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LE IMPOSTE DIRETTE: IRES
FUNZIONE > istituita con d.lgs. n.344/2003, in sostituzione dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), l'Imposta sul reddito delle società risponde all'esigenza di realizzare il principio dell'imposizione generale sul reddito > vi sono, infatti, redditi di entità notevole che, essendo prodotti e acquisiti da società ed enti, non sono in alcun modo imputabili a persone fisiche e, perciò, non potrebbero essere colpiti dall'Irpef.
CARATTERI > l'Ires è un'imposta:
- personale > si applica, in modo unitario, all'insieme dei redditi posseduti dalla società o dall'ente così come l'Irpef si applica al reddito complessivo delle persone fisiche > mentre nell'Irpef vengono in considerazione le situazioni personali e familiari dell'individuo, ai fini dell'Ires si tiene conto della natura, dello scopo e della forma organizzativa dell'ente;
- proporzionale > e non progressivo come l'Irpef > l'imposta aumenta in misura proporzionale rispetto al reddito imponibile;
- generale > è applicata su tutti i redditi posseduti dai soggetti passivi;
- diretta > colpisce in modo immediato il reddito complessivo.
PRESUPPOSTO > è identico a quello dell'Irpef e consiste nel possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dal TUIR (art. 72).
PERIODO DI IMPOSTA > è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo; in mancanza di tale determinazione, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.
SOGGETTI PASSIVI > art. 73 TUIR > sono distinti in quattro gruppi:
- le società di capitali (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato > la società, come ogni altro ente, si considera residente quando ha sul territorio dello Stato la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale della propria attività > si presume, fino a prova contraria, che la sede amministrativa sia collocata in Italia quando la società detetiene partecipazioni di controllo in società residenti ed è, a sua volta, controllata da soggetti residenti o amministrata da persone residenti.
- gli enti commerciali (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, previsti dall'art. 2195 c.c.) residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali (gli enti pubblici e privati diversi dalle società) residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; rientrano in questo gruppo tutti gli enti non commerciali istituiti per fini di erogazione, siano essi privati (fondazioni, associazioni culturali, sportive, religiose, partiti politici, sindacati, organizzazioni di utilità sociale...) o pubblici (enti previdenziali, enti di assistenza, aziende sanitarie locali);
- le società e gli enti (di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, comprese le società di persone) non residenti nel territorio dello Stato sono assoggettati all'Ires, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro forma organizzativa, il loro scopo istituzionale e la natura della loro attività, comprese le società di persone.
Gli enti non commerciali e gli enti commerciali diversi dalle società sono assoggettati all'Ires, anche se non sono dotati personalità giuridica, purchè si tratti di organizzazioni stabili e provviste di una propria autonomia patrimoniale e gestionale. Quello che conta è che i redditi conseguiti vengano utilizzati dall'ente stesso per i suoi fini, senza entrare nella disponibilità delle persone fisiche che ne fanno parte.
NON SONO SOGGETTI ALL'IRES:
- le società di persone, residenti in Italia, i cui redditi sono imputati ai singoli soci e dichiarati ai fini Irpef (ma tali soggetti hanno la possibilità di optare per un regime di tassazione analogo all'Ires);
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche se dotati di personalità giuridica.
LA BASE IMPONIBILE > è determinata in modo differente secondo la natura dei soggetti passivi:
SOCIETA' DI CAPITALI - ENTI COMMERCIALI
Art. 81 TUIR > il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è reddito di impresa; società ed enti commerciali sono sottoposti al sistema della contabilità ordinaria > il reddito imponibile è rappresentato dall'utile netto risultante dal conto economico, con le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme fiscali (art. 83 TUIR) > l'eventuale perdita di esercizio può essere riportata in deduzione nei periodo di imposta successivi, non oltre il quinto; le perdite realizzate nei primi tre periodo di imposta dalla data della costituzione della società, possono essere computate in deduzione senza limiti di tempo, a condizione che siano riferibili a nuove attività produttive (art.84 TUIR).
L'imposta netta > risulta dall'applicazione dell'aliquota alla base imponibile così determinata. Non sono ammesse deduzioni o detrazioni di imposta, fatta eccezione per le erogazioni in danaro a favore dei partiti politici (ART. 78 TUIR).
LE NUOVE NORME INTRODOTTE CON L'ISTITUZIONE DELL'IRES
- Participation exemption > consente la parziale esenzione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate su cessioni di partecipazione in società quando ricorrano quattro condizioni:
- le partecipazioni devono coprire, senza interruzioni, un periodo di almeno 12 mesi;
- nel primo bilancio, chiuso durante il periodo del possesso, le partecipazioni devono essere inserite nella categoria delle immobilizzazioni;
- la sede della società partecipata non deve trovarsi in un luogo a fiscalità privilegiata;
- la società partecipata deve esercitare una attività commerciale effettiva.
- La tassazione per trasparenza (il regime opzionale di trasparenza fiscale) > la norma consente alle società di capitali, a ristretta base azionaria, un sistema di tassazione opzionale analogo a quello della società di persone > questo regime è detto di “trasparenza fiscale” perchè l'obbligazione tributaria non si configura nei confronti del soggetto che, giuridicamente, è titolare della ricchezza prodotta (la società), ma fa capo direttamente ai soggetti cui, economicamente, quella ricchezza compete (i soci) > è come se lo schermo rappresentato dalla figura giuridica della società diventi trasparente, lasciando vedere la realtà economica rappresentata dai soci. Un vantaggio di questo regime è la eliminazione della doppia tassazione sugli utili: infatti, nel regime ordinario, dopo essere stati tassati nella società che li ha prodotti, vengono inclusi, almeno parzialmente, nel reddito imponibile dei soci che li percepiscono > con la tassazione per trasparenza, vengono colpiti una sola volta.
Inoltre, per le società di capitali, è possibili, su opzione, attribuire il reddito conseguito dalla società partecipata alle società partecipanti, in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.
Il regime della trasparenza può essere applicato alle sole società di capitali (SpA; Srl; Sapa; cooperative) residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sociale sia posseduto per intero da altre società di capitali residenti (partecipanti) ciascuna delle quali possegga una percentuale di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%.
L'opzione deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria; è irrevocabile per tre esercizi.
- La tassazione consolidata a livello di gruppo (il regime opzionale del consolidato fiscale) > d.lgs. n.344/2003 > la normativa prevede che, ai fini dell'Ires, la società controllante includa nel suo reddito complessivo i redditi delle società controllate, redditi che, in tal modo, vengono definitivamente integrati, consolidati, nel reddito globale del gruppo. Con il riconoscimento del gruppo, quale unico soggetto di imposta, viene data rilevanza, sul piano tributario a una realtà, quale è quella dei gruppi di imprese, che caratterizza i Paesi industrializzati ed è largamente diffusa in Italia.
> La società controllante deve essere residente nel territorio dello Stato (se non è residente, deve esercitare una attività di impresa in Italia mediante una stabile organizzazione – art.62 TUIR – e deve avere, nel territorio italiano, una sede di direzione o una succursale o un ufficio...); le società controllate devono essere tutte residenti nel territorio dello Stato (consolidato nazionale);
> requisito del controllo > tra le società ammesse al regime fiscale di gruppo deve sussistere, sin dall'inizio di ogni esercizio sociale, il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c., secondo cui si considerano controllate le società in cui la capogruppo dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto. Inoltre, l'art.120 TUIR richiede l'ulteriore requisito della effettiva partecipazione sociale: viene considerata società controllata quella al cui capitale sociale e al cui utile di bilancio la società controllante partecipa (direttamente o indirettamente) per una percentuale superiore al 50%;
> natura opzionale > la tassazione di gruppo è facoltativa > l'opzione deve essere esercitata congiuntamente da tutte le società che vogliono parteciparvi > l'opzione è irrevocabile e ha la durata di tre esercizi sociali, purchè rimanga fra le partecipanti il requisito del controllo.
> effetti dell'opzione > l'opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di un reddito complessivo globale imputato alla società madre > tale reddito si determina sommando algebricamente i redditi complessivi netti di tutte le controllate che hanno esercitato l'opzione > devono essere considerate le perdite fiscali successive all'inizio della tassazione di gruppo, mentre quelle anteriori possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono > le perdite successive all'inizio del consolidato sono utilizzate in diminuzione dei redditi posseduti dalle altre società del gruppo > infatti, è esplicitamente previsto che la società controllante debba presentare un'unica dichiarazione dei redditi del consolidato, nella quale sono aggregati e riepilogati i dati di tutte le società partecipanti (art.121 TUIR);
> responsabilità fiscale > ciascuna società controllata è responsabile delle maggiori imposte e sanzioni limitatamente al proprio reddito complessivo; la responsabilità della società controllante è estesa al reddito complessivo del gruppo;
> consolidato mondiale > art.130 TUIR > la norma prevede la possibilità della società controllante di includere in un'unica base imponibile di gruppo anche i redditi delle società controllate estere, con i principi e i criteri previsti per il consolidato nazionale, salvo specifiche disposizioni.
ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
> art. 143 TUIR > per gli enti residenti che non hanno come oggetto principale l'esercizio di attività commerciale, l'imponibile viene determinato con un procedimento analogo a quello previsto per le persone fisiche (art 8 TUIR) > il reddito complessivo non è omogeneo ma è formato dall'insieme dei singoli redditi posseduti dall'ente, analiticamente determinati: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi > non concorrono alla formazione del reddito > i fondi pervenuti all'ente a seguito di occasionali raccolte pubbliche in occasione di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione > i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività socialmente utili.
> perdite di esercizio > nell'ambito dell'attività di impresa, possono essere compensate solo con eventuali redditi dello stesso tipo, conseguiti dall'ente nello stesso esercizio.
> oneri deducibili > canoni, livelli, censi e altri oneri realtivi a immobili i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo > le somme corrisposte ai dipendenti impiegati in uffici elettorali; i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, idonee per la cooperazione dei Paesi in via di sviluppo.
> oneri detraibili > sono detraibili dall'imposta per un importo pari al 19% > gli interessi passivi su mutui o prestiti > le spese sostenute per la conservazione di beni culturali > le erogazioni a favore di Amministrazioni pubbliche o enti privati per scopi culturali e artistici > le erogazioni destinate ad attività di spettacolo > le erogazioni in denaro a favore di Onlus.
Opzione per la determinazione del reddito con il sistema forfetario > art. 145 TUIR > gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata hanno la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza.
LE SOCIETA' E GLI ENTI NON RESIDENTI
Artt 151 e 152 TUIR > il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, esclusi quelli esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
> per gli enti non commerciali > il reddito si determina secondo le modalità stabilite per ogni categoria di reddito prodotta in Italia;
> per gli enti commerciali si distingue tra:
- soggetti con stabile organizzazione > per la determinazione del reddito complessivo valgono le stesse norme dettate per le società e gli enti commerciali > tutti i redditi prodotti in Italia si considerano redditi di impresa;
- soggetti senza stabile organizzazione > il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi delle diverse categorie, determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria.
Fonte: http://share.itismajo.it/polotecnicobraidese/Classe5D/Materiali/IRES.doc
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