Posta Elettronica Certificata (PEC)

 

 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC)

 

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Posta Elettronica Certificata (PEC)

Posta elettronica certificata

Per Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, si intende "ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici".
Con la Posta Elettronica Certificata al mittente viene fornita la documentazione elettronica, con valenza legale, che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici. In altri termini, il proprio gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Inoltre, quando il messaggio giunge al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna con specifica indicazione temporale.
La traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per legge per un periodo di trenta mesi: in tal modo il mittente può ottenere la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse (ad esempio, in caso di smarrimento).
La PEC è disciplinata dal d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, che ne stabilisce le modalità di utilizzo sia a livello di diritto privato che di diritto amministrativo (dunque non solo relativamente ai rapporti fra cittadini/imprese e p.a., ma anche fra cittadini e fra imprese). Inoltre, con decreto del 2 novembre 2005, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha emanato le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”.
Il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"), convertito in legge dall'art. 1, l. 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che l'istituzione di una casella di Posta Elettronica Certificata è obbligatoria per determinate categorie: imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

 

Il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 trasformato in Legge n. 2 del 28/01/2009 prevede che Aziende e Liberi Professionisti si dotino obbligatoriamente di caselle di Posta Elettronica Certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali.

Cos'è la PEC?
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata.
E' un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico. Consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il gestore di PEC del mittente e quello del destinatario. Ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna.
Leggi tutte le normative di riferimento
ATTENZIONE: il valore legale della comunicazione è garantito solo quando sia l’indirizzo di posta elettronica del mittente che quello del destinatario sono indirizzi di posta elettronica certificati.

Come funziona la PEC?
Il servizio di PEC prevede tre distinti soggetti con ruoli specifici:

  1. mittente: è l’utente iniziale che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
  2. destinatario: è l’utente finale che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
  3. gestore del servizio: è il soggetto, pubblico o privato che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce uno o più domini di posta certificata. Il generico gestore del servizio è presente in un registro informatico dedicato, denominato indice dei gestori di posta certificata. I gestori del servizio di posta elettronica certificata devono garantire l’utilizzo di metodi per la verifica che il messaggio sia trasportato dal mittente al destinatario integro nelle sue parti.

Ricevute della PEC
"Certificare la trasmissione dei documenti informatici (invio e ricezione) significa che il mittente: - o riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione - o riceve dal gestore destinatario la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale quando il messaggio perviene nella casella di posta certificata del destinatario Nel seguito sono presentate le varie tipologie di ricevute previste dal sistema di posta elettronica certificata; tutte le ricevute rilasciate dai gestori di posta certificata sono sottoscritte dai medesimi con firma elettronica.
1. Ricevuta di accettazione
Il gestore di PEC a cui fa riferimento il mittente invia a quest’ultimo la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che attestano l’invio di un messaggio. La ricevuta di accettazione è firmata con la chiave del gestore di posta elettronica.
2. Ricevuta di presa in carico del messaggio di PEC
Il gestore del destinatario fornisce al gestore del mittente una ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio. Nel caso in cui la comunicazione tra i due gestori fallisce allora il mittente riceverà notifica dell’evento.
3. Ricevuta di avvenuta consegna (o mancata consegna)
Il gestore di PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna contestualmente alla disponibilità del messaggio inviato nella casella del destinatario, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. La ricevuta indica che il messaggio è effettivamente pervenuto all’indirizzo del destinatario e certifica la data e l’ora dell’evento. La ricevuta di accettazione è firmata con la chiave del gestore di posta elettronica del destinatario. Nella notifica di avvenuta consegna viene allegato la copia completa del messaggio recapitato.
4. Ricevuta di errore di consegna e messaggio di anomalia di trasporto
Quando il messaggio non risulta consegnabile il gestore del ricevente fornisce ricevuta di errore di consegna al mittente.
Quando un messaggio errato/non di posta certificata deve essere consegnato ad un utente di posta certificata, il messaggio è inserito in un messaggio di anomalia di trasporto per evidenziare l’anomalia al destinatario. Il messaggio di anomalia di trasporto è firmato con la chiave del gestore di posta certificata del destinatario.
Come descritto successivamente il servizio di posta elettronica certificata rende disponibili tutte le sue funzionalità nel caso in cui sia il mittente sia il destinatario fanno riferimento ad un proprio gestore del servizio, eventualmente coincidente, presente nell’indice dei gestori di posta certificata pubblicato sul sito della CNIPA.

 

Fonte: http://download736.mediafire.com/z0iooulkoeog/wylnm6zwkv3pn9u/Informatica+Giuridica+-+Posta+elettronica+certificata.docx

Sito web da visitare: https://m.facebook.com/notes/unisalentoius-spaccio-riassunti/riassunti-dei-libri-disponibili-database-in-continuo-aggiornamento/117560628324656/

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