che agisce insieme al suo capo e mai senza il suo capo), Vicario di Cristo (in quanto capo visibile dei credenti come corpo mistico di Cristo, egli è titolare di una potestà ordinaria vicaria di concessione divina, distinta dalla potestà di governo) e Pastore qui in terra della Chiesa universale (in forza della quale ha la potestà ordinaria suprema sulla Chiesa che può esercitare liberamente senz’altri limiti derivanti da natura umana ma solo quelli derivanti dal diritto divino naturale e rivelato)
Elezione del Papa, vi procede il collegio dei cardinali riuniti in conclave, al quale hanno diritto ha partecipare tutti i cardinali che non hanno ancora 80 anni. La costituzione Romano Pontifici eligendo esclude l’intervento di qualsiasi altra autorità ecclesiastica o civile e gli elettori sono sottoposti a clausura fino alla proclamazione dell’eletto (cum clave) e devono mantenere il segreto sulle vicende del conclave
Vacanza della sedeapostolica, si verifica per:
- morte
- legittima rinuncia, non richiede accettazione, per essere valida deve essere fatta liberamente e debitamente manifestata
Durante la vacanza il governo interinale è tenuto dal Collegio cardinalizio, che non può però apportare alcuna modifica o innovazione
È costituita da una serie complessa di dicasteri e altri organismi coordinati dalla Segreteria di Stato e presieduta dal cardinale Segretario di Stato, nominato dal Pontefice e suo principale collaboratore
Caratteristiche:
- indole strumentale o ministerialità, ovvero che essa non ha alcun potere all’infuori di quelli ricevuti dal Pontefice
- carattere vicario, ovvero che essa non agisce per proprio diritto ma esercitando la potestà ricevuta dal Papa
- diaconia, al servizio del ministero personale dei Vescovi, sia come membri del collegio episcopale,sia come pastori delle Chiese particolari
I dicasteri della Curia romana, posti su un piede di parità giuridica ed agiscono in nome del Pontefice con potestà ordinaria vicaria, si suddividono in:
- Segreteria di Stato, coadiuva il Pontefice, coordina gli altri dicasteri e cura i rapporti con gli Stati
- Congregazioni, corrispondono ad una sorta di ministeri nel governo della Chiesa universale ed hanno potestà essenzialmente esecutiva; vi sono:
- Congregazione per la dottrina della fede
- Congregazione per i Vescovi
- Congregazione per le Chiese orientali
- Congregazione per le cause dei santi
- Congregazione per il clero
- Tribunali, che hanno potestà giudiziaria:
- Supremo tribunale della Segnatura apostolica, giustizia amministrativa
- Tribunale della Rota romana, organo superiore di giustizia e garante della giurisprudenza
- Penitenzieria apostolica, foro interno e indulgenze
- Pontifici Consigli, che hanno poteri meramente consultivi e promozionali
Legati pontifici: cui è affidato l’ufficio di rappresentare stabilmente il Pontefice presso le Chiese particolari per rendere più saldi i vincoli di unità.
Nunzi, sono i legati che rappresentano il Pontefice presso gli Stati e le autorità pubbliche, promuovendo le relazioni
Nel suo ufficio di Pastore della Chiesa universale il Papa è assistito dai Vescovi. Uno dei modi con i quali essi cooperano con il Pontefice è il Sinodo dei Vescovi che realizza una prima e limita forma di partecipazione dell’episcopato alle funzioni di governo della Chiesa universale
Il Sinodo dei Vescovi è un’assemblea di Vescovi scelti per favorire una stretta unione fra il Pontefice ed i Vescovi stessi
A carattere consultivo, o, se concesso, deliberativo (poi il Pontefice deve ratificare le decisioni)
È interamente sottoposto all’autorità del Papa.
Tipi di assemblee:
- assemblea generale ordinaria
- assemblea generale straordinaria
Quando l’assemblea viene dichiarata conclusa, cessa l’incarico dei suoi membri, ciononostante, essendo un’istituzione stabile è dotata di una segreteria generale che permane presieduta dal Segretario generale (di nomina Pontificia) il cui incarico cessa quanto inizia la nuova assemblea. Durante l’assemblea vi sono uno o più segretari speciali che restano in carico sino al termine dell’assemblea
I Cardinali hanno origine dai chierici che fin dai primi secoli collaboravano a vario titolo con il Vescovo di Roma nelle sue funzioni di governo della diocesi romana
Si distinguono in tre ordini:
- Cardinali vescovi, alla guida di diocesi suburbicarie, che eleggono il loro Decano che preside primis inter pares il Collegio cardinalizio (preposto dal XI secolo alla elezione del Pontefice)
- Cardinali preti, i sacerdoti incardinati (da qui “cardinali”) nelle più antiche chiese romane dette titoli cardinalizi
- Cardinali diaconi, titolari di altre chiese romane dette diaconie cardinalizie
Nomina, spetta al Pontefice, chi non sia già Vescovo deve ricevere la consacrazione episcopale
Concistori, attività collegiale mediante la quale i Cardinali prestano aiuto al Pontefice. Può essere:
- Concistoro ordinario, convocati tutti i Cardinali che si trovano a Roma per questioni gravi
- Concistoro straordinario, convocati tutti i Cardinali per questioni particolarmente gravi
Il Concilio Vaticano II ha definito le Chiese particolari come “formate ad immagine della Chiesa universale”
La natura della Chiesa particolare è strettamente connessa all’ufficio dei Vescovi
Il modello della Chiesa particolare è la diocesi definita come “la porzione del popolo (elemento personale individuato in base ad un criterio territoriale) di Dio affidata alla cura pastorale del Vescovo (elemento gerarchico – istituzionale: la potestas del Vescovo) con la cooperazione del presbiterio in modo che sia operante la Chiesa di Cristo (nucleo costitutivo rappresentato nella parola di Dio e dall’eucarestia) una, santa, cattolica e apostolica (can. 369)
Alla diocesi sono assimilate altre tipologie di Chiese particolari:
- prelatura territoriale, affidata ad un Prelato o un Abate
- vicariato apostolico, non ancora costituita come diocesi, affidata ad un Vicario o Prefetto apostolico
- amministrazione apostolica, per ragioni gravi non eretta come diocesi e affidata ad un Amministratore apostolico
Nomina dei Vescovi, rappresenta uno degli aspetti di maggior importanza della vita istituzionale della Chiesa
Sono nominati dal Pontefice oppure da lui confermati se eletti in base a legittime consuetudini
Con la consacrazione episcopale i Vescovi ricevono l’ufficio di santificare, di insegnare e di governare in comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio
Tipologie di Vescovi:
- Vescovi diocesani, ai quali è affidata una diocesi e gode di potestà ordinaria, propria e immediata, deve prendere possesso canonico della diocesi entro 4 mesi dalla ricezione della lettera apostolica. Ha il dovere di spiegare ai fedeli la verità della fede offrendo un esempio di santità, umiltà e semplicità di vita. Esercita il munus regendi anche tramite vicari. È tenuto alla residenza nella diocesi e deve presentare rinuncia all’ufficio al Pontefice a 75 anni (che può accettarle o meno)
- Vescovi titolari, ai quali viene affidato il titolo di una diocesi soppressa
- Vescovi coadiutori, forniti di speciali facoltà godono di successione al Vescovo diocesano
- Vescovi ausiliari, privi della successione, collaborano il Vescovo diocesano
Vacanza della sede episcopale, avviene per:
- morte
- rinuncia accettata dal Pontefice
- trasferimento
- privazione intimata al Vescovo stesso
Entro 8 giorni il collegio dei consultori deve eleggere l’Amministratore diocesano, decorso tale tempo la nomina spetta al Metropolita (il candidato può essere un sacerdote che abbia compiuto 35 anni)
I raggruppamenti (coetus) di Chiese particolari sono:
- province ecclesiastiche, sono circoscrizioni territoriali fra le più antiche che riuniscono fra loro diocesi vicine (suffraganee), hanno personalità giuridica e sono presiedute dal Metropolita (Arcivescovo della città più importante)
- regioni ecclesiastiche, riuniscono più province ecclesiastiche
- concili particolari, riuniscono i Vescovi di un territorio quando lo suggeriscono le circostanze. Una volta concluso il concilio gli atti vanno trasmessi alla Sede Apostolica cui compete la recognitio. Sono:
- concilio plenari, riunisce tutti i Vescovi della medesima Conferenza episcopale
- concilio provinciale, riunisce tutti i Vescovi della medesima provincia ecclesiastica
- conferenza episcopale, è l’assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, per promuovere il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante l’apostolato. Eretta o soppressa dalla suprema autorità della Chiesa. Sono membri di diritto i tutti i Vescovi del territorio. Hanno un proprio statuto, un presidente, un consiglio permanente (organo esecutivo) ed una segreteria generale (funzioni di ausilio e redazione atti). L’organo deliberativo è la riunione plenaria, che può emanare decreti aventi valore legislativo e viene tenuta almeno una volta all’anno.
La potestà deliberativa incontra due limiti:
- materia, ove lo abbia disposto il diritto universale o con mandato speciale della sede Apostolica
- quorum deliberativo, con voto di almeno due terzi dei membri
la struttura interna delle chiese particolari - 134
La Curia diocesana, nell’esercizio delle sue funzioni il Vescovo è assistito da una serie di uffici e persone che costituiscono la Curia diocesana
Figure:
- Vicario generale, suo principale collaboratore, che ha la potestà esecutiva
- Vicari episcopali, di libera nomina
- cancelliere, provvede alla redazione degli atti
- consiglio per gli affari economici, tre fedeli esperti nominati dal Vescovo per 5 anni
- Economo, nominato dal Vescovo per 5 anni
Il consiglio presbiteriale è un gruppo di sacerdoti che, in rappresentanza del presbiterio, formano il “senato del Vescovo”
Capitolo cattedrale, composto da presbiteri scelti (di regola i più colti) ed è una forma elitaria del senato del Vescovo
Collegio dei consultori, fra i membri del consiglio presbiteriale il Vescovo nomina fra 6 e 12 sacerdoti cui spetta una serie di funzioni fondamentale (es. in caso di vacanza della sede episcopale)
Consiglio pastorale diocesano, organismo di rappresentanza del popolo di Dio (in particolare dei laici) che ha il compito di “studiare e proporre conclusioni operative” su quanto riguarda l’attività pastorale della diocesi. Trova il suo fondamento nel sacerdozio comune dei fedeli che rende corresponsabile l’intero popolo di Dio della missione di salvezza affidata alla Chiesa
Parrocchia, è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare la cui cura è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo pastore proprio
Sinodo diocesano, è l’assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. È un organismo temporaneo a piena discrezionalità del Vescovo. Sono membri di diritto i vari Vescovi, i membri del consiglio presbiteriale, una rappresentanza di laici. L’unico legislatore del sinodo è il Vescovo diocesano mentre gli altri hanno voto consultivo. Vi è analogia tra sinodo diocesano (fondato nel sacerdozio comune dei fedeli) e Sinodo dei Vescovi (fondato nella collegialità episcopale), entrambi sono di ausilio all’esercizio di un ministero
Il regime degli atti, nei quali prende concretamente forma l’attività di governo del popolo di Dio. Dopo le leggi ecclesiastiche e le consuetudini (che costituiscono le fonti del diritto) sono:
- decreti generali, sono atti subordinati alle leggi, non tutti espressione di volontà esecutiva e istruzioni, rendono chiare le disposizioni
- atti amministrativi singolari, espressione di potestà esecutiva e soggetti al principio della legalità
- norme singolari, ovvero atti che possono derogare dalle norme generali di competenza del legislatore:
- precetto, è un decreto decisorio avente natura imperativa
- privilegio, una grazia in favore di determinate persone
- dispensa, una esenzione da una legge ecclesiastica in un caso particolare (.. non si dispensi senza una giusta e ragionevole causa…)
Atti amministrativi e norme singolari consentono di derogare alla norma generale trovando una spiegazione logica nella c.d. elasticità del diritto canonico
Premessa: per il raggiungimento del suo fine, la salus animarum, la Chiesa si serve del:
- insegnamento, munus docendi, ovvero potestà di magistero, attraverso la quale vengono trasmesse le verità rivelate ed i principi morali mediante predicazione, catechesi, azione missionaria, insegnamento della religione nella scuole cattoliche. È l’ufficio di interpretare la parola di Dio
- santificazione, munus sanctificandi, ovvero potestà d’ordine, si esplicita mediante la somministrazione dei sacramenti: battesimo, eucaristia, ordine sacro, matrimonio, confermazione, penitenza, unzione degli infermi
Il matrimonio è stato sempre oggetto di particolare attenzione, è l’unico preesistente all’istituzione dei mezzi di grazia da parte di Cristo che: “tra i battezzati è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento” Ancora: “crescete e moltiplicatevi” che indica la finalità procreativa del matrimonio
Punto di partenza è un passo della Genesi che recita: “non è bene che l’uomo sia solo”
Una caro: carne della stessa carne, osso dello stesse ossa. Questa espressione tende a superare il limite individuale, l’essere coppia l’uno nell’altro
Il matrimonio come sacramento, la dottrina sul matrimonio, compiutamente elaborata nel Concilio di Trento indica come dal contratto validamente sorto (se invalido il contratto, è invalido anche il sacramento) scaturiscono gli effetti sacramentali. Ciò significa che i fini e le proprietà del matrimonio naturale sono pure i fini e le proprietà del matrimonio sacramento. Caratteristiche essenziali sono:
- unità, ossia l’esclusione della poligamia
- indissolubilità, cioè l’impossibilità di scioglimento del vincolo matrimoniale
I fini e le proprietà del matrimonio, ovvero i tria bona, che costituiscono la sostanza del matrimonio:
- bonum prolis, procreazione
- bonum fidei, fedeltà
- bonum sacramenti, indissolubilità
Il Concilio Vaticano II nella costituzione Gaudiumetspes, ha rivalorizzato l’elemento dell’amore naturalmente connesso alla procreazione
L’ordinamento canonico riconosce la competenza dell’autorità civile circa gli effetti meramente civili
Can. 1061: matrimonio rato (tra battezzati) e consumato (atto sessuale idoneo ma non necessariamente seguito da procreazione)
Matrimonio canonico, è quello celebrato a norma del diritto canonico da due battezzati o anche da un cattolico e un non cattolico
Struttura giuridica del matrimonio canonico: è un patto (fodeus) o un contratto che sorge esclusivamente dalla libera volontà (causa efficiente del matrimonio di cui i ministri sono gli stessi sposi) dei soggetti contraenti (il sacerdote è solo un testimone pubblico)
Perché sia valido occorre:
- consenso, un difetto o vizio del consenso produce l’invalidità del matrimonio, che deve essere accertata dal competente giudice ecclesiastico che dichiarerà, con effetti erga omnes, l’inesistenza o la nullità del matrimonio apparentemente esistente. Per capacità si intende l’idoneità del soggetto a valutare il proprio comportamento determinandosi coscientemente, per incapacità può afferire alla sfera intellettiva, della conoscenza, quella volitiva o quella attuativa operativa
Vizi del consenso:
- incapacità a contrarre il matrimonio, per infermità mentale, stato d’incapacità conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, difetto grave di discrezione di giudizio, omosessuali, ninfomani, satiri (che non possono garantire la fedeltà)
- ignoranza, insufficiente conoscenza di ciò che con il contratto matrimoniale si vuole (almeno non devono ignorare che è necessaria una qualche cooperazione sessuale (sic!) finalizzata alla procreazione)
- errore, può essere
- errore di diritto (error iuris), l’errore circa l’unità o indissolubilità non ne vizia il consenso purché non ne determini la volontà
- errore di fatto (error facti) cioè l’errore sull’identità fisica. Se l’errore è relativo alle qualità della persona, non incide (sposare una donna perché bella o ricca, poi diversamente rivelatasi, è irrilevante). C’è poi il caso di error redundans in errorem personae, ovvero errore sulle qualità della persona (il primogenito, o la figlia del re) che in realtà diviene errore di persona; non espressamente previsto ma giuridicamente configurabile
- dolo, consenso viziato con inganno può essere un comportamento attivo, passivo o omissivo purché esplicitamente diretto ad indurre in errore (es.: sterilità taciuta)
- violenza o timore, il consenso estorto con violenza (qui il consenso viene addirittura a mancare) o per timore (metus, più comune) non è valido. Occorre che la violenza sia oggettivamente grave, incussa dall’esterno, prodotta dal comportamento volontario, efficace.
Il metus reverentialis ovvero quello indotto nel rapporto docente/discente, genitore/figlio, invalida quando oggettivamente diventino forme di pressione grave
- simulazione, quando ricorre una divergenza tra la manifestazione esterna del consenso e l’interno volere, porta all’invalidità del matrimonio. Può essere totale (quando non si vuole il matrimonio ), parziale (quando si vuole il matrimonio ma con esclusione di elementi essenziali, bilaterale o unilaterale (c.d. riserva mentale)
- condizione, de futuro con effetti risolutivi, invalida il matrimonio. Si ammette invece la condizione passata o presente (ti sposo se sei incinta) tuttavia non si può porre la condizione se con licenza scritta dell’Ordinario del luogo. Il matrimonio contratto sotto condizione senza licenza è meramente illecito, irregolare ma non per questo invalido
- assenza di impedimenti, sono fatti o circostanze che rendono la persona inabile a contrarre matrimonio validamente, sono detti impedimenti dirimenti, perché hanno effetti invalidanti. Si distinguono in:
- impedimenti di diritto divino, (munus docendi) dichiarati tali dalla suprema autorità della Chiesa, non possono mai essere dispensati
- impedimenti di diritto ecclesiastico, (munus regendi) posti dalla stessa autorità suprema ma possono essere dispensati dalla Santa Sede o dall’Ordinario del luogo per causa giusta e ragionevole
Dal punto di vista probatorio si distinguono in:
- pubblici, che possono essere provati in un foro esterno
- occulti, gli altri
Essi sono:
- età, l’uomo 16 e la donna 14, perché vi sia la maturità biologica e psicologica. Si tratta di un limite minimo tenendo conto delle diverse situazioni etniche del mondo ma in Italia l’età è 18 (art. 84 c.c.)
- impotenza, (impotentia coeundi), per anomalie organiche o psichiche, può essere assoluta (nei confronti di tutti) o relativa (nei confronti di una persona determinata). È un impedimento di diritto divino e non può essere dispensato ma è necessario che sia precedente al matrimonio e perpetua (non curabile con mezzi leciti). Se l’impedimento è dubbio il matrimonio non può essere impedito. Distinta dalla sterilità (impotentia generandi) la quale non impedisce i matrimonio
- precedente matrimonio, l’impedimento viene meno in caso di dispensa dal matrimonio rato e non consumato (privilegio paolino e petrino)
- disparità di culto, si tratta di un impedimento ecclesiastico ed è dispensabile
- ordine sacro e voto religioso, per diaconi, presbiteri e vescovi, affermatosi in età medioevale per due ragioni:
- spirituale, per una piena ed indivisa adesione a Cristo
- pratico-pastorale, per una maggiore disponibilità ai fedeli
Trattandosi di impedimenti di diritto ecclesiastico, sono dispensabili (…)
- ratto
- crimine, sorge nel caso di coniugicidio
- consanguineità (non dispensabile) e affinità (dispensabile)
- pubblica onestà, che nasce da un matrimonio invalido o concubinato pubblico in relazione ai consanguinei della persona con cui si è intrattenuta una relazione intima
- forma prescritta, l’inosservanza della forma giuridica o canonica (distinta dalla forma liturgica, che non è requisito di validità) porta all’invalidità. L’obbligo di scambiarsi il consenso è stato introdotto dal Concilio di Trento con il decreto Tametsi del 1563, allo scopo di evitare la piaga dei matrimoni clandestini. Il consenso viene dato alla presenza del testis qualificatus (l’Ordinario del luogo) e due testis communes. I ministri del sacramento sono gli stessi sposi.
Forme straordinarie:
- coram solis testibus, davanti ai soli testis communes senza il ministro sacro. È valido se celebrato quando vi sia pericolo di morte o impossibilità di avere il ministro sacro per un mese
- segreto, per ragioni pastorali, quando potrebbe suscitare disappunto o scandalo. Senza le pubblicazioni ed annotato in uno speciale registro della curia della diocesi
Effetti del matrimonio, il sacramento è il matrimonio come atto (di cui si occupa prevalentemente il diritto canonico) non il rapporto (poche norme a riguardo, lasciato al legislatore secolare) destinato a durante nel tempo
Disposizioni:
- vincolo perpetuo ed esclusivo
- principio di uguaglianza tra i coniugi
- diritto – dovere di educazione religiosa della prole
- eventuale legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio
nullità e convalidazione del matrimonio - 175
Il matrimonio è contratto invalidamente qualora vi sia stato:
- un vizio del consenso
- un impedimento non dispensabile o non dispensato
- un vizio di forma.
Il diritto canonico contempla solo casi di nullità (mentre il diritto civile prevede la nullità, intesa come anomali radicale dell’atto, e annullabilità, intesa come anomalia più limitata e relativa) ovvero è inefficace e senza effetto sin dall’origine e la nullità può essere accertata in ogni tempo con effetti ex tunc
Matrimonio putativo, quando sia stato celebrato in buona fede da almeno uno delle parti e fintanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità. Produce gli stessi effetti del matrimonio validamente contratto per quanto riguarda la legittimità dei figli
Qualora manchi l’atto o si presenti anomalo (es. consenso per scherzo, ioci causa, o sulla scena teatrale tra attori), il matrimonio dovrebbe considerarsi come inesistente
Convalidazione, il matrimonio è oggetto di particolare favore nell’ordinamento ecclesiastico (favor matrimonii) perciò si deve ritenere valido il matrimonio, presunzione iuris tantum, ovvero sino a prova contraria e gli sposi possono convalidare i matrimonio contratto invalidamente mediante due forme:
- convalidazione semplice (convalidatio simplex) che avviene mediante rinnovazione del consenso, purché l’altra perseveri nel consenso:
- se il matrimonio è nullo per un impedimento, il consenso può essere rinnovato qualora l’impedimento venga meno o sia stato dispensato
- se deriva da un vizio del consenso, chi è stato causa di nullità deve rinnovare il consenso e l’altra parte deve perseverare nel suo
- se deriva da un vizio di forma, il consenso deve essere rinnovato secondo le modalità prescritte
Si distingue infine se il motivi di nullità siano pubblici o occulti: il consenso deve essere ripetuto rispettivamente in modo pubblico o segreto
- sanazione in radice (sanatio in radice), grazie al quale un matrimonio invalido per impedimento o vizio di forma può essere sanato per concessione dell’autorità ecclesiastica (Santa Sede o Vescovo diocesano). Può essere data anche all’insaputa delle parti o di una di esse purché:
- perseveri il consenso
- l’impedimento sia venuto meno o sia stato dispensato
Non può tuttavia applicarsi in caso di mancanza o per vizio di consenso poiché nessuna autorità può supplirlo ma deve essere espresso dagli sposi
separazione e scioglimento del matrimonio - 177
L’essenza della condizione matrimoniale è data dalla comunità della vita (consortium totius vitae, can. 1055, par. 1) che comporta il dovere di coabitazione, ovvero comunanza di letto, di mensa e di abitazione (communio tori, mensae et habitationis)
Il dovere può venire meno per una causa legittima:
- adulterio
- grave compromissione del bene spirituale o corporale
- durezza della vita in comune (per sevizie, deviazioni, ecc.)
Il matrimonio canonico è perpetuo e indissolubile. Una volta rato e consumato non può essere sciolto per nessuna ragione e da nessuna autorità, neppure dal Papa. Viene meno solo con la morte di uno dei coniugi.
Il deferimento della causa al giudice civile non legittima i coniugi a separarsi a condizioni diverse da quanto previsto dal diritto canonico che prevede, eccezionalmente (solo il matrimonio rato, elemento della sacralità, e consumato, elemento della consumazione, è indissolubile) due casi di scioglimento:
- non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata ed una non battezzata (in particolare nella dispensa super rato la dottrina ha visto una risoluzione per vizio attinente al funzionamento, ovvero la mancata consumazione). Pur avendo come una causa efficiente il consenso, solo con la consumazione che si realizza l’una caro in cui gli sposi si fanno dono reciproco di sé. La consumazione, in particolare:
- deve verificarsi dopo il matrimonio e deve essere accertata dalla Congregazione dei Sacramenti
- non deve derivare da anomalie fisiche o psiche poiché in tale caso si verserebbe nella fattispecie dell’impotenza
- deve infine sussistere una giusta causa che giustifichi lo scioglimento per il bene spirituale degli interessati
Si tratta di un provvedimento pontificio di dispensa concesso dal Pontefice “graziosamente” ovvero come grazia, in quanto i coniugi non hanno un vero diritto soggettivo a ottenere la grazia ma solo un’aspettativa
- consumato tra non battezzati (privilegio paolino, lo scioglimento è giustificato dal prevalere della fede sull’indissolubilità del matrimonio, è cioè una fattispecie di risoluzione del contratto concluso a condizioni inique), quando successivamente una parte viene battezzata e l’altra parte:
- non voglia farsi battezzare
- la induca al peccato
- pretenda una educazione acattolica dei figli
Lo scioglimento avviene allorché la parte battezzata celebra, a norma del diritto canonico, il nuovo matrimonio.
A questa fattispecie ne vengono assimilate altre (privilegio petrino):
- pagano poligamo (o pagana poliandrica) che riceve il battesimo e gli è gravoso rimanere con il primo coniuge, può scegliere uno dei coniugi e sposarlo di nuovo canonicamente
- pagano che riceve il battesimo che non può ristabilire la convivenza a causa della prigionia o della persecuzione, può sposare un’altra persona
La dottrina canonistica in passato si è affaticata nella ricerca dei principi legittimanti il godimento dei beni temporali di cui pure si affermava il diritto di acquisirli e amministrarli liberamente
Ciò al fine di evitare un inutile accumulo di beni temporali poiché il ricorso a tali beni si giustifica solo nella misura in cui è strettamente necessario alla comunità e all’aiuto dei poveri (patrimonio pauperum, cioè i beni della Chiesa sono i beni dei poveri, s. Ambrogio in De vita contemplativa)
Il Libro V intitolato “I beni temporali della Chiesa”, recita che essa ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere amministrare e alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri, ovvero (can. 1254/5):
- ordinare il culto divino
- sostentamento del clero
- opere di apostolato sacro e di carità al servizio dei poveri
I beni temporali ecclesiastici, caratteristiche:
- Beni temporali, oggettivamente distinti da quelli spirituali (es.: sacramenti) la cui destinazione è vincolata alla finalità proprie della Chiesa
- appartenenti alle persone giuridiche pubbliche della Chiesa
Possono essere:
- materiali (res corporales), come res sacrae (che peraltro possono anche essere di proprietà di privati), ovvero cose consacrate destinate al culto divino
- immateriali (res incorporales) come opere d’ingegno, res
Persone giuridiche pubbliche:
- Chiese particolari
- province ecclesiastiche
- conferenze episcopali
- parrocchie
- seminari
- istituti religiosi
- collegio cardinalizio
- capitoli dei canonici
Possono acquistare personalità giuridica:
- regioni ecclesiastiche
- Università cattoliche
- associazioni pubbliche dei fedeli
- pie fondazioni
Persone morali (al di sopra delle persone giuridiche, peraltro inspiegabilmente escluso il collegio episcopale):
- Sede Apostolica
- Chiesa universale
Si costituisce attraverso due modi di acquisto:
- di diritto privato, ovvero tramite il diritto secolare (civile)
- di diritto pubblico, ovvero attraverso il potere di imperio della Chiesa che può imporre alle persone fisiche e giuridiche ad essa soggette di devolvere parte dei loro redditi a enti ecclesiastici. Tale potere impositivo si distingue:
- tributi, prestazioni dovuto al mero titolo di appartenente ad una Chiesa particolare
- tasse, compensi per atti di potestà esecutiva
- oblazioni, offerte in occasione di somministrazione di sacramenti. Si tratta di prestazioni aventi il carattere della doverosità ma comunque volontarie al fine di fugare l’impressione che il sacramento fosse amministrato a pagamento (simonia)
Tali acquisizione avvengono mediante:
- questue, offerte dei fedeli
- collette speciali, per iniziative di carattere parrocchiale
Gli amministratori dei beni ecclesiastici sono
- Vescovo
- parroco
In caso di difetto dei legittimi organi il potere è avocato dall’autorità gerarchicamente sovraordinata (Pontefice, che è il supremo amministratore, Ordinario diocesano)
Compiti:
- curano la conservazione del patrimonio ecclesiastico
- tenuta dei libri contabili
Beni culturali, sono tutti in beni che costituiscono testimonianza materiale di un valore di civiltà comprese immagini e arredi sacri, edifici di culto, ecc.
Il sostentamento del clero, abbandonato il sistema beneficiale (costituito da una massa patrimoniale), si attua mediante tre istituti:
- istituto per il sostentamento del clero, beni e offerte dei fedeli
- fondo per la previdenza sociale del clero, beni forniti dagli stessi appartenenti il clero per la pensione
- fondo comune, per coloro che prestano servizio a favore della Chiesa (anche laici)
La Chiesa rivendica il diritto di esercitare nei confronti dei christifidelis un’azione coercitiva nelle forme del diritto penale (di origine nativa).
Finalità:
- protezione della comunità ecclesiale
- emenda del caduto
- finalità medicinale
Elementi del delitto:
- oggettivo, il fatto ovvero il comportamento dell’agente e l’evento legati da un rapporto causale
- soggettivo, atteggiamento mentale del soggetto, dolo o colpa
- antigiuridicità del fatto
Soggetti attivi del delitto sono i fedeli (solo i battezzati e cattolici sono tenuti alla legge penale) tranne il Papa che gode di una immunità assoluta (Dictatus Papae), che hanno compiuto 16 anni (16/18 è punito con pene minori), al di sotto il minore non è punibile
Consistono nella privazione irrogata ad un delinquente, di un bene spirituale o temporale
Due tipi che hanno lo scopo di restaurare la giustizia, di ricomporre l’ordine pubblico leso, riparare lo scandalo e promuovere pentimento ed emenda del reo:
- pene medicinali o censure, che hanno lo scopo di favorire l’emenda del reo, sono:
- scomunica, è la pena più grave e comporta l’esclusione dalla comunità ecclesiastica
- interdetto, ha gli stessi effetti della scomunica ma limitatamente alla partecipazione al culto
- sospensione, irrogata soltanto ai chierici comporta il divieto di atti relativi alla potestà d’ordine
- pene espiatorie, che hanno lo scopo di punire il delinquente
- proibizione o l’obbligo di dimorare in un certo luogo
- privazione della potestà, dell’incarico
- trasferimento penale ad altro ufficio
- dimissione del chierico
Vi sono poi misure penali diverse dalle pene, ovvero rimedi penali:
- ammonizione, che ha valore di diffida e scopo preventivo
- riprensione, contro chi ha causato scandalo
- penitenze (che non vanno confuse con le penitenze date dal confessore)
Applicazione delle pene, il ricorso ad esse è l’ultima ratio, prima si tentano altre misure di carattere pastorale. La pena può cessare per:
- espiazione
- sopraggiungere di una legge penale che modifichi la sanzione
- morte del reo
- prescrizione dell’azione penale
Fattispecie delittuose:
- delitti contro la religione e l’unità della Chiesa, eresia, apostasia, scisma, spergiuro, bestemmia
- delitti contro le autorità ecclesiastiche o la libertà della Chiesa, violenza fisica contro il Pontefice
- delitti di usurpazione degli uffici, celebrazione simulata dei sacramenti
- delitti di falsità, calunnia
- delitti contro obblighi speciali, violazione del celibato e della castità da parte di ecclesiastici
- delitti contro la vita, omicidio
l’amministrazione della giustizia - 207
Favor iuris, ovvero favore dell’ordinamento a superare i conflitti mediante soluzioni extragiudiziali. Paolo: “…In ogni modo, è già uno smacco per voi il fatto che vi facciate causa. Perché non sopportate piuttosto un’ingiustizia.. e vincere il male con il bene”
Esempio della spirito che anima la giustizia della Chiesa è l’aequitas canonica che si oppone al brocardo latino dura lex, sed lex
Il giudice è chiamato ad un’opera di interpretazione della legge e, tranne il caso della legge penale, può ricorrere all’analogia
Papa, ha il giudizio esclusivo sulla cause riguardanti:
- capi di Stato
- cardinali
- legati pontifici
- Vescovi nelle cause penali
- Tutte le cause che ritiene di dover avocare a sé (c.d. riserva o avocazione pontificia)
Ordinamento giudiziario
- tribunali di prima istanza, istituiti in ogni diocesi, tribunale del Vescovo (che ordinariamente esercita la funzione mediante un Vicario giudiziale o Officiale)
- tribunali di seconda istanza, istituiti presso l’arcidiocesi, tribunale del Vescovo Metropolita (anche le Conferenze episcopali, con il consenso della Santa Sede possono costituire tribunali di secondo grado)
- tribunali della Santa Sede:
- Rota romana, tribunale pontificio di appello dei fedeli
- Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, supremo tribunale della Chiesa
- Penitenzieria Apostolica, foro interno
Il giudice può essere monocratico o collegiale
Uditore, ha funzioni istruttorie, definito anche ponente o giudice relatore
Promotore di giustizia, è il pubblico ministero tenuto ad intervenire in ogni causa che tocchi il bene pubblico o causa penale
Difensore del vincolo, che interviene nella cause di nullità della sacra ordinazione, nonché di nullità o di scioglimento del matrimonio, il quale è chiamato a porre tutti gli argomenti che possono ragionevolmente addotti contro la nullità o lo scioglimento
Notaio, funge da cancelliere
A tali funzioni sono chiamati chierici competenti ma anche fedeli laici
IL sistema processuale canonico è costituito da un modello unico di processo detto giudizio contenzioso ordinario che costituisce la base anche dei vari processi speciali
Fasi processuali:
- fase introduttiva, presentazione del giudice, del Promotore di giustizia del libello introduttivo nel quale è indicato
- fase istruttoria, diretta a raccogliere le prove
- pubblicazione degli atti, per consentire alla parti di prenderne visione
- discussione
- sentenza
La sentenza può essere impugnata mediante:
- appello, forma ordinaria di impugnazione
- querela di nullità, è un rimedio processuale tendente a invalidare la sentenza inficiata da nullità insanabile o anche sanabile
- restitutio in integrum, contro sentenza passata in giudicato, qualora consti palesemente la sua ingiustizia
Processi speciali:
- nullità di matrimonio
- separazione personale dei coniugi
- dispensa dal matrimonio rato non consumato (che peraltro si conclude con un mero provvedimento amministrativo)
- dichiarazione di morte presunta del coniuge
- nullità della sacra ordinazione (riservata alla Santa Sede)
- processi di beatificazione e canonizzazione (disciplinati da una legge speciale di Giovanni Paolo II)
Nei processi penali si conclude con l’azione criminale, ovvero l’atto pubblico diretto ad infliggere o dichiarare la pena
Fonte: http://www.appuntiunira.net/Giurisprudenza/Diritto%20Canonico/Appunti%20-%20Lezioni%20di%20diritto%20canonico.doc
Sito web: http://www.appuntiunira.net/
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