IRPEF
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IMPOSTE DIRETTE: IRPEF
FONTI NORMATIVE > la loro disciplina è contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (emanato nel 1986 e, poi, completamente rinnovato con il d. lgs. n. 344/2003). Il TUIR è così strutturato:
TITOLO I > IRPEF (artt. 1 – 71);
TITOLO II > IRES (artt. 72 – 161);
TITOLO III > DISPOSIZIONI COMUNI (artt. 162 – 184);
TITOLO IV > DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI (artt. 185 – 191).
IRPEF: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
è un'imposta personale e progressiva che colpisce il reddito complessivo delle persone fisiche, reddito ottenuto sommando tutti i redditi del soggetto passivo.
CARATTERI
- personale: colpisce la capacità contributiva globale del contribuente, tenendo conto non solo del reddito posseduto, ma anche della situazione personale e familiare;
- progressiva: si applica con aliquote crescenti in relazione all'ammontare della base imponibile (realizza il criterio della progressività previsto dall'art. 53, secondo comma Costituzione);
- generale: si applica a tutte le persone fisiche e colpisce tutti i tipi di reddito;
- diretta: colpisce in modo diretto il reddito complessivo del contribuente.
PRESUPPOSTO > (art. 1 TUIR) è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti tra le categorie indicate dall'art. 6 TUIR: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi. Il concetto di possesso è inteso come titolarità giuridica del reddito e non come semplice disponibilità materiale; tuttavia, per evitare forme di elusione, la legge dispone che possono essere imputati al contribuente anche redditi che formalmente fanno capo ad altri soggetti, qualora sia dimostrato, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
PERIODO D'IMPOSTA > è l'unità di tempo presa in considerazione dalla legge per l'applicazione del tributo; il periodo di imposta dell'Irpef coincide con l'anno solare; a ciascun periodo di imposta corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
SOGGETTI PASSIVI > sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Sono residenti, ai fini fiscali, le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nella angrafe della popolazione residente o hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato.
I residenti sono tassati sul complesso dei loro redditi ovunque prodotti; i non residenti solo per i redditi prodotti in Italia. Al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, (che può verificarsi quando uno stesso imponibile venga colpito sia nello Stato straniero in cui il reddito è prodotto, sia nello Stato nazionale) vengono stipulate convenzioni tra i vari Stati; per quanto riguarda, in particolare i redditi prodotti all'estero, le imposte pagate all'estero sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta.
IMPUTAZIONE DEI REDDITI NELLA SOCIETA' DI PERSONE
Le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), pur avendo un certo grado di autonomia patrimoniale, non hanno personalità giuridica e, pertanto, non sono soggetti passivi di imposta. Tuttavia, la società è presa in considerazione ai fini della determinazione del reddito ed è tenuta a tutti gli adempimenti formali finalizzati all'accertamento, come contabilità, dichiarazioni... Dunque, il reddito conseguito dalla società è determinato in modo unitario come reddito di impresa; il reddito imponibile viene imputato ai singoli soci secondo le quote di partecipazione e concorre, unitamente agli altri loro redditi, a formare la base imponibile ai fini dell'Irpef dovuta da ciascuno; in questo modo, il reddito prodotto dalla società viene assoggettato al regime di progressività proprio dell'Irpef ed è, perciò, tassato con aliquote tanto più elevate quanto più alto è il reddito complessivo del contribuente.
Per tutto ciò, trattamento fiscale delle imprese esercitate in forma di società di persone o in forma individuale, può rivelarsi meno favorevole di quello previsto per le società di capitali assoggettate all'Ires con aliquota proporzionale; al fine di evitare questa disparità di trattamento, a decorrere dal 2008, è stato introdotto un regime opzionale per il quale il reddito di impresa non concorre a formare il reddito complessivo e viene tassato separatamente con aliquota uguale a quella dell'Ires (cioè del 27,50 %); condizione necessaria per fruire di questo regime è che i redditi prodotti non siano distribuiti ai soci o prelevati dall'imprenditore, ma rimangano investiti nell'azienda.
IMPUTAZIONE DEI REDDITI NELLA FAMIGLIA
I redditi di ciascun coniuge sono tassati separatamente;
- se i beni sono in regime di comunione legale (art. 177 c.c.) > i redditi che ne derivano vengono imputati a ciascun coniuge per la metà del loro ammontare;
- se è stato costituito un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) > i redditi sono imputati per metà del loro ammontare a ciascun coniuge oppure, per l'intero, a quello dei coniugi che abbia l'esclusiva amministrazione del fondo;
- i figli minori > sono soggetti autonomi di imposta per tutti i redditi che non rientrano nell'usufrutto legale dei genitori e per i redditi che provengono dall'attività lavorativa dei minori stessi. I redditi dei beni che rientrano nell'usufrutto legale dei genitori sono imputati a ciascun genitore per la metà del loro ammontare netto;
- l'impresa familiare (art. 230 bis c.c.) è una impresa individuale alla quale collaborano i familiari dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) > essi hanno diritto al mantenimento e a una quota dell'utile; pertanto, l'utile non va imputato per intero all'imprenditore ma, per le rispettive quote, ai familiari collaboratori. Al fine di evitare comportamenti elusivi, la legge prevede che almeno il 51% del reddito sia imputato all'imprenditore mentre il restante 49% sia imputato a ciascun familiare proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
BASE IMPONIBILE – REDDITO COMPLESSIVO
BASE IMPONIBILE > è costituita dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.
REDDITO COMPLESSIVO > è formato dalla somma di tutti i redditi imponibili imputati al contribuente. Per il suo carattere personale, l'Irpef assoggetta a imposizione tutti i redditi posseduti dal contribuente, ovunque realizzati, compresi quelli prodotti all'estero; come già detto, se tali redditi sono soggetti a tassazione anche nello Stato in cui sono prodotti, la legge riconosce al contribuente un credito di imposta.
SOGGETTI NON RESIDENTI > la base imponibile comprende soltanto i redditi prodotti nel territorio italiano > dal 2007, per i soggetti non residenti non è ammessa la deduzione di oneri dal reddito imponibile (art. 3 TUIR). Si considerano residenti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza anagrafica in Stati a regime fiscale privilegiato, a meno che dimostrino di risiedervi effettivamente.
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DELLE PERDITE > le perdite derivanti dai redditi di impresa minore e di lavoro autonomo agiscono sul totale degli altri redditi nell'anno in cui si verificano: non possono essere riportate “a nuovo”.
COMPENSAZIONE VERTICALE DELLE PERDITE > le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in regime normale e dalla partecipazione in società commerciali di persone non possono essere compensate con le altre categorie di reddito ma esclusivamente con i redditi dello stesso tipo; inoltre, possono essere riportate a nuovo nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto tranne il caso in cui si tratti di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione > possono essere riportate a nuovo senza alcun limite di tempo.
LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
REDDITO COMPLESSIVO LORDO > si ottiene effettuando la somma dei redditi appartenenti alle varie categorie.
ONERI DEDUCIBILI > la deduzione degli oneri è ammessa nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge > le ipotesi di deducibilità corrispondono a scelte politico-economiche che solo il legislatore è competente a effettuare, tenuto conto sia della situazione dei contribuenti, sia delle necessità finanziarie dello Stato > pertanto, gli oneri sono elencati tassativamente nell'art. 10 TUIR con l'indicazione dell'importo deducibile per ciascuno di essi (si veda tabella p.289 manuale). Si deve trattare di spese effettivamente sostenute (non basta che siano maturate), nel periodo di imposta e di cui sia documentato il pagamento.
Alcuni oneri sono deducibili per motivi di carattere sociale; sono deducibili anche alcuni contributi e assegni che il contribuente è obbligato a sostenere per legge; vi sono poi oneri per i quali lo Stato è impegnato a riconoscere la deducibilità in virtù di accordi stipulati con altri ordinamenti come, ad es., la Chiesa cattolica; dal reddito complessivo si deduce anche la rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
Naturalmente, i soggetti con un reddito più alto beneficiano di “sconti” più elevati, pari all'aliquota marginale del soggetto > per evitare queste iniquità del sistema, il legislatore ha trasformato alcuni oneri deducibili in oneri detraibili, per i quali è riconosciuta una detrazione di imposta riferibile ad uno scaglione determinato, uguale per tutti (19%).
ALIQUOTE E SCAGLIONI > il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, costituisce la base imponibile dell'Irpef; ai fini della tassazione, devono applicarsi sul suo ammontare le aliquote previste dalla legge > le aliquote sono fissate secondo il criterio della progressività per scaglioni (si veda tabella p. 290 manuale) > il reddito viene scomposto in tante parti, scaglioni a ciascuno dei quali corrisponde un ammontare > su ciascuna parte viene applicata l'aliquota corrispondente e si ottiene, così, l'impostalorda.
Il numero e l'ampiezza degli scaglioni sono stati più volte modificati > con la legge finanziaria del 2007 la curva delle aliquote è stata rimodulata: la minima e la massima sono state mantenute, rispettivamente, al 23% e al 43%, ma gli scaglioni sono stati portati a cinque e le aliquote intermedie sono state modificate.
LE DETRAZIONI DI IMPOSTA > si riferiscono a elementi che riducono la capacità contributiva e giustificano una moderazione del prelievo. La normativa tributaria prevede le seguenti detrazioni:
- detrazioni per carichi di famiglia > art. 12 TUIR > cd. detrazioni soggettive > per il coniuge, per i figli e per gli altri familiari a carico conviventi, il contribuente può detrarre dall'imposta una somma stabilita dalla legge > si tratta di una detrazione ipotetica che deve essere ragguagliata al reddito prodotto > tali detrazioni sono decrescenti rispetto al crescere del reddito complessivo e si annullano al di sopra di un certo valore;
- altre detrazioni > detrazioni oggettive: rapportate al periodo di lavoro dell'anno, riguardano i redditi di lavoro dipendente, i redditi da pensione e gli altri redditi come: i gettoni di presenza corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni; i redditi di lavoro autonomo; i redditi di impresa; i redditi derivanti da attività commerciale o di lavoro autonomo occasionale...Queste detrazioni non sono tra loro cumulabili e spettano in misura decrescente al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi;
- detrazioni per oneri > come già detto, gli oneri previsti dall'art. 10 TUIR sono deducibili dalla base imponibile; vi sono, poi, altri oneri indicati nell' art. 15 per i quali è ammessa una detrazione dall'imposta > in tal modo, l'alleggerimento del peso fiscale avviene nella stessa proporzione per tutti i contribuenti; la detrazione spetta nella misura del 19% e, comunque, il legislatore ha previsto per molti di questi oneri dei tetti massimi di detrazioni di imposta;
- detrazioni per canoni di locazione > art. 16 TUIR > per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale, con contratto a norma di legge, è prevista una detrazione di imposta per i canoni di locazione pagati al proprietario > la detrazione è variabile in relazione al reddito complessivo posseduto;
ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro e sono titolari di un contratto di locazione di immobile, adibito ad abitazione principale nel nuovo Comune di residenza, è riconosciuta per tre anni una detrazione di 991,60 euro se il reddito complessivo è inferiore a 30.987,41 euro;
ai titolari di un contratto di locazione con canone libero (di unità immobiliare destinata ad abitazione principale) stipulato o rinnovato ai sensi della legge n. 431/1998, spettano detrazioni variabili secondo il reddito;
ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale (che sia diversa dall'abitazione principale dei
genitori), spetta, per i primi tre anni, una detrazione posto che il reddito sia inferiore ad un
certo ammontare.
L'IMPOSTA DA VERSARE > dopo l'eventuale applicazione delle detrazioni, rimane l'imposta netta; da essa occorre detrarre i crediti di imposta, i versamenti eseguiti in acconto dell'imposta e le ritenute operate a titolo di acconto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (art.22 TUIR).
Crediti di imposta > sono riconosciuti in favore del contribuente per evitare la doppia imposizione che si verifica quando una certa parte della materia imponibile è stata già tassata in altra sede (l'art. 165 TUIR regola l'ipotesi dei redditi prodotti all'estero); se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi prodotti e tassati all'estero, il contribuente può detrarre, dall'imposta dovuta allo Stato italiano, le imposte pagate all'estero.
Altri crediti di imposta sono previsti da leggi speciali e, a differenza di quello previsto dal TUIR, non hanno lo scopo di evitare una doppia tassazione ma hanno la funzione di incentivi o di agevolazioni (ad es. credito di imposta per nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato in aree svantaggiate; credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti per la ricerca e l'innovazione).
Scomputo degli acconti > dall'imposta vanno anche detratti gli importi dei versamenti d'acconto e delle ritenute di acconto che sono forme di riscossione frazionata e anticipata;
- il versamento di acconto deve essere effettuato dai contribuenti che posseggono redditi non soggetti a ritenuta: per tali redditi, prima che si chiuda il periodo di imposta nel quale essi sono percepiti, deve essere versato un acconto sull'imposta dovuta;
- le ritenute di acconto sono applicate alla fonte dal sostituto di imposta: il reddito viene percepito dal contribuente al netto della ritenuta ma, ai fini della determinazione della base imponibile, deve essere preso in considerazione per il suo intero ammontare; una volta calcolata l'imposta netta, la parte oggetto della ritenuta viene scomputata dall'importo dovuto;
- eccedenza a credito può accadere che l'ammontare dei versamenti, delle ritenute e dei crediti d'imposta sia superiore all'ammontare dell'imposta netta dovuta > in tal caso, il contribuente può compensare l'eccedenza a credito con gli importi a debito per altre imposte e contributi; le eccedenze non compensate possono essere portate in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo oppure può esserne chiesto il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA > sono i redditi a formazione pluriennale: vengono percepiti in un unico ammontare ma, in realtà, maturano in un certo numero di anni. La tassazione separata è prevista con riferimento a due gruppi di redditi (art. 17 TUIR):
- redditi che si ricollegano all'attività lavorativa del contribuente come il trattamento di fine rapporto; le indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia, prestazioni sportive professionali...; le somme percepite a titolo di arretrati per il rapporto di lavoro dipendente e altri equiparati; l'indennità di disoccupazione; l'indennità di mobilità e il trattamento di integrazione salariale;
- entrate che si collegano in vario modo ad attività commerciali o a operazioni finanziarie come l'indennità per perdita di avviamento; la liquidazione di quote societarie; la scadenza di contratti di prestito; le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni edificabili o a seguito di cessione di aziende.
Fonte: http://share.itismajo.it/polotecnicobraidese/Classe5D/Materiali/IRPEF.doc
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