Democrazia definizione
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Democrazia definizione
COSTITUZIONE ITALIANA del 1948
È la prima espressione di costituzione democratica del nostro Paese, attualmente vigente seppur in una versione più volte modificata.
Carta dei principi fondamentali,
dei diritti e doveri dei cittadini (Parte prima)
e sull’ordinamento della Repubblica (Parte seconda).
I Costituenti si preoccuparono di costruire una forma di stato e di governo (V. Ordinamento della Repubblica) capace di tradurre in concreto i “Principi fondamentali” su cui si basa la Costituzione onde garantire a tutti i cittadini il godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri, al fine di realizzare i presupposti di una moderna democrazia.
Caratteri fondamentali della DEMOCRAZIA:
- Sovranità popolare.
- Riconoscimento e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e garanzia giurisdizionale degli stessi. Garanzia della libertà personale e di manifestazione del pensiero.
- Uguaglianza formale e sostanziale fra i cittadini.
- Garanzia del pluralismo sociale, culturale, politico ed economico.
- Partecipazione diffusa e paritaria del popolo alle decisioni secondo gli istituti della democrazia rappresentativa e democrazia diretta.
- Suffragio universale e adozione delle decisioni secondo il principio di maggioranza.
- Trasparenza dei processi decisionali e controllo sull’attività dei poteri pubblici
- Tutela delle minoranze e dei “soggetti deboli”
- Separazione dei poteri.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Sono i principi che esprimono le finalità e le basi ideali dello stato democratico-sociale di diritto su cui si fonda l’ordinamento giuridico-costituzionale italiano.
Costituiscono il NUCLEO INDEROGABILE DELLA COSTITUZIONE
Sono tutti “coessenziali” nella definizione dell’identità dello Stato e dell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana.
Sono formalmente contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione, - “Principi fondamentali” - significativamente anteposti alle parti Prima (Diritti e Doveri dei cittadini) e seconda (Ordinamento della Repubblica) della Carta fondamentale – e sostanzialmente ribaditi da altre norme costituzionali
Essi hanno valore di:
- principi fondanti che devono ispirare la vita della Repubblica
- nucleo inderogabile di valori giuridici
- fonte giuridica e criteri ermeneutici per l’individuazione di norme implicite
- limite alla revisione costituzionale
- i “criteri guida” dei poteri pubblici nell’esercizio delle loro funzioni (ma sono anche la ratio giustificativa e di legittimità del loro esercizio da parte di chi esercita i pubblici poteri in nome del popolo).
“PRINCIPI FONDAMENTALI” - ARTT. 1-12 Cost.
- PRINCIPIO PERSONALISTA
- PRINCIPIO DEMOCRATICO
- PRINCIPIO PLURALISTA
- PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
- PRINCIPIO LAVORISTA
- PRINCIPIO SOLIDARISTA
- PRINCIPIO DI UNITÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLA REPUBBLICA
- PRINCIPIO AUTONOMISTA
- PRINCIPIO DI LAICITÀ DELLO STATO
- PRINCIPIO PACIFISTA
I) PRINCIPIO PERSONALISTA – Art. 2 ed art. 3, 2° comma Cost.-
Fulcro dell’Ordinamento costituzionale e polo di attenzione dei pubblici poteri è la PERSONA UMANA, che deve essere considerata dai pubblici poteri quale fine e mai come mezzo della loro azione.
Esso esprime una “priorità di valore” fra Stato ed individui:
“Non è la persona per lo Stato,
ma è lo Stato per la persona”
FINE ULTIMO DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIALE E DELL’ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI DEVE ESSERE LO SVILUPPO DELLE PERSONE, DI OGNI SINGOLA PERSONA, E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI.
Centralità dell’individuo nell’ordinamento giuridico implica rifiuto di concezioni utilitariste che legittimo il sacrificio anche di un solo individuo per il benessere dei più.
ß
Centralità del riconoscimento e della garanzia concreta dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo (non del solo cittadino) quale obiettivo ultimo cui tende l’ordinamento ed in ragione del quale si giustificano le limitazioni che esso impone ai singoli consociati ed ai gruppi sociali
ART. 2 COST.:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Il riconoscimento accanto ai
“DIRITTI INVIOLABILI”
anche dei
“DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ
POLITICA ECONOMICA E SOCIALE”
individua il rapporto di reciprocità che regola i rapporti fra i cittadini e fra i cittadini e lo Stato.
Il riconoscimento della persona e dei suoi diritti come fulcro dell’ordinamento e criterio guida all’azione dei poteri pubblici si riverbera in alcune importanti garanzie:
- Limite alla revisione costituzionale per diritti inviolabili della persona umana.
- Limiti di intervento dei pubblici poteri con una serie di divieti espressamente previsti in Costituzione:
esempi:
- art 13 – “La libertà personale è inviolabile”
- art. 25 – principio di legalità delle pene e delle misure di sicurezza
- art. 27 – principio di personalità della responsabilità penale; principio di innocenza; Principio di umanizzazione della pena e divieto di trattamenti inumani o degradanti per la persona. Divieto della pena di morte
- art. 32 – 2° comma – limite del rispetto delle persona umana nei “trattamenti sanitari obbligatori”.
II) IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Il principio personalista esprime un valore primario del nostro ordinamento democratico senza il cui riconoscimento non si potrebbe affermare la natura realmente democratica della Repubblica, ma anche un criterio guida cruciale nell’interpretazione degli altri principi, desumibile altresì da una serie di altre norme a tutela dei diritti e delle libertà della persona che occupano una posizione preminente nella Costituzione, ed in particolare dall’art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza fra i cittadini.
ART. 3 COST.:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
1° comma - Esplicita come l’azione generale dello Stato debba tenere nella medesima considerazione ogni singolo cittadino senza discriminazioni fra ceti, categorie, sesso ecc. Lo Stato è cioè di tutti e di ognuno, per tutti e per ognuno senza esclusioni o limitazioni aprioristiche di classe, ceto, categorie sociali ecc.
2° comma - Il richiamo al “pieno sviluppo della persona umana”, obiettivo cui anche lo Stato deve tendere:
- ribadisce questa posizione di preminenza e centralità riconosciuta alla persona umana nel nostro ordinamento
- legittima interventi dello Stato a tutela dei diritti civili, politici e sociali dei cittadini, prevedendo, qualora necessario, anche trattamenti differenziati giustificati da situazioni soggettive diverse ed “azioni positive” a riequilibrio di condizioni di oggettivo svantaggio.
La rimozione delle diseguaglianze è funzionale anche alla piena e paritaria partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica democratica.
III) PRINCIPIO PLURALISTA – Art. 2 Cost. e altri
Art. 2 Cost. riconosce e garantisce la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Valorizzazione della persona anche nelle sue proiezioni sociali: famiglia, associazioni, partiti politici, sindacati, gruppi religiosi ecc. (che ricevono poi riconoscimento e tutela in singole norme della Costituzione) ed estensione alle formazioni sociali della garanzia dei diritti del singolo.
Diritti delle formazioni sociali:
- libertà organizzativa nella determinazione di regole e finalità
- libertà di manifestazione del pensiero, di domicilio, ecc.
Intervento dello Stato nelle formazioni sociali è limitato, in genere, ai casi di:
- violazione di legge
- tutela dei diritti dei singoli componenti (si atteggia nelle realtà in forme diverse a seconda della realtà sociale).
TUTELA GLOBALE
DELLA PERSONA UMANA,
anche e soprattutto negli ambiti in cui si svolgono poi concretamente alcuni fra i più importanti diritti.
Valorizzazione della dimensione sociale dell’individuo, superamento della concezione individualista tipica del liberismo classico e rifiuto di concezioni egoistiche di isolamento o segregazione sociale
ß
- libertà di associazione, di organizzazione, di manifestazione del pensiero
- garanzia delle condizioni per la coesistenza fra i singoli e fra le formazioni sociali
- strumento di crescita e progresso culturale, sociale, politico.
PLURALISMO e PLURALISMO
ISTITUZIONALE IDEOLOGICO
PARTECIPAZIONE, PLURALISMO, DEMOCRAZIA. LA DEMOCRAZIA DEI PARTITI e NEI PARTITI
ART. 49 Cost.-
“Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Problemi di attuazione del principio democratico nei partiti ed in particolare della rappresentatività dei partiti rispetto alle istanze popolari, seppur “di parte”, come è proprio di un organismo “di parte” come il PARTITO POLITICO (pars totum)
dalla DEMOCRAZIA (potere al popolo)
ß
alla PARTITOCRAZIA (potere ai partiti)
IV) PRINCIPIO SOLIDARISTA – Art. 2 Cost.
Tutti i cittadini sono tenuti ad adempiere ai “doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale”.
Principio di necessaria partecipazione alla vita pubblica e responsabilizzazione dei consociati. Esempi:
- Dovere di svolgere un’attività lavorativa (art. 4)
- Dovere di difendere la patria (art. 52)
- Obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo un criterio di proporzionalità (art. 53) e quindi alla garanzia del funzionamento dello Stato e dell’erogazione dei servizi e dell’assistenza pubblica.
Consente l’esistenza ed il funzionamento del modello dello STATO SOCIALE
- Garanzia dei diritti sociali (salute, istruzione, lavoro, ecc.)
- Ripartizione delle risorse fra: famiglie, mercato/soggetti economici, enti dello Stato
- Promozione dell’intervento statale in aiuto delle fasce sociali più deboli.
V) PRINCIPIO LAVORISTA – Art. 1 e 4 Cost.
Art 1 Cost.: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.
La vita ed il progresso sociale, politico della Repubblica si incentrano sul lavoro come elemento dinamico dello sviluppo civile, sociale e politico
- dello stato
- dei singoli
non solo come elemento di rilevanza economica e fattore di sviluppo economico
Per tali motivi:
- Si chiede a tutti consociati di contribuire al progresso della nazione secondo le proprie capacità
LAVORO è quindi inteso come un DIRITTO - DOVERE
DIRITTO AL LAVORO:
- REALIZZAZIONE DELLA PERSONALITA’ secondo attitudini individuali
- CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO MATERIALE E SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ
comporta che il diritto al lavoro non dovrebbe essere il diritto ad un qualsiasi lavoro, ma il diritto ad un lavoro adatto alle proprie condizioni (anche fisiche) e capacità.
Anche se l’accezione preminente del principio lavorista resta legata al DIRITTO AL LAVORO quale fonte di sostentamento e non necessariamente di realizzazione personale.
VALORE PROGRAMMATICO - MA NON PER QUESTO MENO VINCOLANTE - DELL’ART. 4 COST.
ß
Impegno della Repubblica a “promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto”:
- POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE (intervento dello Stato in economia e nella regolamentazione normativa del lavoro)
- AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI LAVORO (es.: tutela dei lavoratori disabili, delle lavoratrici madri)
Uno dei diritti cruciali per la realizzazione dello STATO SOCIALE, l’EMANCIPAZIONE DEI CETI E CATEGORIE PIÙ DEBOLI e la gestione dei CONFLITTI SOCIALI.
LAVORO = LIBERTÀ
La mancata garanzia del diritto al lavoro ha fatto spesso della promessa di una occupazione la moneta di scambio per la coercizione al voto di persone in situazione di indigenza e/o debolezza sociale
ß
L’effettività del principio lavorista è quindi funzionale al corretto funzionamento della democrazia e dei suoi meccanismi decisionali
INDIPENDENZA Þ LIBERTÀ DI SCELTA
ECONOMICA
ß
POSSIBILITÀ DI AUTONOMA AUTODETERMINAZIONE
NELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI
VI) PRINCIPIO DEMOCRATICO – Art. 1 Cost. e altri
Considerato da autorevole dottrina il principio più pervasivo del nostro ordinamento perché “racchiude in sé il germe degli altri” (C. Mortati), si esprime prioritariamente nell’ Art. 1 Cost.:
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
La legittimità dell’ordinamento giuridico e la validità delle sue regole nasce e si giustifica in relazione alla sovranità popolare, e quindi, alla sua volontà, da cui promanano i pubblici poteri.
Questo è il senso dell’ art. 1, 2° co. Cost.: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
I poteri dello Stato devono trovare una legittimazione diretta o indiretta nell’investitura popolare, perché sia garantita la democraticità del sistema ordinamentale.
Accezione sostanziale:
principio democratico coincide con l’affermarsi della sovranità popolare, ovvero con il rispetto della volontà del popolo e dei suoi rappresentanti, secondo le forme della democrazia diretta e democrazia rappresentativa (art. 1 – 2° Co. Cost.)
Accezione formale:
principio democratico consiste nel rispetto delle regole formali-procedimentali della democrazia, ovvero nella conservazione e preservazione di una “forma di stato e di una “forma di governo” che rispecchiano, traducendoli in pratica, i caratteri fondamentali della democrazia (art. 1 – 1° comma). Es.: garanzia della separazione dei poteri.
La volontà popolare, infatti, non può trasformarsi in arbitrio, né in dittatura della maggioranza, ma deve esprimersi “nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1- 2° comma Cost.), ovvero, nel rispetto dei principi e delle garanzie, sostanziali e procedurali, che assicurano la sopravvivenza e la continuità del modello democratico.
Anche poteri pubblici devono operare ed organizzarsi nel rispetto delle regole democratiche, quindi, anche secondo regole di trasparenza, pubblicità ed accessibilità delle attività, atti, e procedure pubbliche nei confronti di tutti i cittadini.
PRINCIPIO DEMOCRATICO COME
PRINCIPIO COMPOSITO E COMPLESSO
che mira, tramite la garanzia della DEMOCRAZIA FORMALE, intesa quale rispetto delle istituzioni democratiche e delle regole formali della democrazia
alla realizzazione della
DEMOCRAZIA SOSTANZIALE, ovvero di quella forma di organizzazione sociale e politica che ambisce a concretizzare il governo del popolo ed assicurare a tutti i cittadini in condizione di parità la effettiva tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare:
- la tutela dei diritti e libertà fondamentali, in particolare della libertà personale e di manifestazione del pensiero
- l’uguaglianza e la non discriminazione e/o esclusione dal godimento ti tali diritti e libertà
- il pluralismo sociale e politico
- la partecipazione diffusa e paritaria alla vita politica e sociale secondo il principio del suffragio universale e il criterio maggioritario
- trasparenza nei processi decisionali
- la tutela delle minoranze.
Ciò si traduce nel vincolo di tutela
dei DIRITTI CIVILI, SOCIALI E POLITICI.
L’importanza di garantire :
- l’effettiva fruizione di tutti i diritti e le libertà fondamentali
- l’effettiva conoscenza dei propri diritti
per poter realizzare un modello statale realmente democratico.
L’esercizio pieno e consapevole dei propri diritti politici (e quindi l’esercizio della vita democratica) passa necessariamente dalla piena garanzia dei diritti civili e sociali:
Non ci può essere esercizio libero e consapevole dei diritti politici:
- Diritto di elettorato attivo – diritto a votare
- Diritto di elettorato passivo – diritto a candidarsi per poter essere votati
- Diritti di libera espressione della volontà popolare tramite le forme della democrazia diretta: referendum, petizioni, iniziativa popolare di legge.
senza la previa ed effettiva fruizione dei diritti civili e dei diritti sociali, ed in particolare:
- del diritto all’istruzione ed alla formazione
- del diritto alla completa e corretta informazione
- della garanzia del pluralismo culturale, politico e giuridico
Non può realizzarsi in assenza di una loro effettività un modello compiuto, reale e maturo di democrazia.
Solo tramite la garanzia propedeutica di tali diritti la
LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
su cui si fonda la vita democratica e l’esercizio dei diritti politici può tradursi in
LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE
DEL PROPRIO PENSIERO
realmente libero e consapevole
ß
Legame fra il PRINCIPIO DEMOCRATICO e gli altri principi - in particolare con il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, PRINCIPIO PLURALISTA, PRINCIPIO LAVORISTA
- Rapporti di interrelazione ed interdipendenza fra tutti i diritti e le libertà fondamentali
ß
COESSENZAILITA’
DI TUTTI I PRINCIPI FONDAMENTALI
E DI TUTTI I DIRITTI E LIBERTA’ FONDAMENTALI
CRISI DELLA DEMOCRAZIA
L’ATTUAZIONE COORDINATA E COMBINATA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI
mira a garantire i presupposti giuridico-sociali per la realizzazione di una
DEMOCRAZIA EGALITARIA, APERTA, PARTECIPATIVA PLURALISTA,
dove le diverse anime sociali interagiscono in piena autonomia (libertà di pensiero e di espressione) ed in condizioni di parità
Ma molti di questi principi restano nei fatti “principi fondamentali, ma non ancora realizzati” il cui connotato rimane quasi esclusivamente programmatico ma non garantito nei fatti
I PRESUPPOSTI DELLA DEMOCRAZIA:
- formazione civile e sociale (consapevolezza del proprio status giuridico di cittadino e conoscenza dei diritti fondamentali, diritti civili, sociali e politici)
- libera formazione del pensiero (formazione politico-culturale specifica e pluralista)
- libera espressione del pensiero (accesso ai mass-media, pluralismo dei mass-media, libertà di espressione senza rischi di ritorsione/ricatto sul lavoro o altri settori della vita)
- libera manifestazione del voto (voto libero ed incondizionato senza forme di coartazione e controlli diretti o indiretti)
- GARENZIA DEI DIRITTI SOCIALI: ISTRUZIONE, LAVORO E SALUTE. Û CONDIZIONI DI BISOGNO costringono spesso i singoli a barattare il voto con la garanzia degli stessi diritti aliunde offerta, di fatto limitando o negando il libero esercizio dei DIRITTI POLITICI. CRUCIALITÀ DEL LAVORO
- libera partecipazione alla vita politica (possibilità di accesso alla vita dei partiti e delle altre realtà che partecipano alla vita politica)
restano ancora per molti, e quindi per il sistema, una conquista ancora tutta da raggiungere.
DEMOCRAZIA FORMALMENTE DICHIARATA,
MA SOSTANZIALMENTE INCOMPIUTA
PROBLEMI E CRITICITA’ NELLA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO PIENAMENTE DEMOCRATICO
- Scarsa partecipazione popolare alla vita politica. Limiti del sistema informativo e scarsa fiducia dei cittadini nelle regole del sistema democratico vigente.
- Sovraccarico di domanda sulle istituzioni politiche – sviluppo della democrazia tende a far aumentare la domanda di diritti e servizi da garantire col rischio di collasso del sistema.
- Governabilità – problemi della stabilità ed efficienza nell’azione di governo.
ß
Importanza delle interazioni fra sistemi politici,
sistemi partitici e sistemi elettorali
- Condizionamenti politici ed economici all’attuazione della democrazia:
- interni – continenza dei bilanci e scelte politiche di priorità nella garanzia di determinati diritti o servizi
- esterni – vincoli nascenti dalla partecipazione ad organismi politici sovranazionali o dal contesto internazionale (es. stato di guerra, adesione a trattati ecc.)
- Affermarsi di NUOVI POTERI nella vita politica nazionale ed internazionale che agiscono quali NUOVI SOGGETTI DELLA VITA PUBBLICA IN POSIZIONE DI PREMINENZA RISPETTO AI CITTADINI E SPESSO ANCHE ALLO STATO:
- soggetti economici (banche, aziende di grandi dimensioni, multinazionali, ecc.)
- soggetti mediatici (gruppi editoriali, televisioni, ecc.)
- soggetti sociali (lobbies, gruppi di pressione, ecc.)
- Sviluppo di un “PLURALISMO ASIMMETRICO” fra i soggetti che partecipano all’azione politica, che godono di poteri e capacità di intervento politico fortemente diversificati e condizionati dalle diversissime capacità economiche e condizioni di accesso alla formazione ed all’informazione.
ß
LIMITI E CONDIZIONAMENTI
- alla partecipazione di tutti i cittadini all’azione politica
- alla effettiva conoscenza delle dinamiche politiche contemporanee ed interazioni fra poteri
- alla possibilità di intervenire consapevolmente e criticamente nei processi decisionali pubblici
CRISI DEI PARTITI COME ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA POPOLAZIONE E DELL’INTERESSE PUBBLICO
Trasformazione dei partiti:
- da soggetti di rappresentanza della popolazione per connotazione ideologica e programmi politici differenziati
ß
- a soggetti di espressione spesso più di interessi economico-lobbistici che non delle istanze di garenzia di diritti civili politici e sociali della cittadinanza.
SPOSTAMENTO DEI PARTITI DA UNA CONNOTAZIONE IDEOLOGICA AD UNA CONNOTAZIONE LOBBISTICA E PARTICOLAREGGIATA.
Le c.d. LOBBIES, però, sono espressione, sia a destra che a sinistra, di POTERI FORTI, quasi mai dei c.d. POTERI DEBOLI, ovvero delle istanza delle componenti sociali più deboli ed emarginate, che infatti trovano espressione sempre di più in
GRUPPI SPONTANEI O ORGANIZZATI
PARA-POLITICI E NELLE ASSOCIAZIONI
che nascono per rispondere ad un disagio diffuso di ampie fasce della popolazione e si propongono di agire nella vita politica tramite la manifestazione del dissenso, ma non hanno una organizzazione né una identità esclusivamente politica.
ß
- SCOLLAMENTO FRA VOLONTÀ POPOLARE A VOLONTÀ POLITICA
- SVUOTAMENTO DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA
che rischiano di tradursi, se esasperati, in una
USURPAZIONE DI SOVRANITÀ
DA PARTE DEI PARTITI
Anche i CITTADINI, però, perso il loro SENSO DI IDENTITÀ COME SOGGETTI AGENTI NELLA DEMOCRAZIA per identificarsi sempre di più in categorie sociali: studenti, imprenditori, disoccupati, casalinghe, operai ecc., secondo un criterio identificativo centrato sull’identità lavorativa (o “non lavorativa”) piuttosto che sull’identità civile e sociale.
Ma prima di essere studenti, imprenditori, disoccupati, casalinghe, operai ecc. essi sono
- CITTADINI DI UNO STATO DEMOCRATICO
- SOGGETTI POLITICI DELLO STATO
- CENTRO DI IMPUTAZIONE DI DIRITTI E DI DOVERI
Prospettiva importante, da non dimenticare, perché pone i cittadini di uno stato democratico in una preminente condizione di forza e dignità giuridica rispetto allo Stato ed agli altri soggetti agenti in una democrazia, valorizzando quel nucleo di prerogative inderogabili che, a qualsiasi categoria lavorativa si appartenga, non può essere ingiustificatamente compresso e sacrificato.
SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLE POSSIBILI “CURE” PER LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA:
- EMERSIONE NELLA VITA SOCIALE E POLITICA DI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DIVERSI: ASSOCIAZIONI, ONG, GRUPPI DI PRESSIONE SOCIALE ecc. che possano assumere una incisività sempre maggiore nella vita politica (che al momento però non hanno, poiché a tuttora resta nelle mani dei partiti la possibilità di agire direttamente nella vita politica facendo eleggere i propri rappresentanti nelle assemblee elettive).
- ESPANSIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA, verso forme di democrazia maggiormente partecipative.
Potrebbe senz’altro essere uno stumento di riappropriazione dell’esercizio della sovranità, ma si scontra con il rischio di strumentalizzazioni di una popolazione ancora in gran parte disinteressata ai temi della politica o, peggio, strumentalizzabile da un sistema informativo non ancora realmente pluralista, da una informazione distorta e parziale sui temi di rilevanza civile, sociale e politica.
Rischi di strumentalizzazione sono ancora più forti in un contesto di disagio sociale, in cui il bisogno in cui versano ampie fasce della popolazione rende i soggetti deboli ancora più deboli nella loro capacità di autodeterminarsi consapevolmente e serenamente.
C) RIVOLUZIONE CULTURALE PER LA RIAPPROPRIAZIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI DELL’ ORDINAMENTO REPUBBLICANO E RIAFFERMAZIONE DEI PRINCIPI SU CUI SI FONDA L’ASSETTO COSTITUZIONALE.
ß
RIFONDAZIONE DELLO
STATO SOCIALE
NON CI PUÒ ESSERE DEMOCRAZIA
SENZA GIUSTIZIA SOCIALE
ovvero senza la
GARANZIA DEI DIRITTI SOCIALI.
GIUSTIZIA SOCIALE = obiettivo preminente rispetto allo sviluppo economico
PRINCIPIO PERSONALISTA Þ è l’economia che deve svilupparsi conformemente alle esigenze sociali e nel rispetto della Persona, non può essere il contrario
Nella storia Costituzionale italiana:
COSTITUZIONE > COSTITUZIONE ECONOMICA SOCIALE
Necessario riaffermare:
CENTRALITÀ DELLE POLITICHE SOCIALI
- RIEQUILIBRIO FRA INTERESSI SOCIALI ED INTERESSI ECONOMICI
ORGANIZZAZIONI SOCIALI SONO SISTEMI INTEGRATI ED INTERCOMUNICANTI
ß
In un contesto sociale le scelte egoistiche in ambito economico, istituzionale, territoriale, si rivelano nel lungo periodo sempre miopi, perché impoveriscono il sistema, e così facendo si riverberano inevitabilmente sugli ambiti i sui gruppi sociali che in un primo momento potevano sembrare favoriti dalle scelte esclusivamente di parte.
Gli obiettivi delle POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO devono essere contemperati con gli obiettivi delle POLITICHE SOCIALI, altrimenti diventano sterili ed ingiustificate, poiché le scelte politiche, nel RISPETTO NELLA RATIO PER CUI ESISTE LO STATO DEMOCRATICO, devono tendere al benessere di tutti, non di pochi.
INDIRIZZO POLITICO DI QUALUNQUE GOVERNO DOVREBBE PER VINCOLO COSTITUZIONALE GARANTIRE
- EQUO RISPETTO DI TUTTI I SOGGETTI SOCIALI
- EQUA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI SOCIALI
- CONDIVISIONE DEI VANTAGGI DEL PROGRESSO CULTURALE E MATERIALE DELLA SOCIETÀ
ovvero
REALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA
E DEL RIEQUILIBRIO SOCIALE
Ma per ottenere questo obiettivo non ci si può affidare unicamente all’attività legislativa ed all’azione dei pubblici poteri:
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA POLITICA E LA PRESSIONE SOCIALE, dei singoli e dei gruppi sociali, resta l’unica forza capace di realizzare, tramite un’azione pacifica, ma ferma e consapevole, la richiesta di effettiva garanzia dei principi e degli obiettivi democratici che Costituzione repubblicana si era prefissata.
Fonte: http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/109/Lezione%20democrazia.doc
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