TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione)

 

 

 

TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione)

 

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TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione)

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Importo monetario corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di anticipazione qualora la sua causale sia compresa nelle previsioni di legge. Il calcolo dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato avviene sulla base di specifici coefficienti di rivalutazione, periodicamente aggiornati. Il Tfr è regolamentato dalla legge n. 297/82, che ha sostituito sia la vecchia disciplina del Codice civile (articoli 2120,2121,2776) sia la legge n. 91/77.

 

Fonte:

http://www.ipasvi-carbonia-iglesias.it/dizionari/dizionario_sindacale.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Parola chiave google : TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione) tipo file : doc

 

Trattamento di fine rapporto

Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda. Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come "liquidazione", è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. Sull'argomento è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, precisando che tale erogazione è dovuta dal momento della cessazione del rapporto indipendentemente dal fatto che siano conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo. Pertanto anche la maturazione degli interessi e la rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento, maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato nel suo intero ammontare.
Come si calcola
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile.
Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).

Il recente decreto legislativo sulla tassazione dei fondi pensione, ha modificato l'imposizione fiscale sul Tfr e, di fatto, anche il valore degli accantonamenti annui. Il provvedimento infatti introduce, a partire dal primo gennaio 2001, una tassazione dell'11% sulla rivalutazione annua delle somme accantonate, riducendo così il valore della rivalutazione netta e quindi della rivalutazione finale.
I dipendenti pubblici
Nel settore pubblico il valore della prestazione si ottiene invece dalla moltiplicazione dell'ultima retribuzione utile (quote percentuali diverse a seconda della voce retributiva e del settore di lavoro) per gli anni di servizio effettivi e riscattati. Quindi un meccanismo analogo alla vecchia liquidazione che era in vigore nel settore privato prima del 1982.
La legge n. 335/95 ha previsto peraltro l'estensione del Tfr anche ai dipendenti pubblici, estensione necessaria per finanziare anche nel comparto pubblico la previdenza integrativa.
Pertanto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ed ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000 si applica il Tfr in base all'articolo 2120 del codice civile, mentre per i lavoratori già in forze, l'opzione per il Tfr è volontaria, e dovrà essere fatta entro il 2001. Per questi ultimi lavoratori la trasformazione del Tfr avverrà con la sottoscrizione di adesione al fondo pensione e l'indennità di fine servizio maturata fino a quella data sara calcolata secondo le regole della normativa precedente.
L’Inpdap nella circolare n. 30/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002 ha chiarto l’applicazione del trattamento di fine rapporto, precisando che per la liquidazione del trattamento non occorre presentare domande da parte del lavoratore. Inoltre il tfr è dovuto anche in caso di un contratto che sia durato almeno 15 giorni continuativi in un mese;a tal fine si possono cumulare più lavori a tempo determinato purchè tra gli stessi non ci siano periodi scoperti da contribuzione previdenziale.

 

Il Trattamento di Fine Rapporto è un credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro ed è esigibile al momento della cessazione del rapporto.
I contratti collettivi possono fissare un termine, a partire dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro deve eseguire questa prestazione; se però nel contratto non viene indicato alcun termine vale la regola generale, cioè che il creditore può esigere immediatamente questo rapporto.
Se il datore di lavoro provvedesse ad effettuare il pagamento in epoca successiva alla data della cessazione, il lavoratore avrebbe diritto agli interessi legali, con decorrenza dalla data della cessazione del rapporto fino al momento del saldo.
All'atto del pagamento di quanto complessivamente dovuto dall'azienda al dipendente, il datore di lavoro deve procedere al prelievo fiscale applicando quindi due diversi procedimenti. Per quanto riguarda la tassazione separata, tenendo presente che l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta su tali redditi, il calcolo dell'imposta viene effettuato applicando il seguente schema basato su quanto disposto dall'art. 17 del TUIR, il cui comma 1 è stato modificato dall'art. 48 del Decreto legislativo 446/97 che, con effetto dal 1° gennaio 1998, ha elevato la detrazione forfettaria annua.
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI TFR IN CORSO DI ANNO
Un dipendente, che aveva maturato al 31/12 dell'esercizio precedente un TFR di 23.874,36 euro e una anzianità di servizio di 16 anni e 3 mesi, cessa il rapporto di lavoro a far data dal 31/7; la retribuzione percepita nel periodo, tutta rientrante nell'imponibile per il calcolo del TFR, è pari a 14.879,64 euro e la variazione del costo della vita registrato dall'ISTAT nei primi 7 mesi dell'anno è pari all' 1,807796%. Calcoliamo la ritenuta fiscale da applicare e presentiamo le registrazioni in contabilità generale relative alla liquidazione del TFR.
CALCOLO DEL TFR MATURATO NELL'ESERCIZIO


quota maturata nell'anno :

14.879,64:13,5

1.102,20

recupero contributi con diritto di rivalsa:

14.879,64 x0,5%

- 74,40

rivalutazione del TFR

 

 

preesistente :23.874,36 x (1,5%x7/12+75%x1,8007796%)

 

+ 532,60

TOTALE

 

1.560,40

Il calcolo della quota maturata nell'anno viene effettuato dividendo per 13,5 la retribuzione complessivamente percepita nei primi 7 mesi dell'anno, nella ipotesi che coincida con quella dovuta al fine del calcolo del TFR: in caso di cessazione avvenuta nel corso del mese, essendo il TFR calcoloto considerando come mese intero la porzione di mese uguale o superiore a 15 giorni, la retribuzione presa a base per il calcolo non dovrebbe considerare le somme percepire per periodi inferiori ai 15 giorni o essere figurativamente integrata nel caso inverso. Per quanto riguarda il tasso da applicare per la rivalutazione del TFR preesistente, la quota fissa dell'1,5% viene moltiplicata per il periodo di servizio prestato nell'anno, espresso in dodicesimi.

 

Come si calcola Il t.f.r. si determina calcolando al termine di ogni anno di servizio svolto, una quota da accantonare (pari alla retribuzione annua diviso per 13.5) e che va' a sommarsi alle quote precedentemente accantonate e rivalutate annualmente.
Quota annua di accantonamento. Si calcola al 31 dicembre dividendo la retribuzione annua per 13,5. Per retribuzione di ogni anno si intendono tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale al lavoratore, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, con l'esclusione dei rimborsi spese. Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno ,la quota e' proporzionalmente ridotta, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
rivalutazione delle quote accantonate. Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, una fissa(1,5%)ed una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT).
Interruzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore si dimetta nel corso dell'anno la voce fissa dell'1,5% va frazionata in dodicesimi di anno (pari allo 0,125% per ogni mese) in rapporto al numero di mesi lavorati in quell' anno.
Raccordo con la precedente normativa Per i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore della legge, al 1° giugno 1982 avevano in corso un rapporto di lavoro si e' calcolato l'importo della liquidazione al 31 maggio 1982 spettante con la vecchia normativa. Tale importo ha costituito la prima quota dell'accantonamento ed e' stato rivalutato al 31 dicembre 1982 secondo le regole sopra indicate. La legge ha disposto, inoltre, il graduale reinserimento dei 175 punti di contingenza maturati nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982(pari a £418.075) e, come e' noto, in precedenza non computabili ai fini della liquidazione.
A partire dal 1°gennaio 1983 sono stati inseriti nel calcolo della retribuzione annua 25 vecchi punti (da lire 2.389 ciascuno )ogni 6 mesi. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'intero ammontare della contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e' stato inserito nella retribuzione utile per la determinazione della quota annua del trattamento di fine rapporto.
Le trattenute fiscali Determinato l'importo lordo della liquidazione, per conoscere la somma che il lavoratore potrà effettivamente ricevere, occorre calcolare le trattenute fiscali .
Innanzitutto occorre dividere l'ammontare del t.f.r. per il numero degli anni di anzianità di servizio e moltiplicare il risultato per 12. Determinato il risultato si individua l'aliquota relativa, facendo riferimento alla tabella delle aliquote in vigore al momento in cui e' sorto il diritto a percepire il t.f.r.
la seconda novità concerne il sistema attraverso cui si arriva a determinare l'imponibile. il procedimento e' il seguente: Si prende in considerazione l'importo del t.f.r. e si riduce il suo ammontare di una somma per ciascun anno di servizio che, a partire dal 1° gennaio 1988, e' stata elevata da 500.000 a 600.000 . Da notare che se il rapporto di lavoro si svolge per un numero inferiore a quello preavviso dai CCNL di categoria, la detrazione e' in proporzione ridotta.
L'imposta da pagare si ottiene applicando l'aliquota al netto della deduzione sopraindicata
Anticipazioni La legge stabilisce un importante principio: la possibilità per il lavoratore di ottenere dal datore di lavoro anticipazione sull'indennità maturata per un importo non superiore al 70%. Il diritto di anticipazione però può essere fatto valere con almeno 8 anni di anni di servizio presso la stessa azienda e inoltre l'azienda deve almeno avere più di 25 dipendenti. Inoltre la richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
— Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o private.
— Acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli.
Il fondo di garanzia Per i lavoratori dipendenti di aziende insolventi(per fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, etc.)viene garantita la liquidazione con un apposito "fondo di garanzia del t.f.r." istituito presso l'Inps e alimentato con i contributi a carico dei datori di lavoro. Nei casi di insolvenza sopra indicati il Fondo si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento della liquidazione al lavoratore o agli aventi diritto. La copertura del Fondo opera automaticamente, prescindendo dall' effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

 

 

Il trattamento di fine rapporto (prima chiamato con la voce "indennità di anzianità" o "liquidazione") è una fetta di retribuzione che il lavoratore "mette in tasca" quando lascia l'azienda (vedi legge n.297 del 29 maggio 1982 e articoli n. 2120 - 2121 - 2776 del codice civile).
E' una indennità economica proporzionale agli anni di servizio prestato nella medesima azienda che viene corrisposta al lavoratore nel momento in cui interrompe definitivamente il rapporto di lavoro con l'impresa.
Questa indennità viene determinata con modalità di calcolo basate sulla parità di trattamento tra le varie qualifiche e categorie di lavoratori ed equivale, per il dipendente, a una sorta di risparmio forzato in quanto sarà percepita solo nel momento dell'uscita definitiva dall'azienda, fatta eccezione per la possibilità di ottenere un anticipo in determinate situazioni, in particolare la legge sancisce che:
il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato indipendentemente il motivo per il quale tale cessazione è avvenuta;
il trattamento di fine rapporto è ad accumulo, in quanto è la somma di distinti accantonamenti annui il cui importo viene determinato al 31/12 di ogni esercizio, per ciascun dipendente, dividendo per 13,5 la retribuzione annua dovuta al lavoratore e aggiungendo all'importo così ottenuto la rivalutazione della indennità già accantonata negli anni precedenti. E' importante, inoltre, tenere presente che la L.297/82 ha introdotto consistenti miglioramenti dei trattamenti pensionistici vigenti all'epoca, finanziati con l'aumento dello 0,5% dei contributi per il Fondo pensioni a carico dei datori di lavoro, che però devono recuperare l'importo della contribuzione aggiuntiva trattenendola dall'ammontare della quota di TFR accantonata annualmente: in realtà, quindi, l'azienda si limita ad anticipare l'importo della maggiorazione contributiva liquidandola mensilmente a favore dell'INPS, incorporata nei contributi a suo carico, e a procedere al suo recupero in un'unica soluzione in sede di determinazione della quota di TFR da accantonare a favore del dipendente (su cui, in defunitiva, ricade il maggiore onere contributivo);
la retribuzione presa a base per il calcolo della quota annua, che comprende anche l'equivalente delle prestazioni in natura, non è necessariamente uguale alla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore in quanto non tiene conto delle somme pagate a titolo occasionale o di rimborso spese e comprende, invece, l'equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore posto in cassa integrazione guadagni o la cui retribuzione a carico dell'azienda viene comunque ridotta per cause a lui non imputabili (per esempio per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). E' importante però notare che in sede di contratto collettivo le parti possono definire diversamente le modalità di determinazione della quota annua o stabilire esattamente che cosa si intenda per "somme pagate a titolo occasionale". Inoltre, qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in corso di anno, la quota di TFR dovuta per il periodo viene calcolata in proporzione ai mesi di servizio, considerando come mese intero la porzione di mese uguale o superiore a 15 giorni;
la rivalutazione delle quote accantonate negli anni precedenti avviene moltiplicando il lordo totale per il tasso costituito dalla quota fissa dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente;
il lavoratore con una anzianità di servizio presso l'azienda di almeno 8 anni può richiedere un anticipo sul TFR di sua competenza qualora debba affrontare spese di carattere sanitario o determinate dall'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa; salvo acordi collettivi o individuali migliorativi, l'anticipo può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è di importo non superiore al 70% del TFR di competenza del lavoratore nel momento in cui effettua la richiesta.
Il totale dell'accantonamento annuo di TFR a favore del dipendente, al netto del recupero del contributo dello 0,5%, determinato in sede di scritture di assestamento al 31/12, rappresenta per l'azienda un costo di esercizio rilevato nel conto "Trattamento di fine rapporto" ed incrementa il debito verso il lavoratore, rilevato nel conto "Debiti per TFR", per la somma corrisposta nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Fonte: http://digilander.libero.it/prova750/testo/tfr1.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

 

Cosa fornisce la prestazione
La prestazione - che sostituisce l'indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 - fornisce una somma in denaro erogata "una tantum". È la stessa prestazione di cui beneficiano i lavoratori del settore privato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è disciplinata dall'art. 2120 dei codice civile e dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.

Destinatari
Sono i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.
I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente ad un fondo di previdenza complementare.
In caso di morte del lavoratore, il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In caso di mancanza delle persone prima indicate e di eventuali diverse disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Come si calcola la prestazione
Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini dello stesso TFR.
L'accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.
Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
La retribuzione utile
Per il personale pubblico, in linea con quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, la retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci:
- l'intero stipendio tabellare;
- l'indennità integrativa speciale;
- la retribuzione individuale di anzianità;
- gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.

Anticipazioni
Sono previste dalla disciplina del TFR ma non sono al momento applicabili al pubblico impiego. L'accordo sindacale che ha esteso il TFR ai dipendenti pubblici, ha previsto che l'armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema di anticipazioni potrà avvenire in sede di contrattazione di comparto.
Si ricorda che la disciplina del TFR prevede che il dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione per le ragioni individuate dalla legge (spese sanitarie ed acquisto prima casa) non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.

Requisiti
La prestazione spetta al personale cha abbia effettuato servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni nel mese.

Come si ottiene la prestazione
I lavoratori dipendenti da enti e amministrazioni, con personale iscritto ai fondi dei trattamenti di fine servizio dell'Inpdap, devono presentare richiesta all'Inpdap he provvede ad erogare anche questo tipo di prestazione.
Infatti, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della Scuola, dell'Università, della Sanità e degli Enti Locali è affidata all'INPDAP .
I lavoratori dipendenti da enti ed amministrazioni che liquidavano direttamente i trattamenti di fine servizio presenteranno domanda di liquidazione del TFR agli enti datori di lavoro.
OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I lavoratori iscritti all'Inpdap prima del 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio (indennità premio di servizio e di buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all'atto dell'adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto.
Pertanto, per questi lavoratori il nuovo meccanismo entrerà in vigore solo se e quando aderiranno al fondo pensione. Dalla data di iscrizione al fondo pensione si determina il passaggio al TFR, mentre fino a quel momento resterà in vigore la normativa attuale sulle indennità di buonuscita.
Il passaggio al nuovo regime avverrà quindi nel seguente modo: alla data dell'opzione sarà calcolato il valore della prestazione maturata dal lavoratore in base alla disciplina dell’indennità di buonuscita (quote dell'ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio); la cifra così ottenuta costituirà il primo accantonamento per il TFR cui si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni.
CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

  • Periodi di lavoro prestato a tempo determinato sorti successivamente al 30 maggio 2000

Si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120 del C.C.

  • Periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

I periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sono oggetto di TFR ai sensi dell'art. 2120 del C.C. Qualora il periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il 30 maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio, questa costituisce il montante, che unitamente alle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 ed il termine del rapporto di lavoro, formerà complessivamente il trattamento di fine rapporto.
Qualora, invece, al 30 maggio non si sia maturato il diritto alla prestazione, secondo le vigenti normative, per l'intero periodo dovrà essere versato il TFR.

Notizie utili

  • I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi, ai fini dell'applicazione della disciplina del TFR vale quanto sopra specificato.
  • Non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di durata predeterminata da parte delle amministrazioni di appartenenza.


Fonte: http://www.unipa.it/~divpers/TFR.doc

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