Definizioni e spiegazioni diritto privato
Definizioni e spiegazioni diritto privato
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Definizioni e spiegazioni diritto privato
Rapporto Giuridico
Rapporto giuridico:è la relazione tra due soggetti regolata dal diritto.
Soggetto attivo: è colui cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere (o diritto soggettivo); ad esempio di pretendere il pagamento.
Soggetto passivo: è colui a carico del quale sta il dovere; ex. di pagare.
Situazioni soggettive attive
Diritto soggettivo: è la signoria del volere, il potere di agire (agere licere) per il soddisfacimento del proprio interesse, tutelato dall’ordinamento giuridico.
Potestà: figure di poteri che al tempo stesso sono doveri (poteri-doveri); mentre l’esercizio del diritto soggettivo è libero, in quanto il titolare può perseguire i fini che ritiene più opportuni, l’esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui.
Facoltà: (o diritti facoltativi) sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Esse non si estinguono se non si estingue il diritto di cui fanno parte.
Titolare: colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo.
Esercizio del diritto soggettivo: è l’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta.
Realizzazione del diritto soggettivo: consiste nell’attuazione, nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possono coincidere. Può essere spontanea e coattiva: quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo.
I diritti soggettivi si dividono in:
*) diritti assoluti: che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (erga omnes)
*) diritti relativi: che gli assicurano un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.
Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (iura in re). E cioè i diritti su una cosa. Essi attribuiscono al titolare una signoria, piena (proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui), su un bene.
E’ stato efficacemente detto che nei diritti reali si risolve un problema di attribuzione di beni, nei rapporti di obbligazione un problema di cooperazione.
Nel rapporto obbligatorio (o di credito) figura in primo piano il comportamento di un altro soggetto, il quale (soggetto passivo) è tenuto a una determinata condotta verso un altro soggetto (sogg. Attivo). Quest’ultimo ha interesse a conseguire un bene da altri: ha quindi bisogno della collaborazione altrui.
La categoria dei diritti relativi si riferisce in primo luogo ai diritti di credito (che vengono anche chiamati personali, in contrapposizione ai diritti reali); quella dei diritti assoluti non comprende solo i diritti reali ma anche i c.d. diritti della personalità (diritto al nome, all’immagine, ecc). Il rovescio, sia del diritto di credito sia del diritto reale, è costituito dal dovere.
Diritti potestativi: consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto. Il diritto potestativo si esercita con la dichiarazione del titolare del potere a lui attribuito indirizzata al soggetto passivo (dichiarazione recettizia)
Interesse legittimo: specifico potere riconosciuto al privato, portatore di interessi coinvolti dall’azione pubblica (ex. candidato di un concorso), di controllo della regolarità dell’azione pubblica e di impugnativa degli atti eventualmente viziati.
Situazioni soggettive passive
Dovere generico di astensione: che incombe su tutti come rovescio della figura del diritto assoluto;
Obbligo: cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ossia il potere di esigere il comportamento;
Soggezione: che corrisponde al diritto potestativo.
Onere: diversa dalle figure di situazioni sog. passive innanzi considerate. Essa ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l’esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento (che però essendo previsto nell’interesse dello stesso soggetto, non è considerato obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l’ipotesi che resti inattuato).
Acquisto dei diritti
Il rapporto giuridico si costituisce allorché il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo.
L’acquisto indica il fenomeno del collegarsi di un diritto con una persona che diventa il titolare; può essere di due specie: a titolo originario, quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno; a titolo derivativo, quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra.
Titolo d’acquisto o, come anche si dice, causa adquirendi è l’atto o il fatto giuridico su cui si fonda l’acquisto di un diritto da parte di un soggetto che giustifica l’acquisto.
Com’è chiaro nell’acquisto a titolo derivativo si verifica questo fenomeno: il diritto che appartiene ad una persona passa ad un’altra. Questo fenomeno si chiama successione: esso indica il mutamento del soggetto di un rapporto giuridico (o di un complesso di più rapporti giuridici).
Autore o dante causa: colui che per effetto della successione perde il diritto;
Successore o avente causa: chi lo acquista.
Nella successione può verificarsi non soltanto il mutamento del soggetto attivo del rapporto (successione nel lato attivo), ma anche quello del soggetto passivo (successione nel lato passivo; ex. l’erede succede nell’obbligo di pagare i debiti del defunto).
La successione è di due specie: a titolo universale quando una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra persona e, cioè, sia nella posizione attiva sia in quella passiva; a titolo particolare, quando una persona subentra in un determinato diritto o rapporto (o in più rapporti determinati).
LA PERSONA
Persone” fisiche”: sono al tempo stesso gli autori del fenomeno giuridico ed i destinatari delle regole che il diritto pone. L’uomo, cioè, caratterizzato dalla corporeità donde la qualificazione come “persona fisica”.
Capacità giuridica: è l’idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri - quando si realizzano le rispettive fattispecie acquisitive - e nel nostro ordinamento, per le persone fisiche, è attribuita dal legislatore, per il fatto solo della “nascita”
Capacità di agire: l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentano al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di assumere ed adempiere obblighi.
INCAPACITA’ D’AGIRE: In maniera speculare rispetto alla “capacità d’agire”, essa è l’inidoneità del soggetto a compiere atti giuridici che gli consentano di acquisire ed esercitare diritti o di assumere ed adempiere obblighi.
Può essere di due tipi: LEGALE e NATURALE
LEGALE: in cui rileva non tanto il fatto che il soggetto sia concretamente incapace (quanti minorenni sono più maturi e saggi di uomini adulti!) di intendere e di volere nel momento in cui pone in essere l’atto; bensì solo ed esclusivamente il fatto che lo stesso si trovi in determinate situazioni, che analizziamo:
-minore età e interdizione danno luogo ad INCAPACITA’ ASSOLUTA (non si può compiere atti di straordinaria amministrazione, né quelli di ordinaria amministrazione).
-Minore età: la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno; fino ad allora del minore si occupano i genitori, e, se questi mancano o non possono, il tutore. Gli atti posti in essere da un minorenne sono annullabili (unica eccezione si ha quando il nimorenne abbia, con raggiri idonei a trarre in inganno il terzo, occultato la propria minore età). L’atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minore (genitore esercente la potesta, o, qualora manchi, dal tutore) oppure dallo stesso minorenne quando sia divenuto maggiorenne, entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età. Non può mai, viceversa, essere impugnato dalla controparte maggiorenne (si parla perciò di negozi claudicanti). Onde evitare che il minore resti escluso dal consorzio sociale, egli può compiere gli atti che siano “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
-Interdizione: determina una situazione di incapacità di agire del soggetto, identica a quella in cui si trova il minore, cioè di incapacità assoluta, quindi non può compiere né gli atti di straordinaria amministrazione, né quelli di ordinaria amministrazione. Dell’interdetto si occupa il tutore. L’interdizione può essere giudiziale: l’incapacità è l’effetto di un provvedimento del giudice che accerta lo stato di inidoneità della persona a curare i propri interessi; o legale: l’incapacità è prevista da apposite norme dell’ordinamento come conseguenza automatica a particolari condizioni (detenzione per più di 5 anni, ecc.). Anche per l’interdetto vale la regola che tende a non emarginare il soggetto dal consorzio sociale: pertanto potrà compiere gli atti che siano “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Altra differenza tra interdetto giudiziale e legale è che il secondo mantiene il diritto di compiere atti a carattere personale (ad es. matrimonio, testamento, riconoscimento di figlio naturale), mentre il primo subisce limitazioni sia patrimoniali, che personali. L’interdizione essendo particolarmente pesante per il soggetto ed ha carattere residuale; si applica ai casi più gravi, privilegiandosi di gran lunga l’amministrazione di sostegno.
-L’emancipazione e l’inabilitazione danno luogo all’INCAPACITA’ RELATIVA (si possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma non quelli di straordinaria amministrazione – per questi ultimi occorre in entrambe le figure il curatore il quale non si sostituisce -come genitore per minori e tutore per interdetti – ma integra la volontà dell’incapace previa autorizzazione giudiziale):
-Emancipazione: può, oggi essere conseguita solo dal minore che vanga ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio prima del diciottesimo anno. In tal caso il minore è emancipato di diritto. Il minore emancipato può anche essere ammesso a svolgere un’attività d’impresa; in tal caso acquisirà una piena capacità d’agire, potendo compiere non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ma anche quelli di straordinaria amministrazione).
-Inabilitazione: può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell’infermo di mente lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo all’interdizione o per prodigalità o per uso abituale di alcool o droghe.
-AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: mentre nell’interdizione e nell’inabilitazione gli effetti sono predeterminati dalla legge, nell’a.d.s. gli effetti sono determinati volta a volta in relazione alla specifica situazione ed alle esigenze del soggetto amministrato. In linea generale possiamo dire che il beneficiario conserva integra la capacità d’agire (c.d. principio della generale capacità del soggetto amministrato), salvo gli atti che il giudice tutelare indica e che possono essere compiuti o in nome e per conto dell’amministrato da parte dell’amministratore di sostegno (che in questi casi si sostituisce così come fa il tutore); oppure con la sua assistenza (che in questi casi si aggiunge così come fa il curatore). Nel determinare gli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno o che non possono essere compiuti il giudice deve perseguire l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d’agire dell’interessato (“principio della massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato” – si capisce bene che la ratio è ribaltata rispetto a quella dell’interdizione che lo privava completamente della capacità d’agire -).
Chi può chiederle? A conclusione dell’incapacità legale vale la pena precisare che a poter chiedere l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno sono sempre le stesse persone quindi è facile da ricordare: il soggetto interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed il pubblico ministero.
In che forma sono costituite? L’interdizione e l’inabilitazione con sentenza, l’amministrazione con decreto.
L’INCAPACITA’ NATURALE: la persona che sebbene legalmente capace (cioè non sia soggetta a misure di protezione quali interdizione, inabilitazione, o amministrazione di sostegno), sia tuttavia incapace di “intendere o di volere” nel momento in cui compie l’atto negoziale, e ciò sia per una causa puramente transitoria( stato d’ubriachezza), che per una permanente (infermità di mente per la quale nessuno abbia ancora provveduto ad interdirla). Nelle figure di incapacità legale l’annullabilità consegue alla particolare situazione in cui si trova l’incapace, quindi se il minore compra un bene di valore, l’atto sarà comunque annullabile. Se invece si tratta di una persona che di fatto è inferma di mente (anche se ciò non è stato statuito da una sentenza), l’ordinamento non la lascia priva di tutela, accordando un articolo di fondamentale importanza: l’art. 428 c.c. che distingue tra atti unilaterali (ove occorre dimostrare il pregiudizio subito dall’incapace), contratti (ove occorre dimostrare la malafede dell'altro contraente: una prova potrebbe essere lo squilibrio tra le prestazioni). Possiamo quindi dire che l’art. 428 costituisce una norma di chiusura, giacchè è volta a tutelare qualunque soggetto che, nel momento in cui compie l’atto, sia concretamente incapace di intendere e di volere.
La legittimazione: è l’idoneità giuridica dell’agente ad essere soggetto del rapporto che si svolge nell’atto.
La sede della persona:
*) domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, anche morali e familiari.
*)residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
*)dimora: luogo in cui la persona attualmente si trova.
La cittadinanza: è la situazione di appartenenza di un individuo ad un determinato stato.
Con le nuove disposizioni la cittadinanza italiana si acquista: iure sanguinis; iure soli; iuris comunicatio, per naturalizzazione o concessione.
Nello status familiae, la parentela è il vincolo che unisce la persone che discendono dalla stessa persona o, come dice il codice, dallo stesso stipite. L’affinità è il vincolo che unisce il coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Coniugio è la relazione esistente tra i coniugi.
La persona scomparsa: tale è la persona rispetto alla quale concorrono questi due elementi: a) allontanamento dal luogo del suo ultimo/a domicilio o residenza; b) mancanza di notizie, non si sa “an sit et ubi sit”.
L’assenza:è la situazione che si verifica quando la scomparsa della persona si protrae per più tempo (dopo 2 anni). Coloro che sarebbero stati eredi possono chiedere l’immissione temporanea in possesso con poteri di amministrazione e di godimento (non di disponibilità).
La dichiarazione di morte presunta: viene pronunciata dal tribunale quando la scomparsa si protrae per un periodo maggiore ai 10 anni o si riconnette ad avvenimenti (guerra, infortuni) che fanno apparire probabile la morte. Stessi effetti che la legge ricollega alla morte; che però, vengono meno retroattivamente in forza di sentenza che accerta ritorno o esistenza del presunto morto. Il nuovo matrimonio eventualmente contratto è nullo e dà luogo agli effetti del c.d. matrimonio putativo.
PRESCRIZIONE E DECADENZA
Prescrizione estintiva (art. 2934)- ordinaria 10 anni -: produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge.
E’ un istituto di ordine pubblico (per cui vi è l’inderogabilità –art. 2936- della disciplina della prescrizione).
La prescrizione presuppone, quindi, l’inerzia ingiustificata del titolare del diritto: essa non opera allorché sopraggiunga una causa che giustifichi l’inerzia stessa (sospensione), oppure nel caso in cui l’inerzia stessa venga meno (interruzione).
Sospensione: è determinata o da particolari rapporti tra le parti (art. 2941: tra i coniugi) o dalla condizione del titolare (art 2942: militari in servizio attivo in tempo di guerra).
L’interruzione: ha luogo o perché il titolare compie un atto con il quale esercita il diritto (domanda giudiziale, atto di costituzione in mora del debitore) o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto.
Differenza tra i due istituti: la sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per cui gioca la causa giustificativa dell’inerzia, ma non toglie valore al periodo eventualmente già trascorso;si può paragonare ad una parentesi. Invece l’interruzione, facendo venir meno l’inerzia, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso;dal verificarsi del fatto interruttivo però comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Prescrizione presuntiva (6 mesi, 1 anno, 3 anni):quando la legge presume l’estinzione del debito per particolari rapporti della vita quotidiana (ad es. i crediti degli avvocati). Può essere assoluta (e non ammette la prova contraria) o relativa (se ammette la prova contraria).
In realtà sono le presunzioni che possono essere assolute o relative:
Assolute (iuris et de iure): non ammettono la prova contraria
Relative (iuris tantum): ammettono la prova contraria
DECADENZA: produce l’estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo, esclusa, in genere ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare. La decadenza implica, quindi l’onere di esercitare il diritto nel tempo prescritto dalla legge. Ha cioè un carattere perentorio e non dà spazio alle figure della sospensione e della interruzione (che invece ci sono per la prescrizione).
A differenza della prescrizione, posta a tutela di interessi generali, la decadenza può anche essere nell’interesse di uno o più soggetti del rapporto e, perciò, può anche essere prevista in un contratto (c.d. decadenza convenzionale diversa da quella legale, stabilita dalla legge)
LA PUBBLICITA’
La pubblicità: serve a dare ai terzi la possibilità di conoscere l’esistenza e il contenuto di un negozio giuridico, o, anche, lo stato delle persone fisiche e le vicende delle persone giuridiche.
Tipi di pubblicità:
a)pubblicità-notizia: assolve semplicemente alla funzione di rendere conoscibile un atto, e la sua omissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria, ma è irrilevante per la validità e l’efficacia dell’atto, che resta operante tra le parti ed anche opponibile ai terzi. Es. pubblicazione matrimoniale
b)pubblicità dichiarativa: che serve a rendere opponibile il negozio ai terzi o ad alcuni terzi. Es. trascrizione immobiliare
c)pubblicità costitutiva: questo tipo di pubblicità è elemento costitutivo della fattispecie, è requisito per la perfezione del negozio. Es. iscrizione ipotecaria o anche l’iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese.
Una dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti (il c.d. – che significa così detto - intento empirico) ed alla quale l’ordinamento giuridico – se la finalità dell’atto è meritevole di tutela e se esso risponde ai requisiti fissati dalla legge per le singole figure - ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto.
Classificazione dei negozi giuridici
- in relazione alla struttura soggettiva
UNILATERALI BILATERALI PLURILATERALI
Si perfeziona con la Occorre la concordia Occorre la concordia
dichiarazione di una di due dichiarazioni di più dichiarazioni di sola parte di volontà ex. Compravendita volontà. Contr. di Società
Recettizi: Non recettizi:
Per produrre effetto la Producono effetto
dichiarazione negoziale indipendentemente
deve pervenire a conoscenza dalla comunicazione
di una data persona ad uno specifico destinatario
Negozi unilaterali pluripersonali:
che promanano da più persone , le quali
Costituiscono, però, una parte unica.
Nell’ambito di tale categoria distinguiamo :
a)Atto collettivo, in cui le dichiarazioni di
volontà provenienti da più persone ( che
costituiscono parte unica) e tendenti ad un
comune fine ed effetto giuridico, si uniscono
pur rimanendo tra loro distinte e discernibili.
Ex.le delibere di un condominio.
b)Atto collegiale: in cui le dichiarazioni di Riflessioni:la rilevanza della distinzione
volontà si fondono e formano la volontà di atto collettivo e atto complesso è che:
un soggetto diverso e propriamente di una nell’atto collettivo le volontà non si
persona giuridica. Ex.delibere dell’assemblea fondono .Ne consegue che il vizio di
di una S.p.A. una dichiarazione non vizia la
c)Atto complesso: che consta di più deliberazione collettiva.
manifestazioni di volontà , che, aventi lo nell’atto complesso le volontà si fondono.
stesso contenuto si fondano in una sola Ne consegue che il vizio di una
volontà unitaria. Dichiarazione vizia tutta la deliberazione.
Classificazione dei negozi giuridici
b) in relazione alla funzione (o causa)
Negozi mortis causa: Negozi inter vivos:
( nel nostro ordinamento è previsto un Sono tutti gli altri negozi che solo negozio mortis causa, il testamento, prescindono da tale presupposto,
e sono vietati tutti i patti successori(art.458) essi sono destinati ad aver effetto
e le “donazioni mortis causa”) i cui effetti durante la vita del soggetto.
presuppongono la morte di una persona
Negozi patrimoniali: Negozi di diritto familiare
Riguardano rapporti economicamente In questi prevale sull’interesse del
Valutabili.essi si distinguono in: singolo l’interesse superiore del nucleo
familiare, onde sono stati qualificati
atti di potestà familiare.
Negozi di attribuzione patrimoniale: Negozi di accertamento:
che tendono ad uno spostamento di diritti che si propongono soltanto di eliminare
patrimoniali da un soggetto ad un altro. Controversie, dubbi, discussioni sulla
(ex.vendita.) situazione esistente.(Si è d’accordo nel
ritenere che il negozio di
accertamento ha effetto retroattivo).
Negozi di disposizione: Negozi di obbligazione:
che importano una immediata che danno luogo soltanto alla nascita di
diminuzione del patrimonio mediante un’obbligazione, ancorché diretta al
alienazione o mediante rinunzia trasferimento di un bene.
Negozi traslativi : Negozi di obbligazione:
che attuano il trasferimento Ex.la rinunzia: dichiarazione unilaterale
o la limitazione del diritto del titolare di un diritto sog. diretta a
a favore di terzi dismettere il diritto stesso senza
trasferirlo ad altri.
In relazione al corrispettivo:
Negozio a titolo oneroso:quando un soggetto per acquistare qualsiasi tipo di diritto ,beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio, e tra vantaggio e sacrificio esiste un nesso di causalità. |
Negozio a titolo gratuito: il negozio per effetto del quale un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio. |
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Fattispecie:
astratta :la situazione-tipo prevista dalla norma giuridica al verificarsi della quale si collegano determinate conseguenze;
concreta: il caso concreto sottoposto all’esame del giudice.
Semplice:quando consta di un solo fatto;
complessa:quando è costituita da una pluralità di fatti giuridici.
Gli atti giuridici si distinguono in due grandi categorie:
- Atti leciti: atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico.
- Atti illeciti: atti compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo altrui.
Negozio Giuridico (definizione): una “dichiarazione di volontà” con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti (il c.d. intento empirico) ed alla quale l’ordinamento giuridico – se la finalità dell’atto è meritevole di tutela e se esso risponde ai requisiti fissati dalla legge per le singole figure – ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. (V. CMQ SCHEMA PRECEDENTE)
Elementi del negozio giuridico:
*) Essenziali: senza i quali il negozio è nullo. Possono essere generali, se si riferiscono ad ogni tipo di negozio (la volontà, la dichiarazione, la causa); o particolari, se si riferiscono a quel particolare tipo considerato.
*) Accidentali: che le parti sono libere di apporre o meno. Gli e.a. una volta apposti ad un negozio fanno parte del contenuto dello steso ed alla loro osservanza non può sottrarsi nessuna delle parti. Anche essi possono essere generali, quelli che possono essere introdotti in tutte le categorie negoziali, salvo particolari eccezioni (condizione, termine e modus); particolari, quelli previsti solo per alcuni tipi di negozio (così elementi accidentali dei soli contratti sono la clausola penale, la caparra)
*) I presupposti: sono circostanze estrinseche al negozio indispensabili perché il negozio sia valido
*) Elementi naturali: in realtà si tratta di effetti naturali: gli effetti che la legge considera connaturati al negozio posto in essere dalle parti stesse. E’ cmq, consentito alle parti di aumentarli, limitarli, escluderli, o modificarli con apposita clausola inserita nei negozi stessi
Dichiarazione espressa:se fatta con parole, cenni, alfabeto Morse, insomma con qualsiasi mezzo idoneo a far palese ad altri il nostro pensiero.
Manifestazione tacita: consistente in un comportamento che, secondo il comune modo di pensare e di agire, risulti incompatibile con la volontà contraria.
Forma ad substantiam actus: è un elemento essenziale del negozio (ad es. la forma scritta nei negozi di trasferimento della proprietà di beni immobili).
Forma ad probationem tantum: cioè al fine limitato della prova: l’atto compiuto senza le l’osservanza delle forma stabilita dalla legge non è nullo; l’unica conseguenza è il divieto della prova testimoniale e di quella preseuntiva.
Teoria dell’affidamento: se la dichiarazione diverge dall’interno del volere, ma colui cui essa è destinata non era in grado di conoscere la divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario sapeva o era in grado di accorgersi che la dichiarazione non corrispondeva all’interno volere del dichiarante.
Casi di mancanza di volontà o di divergenza: (V. infra)
*)Riserva mentale:consiste nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da quel che s’intende effettivamente, senza che l’altra parte sia in grado di scoprire la divergenza.
*)Violenza fisica(vis absoluta): manca del tutto la volontà .
*)Violenza psichica(vis compulsava): consiste in una minaccia che fa deviare la volontà inducendo il soggetto a emettere una dichiarazione che, senza la minaccia, non avrebbe emesso.
Errore ostativo:è l’errore che cade sulla dichiarazione (determinante divergenza tra volontà e dichiarazione).
La simulazione: si considera “simulato” un contratto quando le parti ne documentano la stipulazione, al fine di poterlo invocare di fronte ai terzi (sebbene si tratti di un atto meramente apparente), ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare.
Causa simulandi:lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione.
Simulazione assoluta:se le parti con i loro accordi interni si limitano ad escludere la rilevanza nei loro rapporti, del contratto apparentemente stipulato,(cosicché la situazione preesistente rimane, in realtà, immutata).
Simulazione relativa:qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni (pur non dovendo svolgere effetti l’atto simulato) che assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato, in quanto celato sotto l’ombrello del negozio simulato.
Negozio dissimulato: quando le parti non vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma intendono modificarla, sebbene non già secondo risulta dal contratto apparentemente stipulato, bensì secondo quanto da esse concordato con l’atto dissimulato.
La simulazione relativa può essere oggettiva o soggettiva, a seconda che il negozio dissimulato differisca da quello simulato per quanto riguarda l’oggetto dell’atto ovvero i soggetti.
FARE ASSOLUTAMENTE A MEMORIA GLI ARTT. 1414, 1415 E 1416
Interposizione fittizia di persone:la figura più importante di simulazione relativa soggettiva; ricorre quando il contratto simulato viene stipulato tra Tizio e Caio, ma entrambi sono d’accordo con Sempronio che, in realtà, gli effetti dell’atto si verificheranno nei confronti di quest’ultimo.
Interposizione reale (ha luogo nei fenomeni di rappresentanza indiretta):in questo caso, l’alienante, non partecipa agli accordi tra acquirente (persona interposta) e terzo, cosicché l’alienazione non è simulata, ma realmente voluta e gli effetti dell’atto si producono regolarmente in capo all’acquirente, restando indifferente per l’alienante che quest’ultimo non intende acquistare per se, ma per conto di un terzo, con cui l’alienante non entra in rapporto e verso il quale né assume obblighi né acquista diritti.
Differenza tra simulazione e frode alla legge o ai creditori: mentre nel negozio giuridico simulato gli effetti negoziali non sono voluti dalle parti, negli atti in frode (alla legge o ai creditori) gli effetti negoziali sono voluti, sia pure con un intento di frode.
I vizi della volontà
I vizi della volontà cui la legge attribuisce valore sono:
- l’errore, 2) la violenza,3) il dolo.
-Art.1427:il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto….
1)Errore
L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà.
Errore vizio:incidente sul processo interno di formazione della volontà: cioè quello consistente in un contrasto tra la rappresentazione interna così come si sarebbe dovuta formare e come si è formata
Errore ostativo:divergenza tra il significato obiettivo della dichiarazione e la rappresentazione soggettiva (volontà) che ne faceva il dichiarante.
Errore di fatto:quando cade su una circostanza di fatto
Errore di diritto:quando concerne la stessa esistenza o l’interpretazione o l’applicabilità di una norma giuridica imperativa o dispositiva.
Art.1428:l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
Art.1429:l’errore è essenziale:
- quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
- quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione, ovvero sopra una qualità dello stesso che,secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante il consenso.
3) quando cade sull’identità o sulla qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinante il consenso.
4) quando , trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
Riflessione:l’indicazione non è tassativa ma è di stretta interpretazione altrimenti potrebbero assumere rilievo gli errori sul motivo.
Art.1431.l’errore si considera riconoscibile quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto, ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
2) Violenza
Violenza fisica (vis absoluta): manca del tutto la volontà. Ipotesi rara. Ad es. Un uomo molto forte ci prende la mano costringendola a firmare
Violenza psichica (vis compulsava) : consiste nella minaccia di un male ingiusto, rivolta ad una persona allo specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un contratto, ovvero di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico.
Art.1434.La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Art.1435.caratteri della violenza: la violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età al sesso, e alla condizione delle persone.
Riflessioni: per persona sensata deve intendersi oltre che una persona capace di intendere di volere, una persona con un grado di maturità psicofisica adeguata all’età, al sesso e alla condizione (personale e sociale).
Art.1436.La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente, o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male riguarda altre persone, l’annullamento del contratto viene rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Art.1437.Il solo timore reverenziale (metus reverentialis: inteso rispetto che si nutre verso persone autorevoli) non è causa di annullamento del contratto.
3)Dolo
Dolo:consiste in un inganno che induce un soggetto in errore e che lo induce a stipulare un negozio. Il dolo consiste sia nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi(dolo commissorio), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze che avrebbero potuto indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell’atto(dolo omissivo).anche la mera reticenza e la menzogna, oltre che il silenzio possono integrare un comportamento doloso quando siano determinanti nella volizione, tenendo conto delle circostanze , delle qualità e delle condizioni soggettive della vittima.
Dolus bonus:bonaria esaltazione della propria merce. A seguito dell’introduzione del Codice del Consumo che ad es. impone all’art. 19 che la pubblicità sia “palese, veritiera e corretta”, anche questo tipo di dolo può essere colpito da sanzioni.
Art.1439.Dolo determinante: Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contratto.
2°quando i raggiri sono stati usati da un terzo,il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art.1440.Dolo incidente: se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso , il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni. Riflessioni:ispirata dal principio di conservazione, la norma offre al contraente che è stato ingannato su aspetti non essenziali dell’accordo, solo il rimedio del risarcimento del danno.
Causa : è definita come l’ultimo dei motivi , la funzione economico-sociale del negozio, lo scopo lecito che l’ordinamento garantisce di raggiungere, ragione d’essere del negozio che l’ordinamento riconosce e giustifica.
contratti tipici: sono disciplinati specificatamente dal legislatore.
Contratti atipici:sono quelli che la pratica pone in essere pur in assenza di uno schema legislativo.
Contratti misti o complessi :la cui causa è costituta dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici;secondo la dottrina più autorevole e la giurisprudenza, si applica per analogia la disciplina del contratto la cui funzione è in concreto prevalente(teoria dell’assorbimento).
Negozi astratti:sono quelli in cui la causa esiste ma non è espressa, non emerge dalle strutture del negozio, è, pertanto ad esso esterna.
L’Astrazione sostanziale: è quella per cui il negozio nel suo funzionamento resta comunque vincolato alla causa: infatti il negozio produce i suoi effetti, ed occorre eseguire la prestazione ad esempio indicata nel titolo (nell’assegno dare una somma di denaro), ma se la causa non esisteva è possibile agire per la restituzione di quanto pagato.
L’Astrazione processuale: si risolve sostanzialmente in un’inversione dell’onere della prova: sarà chi sostiene che la causa non sussiste a dover dimostrare l’infondatezza del titolo (ad es. di un assegno).
Illiceità della causa: la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
Negozio illegale:quando è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico.
Immorale:quello contrario al buon costume;
Motivo:scopo pratico, individuale perseguito dal soggetto e che lo motiva al compimento dell’atto. Differenza dalla causa: mentre la causa è sempre uguale per ciascun tipo di contratto (ad es. nella compravendita è scambio di cosa con prezzo; nel baratto è scambio di cosa con cosa, etc.), il motivo è soggettivo, varia da soggetto a soggetto (uno compra una bici per rivenderla, uno per usarla: è soggettivo).
Negozio in frode alla legge:ha luogo, quando il negozio, pur rispettando la lettera della legge(verba legis) costituisca il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa e cioè per raggiungere un risultato praticamente equivalente a quello vietato.
Negozio contrario alla legge:con questo le parti mirano direttamente ad un risultato vietato.
Rappresentanza
Art1388.il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
E’ l’istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall’interessato) un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto(rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica (se ad un soggetto è attribuito il potere di ricevere atti o prestazioni in nome del rappresentato, si parla di rappresentanza passiva).
Nuncius:colui che trasmette materialmente la dichiarazione altrui(egli è solo un portavoce).
Rappresentanza diretta:è la figura vera e propria di rappresentanza che si ha quando il rappresentante agisce non solo per conto (e cioè nell’interesse) del rappresentato, ma anche nel nome (spendita del nome) di questo. Caratteristiche della rappresentanza diretta sono dunque:
a) la spendita del nome altrui(c.d. contemplatio domini).
b) il verificarsi degli affetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Rappresentanza indiretta(o impropria o mediata o interposizione gestoria):quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non nel nome del rappresentato
Caratteristiche della R. indiretta sono:
- la mancata spendita del nome altrui
- il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentato, per cui sarà necessario il compimento di un’ulteriore attività affinché questi effetti possano riversarsi definitivamente in capo al rappresentato. A questa ulteriore attività il rappresentante è tenuto in base al rapporto interno che lo lega al rappresentato. La R.indiretta, per le sue caratteristiche e per il fatto che ad essa in genere ricorre chi vuole conseguire gli effetti di un atto pur non configurando come parte, è anche denominata interposizione reale di persona.
Autorizzazione:figura particolare che si avvicina alla rappresentanza indiretta; con essa una persona (autorizzante) conferisce ad altra (autorizzato) il potere di compiere negozi giuridici, diretti ad influire nella sfera dell’autorizzante, in nome tuttavia dell’autorizzato.
Art.1387.Fonti della rappresentanza: il potere di rappresentanza è conferito dalla legge, ovvero dall’interessato.
Rappresentanza legale: quando il potere di agire in nome altrui deriva dalla legge; essa ricorre quando il soggetto è incapace: il minore è rappresentato dai suoi genitori (art.320), ovvero qualora gli sia stato nominato un tutore, da quest’ultimo; l’interdetto è rappresentato dal tutore. Si usa parlare di rappresentante legale (per la verità impropriamente) anche a proposito della c.d. rappresentanza organica, ossia, con riguardo al potere di rappresentare un ente che spetta all’organo (e quindi alla persona fisica che ne è titolare), che, in base allo studio dell’ente stesso, ha la competenza ad esternare la volontà di quest’ultimo. Potere rappresentativo (che riguarda la direzione interna dell’ente ed anche la formazione di quelle decisioni, che il rappresentante ha il compito di comunicare ai terzi).
Ufficio privato: diverso dal concetto di rappresentanza legale e di organo della persona giuridica;questo consiste nel potere di svolgere un’attività nell’interesse altrui e con effetti diretti nella sfera giuridica del soggetto sostituito, in adempimento di una funzione prevista dalla legge (esempio tipico:esecutore testamentario).
Assistenza: essa è affidata al curatore che integra la dichiarazione dell’emancipato o dell’inabilitato.
Procura:nella rappresentanza volontaria il negozio unilaterale recettizio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla (nel linguaggio comune si parla anche di delega). E’ un atto a rilevanza esterna:essa infatti tocca i rapporti esterni del rappresentato nei confronti dei terzi, in quanto il rappresentante acquista il potere di impegnare direttamente il rappresentato con i terzi coi quali viene in contatto. –diversa dal mandato che è un contratto -
Perciò il rappresentante volontario si chiama procuratore.
La rappresentazione diretta implica l’esistenza di due differenti rapporti tra rappresentato e rappresentante:
-un rapporto avente rilevanza esterna,in virtù del quale il rappresentante acquista la legittimazione a spendere il nome del rappresentato nei rapporti coi terzi;tale rapporto trova la su afonte nella procura;
-un rapporto interno detto di gestione, in virtù del quale il rappresentante è tenuto a compiere un’attività giuridica che incide nella sfera d’interessi del rappresentato;tale rapporto trova di solito la sua fonte nel mandato(contratto con il quale il rappresentante (mandatario9 si obbliga a compiere uno o più atti giuridici -ossia nell’interesse- del rappresentato(mandante) ma può derivare anche da altre figure contrattuali(es. società, lavoro subordinato, agenzia, ecc.)
Natura giuridica della procura:
a)unilaterale:esso si perfeziona con la dichiarazione di volontà di un’unica parte, senza che occorra il consenso del destinatario.
b)recettizio:la sua efficacia è subordinata alla sua ricezione da parte del rappresentante(Carota-Ferrara e la giurisprudenza prevalente) o, secondo altri, da parte dei terzi(Messineo).
c)preparatorio:il potere di rappresentanza viene infatti conferito , mediante la procura per il compimento di uno o più negozi giuridici; la procura è pertanto accessoria ai negozi per i quali essa viene conferita.
Differenza dal mandato:anche se spesso la procura è compresa in un mandato è necessario distinguerli:
-la procura è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri per il rappresentante, mentre il mandato è un contratto(pertanto un negozio bilaterale) costituivo di obblighi per le parti e destinato a regolare i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato.
-La procura può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato(ex.rapporto institorio che è un rapporto di lavoro).
-Il mandato può essere stipulato anche senza l’attribuzione del potere di rappresentanza , cioè senza la procura:in tale ipotesi il mandatario assume l’obbligo di compiere un’attività giuridica per conto del mandante, senza avere il potere di agire in nome di questi;il rapporto si riconduce nella sfera della rappresentanza indiretta.
Come ogni dichiarazione di volontà la procura. può essere espressa o tacita, cioè, risultante da fatti concludenti(come ad esempio nel caso di affidamento ad un commesso del compito delle vendite).
La procura può anche essere :
speciale: quando concerne un solo affare o più affari determinati.
Generale(o ad negozia):riguarda tutti gli affari del rappresentato; il procuratore generale si chiama anche”alter ego”.
Forma:Art.1392.La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Naturale appare che il rappresentante possa vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri conferitigli(v. art. 1388)
Revoca della procura:l’atto con il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura;anche la revoca è un negozio unilaterale.
Procurator in rem suam: quando la procura è conferita anche nell’interesse del rappresentante(ex.cessione dei beni ai creditori.Art.1977).
Conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato: quando il rappresentante è portatore di interessi proprio o si terzi in contrasto con quelli del rappresentato.rientra nello schema del conflitto d’interessi la figura del contratto con se stesso (unico soggetto che assume 2 parti: procuratore che rappresenta contemporaneamente il compratore e il venditore; questo contratto è di regola annullabile).
Eccezioni:Art.1395.A meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente, ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interesse
Rappresentanza senza potere:il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere (difetto di potere)o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli(eccesso di potere) non produce effetti nella sfera giuridica dell’interessato;il negozio è perciò inefficace.
Ratifica:negozio unilaterale, con cui l’interessato fa propri gli atti conclusi in suo nome da chi non aveva potere di rappresentarlo o ha esorbitato dai poteri concessigli;essa può essere espressa o tacita: deve essere fatta con osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto.Art1399.
Gestione di affari altrui:Art2028.chi senza esserne obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non si in grado di provvedervi da se stesso.Art2031.Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui…
Del contratto per persona da nominare:Art.1401.Nel momento della conclusione del contratto , una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Differisce dalla:
-Rappresentanza indiretta: in quanto non occorre un nuovo negozio perché gli effetti si producano a favore dell’interessato:basta la dichiarazione unilaterale di nomina, purché fatta nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso(art.1402)
-Interposizione fittizia o simulata, perché in questa, con l’intesa dell’altra parte, il contraente dichiara apparentemente e fittiziamente di agire in nome proprio, ma in realtà , chi contrae è l’interponente;nel caso del contratto p.p.d.n. il contraente, invece, dichiara(e la dichiarazione corrisponde all’interno volere) di contrarre per persona da nominare.
-Contratto per conto di chi spetti in cui colui che agisce, lo fa in nome e per conto di altri e, a differenza del contratto p.p.d.n, non diventa mai parte del contratto.Si tratta in sostanza di un’ipotesi di contemplatio domini in incertam personam,in cui il soggetto è indeterminato,ma certo, non eventuale.
Natura del c.p.p.d.n.:opinione preferibile: rappresentanza eventuale in incertam personam o innominata:
-in incertam personam:perché chi agisce dichiara di agire in nome altrui(dichiara di acquistare non per se, ma per persona da nominare), ma non rivela la persona per cui agisce.
-eventuale: perché se manca la procura anteriore o l’accettazione contemporanea alla dichiarazione di nomina, non ricorre la figura della rappresentanza, perché il contratto produce i suoi effetti tra le parti originarie
Elementi accidentali e motivi
Condizione:è un avvenimento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere o la produzione degli effetti del negozio, cui la condizione è apposta, o l’eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto.
Condizione sospensiva: se da essa dipende l’efficacia del negozio
Condizione risolutiva: se da essa dipende l’eliminazione degli effetti del negozio
La condizione (condicio facti) si distingue in :
1)casuale: se il suo avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi;
2)potestativa:se dipende dalla volontà di una della parti;
3)mista:se dipende in parte dal caso o dalla volontà di terzi, in parte dalla volontà di una delle parti:
4)meramente potestativa: se consiste in un comportamento della parte che può tenerlo o meno a suo arbitrio; si distingue se fa dipendere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo è invalida e rende nullo il negozio; se, invece, ne dipende l’acquisto di un diritto o di un credito è valida.
Condicio iuris:costituisce un elemento previsto e stabilito dalla legge, sul quale quindi, la volontà delle parti non può influire ex. L’evento morte da cui dipende l’efficacia del testamento.
Presupposizione:allorquando da un’interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale risulta che le parti pur non facendone espressa mansione nel contratto , hanno considerato pacifica e come determinante per la conclusione dell’affare una data situazione di fatto attuale o futura. (si da per scontato che l’affitto di un balcone è fatto per assistere ad un’importante marcia )
Condizione illecita: quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. (distinzione negozi mortis causa ed inter vivos: per salvaguardare la volontà del testatore – che non può più correggere- la condizione illecita si considera non apposta ai primi, salvo che abbia rappresentato il l’unico motivo determinante; rende invece nullo il negozio inter vivos)
Condizione impossibile:quella che consiste in un avvenimento irrealizzabile o dal punto di vista naturale (toccare il cielo con il dito) o dal punto di vista giuridico (sposare la propria sorella). (distinzione negozi mortis causa ed inter vivos: si ha per non apposta nel testamento, salvo che sia stata l’unico motivo determinante; nei negozi intervivos occorre distinguere se è sospensiva o risolutiva: la prima rende nullo il negozio, la seconda si ha per non apposta)
In un negozio condizionato occorre distinguere due momenti:
1)pendenza della condizione,l’avveramento non si è ancora verificato, ma potrebbe ancora verificarsi.
2)avveramento o mancanza della condizione, l’incertezza è eliminata, l’avvenimento si è avverato o è certo che non si può verificare.
-La condizione si dice avverata quando si è verificato l’evento dedotto.
Termine di efficacia consiste in un evento futuro certo dal quale (termine iniziale)o fino al quale(termine finale)debbono prodursi gli effetti del negozio.Si distingue in :
*)determinato, si sa quando avverrà;
*)indeterminato, non si sa quando avverrà.
Termine di adempimento:o di scadenza, che riguarda il momento in cui l’obbligazione deve essere eseguita.
Pendenza: quando la data indicata non sia giunta o l’avvenimento certo non si è verificato
Il modo è una clausola accessoria che si appone a una liberalità (istituzione di erede, donazione) allo scopo di limitarla.
Limitazione: può consistere in un obbligo di dare, fare o di non fare.
L’Adempimento del modo: può essere chiesto da ogni interessato La risoluzione del negozio ha luogo solo quando il modo inadempiuto ha assunto un tale rilievo nella volizione del testatore o del donante da essere la risoluzione prevista nell’atto come conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo. Nei testamenti, inoltre, siccome si vuole salvaguardare la volontà del defunto, la risoluzione può essere pronunciata anche se non espressamente stabilità, nel caso in cui risultasse in via interpretativa che l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
L’onere impossibile o illecito: sia che si tratti di liberalità mortis causa o inter vivos, si ha per non apposto, a meno che esso non risulti essere stato il solo motivo determinante.
Il modo riduce gli effetti dell’attribuzione patrimoniale, ma non ne costituisce un corrispettivo
Gratuità del negozio modale: il modo è incompatibile con la natura del negozio a titolo oneroso
Modo, diverso dalla semplice raccomandazione o desiderio che implicano dei doveri morali
Modo diverso dalla condizione sospensiva: questa non produce un obbligo a carico della persona e, d’altro canto, il mondo non sospende, a differenza della condizione, l’efficacia del negozio
Regole d’interpretazione:si distinguono in due gruppi
-a) regole d’interpretazione soggettiva, quelle che sono dirette a ricercare il punto di vista dei soggetti del negozio;
b) regole d’interpretazione oggettiva, che intervengono quando non riesca possibile attribuire un senso al negozio, nonostante il ricorso alle norme d’interpretazione soggettiva.
Principio della conservazione del negozio:nel dubbio, il negozio deve interpretarsi nel senso in cui esso possa avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno
Qualificazione dell’atto:per q.d.a. si intende la sussunzione sotto il “nomen iuris” dal quale si determina la disciplina applicabile.
Fonte: citazione dper uso didattico da http://www.aulamagnamagna.it/defini-schem-spiegazDIRITTOPRIVATOI.doc
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Autore del testo: V. Sparti
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