Sicurezza sul lavoro
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Sicurezza sul lavoro
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: IL D LGS 81/2008
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dai lavoratori stessi.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute malattie professionali, nonché la popolazione generale e l'ambiente.
In Italia , la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008. Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.
Il D. Lgs. 81/2008 abroga, tra le altre norme (prima di tutte il D.Lgs.vo 626/94), anche il precedente decreto D.Lgs 494/1996 riguardante i cantieri temporanei o mobili, integrandone le disposizioni nel Titolo IV, introducendo importanti modifiche ed inserendo specifiche norme tecniche negli allegati.
Dall'omissione delle precauzioni in materia consegue sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che è l'istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della Azienda.
Misure previste per la tutela della salute dei lavoratori
All'art. 15 il T.U. della sicurezza prevede le misure generali di tutela:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente
e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Al c.2. dello stesso articolo si precisa che le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
I soggetti aziendali della prevenzione
DATORE DI LAVORO
E' individuabile, nel settore privato, come il titolare d'azienda o altro soggetto che ha
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva e nel settore pubblico come il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione esercita poteri decisionali e di spesa
Ai sensi dell'art. 17 ha i seguenti compiti non delegabili:
- la valutazione di tutti i rischi
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Ai sensi dell'art. 18 ha i seguenti compiti delegabili (a dirigenti, RSPP e consulenti):
- Organizzare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione una volta l’anno
- individuare e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza (DVR)
- Organizzare la prevenzione aziendale (nomina delle figure obbligatorie e affidamento dei compiti ai lavoratori)
- Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali e al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- Informare, formare e addestrare i lavoratori
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR al RLS e fornirgli i dati sugli infortuni aziendali
- Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo e dare disposizioni per l’abbandono del posto di lavoro
PREPOSTO
Il preposto è definito come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Ai sensi dell'art. 19 TU Sicurezza il preposto ha i seguenti compiti:
• Sovrintendere e Vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell’uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
• Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
• Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
• Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
• Segnalare tempestivamente al Datori di Lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
• Frequentare appositi corsi di formazione
LAVORATORE
• Persona che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari)
Può essere equiparato al lavoratore
• Socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell’ente stesso
• Associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del CC
• Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. 196/97 e i partecipanti ad iniziative regionali di alternanza studio-lavoro
• Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici, biologici, macchine, attrezzature di lavoro compresi i VDT
• Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle protezione civile
• Volontario che effettua il servizio civile
• Soggetto addetto a lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 468/97
Ai sensi dell'art. 20 il lavoratore è tenuto ai seguenti obblighi:
• Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
• Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da datore di lavoro , dirigente e preposto
• Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e DPI
• Segnalare immediatamente a datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza
• Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
• Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
• Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DdL
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC
• Se dipendente di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto, esporre la tessera di riconoscimento
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
E' l' esperto in sicurezza designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero l' "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 lett. l) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. Tale funzione può essere assunta da un dipendente o da un professionista consulente esterno all'azienda oppure dallo stesso datore di lavoro, qualora l'azienda abbia un numero di dipendenti inferiore ai seguenti limiti: fino a 30 addetti per Aziende Artigiane e industriali, fino a 10 addetti per Aziende Agricole e Zootecniche, fino a 20 addetti per imprese ittiche, fino a 200 addetti per altri rami di attività.
Il RSPP deve possedere competenze gestionali, come programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne alla azienda, programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione, nonché tecniche, come conoscere i rischi tipici della azienda, conoscere la normativa di sicurezza.
I compiti del RSPP sono di
- riconoscere i pericoli presenti e valutare i rischi per i dipendenti,
- individuare le necessarie misure preventive e protettive e stabilire i sistemi di controllo di tali misure
- organizzare e verificare la gestione delle emergenze
- organizzare la formazione e l'informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
In caso di infortunio a lavoratori, Il RSPP può rispondere civilmente e penalmente solo per proprie negligenze e imperizie ravvisate dalla magistratura.
SERVIZIO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
E costituito da un insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il Servizio ha i seguenti compiti:
• identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
• individuazione delle misure per prevenzione e protezione
• elaborazione del documento di valutazione dei rischi
• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
• proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
• erogazione ai lavoratori delle informazioni
• partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica
Affinché possa svolgere tali compiti, il datore .di lavoro deve fornire al Servizio, quanto di seguito indicato:
• informazioni sull’organizzazione della azienda
• indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
• notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati
• dati su infortuni e malattie professionali.
E' obbligo che l'azienda si doti di un servizio di prevenzione e protezione interno, ovvero formata da dipendenti, nei seguenti casi:
• Az. Industriali “a grandi rischi” ( definiti dal DPR 175/88 ),
• Centrali termiche,
• Impianti e laboratori nucleari,
• Fabbricazione e deposito di esplosivi,
• Az. Industriali con oltre 200 addetti,
• Industrie estrattive con oltre 50 addetti,
• Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 addetti.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
E' persona eletta dai lavoratori o a livello aziendale ( o anche territoriale o di sito); egli rappresenta i lavoratori stessi nella gestione della sicurezza. Il suo ruolo è incompatibile con quello di Responsabile o addetto del servizi di prevenzione o protezione.
Il RSL assume i seguenti compiti:
• promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure
• formulare osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
• partecipare alla riunione periodica
• proporre misure di prevenzione
• avvertire il RSPP dei rischi individuati
• ricorrere alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza
Gli vanno inoltre attribuite le seguenti facoltà:
• accedere ai luoghi di lavoro
• essere consultato: preventivamente e tempestivamente nella Valutazione dei Rischi e nelle programmazione della prevenzione aziendale, nella designazione del RSPP, degli addetti (PS, antincendio,evacuazione) del MC e nei programmi di formazione
• ricevere informazioni in merito: alla valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative a sostanze pericolose, a macchine e Impianti, al'organizzazione e agli ambienti di lavoro
• Ricevere la documentazione dall'azienda in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro nonché di verbali di organi di vigilanza.
Per Il RSL non possono essere riconosciute responsabilità penali o civili per quanto riguarda l’ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro, ma solamente morali i nei confronti dei colleghi che li hanno eletti.
IL MEDICO COMPETENTE (MC)
Tale funzione può essere svolta, ai sensi all'art. 38, da un medico che sia in possesso della specializzazione di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale od ancora docente in una delle seguente materie o similari; in alcuni casi (ad es. nelle forze armate e nelle forze di polizia) possono svolgere tale mansione anche altri medici che abbiano maturato esperienze di medicina del lavoro per almeno quattro anni.
Il MC deve essere iscritto all'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute e all'aggiornamento professionale.
Può essere dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, libero professionista o dipendente dell'azienda.
Il MC ha i seguenti compiti:
Compiti
- Effettua la sorveglianza sanitaria, il monitoraggio biologico
- Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria di rischio utilizzando il modello previsto e la consegna al lavoratore su richiesta e alla cessazione del rapporto di lavoro
- Esprime il giudizio di idoneità
- Informa i lavoratori sui rischi e sulla sorveglianza sanitaria
- Fornisce al datore di lavoro al RSPP e all’RLS per iscritto i risultati degli accertamenti sanitari
- Collabora alla stesura del documento di valutazione dei rischi
- Collabora alla predisposizione delle misure di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori
- Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
- Trasmette all’ente di vigilanza entro il 1°trimestr e dell’anno successivo i dati sulla sorveglianza sanitaria secondo il modello previsto
INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
Il TU prevede la figura dell'incaricato di primo soccorso e degli incaricati dele misure antincendio. Si tratta di personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno e che per svolgere tali mansioni deve essere opportunamente formato. Questi incaricati debbono essere in numero sufficiente a coprire le esigenze dell’azienda, in base alla valutazione dei rischi. Essi Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro; possono avere solo responsabilità penali per “omissione di soccorso” (C.P. art. 593).
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il TU indica evidenziandone i relativi compiti e responsabilità in matedria di sicurezza i progettisti (art. 22), i fabbricanti, gli installatori e i montatori (artt. 23 e 24) i noleggiatori ed i concedenti in uso (art. 72).
LE MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il D. Lgs. 81/2008 prevede all'art 28 che in tutte le aziende pubbliche e private venga predisposto un apposito Documento di Valutazione dei rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di lavoro (che eventualmente può farsi supportare dalla consulenza di professionisti esperti della materia).
Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale da adottare e gli interventi di adeguamento indicati su questo documento dovranno poi essere attuati immediatamente o a breve termine se hanno carattere di urgenza, o saranno inseriti nella programmazione aziendale se si tratta di lavori di adeguamento previsti a medio o a lungo termine.
L'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza Lavoro prevede che il Documento di Valutazione dei rischi abbia i seguenti contenuti:
Relazione sulla valutazione dei rischi: contenente l'indicazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. Questa analisi è in genere divisa secondo più fattori di rischio, ad esempio: ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, aspetti organizzativi e gestionali, ecc. L'analisi è preceduta dalle informazioni sull'attività e sull'organigramma aziendale. Devono inoltre essere indicati i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi.
Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate al fine di eliminare i rischi individuati, o nel caso in cui non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio a un livello "accettabile".
Elenco dei dispositivi di protezione individuale, che sono gli indumenti di protezione che i lavoratori indossano al fine della protezione individuale (ad esempio: calzature di sicurezza, casco, guanti, mascherine, ecc.)
Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in cui si indicano tutte quelle misure che devono essere intraprese al fine di migliorare i livelli di sicurezza nel tempo (manutenzioni, verifiche, attività di informazione e formazione dei lavoratori ecc.).
È in generale utile integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (VdR) con le seguenti informazioni:
Procedure di sicurezza sul lavoro: consistono in circolari o disposizioni scritte, rivolte ai lavoratori, per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Ad esempio, si hanno procedure di sicurezza per l'uso di scale portatili, di ponteggi e tra battelli, per l'uso di taglierine, macchine utensili, saldatrici, trapani elettrici, mole, frese, ed in generale per ciascun dispositivo il cui uso può comportare pericoli tipici e ripetitivi sul lavoro.
Planimetrie dell'edificio analizzato: redatte in scala e con l'indicazione delle attività svolte nei vari locali e dei dispositivi di sicurezza presenti. Talvolta si allegano alla valutazione dei rischi anche alcune certificazioni sulle strutture e sugli impianti e alcuni verbali di sopralluoghi tecnici fatte nell'azienda da tecnici abilitati in materia di prevenzione, su incarico del datore di Lavoro o dei dirigenti aziendali.
Il Documento di valutazione dei rischi lavorativi deve essere predisposto in modo specifico, in particolare per aziende di grandi e medie dimensioni. Per attività piccole e con rischi limitati (che occupano fino a non più di 10 lavoratori) può essere fatta con criteri standardizzati, definiti in base alle normative vigenti, come indica l'art 29 – comma 5 del Testo Unico Sicurezza Lavoro.
Inoltre per alcuni rischi, quali ad esempio i rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), agenti chimici, agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, sono specificamente individuati nel Testo Unico Sicurezza Lavoro, disposizioni inerenti la valutazione stessa, eventuali limiti all'esposizione dei lavoratori e specifiche misure di prevenzione e protezione, in relazione all'esposizione stessa.
Le metodologie di valutazione dei rischi sono basate sui metodi ingegneristici di scienza della sicurezza, scienza delle costruzioni, sicurezza elettrica e sulla conoscenza approfondita dei principali dispositivi di sicurezza presenti all'interno dell'edificio aziendale, rivolti alla prevenzione incendi (ad esempio estintore e idrante), alla sicurezza elettrica (ad esempio resistenza di terra, interruttore magnetotermico, e agli altri aspetti di sicurezza dei macchinari per la produzione e dei mezzi di trasporto.
LA RIUNIONE PERIODICA
Ai sensi dell'art. 35, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori é facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
chiedere la convocazione di un’apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che é a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La tutela della salute prevede, di conseguenza, l’introduzione della figura professionale del medico competente.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza consiste in:
- visite mediche preventive, per constatare l'assenza di di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica,
- visite periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica,
- visite mediche su richiesta del lavoratore oppure in qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
La formazione e l'informazione dei lavoratori costituiscono misure fondamentali per la sicurezza sul lavoro.
L'informazione consiste nella trasmissione di notizie e conoscenze relativi ai rischi lavorativi, alle misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre i rischi, agli obblighi derivanti dalle normative e dalle disposizioni aziendali relative alla sicurezza.
La formazione consiste nel fornire ai lavoratori quegli strumenti in termini di conoscenze e competenze, conformi alla prevenzione e sicurezza. Ciò avviene mediante l'addestramento o l'affiancamento relativamente ai rischi presenti in azienda, alle procedure di sicurezza ed igiene che l'azienda stessa si è data, ai dispositivi di sicurezza o alle procedure di sicurezza relativi alle macchine adoperate nel lavoro. La formazione va svolta in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratoti .
Fonte: http://www.ducabruzzi.it/materialididattici/Polato/Sicurezza%20lavoro.docx
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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