Buone prassi (art. 2 D.Lgs. 81/08)
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Glossario sicurezza sul lavoro
Significato del termine buone prassi (art. 2 d.lgs. 81/08)
Buone prassi (art. 2 D.Lgs. 81/08) : Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione
Fonte : http://www.medil.it/glossario.doc
Autore : non indicato nel documento di origine del testo
Sito web : http://www.medil.it/
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Cosa vuol dire buone prassi (art. 2 d.lgs. 81/08)
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