Riassunto dei delitti e delle pene Cesare Beccaria
Riassunto dei delitti e delle pene Cesare Beccaria
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Riassunto dei delitti e delle pene Cesare Beccaria
CESARE BECCARIA – DEI DELITTI E DELLE PENE (Riassunto)
A CHI LEGGE
Le nostre leggi sono il risultato delle regole imposte dai romani,mischiate con i riti dei Longobardi e le tradizioni che si sono accumulate in tanti secoli di storia ed i nostri governanti le mettono in pratica come fossero leggi provenienti da Dio; ora io mi provo a fare una critica di questo procedimento, così come ho imparato a fare sotto i miei illuminati sovrani. La società è retta da tre tipi di principi: quelli divini, quelli naturali e quelli politici; essi sono tutti indipendenti tra di loro e io cercherò di vedere gli errori dei principi politici, frutto degli interessi dei vari stati. Chi vuole può obiettare apertamente alle mie critiche e cercheremo di giungere insieme alla verità.
INTRODUZIONE
Le leggi sono spesso nate per il bene di pochi e la sofferenza di molti e pochi hanno avuto la fortuna di leggerle alla luce della ragione e modificarle per il bene della maggioranza. I giudici che hanno fatto rispettare queste leggi sono caduti spesso in atrocità, denunciate per primo dal grande Montesquieu di cui io indegnamente cerco di seguire l’esempio nella speranza che i seguaci della ragione sappiano distinguere i miei passi dai suoi.
1.ORIGINE DELLE PENE
Le leggi sono nate quando gli uomini formarono le prime società e,stanchi di vivere sempre in guerra e nell’incertezza, cercarono di garantirsi una pace duratura rinunciando ciascuno a un po’ della propria libertà per amore della stabilità; ma poiché ci sono sempre uomini che vogliono più di ciò che spetta loro, alcuni cominciarono ad usurpare la parte degli altri ed allora si ebbe il bisogno di prevenire questo fatto imponendo delle punizioni ai trasgressori delle regole allo scopo di difendere il bene universale.
2.DIRITTO DI PUNIRE
Ogni pena deve derivare da una assoluta necessità di difendere il bene generale e il sovrano ha il diritto-dovere di punire chi minaccia la libertà altrui; ma agli altri sudditi deve mantenere la libertà e ogni punizione che non derivi dalla necessità è ingiusta e presto o tardi il popolo si ribellerà in nome della ragione che fa conoscere l’ingiustizia di leggi non destinate al bene della moltitudine.
3.CONSEGUENZE
- Le pene debbono essere fissate dai legislatori che rappresentano l’intera società riunita da un contratto sociale;e nessun magistrato per eccesso di zelo più dare punizioni che vadano oltre la misura decretata dalla legge.
- Il sovrano che rappresenta la società non può giudicare chi ha violato le leggi ,perché la società si dividerebbe tra chi è con il sovrano e chi nega la verità del sovrano(accusato), vi deve perciò essere un terzo,il magistrato, che vaglia i fatti e giudica chi ha ragione
- Le pene non debbono essere severe e crudeli perché renderebbero i sudditi una greggia di schiavi pavidi e ciò sarebbe un venir meno alla giustizia e al contratto sociale.
4.INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI
Quarta conseguenza.Al giudice non è concesso interpretare le leggi, perché la libera interpretazione darebbe risultati diversi nei tempi e a seconda dei giudici, invece il giudice deve solo esaminare i fatti e applicare alla lettera la legge.
5.OSCURITA’ DELLE LEGGI
Le leggi debbono essere scritte con chiarezza perché solo se sono conosciute dalla moltitudine, verranno rispettate ed i crimini diminuiranno. Guardano la società degli ultimi tre secoli in Europa si vedrà chei crimini sono diminuiti con l’aumentare della tolleranza, del lusso e della dolcezza; la chiesa teneva nell’ignoranza e nella paura le genti del passato e le stesse mani che toccavano Cristo si sporcavano di sangue per i loro atroci crimini fatti in nome della giustizia e della legge.
6.PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE
I delitti possono essere di diversa gravità e possono essere distinti dal più grave(quelli che offendono il bene pubblico) al meno grave (quelli che colpiscono i privati) e dentro questi due confini debbono rientrare tutti i crimini: il giudice non dovrà dare la pena relativa al crimine più grave a colui che ha commesso delitti più leggero,perché l’uomo poi non eviterà di commettere i reati più gravi se il prezzo da pagare è lo stesso dei meno gravi.
7.ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE
La misura delle pene non deve derivare dalle intenzioni di chi le commette, perché da buone intenzioni potrebbe nascere il maggior male per la società come da malizia potrebbe derivare ad essa un gran bene; né si deve misurare la pena in base all’importanza della persona offesa perché allora uno sgarbo verso dio sarebbe punibile più dell’uccisione di un re. Si può sbagliare nel misurare le pene.
8.DIVISIONE DEI DELITTI
I delitti si dividono in tre categorie: quelli che distruggono immediatamente la società o chi la rappresenta, che sono i più dannosi e si chiamano di lesa maestà;quelli che danneggiano un solo cittadino privato nell’onore, nei beni o nella vita che danneggiano la società ma non la distruggono;quelli che nascono da azioni contrarie a ciò che le leggi impongono per il bene pubblico e questi sono i crimini più diffusi e commessi anche dai giudici che in tal modo cancellano la fiducia nella giustizia del privato cittadino. E’ questo il crimine più grave.
9.DELL’ONORE
Il concetto dell’onore è semplice e complesso al tempo stesso; esso è nato per sopperire alla mancanza di leggi che proteggessero qualche particolare bene privato e si basa su un’opinione e non su una vera necessità sociale perciò le regole di onore vengono meno nelle società libere dove le leggi rispondono a tutte le aspettative o nelle società tiranniche dove il dispotismo annulla ogni voce privata.
10.DEI DUELLI
All’onore si collega il duello che diventa il modo per farsi giustizia e non cadere nel ridicolo di fronte agli altri; il duello perciò indica la debolezza e l’inefficacia delle leggi: Esso non era diffuso nell’antichità perché il duello era lo sport che i gladiatori offrivano nelle arene e nessuno voleva mostrarsi al basso livello dei gladiatori. I duelli sono più diffusi tra i nobili perché essi tengono all’opinione altrui più di quanto faccia il popolo che non ha nulla da farsi invidiare dagli altri.
11.DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI
Tra i delitti di terzo genere ci sono quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete dei cittadini come strepiti, bagordi,pubblici mercati o arringhe che eccitano gli animi; ora questi crimini sono controllati dal giudice ma non si corra il pericolo che il giudice nel reprimerli tolga la libertà: per reprimerli occorrono leggi chiare; ogni cittadino deve saper ciò che la legge gli permette di fare e ciò che gli proibisce. Leggi inefficaci aumentano l’arbitrio del giudice e limitano la libertà del cittadino.
12.FINE DELLE PENE
Il fine delle pene deve essere quello di convincere il reo a non ricommettere il crimine e dissuadere gli altri da compiere le stesse azioni illecite, perciò le pene non dovranno far soffrire il reo che tanto dalla sofferenza non potrà azzerare il crimine, ma dovranno servire da esempio durevole ed efficace per gli altri uomini.
13.DEI TESTIMONI
Ogni buona legge deve avere prove e testimoni di un reato per giudicare bene. Tutti gli uomini che abbiano capacità di giudizio possono essere testimoni, tuttavia la credibilità di un testimonio diminuisce con la parentela o l’essere interessato al caso, perciò bisogna vedere che i testimoni non abbiano legami con il caso e siano più di uno per smentirsi o provarsi a vicenda. Saranno più fedeli poi le testimonianze che si basano sul racconto delle azioni, piuttosto che quelle che riferiscono parole perché le parole sono facilmente interpretabili in modo diverso dalla verità più del semplice svolgimento dei fatti.
14.INDIZI E FORME DI GIUDIZI
Gli indizi per essere fondamentali nel provare la colpevolezza di un reato debbono essere indipendenti gli uni agli altri e non basarsi su un indizio a sua volta non certo; gli indizi possono essere di due tipi: quelli che con certezza escludono la colpa e ne basta uno per dichiarare il reo innocente(prove perfette) quelli che non la escludono (prove imperfette) e ce ne vogliono parecchie per fare una prova perfetta. Il giudice deve solo accertare un fatto. Per giudicare le prove di un delitto non occorre la scienza o la capacità di trovare rei, le prove debbono essere cercate con destrezza, presentate con chiarezza e giudicate con semplice buon senso. Beati quei popoli che hanno leggi giuste che permettono ai rei di essere giudicati da loro pari, perché un superiore mal giudica il reo che considera inferiore e in caso di parità sociale la commissione giudicatrice sia a metà per il reo e metà per l’altra parte; e il reo può far escludere dalla commissione tutti coloro che gli son sospetti così in caso di dichiarata colpevolezza sembrerà che si sia condannato da solo.
Pubblici siano i giudizi.
15.ACCUSE SEGRETE
Un certo costume rende gli uomini falsi e coperti,facili alla calunnia perciò non ci si deve basare in un giudizio su accuse segrete perché chi può difendersi dalla calunnia quando è armata dallo scudo della segretezza? Se uno stato ha bisogno di proteggersi con le accuse segrete ha leggi che non lo difendono abbastanza! Disse Montesquieu che le repubbliche si basano sulle pubbliche accuse perche il bene pubblico è il massimo interesse della repubblica, invece la monarchia spesso deve nascondersi dietro le accuse segrete per la natura stessa di questo tipo di governo. Comunque nelle repubbliche come nelle monarchie, sia data al calunniatore la pena che toccherebbe all’accusato!.
16.DELLA TORTURA
La tortura è una crudeltà: essa costringe a confessare la propria colpevolezza,a confessare il nome dei propri complici o a confessare altri delitti,ma non sempre porta a confessare la verità o il vero colpevole; spesso un innocente sottoposto a tortura confessa di essere colpevole per por fine alla tortura, perciò è più facile che un reo forte e coraggioso si salvi con la tortura e che un innocente debole sia ingiustamente dichiarato reo. Se poi uno è reo, può una pena fisica rimuovere una colpa morale? La confessione fatta sotto tortura poi deve essere confermata, ma se non si conferma ciò che si è confessato ci saranno altre torture e la cosa si ripeterà a discrezione dei giudici e ciò non a vantaggio della scoperta della verità. Anche far fare il nome dei complici non è a vantaggio della giustizia perché i più forti e criminale resisteranno, i più deboli inventeranno nomi per fuggire al dolore e d’altra parte quando si arresta un reo i suoi complici scappano via e questo deve bastare per la tranquillità della società. I romani usarono la tortura solo sugli schiavi che non consideravano persone e stati illuminati d’Europa l’hanno abolita (Inghilterra,Svezia) perché in una società dove chi rispetta le leggi sono più di chi le trasgredisce è più facile colpire ingiustamente un innocente che costituisce la maggioranza,piuttosto che un reo.
17.DEL FISCO
Un tempo quasi tutte le pene erano pecuniarie e il giudice era per lo più un avvocato del fisco, perciò mirava più a trovare il modo di arricchire il fisco che il modo di arrivare alla verità.
18.DEI GIURAMENTI
Perché costringere gli uomini a venir meno con il giuramento alla legge divina oltre che alla legge civile? Di fronte al pericolo di essere condannato ogni uomo è pronto a giurare il falso per salvarsi.
19.PRONTEZZA DELLA PENA
Quanto più la pena sarà vicina, tanto più sarà giusta ed utile. Giusta perché chi è innocente( e uno è innocente finchè non sia dichiarato sicuramente colpevole) non deve essere privato della libertà che è la pena maggiore; il carcere ad un semplice accusato sarà necessario solo se c’è pericolo di fuga o di inquinamento di prove. Utile perché la pena deve essere vista come conseguenza della colpa, ma se passa troppo tempo la pena restarà solo un mirabile spettacolo intimidatorio e perderà il vero significato di effetto del crimine commesso.
20.VIOLENZE
Ci sono delitti che sono attentati alla persona e delitti che sono contro le sostanze: i primi debbono necessariamente pagare con pene corpore,non si può pagare con multe un delitto alla persona quando è un grande che ha attentato a un debole ed umile.
21.PENE DEI NOBILI
Le pene dovute ai nobili saranno le stesse di quelle stabilite per l’ultimo dei cittadini, anzi il pubblico danno è tanto maggiore quanto più è compiuto da chi è favorito dalla sorte e dalla società.
22.FURTI
Bisogna distinguere tra i furti uniti alla violenza e quelli che non hanno comportato uso di violenza: quest’ultimi saranno puniti con pena pecuniaria, togliendo a chi voleva togliere ad altri; il prezzo da pagare dovrebbe essere pagato con la privazione della libertà e l’obbligo di lavorare e produrre gratuitamente per la società che è stata offesa. Quando la colpa è stata mista,anche la pena sarà mista corporale e servile.
23.INFAMIA
Le ingiurie personale e contrarie all’onore debbono essere punite con l’infamia; non debbono essere date pene corporali a quei delitti ai quali convengono il ridicolo e l’infamia
24.OZIOSI
Chi turba la tranquillità pubblica, chi non obbedisce alle leggi deve essere bandito; i governi saggi non debbono tollerare l’ozio pubblico, cioè quel comportamento che non contribuisce al bene della società né con il lavoro né con la ricchezza.Chi vive dei beni degli antenati giustamente ottenuti non è politicamente ozioso; la legge deve definire qual è l’ozio pubblico da punire. Deveessere posto al bando chi ha commesso un atroce delitto con molta probabilità e comunque deve aver modo di dimostrare la propria innocenza e tanto più se è forestiero e se non è mai stato incolpato.
25.BANDO E CONFISCHE
Chi è bandito per sempre deve essere privato dei propri beni, interamente o parzialmente? In relazione alla gravità del reato e come una persona morta lascia i propri beni agli eredi, essendo il bandito morto per la società, i suoi beni dovrebbero restare agli eredi che non hanno le sue stesse colpe:Nessuna legge dovrebbe rendersi colpevole di punire un innocente; le confische fanno soffrire i più debole ,portano alla miseria e conducono alla necessità di commettere delitti.
26.DELLO SPIRITO DELLA FAMIGLIA
Lo stato non deve essere l’insieme di famiglie,ma l’insieme di cittadini,perciò lo spirito di famiglia deve guidare fin tanto che i giovani non possono autonomamente sottomettersi al rispetto delle leggi: se un cittadino resta legato allo spirito di famiglia più che al rispetto della legge farà il bene della famiglia più che il bene della società, sarà sottomesso al padre oltre la giovinezza e una volta morto il padre sarà sottomesso al principe e non alla legge. Nello stato illuminato i cittadini debbono essere obbedienti alla legge e legati alla famiglia da affetto e gratitudine . Le leggi di famiglia e le leggi della repubblica sono in contraddizione perché il cittadino deve esser aperto al bene di tutti, attivo e libero nelle scelte mentre la famiglia lo rende egoista e sottomesso.
27.DOLCEZZA DELLE PENE
Uno dei freni più grandi dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la certezza del castigo anche se moderato. I supplizi più crudeli fanno incallire gli animi, mentre perché una pena sia efficace basta che il male che viene dalla sua punizione sia appena maggiore del bene che può venire dal delitto stesso e la certezza che la pena sia infallibile e produca sicuramente la perdita del bene prodotto dal delitto; fa più paura la schiavitù perpetua che la ruota perché il dolore di un attimo seppure forte mette meno paura di un supplizio prolungato nel tempo. La crudeltà delle pene,quindi, non serve a prevenire i delitti .
28.DELLA PENA DI MORTE
In base a quale diritto lo Stato può uccidere un uomo? Il diritto di uno stato nasce dal sacrificio di parte della libertà dei cittadini che per il bene comune hanno fatto un patto con chi ha il compito di governarli; ma nessuno con tale patto ha rinunciato al diritto di vivere e d’altra parte se nessun uomo ha diritto di porre fine alla propria vita, come può attribuire questo stesso diritto allo stato?Non è quindi la pena di morte un diritto. Lo stato potrebbe uccidere solo per necessità o per utilità,ma la morte non è né utile né necessaria se non per difendere la libertà dello stato. Non vi è alcuna necessità invece di uccidere un cittadino, perché la sua morte non distoglie gli altri dal commettere reati,perchè non è l’intensità della pena a far effetto sull’animo del cittadino quanto piuttosto l’estensione di essa; non è il terribile spettacolo di un uomo che viene ucciso,ma il lungo e stentato esempio di un uomo chiuso in una gabbia, privo di libertà che ricompensa con la sua fatica la società che ha offeso a frenare più fortemente i delitti. Perché una pena sia giusta deve avere quel grado di intensità che basta a rimuovere gli animi dai delitti e la pena di schiavitù perpetua basta per frenare ogni animo scellerato più della pena di morte; infatti molti vedono la morte come la fine delle miserie e invece la schiavitù è vista come l’inizio di una miseria peggiore di quella da cui si vuol fuggire. Inoltre la schiavitù perpetua spaventa più chi la vede che chi la soffre, perché chi la vede la giudica nella sua somma delle pene mentre chi la vive considera momento per momento la sua sofferenza. Quando uno scellerato considera la sua vita con quella comoda e ricca di altri, pensa che con un gesto coraggioso potrebbe cambiare la propria vita e se va male soffrirà un attimo ma se va bene starà meglio per lungo tempo; di fronte al timore di un carcere perpetuo fa un utile paragone di tutto ciò con l’incertezza dell’esito dei suoi delitti con la brevità del tempo di cui ne godrebbe i frutti.
Inoltre è assurdo pensare che si possano punire omicidi con un altro omicidio. Felici quindi quei paesi che hanno leggi che si sono sapute allontanare dalla tradizione ed hanno abolito ciò era sbagliato.
29.DELLA CATTURA
La legge catturerà i sospetti,ma darà loro anche il tempo di dimostrare la loro innocenza e chi dovesse esser giudicato innocente non sarà ricoperto di infamia perché è stato in carcere come indiziato. E il luogo della pena deve essere quello del delitto: non si può processare un cittadino per un delitto commesso in altro paese perché ha offeso quella società e non dovrà ripagare questa ma quella. Allo stesso modo un reato seppur piccolo che è solito restar impunito se l’offeso perdona e non porta avanti la denuncia, va contro il patto fatto dal cittadino e la società perche un cittadino può rinunciare ad esser ripagato per la sua parte, ma non per quanto spetta all’intera società.
30.PROCESSI E PRESCRIZIONI
Conosciute le prove e accertato il delitto, è necessario concedere al reo tempo e mezzi per giustificarsi, ma comunque nessun delitto deve restare impunito; perciò ci sarà un tempo di prescrizione,stabilito dalla legge e non a discrezione del giudice, in relazione alla gravità del reato. I reati più gravi non cadranno mai in prescrizione ed il tempo di prescrizione diminuerà con la leggerezza del reato; quando si troveranno nuovi indizi e prove il processo potrà riprendere finchè non finirà il tempo di prescrizione e ciò per garantire la sicurezza e la libertà, che sono i fondamenti dello stato.
31.DELITTI DI PROVA DIFFICILE
Vi sono poi alcuni delitti molto diffusi ma difficili da provare;tra questi l’adulterio, la libidine e sono questi delitti che ammettono le semi-prove. Ma talvolta questi delitti sono giustificabili, quando per esempio il matrimonio è imposto per ereditari pregiudizi e per patria podesta,tanto da far accettare la galanteria di altri innamorati.
Altro delitto di prova difficile è l’infanticidio: spesso si uccide un bambino per non farlo vivere nella miseria, per il di lui bene. Sono questi delitti morali che lo stato dovrebbe prevenire piuttosto che punire.
32.SUICIDIO
Come può una legge punire un suicidio? O punirebbe un morto e la pena è inutile,o ounire un’intenzione perché il reo non s’è ancora suicidato; e d’altra parte un suicida è come uno che lascia il proprio paese, anzi è meglio di lui perché non porta via con sé i suoi beni ma li lascia godere alla società. Si può impedire che un cittadino se ne vada? Ognuno è libero di andare a vivere dove vuole; lo stato potrà tutt’al più offrire benessere e comodità in modo che nessuno scelga di andare altrove. Dunque anche il suicidio non può essere punito se non da Dio che ha la possibilità di punire anche dopo la morte.
33.CONTRABBANDI
Il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la sua pena non deve essere infamante come chi uccide o falsifica un documento, perché l’opinione pubblica non lo giudica infamante e non diminuirebbe il sentimento di infamia per i reati che lo sono veramente. Perciò il contrabbando non deve essere punito alla stessa manieri di altri reati più gravi e non dovrebbe richiedere il carcere ma il solo sequestro della merce. Perché il popolo non lo giudica infame? Perche esso nasce dalle tasse imposte dallo stato che sono troppo alte; perciò piuttosto che punire si potrebbe diminuire il contrabbando diminuendo le tasse. Non si deve comunque lasciare impunito il contrabbando, ma dara la giusta pene e distinguerlo con pene minori dai reati più gravi.
34.DEI DEBITORI
Vi sono due tipi di debitori: quelli che falliscono con dolo e cioè che hanno fatto il debito con astuzia e sapendo già di non poterlo assolvere ed i falliti innocenti che cioè non hanno potuto pagare il debito per vicende lontane dall’imprudenza o per altri accidenti. I due tipi di reati debbono essere puniti diversamente e la intensità delle pene deve essere stabilita dalla legge e non lasciata alla discrezione del giudice o del creditore. Lo stato comunque dovrebbe impedidire i fallimenti con maggiore controlli dei contratti onde evitare il dolo e con aiuti ai debitori innocenti.
35.ASILI
E’ giusto il diritto di asilo? No! Perché dentro il confine di uno stato nessuno dovrebbe sottrarsi alla legge o sostituirsi ad essa; l’asilo è come l’impunibilità; proteggere un reo è come svincolarlo dalla punizione data dalla legge e lasciare che qualcuno faccia leggi diverse perché ogni concessione di asilo è come riconoscere la sovranità di qualcun altro.
36.DELLA TAGLIA
Non è giusto nemmeno mettere la taglia sulla testa di un ricercato perché lo stato ordinerebbe di uccidere chi vuol punire per aver magari ucciso, e anzi ce lo pagherebbe pure| e inoltre dimostrerebbe la sua debolezza: è come dichiarare che non riesce da solo a punire un colpevole e chiede l’aiuto di un altro.
37.ATTENTATI,COMPLICI,IMPUNITA’
Poiché le leggi non possono punire l’impunità ma hanno il compito di impedire delitti, è giusto che l’attentato che è un omicidio mancato venga punito meno dell’omicidio ma venga punito: l’importanza di prevenire un attentato autorizza la pena. Lo stesso per i complici: essi non sono esecutori immediati ma debbono egualmente essere puniti. Qualche tribunale offre l’impunità a quel complice che fa il nome dei suoi compagni e questo espediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vsntaggi:anche se in questo modo può assicurare alla giustizia veri rei,la nazione autorizza il tradimento, il tribunale mostra di aver bisogno dell’aiuto di chi ha violato la legge e daà l’impunità a chi l’aveva promessa.
38.INTERROGAZIONE SUGGESTIVE
Nei tribunali si è soliti condurre l’interrogatorio in modo frenetico suggestivo per non dar modo all’imputatp di inventare risposte giustificanti e confessare la verità, ma questa procedura non porta sempre alla verità e non punisce chi è veramente colpevole quanto chi è più debole e suggestionabile, come la tortura. La legge non può permettere ciò che danneggia la verità. Tuttavia va punito chi si rifiuta di parlare con una pena fissata dalla legge.
39.DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI
IL Beccaria dice di non voler parlare di un genere particolare di delitti, quelli commessi in nome della fede, con la condanna al rogo; quei delitti giudicati con teorie filosofiche e non con leggi che nascono dal contratto sociale e riguardano la reciproca convivenza dei cittadini in una società libera.
40.FALSE IDEE DI UTILITA’
Sorgente di ingiustizia ed errori sono le false idee di utilità. E’ falsa idea di utilità per es. costringere a girare senza armi, perché in questo modo non diminuiscono come si crede gli omicidi,ma anzi chi rispetta la legge e gira senz’armi sarà più vulnerabile e chi invece, è scellerato e abituato a non rispettare la legge, sarà facilitato nel compiere crimini. Talvolta le leggi spingono l’uomo a far del male senza trarne un bene, mentre lo stato di natura spinge l’uomo selvaggio al danno altrui solo se ne trae un bene per sé.
41.COME SI PREVENGANO I DELITTI
E’ maglio prevenire che punire i delitti ed a questo deve mirare la legge di un buono stato. Come? Facendo leggi chiare, semplici, difese da tutta la nazione con forza, leggi che favoriscano gli uomini e non le classi, che siano temute e che gli uomini temano esse sole. In un paese libero gli uomini meditano sulle scienze, sugli interessi della nazione e mirano a grandi cose; dove invece non ci sono leggi certe e libere si cade nel vizio, nella mollezza di pochi e nella passiva obbedienza ed infelicità della moltitudine.
42.DELLE SCIENZE
Per prevenire i delitti occorre farsi guidare dai lumi; i mali che si conoscono sono meno diffusi e i beni sono più frequenti.Non v’è uomo illuminato che non ami i patti utili al bene pubblico e quest’amore nasce dal paragonare la piccola parte di libertà personale sacrificata al rispetto delle leggi, con la grande somma delle libertà sacrificate dagli altri uomini per assicurare sicurezza ad uno stato che protegge i giusti. Non è vero che le scienze sono dannose all’umanità, che la luce è più pericolosa delle tenebre: dopo che la scienza ha rivelato gli errori del passato, seppure suscitando incertezze, forma grandi società dove la libertà è per il bene di tutti e la vita è migliore per la maggioranza; chiunque riflette sulla storia vi troverà una generazione intera sacrificata alla felicità delle generazioni future nel passaggio dalle tenebre dell’ignoranza alla luce della filosofia.
Beati quei troni dove la verità siede sovrana ed in cui il progresso dapprima lento ,poi accelera e dimostrerà che la luce che illumina le menti della moltitudine non è dannosa quanto le tenebre dell’ignoranza. L’uomo illuminato è il dono più grande per una nazione e rende il sovrano depositario della verità e custode delle sante leggi, abituato a vedere la verità, a contemplare l’umanità da più punti di vista e a vedere la nazione come una grande famiglia di fratelli.
43-MAGISTRATI
Per prevenire i delitti occorre una commissione giudicatrice che voglia rispettare le leggi piuttosto che lasciarsi corrompere, per questo quanto maggiore è il numero dei componenti tanto meno sarà pericolosa perché si osservano a vicenda. I sudditi abbiano timore delle leggi e non dei magistrati e lo stato ne guadagnerà in sicurezza.
44.RICOMPENSE
Per prevenire i delitti occorre ricompensare la virtù: come nelle accademie dagli studiosi nascono nuove conoscenze così da un gesto generoso del sovrano ad un virtuoso possono moltiplicarsi i virtuosi.
45.EDUCAZIONE
Per prevenire i delitti occorre perfezionare l’educazione per avere sudditi che sappiano distinguere il bene, il vero, il buono e seguirlo non per paura o per ubbidienza ma per sicura convinzione.
44.DELLE GRAZIE
Se le pene diventano più dolci e giuste non occorreranno atti di clemenza e grazie; la legge deve dare la sicurezza della pena al reo e dare la grazia potrebbe far pensare che chi compie un reato può farla franca con atto di clemenza,mentre chi non ha la grazia subisce un’ingiustizia e non la giusta punizione. Beato quel sovrano i cui provvedimenti sono rivolti al bene generale e no frutto di interessi particolari e che non sarà mai costretto con leggi parziali e con rimedi a cambiare le sue decisioni.
45.CONCLUSIONE
Il Beccaria conclude dicendo che la grandezza delle pene deve essere proporzionata alla natura dello stato: uno stato uscito da poco dallo stato selvaggio dovrà avere pene che colpiscono gli animi induriti dei propri sudditi,poi man mano che questi si addolciscono anche le pene dovranno essere più dolci e dovranno essere pubbliche,pronte, necessarie, dettate dalle leggi e proporzionate ai delitti.
Fonte: http://www.istitutomontani.it/appunti/8/Sintesi%20Dei%20Delitti%20e%20delle%20Pene.doc
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