Come si diventa farmacista
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Come si diventa farmacista
Come si diventa farmacista
La qualificazione di base del farmacista si ottiene con il conseguimento della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) in una delle 29 Facoltà di Farmacia delle Università italiane. Entrambi i titoli accademici non abilitano però di per sé all'esercizio della professione di farmacista, che è subordinato al superamento dell'esame di Stato. Questo può essere sostenuto dal laureato in Farmacia anche immediatamente dopo il conseguimento del titolo accademico, poiché egli effettua il richiesto periodo di tirocinio pratico durante il corso degli studi. Il laureato in CTF, invece, può sostenere l'esame di Stato solo dopo aver compiuto, successivamente alla laurea, il periodo di pratica semestrale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. L'esame di Stato dà diritto all'iscrizione all'Albo professionale, condizione imprescindibile per poter esercitare la professione del farmacista, e a cui possono essere iscritti anche cittadini comunitari.
L'esame di Stato
Per accedere all’esercizio della professione tanto il laureato in farmacia che in chimica e tecnologia farmaceutiche deve conseguire, attraverso l’apposito esame di Stato, l’abilitazione all’esercizio stesso, in base al principio stabilito per tutte le professioni riconosciute dall’art. 33, quinto comma, della Costituzione.
L’abilitazione professionale, nel nostro ordinamento, svolge pertanto un ruolo essenziale, avendo la funzione di garantire la collettività rispetto al corretto esercizio della professione riconosciuta.
L’esercizio di un’attività professionale, in assenza del relativo titolo di abilitazione e dell’iscrizione all’albo, configura il reato di esercizio abusivo della professione (art.348 c.p.).
SBOCCHI OCCUPAZIONALI DEL FARMACISTA
Costituiscono sbocchi occupazionali per i farmacisti le attività connesse al possesso della laurea in Farmacia o in CTF e, ove occorra, all’abilitazione all’esercizio professionale e all’iscrizione all’Albo.
In linea generale, si può comunque distinguere a seconda che s’intenda svolgere la propria attività nell’ambito del settore pubblico o nel settore privato.
Costituiscono sbocchi occupazionali per i farmacisti le attività connesse al possesso della laurea in Farmacia o in CTF e, ove occorra, all’abilitazione all’esercizio professionale e all’iscrizione all’Albo.
I farmacisti espletano la propria attività:
1. nelle farmacie private, in qualità di:
a) titolare (art. 122 TULS RD n. 1265/1934);
b) gestore provvisorio (artt. 121, 129 e 378 TULS RD n. 1265/1934 – artt. 11 e 12 legge n. 475/1968);
c) direttore responsabile (artt. 116, 120 e 378 TULS RD n. 1265/1934);
d) collaboratore;
2. nelle farmacie di cui siano titolari Enti pubblici, in qualità di direttore o collaboratore:
a) farmacie comunali (artt. 372 e 378 TULS RD n. 1265/1934 – art. 10 legge n. 475/1968);
b) aziende farmaceutiche municipalizzate (art. 1 legge n. 1084/1951 -- abrogato dall’art. 17, comma 61, della legge 127/1997 -- legge n. 44/1958);
c) farmacie di IPAB (art. 121 TULS RD n. 1265/1934 – art. 33 RD n. 1706/1938);
3. nell’ambito del SSN, in qualità di:
a) farmacista dirigente di primo e secondo livello (ex dirigente, coadiutore o collaboratore) nelle farmacie interne degli ospedali (art. 10 legge n. 475/1968 – art. 22 DPR n. 128/1969 – art. 47 legge n. 833/1978 – art. 1 DPR n. 761/1969 – artt. 1, 2 e 3 DPR n. 821/1984 – art. 15 DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni);
b) farmacista dirigente di primo e secondo livello (ex dirigente, coadiutore o collaboratore) negli uffici e Servizi farmaceutici delle USL (art. 47 legge n. 833/1978 – art. 1 DPR n. 761/1979 – artt. 1, 2 e 3 DPR n. 821/1984 – art. 15 DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni);
4. in qualità di direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive (artt. 2, comma 7, 4 e 5 DLgs n. 178/1991);
5. nell’ambito della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario, in qualità di:
a) esperto farmaceutico (art. 4, comma 6, DLgs n. 119/1992- DM Sanità 4 marzo 1993);
b) persona qualificata nelle officine di produzione (artt. 13, 14 e 15 DLgs n. 119/1992);
c) responsabile della vendita diretta al pubblico presso grossisti e produttori (art. 32, comma 2, DLgs n. 119/1992 – art. 6 DM 306/2001);
d) responsabile di magazzino all’ingrosso (art. 2 DM 306/2001);
6. in qualità di responsabile di depositi e magazzini di medicinali per uso umano (art. 3, comma 1, lett. b, DLgs n. 538/1992 – art. 5, comma 1-bis, DL n. 390/1995 convertito nella legge n. 490/1995; la disposizione non riguarda i magazzini e i depositi di medicinali per uso veterinario -- cfr. art. 31, comma 4, DLgs. n. 119/1992 e DM 306/2001). Per quanto riguarda i magazzini di distribuzione all’ingrosso di gas medicinali, l’art. 14, comma 4, del DLgs n. 538/1992 dispone che, in deroga all’art. 3, comma 1, lett. b, dello stesso decreto, il direttore tecnico sia una persona che abbia un’approfondita conoscenza delle norme e della prassi di corretta conservazione e distribuzione dei gas medicinali, con un’esperienza pratica almeno biennale;
7. in qualità di direttore di officina di produzione e confezionamento di prodotti cosmetici (art. 10 legge n. 713/1986) o di esperto responsabile dell’importazione di cosmetici da Paesi extraeuropei (art. 9 DLgs n. 126/1997) o come “persona qualificata” responsabile della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici per la salute umana (art. 10 DLgs n. 126/1997);
8. in qualità di direttore di stabilimenti per la produzione di premiscele e mangimi (art. 7 legge n. 281/1963 modificato dall’art. 6 legge n. 399/1968 e dall’art. 2 DPR n. 152/1988 -- DPR n. 228/1992);
9. nell’ambito delle Forze Armate, nel comparto sanitario dell'Arma dei Carabinieri specialità sanità/farmacia, nel Corpo Sanitario dell’Esercito e della Marina Militare, in qualità di Ufficiale del Ruolo Normale del Corpo Sanitario dell’Esercito e della Marina Militare, presso le farmacie degli ospedali militari e del Policlinico Militare di Roma (Celio), presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, presso la Scuola di Sanità e Veterinaria Militare di Roma, presso le sezioni farmaceutiche dei Comandi dei Servizi di Sanità e Veterinaria di Regione Militare, presso gli organi direttivi del Dipartimento di Sanità e Veterinaria dell’ispettorato logistico dell’Esercito, presso la Direzione Generale della Sanità Militare, presso il Centro Studi e Ricerche del Corpo Sanitario dell’Esercito ovvero, presso uno degli ospedali principali marittimi o presso una delle infermerie autonome della Marina Militare (direttore responsabile di farmacie militari – art. 121 TULS RD n. 1265/1934);
10. nelle erboristerie (art. 7 legge n. 99/1931);
11. negli esercizi commerciali con vendita di farmaci al pubblico (art. 5 DL 223/2006 conv. L. 248/2006) in qualità di titolare o dipendente
12. in qualità di direttore degli stabilimenti di produzione di antiparassitari, fitofarmaci, presidi sanitari (art. 7 DPR n. 1255/1968);
13. in qualità di direttore degli stabilimenti di produzione di gas tossici (artt. 6 e 15 RD n. 147/1927). Va precisato che questa disposizione non riguarda i gas medicinali (cfr. art. 13, comma 4, del DLgs n. 538/1992);
14. in qualità di direttore tecnico nello svolgimento dei servizi inerenti all’utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche di sorgenti di acque minerali (art. 5 RD n. 1924/1919);
15. nell’industria farmaceutica, in qualità di: informatore scientifico (art. 9 DLgs n. 541/1992), direttore del “servizio scientifico” (art. 14 DLgs n. 541/1992), ricercatore, responsabile del “servizio di farmacovigilanza” (art. 3 DLgs 44/1997), capo servizio produzione, capo servizio controllo qualità, “regulatory affairs manager”, “product manager”, etc;
16. negli Istituti di ricerca pubblici e privati;
17. nelle amministrazioni dello Stato – in particolare nei Ministeri della Sanità, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dell’Industria, Commercio e Artigianato, delle Finanze (secondo i rispettivi ordinamenti interni e i contratti collettivi del comparto);
18. nelle Università, in qualità di docenti, assistenti, ricercatori (secondo lo specifico ordinamento di ciascun Ateneo);
19. nella Scuola (legge n. 1074/1971 – DM Istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 - DLgs 297/1994);
20. nelle Case di cura private;
21. negli Istituti di pena (come dipendente del Ministero della Giustizia o come incaricato – artt. 43 e seguenti legge n. 740/1970) nell’ambito del servizio farmaceutico da istituirsi in ogni Istituto penitenziario (art. 11 legge n. 354/1975);
22. nei laboratori di analisi bromatologiche e merceologiche;
23. nella Croce Rossa Italiana (art. 70 legge n. 833/1978 - DPR n. 613/1980 -- relativamente al Corpo militare: RD n. 484/1936 - legge 883/1941 - DLgsLgt n. 379/1946 e successive modificazioni);
24. in qualità di responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo negli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare (art. 10 DLgs n. 111/1992);
25. in qualità di responsabile dell’applicazione delle buone pratiche di lavorazione nei centri di depurazione dei molluschi bivalvi vivi (art. 5 DLgs n. 530/1992);
26. in qualità di direttore tecnico di officina di produzione di presidi medico-chirurgici (art. 5 DPR n. 392/1998).
Settore pubblico
Ai pubblici impieghi si accede attraverso concorsi e selezioni pubbliche, secondo le disposizioni contenute nei relativi bandi emanati da ciascuna Pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne l’iscrizione dei pubblici dipendenti all’Albo professionale, è opportuno rammentare che, in base alle vigenti disposizioni (art. 10 del DLgsCPS n. 233/1946) “I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione, possono essere iscritti all’Albo” (ad esempio, il personale docente della scuola, i docenti e ricercatori universitari “a tempo definito”, i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e, in generale, le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali sia consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali).
Inoltre, alcune categorie di pubblici dipendenti sono tenute, in base ai rispettivi ordinamenti, all’iscrizione all’Albo professionale (ad esempio, i farmacisti dipendenti da aziende USL o da aziende ospedaliere, o i farmacisti che operano nelle farmacie gestite in economia direttamente dai comuni).
Infine, ad alcune categorie di pubblici dipendenti è consentita l’iscrizione all’Albo professionale, ma solo in un “elenco speciale” (si tratta dei docenti e ricercatori universitari “a tempo pieno”). Gli iscritti in tale “elenco speciale” non possono esercitare attività libero-professionale, ma hanno comunque tutti i diritti connessi allo status di iscritto all’Albo, ivi compresi l’elettorato attivo e passivo.
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Settore privato
Alle attività di lavoro privato si accede:
con le modalità liberamente determinate dal datore di lavoro privato per quanto concerne il rapporto di lavoro dipendente;
con la libera iniziativa imprenditoriale;
Si rammenta che alla titolarità di una farmacia si può accedere tramite concorso, ovvero atto di acquisto (compravendita, donazione, etc).
con un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale.
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Fonte: http://www.ordinefarmacisti-cs.it/public/Chi%20sono%20gli%20iscritti.doc
Sito web da visitare: http://www.ordinefarmacisti-cs.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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