Diritto commerciale titolo di credito

 

 

 

Diritto commerciale titolo di credito

 

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Diritto commerciale titolo di credito

i titoli di credito

Profili generali

La disciplina generale dei titoli di credito è una novità del legislatore del 1942; sotto il vigore del vecchio codice di commercio, infatti, erano disciplinate soltanto alcune figure particolari di titoli di credito. Nonostante questo, il legislatore non ha fornito del titolo di credito una definizione espressa: quindi, sulla base del dato normativo, titolo di credito può definirsi “un documento contentente la promessa unilaterale di effettuare una data prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore”. La funzione pricipale del titolo di credito è quella della “mobilizzazione della ricchezza”: di favorire, cioè, la circolazione dei beni, rendendola più semplice e più sicura, sia nello spazio che nel tempo.
Prima di intraprendere la trattazione particolare dei titoli di credito, merita un accenno la problematica relativa all’inclusione dell’azione di società fra i titoli di credito stessi. Parte della dottrina ritiene infatti che l’azione sia liberamente trasferibile con le forme dei titoli di credito ma non sia un titolo di credito, poiché non attribuirebbe al possessore un diritto letterale, autonomo e astratto:

  • non attribuirebbe un diritto letterale perché i diritti del socio non si determinano in base alla lettera del documento ma in base al rapporto quale effettivamente sussiste con la società;
  • non attribuirebbe un diritto autonomo perché se l’azione è stata dichiarata estinta nei confronti del precedente titolare chi l’acquista non viene ad avere alcun diritto;
  • non attribuirebbe un diritto astratto perché la causa dei diritti attribuiti al socio sta nei conferimenti.

Al contratio, secondo l’orientamento prevalente – anche della giurisprudenza – le azioni sono ricomprese nella categoria dei titoli di credito. Innegabile è, pertanto, l’applicazione degli art. 1994 e 1992, con la conseguenza che l’acquirente delle azioni, se in buona fede e sempreché sia stata rispettata la legge di circolazione, ne diviene proprietario anche se il venditore non lo era; non è, cioè, esperibile l’azione di rivendicazione (art. 1994). Il titolo azionario incorpora la posizione del socio nella società e il suo possesso conferisce la legittimazione ad esercitare i relativi diritti a prescindere dalla prova, da parte del socio così legittimato, di esserne o meno il proprietario .

Caratteri dei titoli di credito

Incorporazione

Il titolo di credito è un documento costitutivo: si dice, infatti, che il diritto è incorporato nel titolo. Il diritto sul titolo porta con se il diritto al titolo. Quindi:

  • per provare l’esistenza del diritto è necessario il documento;
  • per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento;
  • la distruzione del documento può importare, salvo quanto diremo a proposito dell’ammortamento, la perdita del diritto;
  • qualsiasi vincolo sul diritto non ha effetto sul credito incorporato se non colpisce anche il titolo;
  • con il trasferimento del documento di trasferisce anche il diritto.

Letteralità della promessa

Il diritto è determinato dal tenore letterale del titolo: il contenuto e la portata della promessa, infatti, sono quelli, e soltanto quelli, che risultano documentati dal contesto letterale del titolo. Da tale carattere consegue che:

  • il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia da quella risultante dal documento, né il debitore può eseguire una prestazione diversa o più ristretta;
  • il debitore non può disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo.

Possiamo avere due ipotesi di letteralità:

  • diretta: nel caso in cui il titolo di credito è completo in tutti i suoi elementi (es. cambiale);
  • indiretta: nel caso di titolo incompleto (es. azione di società).

Autonomia del titolo incorporato

Colui che risulta, in base alla legge di circolazione del titolo, titolare di esso, esercita un diritto proprio, autonomo ed indipendente dai precedenti rapporti intercorsi tra altri titolari ed il debitore. Il debitore, di regola, non può opporre all’ultimo possessore del titolo le eccezioni personali riguardanti i rapporti con i precedenti possessori.

Cartolarità

Il credito cartolare si contrappone al credito chirografaro, in cui il documento ha solo efficacia probatoria ed il diritto è del tutto indipendente dal titolo stesso.

Creazione e circolazione del titolo di credito

La nascita del titolo di credito si sostanzia in due fasi:

  • la creazione, cioè la materiale redazione del documento, che culmina con la sua sottoscrizione;
  • l’emissione, cioè l’effettiva consegna del titolo, già redatto, al creditore.

Da ciò sorge il problema di stabilire in quale di queste due fasi il titolo di credito venga ad esistenza e si perfezioni il rapporto incorporato nel titolo. La dotrina è divisa tra la teoria dell’emissione e la teoria della creazione.

Teoria dell’emissione

In base a questa teoria la creazione del titolo ha un mero valore interno: è soltanto con la fase successiva della emissione, e cioè con la consegna al creditore, che il documento diventa titolo di credito vincolante. Il contratto con cui si trasferisce il titolo assume, in tal modo, carattere reale. Pertanto, se il titolo, invece che per rilascio, sia uscito dalla disponibilità del sottoscrittore senza la di lui volontà (es. per furto o smarrimento), ovvero per volontà viziata (da errore, violenza, dolo), esso, sebbene creato, non può considerarsi emesso e la sua circolazione deve ritenersi irregolare.

Teoria della creazione

In base a questa teoria, per l’esistenza del titolo di credito è necessaria e sufficiente la semplice creazione e non occorre anche l’emissione in quanto il contratto traslativo avrebbe natura consensuale. A sostegno di questa tesi si richiamano:

  • l’art. 1994 c.c. : “chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alle regole che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione”;
  • l’art. 20, 2° comma della legge cambiaria: “se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, chi l’acquista in buona fede non è tenuto a consegnarla a chi l’ha perduta”;
  • l’art. 1993 c.c., l’art. 65 L. cambiaria e art. 57 L. sugli assegni che non considerano, tra le eccezioni opponibili al debitore, la non volontaria entrata in circolazione del titolo.
Conclusioni e concetto di rapporto fondamentale

Dal complesso di queste disposizioni si deduce che, per il nostro ordinamento, il titolo di credito viene ad esistenza con la semplice creazione. Una volta creato il titolo, esso viene emesso, mediante un atto giuridico di consegna a persona determinata, compiuto “intuitu personae” e sorretto dalla specifica volontà di eseguire un contratto o di adempiere ad un obbligo legale mediante tale rilascio. In altre parole si emette un titolo di credito sempre in considerazione di un negozio o di un rapporto patrimoniale da regolare – che si chiama fondamentale o sottostante – intercorrente fra il creatore emittente del titolo ed il primo prenditore. Il rilascio del titolo costituisce mezzo di rafforzamento della situazione della controparte, oltre che agevole e pronto mezzo di soddisfacimento dell’obbligazione della quale l’emittente è soggetto passivo: in tale nesso di strumentalità fra la creazione del titolo ed il rapporto sottostante si ravvisa la causa del titolo di credito.

Classificazione dei titoli di credito

Classificazione in base al rapporto fondamentale

In base al rapporto fondamentale (o sottostante), si distingue tra:

  • titolo causale: nel quale, insieme alla promessa, è pure indicato il rapporto sottostante, alla cui sorte viene legato l’adempimento del titolo, anche di fronte ai terzi ;
  • titolo astratto: in cui, invece, il rapporto fondamentale non è enunciato ed è, perciò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo, i quali avranno diritto alla presentazione anche se il rapporto fondamentale più non sussiste, ovvero è viziato. Il titolo di credito astratto, dunque, opera indipendentemente dal negozio che ha portato alla sua esistenza, per cui nessuna eccezione derivante da tal negozio sarà opponibile al possessore di buona fede .

Classificazione in base al regime di circolazione

Possiamo distinguere fra:

  • titoli nominativi, intestati ad una determinata persona : il trasferimento avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare;
  • titoli all’ordine, intestati anch’essi ad un nome : il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnato da girata
  • titoli al portatore, non intestati ad alcun nome: per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo.

Da quanto detto si deduce che la legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel titolo deriva:

  • nei titoli nominativi: dal possesso accompagnato dall’intestazione del titolo, contenuta sul documento e sul registro dell’emittente, a proprio favore;
  • nei titoli all’ordine: dal possesso del titolo derivante da una serie continua di girate ;
  • nei titoli al portatore: dal semplice possesso del titolo.

Classificazione in base ai diritti enunciati nel titolo

Possiamo avere:

  • titoli di pagamento, che danno diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario (es. cambiale e assegno);
  • titoli rappresentativi, che attribuiscono un diritto reale (es. fede di deposito, nota di pegno, lettera di vettura);
  • titoli di partecipazione, che attribuiscono al possessore un determinato status giuridico con i relativi diritti da esso derivanti.

Altre classificazioni

In relazione alla natura dell’emittente si distinguono titoli di credito pubblici (emessi da un ente pubblico come ad es. i buoni del tesoro) dai titoli di credito privati. In relazione al modo in cui sono creati ed emessi si distinguono i titoli individuali dai titoli di massa (detti anche di seria, creati in un’unica operazione come ad es. le azioni e le obbligazioni sociali) .

Figure non rientranti tra i titoli di credito

Alcune figure giuridiche, pur se indicate comunemente come “titoli”, debbono essere tenute distinte dai titoli di credito perché prive delle relative caratteristiche. Possiamo ricordare:

  • i titoli impropri, che consentono il solo trasferimento di un diritto senza l’osservanza delle normali forme della cessione, ma non attribuiscono al cessionario alcun diritto letterale e autonomo. Trattasi in sostanza di scritture in cui, oltre ad essere enunciate le condizioni del contratto, è inserita la clausola all’ordine, sì da consentire la cessione del contratto stesso con lo strumento della girata;
  • i titoli di legittimazione, che servono solo ad identificare l’avente diritto ad una determinata prestazione (es. biglietti ferroviare o del cinema).

Titoli atipici

Titoli atipici sono quelli non previsti da alcuna disposizione normativa ma emergenti dalla pratica commerciale. Il codice ne esclude la libertà di emissione nel solo caso di titoli al portatore aventi per oggetto l’obbligazione di pagare una somma di denaro; nessun divieto pone per i titoli all’ordine e nominativi.
Tra i titoli atipici più importanti possiamo ricordare i warrants, speciali buoni di sottoscrizione che danno diritto al detentore di acquistare, ad un prezzo prefissato ed entro un lasso di tempo stabilito, un certo numero di azioni (c.d. azioni di compendio). Altri titoli atipici sono:

  • i certificati di partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare;
  • i certificati di deposito d’oro;
  • i certificati rappresentativi di quote di associazione in partecipazione.

Eccezioni opponibili dal debitore cartolare

Chi è debitore in base ad un titolo di credito non può esimersi dal pagarlo invocando eccezioni che derivino da rapporti intercorrenti con i precedenti portatori del titolo stesso. Tali rapporti, in particolare, non influenzano in alcun modo il diritto del portatore. Al portatore del titolo saranno opponibili solo le eccezioni a lui personali e quelle reali o assolute.

Eccezioni personali

L’individuazione delle eccezioni personali non ha precisione assoluta. Possiamo distinguere fra:

  • eccezioni personali in senso stretto, attinenti, cioè, allo stesso rapporto cartolare. Tale è quella di difetto di titolarità, per cui il debitore che sappia che il titolo è stato sottratto o falsificato da chi glielo presenta per il pagamento può eccepire al portatore che egli non ha diritto di esigere il pagamento stesso. Il pagamento al non titolare del diritto è liberatorio solo qualora il debitore adempiente sia senza dolo o colpa grave;
  • eccezioni fondate sui rapporti personali, cioè su rapporti diversi da quello cartolare. Esempio tipico sono le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale sottostante. In un solo caso il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori: cioè quando, acquistando il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore.
Eccezioni reali o assolute

Le eccezioni reali o assolute, in particolare, sono:

  • le eccezioni relative alla forma del titolo, quando la legge richiede una forma particolare (es. per la cambiale);
  • le eccezioni rivolte ad escludere la provenienza del titolo dalla persona del debitore (es. falsità della firma, omonimia);
  • le eccezioni che tendono ad escludere la validità dell’obbligazione cartolare per incapacità di agire del sottoscrittore al momento dell’emissione del titoolo o per difetto di rappresentanza in chi ha sottoscritto il titolo a nome del debitore;
  • le eccezioni che risultano dal contesto letterale del titolo e, nei titoli causali, quelle relative al rapporto tipico causale richiamato dal titolo;
  • le eccezioni relative alla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione (es. il titolo non è ancora scaduto; è intervenuta la prescrizione; l’azione di regresso cambiaria non è stata preceduta dal protesto).

Ammortamento del titolo di credito

Qualora un titolo di credito venga sottratto, smarrito o distrutto, la legge tende a far conseguire, a colui che ha perduto il possesso del titolo, un documento che ne faccia le veci; occorre però tener conto che il titolo originario potrebbe continuare a circolare ingenerando confusione fra i terzi circa la sua validità.
Per conciliare le opposte esigenze è predisposto un particolare procedimento c.d. di ammortamento, rivolto ad eliminare l’efficiacia del titolo smarrito, sottratto o distrutto ed a concedere al possessore un duplicato, stabilendo che il pagamento sia ugualmente eseguito in suo favore.
Il procedimento si compone di due fasi:

  • una prima fase, necessaria, che si conclude con il decreto di ammortamento pronunciato dal Presidente del Tribunale;
  • una seconda fase, meramente eventuale, inizia qualora vi sia opposizione al detentore del titolo ed importa l’accertamento – in contraddittorio tra ricorrente e debitore – circa la spettanza del diritto sul titolo. L’opposizione deve essere proposta, con atto di citazione, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento nella G.U.; in caso contrario il decreto acquista efficacia di cosa giudicata.

L’ammortamento è ammesso per i soli titoli all’ordine e nominativi, non anche per i titoli al portatore. Il legittimo possessore di questi ultimi, qualora li abbia perduti per smarrimento o sottrazione, può denunciare detti eventi all’emittente del titolo, dandone prova, ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo stesso. Nel contempo il titolo continua ad incorporare il diritto per tutto il periodo di prescrizione e questo può venire legittimamente acquistato da un possessore di buona fede.

Profili dei tipi di titoli di credito più rilevanti

La cambiale

La disciplina di quel particolare titolo di credito che va sotto il nome di “cambiale” è contenuta nel D.Lgs. 1669/33 che ha tradotto in norme giuridiche interne la legge uniforme sulle cambiali e sui vaglia cambiari, cioè la prima delle tre Convenzioni approvate a Ginevra nel 1930, ed è stato emanato in forza della delegazione legislativa per la riforma dei codici.

Nozione e caratteristiche

La cambiale può definirsi “un titolo all’ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata”. In base alla definizione si evince che la cambiale:

  • è titolo all’ordine: pertanto requisito naturale di essa è la possibilità di circolare mediante girata;
  • è titolo formale: infatti, la forma per essa prescritta è, nella cambiale, un elemento essenziale per l’esistenza del titolo stesso;
  • è titolo completo: deve contenere in sé tutti i requisiti richiesti sul foglietto cambiario, essi non possono essere desunti, cioè, da altri documenti;
  • è titolo astratto: infatti, nella cambiale, manca qualsiasi menzione del rapporto fondamentale sottostante;
  • è titolo esecutivo: a condizione che siano state osservate le disposizioni di carattere fiscale della legge;
  • ammette il confluire in essa di più obbligazioni aventi il medesimo oggetto: infatti, all’obbligazione originaria si aggiungono quelle di ogni successivo girante e dell’avvallante: obbligazioni tutte autonome e valide indipendentemente dalle altre, ma tutte legate dal vincolo della solidarietà;
  • è assistita da un particolare rigore processuale: infatti, nei giudizi cambiari, se le eccezioni proposte sono di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza di condanna con riserva, rinviando ad un secondo momento la cognizione delle eccezioni.

Figure particolari

La tratta o cambiale in senso stretto

Contiene l’ordine che un soggetto, detto traente, dà ad un altro, detto trattario, di pagare ad un terzo, il prenditore, una somma di denaro.

Il vaglia cambiario o pagherò cambiario

Contiene la promessa, fatta da un soggetto, emittente, di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza a favore di un altro soggetto, prenditore. Tale struttura porta a distinguere fra:

  • rapporto di valuta, fra traente e prenditore: dà causa all’emissione o negoziazione del titolo;
  • rapporto di provvista, fra traente e trattario: in virtù del quale il traente ordina al trattario di pagare la somma portata dal titolo al prenditore o ad un suo giratario.

Requisiti della cambiale

La dichiarazione cambiaria deve essere redatta in forma scritta e deve avere carattere autonomo: non può ritenersi valida, pertanto, una scrittura cambiaria inserita nel contesto di un altro documento.
Per la redazione delle cambiali si fa uso di appositi moduli messi in vendita dall’Amministrazione finanziaria dello Stato per un importo corrispondente alla tassa graduale di bollo. La cambiale non bollata sin dall’origine non ha efficacia di titolo esecutivo (né tale efficacia può ottenerla a seguito di successiva regolarizzazione), ma è valida soltanto come “promessa di pagamento”.
Requisiti essenziali della cambiale, in difetto dei quali si può parlare solo di attestazione di credito, sono:

  • la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
  • l’ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagare una determinata somma;
  • il nome del trattario, nel caso di cambiale-tratta;
  • il nome del primo prenditore;
  • la data di emissione;
  • la sottoscrizione dell’emittente o del traente.

Elementi accidentali sono:

  • il luogo di pagamento;
  • la data di scadenza, in difetto della quale si considera a vista, che può essere:
    • a giorno fisso;
    • a vista, se pagabile al momento della presentazione del titolo;
    • a certo tempo vista, se scade dopo un certo tempo in seguito alla presentazione;
    • a certo tempo data, se scade dopo un certo tempo in seguito all’emissione del titolo.

Cambiale incompleta e in bianco

I requisiti cambiari di cui al precedente paragrafo devono sussistere nel momento in cui la cambiale è presentata per il pagamento: nel momento dell’emissione è sufficiente che vi sia la firma dell’emittente e la denominazione cambiaria.
La cambiale che circola sprovvista di uno dei requisiti essenziali viene definita:

  • incompleta: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo successivo riempimento;
  • in bianco: quando sussiste un contratto di riempimento successivo. Se gli accordi non vengono rispettati, l’eventuale eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al terzo portatore, salvo che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave. La facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di tre anni dall’emissione del titolo.

Categorie di obbligati e autonomia delle obbligazioni cambiarie

Gli obbligati al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie:

  • obbligati principali: che sono l’emittente nel pagherò e l’accettante nella tratta;
  • obbligati in via di regresso: che sono il traente e i giranti.

L’avallante assume la posizione di obbligato principale se dà avallo per un obbligato principale; altrimenti, quella di obbligato in via di regresso.
Alla data di scadenza della cambiale, se l’obbligato principale rifiuta il pagamento, l’attuale portatore legittimo del titolo può rivolgersi ad uno qualunque tra gli altri obbligati; l’obbligato di regresso, poi, può pretendere il rimborso di quanto ha pagato dai giranti che lo precedono, dal traente e dai loro avallanti.
Le varie obbligazioni cambiarie sono autonome: l’incapacità di uno degli obbligati, la falsità di una firma, l’invalidità in genere di una di tali obbligazioni, non hanno alcuna influenza sulle obbligazioni degli altri firmatari, che restano valide.
Se, invece, è l’obbligazione del traente o dell’emittente ad essere nulla per vizio di forma o di contenuto, tale nullità travolge anche le dichiarazioni cambiarie degli altri obbligati (di per sé regolari) .

Capacità

Tutte le persone giuridicamente capaci possono assumere obbligazioni cambiarie ad eccezione dell’interdetto e del minore sotto tutela o soggetto a potestà parentale. Il genitore ed il tutore possono obbligarsi cambiariamente in nome del minore o dell’interdetto solo a condizione che il primo vi sia autorizzato dal giudice tutelare e l’altro dal Tribunale, su parere del giudice tutelare.
Il minore emancipato e l’inabilitato, qualora non siano autorizzati all’esercizio del commercio, possono obbligarsi cambiariamente soltanto se la loro firma sia accompagnata da quella del curatore con la clausola “per assistenza”.

Rappresentanza cambiaria

Le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche per mezzo di rappresentante: in tali ipotesi dalla dichiarazione o dalla sottoscrizione deve apparire che il dichiarante si obbliga in nome del rappresentato, affinché gli effetti dell’atto compiuto si riflettano direttamente sul rappresentato stesso. La procura generale, qualora il rappresentato non sia imprenditore commerciale, non si considera comprensiva della procura cambiaria. Colui che appone la propria firma su una cambiale quale rappresentante ma senza il potere per farlo, si obbliga in proprio.

Accettazione della tratta

Abbiamo visto che nella cambiale-tratta un soggetto, il traente, dà ad un altro soggetto, il trattario, l’ordine di pagare una certa somma ad un terzo. L’accettazione della tratta è l’atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo. Fino a che non interviene l’accettazione, non sorge un’obbligazione cambiaria né vi è un debitore principale cambiario. Il traente, gli eventuali giranti ed i loro avallanti sono soltanto obbligati di regresso; il portatore della cambiale non vanta alcun diritto, né può esperire alcuna azione nei confronti del trattario.
Ad accettazione avvenuta , invece, entra nel rapporto cambiario anche il trattario che assume l’obbligazione di pagare alla scadenza la somma portata dal titolo come obbligato principale.

La girata

La girata può essere definita come un negozio giuridico cartolare, unilaterale ed astratto, contenente un ordine di pagamento . Deve essere incondizionata ed ogni eventuale condizione si ha per non apposta. La girata può essere apposta anche dopo il protesto del titolo: in tal caso, come precisa l’art. 25 della legge cambiaria, si trasferiscono i soli diritti cambiari del cedente esposti a tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al girante. La girata può essere:

  • piena o in bianco: quest’ultima non contiene l’indicazione del giratario ed è costituita dalla sola firma del girante.
  • per procura o per incasso: con questa clausola il giratario assume la figura di un mandatario del girante, mero detentore del titolo; solo come tale egli potrà esercitare, per conto del girante, tutti i diritti inerenti alla cambiale e non potrà girarla ulteriormente a terzi se non per procura;
  • in garanzia: con essa il girante costituisce a favore del giratario, che è anche suo creditore, per garantirgli maggiormente la solvibilità del proprio debito, un pegno sul credito rappresentato dal titolo. Il giratario acquista la cambiale per garantirsi di un credito: egli dunque, assume la posizione di un creditore pignoratizio e non potrà ulteriormente girare la cambiale se non per procura;
  • fiduciaria: quando sul titolo non viene posta alcuna clausola, ma la limitazione del diritto del giratario risulta da un negozio extracambiario;
  • simulata: quando le parti simulano la traslazione della cambiale senza volerne gli effetti.

La legittimazione del portatore della cambiale

La legittimazione del portatore avviene in base a due elementi:

  • il possesso della cambiale;
  • la girata ;

Il possesso di buona fede vale ad attribuire la titolarità del diritto: infatti, chi detiene la cambiale è tenuto a verificarne la continuità delle girate, ma no la loro autenticità (tranne che, acquistando la cambiale, non agì in mala fede o con colpa grave). Il portatore deve presentare la cambiale al debitore per il pagamento nel giorno della scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi. In deroga ai principi generali, il portatore non può rifiutare un pagamento parziale, perché tale pagamento libera, sia pure parzialmente, gli obbligati in via di regresso.

L’avallo

L’avallo è una dichiarazione con la quale taluno garantisce cambiariamente il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l’emittente, un girante). Si tratta di una obbligazione cambiaria autonoma di garanzia, diversa dalla fideiussione. Infatti, la fideiussione ha come caratteristica l’accessorietà: accede ad una obbligazione principale e ne segue le sorti; l’avallo, invece, è indipendente dalla obbligazione cambiaria per cui è dato. Inoltre l’avallante, per il principio dell’autonomia, non può opporre le eccezioni personali opponibili dall’avvallato al creditore cambiario.
Ogni successivo portatore della cambiale ha, verso l’avallante, il diritto al pagamento della somma cambiaria alle stesse condizioni a cui lo ha verso l’avallato ed è legittimato ad esercitare in modo autonomo, nei confronti dell’avallante, il diritto portato dal titolo, quali che siano stati i rapporti intercorsi tra avallante e avallato e tra avallante ed i precedenti possessori del titolo.
Il diritto del portatore attuale, in quanto autonomo, non può essere pregiudicato dalle eccezioni opponibili dall’avallante ai precedenti portatori, né da quelle che allo stesso portatore attuale avrebbe potuto opporre l’avallato, ma solo dalle eccezioni che spettano all’avallante per un suo rapporto personale con il portatore.
L’avallante, inoltre, non può pretendere che il portatore escuta preventivamente l’avallato; si ritiene – invece – che egli possa opporre al portatore eventuali fatti estintivi dell’obbligazione cambiaria (pagamento, compensazione, remissione del debito, novazione, ecc.).
L’avallante che effettui il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale, accresciuti degli interessi e delle spese, nei confronti dell’avallato e di coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo. L’obbligazione di avallo deve essere scritta sulla cambiale.

La cambiali garantite

Il credito cambiario, oltre che dall’avallo, può essere rafforzato anche da garanzie extracambiarie. Tali ipotesi si hanno nella:

  • cambiale ipotecaria, in cui la garanzia del credito cambiario è costituita da un’ipoteca iscritta su immobili o su beni mobili registrati;
  • cambiale agraria, in cui la banca mutuante e prima prenditrice della cambiale ha privilegio sui frutti raccolti dal mutuatario ed emittente della cambiale stessa nell’annata agraria di scadenza del prestito;
  • cambiale-tratta con cessione della provvista, in cui il credito cambiario è garantito dalla cessione “pro solvendo” del credito derivante da forniture di merci che il traente he nei confronti del trattario. La garanzia consiste essenzialmente nell’attribuire al portatore della cambiale il diritto di agire nei confronti del trattario sulla base del rapporto di fornitura di merci; essa, comunque, è destinata a funzionare nell’eventualità che la cambiale non venga accettata. In vero, una volta intervenuta l’accettazione del trattario, ogni funzione della garanzia è esaurita, poiché, per effetto dell’accettazione, sorge l’obbligazione cambiaria diretta del trattario stesso.

Le azioni cambiarie ed il protesto

Il portatore di una cambiale, qualora il pagamento venga rifiutato dal trattario (per la tratta) o dall’emittente (per il pagherò), può pretendere lo stesso da tutti gli obbligati cambiari, ed a tal fine può:

  • iniziare l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo;
  • promuovere un ordinario giudizio di cognizione;
  • avvalersi del procedimento ingiuntivo (poiché esso consente di iscrivere sollecitamente ipoteca giudiziale).

In ciascuno di tali casi, l’azione cambiaria può essere:

  • diretta: contro gli obbligati principali (l’accettante e i suoi avallanti nella “tratta”, l’emittente e i suoi avallanti nel “pagherò”);
  • di regresso: contro gli obbligati di regresso (traente, girante e loro avallanti nella “tratta”; giranti e loro avallanti nel “pagherò”).

L’azione diretta viene esercitata dal portatore nei confronti degli obbligati principali senza formalità particolari o termini di decadenza.  L’azione di regresso, invece, può essere esercitata:

    • qualora il pagamento non abbia avuto luogo alla scadenza esercitata;
    • se l’accettazione della tratta sia stata rifiutata tutta o in parte;
    • in caso di fallimento del trattario;
    • in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

L’esercizio dell’azione di regresso è subordinato ad un particolare onere: il protesto. Questo è un atto pubblico, redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione della cambiale ed il conseguente rifiuto ad accettare o pagare .

Azioni extra-cambiarie

Azione causale

Poiché l’emissione della cambiale non estingue il rapporto fondamentale sottostante, l’azione da questo nascente (detta appunto causale) permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione. L’esercizio dell’azione causale è subordinato al mancato buon fine della cambiale.
Per impedire che, nonostante l’esperimento dell’azione causale, la cambiale continui a circolare ed il debitore possa trovarsi esposto al rischio di un duplice pagamento e per mettere il debitore medesimo in condizioni di esercitare a sua volta l’azione di regresso, la legge cambiaria pone a carico del portatore, che voglia agire con l’azione causale, l’onere di offire la restituzione della cambiale e di depositarla in Cancelleria.

Azione di arricchimento

Per impedire che il portatore resti danneggiato dal gioco delle decadenze e delle prescrizioni cambiarie, la legge offre – come ultimo rimedio – l’azione di ingiustificato arricchimento. L’esercizio di tale azione ha carattere residuale ed è subordinato alla impossibilità di esperire l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati ed al fatto che non spetti, all’interessato, l’azione causale.
Con tale azioni il portatore può agire per il pagamento non della somma indicata nella cambiale, ma eventualmente di quella minore di cui il traente, o l’accettante, o il girante si siano arricchiti ingiustamente a suo danno. Trattasi di un’azione a carattere sussidiario, appunto perché esercitabile quando il danneggiato sia privo di ogni altra azione specifica verso il convenuto.

Prescrizione

Ai sensi dell’art. 94 della legge cambiaria:

  • le azioni cambiarie contro accettante o emittente si prescrivono in 3 anni dalla data della scadenza della cambiale;
  • le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un 1 anno dalla data del protesto;
  • le azioni dei giranti gli uni contro gli altri o contro il traente si prescrivono in 6 mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o è stata proposta azione di regresso contro di lui;
  • l’azione causale ha lo stesso termine di prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto fondamentale;
  • l’azione di arricchimento si prescrive in 1 anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria.

Cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie (L. 43/94). Hanno una durata compresa fra i 3 e i 12 mesi e sono dirette alla raccolta di risparmio tra il pubblico da parte delle imprese che necessitano di un finanziamento a breve termine senza dover ricorrere all’indebitamento bancario.
Trattasi di titoli di credito causali, dato che l’obbligatoria inserzione in essi della dizione “cambiale finanziaria” fa si che il rapporto fondamentale sottostante all’emissione della cambiale emerga dalla lettera del titolo stesso. E’ inoltre prescritto che le cambiali finanziarie siano emesse nella forma della cambiale propria.

L’assegno bancario

L'assegno bancario è un titolo di credito, all'ordine o al portatore, contenente l'ordine, rivolto ad un banchiere (trattario), di pagare a vista una somma determinata e comportante, in via sussidiaria, la responsabilità cambiaria dell'emittente (traente) e di tutti i successivi firmatari verso il possessore legittimato. La qualifica di banchiere, per colui il quale l'ordine di pagamento è diretto, è considerata generalmente requisito di validità del titolo. Il diritto del traente di ordinare il pagamento al legittimo presentatore presuppone:

  • che il traente abbia somme disponibili presso il trattario (rapporto di provvista);
  • che il traente possa disporre di tali somme a mezzo di assegno, in conformità di una convenzione espressa o tacita. 

La banca trattaria, tuttavia, rimane del tutto estranea al rapporto di valuta e non si obbliga in alcun modo nei confronti del prenditore, né dei successivi legittimati, ad eseguire il pagamento. 
La disciplina giuridica dell'assegno bancario è dettata dal R.D. 21/12/1933, numero 1736, comunemente indicato come “legge sugli assegni”, emanato in forza della delega legislativa per la riforma dei codici, sulla base della prima di tre Convenzioni relative alla normativa dello check, approvata nella conferenza di Ginevra il 19/3/1931. Per quanto riguarda la natura giuridica dell'assegno, è stata ravvisata l'esistenza di due distinti negozi tra loro collegati: la delegazione di pagamento e l'assunzione dell'obbligo di garantire lo stesso
L'articolo 35 della legge numero 1736/33 riconosce al traente la possibilità di revocare l'ordine di pagamento, ma pone dei limiti a tale potere, allo scopo di tutelare la funzione economica dell'assegno bancario, nonché l'interesse del portatore a conseguire quanto dovutogli. La banca trattaria, pertanto:

  • ha l'obbligo di uniformarsi alla revoca soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione del titolo;
  • fino alla scadenza di tale termine, invece, è lasciata arbitra di decidere se pagare o meno, restando esonerata da ogni responsabilità nei confronti sia del traente, sia del possessore dell'assegno. 

A regime della revoca si connettono le figure dell'assegno vistato e dell'assegno limitato. L'assegno vistato (o annotato, o certificato) è caratterizzato da una certificazione del banchiere trattario in ordine all'esistenza della provvista, con assunzione dell'obbligo, nei confronti del legittimo possessore del titolo, di non consentirne il ritiro, da parte del traente, prima della scadenza del termine di presentazione. L'assegno limitato reca impresse, sul relativo modulo, la dicitura a copertura garantita, nonché la cifra massima per cui può essere emesso. 

Requisiti formali e sostanziali dell'assegno

L'assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti di forma, che sono essenziali per la sua validità:

  • la denominazione di “assegno bancario”;
  • l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  • l’indicazione del trattario;
  • l’indicazione del luogo di pagamento;
  • la data e il luogo di emissione;
  • la sottoscrizione autografa del traente. 

Per quanto attiene ai requisiti sostanziali delle dichiarazioni contenute nell'assegno si rinvia a quanto enunciato con riferimento alla cambiale. Pare opportuno ricordare soltanto che:

  • l'emissione di assegno bancario deve considerarsi atto eccedente l'ordinaria amministrazione per il minore e l'interdetto;
  • mentre, per la cambiale, la procura generale comprende anche la facoltà di obbligarsi cambiariamente solo se rilasciata da un imprenditore commerciale (salvo esclusione espressa), per l'emissione e la girata di assegni non è richiesto, invece, che il potere di rappresentanza sia specificamente conferito: l'articolo 15 della legge assegni dispone, infatti, che la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende quella di obbligarsi per assegno
La circolazione dell'assegno

L'assegno bancario può essere emesso all'ordine o al portatore e, per la circolazione di tali titoli, trovano applicazione i principi già enunciati nei capitoli riguardanti titoli di credito in generale e la cambiale:

  • assegno all'ordine: il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo;
  • assegno al portatore: il trasferimento si attua mediante la semplice consegna del titolo.

L'assegno, comunque può anche circolare secondo le forme del diritto comune quali la cessione ordinaria o la successione mortis causa.

Il pagamento

L'esercizio dei diritti cambiari incorporati nel titolo è subordinato all'inderogabile onere, per il portatore, di presentare l'assegno al trattario per richiederne il pagamento. La legge stabilisce tassativamente dei termini massimi per la presentazione decorrenti dalla data di emissione:

  • 8 giorni, se coincidano il comune di emissione e quello di pagamento;
  • 15 giorni, se si tratta di comuni diversi. 

Alla scadenza di tali termini non consegue l'automatico e necessario rifiuto di pagamento da parte del trattario, ma soltanto la possibilità che l'ordine di pagamento venga revocato dal traente. Se l'assegno non è interamente coperto, il trattario potrà pagarlo sino a concorrenza della provvista ed il presentatore non potrà rifiutare il pagamento parziale. Nelle ipotesi di pagamento rifiutato dal trattario, il portatore è tenuto a dare avviso al proprio girante, al traente ed ai loro eventuali avallanti, nel termine di quattro giorni successivi a quello in cui è stato elevato il protesto. Ogni girante è, a sua volta, tenuto a comunicare l'avviso al precedente girante nel termine di due giorni da quello in cui lo ha ricevuto.

Le azioni

Nell'ipotesi di rifiuto opposto dal trattario, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell'assegno (traente, giranti, avallanti) congiuntamente o individualmente, senza essere tenuto ad osservare l'ordine nel quale essi si obbligarono. Lo stesso diritto spetta all'obbligato che abbia eseguito il pagamento dell'assegno, nei confronti dei firmatari che lo precedono. Gli anzidetti diritti possono esercitarsi attraverso:

  • il procedimento esecutivo;
  • il procedimento ordinario di cognizione;
  • il procedimento di ingiunzione.
Figure particolare di assegni

Per diminuire il pericolo che l'assegno bancario, soggetto a furti e smarrimenti, sia pagato ad un portatore di mala fede o da lui negoziato, la legge predispone particolari cautele limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile al ladro o al  ritrovatore l'utilizzazione della somma cambiaria.

Clausola non all'ordine

L'assegno bancario emesso con tale clausola può essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria. Se la clausola è apposta da un girante, essa non impedisce ulteriori girate del titolo, ma esclude la responsabilità cambiaria di regresso del girante che ha apposto la clausola verso coloro i quali l'assegno sia successivamente girato. 

Clausola non trasferibile

Tale clausola blocca la circolazione del titolo sia nelle forme cambiarie sia in quelle del diritto comune. L’assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore che non può girare il titolo, se non per l'incasso, ad un banchiere. La clausola di non trasferibilità è obbligatoria per gli assegni bancari di importo superiore a venti milioni. 

Assegno sbarrato

La clausola di sbarramento limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché l'ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere, oppure un cliente del banchiere trattario: quest'ultimo, cioè, può pagare l'assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere. 

Assegno da accreditare

Tale assegno non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l'importo può solo versarlo alla banca trattaria, se ne è cliente, affinché venga accreditato sul proprio conto. 

Assegno turistico

Il pagamento di tale assegno è subordinato all'esistenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore, il quale deve ripetere la firma all'atto della presentazione. Tale procedura mette al sicuro il prenditore da eventuali smarrimenti, in quanto l’illegittimo possessore, per incassare l'assegno, dovrebbe riuscire da porre sul titolo una firma identica a quella già posta dal prenditore.

L’assegno circolare

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario a ciò preposto dall'autorità competente, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti recapiti comunque indicati dall'emittente. L'assegno circolare è simile per struttura al pagherò cambiario a vista ma si differenzia nettamente da questo sotto il profilo della funzione che è quella di consentire l'effettuazione di pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta, alla quale l'assegno circolare si equipara poiché incorpora un credito di sicura esigibilità. L'utilità, per la banca emittente, deriva dall'incasso della provvista al momento dell'emissione dell'assegno ed al pagamento differito al momento della presentazione ed estinzione del titolo, con conseguente lucro dei relativi interessi. Non è possibile l'emissione di assegno circolare al portatore, onde impedire una sostanziale parificazione del titolo al biglietto di banca. La promessa di pagamento integra una obbligazione cambiaria, diretta e principale, della banca emittente e tale caratteristica distingue l’assegno circolare dall'assegno bancario. 

Presupposti dell’emissione

L’istituto emittente è tenuto a costituire, a garanzia del pagamento degli assegni circolari, presso la Banca d'Italia, una riserva speciale in misura percentuale all'ammontare degli assegni in circolazione.
L'emissione di assegno circolare dev'essere correlata all'esistenza di somme disponibili è presso l'istituto emittente (provvista).

Disciplina

All'assegno circolare si applicano, in genere, le norme sul vaglia cambiario relative alle girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alle azioni extra cambiarie, alla prescrizione, in quanto non siano incompatibili. Norme peculiari sono, invece, le seguenti:

  • la girata a favore dell'emittente (cosiddetta girata quietanza) estingue l'assegno;
  • l'azione contro l'emittente si prescrive entro tre anni dall'emissione;
  • il possessore dell'assegno circolare decade dall'azione di regresso se non presenti per il pagamento il titolo, all'emittente, entro 30 giorni dall'emissione.

I titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci sono titoli di credito causali, ma caratterizzati dai requisiti della letteralità e della autonomia, emessi da un terzo detentore della merce, in essi esattamente individuata per genere, stato, qualità, ubicazione, e della quale l'emittente si obbliga ad effettuare la riconsegna o restituzione esclusivamente al legittimo possessore del titolo. La funzione tipica del documento è quella di procurare il possesso e non quella di trasferire il diritto di proprietà o altri diritti reali sulla merce.

Trasporti terrestri

Il mittente, se il vettore lo richiede, deve rilasciare un documento denominato lettera di vettura. Il vettore, se l’emittente lo richiede, deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura ovvero, se non è stata data lettera di vettura, una ricevuta di carico. Tali documenti solo se vengono emessi con la clausola all'ordine costituiscono titoli di credito, ed in questo caso soltanto chi è legittimato dal titolo può esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto. Il trasferimento di tali diritti, dunque, avviene mediante girata. 

Trasporti marittimi
Polizza ricevuto per l'imbarco

Nella pratica marittima, il vettore o il raccomandatario, una volta assunto il trasporto, sono tenuti a rilasciare al caricatore un ordinativo di imbarco delle merci da trasportare, oppure una polizza ricevuto per l'imbarco, che fa prova dell'avvenuta consegna della merce al vettore ma non ancora dell'avvenuto imbarco di questa sulla nave. Dopo l'imbarco il comandante è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate a meno che non rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico. 

Polizza di carico marittima per merci a bordo

Il vettore, inoltre, qualora non vi abbia provveduto il comandante è tenuto a rilasciare la polizza di carico, la quale fa prova dell'avvenuta caricazione delle merci sulla nave. Il vettore, prima di emettere la polizza, deve assicurarsi che le merci indicate siano conformi a quelle effettivamente imbarcate. 

Gli ordini di consegna propri (delivery orders)

I delivery orders sono titoli di credito rappresentativi, con cui il vettore ordina al comandante della nave o all'impresa di sbarco di consegnare al possessore del titolo le singole partite o frazioni di merci in essi specificate; ciò rende più facili i commerci, facilitando la divisione e la distribuzione del carico. 

Gli ordini di consegna impropri

Tali ordini, invece che dal vettore, sono emessi dal possessore della polizza di carico. Essi non sono titoli di credito, ma semplici titoli di legittimazione, poiché si limitano ad indicare una persona alla quale il vettore può validamente consegnare la partita di merce specificata. Questa indicazione è, tuttavia, sempre revocabile e il possessore della polizza non perde mai la disponibilità delle merci. 

Trasporti aerei
La lettera di trasporto aereo 

Anche per il trasporto aereo è previsto un particolare documento probatorio del ricevimento delle merci da trasportare, che costituisce, al tempo stesso, titolo di credito rappresentativo di questo. Il mittente, infatti, può chiedere al vettore l'emissione di una lettera di trasporto aereo o di tante lettere per quanti sono in colli da trasportare.

Titoli emessi dal depositario

Nei contratti di deposito, i titoli eventualmente emessi dal depositario hanno, di regola, funzione probatoria: soltanto la fede di deposito e la nota di pegno emesse dai magazzini generali hanno efficacia rappresentativa e di titolo di credito.
La fede di deposito è titolo all'ordine, emesso dal magazzino generale su richiesta del depositante, in cui sono indicate le merci depositate con tutti gli estremi atti ad individuarle, il luogo del deposito, il nome del depositante, ed è specificato se per la merce siano stati pagati i diritti doganali e se essa sia stata assicurata. 
La nota di pegno è un documento allegato alla fede di deposito che consente di costituire pegno sulle merci depositate e serve ad ottenere, per il possessore, eventuali anticipazioni sulle merci. 
La fede di deposito e nota di pegno possono circolare sia congiuntamente che separatamente: vengono, infatti, separate quando sulle merci depositate si costituisce un diritto di pegno.

Altri titoli di credito

I titoli speciali dell’istituto di emissione

Vaglia cambiario

Il vaglia cambiario è un titolo esclusivamente all'ordine, pagabile a vista ed in qualsiasi filiale dell'istituto di emissione, contenente la promessa incondizionata della somma in essa indicata. Esso si distingue dal pagherò cambiario, poiché non è uno strumento di credito, ma è emesso dietro versamento, nelle casse dell'istituto di emissione, del corrispondente importo in biglietti di banca o in valuta legale. 

Assegno bancario libero

L'assegno bancario libero è un titolo all'ordine, emesso per conto della banca d'Italia e dietro versamento del relativo importo, a mezzo di corrispondenti a ciò autorizzati a seguito di prestazione di idonea cauzione. Esso è diretto a consentire l'emissione di titoli della banca d'Italia in quelle località dove la banca stessa non ha filiali, per mezzo dell'organizzazione bancaria altrui.

Assegno bancario piazzato

L'assegno bancario piazzato è un titolo all'ordine, emesso per conto della banca d'Italia, da corrispondenti a ciò autorizzati, in doppia matrice, e pagabile presso una sola filiale dell'istituto di emissione. A differenza dell'assegno bancario libero, non è richiesto il versamento preventivo del controvalore; una delle due matrici, però, deve essere inviata dal corrispondente alla filiale della banca d'Italia cui esso è aggregato affinché questa, constatata la sufficienza della cauzione versata dal corrispondente stesso, la munisca di visto e la faccia pervenire alla filiale sulla quale l'assegno tratto.

Fede di credito o polizzino

La fede di credito è un titolo di credito all'ordine, contenente la promessa del banco emittente di pagare una somma determinata, presso una qualunque filiale di esso. 

L'assegno I.C.C.R.I. 

È l'assegno dell'istituto di credito delle casse di risparmio italiane. Esso contiene una promessa di pagamento dell'istituto medesimo ma è emesso, in nome proprio ed in qualità di traente, dalle singole casse di risparmio, autorizzate in base alla prestazione di adeguata cauzione in titoli pubblici.


La scelta concessa al socio tra azioni nominative, a meno che non siano imposte dall’atto costitutivo, e al portatore è rimasta virtuale fino all’entrata in vigore del codice civile; anche attualmente i titoli della società per azioni e dell’accomandita per azioni sono soltanto nominativi, con l’eccezione delle azioni di risparmio. L’obbligatoria nominativa è stata affermata dal r.d.l. n. 1148 del 1941  dal successivo regolamento; sostanziale l’identità tra questa normativa e quella del codice civile nella parte relativa ai titoli di nominativi. L’intestazione dell’azionista deve risultare sia dal titolo sia dal registro della società emittente, cioè il libro dei soci. Il trasferimento delle azioni che comporta, dunque, la modifica del nominativo del socio sia sul titolo sia su questo registro può essere realizzato in due modi, mediante transfert e mediante girata. Se il socio alienante e l’acquirente si avvalgono della prima soluzione, la relativa operazione è gestita dalla società su richiesta, indifferentemente, dell’alienante o dell’acquirente. Il procedimento è complesso e segnala il solo pregio della contestuale annotazione sul titolo e sul libro dei soci con immediata efficacia anche per la società stessa. Spesso, pertanto, si ricorre alla modalità alternativa, quella del trasferimento mediante girata: il venditore gira il titolo all’acquirente, producendo, così, l’effetto traslativo che non è ancora opponibile alla società; soltanto quando l’acquirente chiede, ed ottiene, l’iscrizione nel libro soci è tale a tutti gli effetti. Anteriormente, l’acquirente, nella qualità di giratario dell’azione, può, a sua volta, sempre mediante girata, trasferire il titolo, ma non può esercitare i diritti sociali. Con l’entrata in vigore della legge 1745 del 1962, indotta da finalità fiscali è venuta meno la limitazione ad avvalersi di tali diritti. Al giratario, infatti, non solo è consentito di girare l’azione, ma anche di intervenire all’assemblea e di riscuotere l’utile; la società che provvede all’iscrizione nel libro soci entro novanta giorni dall’esercizio di uno di questi due diritti soddisfa, inoltre, l’istanza fiscale comunicando alla competente amministrazione i nominativi dei soci intervenuti in assemblea e/o che hanno riscosso il dividendo. Questa soluzione ha alimentato il dubbio che le azioni avessero perso le caratteristiche proprie dei titoli nominativi, convertite in titoli all’ordine. Tale regime normativo è vigente ad eccezione dell’ipotesi in cui i titoli azionari siano immessi nel sistema di gestione accentrata, oggi disciplinato dal decreto Draghi e, per le azioni quotate sui mercati regolamentati, dal Dlgs. 213/1998 che ne prevede l’immissione obbligatoria e in regime di integrale dematerializzazione: entrambi i decreti sono integrati dai regolamenti attuativi della Consob. Il sistema è teso, per un verso, ad eliminare gli inconvenienti del materiale movimento delle azioni e, per l’altro, ad agevolare le negoziazioni, poiché la circolazione è attuata con registrazioni contabili.

Sono, in particolare, titoli causali:

  • l’azione e l’obbligazione di società;
  • l’obbligazione di un ente pubblico;
  • la fede di credito;
  • i titoli rappresentativi di merci.

Sono titoli di credito astratti la cambiale e l’assegno circolare.

Tale intestazione risulta sia dal titolo che dal registro dell’emittente.

L’intestazione, tutavia, risulta unicamente dal titolo e l’emittente non è tenuto a registrarla.

La girata è l’ordine di pagare ad una determinata persona rivolto dal creditore al debitore.

I titoli all’ordine possono circolare anche come titoli al portatore, quando la girata, anziché piena (cioè con l’indicazione del nome del soggetto a cui favore è fatta), è in bianco (consiste, cioè, nella sola firma del girante): in tal caso il titolo si trasferisce con la semplice consegna, senza necessità di ulteriori girate.

I titoli di massa sono tutti causali.

Nell’ipotesi di alterazione del testo della cambiale, chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato.

L’accettazione può essere chiesta presso la residenza del trattario – dal portatore legittimo o anche da un semplice detentore del titolo – fino al giorno della scadenza. La presentazione della cambiale è solitamente facoltativa ma diventa obbligatoria allorché sia espressamente prescritta dal traente o da un girante, così come nelle ipotesi di tratta “a certo tempo vista”, ovvero pagabile presso un terzo o in un luogo diverso dal domicilio del trattario.

La formula tipica è “per me pagate a … “.

Se le girate sono più di una, occorre che la serie sia continua.

Il protesto non è necessario se la cambiale contiene la clausola “senza spese”, “senza protesto”, o altra equivalente.

 

Fonte: http://smoderc.fil.bg.ac.rs/Master%20radovi/Diritto%20commerciale.doc

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