Infortunio sul lavoro definizione
Infortunio sul lavoro definizione
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Infortunio sul lavoro definizione
L’ INFORTUNIO SUL LAVORO
Obbligo assicurativo
I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste all'art. 1 del D.P.R. 1124/65. Dal 16/03/2000 l'obbligo è stato esteso ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.
L'assicurazione è affidata all’INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro).
L'assicurazione allo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.
Definizione
L'infortunio è l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, D.P.R. 1124/65).
- Si considera infortunio l'infezione carbonchiosa e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 04.06.1987, anche l'infezione malarica.
- Causa violenta. La causa violenta consiste in un fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo (Cassazione n. 221 del 14.01.1987).
- Infortunio è considerato tale, e quindi indennizzabile, anche quando a determinare l'evento lesivo abbiano concorso, insieme alla causa violenta, preesistenti condizioni patologiche del lavoratore (Cass. n. 11559 del 06.11.1995).
- Occasione di lavoro. Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella qual è e imminente il rischio di danno del lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (Cass. n. 5019 del 21.05.1994; n. 925 del 15.02.1986).
- Vi rientra anche il cosiddetto rischio improprio ossia quello inerente ad una prestazione non inerente all'attività tipica della specifica mansione (Cass. n. 4646 del 07.05.1998 -Tribunale di Milano, 15.12.1999).
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Obbligo di segnalare l'infortunio
Il lavoratore è obbligato (art. 52, D.P.R. 1124/65) a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (anche dirigente o preposto).
Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all'indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza. Il lavoratore è altresì tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
Visite di controllo (aggiornamento)
Cassazione - Sezione Lavoro Sentenza 9 nomembre 2002 n. 15773/2002
Anche in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro ha il potere di sollecitare visite di controllo durante la degenza. L'obbligo di disponibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal decreto legge 463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamente regolabile dal contratto collettivo
INFORTUNIO IN ITINERE
Definizione
L’infortunio in itinere è quell’evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro (rischio generico collegato all’attività lavorativa). Dal 1° gennaio 2000 opera al livello generale la disciplina normativa dell’assicurazione contro gli infortuni in itinere prevista dal seguente art. 12 del D.Lgs. 38/2000:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."
Ne consegue che l'infortunio in itinere è assicurato quando l'infortunio stesso è occorso al
lavoratore:
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
La copertura assicurativa non opera:
in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata;
qualora l'infortunio sia direttamente causato dall'abuso di alcolici, psicofarmaci o dal lusso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
nell'ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida.
È assicurato l'infortunio occorso, nelle condizioni indicate, anche con il proprio mezzo di
trasporto privato purché necessitato.
L'interruzione o la deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore,
ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti.
- L'infortunio in itinere è riconosciuto indennizzabile dall’INAIL quando il suo verificarsi sia strettamente connesso alla prestazione lavorativa (Cass. n. 12122 del 28.11.1998), cioè quando al rischio generico che incombe su qualsiasi cittadino si aggiunge un elemento che lo trasformi in rischio specifico.
L’INAIL, con riferimento all'orientamento della giurisprudenza in materia*, prima di procedere ad indennizzare una infortunio in itinere occorso al lavoratore che si sia servito
(per recarsi e tornare dal lavoro) di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, si accerta che:
i mezzi pubblici di trasporto non coprano l'intero percorso abitazione-lavoro;
gli orari dei mezzi pubblici non siano accettabili rispetto all'orario di lavoro;
le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio al lavoratore;
non siano approntati dal datore di lavoro mense ed alloggi idonei a consentire la sosta e il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento;
sia salvaguardata la libertà di scelta da parte del lavoratore del luogo di abitazione.
- Costituisce infortunio in itinere indennizzabile quello occorso al lavoratore investito da un'auto durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l'azienda, ricorrendo la condizione dell’inerenza dello spostamento all'attività lavorativa prestata (Cass. n. 6374 del 13.07.1996);
- non è infortunio in itinere l'infortunio occorso durante il tragitto azienda-casa per recarsi a pranzare durante l'intervallo(Cass. n. 1582 del 21.02.1997);
- costituisce infortunio in itinere l'essere investiti mentre si attraversa la strada per prendere l'autobus, al termine del turno di lavoro, se l'incidente è occorso a causa della stanchezza acquisita da una giornata di lavoro (Cass. n. 3970/98);
- la mancanza del mezzo pubblico non giustifica l'indennizzabilità dell'infortunio occorso usando l'auto personale per recarsi al lavoro, se il tragitto casa-lavoro è ragionevolmente percorribile a piedi. Nella valutazione occorre tener conto dell'età e dello stato di salute del lavoratore, oltre che delle asperità del percorso e delle condizioni del lavoro (Cass. n. 8929 del 11.09.1997).
- Trasferta. La Cassazione (sentenza n. 1413 del 24.02.1990) ha stabilito che il caso di trasferta del lavoratore senza imposizione del luogo del soggiorno da parte del datore di lavoro (lasciato a libera scelta del lavoratore), concreta un'ipotesi di rischio “elettivo”, cioè non immediatamente connesso con la prestazione lavorativa, con la conseguenza che all'infortunio occorso al lavoratore durante il percorso per recarsi all'albergo prescelto non può riconoscersi la natura di infortunio in itinere.
*(Cass. n. 3495 del 21.06.1979; n. 1004 del 05.02.1983; n. 3296 del 09.05.1984; n. 2837 del 03.06.1985; n. 6382 del 22.07.1987; n. 2291 del 24.02.1992; n. 12179 del 10.12.1993; n. 6531 del 09.06.1995; n. 3970/98).
INCHIESTA GIUDIZIARIA
Segnalazione dell'infortunio
L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a trasmettere in ogni caso di infortunio mortale o grave da prevedersi la morte o un'inabilità assoluta superiore ai 30 giorni, una copia della denuncia di infortunio al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, in modo che questi possa procedere ad aprire, entro 4 giorni, un'inchiesta sull'accaduto per verificarne circostanze, cause e responsabilità (art. 56, D.P.R. 1124/65).
Registro infortuni
Il datore di lavoro e il dirigente che esercitano e dirigono “in tutti i settori di attività privati o pubblici”, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad approntare un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro (sono escluse le malattie professionali) che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (dal
07.05.1996), [(D.Lgs. 626/94, art. 4 comma 5, lettera o), così come modificato dal D.Lgs. 242/96].
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Fonte: http://www.uilapotenza.org/infortunio.doc
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