Overbooking
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Overbooking
L’overbooking:
all’albergatore non è consentito fare overbooking. Nel momento in cui lo fa deve risarcire. Perché esiste questa norma nel settore aereo? Perché l’impresa del vettore aereo ha maggiori difficoltà rispetto a un albergo nel momento in cui dei passeggeri non si presentano.
Definizione: (sovraprenotazione) è la intenzionale accettazione da parte del vettore aereo di un dato numero di prenotazioni consapevolmente superiore al numero di posti realmente disponibili su un aeroplano.
Le origini: il problema sorge negli anni ’50: (Crescente numero di passeggeri con prenotazione confermata e che non si presentavano (no shows) Crescente numero di passeggeri con prenotazione confermata che cancellavano o cambiavano la loro prenotazione in tempi molto ravvicinati rispetto al momento della partenza dei singoli voli, Crescente numero di passeggeri che, per avere un ampio ventaglio di possibilità di imbarco, effettuavano molteplici prenotazioni su voli diversi, e che non cancellavano, anche avendo deciso su quale volo imbarcarsi.)
Per garantire ai passeggeri la massima elasticità nell’uso del mezzo di trasporto aereo – non imponendo quindi nessuna penalità nei casi di no-shows - , ma nel contempo per tentare di tenere alto l’indice di occupazione dei posti offerti su un certo volo, riducendo anche i costi di esercizio del mezzo aereo, i vettori hanno adottato una serie di misure Capacity Management Program per ridurre al massimo i casi di sovraprenotazione. (Con l’analisi statistica delle eventuali prenotazioni in più)
Misure adottate dai vettori:
- Contatto telefonico diretto da parte del personale addetto alla prenotazione dei clienti prenotati su voli ampiamente sovraprenotati, in modo da avere conferma diretta telefonica della intenzione di usufruire del viaggio
- Effettuazione di una serie di controlli incrociati automatici, da parte del vettore, mediante il suo centro elettronico per individuare ed eliminare le prenotazioni multiple:
-cancellazione automatica delle prenotazioni relative a no-shows quasi sicuri
-accettazione di prenotazioni in eccedenza guardando la curva delle prenotazioni
La reazione delle amministrazioni civili
Il regolamento CEE e i suoi obiettivi: come i precedenti schemi di compensazione, anche il regolamento CEE 295/91 mira a raggiungere:
à tutela parziale del passeggero titolare di una valida prenotazione ; à contenimento delle sovraprenotazioni
- Individuazione di una curva statistica di prenotazioni quanto piu possibile aderente alle effettive presentazioni agli imbarchi
Questo regolamento è stato abrogato perché aveva dei grossi limiti, tra cui la regolamentazione del solo negato imbarco, al contrario del regolamento 261/04 del parlamento europeo, che regola in materia di compensazione e assistenza anche il caso della cancellazione del volo e del ritardo prolungato (quest’ultimo regolamento abroga il precedente). Compensazione e assistenza insieme perché le conseguenze sono le stesse! La cancellazione del volo e il ritardo prolungato provocano nel viaggiatore le stesse conseguenze, i danni sono identici, sto comunque 3 ore in aeroporto. à il sistema normativo deve risarcire e compensare i passeggeri.
Quali sono le compensazioni previste? ASSOLUTAMENTE NO: PASTA, BEVANDE E ALBERGO. Linea di principio è: rimborso, prenotazione su un altro volo, risarcimento del danno..
Articolo 1 del regolamento cee n.295/91
“il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l’accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata”
Articolo 1 del regolamento cee n.261/04
Oggetto: “il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di :
- Negato imbarco a passeggeri non consenzienti
- Cancellazione del volo
- Ritardo del volo “
Ambito di applicazione
“ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro”
- “indipendentemente dallo stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione (art.1 reg. 295/91)
- Ed “in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso uno stato membro (art.3 reg. 261/04) à sia la partenza che la destinazione devono essere in uno stato europeo.
Prenotazione confermata, un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:
- L ‘indicazione del numero, data e ora del volo e
- L’annotazione “ok” o qualsiasi altra annotazione nell’apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l’espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo
Prenotazione: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico. à prenotazione impropria perché siamo già in possesso del biglietto.
Articolo 4 – negato imbarco
- Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un’assistenza a dorma dell’articolo 8.
- Qualora il num dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo non può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti. à LICEITA’ DELL’OVERBOOKING
- In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati (art.7) e presta loro assistenza (art. 8 e 9)
Il principio normativo valido per tutti prevede che la compensazione pecuniaria sia dato IMMEDIATAMENTE, cosa che non avviene mai. à il danno deve risarcire una situazione precedente, non deve arricchire. Questo si applica se i passeggeri hanno prenotazione confermata e indicata per iscritto da vettore aereo, agente di viaggio ecc. e il passeggero si deve presentare almeno 45 min prima della partenza (tutto ciò per poter avere il risarcimento). Questo regolamento non si applica per i passeggeri che viaggiano gratuitamente o con tariffa agevolata. Se il biglietto gratuito è stato emesso tramite un programma commerciale esso viene rimborsato comunque (es, millemiglia). Il vettore agisce per conto di un’agenzia (o cmq di un intermediario) quindi si considera comunque responsabile e deve risarcire. Se viene cancellato un volo all’interno di un pacchetto questo regolamento trova applicazione, al contrario se viene cancellato un pacchetto turistico questo non trova applicazione.
Articolo 5 - Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
- è offerta l‘assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 8
à diritto al rimborso
- diritto all’imbarco su un volo alternativo
b) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo (art. 7), a meno che siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; o nel periodo compreso tra 2 sett, o 7 giorni prima à qui non ti devono nulla se ti ho offerto un altro volo che parte 2 ore prima della partenza e che arrivi non dopo le 4 ore.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Articolo 6 – Ritardo
1. Qualora si possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto
a) di 2 o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
b) di 3 o più ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
c) di 4 o più ore per tutte le altre tratte aeree,
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
- pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa o la possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o sms, fax o e-mail.
- quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, la sistemazione in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione (albergo o altro)
- quando il ritardo è di almeno 5 ore, il rimborso entro 7 gg del prezzo pieno del biglietto.
Articolo 7 – Compensazione pecuniaria(modalità di compensazione)Deve essere pari a
- 250 euro: per tratte aereo inferiori a 1500 km
- 400 euro: per tratte superiori a 1500 km (europee) e comprese tra 1500 e 3500 km (extraeuropee)
- 600 euro: per tutte le altre tratte aeree
nel caso in cui viene cancellato un volo ma ci viene offerto un volo alternativo, nel rispetto del diritto che regola il ritardo prolungato, allora il vettore aereo potrà darci il 50% degli importi sopra elencati.
Il denaro deve essere dato ai viaggiatori in base alla tratta.
la compensazione è pagata in contanti, mediante versamento elettronico o bonifico bancario, oppure dopo accordo col passeggero (per iscritto), tramite buoni di viaggio.
Articolo 9 – diritto all’assistenza
- Il passeggero ha diritto a pasti e bevande
- Sistemazione in albergo
- Trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione
- Il passeggero può effettuare almeno 2 chiamate gratuite o posta elettronica
- È ASSISTENZA, NO COMPENSAZIONI!!!!!!!!!!!!!
Articolo 8 – diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo Il passeggero può scegliere tra:
- Rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto (milano-roma-brasile tutto rimborsato)
- Volo in condizioni comparabili non appena possibile
- Imbarco su un volo alternativo in una data successiva a proprio piacimento
Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2010/12/overbooking.doc
Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it
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