Il diritto sindacale

 


 

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ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ SINDACALE

Il diritto sindacale può definirsi come il complesso normativo disciplinante le associazioni di carattere economico-professionale, istituite a tutela degli interessi collettivi delle categorie dei prestatori e dei datori di lavoro. La normazione, oggetto del diritto sindacale, può distinguersi essenzialmente in due parti:

  • diritto sindacale statuale o esterno, attuato direttamente dallo stato;
  • diritto sindacale spontaneo o interno, riconosciuto ai sindacati.

Il sindacato
Il sindacato professionale può definirsi l’associazione libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro; è un’associazione che rappresenta, attraverso i suoi organi elettivi interni, tutti gli individui che lo compongono nella loro qualità di soci; è un’associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali nei confronti degli stessi soci, delle altre associazioni, degli altri soggetti giuridici. La giurisprudenza ha successivamente precisato che perché ad un’associazione possa riconoscersi natura sindacale occorre che la sua attività di assistenza e di tutela sia svolta non soltanto a vantaggio degli associati, ma anche a vantaggio di tutti gli appartenenti alla categoria, anche se rimangono al di fuori dell’organizzazione. La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. (che richiederebbe la registrazione del sindacato con conseguente riconoscimento della personalità giuridica) fa sì che le organizzazioni sindacali siano oggi delle mere associazioni non riconosciute. I soci, detti comunemente iscritti al sindacato, sono coloro che fondano l’associazione (cd. promotori) oppure che vi aderiscono successivamente mediante l’iscrizione. Il sindacato è un’associazione aperta: per iscriversi occorrono essenzialmente due requisiti:

  • il limite minimo di età, necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • l’appartenenza alla categoria professionale o aziendale rappresentata.

Una volta ottenuta l’iscrizione, l’associato acquista posizioni giuridiche soggettive attive e passive così sintetizzabili:

  • situazioni attive:
    • elettorato attivo e passivo;
    • diritto di giovarsi di tutte le iniziative del sindacato;
    • diritto ad essere tutelato nei rapporti esterni;
  • situazioni passive:
    • obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentari;
    • pagamento dei contributi;
    • nei rapporti esterni, obbligo di conformarsi alle disposizioni ed agli impegni assunti dall’organizzazione sindacale.

L’organizzazione dei sindacati
L’organizzazione sindacale dei lavoratori è strutturata sia su base verticale (in base cioè all’attività svolta dal lavoratore nell’impresa), sia su base orizzontale (ovvero su base professionale). Su base verticale abbiamo i sindacati, organizzati per categoria economica i quali, a loro volta, confluiscono nel sindacato provinciale di categoria; dal quest’ultimo si passa alle federazioni nazionali che, a loro volta, danno vita alla Confederazione. Le confederazioni di maggior rilievo, anche per numero di iscritti, sono tre:

  • la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), di prevalente ispirazione comunista e socialista;
  • la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), di prevalente ispirazione cattolica;
  • la Unione Italiana del Lavoro (UIL), di prevalente ispirazione socialdemocratica.

Alle tre confederazioni storiche si è recentemente aggiunta l’Unione Generale del Lavoro (UGL), di ispirazione corporativa.
L’art. 39, comma 1, della Costituzione, sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale che costituisce una autonoma e specifica manifestazione del generalissimo principio di libertà di associazione, di cui all’art. 18 Cost.
La libertà sindacale e lo Statuto dei Lavoratori
L’art. 39, comma 1, della Costituzione, sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale che costituisce una autonoma e specifica manifestazione del generalissimo principio di libertà di associazione, di cui all’art. 18 Cost. La fonte normativa più importante dopo la Costituzione, in materia di libertà sindacale, è oggi la L. 300/70 meglio nota come Statuto dei Lavoratori. Essa ha recepito i principi fondamentali fissati dalla Costituzione stessa tendendo non a disciplinare la libertà sindacale, bensì a garantire l’esercizio delle medesima all’interno delle unità produttive, predisponendo, al riguardo, anche un efficiente apparato sanzionatorio.
La rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale
Ai sensi dell’art. 19 St. Lav. si può definire la rappresentanza sindacale aziendale come qualunque tipo di organizzazione attraverso cui il sindacato è presente nell’azienda, purché derivi dall’iniziativa dei lavoratori ed abbia qualificazione sindacale, cioè sia riferibile alla struttura sindacale. Inoltre, in seguito al referendum ex D.P.R. 312/95 che ha portato alla riformulazione dello stesso art. 19, “rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.

 

Fonte:

https://m.facebook.com/notes/unisalentoius-spaccio-riassunti/riassunti-dei-libri-disponibili-database-in-continuo-aggiornamento/117560628324656/

http://download2173.mediafire.com/76dv752gs63g/qmj1qm3okbhj3m3/Diritto+del+Lavoro+-+Riassunti+Ghera+-+75+pag.doc

Sito web da visitare: https://m.facebook.com/

 

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