Lavoro documenti e contratti

 

 

 

Lavoro documenti e contratti

 

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Lavoro documenti e contratti

 

Documenti e contratti

 

I documenti utili per chi si affaccia sul mondo del lavoro:

  • Iscrizione al collocamento

È possibile iscriversi ai Centri per l’Impiego competenti nella propria area di residenza, solo dopo che si è terminata la scuola dell’obbligo. Per iscriversi è necessario presentare il proprio libretto di lavoro, rilasciato dall’Anagrafe del Comune, e i moduli d’autocertificazione messi a disposizione.

  • Libretto di lavoro

Il libretto di lavoro è richiesto al momento dell’assunzione da molti datori di lavoro, ed è restituito al termine della collaborazione, completo di: data d’assunzione, qualifica attribuita, data di cessazione del rapporto, denominazione e indirizzo della lista. Per ottenerlo è necessario presentare in Comune una copia del titolo di studio e il documento d’identità. Una volta in possesso del libretto è possibile iscriversi al Collocamento.

  • Libretto sanitario

È normalmente richiesto solo per alcune professioni specifiche, tra cui: supermercati e negozi alimentari, impieghi in bar, ristoranti, pizzerie, ecc., operatori socio-assistenziali, lavoratori in ditte di generi alimentari e bevande, gelatai, farmacisti, erboristi, e in genere in tutte quelle attività in cui si è a contatto con generi alimentari. Il libretto sanitario è rilasciato dalle ASL di competenza e ha validità di 12 mesi.
Ecco i principali tipi di contratto in cui potreste imbattervi durante i primi anni della vostra carriera.

I contratti:

Prevalentemente temporanei:

 

  • CONTRATTO A TERMINE

Il contratto a termine o a tempo determinato può essere stipulato solo in casi particolari, ed è molto importante discuterne tempi e svolgimento nel dettaglio con il datore di lavoro, prima di accettare qualsiasi offerta. All’inizio della collaborazione il datore deve compilare un atto scritto in cui sia specificata la durata del rapporto, al termine del quale il contratto si scioglie automaticamente, e consegnarlo al lavoratore. Il contratto è particolarmente indicato in alcuni settori e aree geografiche, e soprattutto nei casi di lavoro stagionale o per sostituire lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro. Ci può essere non più di una proroga, della durata non superiore a quell’iniziale. Nel caso in cui il lavoro continui anche dopo lo scadere del contratto, o nel caso in cui il lavoratore sia riassunto con un nuovo contratto a termine entro quindici giorni dal termine del precedente, la collaborazione si trasforma automaticamente in una a tempo indeterminato.

 

  • LAVORO INTERNALE

Il lavoro internale, in altre parole "lavoro in affitto", permette alle aziende di reclutare lavoratori a tempo determinato attraverso agenzie specializzate iscritte ad un albo. La motivazione alla base di questo tipo di collaborazione è il "soddisfacimento d’esigenze di carattere temporaneo delle imprese utilizzatrici". I soggetti coinvolti sono quindi tre: le Aziende, i Lavoratori e le Agenzie all'uopo create. Le agenzie stipulano un contratto di fornitura temporanea con le aziende, e un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con i lavoratori. E’ bene assicurarsi che il contratto tra l’impresa fornitrice e quella utilizzatrice sia scritto, completo di dati sui tempi e il motivo della fornitura, di bisogna richiederne una copia.

 

  • APPRENDISTATO

L’apprendistato è riservato a giovani tra i 16 e i 24 anni, e fa sì che l’imprenditore che assume, sia obbligato a fornire all’apprendista l’insegnamento necessario per conseguire le capacità che lo trasformino in un lavoratore qualificato. La durata massima della collaborazione è fissata a quattro anni e non può essere inferiore a 18 mesi. L’apprendista dovrà frequentare Centri di Formazione Professionale per contribuire alla certificazione del livello di formazione raggiunto; le ore di lezione saranno considerate come ore lavorative.

 

  • FORMAZIONE LAVORO

Il Contratto di Formazione Lavoro (CFL) è una modo d’assunzione ideata per contrastare il lavoro "nero", perché le aziende che assumono in CFL ottengono forti sgravi fiscali. Il contratto può essere stipulato da giovani tra i 16 e i 32 anni, e redatto in forma scritta, che desiderino avere un’occupazione temporanea e nel frattempo accrescere la propria professionalità e le conoscenze pratiche del settore. La collaborazione può avere durata massima di 12 o 24 mesi, e comprende una parte obbligatoria di formazione teorica. Il contratto non è rinnovabile.

 

  • CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Si tratta di un’attività lavorativa ancora incerta, perché è una via di mezzo tra lavoro autonomo e dipendente. Il lavoratore non ha, infatti, le sicurezze del lavoratore dipendente (come ad esempio la copertura previdenziale), ma deve in ogni caso rientrate negli orari, tempi e luoghi di lavoro. Inoltre il lavoratore non ha alcuna tutela né garanzia, soprattutto per le professioni che non hanno un ordine professionale. I vantaggi sono quindi tutti del datore di lavoro, che può offrire retribuzioni più basse di quelle previste dai CCNL e non deve provvedere alle spese previdenziali e assicurative (a carico del lavoratore), oltre a non avere ostacoli nel licenziare. I rapporti di collaborazione sono diffusi soprattutto nelle attività per case editrici, promozione finanziaria e assicurativa, e interviste telefoniche.

 

Prevalentemente non - temporanei

 

  • CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

E’ il tipico contratto base di lavoro dipendente. Non prevede alcuna scadenza del rapporto tra il datore e il lavoratore, e quindi è quello che assicura più stabilità a quest’ultimo. Può essere a tempo pieno o part-time; nel caso in cui sia a tempo pieno l’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali. Nel caso si voglia terminare la collaborazione è necessario inviare la richiesta, tenendo conto del preavviso stabilito nel contratto; le dimissioni del lavoratore sono invece effettive dal momento in cui sono state presentate. La regolamentazione alla base del contratto a tempo determinato è quella dei contratti collettivi nazionali (CCNL).

 

  • PART - TIME

Il part – time prevede un orario di lavoro ridotto, con tempi e modi prefissati, e può essere introdotto sia nei contratti a tempo determinato che indeterminato. Ci sono tre tipologie principali di part – time: verticale (tempo pieno solo in alcuni giorni della settimana), orizzontale (mezza giornata tutti i giorni lavorativi) e ciclico (servizi prestati in alcuni mesi o settimane dell’anno, tipico delle attività stagionali). In teoria tutti i tipi di contratto possono essere a tempo pieno o PT; in ogni caso l’accordo part-time deve essere stipulato per iscritto, e devono essere specificate le ore di lavoro richieste e la loro distribuzione all’interno dei giorni lavorativi, oltre alla retribuzione prevista.

 

  • JOB – SHARING

Lo Job sharing (o lavoro ripartito) permette a due o più lavoratori, entrambi impegnati nei confronti del datore di lavoro, di gestire l’orario di lavoro in base alle loro esigenze personali. Si tratta di un contratto atipico, che però è regolato dalle norme del codice civile nei contratti in generale. Deve essere stipulato in forma scritta, ed entrambi i lavoratori coinvolti sono responsabili per intero della prestazione. La retribuzione è calcolata in base alle ore effettivamente prestate, e non è ancora stata stabilita una regolamentazione precisa nel caso in cui uno dei due lavoratori decide di mettere fine al contratto.

 

 

Fonte: http://digilander.libero.it/sidony/images/documenti%20e%20contratti.doc

Sito web: http://digilander.libero.it/sidony

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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