TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione)
TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione)
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TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione)
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Importo monetario corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di anticipazione qualora la sua causale sia compresa nelle previsioni di legge. Il calcolo dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato avviene sulla base di specifici coefficienti di rivalutazione, periodicamente aggiornati. Il Tfr è regolamentato dalla legge n. 297/82, che ha sostituito sia la vecchia disciplina del Codice civile (articoli 2120,2121,2776) sia la legge n. 91/77.
Fonte:
http://www.ipasvi-carbonia-iglesias.it/dizionari/dizionario_sindacale.doc
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Parola chiave google : TFR - Trattamento di fine rapporto (o liquidazione) tipo file : doc
Trattamento di fine rapporto |
Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda. Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come "liquidazione", è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. Sull'argomento è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, precisando che tale erogazione è dovuta dal momento della cessazione del rapporto indipendentemente dal fatto che siano conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo. Pertanto anche la maturazione degli interessi e la rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento, maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato nel suo intero ammontare. |
Il Trattamento di Fine Rapporto è un credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro ed è esigibile al momento della cessazione del rapporto.
I contratti collettivi possono fissare un termine, a partire dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro deve eseguire questa prestazione; se però nel contratto non viene indicato alcun termine vale la regola generale, cioè che il creditore può esigere immediatamente questo rapporto.
Se il datore di lavoro provvedesse ad effettuare il pagamento in epoca successiva alla data della cessazione, il lavoratore avrebbe diritto agli interessi legali, con decorrenza dalla data della cessazione del rapporto fino al momento del saldo.
All'atto del pagamento di quanto complessivamente dovuto dall'azienda al dipendente, il datore di lavoro deve procedere al prelievo fiscale applicando quindi due diversi procedimenti. Per quanto riguarda la tassazione separata, tenendo presente che l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta su tali redditi, il calcolo dell'imposta viene effettuato applicando il seguente schema basato su quanto disposto dall'art. 17 del TUIR, il cui comma 1 è stato modificato dall'art. 48 del Decreto legislativo 446/97 che, con effetto dal 1° gennaio 1998, ha elevato la detrazione forfettaria annua.
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI TFR IN CORSO DI ANNO
Un dipendente, che aveva maturato al 31/12 dell'esercizio precedente un TFR di 23.874,36 euro e una anzianità di servizio di 16 anni e 3 mesi, cessa il rapporto di lavoro a far data dal 31/7; la retribuzione percepita nel periodo, tutta rientrante nell'imponibile per il calcolo del TFR, è pari a 14.879,64 euro e la variazione del costo della vita registrato dall'ISTAT nei primi 7 mesi dell'anno è pari all' 1,807796%. Calcoliamo la ritenuta fiscale da applicare e presentiamo le registrazioni in contabilità generale relative alla liquidazione del TFR.
CALCOLO DEL TFR MATURATO NELL'ESERCIZIO
quota maturata nell'anno : |
14.879,64:13,5 |
1.102,20 |
recupero contributi con diritto di rivalsa: |
14.879,64 x0,5% |
- 74,40 |
rivalutazione del TFR |
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|
preesistente :23.874,36 x (1,5%x7/12+75%x1,8007796%) |
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+ 532,60 |
TOTALE |
|
1.560,40 |
Il calcolo della quota maturata nell'anno viene effettuato dividendo per 13,5 la retribuzione complessivamente percepita nei primi 7 mesi dell'anno, nella ipotesi che coincida con quella dovuta al fine del calcolo del TFR: in caso di cessazione avvenuta nel corso del mese, essendo il TFR calcoloto considerando come mese intero la porzione di mese uguale o superiore a 15 giorni, la retribuzione presa a base per il calcolo non dovrebbe considerare le somme percepire per periodi inferiori ai 15 giorni o essere figurativamente integrata nel caso inverso. Per quanto riguarda il tasso da applicare per la rivalutazione del TFR preesistente, la quota fissa dell'1,5% viene moltiplicata per il periodo di servizio prestato nell'anno, espresso in dodicesimi.
Come si calcola Il t.f.r. si determina calcolando al termine di ogni anno di servizio svolto, una quota da accantonare (pari alla retribuzione annua diviso per 13.5) e che va' a sommarsi alle quote precedentemente accantonate e rivalutate annualmente.
Quota annua di accantonamento. Si calcola al 31 dicembre dividendo la retribuzione annua per 13,5. Per retribuzione di ogni anno si intendono tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale al lavoratore, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, con l'esclusione dei rimborsi spese. Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno ,la quota e' proporzionalmente ridotta, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
rivalutazione delle quote accantonate. Al 31 dicembre di ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, una fissa(1,5%)ed una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT).
Interruzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore si dimetta nel corso dell'anno la voce fissa dell'1,5% va frazionata in dodicesimi di anno (pari allo 0,125% per ogni mese) in rapporto al numero di mesi lavorati in quell' anno.
Raccordo con la precedente normativa Per i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore della legge, al 1° giugno 1982 avevano in corso un rapporto di lavoro si e' calcolato l'importo della liquidazione al 31 maggio 1982 spettante con la vecchia normativa. Tale importo ha costituito la prima quota dell'accantonamento ed e' stato rivalutato al 31 dicembre 1982 secondo le regole sopra indicate. La legge ha disposto, inoltre, il graduale reinserimento dei 175 punti di contingenza maturati nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982(pari a £418.075) e, come e' noto, in precedenza non computabili ai fini della liquidazione.
A partire dal 1°gennaio 1983 sono stati inseriti nel calcolo della retribuzione annua 25 vecchi punti (da lire 2.389 ciascuno )ogni 6 mesi. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'intero ammontare della contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e' stato inserito nella retribuzione utile per la determinazione della quota annua del trattamento di fine rapporto.
Le trattenute fiscali Determinato l'importo lordo della liquidazione, per conoscere la somma che il lavoratore potrà effettivamente ricevere, occorre calcolare le trattenute fiscali .
Innanzitutto occorre dividere l'ammontare del t.f.r. per il numero degli anni di anzianità di servizio e moltiplicare il risultato per 12. Determinato il risultato si individua l'aliquota relativa, facendo riferimento alla tabella delle aliquote in vigore al momento in cui e' sorto il diritto a percepire il t.f.r.
la seconda novità concerne il sistema attraverso cui si arriva a determinare l'imponibile. il procedimento e' il seguente: Si prende in considerazione l'importo del t.f.r. e si riduce il suo ammontare di una somma per ciascun anno di servizio che, a partire dal 1° gennaio 1988, e' stata elevata da 500.000 a 600.000 . Da notare che se il rapporto di lavoro si svolge per un numero inferiore a quello preavviso dai CCNL di categoria, la detrazione e' in proporzione ridotta.
L'imposta da pagare si ottiene applicando l'aliquota al netto della deduzione sopraindicata
Anticipazioni La legge stabilisce un importante principio: la possibilità per il lavoratore di ottenere dal datore di lavoro anticipazione sull'indennità maturata per un importo non superiore al 70%. Il diritto di anticipazione però può essere fatto valere con almeno 8 anni di anni di servizio presso la stessa azienda e inoltre l'azienda deve almeno avere più di 25 dipendenti. Inoltre la richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
— Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o private.
— Acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli.
Il fondo di garanzia Per i lavoratori dipendenti di aziende insolventi(per fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, etc.)viene garantita la liquidazione con un apposito "fondo di garanzia del t.f.r." istituito presso l'Inps e alimentato con i contributi a carico dei datori di lavoro. Nei casi di insolvenza sopra indicati il Fondo si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento della liquidazione al lavoratore o agli aventi diritto. La copertura del Fondo opera automaticamente, prescindendo dall' effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Il trattamento di fine rapporto (prima chiamato con la voce "indennità di anzianità" o "liquidazione") è una fetta di retribuzione che il lavoratore "mette in tasca" quando lascia l'azienda (vedi legge n.297 del 29 maggio 1982 e articoli n. 2120 - 2121 - 2776 del codice civile).
E' una indennità economica proporzionale agli anni di servizio prestato nella medesima azienda che viene corrisposta al lavoratore nel momento in cui interrompe definitivamente il rapporto di lavoro con l'impresa.
Questa indennità viene determinata con modalità di calcolo basate sulla parità di trattamento tra le varie qualifiche e categorie di lavoratori ed equivale, per il dipendente, a una sorta di risparmio forzato in quanto sarà percepita solo nel momento dell'uscita definitiva dall'azienda, fatta eccezione per la possibilità di ottenere un anticipo in determinate situazioni, in particolare la legge sancisce che:
il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato indipendentemente il motivo per il quale tale cessazione è avvenuta;
il trattamento di fine rapporto è ad accumulo, in quanto è la somma di distinti accantonamenti annui il cui importo viene determinato al 31/12 di ogni esercizio, per ciascun dipendente, dividendo per 13,5 la retribuzione annua dovuta al lavoratore e aggiungendo all'importo così ottenuto la rivalutazione della indennità già accantonata negli anni precedenti. E' importante, inoltre, tenere presente che la L.297/82 ha introdotto consistenti miglioramenti dei trattamenti pensionistici vigenti all'epoca, finanziati con l'aumento dello 0,5% dei contributi per il Fondo pensioni a carico dei datori di lavoro, che però devono recuperare l'importo della contribuzione aggiuntiva trattenendola dall'ammontare della quota di TFR accantonata annualmente: in realtà, quindi, l'azienda si limita ad anticipare l'importo della maggiorazione contributiva liquidandola mensilmente a favore dell'INPS, incorporata nei contributi a suo carico, e a procedere al suo recupero in un'unica soluzione in sede di determinazione della quota di TFR da accantonare a favore del dipendente (su cui, in defunitiva, ricade il maggiore onere contributivo);
la retribuzione presa a base per il calcolo della quota annua, che comprende anche l'equivalente delle prestazioni in natura, non è necessariamente uguale alla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore in quanto non tiene conto delle somme pagate a titolo occasionale o di rimborso spese e comprende, invece, l'equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore posto in cassa integrazione guadagni o la cui retribuzione a carico dell'azienda viene comunque ridotta per cause a lui non imputabili (per esempio per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). E' importante però notare che in sede di contratto collettivo le parti possono definire diversamente le modalità di determinazione della quota annua o stabilire esattamente che cosa si intenda per "somme pagate a titolo occasionale". Inoltre, qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in corso di anno, la quota di TFR dovuta per il periodo viene calcolata in proporzione ai mesi di servizio, considerando come mese intero la porzione di mese uguale o superiore a 15 giorni;
la rivalutazione delle quote accantonate negli anni precedenti avviene moltiplicando il lordo totale per il tasso costituito dalla quota fissa dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente;
il lavoratore con una anzianità di servizio presso l'azienda di almeno 8 anni può richiedere un anticipo sul TFR di sua competenza qualora debba affrontare spese di carattere sanitario o determinate dall'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa; salvo acordi collettivi o individuali migliorativi, l'anticipo può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è di importo non superiore al 70% del TFR di competenza del lavoratore nel momento in cui effettua la richiesta.
Il totale dell'accantonamento annuo di TFR a favore del dipendente, al netto del recupero del contributo dello 0,5%, determinato in sede di scritture di assestamento al 31/12, rappresenta per l'azienda un costo di esercizio rilevato nel conto "Trattamento di fine rapporto" ed incrementa il debito verso il lavoratore, rilevato nel conto "Debiti per TFR", per la somma corrisposta nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Fonte: http://digilander.libero.it/prova750/testo/tfr1.doc
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) |
Cosa fornisce la prestazione
Si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120 del C.C.
I periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sono oggetto di TFR ai sensi dell'art. 2120 del C.C. Qualora il periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il 30 maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio, questa costituisce il montante, che unitamente alle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 ed il termine del rapporto di lavoro, formerà complessivamente il trattamento di fine rapporto.
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Fonte: http://www.unipa.it/~divpers/TFR.doc
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