Dizionario giuridico latino

 


 

Dizionario giuridico latino

 

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Dizionario giuridico latino

 

Abdicàtio  Termine con cui si indicava genericamente la rinunzia volontaria, spontanea di un soggetto ad una carica oppure ad una funzione pubblica.

La storia del diritto romano ne ricorda due forme:

— (—) del rex [vedi]: carica vitalizia a meno che lo stesso non decidesse di abdicare;

— (—) dei magistrati: essi restavano in carica per la durata della stessa, sempre che non vi rinunciassero.

Abdicàtio tutèlæ [Rinuncia alla tutela] Causa di estinzione della tutela impùberum testamentaria [vedi tutela]. Si concretava nella dichiarazione, solennemente resa innanzi a testimoni, con la quale il tùtor testamentarius [vedi] rinunciava all’incarico tutelare precedentemente assunto.

L’(—) scomparve nel corso del II sec. d.C. a seguito dell’estensione al tutor testamentarius dell’excusàtio tutelæ [vedi excusàtio tutòris], precedentemente prevista per il solo tutor dativus [vedi].

Ab epistulis  [vedi Scrinia]

Abigeàtus [Abigeato] Furto di bestiame. In origine, era considerato come delitto privato, affine al furto; nel periodo del Principato si manifestò la tendenza a perseguire extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem] gli autori di particolari fattispecie delittuose, prima lasciate alla reazione privata.

L’(—) fu, pertanto, considerato come delitto pubblico ed i ladri di bestiame (abactores) furono puniti con pene corporali.

Per l’(—), l’imperatore Adriano stabilì la damnàtio ad metalla [vedi] o la pena di morte: questo rigido regime sanzionatorio fu successivamente mitigato.

Ab intestàto [lett. “da chi non ha fatto testamento”; cfr. artt. 565-586 c.c.] Espressione adoperata in relazione alla successione ereditaria c.d. legittima, quella, cioè, che ha luogo in mancanza di un testamento. In diritto romano [vedi successio ab intestato]. Nel diritto civile vigente la formula (—) viene usata in relazione ai casi in cui il de cùius [vedi] non abbia disposto dei suoi beni per testamento, o lo abbia fatto solo parzialmente.

Abòrtus [Aborto; cfr. artt. 1 ss., L. 22-5-1978, n. 194] Delitto consistente nell’esplicazione di pratiche dirette a provocare un aborto (si pensi, ad esempio, alla somministrazione di filtri abortivi, c.d. pocula abortionis). L’(—) in epoca classica non fu considerato un reato, ma solo un atto immorale, che poteva autorizzare l’esercizio, nei confronti del pater familias [vedi] che avesse autorizzato la donna ad abortire, della nota censoria [vedi]. L’orientamento di gran lunga prevalente fu quello dell’irrilevanza iure civili dell’aborto in quanto praticato su un partus nondum editus e cioè su un essere non ancora divenuto soggetto giuridico. In età imperiale con un rescriptum [vedi constitutiones principum] furono gli imperatori Antonino Pio [vedi] e Settimio Severo [vedi] ad introdurre due sanzioni penali di aborto violento e la relegatio in insulam [vedi] con publicatio bonorum [vedi] nel caso di aborto provocato con filtri venefici (c.d. pocula abortionis).

La ratio lègis o iuris [vedi] dell’illiceità era da ritrovarsi nell’offesa al pater familias che era privato della possibilità di avere un erede. In età giustinianea l’(—) fu invece punito come delitto contro il nascituro, forse a causa delle influenze cristiane.

Abrogàtio [Abrogazione] • di leggi L’(—) di leggi espressa fu ignorata dal diritto romano che conobbe solo quella tacita, dovuta cioè al sopravvenire di una nuova legge disciplinante la medesima materia. Peraltro, i principi dettati dalla legge precedente potevano in ogni momento esser richiamati in vita (risultando la legge, pur desueta, egualmente vigente). In diritto romano vigeva, infatti, il principio secondo il quale ogni legge era destinata ad avere perpetua vigenza: una legge nuova non poteva abrogarne espressamente una vecchia, ma solo stabilire, attraverso una clausola caratteristica [vedi caput tralaticium de impunitate] che le violazioni della legge anteriore (causata dall’osservanza della legge nuova) restassero impunite. Nel vigente ordinamento la legge precedente può essere abrogata solo per espressa previsione di nuove normative, per effetto del referendum ex art. 75 Cost. e a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale. • di magistrati Destituzione disposta in forza di leggi speciali, emanate di volta in volta per provvedere su casi concreti.

Absolùtio Comportamento con il quale le parti di un negozio giuridico manifestavano la loro volontà di rendere operativo un documento redatto da un pubblico ufficiale (c.d. instrumèntum pùblice confèctum); trovò rilievo in diritto giustinianeo. Generalmente, l’(—) si concretizzava nella consegna del documento, da una parte all’altra

Ab urbe còndita [lett. “dalla fondazione della città”] Espressione che fa riferimento alla data di fondazione di Roma Corrisponde al 21 aprile del 753 (o 754) a.C. [vedi Romolo].

Da quella data i Romani contavano gli anni.

Aburnio Valente Giurista vissuto in periodo classico (nacque verso la fine del I sec. d.C.); fu esponente della scuola sabiniana [vedi]. Svolse la sua opera durante l’impero di Traiano ed Adriano, entrando forse a far parte del Consiglio di Antonino Pio. Tra le sue opere, si ricordano particolarmente i Libri VII fideicommissòrum, che furono inseriti nelle Pandette.

Acaia Regione settentrionale del Peloponneso, appartenente alla odierna Grecia.

A seguito dell’occupazione romana, il termine (—) indicò la provincia creata dai Romani nel 146 a.C., dopo la distruzione di Corinto, e inizialmente congiunta alla Macedonia [vedi], da cui fu poi separata nel 27 a.C. da Augusto [vedi]. Nerone (58-68 d.C.) ne proclamò l’indipendenza, ma Vespasiano [vedi] nel 74 d.C. la riassoggettò a Roma. Al crollo dell’Impero Romano d’Occidente l’(—) passò sotto la giurisdizione definitiva di Bisanzio.

Acca Larentia [cd. Lupa] Antica divinità romana. Secondo la leggenda essa era una procace fanciulla data in moglie da Ercole ad un ricco etrusco, Taruzio, che morendo le lasciò grandi ricchezze, poi donate da (—) al popolo romano. Quest’ultimo, in segno di gratitudine, le dedicò una festa il 23 dicembre. In seguito, questo nome fu attribuito alla moglie del pastore Faustolo che allattò Romolo e Remo e che per i suoi costumi licenziosi fu anche soprannominata la Lupa.

Accensi velati [Soldati di riserva vestiti] Gli (—) erano i componenti della riserva militare e di solito appartenevano alle classi meno abbienti. Derivavano il soprannome di “velati” (cioè “solo vestiti”), dal fatto che andavano in guerra quasi disarmati, con l’intenzione di utilizzare, poi, le armi dei caduti.

Accensus (nei “comitia centuriata” [vedi]) [lett. “banditore”] Il magistrato convocante, presi gli auspici favorevoli, ordinava all’(—) di convocare a raccolta il popolo a suon di tromba.

Trascorso il “trinundinum” [vedi] il popolo si riuniva all’alba nel campo Marzio ed assisteva al sacrificio: al termine della discussione generale, si ascoltava la “rogatio” [vedi] e poi si passava ai voti.

Acceptilàtio [Portare come ricevuta]

Modo di estinzione dell’obbligazione in diritto classico. Essa si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciò l’obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento. L’istituto assunse ben presto anche la funzione di remissione del debito.

L’estinzione dell’obbligazione a seguito di (—) avveniva automaticamente, ìpso iùre [vedi]. L’(—) non poteva essere sottoposta a condizione.

Si riteneva ammissibile generalmente, in diritto classico, un’estinzione parziale dell’obbligazione (— parziale).

Nell’ambito dell’(—), occorre distinguere:

— (—) verbis: era l’atto contrario della stipulàtio [vedi] e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore, con il debitore che chiedeva all’altro se era soddisfatto, ed il creditore che rispondeva affermativamente;

— (—) lìtteris: era l’atto contrario dell’expensilàtio [vedi] e consisteva nella registrazione da parte del creditore, nel libro-giornale delle entrate e delle uscite (che ogni pater familias teneva), del pagamento della somma dovuta.

L’obbligazione verbale poteva estinguersi soltanto con l’(—) verbis; la particolare semplicità di quest’ultima (che non richiedeva forme specifiche), indusse i Romani a farne uso frequente: a tal scopo, invalse la prassi di novare [vedi novatio] le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, onde poterle successivamente estinguere attraverso l’(—) verbis (c.d. stipulàtio Aquiliana [vedi]).

Accèssio (diritti reali) [Accessione; cfr. artt. 934-938 c.c.; artt. 667, 959, 983, 2811 c.c.]

Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata accessoria) si univa ad un’altra (considerata principale), in modo da costituire una cosa sola.

Il principio generale che regolò questi casi fu: “accessorium sequitur principale” [vedi].

Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietà della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietà della cosa principale anche dopo l’accrescimento di essa in virtù dell’unione con la cosa accessoria.

Il carattere di accessorietà di una cosa rispetto ad un’altra veniva desunto dal suo minor valore, od anche dalla sua minor rilevanza sociale.

La ratio lègis o iuris [vedi] dell’istituto va rinvenuta nell’esigenza di tutelare il dòminus [vedi] della res [vedi] di maggior valore economico-sociale, garantendogli l’automatico acquisto della proprietà della res di minor valore economico-sociale.

Si distinguevano due forme di (—):

— di cosa mobile a cosa mobile: di regola, comportava l’acquisto della cosa altrui da parte del proprietario della res di maggior valore economico, eccettuato il caso di (—) separabile [vedi àctio ad exhibèndum]. Vi rientravano la ferruminatio [vedi], la textura [vedi], la scriptura [vedi], la pictura [vedi] e la tinctura [vedi];

— di cosa mobile a cosa immobile: era retta dal principio “superficies solo cèdit”, in virtù del quale il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che era sopra (es. piantagioni, costruzioni) o sotto (es. gallerie, radici) il suolo. Vi rientravano la satio [vedi], l’implantatio [vedi] e l’inædificatio.

Accessio (neg. giur.) [lett. “aggiunta”]

Uno degli elementi accidentali del negozio giuridico [vedi accidentàlia negòtii], secondo il giurista Paolo [vedi]. Consisteva nell’aggiunta di una persona o di una cosa al rapporto obbligatorio principale: ad es.: mihi aut Titio, oppure mihi decem aut hominem Stichum (e cioè: “sia data la prestazione a me oppure a Tizio”; “mi sarà data la somma di dieci monete, oppure lo schiavo Stico”).

Accessio possessiònis [Accessione nel possesso; cfr. art. 1146, 2° co., c.c.]

Istituto rilevante, in diritto romano, in tema di usucàpio [vedi]: in virtù di esso l’acquirente a titolo particolare (es. il compratore, il legatario) poteva sommare, ai fini del computo del tèmpus ad usucapiònem [vedi], il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente (suo dante causa), al tempo del suo possesso.

L’(—) fu ammessa, come principio generale solo in diritto postclassico.

A tal fine, era rilevante, per la mediazione degli effetti propri dell’usucapione, la buona fede anche nel momento iniziale del possesso dell’avente causa.

Accessòrium sèquitur principale [La cosa accessoria segue la cosa principale]

Principio fondamentale che si applica in tema di accessione [vedi accèssio], secondo il quale il proprietario della cosa principale acquista anche la proprietà della cosa accessoria.

Nel diritto vigente, il principio trova numerose applicazioni, ad es. in tema di ipoteca (che si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni ed alle altre accessioni dell’immobile ipotecato; cfr. art. 2811 c.c.).

Accidentàlia negòtii [Elementi accidentali del negozio giuridico]

Elementi del negozio giuridico liberamente apponibili dalle parti nei limiti della loro facoltà di disporre.

Gli (—), non essenziali ai fini dell’esistenza del negozio giuridico, se in esso inseriti, ne diventano elementi imprescindibili; essi trovarono grande diffusione in diritto romano.

Venivano, in dottrina, suddivisi in due categorie, a seconda che influissero [vedi condìcio; dìes] o meno [vedi modus] sull’efficacia del negozio giuridico.

Il giurista Paolo [vedi] faceva rientrare tra gli (—) anche la c.d. accèssio [vedi].

Accìpere iudìcium

Dichiarazione con la quale il soggetto convenuto in giudizio, nell’ambito del processo formulare [vedi processo per formulas], dichiarava di accettare la regola di giudizio [vedi c.d. iudicium] (normalmente corrispondente ad una formula) dettata dal magistrato

Accìpiens [Colui che riceve; cfr. artt. 1556-1558 c.c.]

Letteralmente, colui che riceve una o più res [vedi] determinate.

Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.), riceve dalla controparte (il c.d. tràdens [vedi]) una quantità determinata di beni mobili, assumendo l’obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà (che caratterizza il contratto in esame) di restituire quanto non venduto o, comunque, utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il giornalaio ed il fornitore di giornali).

La dottrina suole indicare come (—) il creditore in generale, anche nell’ipotesi in cui ricorre il pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Accordi di Lucca

Così viene denominato il nuovo accordo raggiunto nel 56 a.C., pubblicamente e alla presenza di 200 senatori e numerosi magistrati, da Pompeo, Cesare e Crasso, in ordine alla divisione dei poteri costituzionali.

Con gli (—) i triumviri, confermando il precedente accordo (quello che aveva dato origine al primo triumvirato) stabilirono che:

— Pompeo avrebbe ottenuto per il 55 a.C. il consolato e in seguito il comando delle truppe romane in Spagna;

— Crasso, come Pompeo, avrebbe ottenuto il consolato nel 55 a.C. e successivamente il comando delle truppe in Siria, per la guerra contro i Parti;

— Cesare avrebbe mantenuto le sue legioni, il cui comando sarebbe stato in seguito prorogato, consolidando così il proprio potere militare.

Accordi federativi (Foedera)

Conclusi tra i capi delle gentes e delle tribus all’atto dell’originaria aggregazione cittadina, costituirono il nucleo dell’ordinamento giuridico della civitas arcaica, insieme alle leges proclamate davanti ai comitia curiata ed ai mores maiorum.

La loro violazione era considerata dalla neonata comunità nefas [vedi], cioè proibita dagli dei. Al fine di placare l’ira di questi era consentito a qualunque cittadino di uccidere il responsabile della trasgressione.

Accordo dell’Ebro (222 a.C.)

Trattato col quale la Repubblica di Roma impose ad Asdrubale (rappresentante di Cartagine), che la sfera di influenza cartaginese non dovesse estendersi a nord dell’Ebro. Morto Asdrubale, Annibale [vedi] ignorò il trattato e conquistò Sagunto inducendo Roma a dichiarare una seconda guerra a Cartagine (218 a.C.).

Accusàtio suspècti tutòris [Accusa del tutore sospetto]

Procedimento penale di azione popolare offerto come rimedio dalle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] per la rimozione del tutore testamentario che avesse agito con dolo in danno del pupillus [vedi].

L’esercizio dell’(—) da parte di un qualsiasi cittadino, in qualità di defénsor pupílli (difensore del pupillo), comportava la nomina, da parte del magistrato, di un nuovo tutore e l’infamia [vedi] a carico del precedente.

In mancanza di dolo, e in presenza di sola inettitudine o negligenza del tutore, poteva essere esercitata la postulàtio suspècti tutòris [vedi], che comportava egualmente la rimozione del tutore, ma non era infamante.

In epoca giustinianea, l’(—) non si distinse più dalla semplice rimozione, ferma restando la sanzione dell’infamia per i soli casi di dolo, e poté essere promossa contro qualsiasi tutore.

A cognitionibus

[vedi Scrinia]

Acquisto a non dòmino [lett. “da chi non è proprietario”; cfr. artt. 1153, 1155 c.c.]

Espressione adoperata, sia nel diritto romano che nel diritto civile vigente, per indicare l’acquisto del diritto di proprietà nei casi in cui il dante causa non sia in realtà proprietario (in diritto romano, dòminus ex iùre Quirìtium) della res [vedi] alienata.

In particolare, in diritto romano, l’acquirente a non dòmino diventava dòminus [vedi] della res col decorso del tèmpus ad usucàpiònem [vedi usucàpio]; nel frattempo, la sua posizione possessoria, nei confronti di eventuali interferenze di terzi, veniva tutelata attraverso l’àctio Publiciàna [vedi].

Acta diurna [Cose avvenute durante il giorno]

Costituirono il primo esempio di giornale nell’antica Roma.

Voluti da Cesare [vedi], contenevano, in origine, le registrazioni delle sedute del senato.

Erano gratuiti, poiché non erano venduti, ma venivano affissi ai muri in modo che tutti i cittadini potessero leggerli.

Actio civìlis [Azione civile]

Termine con cui, in epoca preclassica, venivano designate le azioni fondate sul iùs civile [vedi], esercitabili dal titolare del diritto, senza necessità del conseguimento di un atto permissivo del magistrato, atto richiesto invece per l’actio honoraria [vedi].

La distinzione tra azioni civili ed onorarie perse rilevanza allorquando, in epoca imperiale, venne meno la tradizionale differenziazione tra ius civile [vedi] e ius honoràrium [vedi].

Actio directa

Espressione che viene utilizzata da una parte della dottrina per contrapporre alle actiònes civiles [vedi actio civilis], “chiaramente identificate nei loro contenuti e nei loro limiti” (tali sarebbero appunto le actiones directæ), i molteplici adattamenti che di esse furono fatti dal iùs honoràrium “per poterle utilizzare al di fuori della sfera di applicazione loro propria” (tali sarebbero, invece, le c.d. actiones utiles [vedi actio ùtilis]).

Actiònes adiectìciæ qualitàtis

Categoria di azioni creata dal diritto onorario.

Essa nacque quando il pretore ritenne equo che i sottoposti potessero creare obbligazioni ed in genere compiere atti che determinassero un decremento del patrimonium del pater o del dominus.

Secondo il ius civile le persone alieni iuris non avevano alcuna capacità patrimoniale. Ogni vantaggio patrimoniale, che potesse loro pervenire, si riversava automaticamente nel patrimonio del pater. Al contrario questi non assumeva alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dai suoi sottoposti. Il diritto onorario innovò in materia, stabilendo la responsabilità del pater familias che avesse specificamente autorizzato il sottoposto all’assunzione del debito. In seguito le (—) furono concesse ai creditori di un extraneus subordinato ad un soggetto giuridico in una certa impresa commerciale.

La struttura delle (—) era caratterizzata da una formula a trasposizione di soggetti: nell’intèntio [vedi] figurava il nome del filius o servus, nella condemnàtio, figurava il nome del pater o dominus.

Si è osservato, in dottrina, che la ratio lègis o iuris [vedi] della previsione della responsabilità del pater o dominus era generalmente connessa al fatto che il filius o il servus fossero palesemente subordinati al pater o dominus nell’esercizio della attività commerciale, agendo apertamente per loro conto, o comunque nella sfera della loro potestà e seguendo le loro direttive.

Il fenomeno, “pur non potendo qualificarsi rappresentanza vera e propria, implicava una forte approssimazione al concetto di rappresentanza diretta”.

Tra le (—), si distinguevano:

— actio exercitòria [vedi];

— actio tributòria [vedi];

— actio de pecùlio [vedi];

— actio quod iussu [vedi];

— actio de in rem verso [vedi];

— actio institòria [vedi].

Actiònes ædilìciæ

Azioni accordate dagli edili curuli [vedi ædìlitas], in tema di commerci svolgentisi in pubblici mercati, onde evitare dispute.

A tal fine, i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, specie se non palesi.

In caso di violazioni di tali obblighi, erano accordate al compratore le due (—) e cioè:

— l’actio redhibitòria [vedi];

— l’actio quanti minòris [vedi], detta anche æstimatoria.

Actiònes impèrio continentes

[vedi Iudìcia legìtima]

Actiònes vindìctam spiràntes [Azioni con funzione di vendetta]

Azioni intrasmissibili dal lato attivo. L’intrasmissibilità attiva, originariamente regola generale, si trasformò progressivamente, a seguito di una graduale elaborazione giurisprudenziale, in carattere peculiare di poche azioni, civili e pretorie, nelle quali più spiccata si presentava la funzione di vendetta [vedi actio iniuriàrum, actio sepùlchri violàti].

Ad adiuvàndum [lett. “per aiutare”; cfr. art. 105, 2° co. c.p.c.]

Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, c.d. intervento (—), fatto da un soggetto che vi abbia interesse per sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio.

Ad ædificàndum [Per costruire; cfr. art. 952, 1° co. c.c.]

Espressione impiegata per indicare la facoltà, spettante al titolare del diritto di superficie, di fare e mantenere, al di sopra del suolo altrui, una costruzione (art. 952, 1° co., c.c.). Si parla, in proposito, di concessione (—), e cioè del diritto di costruire su un fondo altrui, concesso dal proprietario di quest’ultimo (che rimane proprietario del fondo, pur non potendo vantare alcun diritto sulla costruzione): si pensi, ad es., alla costruzione di stabilimenti balneari (da parte di privati) su aree demaniali.

Adæràtio [Controvalore in denaro]

L’(—) era la somma di denaro talvolta attribuita ai soldati (i quali erano, al contrario, generalmente pagati in natura) come paga.

L’(—) era concretamente quantificata in relazione alle spese che il soldato doveva affrontare per il proprio sostentamento e per la cura degli animali che doveva mantenere (si pensi al cavallo, od ai muli da soma).

Adattamento funzionale

Espressione con cui si designa un fenomeno, “caratteristico del tradizionalismo romano”, in virtù del quale strutture negoziali nate per svolgere una certa funzione, passarono col tempo ad essere utilizzate, anche con modifiche sostanziali, per la realizzazione di una causa diversa, pur conservando il nòmen iùris originario.

È il caso, ad esempio, del c.d. “depòsitum irregulare” [vedi], che aveva il nomen e la struttura di un depositum, ma assolveva in realtà la funzione del mutuum [vedi].

Ad caléndas (kalendas) græcas solvere

Adempiere alle calende greche, cioè mai, poiché nel calendario greco non erano previste calende. Espressione ironica di frequente uso forense antico, ma anche moderno, per affermare che un determinato evento non si verificherà mai.

Addìctio [Aggiudicazione]

[vedi Manumìssio; Lègis àctio per mànus iniectiònem]

Addìctio in dìem

[vedi In diem addictio]

Addìctus [Schiavo per debiti]

Debitore insolvente caduto in mano al proprio creditore, a seguito dell’assegnazione del magistrato, in sede di mànus inièctio [vedi]: la figura era tipica del diritto arcaico. Il creditore aveva facoltà di tenere il debitore in catene nel suo carcere privato o di venderlo come schiavo o anche di ucciderlo.

Tale condizione scomparve in epoca classica per il prevalere dell’esecuzione patrimoniale introdotta dal pretore.

Analoga alla situazione dell’(—), era quella del nexus, debitore consegnatosi volontariamente al creditore a garanzia del proprio debito, con la facoltà di riscattarsi prestando a suo favore servigi.

Sia l’(—) che il nexus conservavano la libertà e la cittadinanza, ma subivano le limitazioni di capacità conseguenti al loro particolare stato di dipendenza dal creditore.

Adempimento

[vedi Solùtio]

Adèmptio bonòrum

[vedi Publicàtio bonorum]

Ademptio civitàtis

L’(—) dava luogo ad una càpitis deminùtio media [vedi]: si concretizzava nella revoca dello status [vedi] di cittadino romano ad un soggetto divenuto tale a seguito di naturalizzazione (ad es. un Latinus).

La (—) diveniva operante per legge, oppure a seguito di un senatusconsùltum attuativo di una legge.

Ademptio equi publici

[vedi Nota censoria]

Ad excludèndum [lett. “per escludere”; cfr. art. 105, 1° co., c.p.c.]

Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, c.d. intervento (—), fatto da un soggetto per far valere, nei confronti di tutte le parti di un processo, un proprio diritto relativo all’oggetto oppure dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Si pensi, ad esempio, al caso del terzo che, sostenendo di essere il vero creditore del debitore convenuto a tale titolo da altri in giudizio, intervenga nel processo da questi azionato chiedendo per sé il pagamento del debito e l’estromissione dell’attore.

Adfectàtio regni [Aspirazione alla tirannide]

Attentato all’ordine costituito compiuto da un usurpatore.

La legislazione penale delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] punì questo crimine secondo il regime della perduèllio [vedi], cui era assimilato.

Dalle fonti (Livio, 2, 41, II) apprendiamo che di (—) furono accusati il famoso uomo politico Spurio Cassio [vedi] e Manlio Capitolino.

Adfìnes inter se non sunt adfines [Gli affini non sono affini tra loro]

L’espressione, frequente nel diritto di famiglia, indica che il rapporto di affinità [vedi adfìnitas] (quello, cioè, che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge), non si estende oltre i rapporti tra l’un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge: ad es., gli zii paterni e gli zii materni non sono reciprocamente affini.

Adfìnitas [Affinità; cfr. artt. 78, 87 c.c.]

Vincolo di parentela tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

L’(—) costituiva un impedimento a contrarre matrimonio (e lo è tuttora: cfr. art. 87 c.c.) [vedi adfìnes inter se non sunt adfines; adfinitàtis iùre nulla succèssio permìttitur; adfìnitas in coniuge superstite non delètur].

Adfinitas in coniuge supèrstite non delètur [Il rapporto di affinità non cessa per la morte del coniuge da cui deriva; cfr. art. 78, 2° co., c.c.]

L’espressione indica che il rapporto di affinità non si estingue per la morte del coniuge da cui deriva.

Adfinitàtis iùre nulla succèssio permìttitur [Tra affini non esistono diritti ereditari]

L’espressione indica che tra affini non sussistono reciprocamente diritti di successione ereditaria.

Adgnàtio [da ad-nasci: “nascere dopo”]

Rapporto di parentela patrilineare che ha il suo fondamento nella comune sottoposizione alla potestà di un capofamiglia.

Il vincolo si costituisce per filiazione (natura), per adrogàtio [vedi], e per adoptio.

Il gruppo degli adgnati sottoposti ad un capofamiglia vivente era raccolto nella familia (communi iure) [vedi].

Alla morte del capostipite comune i filii familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas] si distaccavano in singole familiæ, a meno che preferissero mantenere unita la struttura familiare e integro il patrimonio. In questo caso si aveva il consortium ercto non cito [vedi].

Generalmente si riteneva che l’(—) non si estendesse oltre il sesto grado. Questo probabilmente era dovuto a motivi naturali: era, infatti, poco probabile la coesistenza e la convivenza di più di 3 generazioni sottoposte al medesimo proavus [vedi pater, avus et pròavus].

Adgnàtus

[vedi Adgnàtio]

Adgnatus pròximus

Era il collaterale più vicino al soggetto sui iùris [vedi] defunto (si pensi, ad es., al fratello del defunto, oppure, in mancanza, al primo cugino).

All’(—) era attribuita (se mancavano herèdes sui [vedi hères]), l’eredità del defunto; l’acquisto non avveniva automaticamente (ìpso iùre [vedi]), ma previa accettazione [vedi adìtio hereditatis].

Se l’(—) non accettava, l’eredità era devoluta a tutti i membri sui iuris appartenenti alla gens [vedi] del defunto ed, in mancanza, era ritenuta res nullìus [vedi].

Adhuc sub iùdice lis est [La causa è ancora in attesa di giudizio] (Orazio, Ars poëtica, 78)

In Orazio, l’espressione aveva una valenza ironica, poiché era riferita ad una questione letteraria di chi, cioè, fosse stato il primo poeta elegiaco.

La semplice locuzione sub iùdice individuava la causa ancora in corso. Nel linguaggio moderno, l’espressione indica le questioni insolute.

 

Ager desèrtus [Terreno incolto]

Fondo lasciato incolto dal proprietario: se questi, a seguito di una pubblica diffida, non vi ritornava nell’arco di tempo di sei mesi, chiunque poteva immettersi nel possesso del terreno. Tale possesso si trasformava in proprietà qualora il proprietario non agisse in rivendica [vedi rèi vindicàtio] entro due anni.

Ager occupatòrius

Denominazione assunta dall’ager publicus [vedi] nei casi in cui questo veniva concesso dallo Stato a titolo non definitivo (la concessione era, pertanto, revocabile), con o senza il pagamento di un canone periodico come corrispettivo.

Nella Roma dei primordi, come agri occupatorii venivano indicate le estensioni di terreno esterne all’Urbe occupate al momento della fondazione, dagli Etruschi e che ciascuno dei patrizi poteva occupare per destinarle alla pastorizia od all’agricoltura.

Ager pùblicus

Territorio che restava fuori della città, destinato alla pastorizia ed all’agricoltura estensiva da parte della collettività.

In origine, l’(—), era suscettibile di occupazione ad opera dei patrizi, ma il relativo diritto era precario e revocabile dalla pubblica autorità in ogni momento.

In un secondo momento, a seguito del passaggio all’agricoltura intensiva, le occupazioni di siffatti appezzamenti non rivestirono più carattere provvisorio e revocabile, ma diventarono permanenti e pressoché intangibili.

Infine, l’(—) fu divisus et adsignatus (diviso ed assegnato), divenendo suscettibile di mancipàtio [vedi] [vedi ager occupatòrius; ager vectigàlis].

L’(—) si distingueva in:

— “ager publicus” per antonomasia: era quello sfruttato direttamente dallo Stato (ad es. il fertilissimo “ager Campanus”);

— “ager colonicus”: era assegnato in “dominium ex iure Quiritium” [vedi] ai componenti di una “colonia civium Romanorum” [vedi colonia] sul suolo italico;

— “ager occupatorius”: era lasciato al possesso del primo occupante, che ne poteva disporre “inter vivos” e “mortis causa”, ma di cui non era riconosciuto “dominus ex iure Quiritium”;

— “ager quæstorius”: una “lex” [vedi] oppure il “senatus” [vedi] mettevano a disposizione dei “quæstores” [vedi] affinché questi lo concedessero per il pascolo o per l’uso civico in cambio del pagamento di un basso canone periodico;

— “ager scriptorius”: era l’(—) eccedente il limite graccano ed era destinato a libero pascolo.

Ager vectigàlis

Estensione di terreno pubblico che municipia [vedi municipium] e collegia [vedi] concedevano in godimento a singoli patres familiarum, per un tempo determinato od in perpetuo, in cambio del pagamento di un canone periodico, detto vectìgal [vedi].

In caso di mancato pagamento del canone, la concessione del fondo era revocata.

Fino al periodo preclassico, i concessionari dell’(—) non furono considerati titolari di un diritto reale, ma di una possèssio [vedi].

Era dubbio se il diritto del concessionario verso l’ente concedente, relativamente all’(—), fosse paragonabile a quello del conduttore (derivante da una locàtio-condùctio [vedi]: è la tesi prevalente - cfr. Gai Inst. 3.145) oppure a quello del compratore (derivante da una èmptio-vendìtio [vedi]).

Lo scopo delle concessioni in esame era quello di favorire un più redditizio sfruttamento (rispetto a quanto sarebbe stato possibile alle comunità concedenti) del terreno pubblico da parte di privati.

Agnatus pròximus

[vedi Adgnatus proximus]

Agnìtio bonòrum possessiònis [Domanda del possesso dei beni]

Domanda con la quale chi credeva di averne diritto si rivolgeva al magistrato (nell’Italia romana al pretore, nelle province al preside) per ottenere la bonòrum possèssio [vedi].

Il magistrato concedeva la bonorum possessio a seguito di una cognizione sommaria, se riteneva fondate le asserzioni del postulante.

Alani

Popolo di origine sarmatica della Russia sudorientale, che dilagò nelle terre dell’impero romano al tempo delle migrazioni germaniche e si spinse fino alla Spagna e al Portogallo.

Gli (—) furono sconfitti da Pompeo [vedi] nel ’65 a.C. e tenuti a freno da Marco Aurelio [vedi].

Nel 370 furono sottomessi dagli Unni [vedi]. Una parte di essi scese in Italia nel 405 e nel 464, venendo sgominata dai Visigoti [vedi].

Alarico II

Re dei Visigoti, visse nel IV-V sec. d.C., morendo presso Cosenza nel 410 d.C.

Fu tra i re barbari che, rifiutata l’egemonia del diritto romano, mirarono ad un’opera di salvaguardia del proprio diritto nazionale (non imposto, peraltro, anche ai sudditi romani, in applicazione del principio dell’esclusivismo del diritto nazionale).

L’opera di (—) fu degna di rilievo e condusse all’emanazione della lex Romana Wisigothòrum [vedi].

A làtere [A lato]

Espressione molto frequente nel linguaggio giuridico; essa indica i giudici che, negli organi collegiali (Tribunale, Corte d’Assise, Corte d’Appello) siedono “a lato” (c.d. giudici a latere) del Presidente.

Alea [Gioco dei dadi]

Uno dei delitti non capitali che, cioè, non comportavano una càpitis deminùtio [vedi], configurati in diritto romano nel periodo repubblicano, commesso da coloro che si dedicavano al gioco dei dadi.

I giocatori erano puniti con una multa di importo imprecisato.

Nel diritto moderno il termine (—) è passato ad indicare il rischio inerente ad ogni operazione contrattuale. Da (—) deriva la più ampia categoria dei contratti aleatori.

Alessandria (scuola di)

Scuola giuridica sorta, nel periodo postclassico nell’Impero romano d’Oriente: si trattò di una scuola privata, non estremamente feconda, che non godette di particolari favori imperiali.

Alessandro Severo (imp. 222-235 d.C.)

Imperatore romano, appartenente alla dinastia dei Severi, associato al trono da Elagabalo [vedi].

Egli, proseguendo nell’opera intrapresa dai suoi predecessori, dedicò le sue energie al rafforzamento dell’autorità del Principato; a differenza dei suoi predecessori, peraltro, cercò, allo stesso tempo, di rinsaldare e migliorare i rapporti con il Senato, saggiamente consigliato da Ulpiano [vedi], allora præfectus prætorio [vedi].

Tale parziale rinnovamento non poteva, tuttavia, risollevare le sorti dell’impero, “tormentato” da un’insanabile crisi economica e dalle incessanti rivolte dei popoli confinanti. (—) si trovò a fronteggiare le mire espansionistiche di Artaserse I, re dei Parti, che lo costrinsero ad intraprendere una nuova campagna militare e a reclutare nuovi soldati, sottraendone altri alle frontiere settentrionali. Conclusa vittoriosamente la guerra partica, (—) raggiunse la frontiera renana, per contrastare l’avanzata degli Alemanni: offrì loro nella speranza di evitare lo scontro una somma di danaro, ottenendone in tal modo il ritiro oltre i confini dell’impero. L’esercito romano non gradì il “compromesso” proposto dall’imperatore certamente non consono alla dignità imperiale: la reazione dei militari fu violentissima ed (—) fu assassinato da un gruppo di ribelli, a Magonza, insieme alla madre, accusata di influenzare eccessivamente le decisioni del figlio.

Con lui si chiude la dinastia dei Severi.

Alfeno Varo

Giurista vissuto nel I sec. d.C., allievo di Servio Sulpicio Rufo [vedi], scrisse quaranta libri digestòrum contenenti responsi [vedi responsa prudèntium] suoi e del suo maestro.

È da rilevare che nei Digesta seu Pandèctae [vedi] giustinianei è possibile rinvenire frammenti estrapolati dall’opera citata e da un’epitome della stessa, attribuibile al giureconsulto Paolo [vedi]; la dottrina prevalente è, peraltro, propensa ad escludere la genuinità della copia alfeniana e dell’epitome paolina adoperata dai compilatori giustinianei.

Algido (Battaglia dell’) (431 a.c.)

Combattuta dai Romani contro una coalizione formata da Volsci ed Equi, si risolse in una sconfitta per questi ultimi, che pure avevano creati seri pericoli a Roma, tanto da costringerla a nominare un dittatore, Aulo Postumio.

Sempre presso il Monte Algido, alcuni decenni prima (458 a.c.), i Romani, guidati da Cincinnato, avevano respinto un’avanzata degli Equi.

La situazione era drammatica: uno dei due consoli romani, Minucio, era accerchiato da forze preponderanti. Si rese necessaria la nomina di un dittatore, nella persona di L. Quinzio Cincinnato, modesto e probo patrizio, già console nel 460 a.C. Questi, secondo la tradizione, ricevette la notizia della sua nomina a dittatore mentre era impegnato nel lavoro dei suoi campi. Dopo la vittoria sugli Equi, rifiutò ricompense ed onori e depose, dopo appena sei giorni, la dittatura, per tornare al suo podere.

A libèllis

[vedi Scrinia]

Aliènam sègetem pellìcere

Fattispecie di delitto risalente probabilmente alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], o comunque ad una legge coeva: consisteva nel compiere pratiche magiche dirette ad attirare i raccolti dal fondo di un vicino al proprio.

Non è dato conoscere con certezza la pena comminata: parte della dottrina ritiene che fosse prevista la pena della sacèrtas [vedi].

Alièni iùris [Sottoposti all’altrui potestà]

Categoria di persone alla quale appartenevano gli individui aliènæ potestàti subiècti, ossia sottoposti alla potestas del pater familias [vedi], come il filius familias [vedi familia; status (familiae); patria potestas] ed il servus [vedi].

Il pater era, nell’ambito della famiglia, l’unico soggetto sui iuris [vedi], ossia non sottoposto alla potestà di alcuno, e, in quanto tale, fornito di un potere assoluto sui suoi sottoposti.

Alimènta [Alimenti; cfr. artt. 156, 279, 433-448, 660, 670 c.c.]

Obbligazione di fornire mezzi di sostentamento incombente su una persona, legata da vincolo di parentela, adozione od affinità ad un’altra (c.d. alimentando) in base ad un ordine diversificato a seconda dell’intensità del vincolo.

Il termine viene adoperato anche per indicare il diritto corrispondente all’anzidetta obbligazione.

In diritto romano, l’obbligo di prestare gli (—) poteva derivare:

— da specifica convenzione;

— da legato;

— da espresse disposizioni dell’ordinamento giuridico.

L’istituto degli (—), ignoto al iùs civile [vedi], fu introdotto in diritto romano da Antonino Pio e Marco Aurelio: si stabilì, infatti, per por rimedio alla decadenza della familia [vedi], che determinate persone, legate tra loro da vincoli di parentela, affinità o riconoscenza, fossero reciprocamente tenute a fornirsi, in caso di bisogno, i mezzi di sostentamento (cibo, vesti, alloggio), in natura od in denaro.

L’obbligo degli (—) era tutelato extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem]. Se ne poteva chiedere l’esecuzione mediante un’azione sottoposta a taxatio [vedi] e, in id quod facere potest nei limiti delle facoltà dell’obbligato e non oltre e poteva venir meno solo se l’alimentando avesse gravemente offeso il soggetto obbligato nei suoi confronti.

In diritto postclassico, l’obbligo degli (—) ebbe generale riconoscimento, anche in virtù della diffusione del Cristianesimo.

Allia (Battaglia di) (390 a.C.)

Combattuta presso il piccolo affluente di sinistra del Tevere, a 11 miglia da Roma, dove 25-30 mila Galli guidati da Brenno sconfissero l’esercito romano, frettolosamente costituito dopo che era stata ordinata una leva in massa (tumultus) (18 luglio del 390 a.C.). I Galli poterono così entrare a Roma senza incontrare resistenza, mettendola a ferro e fuoco.

L’assedio si concluse solo a seguito dell’impegno assunto dai Romani di consegnare ai barbari mille libbre d’oro, ma l’intervento di Camillo [vedi] costrinse i Galli a ritirarsi, abbandonando gran parte del bottino

Alligàta et probàta [Fatti allegati e dimostrati; cfr. art. 115 c.p.c.]

Espressione adoperata per indicare i fatti “allegati e dimostrati”, i soli dei quali il giudice poteva tener conto ai fini del giudizio.

Il giudice non era, infatti, libero di giudicare tenendo conto di indagini svolte personalmente, o comunque, di sua iniziativa.

Anche nel diritto processuale civile vigente è stabilita, in via di principio, la regola secondo cui il giudice deve giudicare tenendo conto delle prove proposte dalle parti, tranne che in casi residuali (art. 115, 1° co., c.p.c.: “salvo i casi previsti dalla legge”).

Allùvio

[vedi Adlùvio]

Altercàtio (dir. pen.) [Dibattimento]

Dibattimento pubblico, tipico del processo delle quæstiònes perpetuæ [vedi]; nel corso dell’(—), le parti producevano e discutevano gli elementi di accusa e di difesa (in ciò, avvalendosi rispettivamente di oratori qualificati, quali advocati [vedi advocatus], o patroni, cioè accusatori). Il presidente interveniva solo con funzioni direttive e per salvaguardare l’ordine, mentre i giudicanti tacevano.

L’(—) si concludeva con le arringhe riepilogative, compiute per sostenere e perorare le tesi delle parti o dei rispettivi rappresentanti processuali

Ambarvalia [Processione intorno ai campi]

Celebrava a Roma la purificazione solenne dei campi dell’agroromano e aveva luogo tutti gli anni.

Nel corso di questa cerimonia si conducevano gli animali sacrificali (un maiale, un montone e un bue) intorno alle vecchie mura di Roma. Il sacrificio era offerto in diversi luoghi.

Questa cerimonia era simile a quella tenuta in onore della dea Dia dai frati Arvali [vedi Arvales (fratres)].

 

Aventino (Lega dell’)

Costituita durante la dominazione etrusca su Roma (VI sec. a.C.), riuniva la maggior parte delle città latine ed era presieduta da Roma.

Il suo centro religioso era posto nel tempio di Diana sul colle dell’Aventino. Ad essa si opponeva la lega di Aricia [vedi], che aveva il suo centro sacro nel santuario di Diana presso la città di Aricia, sul lago di Nemi.

Aversio [Miscuglio]

L’(—) si verificava nei casi di trasporto marittimo, quando più generi si mescolavano nella stiva.

Il pretore concedeva ai proprietari dei generi confusi un’azione per il recupero (actio oneris aversi).

Avito (imp. 455-457 d.C.)

Imperatore romano di origine gallica, salito al trono nel 455 d.C., dopo la morte di Valentiniano III [vedi]; fu indotto all’abdicazione dal potentissimo generale Ricimero.

Avùlsio [Avulsione; cfr. artt. 944-945, 947 c.c.]

Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario, rientrante nella categoria degli incrementi fluviali [vedi].

In particolare, l’(—) era l’incremento che aveva luogo nei casi in cui l’impeto del fiume staccava una porzione di terreno da un fondo, trascinandola su un altro fondo.

L’acquisto della proprietà aveva luogo, in favore del titolare del fondo che aveva ricevuto l’incremento, solo nel momento in cui la parte staccata si fosse stabilmente incorporata nel fondo (ad es., quando gli alberi avessero immesso radici nel terreno). Prima di quel momento, la proprietà della parte staccata poteva esser rivendicata dal titolare del fondo che aveva subito il decremento.

La disciplina dell’(—) trovava applicazione anche nei casi in cui, per effetto di una frana, una porzione di un fondo superiore, fosse andata ad incrementare un fondo inferiore (il fenomeno era definito crùsta làpsa) [vedi].

Azio

Piccolo promontorio all’imbocco del golfo di Ambracia.

Nel 31 a.C. si svolse nello specchio d’acqua antistante (—) la battaglia decisiva tra M. Antonio [vedi] e Ottaviano [vedi], conclusasi con la vittoria di quest’ultimo, che da allora e per più di quarant’anni fu padrone incontrastato di Roma.

Baccanali

Celebrazioni mistiche in onore di Bacco (in greco Dioniso).

Originarie della Grecia, furono importate a Roma dai coloni della Magna Grecia: consistevano in un rito notturno accessibile soltanto alle donne, a cui, in seguito furono ammessi anche gli uomini. I (—) degenerarono poi in feste di carattere orgiastico, perdendo quindi il connotato originario di religiosità. La loro pericolosità morale e sociale indusse il senato a vietarli nel 186 a.C. [vedi senatusconsultum de Bacchanalibus].

Sopravvissero segretamente in Italia meridionale per lungo tempo, e furono addirittura tollerati in occasione di particolari festività.

Balbino (Celio Calvino) (imp. 238 d.C.)

Effimero imperatore nominato dal senato nel 238 d.C., insieme a Cupieno per far fronte a Massimino il Trace [vedi]; vennero entrambi assassinati dai Pretoriani in capo a pochi mesi.

Basilica

[vedi Libri Basilicòrum]

Bávari

Popolazione che agli inizi del VI secolo si stanziò nelle province romane del Norico [vedi] e della Raetia [vedi] che da essi presero il nome di Baiaria (da cui Bavaria e poi Baviera).

Le origini dei (—) sono ancora incerte. Probabilmente essi trassero origine dalla fusione dei Marcomanni [vedi] provenienti dalla Boemia con genti romane e germaniche. Fra il 739 ed il 743 elaborarono una codificazione delle proprie leggi (Lex Baiuwaiorum).

La regione, pur subendo una notevole influenza franca, conservò una discreta indipendenza fino al 788, quando Carlo Magno vi instaurò il sistema feudale.

Belgica

[vedi Gallia]

Bèllum [lett. “guerra”]

Le normali relazioni internazionali di amicitia (mantenimento, spesso in virtù di un trattato, della pace e di rapporti diplomatici con connessi obblighi reciproci di non prestare aiuti al nemico dell’altra parte) e di hospitium (comportante il diritto di ospitalità e di tutela anche giuridica) potevano essere rotte a causa di azioni di (—). Il (—) richiedeva una giusta causa ((—) iustum) e la dichiarazione di (—) richiedeva determinate formalità rituali: un Feziale veniva incaricato di contestare allo straniero l’ingiustizia compiuta e di intimare a porvi riparo entro un termine. In caso di inottemperanza, il comizio centuriato deliberava lo stato di (—) che veniva solennemente dichiarato dal Feziale. Il (—) era interrotto con la tregua (indutiæ) temporanea o definitiva (in tal caso faceva seguito un trattato di pace). In caso di resa (deditio in dicionem), Roma poteva disporre a piacimento della comunità straniera, eliminandola o riducendola in prigionia (captivitas). La resa del popolo straniero poteva aversi anche indipendentemente dallo stato di (—): in tal caso si aveva la deditio in fidem, che comportava da parte di Roma un obbligo fiduciario di riservare allo straniero un trattamento più favorevole.

Benefìcia herèdis

[vedi Beneficium abstinèndi; Beneficium inventàrii; Beneficium separatiònis]

Benefìcium [Beneficio]

Espressione adoperata dalla giurisprudenza romana (in particolare, in periodo preclassico e classico), per indicare i provvedimenti legislativi (o equiparati) relativi (non a fattispecie dotate dei caratteri della generalità ed astrattezza, bensì) a casi singoli o persone determinate.

I beneficia risultavano favorevoli al destinatario (al contrario dei privilegia sfavorevoli: [vedi privilegium]) e riguardavano, solitamente, particolari categorie di persone (es. i militari).

Il complesso dei beneficia attribuiti ad una categoria prendeva il nome di iùs (es. ius militare).

Il termine (—) viene, altresì, spesso adoperato per indicare, genericamente, una posizione di favore in cui si trova un soggetto rispetto ad altri, od anche una posizione di favore applicabile a qualunque soggetto ne faccia richiesta.

Beneficium abstinèndi [Beneficio di astenersi]

Beneficio introdotto dal iùs honoràrium [vedi]: consentiva agli herèdes sui et necessarii [vedi hères] di rinunziare ad un’eredità svantaggiosa, evitando l’acquisizione automatica (ìpso iùre) di essa.

I beni ereditari venivano venduti in nome del de cùius [vedi] sul quale ricadeva l’infamia conseguente alla bonòrum vendìtio [vedi].

Gli eredi, oltre ad evitare l’infamia, venivano tutelati dal (—) anche sotto un profilo strettamente patrimoniale: ogni loro acquisto esterno alla successione era, infatti, sottratto all’azione dei creditori ereditari.

Benefìcium cedendàrum actiònum [cfr. artt. 1949-1950 c.c.]

Beneficio riconosciuto dalla giurisprudenza classica, al fideiussore [vedi fideiùssio]: quest’ultimo, richiesto dal creditore del pagamento, aveva diritto alla cessione dell’azione spettante al creditore contro il debitore principale, pur se l’azione stessa poteva dirsi consumata per effetto dell’avvenuta lìtis contestàtio [vedi], nel processo contro il fideiussore.

L’istituto è tuttora presente e disciplinato dal nostro ordinamento (artt. 1949-1950 c.c.).

Beneficium competèntiæ

Beneficio spettante ai soggetti ai quali era riconosciuto il favore di ottenere la limitazione di una condanna entro le loro reali possibilità economiche (in id quod fàcere pòssunt) di soddisfare l’attore: si è, in dottrina, osservato che la concessione del (—) non sempre fu prestabilita da provvedimenti di governo (leggi, editto pretorio, costituzioni imperiali), ma fu, il più delle volte, rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato giusdicente.

Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustinianeo anche i militari, il socio e il donante (nei confronti del donatario).

Il (—) riguardava solo la condanna e non l’obbligazione; per tale motivo se le condizioni patrimoniali del debitore miglioravano, questi era tenuto a pagare anche la restante parte del debito.

Beneficium divisiònis [Beneficio di divisione; cfr. art. 1946 c.c.]

Beneficio attribuito al fideiussore [vedi fideiussio] da un rescrìptum [vedi rescrìpta prìncipum] dell’imperatore Adriano: in virtù di esso, il fideiussore poteva opporsi a che il creditore si rivalesse a suo carico per l’intero, se vi erano altri fideiussori solvibili. Il (—) era esercitato probabilmente con l’opposizione di una excèptio doli [vedi], da parte di un fideiussore, all’azione del creditore.

Anch’esso, come il beneficium excussiònis [vedi], è previsto dall’ordinamento vigente (può, infatti, essere oggetto di espressa pattuizione), costituisce un’importante deroga al principio della responsabilità solidale tra tutti i fideiussori: ciascun fideiussore può essere ritenuto responsabile, se si è pattuito il (—), soltanto per la sua quota.

Beneficium excussiònis (o òrdinis) [Beneficio di escussione; cfr. art. 1944 c.c.]

Beneficium [vedi] accordato, in epoca giustinianea, al fideiussore [vedi fideiussio]: esso attribuiva a quest’ultimo, in ossequio al principio di accessorietà, la facoltà di pretendere che il creditore dirigesse l’azione in primo luogo contro il debitore principale. Il fideiussore poteva, in concreto, paralizzare con una excèptio [vedi] l’azione del creditore che avviasse una procedura esecutiva in suo danno, prima di avere inutilmente agito, in via esecutiva, sui beni del debitore principale.

Il (—), previsto e disciplinato nell’ordinamento civilistico vigente (art. 1944 c.c.) costituisce un’importante deroga al principio secondo il quale il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.

Beneficium inventàrii [Beneficio di inventario; cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.]

Beneficio di creazione giustinianea: per stimolare gli herèdes voluntarii [vedi hères] all’accettazione [vedi adìtio hereditatis] di una eredità prevedibilmente svantaggiosa, si consentì loro, entro trenta giorni dal momento della conoscenza della successione, di incaricare un notaio della redazione di un inventario dell’attivo ereditario onde poter accettare l’eredità soltanto se essa risultava attiva.

I creditori ereditari venivano, così, pagati nei soli limiti dell’attivo ereditario, evitando agli eredi una responsabilità ultra vìres, cioè coinvolgente (oltre alle voci attive dell’eredità) anche il proprio patrimonio personale.

Il (—) è previsto e disciplinato anche nel codice civile vigente (artt. 470, 484 ss. c.c.).

Benefìcium separatiònis

Beneficio di creazione giurisprudenziale classica: consentì che, in presenza di un’eredità svantaggiosa, qualora non fosse avvenuta confusione tra il patrimonio ereditario e quello dell’hères necessarius (cioè del servus cum libertàte institùtus [vedi heres], gli acquisti futuri dell’erede fossero sottratti all’azione dei creditori ereditari. Agli heredes necessarii, infatti, non si volle estendere la possibilità del beneficium abstinendi [vedi] riconosciuto agli heredes sui et necessarii [vedi].

In sostanza, pur avvenendo la bonòrum vendìtio [vedi] in nome dell’heres necessarius (che risultava infamato), tuttavia i creditori del de cùius [vedi] non potevano rivalersi sul patrimonio personale dell’erede, neanche quando i loro crediti non fossero stati integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni ereditari.

Berito (scuola di)

Famosa scuola giuridica, sorta nel periodo postclassico, particolarmente fiorente sotto Giustiniano [vedi], dal quale ricevette (insieme alle scuole di Roma [vedi] e di Costantinopoli [vedi]) l’autorizzazione all’insegnamento ufficiale del diritto.

La scuola di (—), definita “madre del diritto”, produsse numerose opere (prevalentemente in lingua greca che era la lingua in cui si svolgevano le lezioni, pur se i testi di studio erano in latino) divulgative del diritto romano classico, sebbene notevolmente inquinato.

Tra i suoi esponenti più illustri, si ricordano Teòfilo [vedi], Dorotèo [vedi] ed Anatòlio [vedi].

Bèstiis òbici [lett. “essere gettati in pasto alle belve feroci”]

Pena di morte inflitta mediante esposizione in combattimento, alle belve feroci.

Fu una delle pene previste, in diritto romano, nella fase della repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem, dir. pen.], per i delitti più gravi.

Betica

[vedi Hispania]

Bigamia [cfr. artt. 556-557 c.p.]

È la condizione di chi aveva contratto più matrimoni; in diritto postclassico fu punita come crìmen [vedi], in quanto si mirava a tutelare, attraverso il matrimonio, la sacralità della famiglia.

Sui bigami ricadeva l’infamia. La (—) è tuttora prevista come reato dall’art. 556 del c.p. vigente.

Bitinia

[vedi Ponto e Bitinia]

Bòna adventìcia (o pecùlium adventìcium) [Beni supplementari]

Erano l’insieme dei beni acquistati dal filius familias [vedi familia; Status (familiae); patria potestas], ma attribuiti formalmente al pater familias [vedi].

Il filius familias veniva ad acquistarne il godimento e la facoltà di disporne per testamento solo dopo l’emancipàtio [vedi].

A partire da Costantino, dei (—) fecero parte: i bóna matérna, ossia i beni derivanti dall’eredità testamentaria o legittima della madre, ai quali si aggiunsero successivamente anche i beni lasciati dalla madre al figlio mediante legato; e i bona materni gèneris, ossia i beni ereditati dagli ascendenti materni.

Su tali beni il pater aveva un mero usufrutto legale.

Costantino stabilì che il pater che avesse emancipato il filius, avrebbe avuto diritto ad un terzo dei beni spettanti a quest’ultimo a titolo di compenso per la perdita dell’usufrutto.

Giustiniano [vedi] concesse al pater l’usufrutto della metà.

Bona cadùca

[vedi Cadùca]

Bona extra dotem [Beni parafernali]

[vedi Paràpherna]

Bòna fìdes [Buona fede; cfr. artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.]

La (—), nel diritto romano, assumeva il significato di:

— comportamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti: in tale accezione, la (—) costituiva parametro per valutare la correttezza o meno di un comportamento;

— convinzione di non ledere l’altrui diritto. In quest’ultima accezione, avente una connotazione spiccatamente etica, la (—) costituiva requisito fondamentale dell’usucàpio [vedi].

La (—), inoltre si concretizzava, nelle actiones bonæ fidei [vedi], nel largo margine di valutazione discrezionale riconosciuto al giudice, che doveva tener conto, nella sua decisione di tutte le ragioni addottegli sia dall’attore che dal convenuto.

Nel diritto civile vigente, la buona fede assume molteplici connotazioni, tra le quali è opportuno ricordare le seguenti:

— in generale essa è intesa come situazione psicologica di ignoranza della lesione dell’altrui diritto (buona fede soggettiva) oppure obbligo etico di comportamento onesto (buona fede oggettiva);

— è criterio di interpretazione del contratto;

— è criterio di integrazione del contratto;

— è elemento rilevante in materia possessoria ed ai fini dell’usucapione;

— è elemento rilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto nel corso delle trattative che precedono la formazione del contratto, oppure in relazione all’adempimento di un’obbligazione.

Bona matèrna [Beni materni]

[vedi Bona adventìcia]

Bona materni gèneris [Beni del ceppo materno]

[vedi Bona adventìcia]

Bona receptìcia [Beni parafernali]

[vedi Paràpherna]

Bona vacàntia

Veniva così definito il patrimonio ereditario non attribuito in successione a nessuno per mancanza di eredi: la lex Iulia de maritàndis ordìnibus [vedi] (18 a.C.) stabilì che essi fossero attribuiti dapprima all’ærarium Saturni [vedi] in seguito al fiscus Caesaris [vedi].

Se il patrimonio ereditario rimasto vacante era passivo, veniva messo, invece, a disposizione dei creditori ereditari affinché si procedesse alla bonòrum vendìtio [vedi].

Bona vi rapta [Rapina; cfr. art. 628 c.p.]

Per (—) s’intese un caso aggravato di furto, in quanto commesso mediante violenze sulle persone. La (—) era fonte di obbligazioni nascenti da atto illecito [vedi obligationes ex delicto]

Successivamente il prætor peregrinus [vedi] Lucullo, nel suo editto, accordò un’apposita azione contro colui che avesse, con la minaccia di un’arma, arrecato danno o sottratto cose altrui; la pena prevista ammontava al quadruplo della pena base, se l’azione veniva esperita entro l’anno, mentre era pari a quella base, se l’azione veniva esperita dopo tale termine.

La giurisprudenza classica estese l’ambito di tale fattispecie, ricomprendendovi anche quelle ipotesi in cui non si facesse ricorso alle armi, ma nelle quali si fosse comunque impiegata violenza.

Alla rapina, poi, veniva equiparata l’ipotesi di impossessamento di cosa altrui profittando di una calamità (incendio, naufragio, rovina, etc.).

Era dubbia in età classica la natura dell’actio vi bonorum raptorum, se dovesse cioè considerarsi actio pœnalis [vedi actio pœnalis, reipersecutoria, mixta].

Giustiniano [vedi] risolse la questione, smentendo entrambe le ipotesi e ritenendola actio mixta.

Bonæ fìdei iudìcium

[vedi Actiònes bonæ fidei]

 

Britannia

Provincia romana che comprendeva i territori centro-meridionali dell’odierna Inghilterra.

Il primo a sbarcare sulle coste inglesi fu Cesare [vedi] nel 56 a.C. Seguì poi la fortunata spedizione militare di Claudio [vedi] (41-54 d.C.), che assoggettò, dopo lunghe e sanguinose lotte, il sud dell’isola.

Sotto Vespasiano, fu il generale G. Giulio Agricola ad intraprendere la decisiva campagna di conquista, che porterà alla sottomissione dei territori britannici (77-84 d.C.). Adriano [vedi] nell’ambito della sua politica di rafforzamento del limes [vedi] fece poi costruire una trincea fortificata, denominata Vallo di Adriano (122-127 d.C.), all’altezza della odierna Newcastle, lunga ben 107 km stabilendo definitivamente i confini della provincia.

Broccardo (o più comunemente e precisamente Brocardus)

Il (—) è una massima che sintetizza una questione giuridica. Il nome è dovuto a Brocardus, vescovo di Worms, che, all’inizio dell’XI sec. d.C. fece condensare la summa del diritto allora conosciuto in forma di aforismi.

Bruto (M. Giunio)

Giurista e magistrato vissuto nel II sec. a.C.; la sua opera consistette, per quanto è dato evincere dalle fonti, in sette libri di diritto civile, dei quali tre redatti sotto forma di dialoghi — col proprio figlio — (secondo la maniera dei filosofici greci), e quattro contenenti responsa [vedi responsa prudentium] relativi a casi pratici.

(—) è ricordato da Pomponio [vedi] come uno tra i fondatori della giurisprudenza romana, probabilmente a causa delle tendenze evolutive manifestate nelle sue opere.

Bruto Lucio Giunio

Figlio di una sorella di Tarquinio il Superbo [vedi], fu promotore, insieme a Collatino [vedi], dell’insurrezione che provocò in Roma la caduta della monarchia etrusca.

L’occasione della rivolta gli fu offerta, secondo la tradizione, dall’oltraggio che il Superbo arrecò a Lucrezia, matrona romana. Caduta la monarchia, Bruto e Collatino furono i primi due consoli della storia della Repubblica.

Bústum (Sepolcro)

Era il luogo in cui venivano bruciati i cadaveri, ed in senso più ampio, il tumulo innalzato sulle ceneri di un defunto. In virtù della legge delle Dodici tavole [vedi lex XII Tabularum], il (—) non poteva essere oggetto di usucapio [vedi].

Cadùca [Beni vacanti]

Erano così definiti i beni, appartenenti ad un patrimonio ereditario, non attribuiti in successione all’heres [vedi] o al legatarius incapax. Tali cespiti venivano attribuiti ad altri soggetti, o, in ultima istanza, all’ærarium Saturni [vedi], secondo la lex Iulia de maritandis ordinibus [vedi] o, in seguito, al fiscus Caesaris [vedi]; se l’eredità era passiva, i beni vacanti erano messi a disposizione dei creditori ereditari perché procedessero alla bonòrum vendìtio [vedi].

La mancata attribuzione dei (—) poteva derivare anche da incapacità a ricevere [vedi testamenti factio passiva] dei successibili.

Caducorum vindicatio

Áctio in rem [vedi] accordata all’ærarium Saturni [vedi] contro il possessore di beni che, in virtù dell’incapacitas, sancita dalle leges Iulia et Papia Poppæa [vedi lex Iùlia et Pàpia], spettavano allo Stato.

L’acquisizione successoria ex testamento poteva infatti essere impedita per la presenza nell’heres o nel legatarius di alcune qualifiche soggettive considerate con sfavore dall’ordinamento (c.d. incapacitas a succedere).

Caio Gracco Sempronio

Uomo politico, vissuto nel II sec. a.C. (154-121), fratello di Tiberio Gracco [vedi], ne continuò l’opera riformatrice.

Eletto tribuno della plebe nel 123 a.C., elaborò un progetto politico più ampio di quello di Tiberio. Tale progetto, teso alla risoluzione della crisi economica della società romana, si fondava su di una calibrata organizzazione delle forze sociali, garantita da una radicale riforma giuridica.

Oltre alla sempre sentita questione agraria, (—) affrontò problemi di vario ordine:

— l’assegnazione di terre agli Italici;

— l’emanazione di leggi per l’amministrazione delle province;

— l’emanazione di leggi giudiziarie.

Di notevole rilievo fu anche la lex frumentaria, che previde la distribuzione mensile di una quantità di grano a prezzo più basso di quello di mercato a favore della popolazione proletaria di sesso maschile appartenente alla città di Roma [vedi frumentatiònes].

A tali iniziative si oppose ripetutamente il Senato che, scatenata una violenta offensiva fondata su basi demagogiche, provocò una aperta ribellione delle masse popolari, decretando la fine politica e la condanna a morte di (—) nel 121 a.C.

Calceus e Caliga

Calzari romani mutuati nella forma e nella foggia dai greci.

Il calceus era una scarpa aperta utilizzata in città, il cui colore variava a seconda del rango di chi la indossava.

I senatori, in particolare, calzavano un calceus ornato di corno d’avvio.

La caliga, invece, era una scarpa chiusa indossata prevalentemente dai soldati o in campagna: di essa faceva uso costante l’imperatore Caligola [vedi], successore di Tiberio (37-41 d.c.) che da essa prese il nomignolo.

Càlculus Minèrvæ

L’espressione indicava una particolare prerogativa imperiale, prevista da una disposizione del 30 a.C.: il prìnceps (nel processo per quæstiones [vedi quæstiònes perpetuæ]) aveva a disposizione un particolare diritto di voto, detto (—), che gli attribuiva la facoltà di votare per l’assoluzione dell’accusato, dichiarato colpevole e condannato da una maggioranza raggiunta con la differenza di un solo voto.

Il prìnceps poteva, col suo voto, pareggiare la maggioranza ed evitare la condanna dell’imputato, determinandone l’assoluzione.

Calendario romano

Il (—) più antico era agricolo: comprendeva 10 mesi irregolari per un totale di 304 giorni. Esso andava da marzo a dicembre, con un’interruzione invernale (quando cioè non era possibile lavorare la terra).

Numa Pompilio [vedi] introdusse un calendario lunare di 12 mesi; secondo un’altra tradizione i decemviri [vedi] cercarono di introdurre un calendario verso il 450 a.C. La non coincidenza del calendario lunare con l’anno solare produsse degli incovenienti, cui i pontefici cercarono di porre rimedio.

Durante l’epoca di Cesare, l’anno romano comprendeva 355 giorni ripartiti tra 12 mesi: Januarius (29 giorni), februarius (28), martius (31), aprilis (129), maius (31), Junuis (29), quintilis (31), sextilis (29), september (29), october (31), november (29), december (29).

Nel 46 a.C. la differenza tra l’anno solare e l’anno civile era diventata di 3 mesi, per cui Cesare decise di istituire un anno di 445 giorni (46 a.C.) e a partire dal 1° gennaio del 45 a.C. ogni anno avrebbe avuto 365 giorni.

Istituì anche un anno bisestile, dapprima ogni 3 anni, poi ogni 4.

Il calendario guiliano superò l’anno solare di 11 ore. Tale differenza divenne nel sec. XVI di 10 giorni, fino alla riforma di Gregorio XIII nel 1582.

Alcuni giorni erano contrassegnati da un nome: il 1° giorno era detto kalendae, il 9° nonae e il 13° idus.

Inoltre erano contraddistinti da una lettera: F (fasti), in cui i tribunali siedevano; C (comitiales), in cui si tenevano i comizi; N (nefasti) in cui i Tribunali non potevano essere convocati.

Caligola (imp. 37-41 d.C.)

Secondo esponente della dinastia Giulio-Claudia, figlio di Germanico e di Agrippina I, fu designato alla successione da Tiberio [vedi] insieme a Tiberio Gemello, figlio di Druso Minore.

Annullato il testamento politico del predecessore, la sua successione fu dovuta all’acclamazione dell’esercito che lo riconobbe imperàtor e del senato che, invece, lo riconobbe prìnceps.

Salito al trono nel 37 d.C., conquistò il consenso popolare e pretoriano con l’abolizione di alcuni tributi, con l’aumento del soldo militare e con un donativo doppio rispetto a quello promesso da Tiberio.

Ebbe una concezione del potere tendente all’assolutismo — ad es. fece processare e condannare per il delitto di lesa maestà [vedi crìmen maiestàtis] i senatori meno favorevoli alla sua politica — e introdusse alcuni cerimoniali orientalizzanti quali la proscinèsi che prevedeva un saluto e un inchino dinanzi all’imperatore.

La sua condotta instabile nei confronti del Senato e dei pretoriani finì per alienargli le loro simpatie e unirli in una congiura conclusasi con il suo assassinio il 24 gennaio del 41 d.C.

Callistrato

Giurista vissuto nell’età dei Severi (III d.C.), probabilmente di origine non romana.

La sua produzione giuridica fu sostanziosa; si ricordano, in particolare:

— i libri II quæstiònum;

— i libri IV de iùre fisci et populi, prima pubblicazione nota al diritto romano, in materia finanziaria;

— i libri VI de cognitiònibus;

— i libri III institutiònum;

— i libri VI ad edìctum monitòrium.

Calùmnia

[vedi Crìmen calumniæ]

Camillo (Marco Furio)

Generale romano (m. 365 a.C.), censore nel 403 a.C., cinque volte dittatore. Nel 396 conquistò la città etrusca di Veio e nel 390 liberò Roma dai Galli di Brenno che, dopo aver sconfitto l’esercito romano nella battaglia dell’Allia [vedi], saccheggiarono l’Urbe.

Secondo la tradizione, mentre si stava pesando l’oro del riscatto pronunziò la famosa frase “Roma non si salva con l’oro, ma col ferro”.

Livio, inoltre, ricorda che, dopo la distruzione di Roma da pare dei Galli, il discorso tenuto da (—) fu decisivo per convincere la plebe a non abbandonare la città per trasferirsi a Veio che era meglio fortificata. Pertanto egli fu detto il secondo fondatore di Roma.

Vinse poi Volsci, Equi ed Etruschi (389 a.C.).

Campo romano

Ha fatto parte dell’organizzazione militare romana dai primi secoli della storia della città. Una descrizione accurata è stata fatta dallo storico greco Polibio. Questi descrive il campo tipico di un esercito comandato da un console e comprendente due legioni.

Il (—) era un quadrato di cui ciascun lato misurava circa 2000 piedi (600 m.). La tenda del generale (praetorium) si trovava al centro. Quando l’esercito di acquartierava, il praetorium si trovava al centro.

Quando l’esercito si acquartierava, il paetorium occupava una posizione protetta tra le legioni. Davanti ad esso transitava una strada (via principalis). Le legioni erano ripartite in centurie nelle vie perpendicolari a quella principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale. I loro quartieri erano divisi in due da una via parallela alla via principale, la via Quintana.

Sulla via principalis si trovavano le tende dei tribuni (6 per ogni legione); a lato vi era uno spazio vuoto, che serviva da forum, e il quaestorium. Dietro queste aree passava una terza via, parallela alle altre due e su cui si trovavano i quartieri degli ausiliari.

Il (—), dotato di 4 porte, era delimitato da un fossato (fossa) e fortificato da una palizzata (vallum). Le tende erano separate dalla palizzata da uno spazio di 200 piedi (60 m.).

I campi stanziali (castra stativa) avevano una disposizione leggermente differente ma nell’insieme presentavano le medesime caratteristiche. Vestigia di campi romani sono visibili in Spagna ed in Scozia.

Cánnabae

Comunità autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati nei pressi dei confini dell’impero.

Componevano la popolazione di questi agglomerati veterani e commercianti locali con le loro famiglie. I cittadini delle (—) non erano considerati in base alla loro orígo [vedi]. L’organizzazione di queste comunità si limita ad un ordo decuriònum, ad un curàtor e ad un ædìlis [vedi aedìlitas].

Verso la fine del II sec. d.C. la maggior parte di questi agglomerati fu trasformata in municipia [vedi municipium].

 

Capitone (Caio Ateio)

Giurista vissuto in età augustea (I a.C. - I d.C.), allievo di Aulo Ofilio [vedi], nonché uomo politico (fu console nel 5 d.C.).

Le fonti lo rappresentano come persona di vasta cultura e grande intelligenza, ma estremamente sensibile alle sollecitazioni provenienti dal potere imperiale; Pomponio [vedi] ebbe modo di porre in evidenza le sue idee estremamente conservatrici.

Fu fiero oppositore di Labeone [vedi]; il contrasto tra i due giuristi non mancò di produrre effetti positivi, dando vita a due opposte scuole giuridiche (sabiniani erano detti i seguaci di (—), proculiani quelli di Labeone) che si avversarono, sia pur con accesa faziosità, mantenendo sempre vivo il dibattito giuridico e feconda la produzione letteraria.

Quest’ultima caratteristica non fu, peraltro, propria di (—), di cui si ricordano soltanto due importanti opere:

— libri de iùre pontifìcio (almeno 7);

— libri coniectaneòrum (almeno 9).

Cappadocia

Regione situata su un altopiano delimitato a sud dalla catena montuosa del Tauro in Anatolia (Turchia).

Fu a lungo fedele alleata di Roma, fino a che Tiberio [vedi], nel 17 d.C., non ne decretò l’annessione, creando l’omonima provincia. Piuttosto povera economicamente, fu baluardo dell’impero fino alla sua caduta (476 d.C.); in seguito, passata a Bisanzio, difese l’impero d’Oriente per tutto il primo millennio.

Captìvitas [Prigionia]

Condizione del cittadino romano libero fatto prigioniero dal nemico in guerra. Il cittadino romano prigioniero (detto captìvus), a seguito della cattura, subiva la capitis deminutio maxima [vedi càpitis deminùtio] e versava in stato di sérvitus iniústa, ossia non conforme al iùs civile [vedi].

Il relativo stato servile non si considerava definitivo, in quanto poteva cessare se il captivus rientrava entro i confini dello Stato romano con l’intenzione di restarvi (ius postliminii). Fu, altresì, previsto da una “fictio legis Corneliæ”, modellata sulla lex Cornelia (Sullae) de captivis [vedi] dell’81 a.C., che nell’ipotesi di morte del cittadino in stato di (—), il momento della morte dovesse essere fittiziamente retrodatato al momento della cattura da parte del nemico, quando ancora cioè il cittadino era libero e godeva quindi della testamenti factio [vedi testamenti fàctio attiva; testamenti factio passiva].

Captìvus [Prigioniero]

Soggetto versante in stato di captìvitas [vedi].

Càput [Persona]

Il termine significava, letteralmente, testa e, per traslato, individuo; in ordine alla condizione dell’individuo, si distingueva, in particolare, tra:

— (—) servile (individuo di condizione servile);

— (—) liberum (individuo libero).

In senso tecnico il termine esprimeva l’appartenenza di un soggetto ad una categoria di persone (uomini liberi, cittadini, membri della familia): veniva usato solo nell’espressione càpitis deminùtio [vedi] che, in diritto romano classico, indicava il cambiamento della posizione giuridica di un soggetto.

Solo in diritto postclassico e giustinianeo, il termine (—) assunse un significato che adombrava l’idea moderna della capacità giuridica (si ritenne, ad es., che lo schiavo nullum caput habet, ossia non ha capacità).

Caput si iùs non èsset [Clausola di inderogabilità di principi civilistici fondamentali]

Clausola caratteristica, ma non necessaria della sànctio [vedi lex], con la quale si sanciva espressamente l’invalidità di ogni disposizione contrastante con i principi fondamentali del iùs civile [vedi].

Caput si quid sacri sancti [Clausola di inderogabilità di leggi sacrate]

Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sànctio [vedi lex], con la quale si affermava espressamente l’invalidità di ogni disposizione contrastante con leges sacràtæ [vedi].

Caput tralatìcium de impunitàte

Clausola caratteristica, ma non necessaria, della sànctio [vedi lex], con la quale veniva espressamente garantita l’impunità dei soggetti che, per rispettare una nuova legge, avessero dovuto violare i precetti stabiliti da una legge precedente.

Caracalla (imp. 211-217 d.C.)

Marco Aurelio Antonino, detto (—) dall’omonimo veste gallica, nacque nel 188 d.C.

Figlio maggiore di Settimio Severo [vedi] e di Giulia Domina, inaugurò il suo impero con un delitto, uccidendo, nelle braccia della madre, il fratello Geta che avrebbe dovuto governare al suo fianco con eguali diritti.

Solo al potere, continuò il progetto severiano dei suoi predecessori di consolidamento dei confini. A questo scopo condusse varie campagne tra le quali l’ultima, contro i Parti, si concluse con una ritirata, nella quale rimase ucciso lo stesso imperatore.

Internamente il suo governo attraversò una grave crisi economica causata da alcuni dannosi provvedimenti, quali l’aumento del soldo militare. L’ingente spesa pubblica generò una forte svalutazione (ascesa dei prezzi), cui (—) fece fronte con il conio di una nuova moneta, l’antoniniano.

Oltre al recupero di valore della moneta, (—) si vide costretto ad un nuovo incremento delle tasse che lo portò all’emanazione dell’Editto di Caracalla o Constitùtio Antoniniana [vedi Constitùtio Antoniniàna de civitàte] (212 d. C.).

Tale editto che estese il diritto alla cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, determinando un aumento del gettito fiscale, è senz’altro l’atto più rilevante della sua politica.

Carcer (Carcere)

La detenzione in (—) non aveva, in Roma antica, funzione punitiva, ma esclusivamente funzione preventiva: con essa si evitava che l’imputato si sottraesse, con la fuga, al giudizio ed alla eventuale pena.

Queste ultime, infatti, erano, generalmente, a carattere fisico: pena di morte, fustigazione, riduzione in schiavitù.

È interessante notare come il termine galera, che oggi indica comunemente il (—), derivi dalla pena ai lavori forzati che, in alcuni casi consisteva nell’impiego dei condannati, come rematori a bordo delle galere appunto, che erano grosse navi da carico.

Cardi (vel cardini)

[vedi Castra]

Carino (imp. 283-285 d.C.)

Figlio di Caro [vedi], (—) ottenne nel 283 d. C. il governo dell’Occidente, mentre suo fratello Numeriano [vedi] che seguì il padre Caro nella campagna contro i Persiani, vi morì nel 284 d.C., ma già dal 20 novembre del 284, le truppe avevano proclamato imperatore il generale dalmata Diocleziano [vedi].

Càritas [lett. “Carità”]

Benevola considerazione delle esigenze dell’uno o dell’altro soggetto, capace di suscitare l’impulso di derogare a norme giuridiche in presenza di situazioni particolarmente penose; la (—) ebbe rilievo, in prevalenza, nel diritto postclassico, per effetto della divulgazione dei precetti della religione cristiana ed ispirando, talvolta, le decisioni imperiali che si concretizzarono prevalentemente in rescrìpta ed epistulæ [vedi constitutiònes prìncipum].

In un’accezione particolare, si parlava di (—) sànguinis per indicare il fondamento etico-giuridico dell’obbligo di prestare gli alimenti [vedi alimenta].

Caro (imp. 282-283 d.C.)

Prefetto del pretorio dapprima, e poi imperatore, dopo l’uccisione di Probo [vedi], per una decina di mesi. Alla sua morte, avvenuta nell’estate del 283 d.C., gli successero i figli Numeriano [vedi] e Carino [vedi].

Cartagine

Antica città dell’Africa settentrionale, alla periferia Nord Est di Tunisi. Fondata nell’814 a.C. dai Fenici di Tiro, secondo la leggenda (Eneide, IV) da Didone. Era governata da due suffeti con poteri militari e civili, controllati da una oligarchia aristocratica. Affermò progressivamente il suo dominio sul Mediterraneo; fondò colonie in Spagna, Sicilia e Sardegna ed entrò in conflitto con Roma contro cui combatté le guerre puniche [vedi puniche (guerre)]. Conquistata da Scipione l’Africano dopo la battaglia di Zama (202 a.C.) venne rasa al suolo da Scipione l’Emiliano nel 146 a.C., al termine della terza guerra punica.

Ricostruita da Cesare (44 a.C.) ebbe in età imperiale un nuovo periodo di splendore (I-IV sec. d.C.); decadde definitivamente con la conquista araba (697).

Cascellio A.

Giurista dell’età augustea (I sec. a.C. - I sec. d.C.), viene ricordato prevalentemente per le sue qualità dialettiche.

Sostenne l’invalidità delle donazioni, effettuate dai triumviri (Ottaviano, Antonio e Lepido) ai loro seguaci, di beni appartenenti ai cittadini romani compresi nelle liste di proscrizione [vedi proscriptio].

Cassia

Strada consolare romana, che da Roma giungeva a Luni nell’Etruria settentrionale, attraverso Chiusi, Arezzo, Fiesole, Pistoia.

Cassiani

[vedi Scuola Sabiniana]

Cassio Longino

Giurista vissuto in età augustea e postaugustea (I sec. d.C.), allievo di Sabino [vedi] fu insigne esponente della scuola sabiniana [vedi] (che diresse dopo la morte del maestro: i seguaci presero anche il nome di “cassiani”).

Ricoprì alte cariche dello Stato (console nel 30 d.C., proconsole in Africa, ambasciatore in Siria): cadde in digrazia sotto Nerone, ma fu riabilitato sotto Vespasiano, durante il cui principato (69-79 d.C.) morì.

Tra le sue opere sono particolarmente degne di menzione:

— i Libri iùris civilis (almeno 10);

— i Libri responsòrum.

Castra [Accampamenti]

Erano gli accampamenti militari dell’esercito romano.

Erano a pianta quadrata, attraversati da strade che si intersecavano ad angolo retto e che prendevano il nome di cardi (o cardini) e decumani. Veniva così a crearsi una struttura a scacchiera, nella quale ogni singola casella prendeva il nome di insula. Molte città moderne conservano ancora oggi la struttura e il nome dell’accampamento romano da cui sono sorte (ad es. Manchester, in Inghilterra, deriva da Man-castra).

Castra Prætoria [Alloggiamenti delle coorti pretorie]

Furono ideati da Elio Seiano (I sec. d.C.), prefetto del pretorio, che si rese conto della maggior forza che avrebbe avuto la guardia cittadina (i pretoriani) se fosse stata riunita in una sola caserma. Nati così, i (—) accrebbero a dismisura il potere di un magistrato, il prefetto del pretorio, che influenzò non poco le vicende politiche di Roma.

Castratus [Castrato]

Persona priva degli organi genitali essenziali per la funzione riproduttiva.

Il (—) era considerato incapace di unirsi sessualmente e non poteva pertanto contrarre matrimonium [vedi].

Castrazione (di uomini liberi o schiavi)

[vedi Lex Cornelia de sicàriis et venèficis]

Castrènse pecùlium

[vedi Peculium castrense]

Casum sèntit dèbitor [Il caso fortuito grava sul debitore]

Principio fondamentale in tema di responsabilità contrattuale, secondo il quale le conseguenze economiche di eventi imprevisti ed imprevedibili (caso fortuito), che rendono impossibile l’adempimento di prestazioni contrattuali, gravano sul soggetto tenuto all’adempimento della prestazione; il creditore della prestazione divenuta impossibile resta, a sua volta, liberato dall’obbligo della controprestazione.

Casus fortuìtus [Caso fortuito; cfr. art. 1218 c.c.]

Il (—) era una causa di esclusione della responsabilità per inadempimento contrattuale.

Nell’ambito del (—), (che si riteneva ricomprendesse anche la c.d. vis màior (cui resisti non pòtest) [vedi], cioè la forza maggiore) rientravano:

— eventi naturali (terremoto, inondazione);

— fatti giuridici (si pensi, ad es., al sopravvenire di una normativa giuridica che dichiarasse res extra commèrcium [vedi] la cosa oggetto della prestazione del debitore, rendendo impossibile l’adempimento);

— fatti commessi da un terzo (si pensi, ad es., alla fuga dello schiavo che il debitore doveva consegnare al creditore).

Se l’inadempimento di un’obbligazione era stato determinato dal (—), il debitore era esonerato da responsabilità, a meno che non avesse volontariamente assunto il rischio.

In taluni contratti, ad eccezione della regola generale dianzi illustrata, il (—) non esonerava il debitore da responsabilità: è il caso, ad es., del commodàtum [vedi] e del recèptum nautàrum [vedi].

Catilina (Lucio Sergio)

Patrizio romano (109-62 a.C.), già fautore di Silla, nel 67 fu nominato propretore nella provincia d’Africa, dove praticò l’arbitrio e la concussione. (—) nel 66 fu escluso dalla candidatura alle elezioni consolari, dovendo subire un processo per concussione. Ormai screditato, subì una dopo l’altra tre sconfitte nelle elezioni del 65, 63 e 62.

Dopo l’ultima sconfitta (—) decise di praticare la strada delle violenza. Privo di ogni potere esecutivo, (—) poteva agire soltanto attraverso una cospirazione.

In tutta Italia, in specie in Etruria, egli andava raccogliendo truppe, reclutando malcontenti e disperati d’ogni specie. I veterani di Silla che nei loro fondi si trovavano in difficoltà economiche, gli fornirono una preziosa collaborazione. Cicerone, venuto a conoscenza della cospirazione, la denunciò in Senato. Vistosi scoperto, (—) fuggì in Etruria, dove fu sconfitto e ucciso presso Pistoia dal console Antonio.

Catone (Marco Porcio), detto il censore

Nato nel 234 a. C. e morto nel 149 a.C., fu insigne giurista, storico, oratore e uomo politico.

Contemporaneo di Sesto Elio Peto [vedi], fu il principale rappresentante della cultura giuridica del suo tempo.

Le linee essenziali del suo pensiero, sostanzialmente imperniato sulla lucida enucleazione dei rapporti di reciproca correlazione tra storiografia e diritto, sono tracciate nei Commentàrii iùris civilis e nelle Origines.

In particolare, il modulo espressivo catoniano si estrinsecò in una visione collettivistica della storia, nella quale, come si può dedurre dal rigoroso silenzio serbato sui nomi dei protagonisti, le singole gesta individuali si annullano nella dinamica delle tensioni sociali, finendo col diventare mezzo espressivo del valore della collettività. In questo quadro il populus Romanus si atteggia a impersonale protagonista di tutte le imprese, mentre il ius e la lex, la libertas e la res publica costituiscono oggetto di un commùniter uti (utilizzazione comune).

La legge rappresenta, nell’ottica catoniana, il momento in cui il diritto giunge definitivamente all’acquisizione della consapevolezza della propria indispensabilità al fine di una civile convivenza dei consociati.

Tuttavia la lex, pur essendo l’incarnazione finale di detta coscienza, va adeguatamente collocata nel contesto degli antichi mores [vedi mores maiorum] e di tutti gli istituti giuridici di origine strettamente legislativa.

Catoniàna regula

[vedi Legàtum]

Causa

La (—) era uno degli elementi essenziali dei negozi di attribuzione patrimoniale (si parlava di iusta causa).

La iusta (—) veniva intesa come ragione obiettiva, sufficiente di per sé a giustificare un dato negozio, in relazione ai fini che le parti si proponevano; si poteva così avere una iusta (—):

— traditionis (per la traditio [vedi]);

— solvendi (per la solutio [vedi]);

— dotis dàndæ (per la datio dotis [vedi]);

— donationis (per la donatio [vedi]); e così via.

Occorreva che la (—) fosse voluta: in ciò si verificava una commistione tra (—) e volontà (c.d. ànimus [vedi]): l’ànimus era diverso a seconda della diversa causa per cui l’atto era compiuto (animus donationis, novàndi) e, congiuntamente alla causa, consentiva l’individuazione giuridica del rapporto.

La (—) di un negozio giuridico doveva sempre essere lecita; a tale riguardo, contrariamente a quanto avviene nell’ordinamento vigente, si distinguevano varie forme di illiceità:

— l’illiceità era piena ed implicava l’invalidità del negozio, quando il negozio era iniustus, cioè contrario ai principi fondamentali del ius civile, oppure contra bonos mores, cioè contrario alla morale tradizionale, oppure contra lèges perfectas, cioè contro leggi imperative che comminavano la nullità degli atti compiuti in loro violazione;

— l’illiceità era semipiena quando il negozio era contrario a leges minus quam perfectæ, che cioè comminavano solo una sanzione a carico del trasgressore e non anche la nullità del negozio;

— l’illiceità era generica se il negozio era contrario a leges imperfectæ, cioè a quelli leggi che non comminavano alcun tipo di sanzione per la loro violazione.

La contrarietà alle leggi poteva essere:

— diretta (negozi contra legem);

— indiretta (negozi in fràudem legis), nel qual caso un negozio, pur valido in apparenza, perseguiva in realtà, indirettamente, uno scopo vietato dalla legge, risultando, perciò, egualmente illecito.

Causa Curiàna

Famoso processo centumvirale, celebratosi all’epoca di Silla, nel quale si decise per la prima volta che una substitùtio pupillàris [vedi] inutile potesse valere come substitutio vulgàris [vedi].

Causa donatiònis

[vedi Causa]

Causa dòtis

[vedi Causa]

Causa illecita

[vedi Causa]

Causa liberàlis

Particolare procedimento di accertamento, molto risalente, cui si ricorreva per dirimere dubbi sulla condizione servile, o meno, di un individuo.

Chi sosteneva che un uomo, apparentemente libero, era in realtà suo schiavo, esercitava contro quest’ultimo una vindicàtio in servitùtem; il vindicante era gravato dall’onere della prova e se non forniva adeguata prova della sua tesi, si riteneva che l’individuo, oggetto di contesa, fosse libero e non schiavo.

Al contrario, per far valere la condizione di libertà di un uomo apparentemente schiavo, occorreva che un soggetto, detto adsèrtor libertàtis [vedi] (generalmente amico dello schiavo) agisse con una vindicatio in libertàtem.

A partire dal principato augusteo, le delicate questioni relative alla (—) furono affidate ad un prætor liberalium causàrum; la procedura, a partire dal periodo classico, si svolse extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem].

Causa mancìpii

Era la posizione di asservimento in cui poteva venirsi a trovare una persona libera, rispetto ad un pater familias [vedi] diverso da quello originario, cui si era legati da vincolo di sangue.

Tale condizione poteva derivare dall’esercizio, da parte del pater familias originario, del iùs vendèndi [vedi] o del ius nòxæ dàndi [vedi], oppure conseguire al nèxum [vedi] o alla vendita fittizia attraverso cui si compiva l’emancipàtio [vedi] in età classica.

Non risulta che la (—) abbia mai originato una situazione di schiavitù; le personæ in (—) non perdevano, dunque, la libertà, né la cittadinanza, assumendo rispetto al nuovo pater familias, la stessa posizione di un filius familias [vedi familia; pater familias; status (familiae); patria potestas].

Lo stato di asservimento, salvo che non fosse di per sé transitorio (es. vendita provvisoria, nella emancipatio), non si estingueva né per cause naturali (morte del pater familias), né per cause giuridiche (emancipatio). Dal lato attivo, la potèstas sui liberi in (—) si trasmetteva agli eredi del soggetto esercente in concreto la potestà: dal lato passivo la (—) si trasmetteva a figli e discendenti dell’asservito.

L’istituto perse gran parte del suo significato già in età classica, probabilmente a seguito dell’abolizione del nexum, nonché della perdita di concreto significato del ius vendendi e del ius noxæ dandi.

In età giustinianea, venute meno anche le formalità dell’emancipazione e dell’adozione e affermatosi il principio che il figlio eccezionalmente venduto dal pater diventava schiavo, la (—) scomparve del tutto.

Causa stipulatiònis

[vedi Stipulàtio]

Causa petèndi (art. 163 c.p.c.)

È il titolo, o ragione giustificativa, del diritto che un soggetto fa valere in giudizio; si distingue dal petìtum [vedi], con il quale costituisce elemento caratterizzante della domanda giudiziale (insieme alle parti processuali che tale domanda propongono).

Causæ cognìtio

Espressione adoperata in diritto romano per indicare lo studio dei fatti oggetto della controversia e le valutazioni sul merito di un giudizio, poste alla base della pronuncia del magistrato investito della decisione.

Causæ obligatiònum [Fatti costitutivi delle obbligazioni]

[vedi Obligàtio]

Causam dans [Dante causa]

Espressione che indica, in presenza di un acquisto a titolo derivativo, colui che trasmette il diritto (c.d. autore).

Causam hàbens [Avente causa]

Espressione che indica, in presenza di un acquisto a titolo derivativo, colui che acquista il diritto (c.d. successore).

Càutio (vel stipulàtio prætoria) [Garanzia]

Rimedio cautelare tipico del processo formulare [vedi processo per formulas], consistente in una stipulatio [vedi] che il pretore (su richiesta di chi aveva interesse) ordinava a taluno di contrarre, onde ottenere l’impegno a pagare una somma di denaro alla controparte se si verificava un certo evento (di volta in volta specificato).

Tra le cautiònes, si distinguevano, da parte del destinatario dell’ordine del prætor:

— repromissiònes, se era richiesta la sola promessa di pagamento;

— satisdatiònes, se alla promessa dovevano accompagnarsi ulteriori garanzie (anche di terzi).

In età classica, alle cautiones volte a garantire il buon andamento di un processo (c.d. stipulatiònes iudiciàles), si affiancarono quelle aventi funzione autonoma, svincolata dall’esistenza di un processo (c.d. stipulationes cautionàles: si pensi, ad es., alla cautio damni infecti [vedi]).

Càutio dàmni infècti [Cauzione per danno temuto; cfr. artt. 1172 c.c.; 688 ss. c.p.c.]

Mezzo complementare della procedura formulare, rientrava tra le stipulatiònes prætoriæ (o cautiònes) [vedi càutio], in particolare, tra le satisdationes [vedi Cautio] e consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull’immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante.

Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio. Se la (—) era prestata ed il danno si verificava, il danneggiato poteva senz’altro esercitare l’àctio ex stipulàtu [vedi]. Qualora invece il proprietario del fondo da cui proveniva il pericolo si fosse rifiutato di prestare la (—), si verificava, in favore dell’interessato, una mìssio in possessiònem [vedi], con la quale egli iniziava a detenere l’immobile assieme al proprietario. Se poi, trascorso l’anno, il proprietario del fondo da cui derivava il pericolo continuava a rifiutare la prestazione della (—), il pretore concedeva al proprietario del fondo limitrofo una nuova missio in possessionem (ex secundo decreto), con la quale questi era immesso nel possesso esclusivo e ad usucapionem dell’immobile [vedi usucàpio]: si trattava di uno dei casi in cui il possesso di buona fede assurgeva a proprietà pretoria.

Cautio de dote restituènda [Garanzia per la restituzione della dote]

Garanzia non obbligatoria, rimessa alla volontà delle parti; poteva esser prestata dal marito, al momento della ricezione della dote [vedi dos], per garantire la restituzione della stessa in caso di scioglimento del matrimonio (si parlava, in tal caso, di dos receptìcia [vedi]).

Cautio ex òperis novi nunciatiòne [Garanzia a seguito di denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171, 2° co., c.c.]

Garanzia dovuta dal soggetto che stava realizzando una nuova opera [vedi operis novi nunciàtio] e che era stato diffidato dal continuarla per poter proseguire i lavori in attesa della pronuncia giudiziale sulla controversia.

L’istituto è tuttora previsto dall’ordinamento vigente.

Cautio fructuària

[vedi Cautio ususfructuaria]

Cautio iudicàtum sòlvi [Cauzione per l’ottemperanza al giudicato]

Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas], rientrante nella categorie delle stipulatiònes prætoriæ, in particolare tra le satisdationes [vedi Cautio]: con essa il convenuto che avesse nominato un cognitor [vedi] come suo sostituto, si impegnava ad ottemperare ad una sentenza che stava per essere emanata a conclusione di un giudizio intercorrente tra le parti.

Cautio iudìcio sìsti

Garanzia prevista nel processo extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] a carico del convenuto: serviva a garantire la sua presenza in giudizio e poteva essere avvalorata dalla presentazione di fideiussori o dalla prestazione di un giuramento.

La (—) non era necessaria quando il convenuto appartenesse a categoria altolocata (persone di ceto nobile, proprietari terrieri).

Càutio Muciàna [cfr. art. 639 c.c.]

Istituto introdotto in diritto romano su impulso del giurista Q. Mucio Scevola [vedi]: consisteva nella concessione al beneficiario di un legato [vedi legatum] sotto condizione [vedi condìcio] risolutiva potestativa negativa dell’immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute. Il soggetto beneficiato doveva, però, prestare una garanzia, detta (—), per la restituzione di quanto ricevuto nel caso si fosse verificato l’evento dedotto negativamente in condizione.

Un esempio chiarirà il concetto: in presenza di un legato cui era apposta la condizione “se non sarai stato eletto magistrato”, non sarebbe stato possibile accertare il verificarsi o meno della condizione stessa se non dopo la morte del legatario (che non avrebbe mai, quindi, potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ciò, si consentì che il legatario acquistasse subito la disponibilità della cosa legata, purché promettesse mediante stipulatio [vedi] la restitutio nel caso in cui la condizione risolutiva si fosse verificata.

L’istituto è previsto e disciplinato nell’ordinamento vigente, all’art. 639 e ss. c.c.

Cautio pro expènsis [Garanzia per le spese]

Garanzia gravante — su valutazione discrezionale del giudice — a carico del soggetto che non era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nei casi in cui vi era fondato timore che l’eventuale condanna alle spese potesse restare ineseguita.

La norma che prevedeva la (—) (art. 98 c.p.c.) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 29-11-1960: la (—) non è pertanto prevista dall’ordinamento processuale vigente.

Cautio quasi ususfructuària [Garanzia per il quasi usufrutto]

Garanzia incombente sul quasi ususfructuarius [vedi quasi ususfructus]; assicurava la restituzione di una quantità di cose consumabili dello stesso genere e qualità di quelle ricevute o del loro controvalore in denaro.

Cautio ratam rem dòminum habitùrum

La (—) doveva esser prestata, nel processo per formulas [vedi] dal procuràtor [vedi], per ottenere il diritto di sostituire l’attore; attraverso la prestazione della (—), il procurator si impegnava a rivalere il convenuto dell’ammontare della condanna, se il soggetto da lui rappresentato avesse intentato una nuova azione contro il convenuto, non ratificando il suo operato.

 

Cincinnato (Lucio Quinzio)

Patrizio romano (V sec. a.C.) celebre per la semplicità e l’austerità dei costumi. Console nel 460 a.C., fu nominato dittatore nel 458.

Dopo aver sconfitto gli Equi nella regione del Monte Algido ed averli costretti a una resa vergognosa, depose, dopo appena sei giorni, la dittatura per ritornare al lavoro nei suoi campi.

Circumscrìptio adulescèntium

[vedi Lex Lætòria de circumscriptiòne adulescentium]

Cirenaica

Odierna regione nord-orientale della Libia, il cui territorio comprende la penisola di Barce e la parte più orientale del Golfo della Sirte.

Fu provincia romana a partire dal 74 a.C., e nel 67 a.C. fu unita a Creta in un’unica provincia. Coinvolta in entrambe le guerre civili del I sec. a.C. rimase a lungo una delle regioni più ricche dell’impero. A seguito del suo progressivo decadimento, fu ridivisa nelle due originarie province di (—) e Creta da Diocleziano (284-305 d.C.) [vedi].

Civis-civès

[vedi Cìvitas]

Cìvitas [lett. “cittadinanza”]

Termine indicante l’appartenenza alla città di Roma; proprio soltanto dei cittadini era lo stàtus civitàtis [vedi status]. Fatti costitutivi della (—) furono:

— la nascita ex iusto matrimonio tra due romani (almeno al momento del concepimento);

— la nascita ex iusto matrimonio tra un cittadino romano (almeno al momento del concepimento) ed una straniera munita di conubium [vedi];

— la nascita non ex iusto matrimonio, da madre romana al momento del parto;

— la civitas donatio [vedi];

— la manumissio iusta ac legitima [vedi manumissio].

La (—) veniva meno soltanto per effetto della capitis deminutio maxima e media [vedi càpitis deminùtio].

In origine, si parlò di cìvitas Quirìtium, per indicare il nucleo arcaico di tribù (Ràmnes, Tìties, Lùceres) che diede origine alla città di Roma; la (—) Quiritaria era concepita come comunità di patres familiarum (Quirìtes) e trovò la sua massima espressione nell’assemblea dei patres, più tardi denominata Senatus [vedi]. Quest’ultimo eleggeva un rex vitalizio, che era il capo politico e religioso della (—).

In questa prima fase, l’ordinamento giuridico della (—) era costituito dagli accordi federatizi (o fœdera [vedi fœdus]) intervenuti tra i capi delle gèntes [vedi gens] all’atto dell’aggregazione, dalle deliberazioni (o lèges) proclamate davanti ai comìtia [vedi], nonché dai mòres maiòrum [vedi], cioè dalle consuetudini formatesi allo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le familiæ. La violazione dei fœdera, delle leges, dei mores maiorum era considerata nèfas [vedi]: costituiva, cioè, un illecito che comportava l’ira dei nùmina (cioè delle divinità) e permetteva ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ristabilire l’ordine sociale, uccidendo lo stesso responsabile (in caso di dichiarazione di sacèrtas [vedi] del colpevole).

Con la dominazione etrusca (sec. VII a.C.) la (—) Quiritària subì un forte sviluppo militare ad opera della potente gens Tarquinia [vedi Tarquinia, gens] e, poiché i Quiriti erano appena sufficienti a formare la cavalleria, per integrare la fanteria si fece leva sulle famiglie contadine stanziate nei dintorni della città.

I fanti del nuovo exèrcitus centuriàtus [vedi centuria; comìtia centuriata] non erano, dunque, Quirites, ma una massa eterogenea, una plebs [vedi], che finì con il contrapporsi ai Quirites o patrìcii.

La fine della (—) Quiritaria fu il frutto della rivoluzione plebea, che terminò con l’emanazione delle leges Licìniæ Sèxtiæ [vedi], le quali affidarono il comando dello Stato a due prætores-consules, uno dei quali poteva anche essere plebeo.

Per effetto della rivoluzione plebea, la (—) Quiritaria perse il suo originario valore, rilevando unicamente quale elemento distintivo tra gentes originarie di Roma e popoli soggetti al potere politico-militare dell’Urbe.

La (—) costituì privilegio di volta in volta concesso quale ricompensa per benemerenze o servigi particolari resi a Roma, finché, nel 212 d.C., la (—) fu concessa dalla Constitùtio Antoniniana [vedi], in blocco, a tutti gli abitanti dell’Impero che fossero organizzati in comunità cittadine.

Le capacità più caratteristiche del civis Romanus erano il “ius honorum” [vedi] il ius suffragii [vedi] e, nel campo del diritto privato, il ius conubii [vedi] e il ius commercii [vedi].

Civitas sine suffragio

[vedi Civitas; Ius suffragii]

Civitatis donatio

La (—) era la naturalizzazione concessa dagli organi di governo della res publica a singoli stranieri.

La (—) era uno dei fattori costitutivi della civitas [vedi].

Clarissimatus

[vedi Clarissimus]

Clarissimus [lett. “eccellenza”]

Termine adoperato per indicare ogni persona di elevato rango sociale (si pensi, ad es., ai soggetti appartenenti alla magistratura, od al Senato), in epoca imperiale.

La classe cui appartenevano i clarissimi veniva denominata “clarissimatus”; vi rientravano, tra gli altri, oltre ai senatori:

— il prætor [vedi];

— il præfectus annonæ [vedi];

— il magister census [vedi];

— i silentiarii sacri palatii [vedi silentiarii].

Classici

Con riferimento ai Comitia Centuriata [vedi], venivano chiamati, anche in età avanzata, (—) i cittadini censiti nella prima classe delle centurie dei pedites (fanti) e infra classem i cittadini delle rimanenti centurie. Si può ritenere che all’origine vigesse nell’ambito dei comitia centuriata solo questa suddivisione elementare. È facile pensare che, esistendo in Roma intorno al 450 a.C. solo 20 tribù tra rustiche e urbane, ciascuna di esse fornisse all’esercito 2 centurie di fanteria pesante e 2 di fanteria leggera per un totale di 80 centurie (40 classici e 40 infra classem).

Classicismo giustinianeo

Il problema del (—) è stato a lungo dibattuto:

— per taluno questo termine indica il proposito di Giustiniano di ripristinare il diritto classico come sistema normativo, sostituendolo al diritto volgare che si era formato nella prassi;

— altri invece hanno scorto nel (—) solo una categoria stilistica adattabile a qualsiasi contenuto.

Probabilmente l’essenza del (—) va ricercata altrove. Giustiniano appare l’interprete, l’erede di una concezione maturata in età postclassica: quella della non eliminabilità degli “iura” [vedi], quasi che essi avessero una funzione legittimante nei confronti delle “constitutiones”, degli imperatori.

Di qui la “reverentia antiquitatis” di Giustiniano che in altri casi, tuttavia, si scaglia contro il passato, identificandolo col noto e rituale formalismo.

Credeva l’imperatore alle sue affermazioni? Non è possibile dirlo con certezza. Certo è che gli “iura” del Digesto non furono mai utilizzati in sede giudiziale per il loro valore normativo: essi appaiono solo come un materiale particolarmente idoneo a nutrire la convinzione del giudice, data la autorità delle fonti da cui provenivano.

Claudia (gens)

Gens alla quale appartennero i quattro imperatori che ressero il Principato dal 14 al 68 d.C. (Tiberio [vedi], Caligola [vedi], Claudio [vedi], Nerone [vedi]).

L’appartenenza di costoro alla (—) derivava dalla comune discendenza dal primo marito di Livia (moglie di Augusto); Tiberio divenne, inoltre, membro della gens Iulia, essendo stato adottato da Ottaviano Augusto [vedi].

Claudio (imp. 41 - 54 d.C.)

Successore di Caligola [vedi], terzo esponente della dinastia Giulio-Claudia, era figlio di Druso Maggiore e Antonia Minore.

Di temperamento concreto e attento, contribuì in modo decisivo alla costituzione di un apparato governativo totalmente centralizzato e burocratizzato. Nonostante questa tendenza sostanzialmente accentratrice, (—) riprese, in contrasto con l’atteggiamento di Caligola, la politica augustea di rispetto del Senato, ampliando le funzioni del ceto equestre nell’amministrazione dell’Impero, soprattutto nelle sei nuove province da lui create (le due Mauretanie [vedi], la Britannia [vedi], la Giudea, la Tracia, la Licia [vedi]), governate le ultime tre da procuratori di nomina imperiale. Valente stratega, in soli sedici giorni completò la conquista della Britannia (44 d.C.). Assunse la carica di censore per concedere la cittadinanza romana alle aristocrazie provinciali. È noto il suo discorso programmatico per l’estensione della cittadinanza alla Gallia Comata, conosciuto come “Tavola di Lione”.

Negli ultimi anni del suo governo, non riuscì a fronteggiare i maneggi di palazzo e fu avvelenato dalla moglie Agrippina che aveva già predisposto la successione sul soglio imperiale del figlio Nerone.

Claudio II (imp. 268 - 270 d.C.)

Claudio II, il Gotico, eliminato Aureolo, fu proclamato imperatore dalle truppe.

Impegnato nelle campagne contro i barbari morì (270 d.C.) sul fronte pannonico a Sirmium. Gli successe il fratello Quintillo, eliminato dopo pochi mesi dall’imperatore Aureliano [vedi], acclamato dalle truppe di stanza in Pannonia.

Clausula doli

[vedi Dolus]

Clausula nova [lett. “clausola nuova”]

Era così denominata ogni clausola introdotta nell’edictum [vedi] di un magistrato (in riferimento, particolarmente, all’editto del pretore), per la prima volta, e che quindi non costituiva tralaticia riproduzione di una clausola preesistente.

Attraverso tali clausole, venivano di volta in volta regolate situazioni nuove, non disciplinate in precedenza; esse furono particolarmente significative, consentendo il pieno estrinsecarsi della funzione creativa ed innovativa della giurisprudenza romana.

Clausula stipulatiònis

Clausola accessoria delle stipulatiònes [vedi stipulàtio] si diffuse in periodo postclassico: attraverso tale clausola, si aveva notizia che una data stipulazione era stata conclusa con contestuale redazione di un documento probatorio.

La (—) divenne ben presto prova documentale della seria assunzione di un’obbligazione o, comunque, della conferma di tale assunzione da parte del debitore.

Cleopatra

Regina egiziana della famiglia dei Tolomei.

Designata al trono dal padre Tolomeo Aulete, alla morte di quest’ultimo fu costretta a fuggire da Alessandria, per l’opposizione dei cortigiani e dei consiglieri del faraone.

Divenuta amante di G. Cesare [vedi], fu da questi posta finalmente sul trono.

Nel 41, ad Alessandria, ricevette M. Antonio [vedi], col quale ebbe una relazione.

Nel 37 a.C. i due concubini si sposarono, ad Antiochia, e Antonio prese a governare sull’Egitto e su tutta la parte orientale al territorio romano come una monarca assoluto. Questa scelta politica fu osteggiata da Ottaviano [vedi] e dal senato, e determinò lo scontro tra i due triumviri [vedi triumvirato] che culminò nella battaglia di Azio [vedi] nel 31 a.C.

Clièntes (clìens) [lett. “clienti”, clientela]

Erano i soggetti di non condizione servile, ma nondimeno posti in condizione di sudditanza verso un patrònus [vedi] cui dovevano obbedienza: essi erano, in origine, privi di soggettività giuridica.

Fonti della clientela potevano essere:

— la dedìtio,spontanea sottomissione di un gruppo al potere di una gens [vedi];

— l’applicàtio, sottoposizione di un cittadino straniero al potere protettivo di un gruppo gentilizio.

La categoria dei (—) (che va distinta da quella dei liberti [vedi libèrtus]), ebbe rilievo giuridico solo nel periodo arcaico: secondo la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], a carico del patrono gravava un vero e proprio obbligo di assistere e difendere il proprio cliens, finché quest’ultimo gli avesse mostrato obbedienza. In tempi meno risalenti, il rapporto di clientela perse i suoi connotati giuridici per assumere quelli, più deteriori, che ancor oggi echeggia l’aggettivo “clientelare”. Così, il cliens compiva ogni giorno la c.d. salutatio matutina (ricevendone in cambio un invito a pranzo o un po’ di denaro), scortava il patrònus nel foro e ne adulava le orazioni.

Il fenomeno della clientela è ancora ben radicato nella società contemporanea e comporta reciproci doveri ed obblighi, in tutto identici (pur se non giuridicizzati) a quelli previsti dal diritto romano arcaico.

Clodio

Riconfermato il triumvirato con gli Accordi di Lucca [vedi] del 56 a.C. ed entrati in opposizione Cesare e Pompeo impegnati entrambi in campagne militari, a Roma si verificarono gravi disordini fomentati dal tribuno patrizio (—) che, interpretando le aspirazioni della plebe, si pose a capo del partito democratico.

Animato più da un desiderio di potere, che da veri ideali democratici, (—) fece appello al consenso della plebe e degli schiavi, solo a scopi demagogici. Il movimento di (—) celava infatti un intento sovversivo (anche se non rivoluzionario), nonostante l’emanazione di una lex Clodia frumentaria per regolare una distribuzione gratuita di grano alla popolazione povera ed una legge per abolire il divieto di costituire dei collegia, introdotto da un senatusconsùltum [vedi] del 64 a.C.

Avversato in politica da Cicerone, in accesa polemica col tribuno, (—) finiva ucciso da Milone, in uno scontro avvenuto tra le reciproche bande armate.

Coàctus [lett. “il soggiogato”]

Termine adoperato in diritto romano per indicare il soggetto oppresso da mètus [vedi].

Còdex accèpti et expènsi [Libro delle entrate ed uscite]

Libro contabile che il pater familias [vedi] teneva per annotarvi le somme ricevute e/o versate nei rapporti con altri patres, con cui era in relazione di affari.

Il (—) costituiva il fondamento dei nòmina transscriptìcia [vedi].

Codex Euriciànus [Codice Euriciano]

Compilazione di origine visigota redatta, intorno al 475 d.C., sotto il re Eurico, successore di Teodorico II, il quale dominava sulla Gallia e su gran parte della Spagna.

Il (—) si ritenne applicabile non solo ai Romani, ma anche ai Visigoti, i quali si reputavano formalmente ancora sudditi dell’impero romano d’Occidente. La raccolta, che aveva un carattere rudimentale ed era suddivisa in trenta titoli circa, ci è pervenuta direttamente solo in parte.

Le sue fonti furono i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano [vedi Codex Theodosiànus, Gregorianus ed Hermogenianus].

Codex Gai Veronènsis

Manoscritto pergamenaceo che ci ha conservato il testo quasi integrale delle Istituzioni di Gaio [vedi]: il testo del manuale gaiano fu scoperto, per caso, dal Niebuhr nel 1816 su un palinsesto rinvenuto nella Biblioteca di Verona.

Il manuale gaiano era stato ricoperto dalla riproduzione di un’opera minore (le Epistulæ di S. Girolamo): cancellando la seconda scrittura, emersero i resti dell’opera gaiana, riconosciuta anche grazie alla collaborazione di F. K. von Savigny.

Còdex Gregoriànus

Opera di carattere privato, fu compilata in Oriente verso il 291-292 d.C. forse da un certo Gregorio ed era destinata alla pratica giudiziaria civile. Conseguì riconoscimento ufficiale da Teodosio II nel 438 d.C. Essa conteneva costituzioni (in specie rescripta) emanate nell’arco temporale tra il regno adrianeo e quello di Diocleziano.

Il (—) non ci è pervenuto direttamente, ma è stato ricostruito sulla base della Lex Romana Wisigothorum [vedi] e della Lex Romana Burgundionum [vedi].

L’opera era divisa in almeno 14 libri, i cui argomenti erano organizzati in tituli.

Codex Hermogeniànus [Codice Ermogeniano]

Il (—), al pari del Codex Gregorianus, è una raccolta privata di costituzioni, redatte in epoca dioclezianea [vedi Diocleziano].

Costituì una integrazione del Codex Gregorianus e raccolse una serie di rescritti dello stesso Diocleziano emessi tra il 294 e il 295 d.C.

Era costituito da un solo libro diviso in tituli.

Il Codex non ci è noto per tradizione diretta, ma sulla base delle leggi barbariche Burgundionum e Wisigothorum [vedi Lex Romana Burgundionum e Wisigothorum].

Fu riconosciuto solo nel 438 d.C. da Teodosio quale codificazione ufficiale.

Gli autori delle due opere, Gregorio [vedi] e, con tutta probabilità, Ermogeniano [vedi] riuscirono nell’ambizioso intento di raccogliere un elevato numero di costituzioni imperiali grazie soprattutto alla consultazione degli archivi imperiali, cui avevano accesso, essendo entrambi funzionari dell’amministrazione centrale.

Le due raccolte, di cui ci sono pervenuti solo scarni frammenti, hanno esercitato un’influenza decisiva, consolidando la tradizione delle leggi imperiali precostantiniane, poi trasfuse nel Codice di Giustiniano [vedi Codex Iustiniànus] ed in quelli dei re germanici occidentali dell’impero romano.

Codex Iustiniànus [Codice di Giustiniano]

Parte del Còrpus iùris civìlis [vedi] giustinianeo; consisteva in una raccolta di leges, cioè di costituzioni imperiali comprendente il materiale dei codici Gregoriano [vedi Codex Gregorianus], Ermogeniano [vedi Codex Hermogenianus] e Teodosiano [vedi Codex Theodosiànus] e le ultime costituzioni imperiali.

Della redazione fu incaricata una commissione presieduta da Giovanni, ex quæstor sacri palatii, da altri sei eminenti funzionari tra cui Triboniano, da Teofilo, professore alla facoltà giuridica di Costantinopoli e da due avvocati.

L’opera, commissionata da Giustiniano I [vedi] nel 528 d.C. con una costituzione (Hæc quæ necessario), venne pubblicata il 7 aprile 529 d.C. con la costituzione Summa rei publicæ che ne fissò l’entrata in vigore il 16 aprile.

La costituzione affrontò il tema del valore da attribuirsi alle leges non comprese nel nuovo codice: di esse si vietò l’utilizzazione giudiziale.

Il codice non ci è pervenuto nella sua primitiva edizione, perché trasfuso dopo 4 anni, nel Codex repetitæ prælectiònis [vedi].

Còdex repetìtæ prælectiònis

Una delle opere di compilazione facenti parte del Còrpus iùris civìlis [vedi].

Dopo la promulgazione del Digesto [vedi Digesta seu Pandectae] e delle Institutiònes Iustiniàni [vedi], il Codex Iustinianus [vedi], compilato alcuni anni prima, apparve superato per il sopravvenire di numerose costituzioni imperiali innovative. Una commissione, composta da Triboniano [vedi], Doroteo [vedi] e tre avvocati, ebbe l’incarico di redigere una nuova edizione di esso, che entrò in vigore il 17 novembre del 534 d.C. (con la costituzione Cordi, che abrogò formalmente sia il Codex Iustinianus che le costituzioni ad esso posteriori) e fu chiamata (Novus Iustinianus) (—) destinato ad avere esclusiva vigenza. Il (—) che consta di dodici libri, a loro volta divisi in titoli, è giunto fino a noi.

Codex Theodosiànus [Codice Teodosiano]

Il (—) costituì l’ideale continuazione del Codex Gregoriànus [vedi] e del Codex Hermogeniànus [vedi] ed inaugurò la serie delle codificazioni tardo-romane.

Pubblicato il 15 febbraio del 438 d.C. nella parte orientale dell’impero, il (—) fu adottato dall’imperatore d’Occidente Valentiniano III [vedi] e, a partire dal 1° gennaio del 439 d.C., entrò in vigore in tutto l’impero. In esso erano contenute solo leges generales cioè provvedimenti normativi.

L’opera, strutturata sulla falsariga dei due codici innanzi menzionati, constava di 16 libri, ciascuno dei quali si divideva in un certo numero di tituli; ogni titolo era dedicato, a sua volta, alla trattazione di una data materia e delle relative costituzioni imperiali, enumerate secondo un ordine cronologico.

Il libro I riguardava le fonti del diritto: i libri II - V ed VIII erano relativi al diritto privato; il libro VI trattava delle gerarchie dei funzionari; il VII di diritto militare; il libro IX atteneva al diritto criminale; il X e l’XI al finanziario; i libri XII - XV alle corporazioni; il libro XVI infine al diritto ecclesiastico.

Il (—) non ci è giunto integro, ma attraverso manoscritti incompleti, ma una parte rilevante di esso è stata trasfusa nella Lex Romana Wisigothorum [vedi].

Codicìlli - Codicillus [Codicilli - Codicillo]

Figura di creazione consuetudinaria, ebbe notevole diffusione in età classica: erano atti scritti, non assoggettati all’osservanza di particolari forme, che potevano contenere qualsiasi disposizione mòrtis causa, tranne quelle riguardanti la designazione dell’erede. Proprio con i (—) erano generalmente disposti i fideicommìssa [vedi].

Tra i (—) si distinguevano:

— (—) testamentari, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione testamentaria [vedi succèssio ex testamento]; tra essi, si distinguevano ulteriormente:

— (—) confirmàti;

— (—) non confirmati

a seconda che ad essi si fosse fatto riferimento, o meno, nel testamento;

— (—) ab intestàto, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione non testamentaria [vedi successio ab intestato].

Col tempo, per superare il divieto di designare l’erede nei (—), si ammise che il testatore lasciasse indeterminata la persona dell’erede nel testamento, riservandosi di indicarla nei (—).

Il (—), al pari del fedecommesso, ebbe l’importante funzione storica di superare quei principi arcaici in materia testamentaria che ripugnavano alla nuova coscienza sociale.

In età postclassica, il testamento e i (—) (che erano sostanzialmente testamenti senza l’istituzione di erede) furono equiparati, dovendo avere lo stesso numero di testimoni e di sottoscrizioni. Giustiniano ammise che per i codicilli fossero sufficienti cinque testimoni, dal momento che tali disposizioni erano redatte dal testatore di proprio pugno.

Coëmptio

La (—) era una delle forme di costituzione della mànus maritalis [vedi] (insieme alla confarreàtio [vedi] ed all’usus [vedi]).

Si concretava in una mancipàtio [vedi], fatta dalla donna (se sui iùris [vedi]), o dal rispettivo pater (se alièni iuri subiècta), con la quale la donna stessa si assoggettava al futuro marito o a chi esercitava la potestà su quest’ultimo.

L’istituto, tipico del periodo arcaico, sopravvisse, sia pur con applicazioni molto limitate, fino al periodo classico, ma a partire dal IV sec. d.C. scomparve, cadendo del tutto in disuso.

Le fonti parlano, altresì, anche di una (—) alterìus rèi (Gai Inst. 1.114-115 b), fatta cioè per ragioni diverse, e non a scopo matrimoniale: si pensi, ad es., alla (—) tutèlæ evitàndæ causa, detta anche fiduciaria, con la quale una donna, per evitare di esser soggetta ad un tutore indesiderato, si assoggettava alla manus fittizia di un soggetto compiacente (generalmente, molto anziano) (c.d. senex cœmptionalis).

Soltanto la (—) fatta a scopo matrimoniale, oppure quella fiduciaria compiuta con un soggetto che fosse marito della donna in virtù di un matrimonium sine manu [vedi matrimònium], faceva acquisire alla mùlier in manu la posizione di figlia (filiæ loco) e tutte le aspettative connesse relative alla successione (legittima); la donna che poneva in essere una (—) fiduciaria per scopi non matrimoniali (es. per evitare la tutela) non diventava filiæ loco rispetto al soggetto esercente (fittiziamente) la manus.

 

Flamines

Il collegio dei (—) aveva antica origine: essi, in numero di 15 (dopo essere stati in origine soltanto 3) avevano il compito di provvedere all’esercizio del culto per le singole divinità. I (—) si dividevano in maggiori e minori. Il più importante di essi era il Flamen Dialis (di Giove) il cui rango veniva subito dopo quello del re: egli aveva diritto alla sella curule e davanti ad esso si compiva la confarreatio [vedi], cioè l’antico matrimonio patrizio.

Flaminia (via)

Antica strada romana, fatta costruire da Gaio Flaminio (220-219 a.C.). Lunga 223 miglia, congiungeva Roma con Ariminum (Rimini), attraverso l’Etruria meridionale e l’Umbria.

Flavia (via)

Strada fatta costruire nel 78 d.C. dall’imperatore Vespasiano [vedi]. Era lunga circa 78 miglia e collegava Trieste a Pola, (Dalmazia) attraverso Parenzo.

Flavio Arcadio

[vedi Arcadio]

Floriano (imp. 276 d.C.)

Morto Tacito [vedi], si proclamò a sua volta imperatore, il fratello e prefetto del pretorio (—). Quest’ultimo, dopo pochi mesi venne sostituito dal generale Probo [vedi], acclamato imperatore dai suoi soldati.

Floro Lucio Anneo

Scrittore latino del II sec. d.C., originario dell’Africa settentrionale. Legò il suo nome ad un compendio sulla storia dei Romani, dalle origini fino ad Augusto, dal titolo Epitone de gestis Romanorum.

Flùmen pùblicum

[vedi Incrementi fluviali]

Fœdera

[vedi Accordi federativi]

Fœdus [Patto]

Patto internazionale stipulato tra Roma ed un’altra nazione.

Si distingueva tra:

— (—) æquum: le parti erano poste sullo stesso piano ed assumevano reciproci obblighi; tipico esempio di (—) æquum era il (—) Cassianum [vedi];

— (—) inìquum: Roma dettava condizioni, partendo da una posizione di preminenza.

Fœdus æquum

[vedi Fœdus]

Fœdus Cassianum/Fœdus Hernicum (493/486 a.C.)

Patto stipulato nel 493 a.C. con i Latini dal dittatore [vedi dictator] Spurio Cassio: si sostanziava in un trattato di alleanza difensiva, di buon vicinato, che assicurava ai Latini una posizione di piena parità con Roma.

Precedentemente la cacciata dei Tarquini espose Roma a tentativi di riscossa etrusca; successivamente gli Etruschi, sconfitti da Aristodemo, tiranno di Cuma, non furono più un problema per Roma. Il loro posto fu preso dai Latini e dai Volsci. Roma sconfisse i Latini al lago Regillo, presso Tuscolo, nel 497 a.C. (secondo altri nel 496 a.C.).

Analogo fœdus æquum fu il fædus Hernicum concluso nel 486 a.C. con gli Ernici, la cui amicizia con Roma garantì a quest’ultima la separazione delle popolazioni nemiche dei Volsci e degli Equi.

Fœdus inìquum

[vedi Fœdus]

Fondazione

Le fondazioni possono essere definite come “i patrimoni destinati a beneficio di una categoria di persone o, comunque, alla realizzazione di un certo scopo”; generalmente, in dottrina, si nega che esse furono riconosciute dai Romani come categoria generale.

Ad esse furono, comunque, in un certo senso, riconducibili:

— le piæ causæ [vedi];

— l’herèditas iàcens [vedi].

In dottrina si è anche affermato che simili alle fondazioni furono le istituzioni alimentari imperiali: queste ultime comportavano che alcune città, in base a capitali ricevuti, avessero l’obbligo di devolvere gli interessi maturati, alla creazione di una struttura assistenziale a favore di orfani ed orfane.

Una notevole maturazione dell’elaborazione dei concetti in esame, si ebbe in diritto giustinianeo, col riconoscimento della personalità giuridica ai patrimoni autonomi, come l’herèditas iacens.

Fonti

Acilia repetundarum, lex (123 a.C.)

Æbutia de formulis, lex (130 a.C.)

Ælia Sentia, lex (4 d.C.)

Æmilianum de servis, s.c. (11 d.C.)

Anastasiana, lex (V-VI sec. d.C.)

Antonia iudiciaria, lex (44 a.C.)

Antoniniana de civitate, constitutio (212 d.C.)

Appuleia de maiestate, lex (103 a.C.)

Appuleia de sponsu, lex (III sec. a.C.)

Aquilia de damno, lex (III sec. a.C.)

Articuleianum, s.c. (III sec. a.C.)

Atia de sacerdotiis, lex (63 a.C.)

Atilia de tutore dando, lex (210 a.C. ?)

Atinia de usucapione, lex (150 a.C.)

Aurelia (Cottæ) iudiciaria, lex (70 a.C.)

Cæcilia Didia, lex (98 a.C.)

Cælia tabellaria, lex (107 sec. a.C.)

Calpurnia de ambitu, lex (67 a.C.)

Calpurnia de condictione, lex (200 a.C.)

Calpurnia de pecuniis repetundis, lex (149 a.C.)

Calvisianum de nuptiis, s.c. (61 d.C.)

Calvisianum de pecuniis repetundis, s.c. (4 a.C.)

Canuleia de conubio, lex (445 a.C.)

Carbonianum, edictum (di data incerta)

Cassia de plebeis in patricios adlegendis, lex (45 a.C.)

Cassia tabellaria, lex (137 a.C.)

Cicereia de sponsu, lex (di data incerta)

Cincia de donis et muneribus, lex (204 a.C.)

Claudia de ære alieno filiorum familiarum, lex (47 d.C.)

Claudia de sociis, lex (117 a.C.)

Claudia de tutela mulierum, lex (44-49 d.C.)

Claudianum de contubernio, s.c. (52 d.C.)

Claudianum de nuptiis, s.c. (49 d.C.)

Claudianum de repetundis, s.c. (47 a.C.)

Claudianum de servis, s.c. (di data incerta)

Clodia frumentaria, lex (58 a.C.)

Cornelia Bæbia de ambitu, lex (181 a.C.)

Cornelia Fulvia de ambitu, lex (179 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de ambitu, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de captivis, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de falsariis, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de iniuriis, lex (I sec. a.C.)

Cornelia (Sullæ) de provinciis ordinandis, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de repetundis, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de sacerdotiis, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de sicariis et venèficis, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) de sponsu, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) iudiciaria, lex (81 a.C.)

Cornelia (Sullæ) maiestatis, lex (81 a.C.)

Dasumianum, s.c. (101-103 d.C.)

De Bacchanalibus, s.c. (186 a.C.)

De coniungendis cum emancipato liberis eius, edictum (fine del periodo classico)

De distractione bonorum s.c. (di epoca incerta)

De imperio Vespasiani, lex (69-70 d.C.)

De manumissionibus in fraudem creditorum, s.c. (II sec. a.C.)

De sicariis, s.c. (I sec. d.C.)

De testamentis, s.c. (I sec. d.C.)

Diocletiani de christianis, edicta (dal 303 d.C.)

Diocletiani de pretiis rerum venalium, edictum (301 d.C.)

XII tabularum, lex (451-450 a.C.)

Domitia de sacerdotibus, lex (103 a.C.)

Domitiani de medicis, rescriptum (93-94 d.C.)

Eurici, Codex (475 d.C. ?)

Fabia de plagiariis, lex (di data incerta)

Falcidia de legatis, lex (40 a.C.)

Fufia Caninia de manumissionibus, lex (2 a.C.)

Furia de sponsu, lex (di data incerta)

Furia testamentaria, lex (200 a.C.)

Gabinia tabellaria, lex (139 a.C.)

Geminianum, s.c. (29 d.C.)

Gregorianus, Codex (V sec. d.C.)

Hermogenianus, Codex (V sec. d.C.)

Horrendi carminis, lex (di data incerta)

Hortensia de plebiscitis, lex (287 a.C.)

Hosidianum de ædificiis non diruendis, s.c. (44 d.C.)

Icilia de Aventino publicando, lex (456 a.C.)

Iulia de adulteriis coërcendis, lex (18 a.C.)

Iulia de ambitu, lex (18 a.C.)

Iulia de bonis cedendis, lex (di data incerta)

Iulia de civitate Latinis danda, lex (90 a.C.)

Iulia de collegiis, lex (di data incerta)

Iulia de magistratibus, lex (46-44 a.C.)

Iulia de maritandis ordinibus, lex (17 a.C.)

Iulia de peculatu et de sacrilegiis, lex (8 a.C.)

Iulia de residuis, lex (I sec. a.C.)

Iulia de vicesima hereditatum, lex (I sec. a.C.)

Iulia de vi publica et privata, lex (17 a.C.)

Iulia et titia de tutela, lex (I sec. a.C.)

Iulia iudiciaria, lex (46 a.C.)

Iulia iudiciorum privatorum (17 a.C.)

Iulia iudiciorum publicorum (17 a.C.)

Iulia maiestatis, lex (8 a.C.)

Iulia repetundarum, lex (59 a.C.)

Iulia sumptuaria, lex (18-17 a.C.)

Iulia Vellæa testamentaria, lex (26-28 d.C.)

Iunia Norbana, lex (19 d.C.)

Iustinianus, Codex (529 d.C.)

Iuventianum, s.c. (129 d.C.)

Largianum, s.c. (42 d.C.)

Libonianum, s.c. (16 d.C.)

Licinia (Crassi) de sodaliciis, lex (55 a.C.)

Licinia Mucia de civibus redigundis, lex (95 a.C.)

Liciniæ Sextiæ, leges (367 a.C.)

Luculli, edictum (76 a.C.)

Macedonianum, s.c. (I sec. d.C.)

Mamilia, lex (109 a.C.)

Manciana, lex (di data incerta)

Manlia de vicesima manumissionum, lex (357 a.C.)

Marcia, lex (di data incerta)

Memmianum, s.c. (63 d.C.)

Messalianum, s.c. (20 d.C.)

Minicia de liberis (I sec. a.C.)

Neronianum (adversus falsarios), s.c. (61 d.C.)

Neronianum de legatis, s.c. (I sec. d.C.)

Ogulnia, lex (300 a.C.)

Orfitianum, s.c. (178 a.C.)

Ostorianum, s.c. (41-47 d.C.)

Ovinia tribunicia, lex (318-312 a.C.)

Papia Poppæa nuptialis, lex (9 d.C.)

Papiria tabellaria, lex (131 a.C.)

Pegasianum, de fideicommissis, s.c. (I sec. d.C.)

Petronia de adulterii iudicio, lex (61 d.C.)

Petronia de liberalibus causis, lex (19 d.C.)

Petronia de servis, lex (61 d.C.)

Pisonianum, s.c. (57 d.C.)

Plætoria (Lætoria) de circumscriptione adulescentium, lex (200 a.C.)

Plancianum, s.c. (I sec. d.C.)

Plautia de vi, lex (80-70 a.C.)

Plautia Papiria de civitate sociis danda, lex (89 a.C.)

Pœtelia Papiria de nexis, lex (326 a.C.)

Pompeia de ambitu, lex (52 a.C.)

Pompeia de parricidio, lex (55 a.C.)

Pompeia de provinciis, lex (53 a.C.)

Pompeia de transpadanis, lex (I sec. a.C.)

Publilia de sponsu, lex (di data incerta)

Publiliæ Philonis, leges (339 a.C.)

Remnia de calumniatoribus, lex (80 a.C.)

Rhodia de iactu, lex (di data incerta)

Romana Burgundionum, lex (532 d.C.)

Romana Wisigothorum, lex (506 d.C.)

Roscia, lex (49 a.C.)

Rubrianum, s.c. (101-103 d.C.)

Sænia de plebeis in patricios adlegendis, lex (29 a.C.)

Scribonia de usucapione servitutum, lex (età repubblicana)

Sempronia (C. Gracchi) agraria, lex (123 a.C.)

Sempronia (C. Gracchi) de provincia Asia a censoribus locanda, lex (123-122 a.C.)

Sempronia (C. Gracchi) iudiciaria, lex (122 a.C.)

Sempronia (T. Gracchi) agraria, lex (133 a.C.)

Servilia Cæpionis iudiciaria, lex (106 a.C.)

Servilia repetundarum, lex (11 a.C.)

Severi et Caracallæ de præscriptione longi temporis, rescriptum (199 a.C.)

Silanianum de servis, s.c. (10 d.C.)

Silia de legis actione, lex (200 a.C.)

Sulpiciæ, leges (I sec. a.C.)

Tertullianum, s.c. (età adrianea)

Theodorici, edictum (506 d.C.)

Theodosianus, Codex (438 d.C.)

Thoria agraria, lex (111 a.C.)

Trebellianum, s.c. (56 o 57 d.C.)

Tullia (Ciceronis) de ambitu (63 a.C.)

Turpillianum, s.c. (61 d.C.)

Valeria de Sulla dictatore, lex (82 a.C.)

Valeria Horatia de provocatione, lex (300 a.C.)

Valeriæ Horatiæ, leges (449 a.C.)

Vallia de manus iniectione, lex (200 a.C.)

Varia de maiestate, lex (90 a.C.)

Velleianum, s.c. (46 d.C.)

Villia annalis, lex (180 a.C.)

Visellia de libertinis, lex (24 d.C.)

Voconia, lex (169 a.C.)

Volusianum de ædificiis non diruendis, s.c. (56 d.C.)

Volusianum de vi privata, s.c. (56 d.C.)

Fonti del diritto [cfr. art. 1 disposizioni sulla legge in generale]

Sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche, ossia i comandi generali ed astratti, rivolti a tutti i consociati con i quali si impone loro una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.

Fonti del diritto italiano sono quelle elencate dall’art. 1 disp. prel.: le leggi, i regolamenti, le norme corporative (non più attuali), gli usi.

Fonti tradizionali del dr. romano furono i mores maiorum [vedi] i fœdera [vedi] il ius [vedi].

Successivamente, divennero fonti: gli atti dei comitia (leges publicæ plebiscita [vedi plebiscitum]) del senato (senatusconsulta [vedi senatusconsultum]) dei magistrati (edicta [vedi edictum]) e del principe (mandata, edicta, rescripta, decreta), nonché i responsa prudentium.

Forche Caudine (321 a.C.)

Passo stretto e profondo presso Caudio, tra gli odierni centri campani del beneventano di Arpaia e Montesarchio, dove i Sanniti, dopo un aspro combattimento, sconfissero i Romani. I legionari sopravvissuti per aver salva la vita dovettero subire, secondo la tradizione, l’umiliazione di passare, disarmati e nudi, sotto il giogo e Roma fu costretta ad accettare dure condizioni di pace, tra cui l’abbandono di Fregelle. La battaglia si svolse durante la seconda guerra sannitica, iniziata nel 326 a.C. per iniziativa dei Romani che intendevano affermare il loro dominio su Neapolis che, in precedenza, aveva aderito alla lega Sannitica.

La seconda guerra sannitica si concluse con la sconfitta dei Sanniti a Boviano (304 a.C.) [vedi].

Forma del negozio giuridico [cfr. art. 1350 c.c.]

Lo studio dell’elemento formale nel diritto romano è molto importante, anche se fu di diversa pregnanza nelle diverse epoche storiche; infatti gli effetti dei negozi giuridici erano spesso ricollegati alla pronuncia di cèrta e sollèmnia verba, ossia al rispetto di determinate forme. In particolare, per quanto riguarda le forme di manifestazione della volontà, fu importante, nel diritto romano, la differenza tra negozi solenni e non solenni e l’altra, conseguenziale, tra negozi astratti e negozi causali.

Si aveva negozio con forma solenne quando il diritto prescriveva quale forma dovesse avere la dichiarazione di volontà; a tale scopo, era sufficiente che fosse voluto l’atto. Generalmente il negozio formale, oltre che orale, era anche astratto, in quanto la forma poteva rivestire qualsiasi contenuto idoneo per raggiungere le più svariate finalità purché lecite.

Il diritto romano arcaico era improntato al formalismo più rigoroso: in pratica, tutti i negozi erano riconducibili ai tre tipi dei gèsta per æs et lìbram [vedi], della in iùre cèssio [vedi] e della spònsio [vedi].

Per eliminare gli effetti giuridici prodotti da uno di questi negozi, occorreva un atto contrario (contràrius àctus) posto in essere con una forma corrispondente a quella del negozio originario.

Fu solo verso il III sec. a.C. che, col riconoscimento dei quattro negozi tipici del ius gentium [vedi] (l’èmptio-vendìtio, la locàtio-condùctio, la socìetas ed il mandatum), tutti negozi causali, il rigido formalismo, che aveva caratterizzato la fase precedente, si svalutò lentamente, fino a cadere in disuso.

In diritto postclassico, finirono con lo scomparire mancipàtio [vedi] ed in iure cessio ed il requisito della forma fu soddisfatto da espedienti legali che risultavano più adatti a garantire sicurezza e fede pubblica nelle relazioni commerciali. La manifestazione di volontà era valida e produttiva di effetti se espressa nelle forme legali (in genere, la scrittura).

Nel diritto classico, la prova del compimento delle formalità era libera, potendosi provare l’attuazione di una mancipatio in qualsiasi modo (mediante scrittura, testimoni o altrimenti). Nel diritto giustinianeo, al contrario, il documento aveva valore costitutivo del rapporto, poiché solo col documento si poteva provare l’esistenza dell’atto: forma, volontà e prova si incorporarono nel documento, che assunse quindi, insieme, valore ad substàntiam e ad probatiònem [vedi].

 

Foro Romano

Nell’antica Roma era la piazza centrale, di forma trapezoidale, originariamente destinata agli scambi commerciali. Successivamente divenne il luogo deputato allo svolgimento delle riunioni politiche, religiose e giudiziarie e dell’intera vita cittadina.

Secondo la tradizione fu fondato da Romolo [vedi] ed occupa l’area posta fra Palatino, Quirinale e Campidoglio.

Nel sec. VI vi fu costruita la sede delle vestales [vedi]; nel sec. V i templi di Saturno e dei Dioscuri; nel sec. III il tempio della Concordia.

In seguito ad avvenimenti di diversa natura (incendi, terremoti, scorrerie di barbari e sconsacrazione dei templi pagani dovuta all’affermazione del Cristianesimo [vedi], il (—) fu abbandonato a partire dal sec. III e per lunghissimo tempo venne adibito al pascolo del bestiame (da ciò gli derivò il nome di Campo Vaccino).

Solo dalla fine del 1700 ebbe inizio l’opera archeologica, intesa a riportare alla luce i grandi tesori artistici e storici in esso racchiusi: i resti delle Basiliche Emilia, Giulia, Costantiniana; degli archi di Settimio Severo e di Tito; dei templi di Castore e Polluce.

L’opera di riesumazione fu conclusa nella 2a metà del sec. XIX, grazie all’equipe diretta da Giuseppe Fiorelli e Giacomo Boni.

Oggi il (—) rappresenta uno dei più importanti complessi archeologici del mondo.

Foro Traiano

Eretto da Traiano [vedi] in Roma dopo la vittoria riportata sui Daci (105-106 d.C.).

Vi sorgeva la Colonna Traiana, ancora esistente, e la maestosa Basilica Ulpia, di cui conserviamo numerosi reperti.

Fòrum [Foro; cfr. artt. 18 ss. c.p.c.]

Letteralmente, era, per i Romani, il luogo deputato all’esercizio di attività giurisdizionali e commerciali.

Nel linguaggio giuridico contemporaneo, il termine (—) indica il giudice competente per territorio. In particolare il codice di procedura civile vigente fissa, in particolare, un foro generale (il giudice del luogo in cui risiede il convenuto) ed una serie di fori speciali analiticamente individuati.

Fragmènta Augustodunènsia

Parafrasi delle Istituzioni di Gaio [vedi], risalente al periodo tra la fine del IV e gli inizi del V sec. d.C. Di essa ci sono pervenuti i resti dei libri primo, secondo e quarto, provenienti da Autun, cittadina della Francia centrale, anticamente Augustodunum (da cui deriva il nome).

In dottrina si è evidenziato, analizzando in particolare il quarto libro (nel quale Gaio trattava il processo formulare, nel IV-V sec. d.C. ormai desueto), che la parafrasi in esame doveva essere, in realtà, un’esercitazione storico-giuridica e non un testo destinato a sostituire il manuale gaiano.

Fragmenta Vaticàna [Frammenti vaticani]

Si tratta di circa 400 frammenti raccolti in Occidente da un privato nel IV sec. d.C.

L’opera era divisa in titoli nei quali erano riportati testi tratti dalle opere di Papiniano [vedi], Paolo [vedi] ed Ulpiano [vedi] (nonché dalla legislazione imperiale) così denominata perché conservata in forma frammentaria in un manoscritto della Biblioteca Vaticana.

Le costituzioni comprese nei (—) vanno dal 205 agli anni 369-372: in maggioranza rescritti di Diocleziano, le più recenti risalgono a Costantino.

Il compilatore fa uso dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma ignora il Teodosiano.

Pertanto si è sostenuto che la compilazione risalga ad un’epoca anteriore all’emissione del Codice Teodosiano. Alcuni hanno fatto riferimento all’età di Costantino (Mommsen).

È probabile che detta opera fosse destinata all’insegnamento dei testi classici ed utilizzata per scopi pratici nella vita forense, per evitare l’uso delle opere originali, costose e difficilmente reperibili.

Fràus creditòrum

[vedi Àctio Pauliàna]

Fraus lègi fàcta [Frode alla legge; cfr. art. 1344 c.c.]

Una efficace definizione del fenomeno della (—), ed una sua differenziazione rispetto alla diretta contrarietà alla legge, possono rinvenirsi in Paulô D. 1.3.29: “Contra legem facit qui id facit, quod lex pròhibet, in fràudem legis vero, qui salvis verbis legis sentèntiam èius circumvènit” (agisce contra legem chi fa ciò che la legge proibisce, agisce in fraudem legis chi, fermo restando il rispetto formale della legge, ne aggira il divieto).

La (—) si realizzava quindi, nei casi in cui un negozio giuridico risultava in apparenza rispettoso delle leggi, mentre in realtà lo scopo pratico che mirava a realizzare era vietato dalla legge: il negozio, pertanto, aggirava indirettamente il divieto (si pensi, ad es., alla vendita fatta dal marito alla moglie per un prezzo irrisorio: con la vendita intendeva aggirare indirettamente il divieto di donazioni tra coniugi, sancito per legge nei primi anni del Principato).

Il negozio in frode alla legge aveva una causa [vedi] contraria alla legge e risultava, pertanto, inutilizzabile.

Frùctus [Frutto-frutti; cfr. artt 820-821 c.c.]

Frutto è il prodotto di un bene “fruttifero” cioè produttivo; viene raccolto periodicamente senza che, però, con tale operazione sia alterata la consistenza e la destinazione economica della cosa madre.

In diritto romano, venivano considerati come frutti non solo i prodotti delle piante, ma anche i prodotti delle miniere e degli animali.

Prima dell’intervento della relativa separazione, i frutti erano ritenuti mere parti della cosa madre e, in quanto tali, non suscettibili di autonoma considerazione.

I Romani consideravano come frutti dello schiavo le òperæ, ossia la sua attività lavorativa, generalmente misurata in giornate lavorative.

Non erano, invece, ritenuti tali i parti della schiava: ne conseguiva che, in caso di conflitto tra proprietario ed usufruttuario della schiava, il parto era attribuito al primo.

Per la deduzione delle spese [vedi Frùctus non intellegùntur nisi dedùctis impènsis].

I “fructus” possono così dividersi:

— “fructus extantes”: sono i frutti colti, ma non ancora consumati;

— “fructus pendentes (o percipiendi): sono i frutti naturalmente collegati alla “res” fruttifera;

— “fructus percepti”: sono i frutti colti e resi quindi cose autonome;

— “fructus separati”: sono i frutti staccati dalla “res” fruttifera per una qualunque causa.

Frùctus non intellegùntur nisi dedùctis impènsis [lett. “si considerano frutti quelli rimasti dopo la sottrazione delle spese”; cfr. art. 821, 2° co., c.c.]

Si tratta della sintesi di una regola dettata anche dall’art. 821, 2° co. , c.c.: ai fini del calcolo dei frutti [vedi fructus] devono essere preventivamente sottratte le spese sostenute da chi ha prodotto e raccolto i frutti stessi. Ciò comporta che chi si impossessa dei frutti deve, entro il limite massimo del loro valore, sollevare il produttore dalle spese sostenute per la produzione ed il raccolto.

Fructus sìne usu

Istituto affine all’ususfructus [vedi], dovuto all’elaborazione scolastica, attribuiva al c.d. fructuàrius il potere di raccogliere i frutti [vedi fructus] di una res fruttifera, senza peraltro utilizzarla.

Un autorevole orientamento ritiene che non si trattava di un diritto reale autonomo e che probabilmente non fu riconosciuto dai giuristi romani (fructus sine usu esse non pòtest).

Frùges excantàre

Delitto, risalente probabilmente alle leggi delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] o comunque ad una legge coeva: consisteva nella realizzazione di pratiche magiche volte ad impedire la maturazione di messi altrui.

Non è dato conoscere con certezza la pena comminata: parte della dottrina ritiene che si trattasse della sacèrtas [vedi].

Frumentatiònes [Distribuzioni gratuite di grano]

L’istituto delle (—) fu introdotto da Caio Gracco [vedi] con l’emanazione della lex Sempronia frumentaria che assicurava alla popolazione proletaria maschile di Roma la distribuzione mensile di una quantità di grano ad un costo minore del prezzo di mercato (prezzo politico).

L’introduzione delle (—) accrebbe non solo la minaccia di disordini e rivolte, ma anche l’oziosità del proletariato urbano.

Proprio in ragione di tali conseguenze negative, la legge istitutiva delle (—) fu successivamente modificata in senso restrittivo da un plebiscito [vedi plebiscìtum] che aumentò il prezzo politico e diminuì drasticamente la quantità di grano così assegnato.

L’istituto delle (—) fu utilizzato in epoca imperiale per motivi demagogici e/o populistici risultando un subdolo strumento di captazione del favore delle masse.

Fruttificazione [cfr. artt. 820-821, 984, 1148, 1196, 2791, 2865 c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] in relazione alle sole res [vedi] fruttifere, cioè capaci di produrre periodicamente altri beni dotati di una propria autonomia economica (oltre ai frutti delle piante, si pensi alla legna tratta da un bosco ceduo, alla lana, ai parti del bestiame) [vedi fructus].

I frutti appartenevano di regola al proprietario della cosa che li produceva.

Qualora sulla cosa fossero stati costituiti diritti reali (usufrutto, enfitèusi, pegno) o di obbligazione (locazione), sorgeva il problema di determinare se l’acquisto era a favore del proprietario o meno.

Il semplice distacco dalla cosa fruttifera (separàtio) comportava l’acquisto a favore del possessore dell’àger vectigàlis [vedi] e dell’enfitèuta [vedi emphyteusis].

Affinché l’usufruttuario divenisse proprietario dei frutti, si richiedeva invece la percèptio, cioè l’effettiva apprensione dei frutti.

Il locatario acquistava i frutti con la perceptio, ma occorreva la persistenza, anche tacita, della volontà del locatore: infatti per poter cogliere i frutti, il locatario doveva riceverne l’autorizzazione. Se questa mancava, pur rispondendo il locatore in base al rapporto di locàtio-condùctio [vedi], il locatario non poteva acquistare la proprietà dei frutti.

Infine, il creditore pignoratizio che aveva ricevuto in pegno una res fruttifera, doveva imputare agli interessi dovuti ed eventualmente al capitale, i frutti precepiti.

Fùmus bòni iùris [Apparenza di buon diritto]

Espressione frequentemente adoperata dagli operatori giuridici: essa indica la verosimiglianza, o almeno la probabilità dell’esistenza del diritto fatto valere pur mancando allo stato un accertamento conclusivo.

Nel processo civile, ad es., il (—) è necessario e sufficiente, insieme al perìculum in mòra [vedi], per agire in via cautelare: lo scopo della tutela cautelare è, infatti, quello di evitare che il tempo necessario per l’accertamento pieno del diritto lo pregiudichi rendendo infruttuosa o tardiva la tutela che è possibile ricevere in via ordinaria.

 

Galba Servio Sulpicio (imp. 68-69 d.C.)

Esponente di una grande famiglia senatoria, aderì alla rivolta di Giulio Vindice contro Nerone [vedi].

Con l’appoggio dell’esercito e del governatore della Lusitania (Otone), (—) fu acclamato imperatore e riconosciuto dal Senato nell’autunno del 68 d.C.

Riprendendo il programma del principato di Claudio [vedi], restituì l’amministrazione dell’erario al Senato, pretendendo la restituzione dei beni donati da Nerone, allo scopo di risanare le finanze. Quest’atto gli procurò l’ostilità dei pretoriani, inizialmente suoi sostenitori, e dell’esercito, cui non aveva concesso le donazioni promesse.

Nel gennaio del 69 d.C. (—), ormai fallito l’esperimento del “principato senatorio”, fu ucciso nel Foro da una sommossa pretoriana e sostituito da Otone [vedi], acclamato nuovo imperatore.

Galera

[vedi Carcer]

Galerio Valerio Massimiano (imp. 305-311)

Creato Cesare nel 293 da Diocleziano [vedi] nell’ambito della prima Tetrarchia voluta da quest’ultimo, ebbe il governo della regione compresa tra il Danubio ed i Balcani. Guidò una serie di guerre vittoriose contro i barbari che premevano ai confini e contro i Persiani di Narsete (298), a cui sottrasse numerose province.

All’abdicazione di Diocleziano (305) divenne Augusto d’Oriente ma alla morte del collega d’Occidente (306) non seppe imporre l’ordinato funzionamento del sistema tetrarchico, con la conseguenza che ben presto si ebbero sei Augusti.

Perseguitò i cristiani ma poco prima di morire (311) emise un editto di tolleranza religiosa.

Gallia

La (—) comprendeva sia i territori della cosiddetta Gallia Cisalpina, cioè l’Italia settentrionale, sia quelli della cosiddetta Gallia Transalpina, cioè quelli compresi tra i Pirenei, il Reno, l’oceano Atlantico, e il Mar Mediterraneo.

L’influenza della (—) nella vita romana fu notevole, tanto che i primi territori conquistati al di là delle Alpi assunsero semplicemente il nome di Provincia (da cui oggi Provenza), termine che, in seguito, fu utilizzato genericamente per designare ogni territorio assoggettato e ordinato sotto un governatore romano.

La (—) fu assoggettata in fasi successive che vanno dal 122 a.C. (Provincia) alle conquiste di Cesare [vedi] dal 58-51 a.C. alla definitiva riorganizzazione di Augusto [vedi], dal 39 al 10 a.C.

Era composta in età alto-imperiale (I-III sec. d.C.), dalla provincia Narbonese, l’antica “Provincia” (che si estendeva nell’odierna Provenza), dall’Aquitania (nell’odierna Francia centro-occidentale), dalla Lugdunense (nella Francia settentrionale e in Bretagna), dalla Belgica (che comprendeva gli attuali Paesi Bassi e parte dell’Alsazia), e dalle due Germanie (inferiore e superiore, corrispondenti attualmente grosso modo ad Olanda e Renania).

La (—) si integrò a tal punto nel tessuto sociale romano, che Claudio [vedi] aprì nel 48 d.C. all’aristocrazia gallica le porte del Senato.

Fu spina dorsale dell’impero fino al IV sec. d.C. quando le infiltrazioni barbare la resero sempre più avulsa dal contesto romano occidentale, fino a che nel V sec. d.C. fu invasa dalle tribù germaniche, che di lì a poco conquisteranno anche Roma.

Gallieno (imp. 259/260 - 268 d.C.)

Associato all’impero del padre Valeriano [vedi] già del 253 d.C., ne assunse la direzione dopo la cattura di questi da parte dei Persiani nel 259-260 d.C.

Non potendo provvedere da solo alla difesa dei confini, lasciò che alcune province si difendessero con mezzi propri, attribuendo, così, alle province una pericolosa autonomia.

Infatti, in varie province, i capi degli eserciti si ritennero sciolti da ogni vincolo con Roma, si proclamarono imperatori della Provincia, dando vita al periodo c.d. dei trenta tiranni.

Nella limitata parte dell’Impero su cui (—) poté esercitare la propria autorità negli otto anni del suo regno riuscì ad attuare alcune riforme militari: allontanò i senatori da tutti i posti dell’esercito, sviluppò notevolmente la cavalleria, inquadrò grossi nuclei di barbari tra gli effettivi romani, istituì i còmites divini làteris Augusti.

Con l’intensificarsi di un nuovo ciclo di invasioni (—), in una manovra di difesa contro i Goti nella regione della Tracia, cadde vittima di una cospirazione di ufficiali d’origine illirica, capeggiata da Aureolo, poi suo successore.

Garanzie personali

[vedi Adpromìssio; Mandàtum pecùniæ credèndæ; Constitùtum dèbiti alièni; Recèptum argentàrii; Spònsio; Fidepromìssio; Fideiùssio]

Garanzie reali

[vedi Fidùcia cum creditòre; Pìgnus; Hypothèca]

Rafforzamento della garanzia del credito

Garanzie reali: la garanzia era offerta mediante la costituzione di un diritto reale su di una res, riservata al personale soddisfacimento del creditore.

Fiducia cum creditore, pignus, hypotheca.

Garanzie personali: la garanzia era offerta dalla creazione di un nuovo rapporto obbligatorio con un terzo, avente ad oggetto la stessa prestazione dell’obbligazione garantita, aumentando il numero dei soggetti passivi.

Sponsio, fidepromissio, fideiussio, adpromissio, mandatum pecuniae credendae, constitutum debiti

alieni, receptum argentarii.

Gens [lett. “gente”]

La (—) era un vero e proprio organismo giuridico unitario, composto dai discendenti di un capostipite comune, e rilevante nella Roma dei primordi.

Parte della dottrina ritiene che l’ordinamento gentilizio fosse proprio, in origine, di un gruppo etnico dominante (probabilmente, quello etrusco), sovrappostosi, per conquista, alla popolazione latina preesistente; il progressivo affrancamento di quest’ultima, portò all’affermazione del nuovo istituto della familia [vedi]. La proprietà fondiaria esercitata dal pater familias [vedi] fu forse successiva rispetto alla signoria gentilizia. È certo, però, che già al tempo in cui furono emanate le leggi delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], la (—) aveva perso rilevanza: la sua rilevanza, per quanto è dato a noi sapere, si concretizzava unicamente nel fatto che, in mancanza di agnati [vedi adgnàtio], la successione, la tutela e la cura erano devolute ai membri della (—), i c.d. gentìles.

La progressiva decadenza comportò che, nel periodo della repubblica nazionale, l’editto pretorio poté prescindere (nella regolamentazione del regime della successione ereditaria) completamente da essa.

Origine dell’onomastica gentilizia

Ælia = dal dorico “aèlios” = sole; la gens Ælia adottava come simbolo il sole.

Apronia = dal latino “aper” = cinghiale; il simbolo forse in origine denominava una gens di cacciatori.

Aquilia = dal latino “aquila” = aquila. La gens Aquilia aveva come simbolo l’aquila, sinonimo di forza.

Asellia e Asinia = dal latino “asellus” o “asinus” = asino; forse in origine la gens era composta da allevatori di asini.

Aurelia = dal latino “aurum” = oro o dall’osco “ausel” = sole; gens che adorava il sole e l’oro come simulacro del sole in terra.

Cæcilia = dal latino “cæcilia” che, a sua volta deriva da “cæcus” = cieco, così si chiama una piccola specie di serpente, oggi conosciuto come cecigna, che si credeva fosse cieca; gens che adottò questo animale come proprio simbolo.

Cæsia = dal latino “cæsus” = verde cupo, azzurro, e “cæruleus” = dagli occhi azzurri o verde cupo; i due termini deriverebbero entrambi da “cælum” = cielo; quindi gens i cui membri, in origine, si distinguevano per il colore degli occhi.

Caninia = dal latino “canis” = cane; questa gens aveva come simbolo il cane.

Cassia = dal greco “kasìa”, “kassìa” = frutto di grande albero egiziano a forma di bastoncino; gens che aveva come simbolo questo frutto.

Cincia = forse da “cinnamum” = cannella; gens il cui emblema era la cannella.

Claudia = forse dal latino “claudius” = zoppo che a sua volta deriverebbe da “claudere” = chiudere, cioè “chiuso, legato nel camminare”; gens i cui originari membri erano, forse, affetti da zoppìa. Curioso è che l’imperatore Claudio, era famoso perché zoppo (v. anche in italiano claudicante).

Cornelia = da latino “cornu” = corno (cfr. l’accezione figurata “coraggio, forza, ardire”).

Curtia = dal latino “curtus” = troncato; gens dei circoncisi.

Decia = dal latino “decem” = dieci; probabilmente era la decima gens in una arcaica numerazione.

Equitia = dal latino “equus” = cavallo; gens di allevatori di cavalli.

Fabia = dal latino “faba” = fava; gens che, in origine, era dedita alla coltivazione della fava.

Fabricia = dal latino “faber” = fabbro, gens dei fabbri.

Flaminia = forse dal latino “flamen” = sacerdote; gens i cui membri, in origine, erano sacerdoti, oppure gens che era in rapporti con i sacerdoti.

Flavia = dal latino “flavus” = biondo; gens i cui originari membri avevano i capelli biondi.

Fonteia = dal latino “fons” = fonte; gens devota alle fonti d’acqua.

Fulvia = dal latino “fulvus” = rossiccio; gens i cui antenati avevano i capelli rossi.

Iulia = da “Iulus” figlio di Enea, e quindi discendente di Venere, che nella mitologia lo generò con Anchise; la gens si fregiava, quindi, di questa divina discendenza.

Lucilia = dal latino “lux” = luce; forse di una gens che adorava il portatore di luce, quindi il sole, oppure Giove.

Marcia = dal latino “martius” = di Marte; gens probabilmente composta da guerrieri, devoti, quindi, a Marte, dio della guerra.

Messia = dal latino “messis” = raccolto; gens originariamente composta da agricoltori.

Nautia = dal latino “nauta” = navigante, barcarolo; gens di battellieri.

Nonia = dal latino “nonus” = nono; era la nona gens in una arcaica numerazione.

Octavia = dal latino “octavus” = ottava, era l’ottava gens.

Ovinia oppure Ovia dal latino “ovis” = pecora; gens di allevatori.

Plautia = forse da “plautus” = dai piedi piatti; gens i cui originari membri erano forse dei piedi piatti.

Pompeia, Pompilia, Pomponia = dal greco “pente” = cinque; gens assimilabile a quella Quinctia.

Porcia = dal latino “porcus” = maiale; gens di allevatori di maiali.

Postumia = dal latino “postumus” = venuto dopo; gens, forse, sopraggiunta e accettata in seguito nella comunità latina.

Quinctia o Quintilia = dal latino “Quintus” = quinto; quinta gens in una arcaica numerazione. Da osservare che “quintus” era anche un nome proprio (v. prænomen).

Rubria = dal latino “ruber” = rosso; era la gens dei “rossi”, o almeno i loro originari componenti dovevano avere i capelli di quel colore.

Rutilia = dal latino “rutilus” = rosso; gens assimilabile a quella Rubria.

Septimia = dal latino “septimus” = settimo; settima gens in una arcaica numerazione. Nota che “septimus” era anche un nome proprio (v. prænomen).

Sextia o Sextilia = dal latino “sextus” = sesto; sesta gens in una arcaica numerazione; nota che “sextus” era anche un nome proprio (v. prænomen).

Tarquinia = dalla città di “Tarquinia”, etrusca; gens di origine etrusca che, secondo la tradizione, diede tre re a Roma (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo [vedi]).

Tiberia = dal latino “Tiber” = Tevere; gens devota al Tevere.

Tullia = dal latino “Tullus” = Tullo, nome proprio; quindi gens dei figli di Tullo.

Urseia = dal latino “ursus” = orso; gens che, probabilmente, adorava l’orso.

Veturia = dal latino “vetus” = vecchio; gens di età risalente.

Vitellia = dal latino “vitellus” = vitello; gens di allevatori di vitelli.

Gentìlis

[vedi Gens]

Gènus [Genere]

Termine adoperato per indicare la categoria generale cui si ricorre per definire le cose generiche.

Cosa generica è, pertanto, qualsiasi cosa di un dato tipo (es. un cavallo baio); cosa specifica è qualsiasi cosa individuata (il cavallo Ribot). Una stessa cosa può essere considerata dalle parti come appartenente ad un (—) oppure ad una species [vedi]. Costituì criterio per la distinzione tra cose fungibili e cose infungibili: in quanto solo le seconde erano quelle individuate nella loro specifica identità, e pertanto non erano sostituibili.

Genus nùmquam pèrit [Il genere non si estingue mai; cfr. artt. 1256-1257 c.c.]

Principio applicato in tema di obbligazioni generiche, [vedi obligàtio ad genus pèrtinens], che regola le conseguenze prodotte dall’intervento di una causa, non imputabile al debitore, che rende impossibile la prestazione.

Il principio (—) indica, pertanto, che un’obbligazione di genere non può mai estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Nel diritto vigente, fino a quando le cose generiche non siano state consegnate al compratore o da lui specificate, il rischio del loro perimento è a carico del venditore proprio perché (—).

Germania (Superiore ed inferiore)

[vedi Gallia]

Gèsta per æs et lìbram [Atti librali]

Negozi formali del diritto romano arcaico con i quali un soggetto otteneva un vantaggio in cambio di una quantità di bronzo, che veniva pesata dal lìbripens alla presenza di cinque cittadini puberi.

Si distinguevano le seguenti figure:

— mancipàtio [vedi];

— nèxum [vedi];

— solùtio per æs et libram [vedi].

Con l’introduzione della moneta coniata, la forma dei (—) fu conservata, ma la pesatura divenne un atto meramente simbolico.

Gèstio negotiòrum

[vedi Negotiorum gestio]

Gestum

Participio di gèrere. Termine, talvolta, adoperato per indicare il negozio giuridico [vedi gesta per æs et lìbram] e l’accordo delle parti quale fatto costitutivo di obligationes [vedi obligatio] insieme al termine “contractus” [vedi].

Giavoleno Prisco

Giurista vissuto nel I sec. d.C. fu console e brillante comandante militare.

Fra i giuristi del suo tempo si mise in evidenza per la rielaborazione critica e l’approfondimento sistematico delle opere dei giuristi più antichi, tra i quali Labeone [vedi] e Sabino [vedi].

Di vivace intelligenza, fu autore di note estemporanee; brillò anche per la sua indipendenza di pensiero, essendosi più volte allontanato dai precetti della scuola sabiniana [vedi] alla quale apparteneva. Fu maestro di Salvio Giuliano [vedi] che gli successe nella direzione della scuola. Fu insignito del iùs publice respondèndi [vedi].

Tra le opere, va ricordata una serie (disorganica, ma acutissima) di respònsa [vedi respònsa prudèntium] su svariate questioni giuridiche.

Giovanni (imp. 423-425 d.C.)

Alla morte di Onorio [vedi] seguì l’anarchia sul trono d’Occidente: (—) si impadronì del potere per poco più di due anni, finché Teodosio II [vedi] non riuscì ad imporre come imperatore nel 425 d.C. Valentiniano III [vedi].

Giuliano

Professore di diritto alla scuola di Costantinopoli [vedi], visse in età giustinianea; sua è la stesura della Epìtome Iuliàni [vedi], rifacimento in lingua latina di 124 leggi risalenti agli anni 535-555 d.C.

Giuliano I (imp. 361-363)

Nipote di Costantino [vedi], fu chiamato l’Apòstata per aver restaurato l’antica religione e aver privato i cristiani dei privilegi concessi da Costantino. Operò importanti riforme, interrotte però, dal progetto di sconfiggere i Persiani. Morì, infatti, sotto le mura di Ctesifonte.

Giulio Nepote (imp. 474-475 d.C.)

Imperatore romano d’Occidente, inviato in Italia dall’imperatore d’Oriente Leone I [vedi] contro l’usurpatore Glicerio [vedi]. Dopo la cessione dell’Alvernia ai Visigoti, a seguito di una rivolta, Oreste proclamò imperatore il figlio Romolo Augustolo [vedi], costringendo (—) a fuggire a Salona dove fu ucciso.

Giurisprudenza

In età arcaica, fino al III sec. a.C., la (—), intesa come conoscenza del diritto e delle relative procedure, era monopolio esclusivo dei pontifices [vedi]. Con Gneo Flavio [vedi Ius Flavianum] e Tiberio Coruncanio [vedi] la (—) divenne laica e il giurista, mediante la triplice attività del respondére (fornire pareri sulle questioni loro sottoposte), cavére (assistere i privati sulle attività negoziali, ad es. nella redazione dei testamenti), àgere (dar pareri sulla condotta processuale) era il protagonista dell’ordinamento, anche perché a Roma la legge non aveva, specie in materia di diritto privato, l’importanza che per lo più le attribuiscono i sistemi giuridici moderni e, d’altra parte, non si richiedeva una particolare conoscenza del diritto né al magistrato né al iudex privatus [vedi], che, rispettivamente, si servivano della collaborazione del privato per la redazione dell’edictum [vedi] e per la decisione delle questioni dedotte in giudizio. Appartenente al ceto dirigenziale, il giurista repubblicano [vedi Sesto Elio Peto Cato, Mucio Scevola (Quinto), Servio Sulpicio Rufo, Alfeno Varo, Ofilio (Aulo), Trebazio Testa] per lo più ricopriva anche le cariche più ambite del cursus honorum [vedi] e, oltre che nelle cennate attività di consulenza, era impegnato anche in quelle d’insegnante e di scrittore: responsa [vedi responsa prudentium], quæstiones, digesta furono i generi letterari in cui principalmente si espresse la (—) che, successivamente all’età augustea (contrassegnata dai contrasti di scuola tra sabiniani [vedi Capitone (Caio Ateio), Sabino (Masurio), Scuola Sabiniana] e proculiani [vedi Proculo, Scuola proculiana, Labeone (Marco Antistio)]), ebbe, tra gli Antonini e i Severi (II - III sec. d.C.), il periodo della massima fioritura con Salvio Giuliano [vedi], Africano [vedi], Pomponio [vedi], Gaio [vedi], Marcello [vedi], Cervidio Scevola [vedi], Papiniano [vedi], Paolo [vedi], Ulpiano [vedi], Marciano [vedi] e Modestino [vedi], che nelle loro opere casistiche elaborarono, attingendo anche al metodo dialettico di matrice filosofica greca, quelle costruzioni originali che tanta influenza avrebbero poi esercitato sulla civiltà giuridica dell’Occidente europeo medievale e moderno. Intanto, a partire da Ottaviano Augusto [vedi], che secondo Pomponio avrebbe istituito il ius publice respondendi [vedi], la (—) fu sempre più sottoposta al controllo del princeps [vedi] ma solo con Tiberio i responsa divennero vincolanti per i giudici. Scomparso, con età postclassica, il ius publice respondendi [vedi], non si rinunciò alla utilizzazione, in sede processuale, dei testi giurisprudenziali e solo con la legge delle citazioni [vedi] del 426 d.C. si cercò di dettare delle regole per dirimere le discordanze tra i pareri allegabili dinanzi ai giudici. In età postclassica la (—) in Occidente esercitò fino al IV sec. a.C. un’attività di aggiornamento delle opere classiche, ma ben presto subì un declino che si rivelò inarrestabile e definitivo. Il declino crescente della giurisprudenza non fu rallentato dalla relativa ripresa che vi fu in età postclassica con le scuole giuridiche orientali, alle quali va riconosciuto il merito di aver contribuito all’opera di codificazione promossa da Giustiniano, che, nella costituzione Tanta-Dedoken, con cui promulgò i Digesta, vietò di compiere qualunque commentatio ai iura ivi raccolti.

I centri principali furono le scuole di Berito e di Costantinopoli.

I giuristi postclassici d’Oriente furono costretti ad adeguare il diritto classico alle riforme imperiali e ai principi del Cristianesimo. Pertanto la (—) orientale fu quella che più di ogni altra operò la corruzione del diritto romano di epoca classica.

Giustiniano I (imp. 527-565 d.C.)

Coimperatore e successore (527 d.C.) dello zio Giustino I [vedi], legò al suo nome l’ultimo e più importante tentativo di ricostituzione dell’Impero romano cristiano universale.

Per sua volontà, tra il 527 e il 535 d.C., un collegio di giuristi, sotto la direzione di Triboniano [vedi], realizzò la grandiosa opera legislativa costituita dal Còrpus iùris civìlis [vedi]. Contemporaneamente al programma di unificazione legislativa, l’imperatore svolse anche quello di unificazione religiosa, combattendo il paganesimo e le curie.

Il suo progetto di restaurazione della “romanità” si completò con la riunificazione territoriale; la riconquista dell’Occidente ebbe inizio con la guerra contro i Vandali.

Per l’Italia, profondamente devastata dalla guerra, emanò la Prammatica Sanzione (554 d.C.) che ne stabiliva l’ordinamento politico e amministrativo come provincia dell’Impero, governata da un patricius.

La sua attività di ricostituzione dell’unità imperiale romana, accompagnata da una politica di fanatismo religioso, compromise i suoi rapporti con il Papato sul quale intese imporre la sua supremazia. Nonostante i notevoli successi, l’opera politica di (—) non fu duratura: infatti, tre anni dopo la sua morte, l’Italia fu invasa dai Longobardi, l’Impero d’Occidente si dissolse definitivamente; Bisanzio, formalmente, capitale imperiale e romana, si allontanò sempre più dall’eredità culturale dell’antica Roma, divenendo centro di una nuova cultura non più romana, ma orientale.

Del suo mito della “romanità”, il risultato più insigne fu, pertanto, l’opera legislativa a cui raccomandò la sua fama nella storia.

Giustino I (imp. 518-527 d.C.)

Imperatore bizantino di umili origini, seguì all’imperatore Anastasio I [vedi].

Fervente ortodosso si occupò di questioni religiose e perseguitò i monofisiti e gli ariani. Ben presto affidò le cure del governo al nipote Giustiniano I che associò al trono e che gli succedette nel 527 d.C.

Glicerio (imp. 473-474 d.C.)

Seguì Olibrio sul trono d’Occidente. L’imperatore d’Oriente, gli inviò contro Giulio Nepote, da cui fu sconfitto e deposto.

Gneo Flavio

[vedi Ius Flaviànum]

Gordiano I (imp. 238 d.C.)

Governatore della provincia d’Africa, divenuto imperatore, si erse a difensore degli interessi dell’aristocrazia fondiaria africana. Fu ucciso, poco dopo, insieme al figlio Gordiano II, dal legato di Numidia.

Gordiano II

[vedi Gordiano I]

Gordiano III (imp. 238-244 d.C.)

(—) su pressione dei pretoriani e della plebe urbana divenne imperatore a tredici anni, coadiuvato da due senatori, ed, alla loro morte, rimase unico Augusto.

Goti

Antico popolo germanico, probabilmente originario della Scandinavia. Stanziatisi sulla riva meridionale del fiume Vistola ed estesisi nel sec. II d.C. fino al Mar Nero, nel sec. III invasero i territori confinanti con l’impero romano. Pur essendo sconfitti da Aureliano, strapparono a questi la Dacia.

Convertiti all’arianesimo, si divisero in (—) occidentali (o Visigoti ) e (—) orientali (o Ostrogoti). I Visigoti, spinti da Unni [vedi] e Ostrogoti, varcarono il Danubio e sconfissero ad Adrianopoli l’imperatore romano Valente.

Alla guida di Teodosio si posero al servizio di Roma come foederati ma nel 402 alla guida di Alarico I invasero due volte l’Italia e da lì passarono in Spagna e in Aquitania.

Gli Ostrogoti dalla Pannonia alla guida del re Teodorico invasero l’Italia ove, rovesciato Odoacre [vedi], fondarono un regno con capitale Ravenna.

Graziano (imp. 367-383 d.C.)

Figlio di Valentiniano I [vedi], nominato Augusto nel 367 gli succedette nel 375, e lasciò il governo dell’Italia, Illiria e Africa al fratello Valentiniano II [vedi].

Nel 378 d.C. promosse una grande spedizione contro i Visigoti di cui affidò il comando al generale Teodosio [vedi] che associò al trono l’anno successivo, affidandogli la difesa dell’Oriente.

Condusse una politica antipagana: abolì il titolo di pontefice massimo attribuito all’imperatore e fece rimuovere dalla curia senatoria l’altare della Vittoria, provocando la reazione del Senato.

Morì nel 383 d.C. nella lotta ingaggiata contro Magno Massimo, acclamato imperatore dalle legioni della Britannia.

Gregorio (o Gregoriano)

Autore del Còdex Gregoriànus [vedi]; di lui non si ha alcuna notizia, salvo che operò nella parte orientale dell’Impero e visse a cavallo tra III e IV sec. d.C.

Habère licère

Espressione con la quale veniva usualmente denominato il possesso delle cose oggetto di compravendita [vedi èmptio-vendìtio]: l’obbligazione tipica del venditore consisteva nell’assicurare al compratore il possesso delle cose vendute, denominato (—). In tal modo, il compratore che non fosse ancora divenuto proprietario delle cose vendute, poteva comunque tutelare il suo (—) mediante la c.d. actio Publiciana [vedi].

Habitàtio [Abitazione]

Diritto reale in re alièna (su cosa altrui), che assicurava, al soggetto che ne era titolare, la facoltà di abitare una casa altrui ed, eventualmente, darla in locazione a terzi (facoltà quest’ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustinianeo).

In diritto classico era molto discusso se l’(—), cui veniva negata autonoma dignità, dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’ususfrùctus [vedi] o dell’usus [vedi].

Il diritto giustinianeo conferì all’(—) autonoma dignità, inquadrandola, come autonomo diritto reale limitato, nella categoria delle servitùtes personàrum [vedi], dalle quali si distingueva, peraltro, sotto due profili; l’(—), infatti: non si estingueva né per càpitis deminùtio [vedi] e né per non uso.

Hastarium [lett. “luogo di vendita”]

Libro in cui si registravano gli atti di vendita all’incanto.

Heredes extrànei

[vedi Heres]

Herèdes necessàrii

[vedi Heres]

Heredes sùi

[vedi Heres]

Heredes sui et necessàrii

[vedi Heres]

Heredes voluntàrii

[vedi Heres]

Heredis beneficia

Cause limitative della confusione successoria. Avevano la finalità di permettere al successore, in caso di “hereditas suspecta” (di dubbia redditività) di sottrarsi al pregiudizio che sarebbe potuto derivargli dalla acquisizione del patrimonio del defunto.

Essi erano: il beneficium abstinendi; il beneficium separationis; il beneficium inventarii.

Heredis institùtio [Istituzione di erede; cfr. artt. 588, 642-648 c.c.]

Letteralmente, l’(—) era l’istituzione di erede, ossia la chiara ed univoca designazione del vocatus [vedi vocatio ad hereditàtem] e dei vocati ad successionem. Nel diritto romano la successione dell’erede “in lòcum et iùs defùncti” (in luogo e nella posizione del defunto) richiedeva l’(—), ossia una disposizione testamentaria avente carattere solenne ed imperativo per mezzo della quale il de cùius [vedi] attribuiva il titolo di hères [vedi] ad uno o più soggetti.

La formula tipica era Titius heres èsto (Tizio sarà erede).

All’(—) doveva accompagnarsi, per il ius civile [vedi] l’espressa exheredatio [vedi] degli herèdes sùi che il testatore voleva escludere dalla successione; mentre per il ius honoràrium [vedi] era necessaria l’exheredatio di tutti i liberi (figli), anche emancipati non istituiti nell’ambito dell’(—). La persona dell’erede doveva essere individuata in modo inequivoco.

L’heres poteva essere istituito sotto condizione sospensiva, non sotto condizione risolutiva o a termine (semel heres, semper heres).

L’(—) poteva essere effettuata:

— in universum ius, e cioè rispetto a tutto il patrimonio ereditario;

— ex àsse rispetto ad una quota;

— ex certa re, solo rispetto ad una certa cosa;

— excèpta re, esclusa una certa cosa.

In particolare, si aveva (—) ex certa re laddove il testatore nominava taluno erede non per una quota del patrimonio ereditario, ma per una singola cosa od un complesso non costituente, quanto meno sotto il profilo formale, una frazione del patrimonio ereditario.

Secondo il ius civile, una siffatta disposizione aveva carattere contraddittorio in quanto era ravvisabile un sostanziale contrasto tra l’attribuzione del titolo di heres e la delimitazione dei beni in relazione ai quali si determinava la successione dell’istituito: in sostanza, se heres era colui che subentrava nel complesso dei rapporti giuridici, la menzione della certa res toglieva valore all’(—).

Onde evitare la nullità della disposizione, il giurista Sabino [vedi], ispirandosi al fàvor testamènti [vedi], ammise che la disposizione medesima fosse valida detràcta rèi certæ mentiòne, cioè come se l’aggiunta della certa res non ci fosse, con la conseguenza che l’erede acquistava tutto il patrimonio ereditario.

Herèdis institùtio cum cretiòne

Consisteva nell’uso da parte del testatore di imporre all’istituito un termine (100 giorni) per la pronuncia della cretio [vedi], diseredandolo nell’ipotesi che non accettasse tempestivamente.

La (—) era uno degli espedienti per evitare l’accettazione dell’eredità unitamente alla:

— repudiatio hereditatis (rifiuto) da parte dell’heres voluntarius;

— richiesta da parte dei creditori del de cuius [vedi], rivolta al pretore affinché fissasse al vocatus un tempus ad deliberandum per decidere se accettare o meno l’eredità oppure autorizzasse l’interrogatio in iure del vocatus, cui veniva chiesto se fosse o no erede.

Herèditas [Eredità; cfr. artt. 456 ss. c.c.]

L’(—) romana era concepita come univèrsitas, ossia come un complesso unitario, comprendente elementi attivi e passivi: l’hères [vedi] acquisiva la titolarità dell’intero complesso che prescindeva dal singoli elementi costitutivi. Se le voci passive superavano quelle attive si aveva una damnòsa (—).

L’(—) era, altresì, considerata quale cosa incorporale ancorché ricomprendente cose corporali.

L’(—) poteva anche essere oggetto di usucapio [vedi], essendo sufficiente a tal fine il decorso di un anno anche se la stessa comprendeva beni immobili, per i quali, alla stregua dei principi generali, sarebbero stati necessari due anni.

L’erede subentrava nel complesso dei rapporti giuridici del defunto, eccezion fatta per i rapporti derivanti da diritto pubblico (cariche pubbliche) le situazioni essenzialmente personali (rapporti di famiglia) e quelle che, pur avendo carattere patrimoniale, avevano base personale.

Herèditas damnòsa [Eredità dannosa]

Era così denominata l’eredità svantaggiosa per l’hères [vedi], cioè quella in cui prevalevano gli elementi passivi rispetto a quelli attivi [vedi benefìcium inventàrii; beneficium separatiònis; beneficium abstinèndi].

Herèditas iàcens [Eredità giacente; cfr. artt. 528 ss. c.c.]

L’(—) è il patrimonio successorio in attesa di essere accettato da un erede. Va distinto dall’eredità vacante, quella, cioè, rifiutata, o comunque non accettata da nessun erede (ed attribuita, pertanto, al fiscus Caesaris [vedi]).

In attesa di un’eventuale accettazione, l’(—) era suscettibile di incrementi (ad es. per la nascita dei figli degli schiavi, o per fruttificazione) e di diminuzioni (ad es., per la morte di schiavi o per la distruzione di beni).

Fino a tutto il periodo classico, l’(—) era considerata res nullìus [vedi], in quanto i rapporti facenti capo al defunto non appartenevano né al defunto stesso (la cui capacità si era estinta con la morte), né al futuro erede (che non aveva ancora accettato): chi se ne impadroniva non veniva considerato responsabile di furto. Ben presto emerse, tuttavia, la necessità di considerare, per limitati fini, l’(—) come soggetto giuridico:

— talvolta la giurisprudenza classica fingeva che la vita del de cùius [vedi] (considerato titolare dell’(—)) si protraesse fino all’accettazione;

— talaltra, faceva retroagire la futura accettazione, considerando titolare dell’(—) il futuro erede.

Gradualmente, si diffuse la concezione dell’(—) come provvisorio soggetto autonomo di diritti. Giustiniano affermò che l’(—) (considerata, ormai a pieno titolo, come soggetto giuridico, sia pur limitato) era titolare dei diritti e doveri in essa rientranti.

Sin dall’impero di Marco Aurelio, fu introdotto, inoltre, a carico del soggetto impadronitosi di beni che facevano parte dell’(—), il crìmen expilatæ hereditàtis [vedi].

Marciano (imp. 450-457 d.C.)

Imperatore d’Oriente di origine trace, successe nel 450 d.C. a Teodosio II [vedi].

Convocò il IV Concilio ecumenico di Calcedonia (451), che formulò il dogma delle due nature di Cristo e condannò sia il nestorianesimo sia il monofisismo, riconciliando le Chiese di Roma e di Costantinopoli e riconoscendo il primato del pontefice romano (allora Leone Magno).

Alla sua morte nel 457 d.C. gli successe Leone I [vedi].

Marciano (Elio)

Giurista dell’età dei Severi (III sec. d.C.), ricoprì l’incarico di alto funzionario della cancelleria di Settimio Severo e di Caracalla.

Tra le sue opere meritano menzione particolare:

— i Libri XVI institutiònum costituenti un’opera intermedia tra il testo elementare ed il commentario;

— i Libri V regulàrum;

— i Libri singulàres ad formùlam hypothecariam;

— i Libri II de appellatiònibus;

— i Libri II de pùblicis iudìciis.

Marco Antonio

[vedi Ottaviano Augusto]

Marco Aurelio (imp. 161-180 d.C.)

Fu uno dei più importanti imperatori romani. Salito al trono nel 161 d.C., (—) fece nominare coreggente il fratello Lucio Vero [vedi], instaurando, in tal modo, fino alla morte di quest’ultimo (169 d.C.) un principato a due, basato sul principio della collegialità di marca consolare.

Durante il suo principato, (—) al fine di rimpinguare le casse statali depauperate dalle spese sostenute per le guerre contro i Parti e le popolazioni germaniche dei Quadi e dei Marcomanni, dovette operare un inasprimento della pressione fiscale.

Con (—) si registrò la fine del periodo del c.d. principato adottivo, nel corso del quale la successione era stata regolata dal criterio meritocratico del migliore fra i collaboratori del prìnceps a scapito di quello dinastico: difatti, alla sua morte, ascese al trono il figlio Commodo [vedi], precedentemente già associato al suo governo.

(—) fu detto anche l’imperatore filosofo. Fu autore infatti di un’opera dal titolo Pensieri (Colloqui con se stesso), sotto forma di diario.

Il lavoro, che in origine non era destinato alla pubblicazione, è pervaso dalla morale velatamente pessimista dello stoicismo, a cui l’imperatore aderì sin da giovane.

Marcomanni

Popolo germanico di stirpe sveva che nel 9 a.C. si mosse dalle terre del Reno (attuale Renania) per stabilirsi nell’odierna Boemia e fondarvi uno Stato autonomo con a capo il re Maroboduro.

Nel 166 si spinsero al di qua delle Alpi, infiltrandosi oltre i confini dell’impero romano e giungendo fino ad Aquileia (oggi Udine) ma furono sconfitti da MarcoAurelio (172) e conclusero una pace con Commodo (180-192).

A partire dal VI sec. la loro identità etnica subì notevoli contaminazioni: in parte si fusero con i Bavari ed in parte migrarono nei territori limitrofi alle Alpi orientali.

Marco Porcio Catone

[vedi Catone (il censore)]

Marco Tullio Cicerone

[vedi Cicerone]

Mario (Caio)

Esponente del ceto equestre e valente generale, divenne tribuno nel 119 a.C. e pretore nel 115 a.C.

Si distinse nella guerra giugurtina nel 106 a.C. e l’anno dopo ottenne il consolato grazie all’appoggio dei populàres (classe cui facevano capo i soldati e i cavalieri che ne condividevano la politica antinobiliare).

Dopo aver scongiurato la minaccia africana, (—) fu chiamato a difendere Roma dalle popolazioni germaniche (Cimbri e Tèutoni), cui fece fronte con un ingente numero di uomini, disponibili dopo la sua riforma del reclutamento.

Tale riforma apriva le fila delle legioni ai nullatenenti, i quali, in cambio del servizio prestato come volontari per una lunga ferma, ottenevano, all’atto del congedo, terre da coltivare.

All’esercito costituito da una milizia cittadina si sostituì così un esercito professionale, tecnicamente addestrato e organizzato.

Valendosi dell’esercito, così rinnovato, (—) sconfisse i Teutoni ad Aquæ Sextiæ (102 a.C.) e i Cimbri ai Campi Raudii (101 a.C.) inaugurando con queste vittorie un periodo di pace per Roma.

Acerrimo oppositore di (—) fu Silla [vedi] sostenuto, invece, dalla classe nobiliare senatoria; così già agli inizi del I sec. a.C. si profilò lo scontro tra i due esponenti delle fazioni opposte, nòbiles e populares.

Dopo alterne vicende, che culminarono con la morte di Mario (86 a.C.), Silla, sconfitti i sostenitori di lui, prevaleva sui populares, rimanendo padrone indiscusso di Roma.

Masada

Fortezza situata nel deserto del Negev (attuale territorio israeliano) nella quale trovarono rifugio, dopo la distruzione da parte di Tito di Gerusalemme 70 d.C., gli ultimi mille zeloti che la difesero valorosamente per ben tre anni dall’assedio del generale romano Silva.

La roccaforte costituisce un fulgido esempio di resistenza all’imperialismo romano in quanto la stessa non fu militarmente espugnata, ma occupata dalle truppe romane solo quando gli abitanti preferirono il suicidio collettivo pur di non piegarsi alla cattura e alla deportazione.

Massa edictàlis

[vedi Masse bluhmiane]

Massa papinianea

[vedi Masse bluhmiane]

Massa sabiniana

[vedi Masse bluhmiane]

Masse bluhmiane

Vengono così definiti i gruppi di brani di giuristi classici che compongono i Digesta [vedi] giustinianei.

Il nome deriva dallo studioso tedesco Bluhme (vissuto nell’Ottocento), che per primo rilevò la non casualità del lavoro dei compilatori giustinianei: ciascuna delle tre sottocommissioni istituite da Giustiniano [vedi] lavorò, infatti, su una massa di brani ben individuata; tutto il materiale raccolto venne, poi, ricondotto ad unità in un secondo momento, dalla commissione plenaria, che avrebbe riordinato i singoli gruppi di frammenti già individuati dalle sottocommissioni, per tituli, cioè argomento per argomento.

Le (—) fondamentali sono tre:

— massa sabiniana, formata da 576 e 1/2 libri, tra i quali spiccano commentarii ad opere sabiniane [vedi Sabino], più qualcuno tra i commentarii all’editto pretorio di Ulpiano [vedi], Paolo [vedi] e Gaio [vedi];

— massa edictalis, formata da 579 e 1/2 libri, tra i quali rientrano tutti i commentarii all’editto pretorio, di Ulpiano, Paolo e Gaio non inseriti nella massa sabiniana;

— massa papinianea, formata da 292 libri, tra i quali spiccano respònsa e quæstiònes di Papiniano [vedi].

I tituli dei Digesta [vedi] nel riportare i frammenti delle masse, utilizzarono per lo più brani tratti indifferentemente da tutte e tre i gruppi; brevi sono i tituli dove si riscontrano brani espunti da una o due di esse, o addirittura appartenenti ad una quarta massa (appèndix) più esigua e composta da opere residue.

Dal punto di vista sistematico, i frammenti sono ordinati per gruppi, anche se in maniera variabile; rara è la commistione tra passi estratti da masse diverse.

Massenzio (imp. 306-312 d.C.)

Imperatore, nel sistema tetrarchico, insieme a Costantino [vedi] in Occidente e Licinio e Massimino Daia [vedi] in Oriente, fu vinto da Costantino il 28 ottobre del 312 d.C. nella battaglia di Ponte Milvio.

Massimiano (imp. 286-305 d.C.)

Associato al trono da Diocleziano [vedi] nel 285 d.C., prima col titolo di Cæsar e poi con quello di Augustus, governò l’Occidente insieme a Costanzo Cloro [vedi].

Insieme a Diocleziano abbandonò il potere nel 305, lasciando il governo ai due Cesari, Galerio e Costanzo Cloro, che governarono dal 305 d.C. con il titolo di Augusti.

Massimino (imp. 235-238 d.C.)

Gaio Giulio Vero Massimino, detto il Trace, primo imperatore di origine barbarica, fu proclamato dai soldati a Magonza dopo l’uccisione di Severo Alessandro nel marzo del 235 d.C. [vedi].

Ottenuta la consueta ratifica dal Senato, intraprese la guerra contro i Germani, invadendo i loro territori e giungendo fino in Pannonia.

Per esigenze belliche e per compensare l’esercito, egli intensificò la pressione tributaria, provocando la reazione dei proprietari terrieri e dei ceti medi italici inurbati. Pertanto mentre in Italia il Senato lo denunciava come pericolo pubblico (238 d.C.) in Africa venivano proclamati imperatori Gordiano I [vedi] e Gordiano II [vedi].

I due imperatori africani ebbero, peraltro, vita breve, uccisi entrambi dal legato di Numidia.

Il Senato, che aveva già confermato la nomina dei due Gordiani, proclamò allora imperatori Pupieno [vedi] e Balbino [vedi], affiancando loro il quattordicenne Gordiano III [vedi], allo scopo di contrapporli a (—), che intanto aveva mosso le sue truppe contro Roma, assediando Aquileia.

Proprio durante tale assedio (—) trovò la morte nel 238 d.C., ucciso dai suoi stessi soldati.

Massimino Daia (imp. 306-313 d.C.)

Imperatore in Oriente nel sistema tetrarchico dioclezianeo insieme a Licinio [vedi], fu da questi eliminato nel 313 d.C.

Masurio Sabino

[vedi Sabino]

Mater famìlias

Tecnicamente (—) era la moglie in manu mariti [vedi manus maritàlis]. Tuttavia il termine nell’uso comune indicava anche la madre di famiglia conformemente al significato odierno.

Solo in età classica (—) venne utilizzato con riferimento alla donna sui iùris.

Matrimònium [Matrimonio; artt. 79-219 c.c.]

In diritto romano, il (—) costituiva il fondamento della familia [vedi] propria; fu definito da Modestino [vedi] come “… coniùnctio màris et féminæ et consòrtium omnis vitæ, divìni et humàni iùris communicàtio” (unione tra un uomo ed una donna che originava una comunione di tutta la vita, retta insieme da regole giuridiche e religiose).

La dottrina ha definito il (—) (c.d. nùptiæ) come seria, manifesta e continuata unione tra un uomo ed una donna.

Nonostante le notevoli evoluzioni e modifiche subìte nel corso delle varie epoche storiche, il (—) fu sempre retto da tre principi fondamentali:

— il principio della monogamia: in nessuna epoca del diritto romano, nemmeno in quella più antica o nell’ultimo periodo (pure contaminato da influssi orientali), fu consentito ad un uomo di avere due o più mogli legittime;

— il principio della consensualità: nel diritto romano, non fu mai l’atto formale a far sorgere il vincolo coniugale, ma sempre e soltanto il consenso (affèctio maritàlis [vedi]) dei coniugi. L’affectio fu elemento essenziale dell’istituto al punto che, come vedremo, il suo venir meno faceva cessare anche il vincolo; Ulpiano [vedi] diceva nuptias … non concubitus, sed consensus facit (il matrimonio non si costituisce in base alla consumazione, ma per effetto del consenso);

— il principio esogamico, per il quale il matrimonio era consentito solo tra soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi, sia dal punto di vista agnatizio che da quello gentilizio, e, in seguito, da quello cognatizio.

In diritto romano si distingueva tra:

— (—) cum manu;

— (—) sine manu.

• Il (—) cum manu

È la più antica forma di (—): la donna che lo contraeva usciva dalla famiglia d’origine ed entrava in una famiglia nuova, in condizione di sottoposta, loco filiæ (rispetto al marito) o loco nèptis (rispetto al pater di lui).

Il maritus (o il pater di lui) acquistava una particolare potestà sulla moglie, che prendeva il nome di manus maritàlis [vedi]: la donna, uscendo definitivamente dalla sua famiglia d’origine, perdeva ogni rapporto di agnazione con i suoi familiari di origine e quindi ogni aspettativa sulla loro eredità.

La perdita di ogni relazione con la famiglia d’origine era determinata dalla convèntio in manum: se la donna era sui iuris, ella apportava al maritus sui iuris tutto il suo patrimonio.

Fatti costitutivi della manus maritalis erano:

— la confarreàtio [vedi];

— la coëmptio [vedi];

— l’usus [vedi].

• Il (—) sine manu

Agli inizi dell’età preclassica, si avvertì l’esigenza di evitare che la donna perdesse i suoi legami e le aspettative successorie con la sua famiglia d’origine, o che perdesse, se sui iuris, la sua autonomia giuridica; a tale scopo i coniugi evitarono la cœmptio e la confarreatio, scegliendo di unirsi in matrimonio mediante l’usus. In tal modo fu sfruttata una disposizione della lex XII Tabularum [vedi] in base alla quale se la moglie si fosse allontanata per tre giorni di seguito di casa in un anno, si riteneva interrotto l’usus maritalis (c.d. trinoctii usurpatio). Praticando questo sistema annualmente, quindi, la manus non si sarebbe realizzata; purtuttavia i figli che nascevano sarebbero spettati ugualmente al marito (o al suo pater familias) in virtù di un’altra antica disposizione in base alla quale i frutti naturali di un oggetto giuridico spettavano a chi aveva operato la semina.

Nel costume sociale la libera unione che si veniva in tal modo a creare era ugualmente considerata (—): il (—) che così si poneva in essere era sine manu.

• Gli sviluppi classici e postclassici

In diritto classico le forme del (—) cum manu caddero in desuetudine, divenendo nettamente prevalente il (—) sine manu.

In epoca postclassica, in base all’influsso del Cristianesimo, il matrimonio si andò configurando come negozio giuridico: per il sorgere del vincolo non occorreva più l’usus o il permanere dell’affectio, bastando il consenso iniziale dei nubendi.

Giustiniano, parallelamente all’affermarsi della nuova concezione del matrimonio come sacramento, stabilì, inoltre, che la prova dell’esistenza o della mancanza di affectio maritalis poteva essere tratta dall’essersi o meno presentate le parti alla benedizione religiosa del sacerdote.

In epoca tardo postclassica la benedizione religiosa divenne forma legale del (—), laddove, in precedenza, non era richiesta nessuna forma solenne.

• I requisiti del (—)

Per aversi (—) iùstum, cioè valido, occorrevano i seguenti requisiti:

— i futuri coniugi dovevano entrambi essere forniti di iùs conùbii [vedi];

— essi dovevano inoltre avere l’età pubere [vedi pubèrtas] ed essere capaci di unirsi sessualmente. Tale capacità era determinata dalla differenza di sesso, dall’età pubere e dall’attitudine al congiungimento;

— il (—) doveva avere causa lecita: scopo essenziale era quello di stabilire tra i coniugi una adfìnitas [vedi], cioè un’affinità così stretta da potersi ritenere formata una nuova familia, di cui fosse capo il marito;

— il consenso del pater familias a cui i nubendi erano soggetti.

• Il (—) iniùstum

Vari provvedimenti vietarono talune unioni matrimoniali considerate contrarie ad esigenze ritenute di particolare importanza.

I matrimoni posti in essere contro i divieti erano nulli, in quanto matrimonia iniusta.

Era iniustum in particolare il matrimonio tra la moglie colpevole di adulterio e il suo complice (per la lex Iulia et Papia [vedi] di Augusto); quello tra il tutore e la pupilla fino alla resa del conto; quello tra il funzionario di governo in provincia e una donna ivi domiciliata, fino alla cessazione della carica; quello tra senatores (e loro discendenti) e donne di condizione libertina o umile; quello tra rapitore e rapita, tra padrino e figlioccia e, in base a costituzioni postclassiche, quello con persone che avessero pronunciato il voto di castità o preso gli ordini ecclesiastici maggiori nonché quello tra cristiani ed ebrei.

In epoca imperiale, neppure i militari potevano contrarre matrimonio (ma potevano vivere con concubine, che venivano chiamate focatarie o hospitæ). Settimo Severo abolì tale divieto all’inizio del III secolo d.C.

Le secundæ nuptiæ erano, invece, ammesse, purché non fosse violato il tèmpus lugèndi, cioè il periodo di dieci mesi di lutto imposto dal costume sociale alla vedova.

Nel diritto postclassico furono contrastate le nozze del pàrens bínubo, cioè del coniuge che aveva avuto figli dal primo matrimonio.

Il matrimonio tra persone non aventi il conubium per ragioni di nazionalità era considerato comunque matrimonium, sia pure iniùstum: in tal caso il matrimonium, pur essendo nullo, produceva ugualmente alcuni effetti. Infatti contro la iniusta uxor valevano le pene comminate in caso di adulterio; inoltre, il matrimonium iniustum era di impedimento ad un matrimonio ulteriore.

Negli altri casi in cui il divieto era formulato da leggi o da fonti giuridiche imperiali, il matrimonio non era nullo, bensì produceva a carico del trasgressore varie sanzioni.

• Gli effetti del (—)

Dalle iustæ nuptiæ derivavano i seguenti effetti:

— i figli nati da tale unione erano legittimi ed erano cittadini romani, anche se la madre era straniera (purché avesse il conubium);

— i figli erano sottoposti alla patria potèstas del genitore o, se questi era a sua volta filius familias, del di lui pater familias.

Il riconoscimento dei figli derivava implicitamente dalla convivenza matrimoniale: pater is est quem nuptiæ demònstrant.

Non erano attribuite azioni di disconoscimento al pater, né erano previste azioni per l’accertamento della legittimità a favore del filius. Nella pratica il pater riconosceva il proprio figlio, sollevando il neonato (tòllere lìberum) posto ai suoi piedi; il non farlo già implicava disconoscimento;

— tra i coniugi, nonché tra ciascuno di essi ed i parenti dell’altro, si creava il vincolo di adfinitas;

— trovavano applicazione quelle norme particolari, che presupponevano il rapporto di coniugio: es.: divieto di donazioni tra coniugi; divieto, almeno in epoca giustinianea, di azioni infamanti da parte di un coniuge contro l’altro; applicabilità delle norme sull’adultèrium, etc.;

— ammissione della præsùmptio Muciàna [vedi], la quale, allo scopo di evitare spiacevoli indagini, comportava che tutti gli acquisti patrimoniali fatti dalla moglie si presumevano fatti in favore e per conto del marito, salva la possibilità di offrire prova contraria.

• La disciplina imperiale del (—)

In epoca imperiale, e particolarmente da Augusto in poi, gli imperatori intervennero con varie norme tese o a favorire o a limitare i matrimoni ovvero determinati tipi di matrimonio.

In particolare deve essere ricordata la lex Iulia et Papia (fusione della lex Iulia de maritàndis ordìnibus [vedi] del 18 a.C. e della lex Papia Poppæa nuptiàlis [vedi] del 9 d.C.), che fece obbligo agli uomini tra i 25 ed i 60 anni ed alle donne tra i 20 ed i 50 anni di contrarre matrimonio con persone rientranti nelle categorie medesime, comminando limitazioni di incapacità per coloro che non vi ottemperassero.

L’obbligo valeva anche per le persone vedove o divorziate, col solo limite per le donne del c.d. tempus lugendi, che la lex Papia fissò in dieci mesi dalla morte del marito.

Tali leggi, inoltre, favorivano anche la procreazione, colpendo i celibi e gli orbi (coniugati senza prole) con imposte e con limitazioni della capacità di succedere per testamento.

Per converso, alle donne che avevano partorito tre volte (quattro se liberte) veniva concesso il ius liberòrum, che comportava l’esenzione dalla tutela dell’agnatus e la piena capacità di disporre dei propri beni per testamento.

Le disposizioni della lex Iulia et Papia furono notevolmente attenuate da Costantino, che eliminò le incapacità successorie, e furono definitivamente abrogate da Giustiniano.

• Cessazione e scioglimento del (—)

Il (—) si scioglieva:

— per morte di uno dei coniugi;

— per venir meno di uno dei requisiti necessari (es. per càpitis deminùtio maxima [vedi] di uno dei coniugi, per capitis deminutio media [vedi], per legami di parentela sopravvenuti tra i coniugi);

— per divortium [vedi].

Mauretania

Antica regione comprendente l’odierno Marocco e buona parte della Algeria settentrionale.

Nel II sec. la (—) era composta da due regni vassalli di Roma. In seguito alle rivolte scoppiate nel 40 d.C. per le continue ingerenze degli imperatori romani, si rese necessario un intervento militare. Nel 42 d.C., per meglio controllarne il territorio, Claudio [vedi] la divise in due province: Mauretania Tingitania e Mauretania Cæsariensis.

Meciano L. Volusio

Giurista discepolo di Giuliano [vedi] vissuto nel II sec. d.C., fu anche maestro di diritto di Marco Aurelio. Percorse una brillantissima carriera politica rivestendo tra l’altro le cariche di adiùtor òperum publicòrum (assistente nell’amministrazione delle opere pubbliche), di capo della cancelleria di Antonino Pio, di direttore delle biblioteche imperiali, di præfectus annonæ (sovrintendente all’approvvigionamento del grano) ed infine di governatore dell’Egitto.

Tra i suoi scritti va ricordata un’opera in tema di fedecommessi.

Medium litis

Parte centrale della procedura extra ordinem: comprendeva lo scontro tra la narratio dell’attore e la contradictio del convenuto.

Mèmbrum rùptum [Mutilazione]

Uno dei tipi di iniuria [vedi] disciplinati dalle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]. Consisteva nella gravissima diminuzione dell’integrità fisica di un soggetto, a seguito dell’asportazione o della causata perpetua inabilità di un arto. Per tale tipo di reato era prevista la legge del taglione, ma le parti potevano anche addivenire ad un accordo risarcitorio (“si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto”).

Mentecàptus

Era il soggetto affetto da minorazione mentale non grave; nell’agire negoziale, era assistito da un curatore [vedi cura; curàtor].

Merx [Merce]

La (—) era l’oggetto, ossia uno degli elementi costitutivi, della compravendita [vedi èmptio-vendìtio].

Mesia (o Mœsia)

Provincia romana situata nella regione delimitata a nord dal Danubio [vedi], a est dal Mar Nero, a sud dai Balcani ed ad ovest della Drina.

Fu conquistata nel 29 a.C. da Licino Crasso, e provvisoriamente unita all’Illiria [vedi].

In seguito (44 d.C.) fu organizzata autonomamente e divisa in Mesia Superiore e Mesia Inferiore, col fiume Clabro a far da confine.

Nel IV sec. d.C. fu oggetto di numerose invasioni barbariche che ne causarono il declino.

Metàlla (vel metallum)

[vedi Damnàtio ad metalla (vel in metallum)]

Metrocómiæ

Villaggi rurali di piccoli proprietari (vicani propria possidentes) tra i quali vigeva il patto, spesso sanzionato da leges imperiali, di non trasferire la terra ad altri piccoli proprietari.

Mètus [Violenza morale; cfr. artt. 1434 ss. c.c.]

Uno dei vizi della volontà del negozio giuridico: consiste in uno stato di oppressione psichica, originata da minacce proferite da un’altra persona e che inducono un soggetto a concludere un negozio giuridico. In particolare, si distingue in dottrina tra:

— vis, che è la violenza morale in se stessa, la coartazione della altrui volontà attraverso minacce;

— (—) che è il timore, il senso passivo di spavento prodotto dalla vis.

In diritto romano il (—) trovò da principio scarso, se non insignificante, rilievo; in diritto classico si finì col ritenere rilevante, per inficiare la volontà negoziale, la minaccia attuale di un male ingiusto e notevole, alla persona stessa del contraente o alle persone dei suoi stretti congiunti, posta in essere al fine di costringerlo a concludere un negozio.

È opportuno precisare che la violenza morale (nella quale il soggetto, ètsi coactus, tàmen vòluit, cioè, seppure minacciato, manifestò una volontà negoziale) era diversa dalla violenza fisica (nella quale la vittima non manifestava alcuna volontà negoziale: la manifestazione di volontà è frutto della forza bruta dell’aggressore che, ad es., guidi la mano della vittima per apporre una firma in calce ad un atto).

Tra i rimedi apprestati in favore della vittima della violenza, ricordiamo:

— l’in ìntegrum restitùtio ob metum [vedi];

— l’àctio quod metus causa [vedi];

— l’excèptio metus [vedi].

Vizi della volontà

Nel ius civile non era riconosciuta alla volontà alcuna rilevanza: per il formalismo che lo caratterizzava, si riteneva non solo necessario, ma anche sufficiente il compimento di determinati atti solenni, affinché il negozio giuridico potesse produrre i suoi effetti (uti lingua nuncupàssit, ita ius esto).

Solo con il ius gentium ed il ius honorarium, grazie anche al successivo intervento della giurisprudenza classica, si accordò una certa rilevanza alla volontà: accertata in concreto la presenza di un elemento perturbatore che avesse deviato il processo formativo della volontà manifestata (vizio della volontà), il magistrato concedeva l’excèptio o l’in ìntegrum restitùtio.

La giurisprudenza romana, aliena ad astrazioni, non costruì una teoria generale dei vizi della volontà, analizzando solo fattispecie concrete.

Tre furono i vizi cui fu dato rilievo: il dolus malus, il metus e l’error facti.

Mètus ab extrìnseco [cfr. art. 1434 c.c.]

Viene così definita quella situazione di turbamento psichico soggettivo [vedi metus] in virtù della quale un soggetto si induce a concludere un negozio giuridico sotto una minaccia altrui.

Si tratta dell’elemento che caratterizza la c.d. violenza morale e si distingue dal metus ab intrinseco [vedi]: è causa di annullamento del negozio giuridico.

Metus ab intrìnseco [cfr. art. 1447 c.c.]

Viene così definita quella situazione di turbamento psichico soggettivo cagionato da un oggettivo stato di pericolo del tutto svincolato dal fine di ottenere una dichiarazione negoziale. Il (—) non ha alcun rilievo, nel diritto civile vigente, ai fini dell’annullamento di un negozio giuridico, ma può rilevare per la proposizione dell’azione di rescissione ex art. 1447 c.c.

Metus reverentiàlis [Timore reverenziale; cfr. 1437 c.c.]

Il (—) è, letteralmente, il timore reverenziale, cioè quel senso di soggezione che una persona incute ad un’altra in virtù della sua età, del suo prestigio o di particolari rapporti interpersonali. Nel diritto civile vigente (art. 1437 c.c.) il solo (—) non costituisce causa di annullamento del contratto.

Militia armata e palatina

Erano entrambe alle dipendenze dell’imperator [vedi].

La militia armata era costituita dall’esercito.

La militia palatina dalla burocrazia civile, a capo della quale v’era il magister officiorum [vedi].

Minòres XXV annòrum [Minori di 25 anni]

I soggetti minori di 25 anni versavano in uno stato più o meno intenso di incapacità di agire; in particolare:

— in diritto classico, essi non erano tutelati dal iùs honoràrium [vedi] se ponevano in essere negozi giuridici senza essere assistiti da un curatore [vedi cura minorum XXV annorum]. Tale tutela venne loro concessa da una lex Lætoria de circumscriptione adulesciuntium [vedi] intorno al 200 a.C.;

— in diritto postclassico essi furono considerati del tutto incapaci di agire; a tale deteriore trattamento, si collegò, peraltro, il progressivo abbassamento del limite di 25 anni: con successivi provvedimenti imperiali si abbassò la soglia dell’età minore a 20 anni per gli uomini e 18 per le donne.

Minòris petìtio

[vedi Minus pètere]

Mìnus dìxit quam vòluit [lett. “disse meno di ciò che volle”]

Espressione adoperata per indicare il fenomeno dell’interpretazione estensiva, per il quale l’interprete estende il significato di una norma oltre il senso letterale di essa, ricavabile da una mera lettura (si pensi al caso in cui, ad es., il legislatore adopera la parola “figli”, ma vuole in realtà intendere tutti i discendenti).

[vedi Plus dixit quam voluit].

Minus pètere [lett. “chiedere di meno”]

Espressione adoperata per indicare i casi in cui l’attore agiva in giudizio chiedendo una cifra inferiore rispetto al reale importo del credito vantato: in questo caso, il diritto dell’attore al residuo restava impregiudicato, ma l’azione per ottenerlo poteva essere esercitata soltanto allo scadere dell’anno giudiziario nel quale era stata proposta l’azione caratterizzata dalla minòris petìtio. Se la seconda azione era promossa nello stesso anno in cui era stata proposta la prima, il convenuto poteva paralizzarla, sollevando una excèptio lìtis divìduæ.

 

Pompeo

Uomo politico aristocratico vissuto nel I sec. a.C. passato alla storia come avversario di Giulio Cesare [vedi]. Esponente della nobiltà senatoria ed ideale continuatore dell’opera di Silla [vedi], (—) si distinse per aver dapprima sgominato i sopravvissuti seguaci di Mario e per aver fatto parte, poi, con Cesare e Crasso, del primo triumvirato (in un’epoca in cui le ideologie ed i rapporti tra le classi erano sacrificati alle ambizioni dei singoli).

L’invidia di (—) nei confronti della popolarità di Cesare fu alla base dei contrasti sorti tra i due: dopo alterne vicende, i seguaci di (—) furono sconfitti dalle truppe fedeli a Cesare nel 48 a.C. a Farsalo. (—), rifugiatosi in Egitto presso il re Tolomeo, fu da quest’ultimo tradito e crudelmente assassinato

Pomponio (Sesto)

Giurista di gran fama, vissuto nel II sec. d.C. contemporaneo di Giuliano, rimase sostanzialmente estraneo alle dispute tra proculiani [vedi scuola proculiana] e sabiniani [vedi scuola sabiniana].

Si distinse per la gran mole della sua produzione letteraria; tra le sue opere, caratterizzate da uno stile chiaro e da una prosa scorrevole, vanno segnalati i tre mastodontici commenti all’editto pretorile, all’opera di Quinto Mucio [vedi] ed a quella di Masurio Sabino [vedi], nei quali (—) raccolse in forma sistematica i risultati conseguiti della giurisprudenza classica fino alla sua epoca.

Una valenza particolare va, inoltre, ascritta all’Enchirìdion breve opera di carattere scolastico della quale i Digesta giustinianei riportano frammenti provenienti da due diversi manoscritti (libri duo enchirìdii e liber singulàris enchiridii): un brano tratto da quest’ultimo, contenente una rapida panoramica della storia del diritto romano, costituisce una fonte essenziale insostituibile per la conoscenza del diritto romano e della sua evoluzione.

Ponderàtor

[vedi Zygostates]

Ponte Milvio (Battaglia del)

Combattuta nel 312 d.C. tra le truppe di Costantino [vedi] e quelle di Massenzio [vedi], segna, con la vittoria del primo, la sua ascesa al potere. La tradizione vuole che Costantino avesse visto apparire in cielo una croce fiammeggiante con la scritta “in hoc signo vinces” cioè “con questo segno vincerai...”; in ogni caso egli scrisse tale motto sui vessilli nella vittoriosa battaglia. Costantino in seguito, con l’editto di Milano (313 d.C.), statuirà la libertà di culto, ponendo per sempre fine alle persecuzioni dei cristiani erigendosi così, per motivazioni non esclusivamente religiose, a defensor della Chiesa cristiana.

Pòntifex maximus

Presiedeva il collegio pontificale [vedi Pontifices] e fu scelto tra i patrizi fino al 253 a.C., anno in cui fu nominato (—) Tiberio Coruncanio, primo cittadino romano di origine plebea a ricoprire tale carica. In seguito, la carica di (—) spettò esclusivamente all’imperatore. Il (—) ricoprì un ruolo di grande importanza sociale: alla sua presenza dovevano svolgersi tutte le cerimonie religiose ed, in particolare, a lui spettava il compito di convocare e presiedere i comìtia curiàta [vedi] dinanzi ai quali si compivano gli importanti istituti familiari dell’adrogatio [vedi] e del testamentum calatum comitiis [vedi].

Pontìfices [Pontefici]

Erano i membri del collegio sacerdotale a capo del quale era il pòntifex maximus [vedi]. Durante il periodo regio il collegio contò solo 5 membri; più tardi, in età repubblicana il numero dei suoi componenti fu portato a 15 da Silla.

I (—) erano nominati per cooptazione e duravano in carica tutta la vita. Originariamente potevano essere scelti soltanto tra i patrizi; nel 300 a.C. una lex Ogulnia de sacerdòtiis [vedi], sancì la fine del privilegio, consentendo l’accesso anche ai plebei.

Le funzioni di cui era investito il collegio pontificale trascendevano la sfera religiosa. Accanto, infatti, a poteri di intervento in ordine a tale aspetto della vita cittadina, spettava ai (—) il compito di redigere il calendario e la competenza esclusiva tanto nell’interpretazione, quanto nella giurisdizione sia con riferimento al diritto pubblico sia al diritto privato nonché nella giurisdizione sui magistrati del culto, sui Flamini e sulle Vestali [vedi collegia sacerdotales].

Nell’ambito delle varie attribuzioni, i (—) procedevano ad un lavoro di massimizzazione del diritto vigente, raccogliendo un materiale che sarebbe poi stato utilizzato nella codificazione delle XII tavole, inoltre un notevole rilievo ebbe la produzione indiretta di nuove norme attraverso l’interpretazione del ius esercitata dai (—) (c.d. interpretatio pontìficum).

(—) si presentavano, infatti, come unici depositari del ius Quirìtium [vedi] e l’attività tipica da loro svolta si concretava nell’emanazione di responsa [vedi], forniti appunto a coloro che, cittadini o magistrati, si fossero rivolti al collegio pontificale (respondère).

Anche dopo l’ emanazione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], i (—) non esitarono a far passare sotto veste di responsa delle interpretazioni del tutto originali, in modo da accelerare il processo di unificazione del ius Quiritium al ius legitimum vetus.

Il responsum pontificale non aveva carattere obbligatorio, ma vincolava per l’autorevolezza e il peso “politico” della stessa classe pontificale.

Rientrava ancora tra le attività svolte in origine dal collegio, ma successivamente scomparsa dal novero dei compiti ad esso spettanti, quella di dare assistenza legale (cavère) ed assistenza processuale ai privati che avessero intrapreso un’azione giuridica (agère). Per la complessità del suo svolgimento ispirato a criteri rigidamente formalistici, esse richiedevano infatti una competenza specifica.

Connotazione tipica di tutta l’attività pontificale era la segretezza.

Ogni atto dei (—) veniva prontamente annotato nei c.d. commentarii pontificàles, la cui consultazione era riservata al solo collegio.

Ponto (e Bitinia)

Antica regione corrispondente alla zona settentrionale della penisola anatolica (odierna Turchia).

Fu in origine regno indipendente, ma, a seguito della guerra tra Roma e Mitridate (88-63 a.C.) fu assoggettato e unito alla provincia di Bitinia, che era stata costituita nel 74 a.C.

Nel 64 d.C. la parte orientale dell’antico regno del (—), fu inglobata e annessa alla provincia di Cappadocia [vedi].

Entrò poi nell’orbita dell’impero d’Oriente.

Populàres

Partito politico contrappostosi alla nobìlitas durante la fase di crisi della Repubblica. Sostenuto dalla nuova borghesia commerciale (èquites [vedi ordo equester]), esso era formato principalmente dalle masse proletarie contadine facilmente manovrabili da abili demagoghi, spesso tribuni della plebe [vedi tribùnus plebis].

Populus Romanus Quirìtium

Il (—), inteso come ente astratto (e caratterizzato da spiccate connotazioni politiche) si distingueva non soltanto dai singoli cittadini, bensì anche dalle comunità assoggettate ad esso, in virtù della sua sovranità. Fin dall’epoca preclassica gli fu riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, per cui fu configurato come individualità distinta dai suoi membri. La sua qualifica di ente sovrano risultava a tal punto assorbente da rendere impossibile l’ipotizzabilità di una posizione paritaria del (—), rispetto alle persone fisiche con le quali veniva in contatto nei rapporti di diritto privato. Il (—) disponeva di un proprio patrimonio, distinto da quello dei singoli cittadini: l’æràrium populi Romani [vedi] detto poi, in età imperiale, fiscus Cæsaris [vedi]. Proprio quest’ultimo assunse, in periodo postclassico, rilievo (venendo, per altro verso, la sovranità del (—) confusa con la persona del monarca, per la tendenza accentratrice di quest’ultimo), pur non essendo considerato persona giuridica ed essendo privo di autonoma personalità. Il fisco era una res prìncipis (era identificato nella cassa imperiale ed apparteneva all’imperatore), ma si distingueva dal patrimonio privato dell’imperatore in quanto, alla morte del princeps, non si trasmetteva ai suoi eredi, ma passava al nuovo princeps dopo la sua presa di possesso: nel frattempo, nei confronti dei cittadini, si configurava alla stregua di un soggetto autonomo.

Porsenna

Potente lucumone della città etrusca di Chiusi, che secondo la tradizione mosse in soccorso di Tarquinio il Superbo, cacciato da Roma. (—) assediò Roma e la costrinse ad arrendersi, imponendole condizioni umilianti: proibendo ai Romani l’uso del ferro, con esclusione degli attrezzi agricoli, e obbligandoli ad abbattere parte della mura.

La tradizione ricorda alcuni atti di eroismo legati alla lotta contro (—).

Orazio Coclite avrebbe fronteggiato da solo gli Etruschi sul punte Sublicio, permettendo ai soldati romani di distruggere il ponte stesso.

Caio Muzio, penetrato nel campo nemico per uccidere (—), sbaglia il colpo.

Tradotto innanzi al re etrusco si castiga da sé, lasciando bruciare la mano destra su un braciere acceso. Per questo motivo sarebbe poi stato soprannominato Scevola, cioè il mancino. Altro esempio eroico è quello di Clelia.

Ella, consegnata in ostaggio a (—), sarebbe riuscita a fuggire dal campo Etrusco.

Ricondottavi dai Romani, per rispettare i patti, sarebbe stata liberata dallo stesso (—).

Questi fatti, probabilmente leggendari, sono espressione dell’intento di nobilitare le memorie di un passato in cui Roma dovette certamente soccombere di fronte alla superiore potenza etrusca.

Pòrtio dèbita [Parte dovuta, legittima; cfr. artt. 536 ss. c.c.]

Era quella parte del patrimonio ereditario che doveva essere necessariamente riservata dal testatore ai soggetti legittimati all’esercizio della querela inofficiòsi testamenti [vedi] (e cioè ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle del de cùius [vedi] che non fossero stati diseredati [vedi exheredàtio]).

La (—) era pari ad un quarto della quota che sarebbe spettata ai querelanti se si fosse fatto luogo alla succèssio ab intestàto [vedi].

Il testamento che ledeva la (—) era detto inofficiosum, perché violava l’offìcium pietàtis [vedi].

Pòsitum vel suspènsum

[vedi Àctio de posito vel suspenso]

Possèssio [Possesso; cfr. artt. 1140 ss. c.c.]

Sotto la denominazione di (—) erano ricomprese in diritto romano diverse situazioni che, pur avendo alcuni elementi in comune, davano luogo a diverse fattispecie:

— (—) civilis [vedi];

— (—) naturalis [vedi];

— (—) in senso stretto.

La (—) in senso stretto era la situazione, di fatto, di appartenenza di una res ad un soggetto; era caratterizzata dalla materiale disponibilità di una res, cui si accompagnava la volontà di tenere per sé la res come se fosse propria. Erano, pertanto, necessari:

— l’elemento oggettivo (corpus), cioè la materiale disponibilità della res;

— l’elemento soggettivo (l’ànimus rem sibi habèndi), cioè l’intenzione di tenere per sé la res a titolo esclusivo.

In origine il corpus era inteso in senso naturalistico, cioè sussisteva quando la persona si trovava in contatto diretto e immediato con la cosa. Nella successiva evoluzione si ammise, da parte dei Proculiani [vedi scuola proculiana] che il possesso dell’animale catturato con reti da caccia si acquistasse con la cattura, non essendo necessario l’effettivo impossessamento. Inoltre si ritenne che il servus fugitivus restasse in possesso del proprietario anche quando questi, a seguito della fuga, ne avesse perso la materiale disponibilità (conseguenza di ciò era che tutti gli acquisti fatti dal servus fugitivus erano attribuiti al suo possessore). Il superamento della concezione materialistica fu evidente nel caso di acquisto del possesso per ficta tradìtio [vedi traditio] da parte del possessore precedente.

Quanto all’animus, era la legge che stabiliva in quali rapporti vi fosse possessio e in quali detenzione. Era considerato possessore il proprietario, il ladro, il precarista [vedi precàrium], il creditore pignoratizio [vedi pìgnus] ed il sequestratario, mentre era considerato detentore il depositario, il comodatario ed il locatario. Qualora sussistesse l’animus, il possesso si manteneva anche quando la cosa fosse materialmente detenuta dallo schiavo, dal colono, dall’amico o dall’ospite. In ordine al servus fugitivus si conservava il possesso solo animo, finché altri ne acquistava il possesso.

Poiché questa situazione di fatto che integrava la (—) era tutelata dal pretore attraverso interdìcta [vedi interdictum], si parlò anche di possessio ad interdicta [vedi].

L’acquisto del (—) a titolo derivativo avveniva mediante traditio [vedi]. Si riteneva inconcepibile l’acquisto del possesso da parte di chi non fosse capace di intendere e di volere (es. un pazzo), difettandogli il requisito dell’animus. Il minore d’età poteva acquistare il possesso con l’auctoritas [vedi] del suo tutore.

Il possesso poteva essere acquistato anche per mezzo di un intermediario: lo acquistava il pater, per il tramite del figlio o dello schiavo se li aveva a ciò autorizzati. In diritto giustinianeo si ritenne possibile un acquisto attraverso un qualunque soggetto.

Possessio

Possessio civilis ® Possessio ad usucapiònem

Possessio naturalis — possessio pro suo

— possessio pro alieno (detèntio)

Possessio ad interdìcta — possessio in senso proprio (possessio pro suo)

— quasi possessio (possessio proalièno)

Possessio ad interdìcta

Particolare forma di possessio [vedi], caratterizzata dal fatto di essere tutelata dal pretore in sede di iùs honoràrium, attraverso interdicta [vedi interdìctum] ed assimilabile alla possessio in senso stretto [vedi].

Il ius honorarium non tutelò tutte le ipotesi di possessio, ma, almeno per le principali, introdusse una serie di interdicta, alcuni restitutoria, altri prohibitoria. Taluni furono posti a difesa di una situazione di possesso da tentativi di molestie altrui (interdicta retinendæ possessionis) [vedi]; altri furono tesi a garantire il possesso perso violentemente (interdicta recuperandæ possessionis) [vedi]; altri ancora consentirono l’acquisto del possesso nei confronti di possessori non ritenuti meritevoli (interdicta adipiscendæ possessionis) [vedi].

La tutela interdittale favorì tutti i possessòres pro suo [vedi possessio pro suo], cioè tutti coloro che si erano impossessati di una cosa, senza sottrarla a nessuno, allo scopo di tenerla per sé pubblicamente, salvo che l’avente diritto la rivendicasse. Per i possessores pro alieno, [vedi possessio pro alieno], cioè coloro che detenevano una cosa riconoscendone la spettanza altrui, la tutela interdittale favorì solo il precarista [vedi precarium], il sequestratario, il creditore pignoratizio [vedi pìgnus], il vettigalista [vedi emphyteusis]. Per questi ultimi [vedi possessio naturalis].

Possessio ad usucapiònem

[vedi Possessio civilis]

Possessio animo retenta

Espressione con la quale si indicavano i casi in cui per aversi possessio [vedi] non occorreva necessariamente la coesistenza dell’animus e del corpus, essendo sufficiente il nudo animo per la conservazione del possesso. Un caso di (—) fu quello dei “saltus hiberni et æstivi” (terreni destinati a pascolo e quindi sfruttabili solo in determinati mesi mentre per il resto erano abbandonati).

Altra ipotesi fu quella della “possessio” esercitata sul “servus fugitivus” e per mezzo del “servus fugitivus in possessione” (nel caso che si possedeva in “servus” altrui non se ne perdeva il possesso qualora si allontanasse con la fuga e di conseguenza le cose che quest’ultimo avesse acquistato in fuga spettavano al possessore dello schiavo).

In età giustinianea i casi di (—) furono ritenuti regolari: l’“animus” era sufficiente alla conservazione del possesso purché all’inizio del possesso vi fosse stato il “corpus”.

Possessio civilis

La (—) era quella particolare forma di possessio [vedi], fondata su una iusta causa [vedi], vale a dire su di un rapporto riconosciuto dal iùs civile idoneo a trasferire il domìnium. Poiché, col decorso del tempus ad usucapiònem [vedi usucàpio], la (—) comportava l’acquisto del dominium ex iure Quiritium [vedi], si parlava anche di possessio ad usucapionem. A tal fine, oltre alla iusta causa possessionis, era necessario che la res oggetto di possessio fosse idonea a divenire di dominium ex iure Quiritium.

Prima del compimento dell’usucapione la possessio civilis era tutelata dal pretore con l’actio (fictìcia) Publiciàna [vedi].

Possessio iùris [Possesso di diritto; cfr. art. 1140 c.c.]

Nel diritto romano classico, il possesso aveva per oggetto le sole cose corporali.

Il pretore, peraltro, difese la signoria di fatto dell’usufrutto e di talune servitù contro determinate turbative, accordando alcuni interdìcta [vedi interdictum] in via utile.

Questa tutela era distinta da quella propria della possessio, parlandosi in queste ipotesi di usus: ma giacché la suddetta tutela aveva la stessa funzione di quella accordata al possesso di una cosa corporale, si finì col ritenere l’esercizio di fatto del diritto equivalente alla possessio.

In età postclassica, col venir meno della distinzione tra interdictum directum e utile, l’usus iuris si identificò con la possessio e Giustiniano parlò di una quasi possessio iuris anche per le servitù e l’usufrutto, estendendo ad essa tutte le misure possessorie apprestate per le cose corporali.

Si ritiene che la figura della (—) sia stata frutto dell’elaborazione creativa della giurisprudenza postclassica e che sia derivata altresì, dalla classica quasi possessio.

Quest’ultima consisteva nell’esercizio di diritti assoluti o reali diversi dal domìnium, cioè di quelle res incorporales che, secondo Gaio [vedi], erano i c.d. iùra in re alièna [vedi]: da ciò derivò la diffusione della terminologia di (—) per il possesso di questi diritti (es. servitù).

Possessio naturàlis [Detenzione; cfr. artt. 1140-1141, 1168 c.c.]

La (—) corrisponde all’odierna detenzione e spettava al soggetto che avesse ricevuto una res dal relativo proprietario, obbligandosi alla restituzione della stessa. Il soggetto detentore, pertanto, riconosceva la signoria giuridica del proprietario sulla res: in ciò la sua posizione differiva da quella del possessore.

La (—) si contrapponeva alla possessio civilis, e spettava al conduttore, al depositario, al comodatario, nonché alle persone incapaci (schiavo ed infante). La detenzione, in quanto tale, era sprovvista di tutela giuridica; nel diritto civile vigente, invece, l’art. 1168 tutela anche il mero detentore.

Nell’ambito della (—) si distinguevano:

— la possessio pro suo [vedi];

— la possessio pro alièno [vedi].

Possessio pro alièno

Particolare forma di possessio naturàlis [vedi] caratterizzata dalla consapevolezza della possibilità che un altro soggetto potesse vantare diritti sulla res oggetto del possesso e chiederne prima o poi la restituzione.

Implicava un puro e semplice animus detinèndi [vedi], integrava la detèntio in senso stretto.

Possessio pro suo

Particolare forma di possessio naturalis [vedi], caratterizzata dal fatto di essere esercitata (a torto od a ragione), allo scopo di mantenere per sempre la cosa per sé, negando che altri possano vantare diritti su di essa.

Implicava il c.d. ànimus rem sibi (semper) habèndi [vedi].

Possessio status [Possesso di stato]

La (—) indicava la situazione di colui che godesse di fatto di uno status [vedi] personale (per es., stato di libero, di cittadino, etc.).

Possessio vel ususfrùctus (dei fondi provinciali)

Rapporto affine al domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], era tutelato in origine dagli edìcta provincialia [vedi edictum provinciale]; in età classica finì coll’essere considerato come situazione attiva di un rapporto assoluto reale, con numerosi caratteri propri del parallelo dominium ex iure Quiritium.

Aveva ad oggetto le terre conquistate al di fuori della penisola italica che proprio in virtù di ciò, non potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium; tali fondi erano in proprietà dello Stato, ma venivano assegnati in godimento ai privati.

A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:

— province senatorie (nelle quali erano situati i c.d. fundi stipendiàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto stipendium);

— province imperiali (nelle quali erano situati i c.d. fundi tributàrii [vedi], così denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo detto tributum).

I fundi stipendiarii vel tributarii erano entrambi res nec màncipi.

Salva la limitazione derivante dall’obbligo di pagare un tributo, l’istituto in questione determinava una situazione affine alla proprietà, pur se la giurisprudenza classica preferì utilizzare il termine possessio o, meno tecnicamente, alla parola ususfructus, evidenziando le analogie intercorrenti tra il concessionario di un fundus stipendiarius vel tributarius e un usufruttuario.

Al titolare della (—), l’edìctum provinciale [vedi] concesse un’àctio utilis, ad exemplum rèi vindicatiònis [vedi rei vindicàtio], per chiedere la restituzione del fondo in danno di chi l’avesse spossessato.

L’istituto derivava, anche nella sua terminologia, dalla possessio dell’àger publicus.

Tra i modi d’acquisto caratteristici della possessio vel ususfructus sui fundi stipendiarii va ricordata la præscrìptio longi tèmporis [vedi].

Possessio vitiòsa

Veniva così definita, una possessio [vedi] ottenuta a titolo precario, oppure in modo violento o clandestino (vi, clam precario).

L’interdìctum uti possidètis [vedi] consentiva l’uso della violenza al soggetto spogliato del possesso di una res, solo se l’antagonista, attuale possessore della res, avesse una (—); in tutti gli altri casi, la violenza era proibita.

Possèssor pro herède

[vedi Hereditàtis petìtio]

Possessor pro legato

[vedi Interdìctum quod legatòrum]

Possessor pro possessòre

[vedi Hereditàtis petìtio]

Postlimìnium

Istituto in forza del quale il c.d. “reversus ab hostibus” (il romano che si sottraeva alla sua condizione di prigioniero) riacquistava, se tornava in patria con “animus remanendi” la sua condizione di “civis Romanus” come se non l’avesse mai perduta.

Se il “civis” era anche soggetto giuridico, in quanto fornito di autonomia familiare, riacquistava “ex tunc” la titolarità delle sue situazioni giuridiche, eccezion fatta per lo stato di coniuge: volendo riunirsi con la moglie, il civis doveva dar vita ad un nuovo matrimonio.

Postulàtio

[vedi Quæstiònes perpètuæ]

Postulatio suspècti tutòris [Reclamo di tutore sospetto]

[vedi Accusàtio suspècti tutòris]

Postumia (via)

Strada romana costruita dal console Postumio Albino nel 148 a.C.; collegava Genova a Concordia Sagittaria passando per Piacenza, Cremona, Verona e Vicenza.

Pòstumus [lett. “discendente”]

(—) era detto il discendente nato al testatore [vedi de cùius; testamentum] dopo la sua morte, ma già concepito quando egli era ancora in vità. In particolare, per i c.d. postumi sui (figli del testatore già concepiti al momento della morte) vigeva la regola che essi dovessero essere istituiti eredi o diseredati. Ad essi furono equiparate diverse categorie (per le quali vigeva, pertanto, egualmente la regola che dovessero essere istituiti eredi oppure diseredati):

— postumi Aquiliàni, cioè “i nipoti nati dopo la morte del testatore ad un figlio allo stesso premorto” (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Aquilio Gallo [vedi]);

— postumi Iuliàni, cioè “i nipoti nati ad un figlio dopo la confezione del testamento, ma prima che il figlio premorisse al testatore” (così denominati perché la categoria fu individuata dal giurista Salvio Giuliano [vedi]);

— postumi Vellæàni, cioè “i figli nati al testatore dopo la confezione del testamento, ma prima della sua morte” (così denominati perché la categoria fu individuata da una lex Iulia Vellæa [vedi] del 26-28 d.C.).

Per evitare che il testamento fosse invalidato da una mancata diseredazione nominativa dei soggetti equiparati ai postumi (“postumòrum loco”, cioè considerati come postumi), si ammise che essi, se non istituiti eredi, potessero essere diseredati globalmente (e non nominativamente).

Potevano altresì essere istituiti eredi anche i postumi alièni (cioè i nascituri già concepiti che sarebbero stati soggetti alla potestas di persona diversa dal de cùius).

Potèstas

[vedi Mancìpium]

Potiòris nominàtio

La (—) era la facoltà, propria del tutore nominato dal magistrato, di indicare altra persona più idonea all’ufficio di tutela.

La (—) fu riconosciuta al tutore dativo [vedi tutor dativus] in seguito alla qualifica di mùnus publicum [vedi honòres], attribuita dalla lex Atinia alla tutela.

Potis esse (sedère)

Con le parole “potis sedere” si indicava il contenuto della possessio che consisteva nell’insistere (sedere) da padrone su una cosa, con preferenza (potis) rispetto a chi della cosa non disponeva; con le parole “potis esse”, invece, si indicava il contenuto del mancipium [vedi] che si concretizzava nell’essere preferito dall’ordinamento (potis esse) rispetto agli altri soggetti, anche se della cosa non si avesse l’attuale disponibilità.

Præceptio legati

Diritto assoluto a favore di uno dei coeredi il quale poteva impossessarsi della res prima (præcapere) della divisione ereditaria sottraendola alla stessa [vedi legatum per præceptionem].

Præcipitàtio e sàxo [Precipitazione da una roccia]

Una delle pene corporali private previste dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum]: consisteva nell’uccisione dello schiavo, colto in flagranza mentre commetteva un furto, mediante precipitazione da una roccia.

Prædes [Garanti]

Erano, in diritto romano, coloro che assumevano una garanzia in ordine ad una determinata situazione processuale [vedi prædiatùra].

Si distinguevano:

— prædes lìtis et vindiciàrum [vedi];

— prædes sacramènti [vedi].

In caso di mancato adempimento del soggetto garantito, aveva luogo, in danno dei (—) una procedura di esecuzione coattiva, nella quale non è dato sapere molto.

Prædes lìtis et vindiciàrum

Nella lègis àctio sacramènti in rem [vedi], i (—) erano i garanti, che dovevano essere indicati dal possessore interinale della cosa controversa, al fine di assicurare la restituzione della stessa.

Prædes sacramènti

[vedi Lègis àctio sacramenti]

Prædia stipendiària et tributària [Fondi sottoposti a canone]

[vedi Fundi stipendiarii vel tributarii]

Prædia vicina èsse dèbent [I fondi devono essere vicini]

Uno dei principi fondamentali in tema di servitù [vedi servitùtes prædiòrum]: indica che il fondo dominante ed il fondo servente devono essere, se non confinanti, quantomeno limitrofi, in modo da consentire al fondo dominante di trarre utilità dal fondo servente.

Prædiatùra

Contratto verbale [vedi obligationes verbis contractæ] a scopo di garanzia, sorto nell’ambito della procedura per legis actiones [vedi]. Mediante la (—) più soggetti (prædes) assicuravano che la parte alla quale era stato assegnato in via provvisoria il possesso della cosa durante il processo, la restituisse in caso di condanna (prædes litis et vindiciàrum), oppure garantivano il pagamento del sacramèntum nella procedura della lègis àctio sacramenti [vedi]. In età storica essa sopravvisse nei contratti degli appaltatori di opere pubbliche.

 

Sèrvus [Schiavo]

Viene così denominato lo schiavo, cioè il soggetto privo dello status libertatis [vedi status] e quindi non libero.

Giuridicamente il (—) era considerato una res [vedi]. Lo status di schiavo si acquistava:

— per nascita;

— in seguito a condanne penali o provvedimenti normativi che riducevano in schiavitù soggetti resisi responsabili di gravi delitti;

— a seguito di prigionia in guerra.

Talora lo stesso cittadino romano poteva diventare (—) [vedi iusta sèrvitus].

Nella Roma delle origini, la schiavitù non ebbe grande rilevanza; solo a partire dal IV sec. a.C., l’istituto si diffuse grandemente, fino a diventare il nerbo della vita economica di Roma.

Al pari di tutte le altre res, il (—) era oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] e, più in generale di rapporti patrimoniali (proprietà, usufrutto, pegno, possesso). Le lesioni procurate al (—) o l’uccisione dello stesso rientravano nell’ambito del dàmnum iniùria datum [vedi] e pertanto erano puniti come danneggiamento.

Sotto taluni profili i Romani, tuttavia, consideravano lo schiavo come persona. Egli poteva ad es. partecipare ai sacra [vedi] della città e della familia del dòminus. Inoltre, si riteneva che lo schiavo fosse responsabile penalmente, dal momento che la pena afflittiva non richiedeva capacità giuridica, ma la mera capacità di soffrire. Anche la famiglia dello schiavo riceveva una certa tutela: era sancito il divieto di separare le famiglie dei servi, sebbene l’unione tra schiavi, ancorché permanente, non fosse considerata come matrimonio, ma come fatto puramente materiale (contubèrnium [vedi]).

Il dominus aveva sullo schiavo quello stesso potere che la legge gli riconosceva su qualsiasi res [vedi dominica potestas]. La facoltà di disporre, che poteva arrivare sino alla uccisione, fu, peraltro, grandemente temperata attraverso le varie epoche storiche: si giunse, infatti, a ritenere perseguibile penalmente il dominus che ingiustificatamente avesse soppresso o maltrattato uno schiavo o lo avesse sottoposto a sevizie ripugnanti per la collettività.

In ordine ai rapporti patrimoniali, la condizione degli schiavi era simile a quella dei filii familias [vedi Familia; pater familias; status (familiae); patria potestas], giacché la capacità patrimoniale spettava solo al pater familias. Lo schiavo poteva compiere autonomamente atti giuridici, ma i relativi effetti si riversavano nel patrimonio del dominus; attraverso lo schiavo era possibile acquistare ed esercitare il possesso.

Il dominus spesso assegnava ai suoi sottoposti più meritevoli un piccolo patrimonio (pecùlium [vedi]) (di cui rimaneva, peraltro, di diritto il proprietario) da amministrare e godere per l’esercizio di talune attività.

Solo attraverso l’introduzione del peculium si arrivò gradualmente ad attribuire valore vincolante alle obbligazioni contratte dai servi, prima reputate solamente obbligazioni naturali [vedi obligatio naturalis]. Col tempo il pretore cominciò ad accordare ai creditori del (—) delle azioni c.d. adiecticiæ qualitàtis [vedi obligatio naturalis], in virtù delle quali il dominus era ritenuto obbligato, verso gli stessi creditori, nei limiti del profitto ricevuto o del peculio attribuito allo schiavo.

Il dominus, altresì, era responsabile degli atti illeciti commessi dal (—); se lo schiavo commetteva un delitto privato, il pater, a fronte dell’àctio noxàlis [vedi] esercitata dalla parte lesa, poteva o pagare la pena o abbandonare il reo al danneggiato (nòxæ dedìtio [vedi]). Qualora lo schiavo fosse stato abbandonato dal dominus (c.d. derelìctio [vedi]), poteva essere acquistato da altri per occupazione.

Lo schiavo poteva riacquistare la libertà attraverso la manumìssio [vedi].

Sèrvus cum libertàte (hères) institùtus

Veniva così definito, in diritto romano, lo schiavo che fosse stato dichiarato contemporaneamente libero ed erede.

Il (—) era considerato erede necessario (heres necessarius) ed acquistava il patrimonio ereditario automaticamente [vedi ìpso iùre] senza avere la possibilità di rifiutare. L’acquisto si produceva immediatamente dopo la morte del de cùius [vedi].

Sèrvus fisci

Era così definito ogni operaio addetto al lavoro in officine statali: si trattava di una categoria di soggetti con limitata capacità, in considerazione dell’appartenenza ad una classe o professione [vedi capacità].

Sèrvus fugitìvus [Schiavo fuggiasco]

Il (—) era lo schiavo datosi alla fuga.

Si riteneva che il possesso sul (—) [vedi possèssio] fosse esercitabile anche nudo animo, cioè attraverso il solo animus possidèndi [vedi]. Pertanto il (—) restava in possesso del proprietario, anche se questi ne aveva perduto la materiale disponibilità. Il possesso del (—) cessava nel momento in cui altri se ne impadroniva.

Sèrvus glèbæ

Veniva così definita, in diritto romano, ogni persona addetta alla coltivazione di latifondi. Così erano considerati i coloni, equiparati ai servi [vedi servus]: essi venivano alienati insieme alla terra che coltivavano, non potevano allontanarsi dal fondo e divenivano liberi solo se il terreno veniva loro donato dal proprietario.

Il (—) era considerato come soggetto giuridico a capacità limitata [vedi capacità] in virtù dell’appartenenza ad una particolare classe o professione.

Sestàrius nùmmus

[vedi Denarius nummus]

Sesto Elio Peto Cato

Giurista ed uomo politico vissuto a cavallo tra il II ed il I sec. a.C.: ricoprì la magistratura consolare nel 198 a.C. e quella censoria nel 194 a.C.

Fu il primo grande giureconsulto della storia del diritto romano: il soprannome Càtus (lett. “l’accorto”) gli fu attribuito proprio per la sua particolare acutezza giuridica.

Secondo la tradizione, (—) fu autore di tre opere:

— una raccolta di actiònes processuali detta iùs Æliànum, che sostituì il vecchio ius Flavianum [vedi];

— i Tripertìta, tre libri che contenevano il testo originario della legge delle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum] con una panoramica sulle actiones seguito da un commento interpretativo;

— tre altri libri di contenuto incerto.

Parte della dottrina ritiene, al contrario, che (—) scrisse i soli Tripertita; il riferimento al ius Ælianum ed agli altri tre libri riguarderebbe, in realtà, il contenuto degli stessi Tripertita.

Sesto Pedio

Giurista minore, vissuto nel I sec. d.C.; fu contemporaneo di Cassio Longino [vedi] e Proculo [vedi] e si distinse per le sue qualità stilistiche unite ad una particolare attenzione per una revisione organica del diritto.

Fu autore di opere di commento agli edicta del pretore [vedi prætor) e degli ædìles curules [vedi ædìlitas], oltre che dei libri de stipulatiònibus.

Settimio Severo (imp. 193-211 d.C.)

Imperatore romano, salì al potere dopo aver condotto vittoriosamente a termine, (grazie all’autorità raggiunta nel corso della sua brillante carriera militare), le violente lotte per la successione scatenatesi alla morte di Commodo [vedi] tra le legioni dell’esercito. (—) accelerò il processo avviato dai suoi predecessori di svalutazione delle istituzioni repubblicane e di rafforzamento dell’assolutismo imperiale.

In particolare, (—) imperniò il suo ambizioso programma governativo:

— sul potenziamento dell’apparato militare;

— sul sostanziale svuotamento dei poteri senatoriali;

— sulla trasformazione dell’Impero in monarchia assoluta, caratterizzata dall’emergere di tratti orientaleggianti;

— sul risanamento del bilancio statale.

Sotto il profilo militare, (—) concluse vittoriosamente la guerra contro i Parti ed intraprese un altrettanto fortunata spedizione in Britannia, dove morì dopo tre anni e lasciando l’impero ai figli Caracalla [vedi] e Geta.

Sex suffragia

Con tale espressione si indicavano le sei centurie di èquites equo publico che aprivano la votazione nei comìtia centurìata [vedi].

Silentiarii

I (—) erano funzionari imperiali, dipendenti dal præpòsitus sacri cubìculi [vedi], incaricati di provvedere a mantenere la quiete ed il silenzio intorno alle stanze dove riposava l’imperatore.

Silenzio

Il (—), e più in generale, la volontà negoziale tacita, non manifestata ai terzi, né con parole, né con gesti o comportamenti concludenti, era irrilevante, in diritto romano, non potendo determinare la creazione di un negozio giuridico: da ciò derivò per il diritto romano l’irrilevanza della riserva mentale nonché l’esclusione, almeno per il diritto preclassico e classico, del negozio tacito.

Silla (Lucio Cornelio)

Generale e uomo politico romano, vissuto nel I sec. a.C. fu fiero sostenitore degli interessi della nobìlitas senatoria ed acerrimo oppositore di Mario [vedi], “candidato” dei populàres.

Già distintosi nella guerra sociale nel 90 a.C., eletto console nell’88 a.C., ottenne il comando della spedizione in Oriente contro Mitridate, re del Ponto.

Revocatogli il mandato dalla assemblea, per le pressioni esercitate da Mario e dal tribuno Sulpicio Rufo, (—) entrò in Roma alla testa del suo esercito, ordinando l’esecuzione dei suoi avversari (tra cui Sulpicio) e costringendo Mario a rifugiarsi in Africa.

Ristabilito l’ordine, dopo aver rafforzato il governo senatorio e limitato i poteri delle assemblee e dei tribuni “democratici”, riprese per quattro anni la sua campagna in Asia. Nell’83 a.C., a seguito di gravi tumulti sollevatisi nell’Urbe dopo la morte di Mario, conclusa la pace con Mitridate, (—) sbarcò in Italia e in due anni sconfisse gli eserciti della repubblica: nel 82 a.C. rimaneva padrone assoluto della città, dove entrò con i suoi seguaci senza deporre l’imperium milìtiæ

Attribuitagli con la lex Valeria de Sulla dictatòre [vedi] una dittatura lègibus scribùndis et rei publicæ constituèndæ, (—) iniziò ad attuare il suo nuovo programma politico, teso essenzialmente ad accrescere il potere del Senato.

Egli, pertanto, ridusse il numero dei questori ed esautorò la magistratura tribunizia, togliendo, inoltre, il potere giudiziario ai cavalieri, esclusi dalle giurie criminali.

Provvide, altresì, ad abolire le frumentationes [vedi] ed a imporre calmieri sui prezzi delle derrate.

Riorganizzò i municipi ed istituì nuovi tribunali penali permanenti [vedi quæstiònes].

Promosse, inoltre, una legislazione rigorosamente repressiva degli illeciti penali, punendo duramente soprattutto i delitti politici [vedi lex Cornelia Sullæ].

Verso la fine dell’80 a.C. (—) abdicò inaspettatamente; rifiutata la rielezione al terzo consolato e il governo della Gallia Cisalpina, l’ex dittatore si ritirò nei suoi possedimenti in Campania, dove morì nel marzo del 78 a.C.

Simulazione [cfr. artt. 1414 ss. c.c.]

Si ha (—) quando le parti, di comune accordo dichiarano deliberatamente di concludere un negozio, mentre in realtà non vogliono concluderne nessuno (c.d. simulazione assoluta), oppure vogliono concluderne uno diverso (c.d. simulazione relativa).

Come es., rispettivamente, di simulazione assoluta o relativa, si pensi ai casi in cui io e Tizio ci accordiamo affinché apparentemente io gli venda tutti i miei beni, mentre in realtà non gli vendo nulla ed i beni restano miei, oppure, io, per sembrare munifico, faccio apparire come donazione ciò che in realtà è una vendita.

La (—) si distingueva dalla riserva mentale [vedi reservàtio mèntis], poiché nella simulazione il diverso volere è comune ad entrambe le parti (tra le quali intercorre il c.d. accordo simulatorio), mentre nella riserva mentale l’esistenza di una interna volontà diversa da quella manifestata non è riconoscibile dall’altra parte (se anche quest’ultima nasconde una volontà interna diversa, può esservi concorso di riserve mentali, ma non simulazione, mancando l’accordo delle parti).

In realtà, non corrispondendo le reciproche dichiarazioni delle parti al loro comune reale volere, si ha, nella simulazione, più che divergenza tra volontà e dichiarazione, divergenza delle due volontà che mirano a creare un’apparenza negoziale.

In diritto romano, se non era evidente la discordanza tra volontà e dichiarazione, il negozio apparente era normalmente riconosciuto valido ed efficace. Solo col tempo, si diede rilievo alle discordanze tra manifestazione e volontà, negando che il negozio così concluso fosse valido e produttivo di effetti, purché:

— vi fosse prova certa della discordanza;

— la vittima della discordanza (la parte cioè, che aveva interesse a chiedere l’inutilizzazione del negozio) avesse tenuto, per parte sua, un comportamento scusabile;

— non fossero stati lesi diritti di terzi estranei al negozio (la tutela dei terzi fu esigenza sempre primaria nell’esperienza giuridica romana).

La giurisprudenza classica, in particolare, iniziò a dar rilievo, tra le sole parti, all’accordo simulatorio sottostante, se di esso fosse stata offerta prova sicura: si trattò, però, di una sporadica intuizione, e non di un principio consolidato. Solo in diritto giustinianeo si affermò il principio secondo cui si riteneva improduttivo di effetti il negozio simulato, mentre era reputato efficace e valido, almeno in generale, il negozio effettivamente voluto dalle parti (c.d. negozio dissimulato). Tuttavia, se il negozio dissimulato era vietato dalla legge (es. donazione tra coniugi), era ugualmente ritenuto nullo; se, invece, era diretto a frodare qualche soggetto, questi era tutelato indirettamente attraverso la concessione di un’excèptio doli [vedi].

Per designare i negozi simulati, i Romani parlarono di volta in volta di contractus imaginàrii, di nuptiæ simulatæ, di acta simulata.

Sinallagma

Il (—) è l’interdipendenza tra due prestazioni nell’ambito di un negozio.

Il negozio sinallagmatico è quindi, il negozio a prestazioni corrispettive.

Il diritto romano conosceva tre figure di (—):

— genetico: che si aveva quando l’obbligo di una parte nei confronti delle altre parti, sorgeva soltanto se, e in quanto sorgevano gli obblighi delle altre parti;

— condizionale: che si estingueva qualora si estinguessero le obbligazioni della controparte;

— funzionale: che si aveva quando l’esecuzione dell’adempimento di una parte necessitava dell’avvenuta esecuzione delle controprestazioni.

Siria

Provincia romana che si estendeva grosso modo sui territori dell’odierna Siria.

Fu creata nel 63 a.C. all’indomani della guerra contro Mitridate [vedi Ponto], e godette di grandissima fortuna grazie agli eccellenti traffici commerciali.

In seguito inglobò il territorio della Fenicia [vedi], finendo poi nell’orbita dell’impero d’Oriente, prima di essere preda degli Arabi nel quinquennio 635-640 d.C.

Socìetas [Società; cfr. artt. 2247 ss. c.c.]

Contratto consensuale con il quale due o più soggetti (socii) si obbligavano reciprocamente a mettere in comune beni o attività, in quantità anche disuguali, allo scopo di compiere una o più operazioni economiche, dividendo tra tutti, secondo criteri prestabiliti, i guadagni o le eventuali perdite.

La (—) si inquadra tra le obligatiònes ex contractu, altrimenti dette obligationes consensu contractæ [vedi], perché derivanti dal semplice accordo.

Le origini della (—) sono molto discusse. Per alcuni essa risulterebbe da un adattamento del vecchio istituto del consòrtium ercto non cito [vedi]. Con ogni probabilità la (—) derivò dal consolidarsi di prassi largamente seguite nel commercio mediterraneo. L’intensificarsi delle relazioni con gli altri popoli, a partire dal III sec. a.C., impose la necessità, da un lato, di raggruppare ingenti somme, dall’altro di sopportare in comune i rischi di operazioni economiche di vasta portata. Il riconoscimento di tale contratto è da attribuirsi all’attività giurisdizionale del prætor peregrìnus, nell’ambito dei rapporto del iùs gentium [vedi].

Si distingueva tra:

— (—) òmnium bonòrum [vedi];

— (—) unìus rei o negotiatiònis [vedi].

Obblighi del socio erano:

— apportare in società quanto aveva promesso. Se il suo apporto aveva per oggetto cose, egli doveva trasferire agli altri, con mancipatiònes [vedi mancipàtio] o traditiònes [vedi tradìtio] varie, una quota di esse, in modo da creare una comunione sulle cose stesse;

— rendere comuni gli acquisti fatti per la società.

Salvo diverso accordo delle parti gli utili e le perdite erano ripartiti in egual misura: l’accordo tra i socii poteva giungere ad esimere totalmente dalla sopportazione delle perdite un socio cui era riservata una partecipazione agli utili, ma non poteva escludere la partecipazione agli utili di un socio che partecipava, sia pure parzialmente, alle perdite (societas leonìna).

Il consenso doveva essere persèverans, cioè doveva sussistere fino al momento del conseguimento del fine sociale o della scadenza del termine.

La società si estingueva:

— ex personis, e cioè per morte o càpitis deminùtio [vedi] di uno dei soci;

— ex rèbus, e cioè per il raggiungimento del fine sociale o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;

— ex voluntàte, e cioè per volontà dei soci, per la scadenza del termine fissato o per rinuncia (c.d. renuntiàtio);

— ex actiòne, a seguito dell’esercizio dell’azione di divisione.

In epoca giustinianea fu considerata causa di scioglimento della società anche il fallimento di uno dei soci.

La società produceva effetti solo tra i soci, non essendo riconosciuta la possibilità di creare enti con capacità giuridica. Unica eccezione era rappresentata dalla societas publicanòrum, costituita per l’assegnazione dell’appalto di tutto il reddito di imposte (pùblica) ricavabile da una certa provincia o per l’appalto di grandi opere pubbliche.

Le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto di società erano sanzionate dall’àctio pro socio [vedi], actio civile e di buona fede: essa poteva essere esperita come azione generale di rendiconto finale della società, ma poteva anche essere intentata perdurante il rapporto di società.

 

 

Essa importava, per la fiduciarietà del vincolo infranto, l’infamia [vedi] del condannato.

 

Valente (imp. 364-378 d.C.)

Fratello di Valentiniano I [vedi], fu da questi associato al trono nel 364 d.C. per il governo delle province orientali. Alla morte del fratello nel 375 d.C., in Oriente ebbe inizio il periodo delle grandi invasioni barbariche, frenate in un primo tempo dall’imperatore con la concessione agli invasori (Visigoti), del territorio delle Mesia, in cambio della deposizione di armi ed ostaggi. La pace, raggiunta diplomaticamente, ebbe vita breve: ben presto i Visigoti si ribellarono scontrandosi con (—) nella battaglia presso Adrianopoli (Tracia), dove perse la vita lo stesso imperatore (378 d.C.).

A (—) è attribuita un’importante riforma militare, introdotta da una costituzione del 375 d.C. Con tale legge (—) avrebbe riordinato il sistema del reclutamento, sulla base del nuovo principio della leva come onere fiscale gravante sui possessori di terre, che, riuniti in consorzi, erano obbligati a fornire le reclute o il denaro necessario per il sostentamento di queste.

Valente Lucio Fulvio Alburnio

Giurista romano dell’epoca di Adriano (II sec. d.C.). Fu esponente della scuola sabiniana [vedi]. Scrisse un’opera in 7 libri sui fedecommessi.

Valentiniano I (imp. 364-375 d.C.)

Imperatore romano, che inaugurò una nuova dinastia imperiale (essendosi esaurita, con la morte di Giuliano [vedi], la discendenza di Costantino [vedi]).

Salito al trono, alla morte di Giuliano l’Apostata, (—) associò all’Impero il fratello Valente [vedi] per il governo delle province orientali tenendo per sé l’Occidente. La sua morte, nel 375 d.C., segnò in Oriente l’inizio delle grandi invasioni barbariche.

Valentiniano II (imp. 371-392 d.C.)

Figlio di Valentiniano I, fu associato al trono da Graziano [vedi] nel 371 d.C. dopo la morte del padre.

Ancora giovanetto governò l’Italia, l’Africa e l’Illiria sotto la reggenza della madre e in posizione subordinata per la sua “tenera” età rispetto a Graziano e a Teodosio [vedi].

L’equilibrio provvisoriamente ottenuto con tale governo a tre durò all’incirca un quinquennio, sino al 383 d.C., allorquando Magno Massimo allo scopo di impadronirsi della prefettura della Gallia, eliminò Graziano, progettando di estromettere anche il giovane (—) dal governo dell’Italia. Solo l’intervento di Teodosio salvò (—) dalle minacce di Magno Massimo, che finì ucciso nell’estate del 388 d.C.

Tuttavia uguale sorte era riservata al giovane imperatore: nel 392 d.C. (—) moriva, ucciso dal magister mìlitum Arbogaste, che voleva favorire l’usurpazione di Eugenio.

Valentiniano III (imp. 423-455 d.C.)

Successore di Onorio [vedi], scelto da Teodosio II [vedi] come imperatore, (—) si trovò a governare la parte occidentale dell’Impero ad appena sei anni, sotto la guida della madre Galla Placidia.

Estremamente critica era la situazione che (—) si trovò a fronteggiare. L’Occidente appariva sempre più infestato dalle invasioni delle popolazioni barbariche: in Spagna si combatteva contro i Vandali, in Gallia contro i Visigoti ed i Franchi. Non meno incessanti erano le incursioni degli Unni, guidati dal loro capo Attila.

La rivalità sorta tra i due valenti generali Bonifacio ed Ezio, a cui era stato delegato, rispettivamente, il comando dell’Africa e il comando dell’Italia, rese ancora più grave la situazione, già precaria.

Privo di qualsiasi remora morale, Ezio ricorse ad ogni mezzo per eliminare il rivale, fino a cagionarne la morte.

Spaventato dallo strapotere ormai conseguito da Ezio, grazie anche ai successi militari riportati (Ezio aveva vinto Attila ai Campi Catalaunici nel 451 d.C.) (—) non esitò a sua volta ad uccidere il valente generale (454 d.C.).

La tragica fine di Ezio decretò, tuttavia, la sua morte; (—) fu assassinato pochi mesi dopo (455 d.C.) da due vecchi veterani del generale.

Valeriano (imp. 253-260 d.C.)

Proclamato imperatore dalle truppe di stanza sul Reno, si associava al potere il figlio Gallieno [vedi] (253 d.C.).

In questo periodo, i barbari si impadronivano della Mauretania [vedi] e della Numidia [vedi] (252 d.C.), il sassanide Sapore assoggettava l’Armenia (253 d.C.), mentre le popolazioni germaniche degli Alemanni e dei Franchi invadevano la Gallia.

Minacciati i confini dell’Impero (—) si opponeva all’invasione persiana, respingendola progressivamente, ma durante una di queste manovre difensive fu catturato da Sapore ad Edessa nel 259 d.C. e mai più rilasciato.

Variæ causàrum figùræ

[vedi Obligàtio]

Varo

[vedi Alfeno Varo]

Vaticana Fragmenta

[vedi Fragmenta Vaticana]

Vaticinàtio

Uno dei nuovi delitti configurati nella repressione extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.], al di fuori del sistema delle quæstiònes [vedi] e dei crìmina [vedi crimen].

Consisteva, in sostanza, nella conoscenza di arti magiche o, comunque nel pronunciare profezie ovvero nel fare sortilegi.

La pena prevista era quella della confisca dei beni (publicàtio bonòrum [vedi]) o della relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea.

Vandali

Antico popolo di stirpe germanica che attraverso la Moravia (attuale Repubblica slovacca) raggiunse le rive del Danubio, venendo sconfitti da Marco Aurelio nel 171-173.

Agli inizi del IV sec., spinti dagli Unni [vedi], invasero la Gallia con gli Alani e gli Svevi, convertendosi all’arianesimo e dilagando poi in Spagna (409) ove fondarono il regno di Vandalusia, poi detto Andalusia.

Nel 428, guidati dal loro re Genserico, passarono nell’Africa settentrionale e quindi in Italia, fino a Roma, che sottoposero a saccheggio (455). Alla morte di Genserico (477) la potenza dei (—) iniziò a declinare e il loro regno fu annientato dal generale bizantino Belisario.

Vectìgal [Canone]

Canone periodico, al pagamento del quale erano tenuti i privati, che avessero ottenuto in locazione fondi determinati [vedi àger vectigàlis].

Veio

Città etrusca, sita a ca. 20 Km a nord di Roma. Nel V sec. a.C. fu valente rivale di Roma.

Ambedue le città miravano al dominio della valle inferiore del Tevere, la migliore via commerciale tra la costa e l’interno.

In una prima fase Roma conquistò Fidene, città latina che i Veienti possedevano a sud del Tevere (426 a.C.). Il console Caio Cornelio Cosso uccise in battaglia lo stesso duce dei Veienti, dedicandone le armi nel Tempio di Giove Capitolino.

La fase decisiva della guerra si svolse circa venti anni dopo. I Romani iniziarono l’assedio a (—) e lo proseguirono, secondo la tradizione, per dieci anni (406-396 a.C.).

La città fu presa grazie all’ingegno di Marco Furio Camillo [vedi]. La conquista di (—) segnò l’inizio del dominio romano sull’Etruria.

Vendìtio

[vedi Èmptio-venditio]

Venditio ususfructus

L’“ususfructus” [vedi] era intrasferibile come diritto, ma poteva formare oggetto di locazione.

Le fonti però prevedono anche una “venditio usufructus” che aveva la sola conseguenza che il cessionario acquistava l’esercizio del diritto. In pratica, venendo a cessare l’usufrutto per scadenza del termine o morte dell’usufruttuario, avevano fine gli effetti della vendita, anche se tra le parti era stato convenuto da essi dovessero perdurare oltre.

Venditor [venditore]

[vedi Emptio-venditio]

Vènia ætàtis

Beneficio di concessione imperiale: consisteva nell’abbassamento del limite di età necessario per la piena capacità di agire (25 anni), rispettivamente a 18 anni per le donne e 20 per gli uomini.

Il beneficio veniva concesso dagli imperatori caso per caso e fu molto diffuso in periodo postclassico.

Verba certa

[vedi Certa verba]

Verberatio [Fustigazione]

La (—), o fustigazione, consistente in una pena corporale, costituiva una delle manifestazioni del potere di coercizione dei magistrati [vedi prehènsio; dùctio in vìncula]: essa si estrinsecava in una sorta di potere di polizia, esercitato prevalentemente nei confronti di schiavi e stranieri, ma talvolta anche nei confronti dei cittadini romani di condizione sociale inferiore.

Tipica del periodo repubblicano, raffiorò talvolta anche in epoche successive.

Vercingetorige (? - 46 a.C.)

Condottiero gallico della tribù degli Arverni.

Nel 52 a.C. organizzò una rivolta contro i Romani a capo della sua tribù.

Dopo la sconfitta di Novioduno (52 a.C.) evitò di affrontare il suo avversario, G. Cesare [vedi], in campo aperto, consapevole della propria inferiorità. Adottò quindi una tattica di sfiancamento delle truppe avversarie, cercando di tagliar loro i rifornimenti e di impedire che attingessero alle risorse locali, distruggendole. Costretto a rifugiarsi ad Alesia, roccaforte ritenuta inespugnabile, fu, invece, stanato e sconfitto definitivamente da G. Cesare. Trascinato a Roma, dopo aver sfilato in catene, al seguito del trionfo del comandante romano, fu imprigionato e giustiziato (46 a.C.).

Verus procuràtor

[vedi Procura]

Vespasiano Tito Flavio (imp. 69-79 d.C.)

Iniziatore della dinastia dei Flavi, salì al potere dopo un lungo periodo di disordini seguito alla morte di Nerone [vedi].

Di estrazione plebea, militare di professione, si distinse per le sue doti militari e le sue capacità amministrative.

Elementi fondamentali del programma vespasianeo furono:

— il risanamento finanziario avviato dopo aver ottenuto, con la promulgazione della lex de impèrio Vespasiani [vedi], apposito mandato per la realizzazione di atti di interesse pubblico;

— la realizzazione di numerose opere pubbliche (ad es. l’Anfiteatro Flavio);

— la fondazione di istituzioni culturali, deputate all’assegnazione di regolari vitalizi ad artisti e letterati.

In ambito militare, conseguì importanti successi, concludendo vittoriosamente, con l’espugnazione di Gerusalemme, la guerra giudaica e conducendo spedizioni sui confini del Reno e del Danubio, dove attese alla fortificazione del sistema difensivo, ed in Britannia.

Dopo aver ridato un certo equilibrio all’Impero, morì nel giugno del 79 d.C., all’età di settanta anni.

Vestales

Collegio di sacerdotesse di rango elevatissimo cui era attribuita la cura del culto di Vesta, dea del focolare. Oltre a sovraintendere ad alcune festività era loro compito custodire il fuoco acceso in permanenza e l’acqua. Secondo la leggenda Rea Silva, madre di Romolo [vedi] e Remo, apparteneva alle (—).

Vetustas servitutis (o prærogativa temporis)

In origine era l’acquisto delle servitù mediante “usucapio” [vedi] col decorso di due anni.

Una “lex Scribonia” della fine dell’età repubblicana vietò “l’usucapio servitutis”.

In diritto postclassico si tornò a ritenere per alcune servitù che la (—) (cioè il lungo esercizio di fatto di una servitù reso concreto da opere costruite sul fondo servente ab immemorabile) poteva concretare la prova dell’esistenza del diritto di servitù.

Giustiniano [vedi] assoggettò a prescrizione tutte le servitù con gli stessi requisiti della “præscriptio longi temporis” [vedi] relativa a cose immobili.

Vexata quæstio

Si definisce (—) una questione da tempo dibattuta per la quale non si è mai giunti ad una conclusione univocamente accolta.

Via [Passaggio]

Figura di servitù prediale [vedi servitùtes proediòrum], appartenente alla categoria delle servitù rustiche e consistente in un più ampio diritto di passaggio rispetto a quello derivante dalle servitù di iter [vedi] e di actus [vedi], permettendo altresì il passaggio di carri.

La (—) consentiva, infatti, il passaggio per un sentiero largo almeno otto piedi nei tratti rettilinei e sedici piedi nelle curve.

Vicàrius

Era il funzionario preposto, a seguito della riforma amministrativa dioclezianea [vedi Diocleziano], al governo delle diocesi, come sostituto del præfèctus prætorio, deputato a sua volta ad amministrare la prefettura relativa.

In particolare, il (—) era incaricato di sorvegliare i governatori delle province raggruppate nella diocesi e di esercitare la iurisdìctio, di secondo grado in caso di appello delle sentenze dei rectòres [vedi].

Tuttavia, stante il carattere sostitutivo dei poteri attribuiti al (—), questi potevano essere sempre esercitati direttamente dal prefetto.

Vicìnitas [Vicinanza]

Elemento costitutivo dell’istituto delle servitù prediali [vedi servitùtes prædiòrum], per l’esistenza delle quali, infatti, si richiedeva la vicinanza tra fondo dominante e fondo servente.

La (—), tuttavia, non doveva intendersi come mera contiguità tra fondi, quanto piuttosto come relazione topografica, tale da consentire un effettivo rapporto di subordinazione tra gli stessi.

Vicomagìstri

Nell’età del principato i (—) presiedevano, in numero di quattro, i 265 vici in cui fu divisa l’Urbs per fini di culto pubblico. Si trattava di una carica elettiva.

Vigintiprìmi

[vedi Mùnera publica]

Vigintiviràtus

[vedi Vigintìviri]

Vigintìviri [Magistratura di venti uomini]

Gruppo di magistrature minori, cui si accedeva prima di conseguire la questura [vedi].

Tra i (—) rientravano:

— i decèmviri stlìtibus iudicàndis [vedi];

— i triùmviri capitàles (triumviri competenti in materia criminale);

— i trèsviri ære argento auro flàndo feriùndo (direttori della zecca);

— i quattuòrviri viàrum curandàrum, incaricati della manutenzione delle strade di Roma.

Vìminale

Uno dei sette colli di Roma, che deriva il suo nome dalle antiche selve di vimini che lo ricoprivano.

In età classica vi furono costruite case patrizie e terme. In epoca medievale sorsero numerose chiese (S. Ippolito, S. Lorenzo in Panisperna, S. Prudenziana).

Vim vi repèllere lìcet [Lett. “è lecito reagire con violenza alla violenza”; legittima difesa; cfr. artt. 2044 c.c.; 52 c.p.]

Fondamentale principio giuridico in virtù del quale era considerata lecita la reazione violenta alla violenza altrui (legittima difesa).

Nel diritto romano, la legittima difesa escludeva l’illiceità della reazione violenta.

Nel diritto civile vigente, essa:

— è causa di non punibilità (c.d. scriminante) del reato (art. 52 c.p.);

— è causa di non imputabilità del danno prodotto con la reazione (art. 2044 c.c.).

Vìndex [Garante]

Nel processo per lègis actiònes [vedi], il (—) garantiva personalmente la comparizione del convenuto a data differita, nel caso in cui quest’ultimo si fosse rifiutato di seguire l’attore davanti al magistrato giusdicente.

Era, altresì, previsto l’intervento del (—) nella speciale procedura della manus inièctio [vedi legis actio per manus iniectiònem], dove al convenuto era consentito di offrire, in qualità di garante, una persona di sicura solvibilità, al fine di sottrarsi all’azione esecutiva.

Vindex libertàtis

Appellativo attribuito ad Ottaviano Augusto [vedi], considerato restauratore e difensore delle libertà repubblicane.

Di tale titolo si appropriarono anche i suoi successori, che ne fecero uso costante: dopo aver sventato il tentativo eversivo di Seiano, Tiberio [vedi] fu salutato come restitùtor libertatis populis Romani.

Vindicatio caducorum

Speciale “actio in rem” [vedi] accordata all’“ærarium” [vedi] nei confronti del possessore di beni che a causa della “incapacitas” sancita dalle “leges Iulia et Papia Poppea” [vedi] dell’età augustea (“cælibes et orbi”) perdevano il diritto a succedere.

Qualora non vi fossero stati altri “heredes ex testamento” con almeno un figlio o legatari con figli, questi beni spettavano all’“ærarium”.

 

Fonte:

http://www.udulecce.it/files/Documenti/doctufi/dizionario%20giuridico%20latino.doc

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